Il cognome paterno: retaggio della società patriarcal

Tempo di lettura: 2 minuti La Corte Costituzionale è tornata ad esprimersi sulla attribuzione ai figli del cognome paterno, definendo la disposizione di legge che ancora lo prevede come il prodotto di una società patriarcale ormai superata e desueta (ordinanza n. 18 del 2021). L’occasione è stata fornita dall’esame della disposizione contenuta nell’articolo 262 del codice civile italiano, secondo cui ai figli nati fuori dal matrimonio, che siano stati riconosciuti da entrambi i genitori, va attribuito il solo cognome del padre. La Corte delle leggi era stata investita della questione dal Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale del primo comma dell’articolo 262 c.c., nella parte in cui non consente ai genitori, benché in accordo tra di loro, di attribuire al figlio il solo cognome della madre. La questione è stata dichiarata quindi ammissibile e fondata, e verrà decisa in via pregiudiziale rispetto al giudizio pendente innanzi il Tribunale, prefigurandosi un contrasto dell’articolo 262 c.c con gli articoli 2, 3 e 117 della Costituzione, ed anche con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Va ricordato come già nel 2016 (sentenza n. 286) la Corte Costituzionale aveva disposto l’abrogazione le norme che disponevano un identico meccanismo di attribuzione automatica del cognome paterno al figlio legittimo, pur in presenza di una diversa volontà da parte dei genitori. In quell’occasione la Corte ebbe a sollecitare il legislatore ad intervenire organicamente con un riordino della materia, secondo principi rispettosi dell’indiscusso e condiviso principio di parità di genere, ma l’invito, fino ad oggi, non è stato ancora raccolto.

Decreto Ingiuntivo: la banca può chiederlo solo con l’estratto conto analitico

Tempo di lettura: 2 minuti Art. 50 del T.U.B. Indice articolo L’art. 50 del T.U.B. dispone che la banca può richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti del proprio correntista con la produzione dell’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti. Tuttavia è ancora diffusa la prassi delle banche di depositare, nel procedimento monitorio, il solo attestato di “saldaconto”, cioè una attestazione con cui il dirigente dichiara l’ammontare del valore numerico finale risultante a credito della banca, senza alcun dettaglio delle operazioni registrate in dare ed avere nel rapporto di conto corrente. Intervento Corte di Cassazione La Corte di Cassazione è intervenuta di recente sull’argomento (ordinanza n. 29577 del 24 dicembre 2020), precisando che l’estratto conto richiesto dall’art. 50 T.U.B., per la emissione del decreto ingiuntivo a richiesta della banca, consiste in una elencazione analitica dei movimenti registrati in dato arco di tempo, che determinano il saldo finale per il quale viene chiesta l’ingiunzione. Giurisprudenza Resta discusso, in giurisprudenza, se vada allegato alla richiesta di ingiunzione di pagamento un estratto conto completo, a far data dall’inizio del rapporto bancario (Cass. n. 9695 del 2011), o se piuttosto l’espressione al singolare adottata dall’art. 50 del T.U.B. consenta una ragionevole semplificazione probatoria e quindi la produzione dei soli estratti conto dell’ultima fase di movimentazione del conto (Cass. n. 18541 del 2013). Conclusioni L’ultima pronuncia, nel ribadire il primo orientamento, certamente più rigoroso, sottolinea la necessità, per la banca che agisca in sede monitoria, di depositare tutti gli estratti conto dai quali sia possibile ricostruire, nel lasso di tempo rilevante, l’insorgere del credito per il quale è chiesta l’ingiunzione.

In monopattino senza casco: per il TAR si può

Tempo di lettura: < 1 minuti Il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, con sentenza dell’8 febbraio 2021, ha annullato l’ordinanza con cui il Sindaco di Firenze aveva imposto l’obbligo di indossare il casco protettivo, sul territorio comunale, anche per i conducenti maggiorenni. La decisione del T.A.R. è stata motivata da un vizio dell’atto amministrativo, poiché la competenza ad emettere una tale ordinanza, secondo il Tribunale, sarebbe stata del dirigente del settore, e non del sindaco. Secondo quanto spiegato nella sentenza, i provvedimenti che disciplinano la circolazione sulla viabilità comunale, assunti secondo il disposto degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, hanno natura gestoria ed esecutiva, e ricadono quindi sotto la competenza dei dirigenti dell’ente. Il T.A.R. ha escluso che per la materia oggetto del provvedimento impugnato potesse essere adottato un ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco, in assenza della oggettiva necessità di un intervento indifferibile.

