Ordinare infissi su misura e poi ripensarci: quando il recesso non è più possibile

La Cassazione torna sul confine tra vendita e appalto e sui limiti al diritto di recesso del consumatore per i beni personalizzati Una cliente si rivolge a un’azienda produttrice di infissi e serramenti per l’acquisto e la posa in opera di prodotti destinati a un proprio appartamento. Dopo alcune trattative, l’azienda invia una proposta d’ordine basata su un preventivo di oltre 135.000 euro; la cliente versa un acconto di circa 25.800 euro, ma il contratto formale non viene mai sottoscritto da lei personalmente, bensì dal marito, che firma la proposta e che risulta anche legale rappresentante di una diversa società a lei riconducibile. Anni dopo, la cliente comunica il proprio recesso, sostenendo di non essere mai stata vincolata da alcun contratto e, in subordine, di avere comunque diritto a recedere senza penalità in quanto consumatrice. L’azienda replica di considerare il contratto perfezionato fin dal 2003 e chiede in via riconvenzionale il risarcimento dei costi sostenuti e del mancato guadagno. Il Tribunale accoglie la domanda della cliente, dichiarando sciolto il contratto per legittimo recesso e disponendo la restituzione dell’acconto, ma al tempo stesso riconosce all’azienda un credito superiore a 52.000 euro. La Corte d’appello conferma integralmente questa decisione, respingendo sia il gravame della cliente sia quello incidentale dell’azienda. La cliente ricorre allora per cassazione, articolando cinque motivi che toccano altrettanti nodi centrali del diritto dei contratti. Vendita o appalto? Il criterio della prevalenza dell’attività lavorativa Il primo tema affrontato dalla Corte riguarda la qualificazione stessa dell’operazione: si tratta di una compravendita di beni standard oppure di un contratto d’appalto? La distinzione non è meramente teorica, perché da essa dipende l’intera disciplina applicabile, comprese le regole sul recesso. La Cassazione ribadisce un criterio consolidato: quando la prestazione del debitore consiste sia in un dare (la fornitura di un bene) sia in un facere (un’attività di produzione), occorre verificare se il lavoro necessario alla realizzazione del bene sia prevalente rispetto alla semplice fornitura del materiale, secondo la causa concreta dell’accordo, oppure se resti accessorio e strumentale rispetto a una fornitura che costituisce l’oggetto principale del negozio. Nel caso esaminato, gli infissi non erano prodotti in serie, ma progettati appositamente per le caratteristiche dell’immobile e sulla base di richieste specifiche della cliente: un’attività lavorativa di adattamento della cosa che i giudici di merito hanno correttamente qualificato come prevalente, riconducendo l’operazione allo schema dell’appalto piuttosto che a quello della vendita. Il contratto si era davvero concluso? Presunzioni e spendita del nome altrui Il secondo e il terzo motivo di ricorso contestavano che il contratto fosse mai stato validamente concluso, e che comunque i suoi effetti potessero essere imputati alla cliente, dal momento che la sottoscrizione era stata apposta dal marito. La ricorrente lamentava che i giudici avessero fondato la prova della conclusione dell’accordo su indizi ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dagli articoli 2727 e seguenti del codice civile. La Corte ha ritenuto invece che il ragionamento presuntivo dei giudici di merito fosse adeguatamente motivato: il pagamento di un acconto calcolato in percentuale sul prezzo dell’appalto, la fattura che riconduceva esplicitamente l’acconto al contratto, la dichiarazione resa per ottenere un’agevolazione IVA che presupponeva l’esistenza di un rapporto contrattuale, e un successivo ordine di fornitura che richiamava i termini del contratto già firmato, costituivano nel loro complesso un quadro indiziario coerente e sufficiente. Quanto alla spendita del nome della moglie da parte del marito, la Cassazione richiama il principio, già affermato in precedenti pronunce di legittimità, secondo cui in tema di rappresentanza possono trovare applicazione i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole quando ricorrano, da un lato, la buona fede del terzo che ha contrattato con il falso rappresentante e, dall’altro, un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza fosse stato effettivamente conferito. Nel caso di specie, il coinvolgimento diretto del marito nelle fasi esecutive del rapporto, unitamente al fatto che fosse convivente della cliente, è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’imputazione degli effetti contrattuali in capo a quest’ultima. Il diritto di recesso del consumatore e l’eccezione dei beni personalizzati Il quarto motivo affronta il cuore della controversia dal punto di vista pratico: può un consumatore recedere liberamente da un contratto avente ad oggetto beni realizzati su misura? La disciplina consumeristica, sia nella sua versione originaria del 1992 sia in quella successiva del Codice del