Dentista abusivo: bastano gli indizi

La Cassazione conferma la condanna dell’odontotecnico che operava in bocca ai pazienti, in assenza dell’odontoiatra Al piano terra di un immobile c’era uno studio dentistico, intestato a una società in accomandita semplice. Al primo piano lavorava, con regolare attività, un odontotecnico, cioè il professionista che realizza protesi e apparecchi su impronta. L’odontotecnico era anche il socio accomandatario della società e il vero organizzatore dello studio del piano terra. In quello studio operava un solo dentista, che vi si recava, secondo la ricostruzione dei giudici, circa una volta al mese. Un giorno i NAS, i Carabinieri per la tutela della salute, hanno fatto accesso nei locali. Hanno trovato garze bagnate e intrise di liquidi biologici, cestini colmi di bavette, bavaglini e tamponi, e siringhe per l’anestesia odontoiatrica appoggiate sui ripiani, pronte all’uso. Era il quadro di un’attività svolta di recente. Il dentista, però, mancava da tempo. Nello studio è stata trovata anche una prescrizione di radiografia panoramica per una paziente, datata 28 marzo 2022. La perizia grafologica ha stabilito che il documento era stato compilato dall’odontotecnico. Non è stato invece possibile attribuire a lui, né al dentista, la sigla apposta in calce. Si trattava di un semplice tratto grafico, privo di caratteristiche individualizzanti. Dal diario clinico di un altro paziente emergevano poi annotazioni su interventi relativi a un dente, tra cui una prova di metallo e un adattamento provvisorio. Erano riferite a giorni in cui il dentista non c’era. Lo stesso paziente aveva fatto, in pochi mesi, diciotto visite, un numero difficilmente compatibile con la presenza così saltuaria del medico. Il percorso giudiziario L’odontotecnico è stato condannato in primo grado per esercizio abusivo della professione. La Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna. L’imputato ha allora proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. La Corte di cassazione, Sezione VI penale, lo ha rigettato con la sentenza n. 37317/2026, pubblicata il 26 ottobre 2026. La questione giuridica: quando si risponde dell’abusivo esercizio L’art. 348 cod. pen. punisce chi esercita una professione per cui è richiesta una speciale abilitazione dello Stato senza averla. Chi fa il dentista senza essere dentista commette dunque un reato. La Corte ricorda un principio delle Sezioni Unite, che la sentenza richiama (n. 11545 del 15 dicembre 2011). Il reato esiste anche quando l’atto compiuto non è riservato in via esclusiva a quella professione. Basta che sia riconosciuto come di competenza specifica di essa e che sia svolto con continuità, onerosità e organizzazione tali da dare l’apparenza di un’attività esercitata da un soggetto abilitato. In altre parole, conta quello che il cittadino vede: una struttura che si presenta come studio medico regolare. La sentenza richiama poi un altro precedente, della Sezione V (n. 17164 del 25 marzo 2024). Per l’odontotecnico, il regio decreto n. 1334 del 1928 esclude qualunque manovra nella bocca del paziente. Rilevare le impronte dentarie e ispezionare la cavità orale per verificare o installare una protesi integra quindi il delitto. Queste due pronunce sono tratte dal testo della sentenza e non sono state riscontrate autonomamente in banca dati. Il valore degli indizi nel processo penale La difesa sosteneva che mancasse una prova diretta, cioè nessuno aveva visto l’imputato operare. Contestava inoltre che gli indizi bastassero a fondare una condanna oltre ogni ragionevole dubbio. L’art. 192 cod. proc. pen. consente di provare un fatto anche per via indiretta, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. I singoli elementi, presi da soli, possono essere ambigui. È il loro insieme a poter formare la prova. La Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d’appello, che aveva considerato gli elementi in modo unitario. Lo stato dello studio al momento dell’accesso indicava un’attività recente, non riconducibile al dentista, assente da tempo. Era poco plausibile che una struttura organizzata con tanta cura servisse a un solo medico presente una volta al mese. Le annotazioni sui diari clinici riguardavano attività di natura terapeutica o diagnostica compiute in sua assenza. La frequenza delle visite del paziente mal si conciliava con le presenze del dentista. La firma sulla prescrizione Il punto più delicato riguardava la sigla sulla prescrizione, che la perizia non aveva attribuito a nessuno. Secondo la difesa, la motivazione era contraddittoria. La Corte d’appello aveva infatti ipotizzato che il dentista potesse aver sottoscritto il documento per telefono. In seguito aveva concluso che fosse stato l’imputato stesso a firmarlo. La Cassazione ha escluso la contraddizione. Che la perizia non potesse attribuire la sigla a un soggetto preciso non impediva ai giudici di ricostruirne la riferibilità sulla base delle altre circostanze oggettive. La compilazione era certamente dell’imputato, il dentista era assente, la data coincideva con l’accesso dei NAS e il foglio recava il blocco-firma dello studio dell’imputato. L’ipotesi difensiva, secondo cui il documento sarebbe stato spedito per posta al medico perché lo firmasse e lo restituisse, è stata ritenuta implausibile. La Corte ha inoltre confermato che le dichiarazioni dell’imputato erano inattendibili, perché smentite dal quadro probatorio, e che lo era anche la versione del coimputato dentista. La pena e la sospensione condizionale Il quarto motivo, sul mancato rispetto dell’oltre ogni ragionevole dubbio, è stato dichiarato inammissibile perché del tutto generico. Mancavano le ragioni di diritto e i riferimenti puntuali alla motivazione impugnata. Il quinto riguardava la pena e il beneficio della sospensione condizionale. Il risarcimento del danno era avvenuto solo dopo la condanna di primo grado, quindi non in forma spontanea, e non giustificava uno sconto fino al minimo. La sospensione era stata negata alla luce di un precedente specifico. Il precedente era risalente, ma la Corte d’appello aveva sottolineato che l’imputato, dopo la condanna definitiva, aveva continuato a tenere condotte analoghe, in forma organizzata e non occasionale. La Cassazione ha ritenuto la motivazione logica e non censurabile. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese. Le implicazioni pratiche Per i cittadini, la sentenza ricorda che un ambulatorio ben allestito non è garanzia di regolarità. Chi si affida a uno studio può verificare chi effettivamente lo gestisce e chi opera sulle poltrone. L’iscrizione all’albo del professionista si può controllare presso