Risanamento danni all’amministratore condominiale revocato anzitempo

Tempo di lettura: < 1 minuti Con l’interessante ordinanza n. 7874 del 19 marzo 2021 la Corte di Cassazione si è espressa sulle conseguenze economiche, a carico del condominio, in ipotesi di revoca dell’amministratore prima della scadenza dell’incarico. A rivolgersi alla suprema corte era stato l’amministratore di un condominio palermitano che si era visto revocare l’incarico anzitempo, e che pertanto aveva richiesto il risarcimento del danno per la cessazione anticipata del rapporto, ai sensi dell’art. 1725 del codice civile. I giudici di merito avevano rigettato la domanda dell’amministratore revocato, sul presupposto della natura libero-professionale dell’incarico di amministratore, e della sua conseguente ordinaria revocabilità senza conseguenze. L’ordinanza della Cassazione ha invece ribaltato tale interpretazione, affermando che il contratto tra il condominio e l’amministratore non è assimilabile a quello di opera intellettuale, quanto invece a quello tipico del mandato oneroso. Conseguentemente, secondo la Corte, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza prevista nell’atto di nomina, l’amministratore condominiale ha diritto al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 1725 del codice civile.

DISTACCO DALL’IMPIANTO CONDOMINIALE E RELATIVE SPESE

Tempo di lettura: 3 minuti In condominio accade di frequente che un comproprietario intenda distaccarsi da un servizio centralizzato – spesso quelli di riscaldamento o di antenna televisiva – per ottenere una maggiore comodità da un impianto singolo, o per realizzare una migliore economia di gestione. Per anni la giurisprudenza si è confrontata sull’esistenza del diritto al distacco in capo ad ogni condomino, e sulle conseguenze di tale distacco relativamente alle spese di gestione e manutenzione dell’impianto centralizzato. Ci si è chiesto per anni se il distacco del singolo condomino dovesse essere necessariamente autorizzato dagli altri condomini, e se, soprattutto, il condomino, una volta sganciatosi dall’impianto, fosse tenuto o meno a contribuire, ed in che misura, alle spese del servizio. Dopo alcune oscillazioni interpretative, si è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il distacco corrisponde ad un diritto soggettivo del singolo condomino, sottoposto non già all’assenso degli altri condomini, ma alla sola condizione che da esso non derivi un significativo ostacolo alla fruizione del servizio da parte degli altri comproprietari. Per tale ragione, in un primo momento è stato ritenuto che tale diritto del singolo doveva essere subordinato alla condizione che egli provasse che il distacco non avrebbe determinato aggravi di spese per coloro che avrebbero continuato ad utilizzare l’impianto, né disservizi nella erogazione del servizio (Cass. n. 5974/2004; Cass. n. 6923/2001). In applicazione di tale orientamento, i giudici di legittimità hanno così sostenuto che il distacco esenterebbe il condomino dalle spese correnti di gestione, ma non già da quelle di manutenzione necessarie per tenere in efficienza il servizio comune (Cass. n. 10214/1996; Cass. n. 11152/1997), né dalle maggiori spese di gestione determinate, proprio dal distacco, a carico degli altri condomini (Cass. n. 11152/1997; Cass. n. 1775/1998). In ogni caso è stata ritenuta valida e legittima la clausola del regolamento condominiale che ponga comunque, a carico del condomino rinunciante o distaccato, l’obbligo di contribuzione sia alle spese per la conservazione del servizio condominiale che a quelle per la sua gestione ordinaria, attesa la disponibilità del diritto (Cass. n. 12580/2017) e tenuto quindi conto che il criterio legale di ripartizione delle spese di gestione di cui all’art. 1123 c.c. è derogabile per volontà delle parti (Cass. n. 32441/2019). D’altra parte con la legge n. 102/2014 è stata imposta la contabilizzazione dei consumi di ogni unità immobiliare, in modo da procedere alla attribuzione delle spese sulla base dei consumi reali, sicché è intenzione del legislatore – in mancanza di accordi di diverso tenore tra le parti – affermare il principio secondo cui il pagamento delle spese del servizio di riscaldamento deve essere ripartito secondo l’effettivo consumo di ogni unità immobiliare. In definitiva, se è vero che il distacco dal servizio comune corrisponde sempre ad un diritto del condomino ogni qualvolta tale separazione non infici o aggravi sensibilmente il godimento degli altri condomini, resta intatto l’obbligo del distaccante di contribuire alle spese di conservazione del servizio e della sua funzionalità, restando sempre in sua facoltà di richiedere il riallaccio – a propria cura e spese – qualora egli lo ritenesse.