consumo, prevede infatti un’eccezione specifica al diritto di recesso per la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. La Cassazione ricorda che questa esclusione affonda le proprie radici nel diritto europeo fin dalla fine degli anni Novanta, ed è stata più volte confermata anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui il recesso sarebbe inappropriato proprio perché il bene viene prodotto secondo le indicazioni individuali del consumatore, indipendentemente dal fatto che il contratto sia già stato eseguito o sia solo in corso di esecuzione. Poiché nel caso in esame gli infissi dovevano essere progettati e realizzati sulla base delle specifiche esigenze della cliente per un determinato immobile, la fattispecie rientra pienamente in questa eccezione, e il recesso esercitato a distanza di anni dalla conclusione dell’accordo non può dunque produrre gli effetti liberatori invocati. L’errore procedurale: la domanda subordinata mai esaminata È però il quinto motivo a determinare l’accoglimento parziale del ricorso. La cliente aveva chiesto, in subordine rispetto al recesso senza penalità, che venisse comunque accertata la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte o, in ulteriore subordine, per mutuo dissenso: domande che avrebbero comunque consentito di recuperare la somma versata. La Corte d’appello, tuttavia, ha completamente omesso di pronunciarsi su questo specifico motivo di gravame, incorrendo in un vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’articolo 112 del codice di procedura civile. Per questo unico profilo la Cassazione cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinché si pronunci sulla domanda rimasta priva di esame. Implicazioni pratiche per imprese e consumatori La pronuncia offre indicazioni utili sia a chi opera nel settore della
Bagagli persi su un volo nazionale: davanti a quale giudice si chiede il risarcimento?

Con la sentenza C‑876/24, pubblicata il 17 settembre 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce che la Convenzione di Montreal disciplina la competenza territoriale anche sui voli interni a uno Stato membro. Chiarisce inoltre che l’acquisto online del biglietto non rende competente il tribunale del luogo in cui vive il passeggero. Una passeggera acquista online, dal proprio domicilio e tramite una piattaforma di vendita, un biglietto per un volo da Madrid a Barcellona previsto per l’8 novembre 2023. Il vettore è una compagnia aerea con sede sociale in Spagna. Giunta in aeroporto, la viaggiatrice conclude di persona anche un contratto per il trasporto dei bagagli, come servizio aggiuntivo rispetto al volo. Durante il tragitto i bagagli vanno persi. La passeggera se ne accorge solo all’arrivo a Barcellona, da dove riparte con un secondo volo diretto a Roma. Decisa a ottenere il risarcimento, si rivolge al tribunale di primo grado del luogo in cui risiede, invocando la Convenzione di Montreal. Ma il giudice non è sicuro di essere competente. Il dubbio del giudice e le tre domande alla Corte Il giudice osserva anzitutto che la Convenzione si applica ai soli trasporti «internazionali». Il volo in questione collegava due città spagnole e la passeggera non aveva prodotto alcun documento sull’acquisto del volo per Roma né su un eventuale rientro. Se la Convenzione non fosse applicabile, la competenza sarebbe pacifica, perché il codice di procedura civile spagnolo consente al consumatore di scegliere il foro del proprio domicilio. Se invece fosse applicabile, bisognerebbe capire se il tribunale della residenza possa dirsi competente come luogo in cui il vettore «possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto», dato che il biglietto è stato acquistato online da quel luogo. E ancora: quale contratto conta, quello del volo, concluso online, o quello dei bagagli, concluso in aeroporto? Per sciogliere questi nodi il giudice ha sospeso il processo e ha interpellato la Corte con un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. La Corte non decide la lite, ma fornisce l’interpretazione del diritto europeo, cui il giudice nazionale deve poi attenersi. La risposta è contenuta nella sentenza della Terza Sezione, causa C‑876/24, pubblicata il 17 settembre 2026. Il quadro normativo in parole semplici La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 regola la responsabilità dei vettori aerei. Per l’Unione europea è in vigore dal 28 giugno 2004 ed è parte integrante dell’ordinamento europeo. L’art. 33, par. 1, stabilisce dove il passeggero può agire per il risarcimento. A sua scelta, può rivolgersi al giudice del domicilio del vettore, della sede principale della sua attività, del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, oppure del luogo di destinazione. Il par. 2 aggiunge un ulteriore foro, quello della residenza principale e permanente del passeggero, ma solo per i danni da morte o lesione personale e a condizioni legate alla presenza operativa del vettore in quello Stato. Il regolamento (CE) n. 2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002, ha allineato il diritto dell’Unione alla Convenzione. Il suo art. 1 ne estende le disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro. L’art. 3, par. 1, prevede che la responsabilità del vettore aereo dell’Unione verso passeggeri e bagagli sia disciplinata da «tutte le pertinenti disposizioni» della Convenzione. Prima questione: la Convenzione vale anche sui voli nazionali? La Corte risponde di sì. Il capo III della Convenzione contiene sia le norme sostanziali sulla responsabilità del vettore sia quelle sull’azione di risarcimento, come l’art. 33. Il rinvio a «tutte le pertinenti disposizioni» comprende dunque anche la disciplina della competenza. Nessuna norma del regolamento subordina l’applicazione ai voli nazionali alla presenza di un elemento di estraneità. Non rileva quindi né che il volo non sia internazionale né che il contratto sia stato concluso tra parti stabilite nello stesso Stato. Lo scopo è creare un unico complesso di regole, con lo stesso livello e tipo di responsabilità a prescindere dal carattere nazionale o internazionale dei voli. La Corte ricorda anche un proprio precedente (sentenza C‑213/18 del 7 novembre 2019), secondo cui l’art. 33, par. 1, individua non solo lo Stato, ma anche il tribunale territorialmente competente al suo interno. Un dettaglio va segnalato: il dispositivo è formulato per l’azione proposta da una persona residente in uno Stato membro contro un vettore dell’Unione con sede sociale nello stesso Stato. Il ragionamento della Corte, tuttavia, esclude in termini generali la necessità di un elemento di estraneità. Seconda questione: comprare online avvicina il giudice a casa? Qui la risposta è negativa. Il giudice della residenza principale e permanente del passeggero non è competente solo perché il contratto è stato concluso online da quel luogo. La Corte applica le regole di interpretazione dei trattati della Convenzione di Vienna del 1969 (artt. 31 e 32). Queste impongono di guardare al senso comune dei termini, al contesto e allo scopo, e in via complementare ai lavori preparatori, senza affidarsi alle definizioni del diritto interno. Sul piano letterale, le versioni linguistiche esaminate (francese, inglese, spagnola e russa) non rinviano al luogo di residenza di chi agisce. Tutti i fori dell’art. 33, par. 1, richiamano invece una presenza fisica del vettore o un collegamento con il trasporto, come la destinazione. Sul piano del contesto, solo il par. 2 menziona la residenza del passeggero, e limitatamente a morte e lesioni. Leggere il par. 1 in senso estensivo priverebbe quella scelta di ogni effetto utile per i contratti online. Quanto allo scopo, la Convenzione tutela gli utenti ma cerca anche un giusto equilibrio con gli interessi dei vettori. Non sarebbe accettabile che, per il solo fatto di vendere online, questi rischiassero di essere convenuti davanti a tribunali di tutto il mondo, anche dove non hanno alcuna presenza né legame con il trasporto. I lavori preparatori mostrano infine che il foro del domicilio del passeggero fu discusso e poi ristretto alla sola ipotesi del par. 2, in un’epoca in cui la prenotazione online era già nota. Terza questione: conta il contratto del volo, non quello dei
Assegno di invalidità civile: se la patologia può migliorare, la Cassazione non ammette automatismi

Un principio destinato a incidere su tutte le revisioni sanitarie: la stabilità di una diagnosi precedente non basta a bloccare un nuovo accertamento peggiorativo Tutto nasce da un decreto di omologa con cui il Tribunale di Napoli Nord, nel 2017, aveva riconosciuto a una persona il diritto a una prestazione previdenziale legata all’invalidità civile, sulla base di una consulenza tecnica che aveva accertato la sussistenza del requisito sanitario previsto dall’art. 13 della legge n. 118/1971. Qualche anno dopo, l’INPS ha sottoposto la posizione a revisione amministrativa, come l’istituto può fare periodicamente per verificare la persistenza dei requisiti sanitari che giustificano l’erogazione della prestazione. All’esito di questa nuova verifica, condotta tramite un diverso consulente tecnico d’ufficio, il quadro patologico è risultato diverso: l’unica condizione riscontrata è stata un lieve stato ansioso reattivo, privo di complicanze vegetative o relazionali, insufficiente a integrare il requisito sanitario richiesto dalla legge. La persona interessata ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Avellino, che con la sentenza n. 420/2023, pubblicata il 16 maggio 2023, ha respinto il ricorso, confermando le conclusioni del nuovo accertamento tecnico. Contro questa pronuncia la parte privata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ai quali l’INPS ha resistito con controricorso. I motivi del ricorso Il filo conduttore delle censure proposte era sostanzialmente unico, pur articolato su tre profili distinti. La ricorrente lamentava anzitutto una motivazione soltanto apparente della sentenza di merito, che a suo dire non