L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE E’ ONERE OCCULTO DEL MUTUO

Tempo di lettura: 2 minuti Con la recentissima pronuncia n. 2188 dell’ 8.2.2021 il Tribunale di Roma è tornato ad esprimersi sull’ammortamento dei mutui con il sistema di calcolo “alla francese”, condannando l’istituto di credito mutuante alla restituzione della somma di circa 13.000 euro, pari agli interessi illegittimamente pagati dai mutuatari. I mutuatari avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione dell’indebito, determinato dall’indebita applicazione di tassi anatocistici, lamentando la non corrispondenza tra il tasso effettivamente applicato e il tasso nominale, tra il TAEG effettivo e quello convenzionalmente pattuito, ed infine il superamento del tasso soglia da parte del TEG (tasso globale annuo), che definisce i limiti oltre i quali il mutuo viene definito usurario. Secondo il Tribunale capitolino, e con riferimento all’ammortamento “alla francese”, ai fini della valutazione di usurarietà di un finanziamento occorre considerare, nel calcolo del costo complessivo, anche il costo “occulto” insito nell’utilizzo del regime composto. Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal giudice ha confermato la sussistenza di tale onere occulto, individuandolo nella differenza tra la rata contrattuale che il mutuante ha adottato e quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice. Ai fini della determinazione del TEG, tale onere nascosto è stato sommato agli altri costi del finanziamento, facendo così emergere che il tasso effettivamente applicato al rapporto risultava superiore al tasso soglia, e conseguentemente la sussistenza dell’usura. Il Tribunale di Roma ha precisato che, ai fini del calcolo del TEG, così come sancito dall’art. 644, IV, co. c.p., per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. Tra i costi e le spese direttamente collegati all’erogazione del finanziamento va incluso anche quello occulto a carico del mutuatario. Tale maggiore onere va comunque calcolato “ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG) al pari di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.” a prescindere dall’accettazione, esplicita o tacita, del regime di capitalizzazione composta da parte del mutuatario. In sintesi, secondo la tesi esposta nella sentenza n. 2188/2021, quando l’ammortamento di un finanziamento è stato progettato secondo il regime composto, si deve procedere alla disapplicazione di tale regime e all’applicazione del regime semplice, ottenendo, a parità di tasso, durata e somma prestata, un valore della rata semplice più bassa di quella che si ottiene in regime composto. Tale maggiore onere va inserito nel calcolo TEG in quanto costituisce un “costo occulto” che incide sulla determinazione del tasso reale ed affettivo del mutuo. All’esito del ragionamento svolto, il Tribunale di Roma ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1815, co.2, c.c. (“ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi e la conseguente gratuità del finanziamento.

LA CONVIVENZA STABILE FA PERDERE L’ASSEGNO DIVORZILE

Tempo di lettura: 2 minuti Due coniugi si separano, con obbligo del marito di corrispondere il mantenimento alla moglie. All’atto della pronuncia del divorzio, tuttavia, il Tribunale di Salerno dispone la revoca del mantenimento, e nega quindi la sua trasformazione in assegno divorzile, poiché lei, nel frattempo, aveva avviato una relazione di convivenza stabile con un altro uomo. A nulla è valso l’appello di lei, che si è rivolta così ai giudici di legittimità. Con l’ordinanza n. 12335 del 10 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente la richiesta della ricorrente, ribadendo il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia, anche “di fatto”, da parte del coniuge separato o divorziato, tronca definitivamente ogni legame con la precedente convivenza, e quindi anche con i ruoli, le condizioni ed il tenore di vita che avevano caratterizzato quel rapporto. Secondo i giudici di legittimità, se va riconosciuta alla famiglia “di fatto” la tutela di cui all’art. 2 della Costituzione italiana, poiché la sua costituzione è dettata dalla libera scelta dell’individuo ed è esplicazione del diritto di realizzazione esistenziale, deve riconoscersi anche che essa comporta la cessazione di ogni connessione con il precedente legame coniugale. La conseguenza, sul piano processuale, pone a carico del coniuge che chiede la revoca dell’assegno l’onere di dimostrare che l’altro ha avviato una stabile relazione di convivenza con altra persona, mentre spetta al beneficiario che non voglia perdere l’assegno di provare che l’avvio del nuovo legame affettivo non può essere configurato come una formazione familiare. Una prova spesso difficile per le parti, tant’è che, nel caso preso in esame dalla Cassazione, la prova della formazione di una nuova famiglia “di fatto” era stata ricavata dal fatto che il nuovo compagno di lei aveva prestato la garanzia personale per il pagamento del canone di locazione dell’appartamento in cui si era trasferita la donna dopo la separazione.