avrebbe adeguatamente scrutinato le eccezioni di nullità sollevate contro la nuova consulenza tecnica. In secondo luogo, contestava che il giudice territoriale avesse recepito il parere del consulente senza un effettivo riscontro rispetto alle tabelle ministeriali di riferimento per la valutazione del grado di invalidità. Il terzo motivo, infine, denunciava l’omessa comparazione tra il quadro clinico accertato nel primo procedimento, ormai coperto da giudicato, e quello rilevato in occasione della revisione amministrativa: in sostanza, la ricorrente sosteneva che la patologia già riconosciuta dovesse considerarsi immutata, e che il nuovo accertamento avrebbe dovuto tenerne conto. Il principio affermato dalla Corte La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza pubblicata il 9 settembre 2026 e recante numero di raccolta generale 25155/2026, ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi, esaminandoli congiuntamente perché vertenti sulla medesima questione giuridica. Il punto centrale della decisione riguarda la presunta intangibilità di un accertamento sanitario precedente rispetto a una successiva revisione. Gli Ermellini hanno chiarito che l’invocata immutabilità del quadro patologico può operare soltanto quando le condizioni di fatto non siano effettivamente mutate, e in particolare quando non vi sia stato un miglioramento della patologia. Si tratta, in altri termini, di una clausola implicita di validità temporale: ciò che è stato accertato in un dato momento resta valido finché la situazione clinica resta quella, ma non oltre. Diversamente ragionando, si trasformerebbe ogni accertamento sanitario in una situazione bloccata per sempre, indipendentemente dall’evoluzione reale delle condizioni di salute della persona. Da questo principio discende una conseguenza pratica decisiva: chi intende contestare l’esito di una revisione sanitaria non può limitarsi a richiamare un precedente riconoscimento, ma deve allegare specificamente l’impossibilità di un miglioramento della patologia, oppure indicare puntuali errori tecnici o scientifici nella nuova consulenza. La Corte ha ribadito che gli errori e le lacune di un elaborato peritale recepito dal giudice di merito possono essere censurati in sede di legittimità solo in presenza di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, della quale occorre indicare la fonte, oppure dell’omissione di accertamenti strumentali indispensabili per una corretta diagnosi. Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte ha rilevato che la parte ricorrente si era limitata a prospettare generiche difformità di valutazione, senza indicare quali specifiche patologie fossero state trascurate o malamente valutate dal consulente, né in che modo una loro corretta considerazione avrebbe condotto a un esito diverso. Nessuna censura specifica, in particolare, era stata mossa in relazione all’unica condizione effettivamente riscontrata, ossia il lieve stato ansioso reattivo. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con esenzione dal pagamento delle spese di lite in favore della parte privata, secondo la disciplina propria del contenzioso previdenziale. Implicazioni pratiche Per i beneficiari di prestazioni assistenziali o previdenziali legate all’invalidità civile, la pronuncia offre un’indicazione operativa precisa: in sede di revisione amministrativa, non basta invocare un precedente riconoscimento giudiziale per paralizzare l’esito di un nuovo accertamento sanitario sfavorevole. Occorre piuttosto affrontare nel merito la nuova valutazione tecnica, dimostrando, se possibile attraverso documentazione medica specifica, che la patologia non è migliorata oppure che il nuovo consulente è incorso in errori tecnici individuabili e verificabili. Per i professionisti che assistono questa tipologia di ricorrenti, la decisione richiama l’attenzione sulla necessità di costruire i motivi di ricorso su basi tecnico-scientifiche puntuali, evitando doglianze generiche sulla difformità di giudizio tra consulenti. La giurisprudenza di legittimità, come confermato anche dai precedenti richiamati nell’ordinanza, riserva un sindacato molto limitato sulle valutazioni medico-legali recepite dal giudice di merito, ammettendo la censura solo in ipotesi patologiche di errore tecnico manifesto. In sintesi L’ordinanza in commento consolida un orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro della Cassazione: l’accertamento di un requisito sanitario non è mai definitivo in senso assoluto, ma resta sempre soggetto alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Chi contesta l’esito di una revisione deve quindi assumersi l’onere di allegare e provare, con specificità, perché la situazione sanitaria non sia mutata o perché il nuovo accertamento sia tecnicamente errato. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia previdenziale e assistenziale e resta a disposizione per una valutazione personalizzata di ricorsi in materia di invalidità civile e assegni di invalidità.
Quando il costo di rimettere in strada l’auto supera il suo valore

La Cassazione chiarisce che il superamento del valore commerciale del veicolo non giustifica, da solo, il rifiuto di rimborsare le spese di riparazione: serve una valutazione concreta della sproporzione. Capita spesso, dopo un sinistro stradale, che il preventivo di riparazione dell’officina superi il valore di mercato dell’auto danneggiata. È la situazione che i professionisti del settore definiscono “riparazione antieconomica”, e che genera puntualmente un conflitto tra il danneggiato, che vuole riavere la propria auto perfettamente funzionante, e la compagnia assicurativa, che preferisce liquidare una somma pari al valore venale del mezzo. La questione non è solo economica: tocca il cuore della disciplina del risarcimento del danno in forma specifica, disciplinata dall’art. 2058 del codice civile, e la giurisprudenza più recente ha offerto indicazioni importanti per orientarsi. La questione giuridica: il confine tra risarcimento in forma specifica ed equivalente monetario Il danneggiato da un fatto illecito ha, in linea di principio, diritto a scegliere tra due forme di ristoro: la reintegrazione in forma specifica, cioè il ripristino materiale del bene danneggiato, e il risarcimento per equivalente, cioè una somma di denaro corrispondente al pregiudizio subito. Quando si tratta di un’automobile incidentata, la reintegrazione in forma specifica coincide con la riparazione del veicolo, mentre il risarcimento per equivalente si traduce normalmente nella liquidazione di una somma pari al valore commerciale del mezzo prima del sinistro. Il problema sorge quando il costo della riparazione supera, anche significativamente, il valore di mercato dell’auto. In questi casi le compagnie assicurative tendono a opporre l’antieconomicità dell’intervento, invocando il limite dell’eccessiva onerosità previsto dallo stesso art. 2058 c.c., che al secondo comma consente al giudice di disporre il risarcimento per equivalente qualora la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Il quadro normativo: l’art. 2058 c.c. e il limite dell’eccessiva onerosità La norma, nella sua formulazione, non stabilisce un criterio automatico di conversione tra le due forme di risarcimento. Il primo comma dell’art. 2058 c.c. attribuisce al danneggiato la facoltà di chiedere la reintegrazione in forma specifica, purché sia in tutto o in parte possibile. Il secondo comma introduce il temperamento dell’eccessiva onerosità, ma affida al giudice il compito di valutarla caso per caso, senza automatismi collegati al mero confronto numerico tra costo di riparazione e valore commerciale del bene. È proprio su questo punto che si è concentrata l’attenzione della giurisprudenza di legittimità negli ultimi anni: stabilire se il superamento del valore di mercato del veicolo sia, di per sé, sufficiente a giustificare il passaggio al risarcimento per equivalente, oppure se occorra qualcosa di più. L’evoluzione giurisprudenziale: dal rigore del 2022 all’apertura del 2023 Un primo orientamento, cristallizzato nell’ordinanza della Cassazione civile n. 10196, pubblicata il 30 marzo 2022, seguiva un’impostazione più rigorosa: quando il costo della riparazione superava notevolmente il valore di mercato del veicolo, il giudice poteva negare il rimborso delle spese di riparazione e liquidare il danno per equivalente, facendo leva su un confronto sostanzialmente aritmetico tra le due grandezze. Questo orientamento è stato in parte ridimensionato dalla successiva ordinanza della Cassazione civile n. 10686, pubblicata il 20 aprile 2023, la quale ha escluso che il mero superamento del valore commerciale del veicolo comporti automaticamente il rigetto della domanda di rimborso delle spese di riparazione. Secondo questa pronuncia, occorre una valutazione concreta della sproporzione tra costo dell’intervento e valore del bene, e soprattutto occorre verificare se dal ripristino derivi un ingiustificato arricchimento del danneggiato, ossia una locupletazione che alteri l’equilibrio tra danno subito e ristoro ottenuto. Il risultato è un quadro di legittimità ancora in fase di assestamento: non esiste, ad oggi, un principio univoco e definitivamente consolidato, ma una linea evolutiva che si muove dal rigore del criterio meramente quantitativo verso un apprezzamento più articolato, che tiene conto del valore d’uso del bene, dell’interesse del proprietario alla conservazione dello stesso veicolo e dell’assenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale. Implicazioni pratiche per automobilisti, assicurazioni e professionisti Per chi subisce un sinistro, questa evoluzione significa che il rifiuto di rimborso opposto dalla compagnia assicurativa sulla sola base del superamento del valore commerciale non è, di per sé, legittimo. Il danneggiato può far valere l’interesse concreto a mantenere in uso il proprio veicolo, specie quando si tratti di un mezzo per cui il costo di sostituzione con un bene equivalente sarebbe comunque elevato, oppure quando la riparazione consenta di ripristinare pienamente la funzionalità originaria senza determinare un ingiustificato arricchimento. Per le compagnie assicurative e per i professionisti che le assistono, la lezione è opposta ma complementare: non basta più opporre un dato numerico tra costo di riparazione e valore di mercato per giustificare la liquidazione per equivalente. Occorre argomentare, caso per caso, la sproporzione effettiva e l’eventuale locupletazione, pena l’esposizione a un contenzioso che la giurisprudenza più recente tende a orientare a favore del danneggiato. Per gli operatori del settore assicurativo e per i periti che redigono le perizie di stima, questa evoluzione impone una maggiore attenzione documentale: la relazione peritale dovrà dare conto non solo del valore commerciale del veicolo, ma anche del reale costo di sostituzione con un bene di caratteristiche analoghe e dell’effettiva incidenza economica della riparazione sull’interesse del proprietario. Conclusioni e prospettive La riparazione antieconomica, dunque, non costituisce una categoria ostativa in sé, ma un indice da sottoporre al vaglio del secondo comma dell’art. 2058 c.c. Il valore commerciale del bene resta un parametro rilevante, ma non l’unico, dovendosi considerare anche il valore d’uso, i costi reali di sostituzione e l’assenza di un ingiustificato vantaggio patrimoniale in capo al danneggiato. Si tratta di una materia in evoluzione, nella quale ogni caso concreto merita una valutazione puntuale delle circostanze. Il nostro studio segue con attenzione questi sviluppi giurisprudenziali e resta a disposizione per una valutazione della singola vicenda risarcitoria, sia dal lato del danneggiato sia da quello dell’impresa di assicurazione.