LA MEDIAZIONE ESCLUDE L’OBBLIGO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Tempo di lettura: 2 minuti Immaginiamo una controversia per cui è previsto l’obbligo di esperire la negoziazione assistita, ma non già quello di mediazione, e poniamo il caso che, ciò nonostante, venga proposta la seconda. Nel caso di specie, una domanda di risarcimento danni di valore inferiore a cinquantamila euro. Secondo una recente decisione resa dal Tribunale di Roma (ordinanza 12.4.2021 – dott. Moriconi) la proposizione della mediazione non obbligatoria consente di assolvere l’obbligo di esperire la negoziazione assistita preventiva. La pronuncia conferma le precedenti valutazioni con cui altri giudici di merito avevano già ritenuto che la mediazione può offrire maggiori tutele alle parti, grazie alla presenza di un terzo imparziale, al punto da soddisfare in maniera quanto meno equivalente l’intento del legislatore di deflazionare l’accesso alla giustizia ordinaria con il ricorso alle procedure di composizione negoziata delle controversie. Il Tribunale capitolino muove il proprio ragionamento dalla constatazione che, nelle materie per cui v’è conflitto tra gli obblighi di mediazione e di negoziazione assistita, l’art. 3 del decreto legge n. 132 del 2014 riconosce espressamente che va esperita solo la prima e non già la seconda. Richiamando poi i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 97 del 2019, l’ordinanza sottolinea che, per le sue caratteristiche e le sue garanzie, la mediazione assicura maggiori possibilità di far ottenere alle parti un accordo di composizione della controversia. Non sfugge, infine, come l’ordinanza del Tribunale romano si pone, nel quadro giurisprudenziale italiano e comunitario, come un ulteriore elemento del progressivo depotenziamento della negoziazione assistita, sulla cui obbligatorietà la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e numerose corti di merito italiane hanno già reso pronunce di disapplicazione.

L’ATTIVITA’ ANTIECONOMICA NON GIUSTIFICA DA SOLA L’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

Tempo di lettura: < 1 minuti Importante affermazione per un imprenditore difeso dallo studio TMC Avvocati Associati, innanzi la Corte di Cassazione, contro due diversi accertamenti tributari, ciascuno per svariate decine di migliaia di euro, notificati in ragione della dichiarazione di ricavi inferiori ai costi di acquisto delle merci per due anni di imposta consecutivi. Il contribuente aveva impugnato gli accertamenti documentando l’esecuzione, a cavallo dei due anni incriminati, di lavori di ristrutturazione dei locali dell’esercizio commerciale, e deducendo che l’attività di vendita era stata penalizzata proprio dalla contemporanea esecuzione dei lavori appaltati. Dopo gli esiti contrastanti dei giudizi delle due fasi di merito, la vicenda è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione, che le ha definite con due distinte ordinanze decisorie (n. 19211 e 19212/2021 depositate il 7.7.2021).I giudici di legittimità hanno sposato appieno le tesi difensive dell’imprenditore, affermando il principio secondo cui la adeguata documentazione dei fatti che hanno ostacolato l’attività di impresa può giustificare il fatto che il risultato dell’esercizio possa anche essere “antieconomico”, e quindi con ricavi inferiori ai costi di acquisto delle merci. Con particolare riferimento all’IVA, la Suprema Corte ha affermato che l’inerenza dei costi non può essere esclusa in base ad un mero giudizio di congruità della spesa, poiché in tal caso è onere dell’Agenzia delle Entrate dimostrare che l’antieconomicità è elemento indiziario di operazioni inesistenti o di fatturazioni false.