Conformità catastale nell’atto di trasferimento: quando la nullità è solo “di facciata”

La Cassazione conferma: se in atto c’è la dichiarazione di conformità, il contratto resta valido anche se i dati non sono veritieri, salvo che la falsità sia palese a chiunque La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto un appartamento ad uso abitativo. Il promissario acquirente, non avendo ottenuto la stipula del contratto definitivo, cita in giudizio la controparte chiedendo che il tribunale disponga il trasferimento coattivo dell’immobile ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, norma che consente al giudice di emettere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Nel corso del giudizio emergono alcune contestazioni sulla genuinità della documentazione prodotta, che vengono tuttavia superate da una verificazione tecnica delle sottoscrizioni. Il giudice istruttore solleva d’ufficio la questione della regolarità urbanistica e catastale del bene: l’attore deposita allora, prima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla conformità dello stato di fatto ai titoli abilitativi e ai dati catastali, e successivamente un’attestazione di conformità a firma di un tecnico abilitato. Viene inoltre disposta una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la regolarità urbanistica ed edilizia degli immobili. Il Tribunale accoglie la domanda e dispone il trasferimento della proprietà in favore dell’attore. La parte soccombente propone appello, lamentando che le difformità accertate tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali avrebbero dovuto impedire la pronuncia traslativa. La Corte d’appello ribalta l’esito del giudizio: ritiene che la conformità catastale costituisca condizione dell’azione, che tale conformità debba sussistere realmente al momento della decisione e che, essendo stata accertata una difformità sostanziale, la domanda debba essere respinta. Il promissario acquirente ricorre allora per cassazione, sostenendo che la nullità prevista dalla legge abbia natura meramente formale e testuale, sicché la presenza in atti della dichiarazione o dell’attestazione di conformità sarebbe di per sé sufficiente a consentire l’effetto traslativo, indipendentemente dalla loro effettiva veridicità. La questione giuridica: cos’è la conformità catastale Al centro della vicenda si colloca l’articolo 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto nel 2010 nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale in materia immobiliare. La disposizione impone che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, contengano, a pena di nullità, l’identificazione catastale dell’immobile, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Tale dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione rilasciata da un tecnico abilitato. La norma distingue due profili distinti. Il primo, definito conformità oggettiva, riguarda la corrispondenza tra la situazione reale dell’immobile e le risultanze catastali, ed è presidiato dalla sanzione della nullità. Il secondo, definito conformità soggettiva, riguarda invece la coincidenza tra l’intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari: la relativa verifica compete al notaio, ma la legge non prevede per essa alcuna sanzione di nullità, bensì, al più, una responsabilità professionale del rogante. Il nodo interpretativo che la Cassazione è stata chiamata a sciogliere riguarda proprio la natura di questa nullità: se cioè essa colpisca la sola mancanza formale della dichiarazione o attestazione, oppure se richieda anche un accertamento sostanziale dell’effettiva corrispondenza tra dati catastali e realtà dei luoghi. Il quadro normativo e i precedenti La Corte inquadra la fattispecie nell’ambito dell’articolo 1418, terzo comma, del codice civile, che consente alla legge di prevedere ipotesi di nullità ulteriori rispetto a quelle generali disciplinate dai primi due commi della medesima norma. Si tratta, in altri termini, di una nullità speciale, che la giurisprudenza qualifica come “formale” o “testuale”, in quanto sanziona non la difformità sostanziale dell’immobile rispetto al catasto, bensì la mancata inclusione in atto della dichiarazione o dell’attestazione richieste dalla legge. La Cassazione richiama a questo proposito l’orientamento, ormai consolidato a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 8230 del 2019, formatosi in tema di nullità urbanistica: anche in quel caso si è affermato che è sufficiente la menzione in atto degli estremi del titolo abilitativo, purché realmente esistente e riferibile all’immobile, indipendentemente dalla conformità sostanziale della costruzione al titolo stesso. Un principio analogo viene ora esteso, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, alla materia catastale. Va peraltro segnalato che, dal 2017, l’articolo 29 è stato integrato con il comma 1-ter, che consente la sanatoria dell’atto nullo per mancanza delle menzioni prescritte, mediante un atto di conferma anche unilaterale, redatto nella medesima forma dell’atto originario. La decisione della Cassazione Con la sentenza n. 27531, pubblicata il 15 ottobre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza d’appello, rinviando la causa alla Corte d’appello in diversa composizione. Il principio di diritto affermato è netto: la nullità prevista dall’articolo 29, comma 1-bis, colpisce esclusivamente la mancata inclusione in atto della dichiarazione di parte o dell’attestazione tecnica sulla conformità catastale oggettiva. Ne consegue che, quando tale dichiarazione o attestazione sia presente, il contratto è valido a prescindere dalla sua veridicità, purché la difformità non emerga in modo palese dallo stato degli atti. La Corte precisa che, nel giudizio di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto traslativo, la conformità catastale oggettiva costituisce una condizione dell’azione, che il giudice deve accertare limitandosi a verificare la presenza in atti della dichiarazione o dell’attestazione, senza alcun onere di controllarne l’effettiva rispondenza al vero. Fa eccezione soltanto l’ipotesi in cui la falsità sia conclamata, cioè rilevabile a colpo d’occhio anche da un soggetto privo di competenze tecniche: in tal caso la dichiarazione può essere considerata giuridicamente inesistente, con conseguente preclusione dell’effetto traslativo. La pronuncia chiarisce inoltre che l’eventuale mendacità della dichiarazione, pur non incidendo sulla validità dell’atto, espone comunque il dichiarante a responsabilità civile per i danni cagionati alla controparte e, in presenza dei relativi presupposti, a responsabilità penale per falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell’articolo 483 del codice penale. Le implicazioni pratiche Per chi si accinge a stipulare un contratto traslativo di diritti reali immobiliari, la pronuncia offre un criterio operativo chiaro: la validità formale
Pignoramento di crediti d’imposta: la Cassazione cambia rotta e restituisce la causa al giudice ordinario

Le Sezioni Unite ridisegnano i confini tra esecuzione civile e giurisdizione tributaria dopo la riforma degli artt. 548 e 549 c.p.c. Un creditore, agendo in executivis nei confronti di una società in liquidazione, notificava all’Agenzia delle Entrate un atto di pignoramento presso terzi, chiedendo all’Amministrazione finanziaria di rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. in ordine a eventuali crediti vantati dalla società debitrice nei propri confronti. L’Agenzia rispondeva con dichiarazione negativa, contestata dal creditore procedente. Il Tribunale di Paola, adito in sede esecutiva, accoglieva l’istanza del creditore e, con ordinanza del settembre 2020, dichiarava l’Agenzia delle Entrate debitrice della società esecutata per l’importo di cinquemila euro, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni per introdurre il giudizio di merito ai sensi dell’art. 548 c.p.c. L’Amministrazione finanziaria, instaurato tale giudizio, sollevava in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, sostenendo che la materia, avendo a oggetto un credito di natura tributaria, dovesse essere devoluta al giudice tributario. Il Tribunale rigettava l’eccezione con sentenza pubblicata all’inizio del 2025, ritenendo infondate tutte le doglianze dell’Amministrazione. Contro questa pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, il primo dei quali tornava a insistere sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando un precedente delle stesse Sezioni Unite del 2014. Il ricorso veniva rimesso alla trattazione camerale delle Sezioni Unite, con il Procuratore Generale che ne chiedeva l’accoglimento proprio sul primo motivo, ritenuto assorbente. Il precedente del 2014 e il suo presupposto Per comprendere la portata della decisione occorre ricordare l’orientamento precedente. Con le sentenze n. 3773 e n. 9570 del 2014, le Sezioni Unite avevano affermato che, quando il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo riguardasse l’esistenza di un credito d’imposta del debitore esecutato, la controversia investisse un rapporto di natura sostanzialmente tributaria, con conseguente giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il fondamento di quella soluzione risiedeva in un dato preciso: nel sistema allora vigente, il giudizio ex art. 548 c.p.c. si concludeva con una sentenza appellabile, idonea a formare un vero e proprio giudicato sostanziale sul rapporto di credito tra debitore esecutato e terzo pignorato. Trattandosi, in sostanza, di un ordinario giudizio di cognizione, era coerente che seguisse le regole di giurisdizione proprie del rapporto sostanziale dedotto, cioè quelle tributarie. La riforma degli artt. 548 e 549 c.p.c. e il nuovo assetto Il quadro normativo è stato tuttavia profondamente modificato dalla legge n. 228 del 2012, dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con la legge n. 162 del 2014, e dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito con la legge n. 132 del 2015. In seguito a questi interventi, l’accertamento dell’obbligo del terzo non costituisce più un giudizio di cognizione autonomo, ma un subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione. La sua funzione non è più quella di ricostruire integralmente il rapporto sostanziale tra debitore esecutato e terzo, bensì quella, più circoscritta, di stabilire se il terzo possa legittimamente liberarsi pagando il creditore procedente anziché il debitore, e in quale misura avrebbe potuto farlo pagando quest’ultimo. Ne deriva che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione definisce l’incidente è priva di efficacia panprocessuale e non è idonea a formare, nemmeno in potenza, un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo verso l’esecutato. L’eventuale opposizione agli atti esecutivi, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., conduce a una decisione che fa stato solo nel rapporto tra creditore procedente e terzo, restando irrilevante — salvo che ai fini della sola assoggettabilità del credito alla procedura in corso — rispetto al rapporto tra debitore esecutato e terzo pignorato. La decisione delle Sezioni Unite Muovendo da questa trasformazione strutturale, l’ordinanza n. 24845, pubblicata il 29 agosto 2026, ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando la giurisdizione del giudice ordinario anche quando il credito pignorato presso il terzo abbia natura tributaria. La Corte non ha negato che il rapporto sostanziale tra contribuente e Amministrazione finanziaria conservi natura tributaria, né che la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato resti espressione del potere impositivo, autonomamente impugnabile dal debitore esecutato davanti al giudice tributario nei termini di legge. Ha tuttavia chiarito che questo piano sostanziale non si sovrappone a quello, distinto e più limitato, dell’accertamento endoesecutivo promosso dal creditore procedente ai sensi dell’art. 548 c.p.c., il quale, non producendo più un accertamento con efficacia di giudicato sul credito tributario, non richiede la giurisdizione specializzata del giudice tributario. Le Sezioni Unite hanno così operato un superamento, non una radicale smentita, dei principi espressi nel 2014: quei precedenti restano validi per le procedure esecutive soggette al regime previgente degli artt. 548 e 549 c.p.c., mentre per le procedure promosse dopo l’entrata in vigore delle riforme richiamate si applica la nuova regola della giurisdizione ordinaria. Rigettato il primo motivo, la causa è stata rimessa alla Terza Sezione civile per l’esame dei motivi ulteriori, relativi alla compensazione del credito e al vizio di motivazione della sentenza impugnata. Implicazioni pratiche Per i creditori procedenti la decisione ha un rilievo operativo immediato: chi pignori presso l’Agenzia delle Entrate un credito d’imposta vantato dal proprio debitore, e intenda contestare la dichiarazione negativa resa dall’Amministrazione, dovrà promuovere l’accertamento dell’obbligo del terzo davanti al giudice dell’esecuzione, senza il rischio di vedersi opporre un’eccezione di difetto di giurisdizione che dirotti la causa verso il giudice tributario, con conseguente dispersione di tempo e risorse. Sarà comunque essenziale, nell’atto introduttivo, allegare elementi puntuali sull’esistenza, esigibilità e concreta disponibilità del credito, poiché il giudizio resta circoscritto alla verifica della possibilità per il terzo di pagare validamente il procedente. Per l’Amministrazione finanziaria, la pronuncia conferma che il subprocedimento esecutivo non si sostituisce al giudizio tributario sull’esistenza sostanziale del credito d’imposta: l’accertamento resta circoscritto al vincolo esecutivo, mentre la posizione sostanziale del contribuente-debitore esecutato continua a trovare tutela, se necessario, davanti al giudice tributario. Per il debitore esecutato, infine, la decisione impone attenzione: la sola difesa svolta nel subprocedimento esecutivo non è sufficiente a tutelare la posizione sostanziale verso il fisco, ove sia
Consulente di parte e risarcimento del danno: quando basta allegare la spesa e quando bisogna provarla

Le Sezioni Unite tracciano il confine tra onere di allegazione e onere della prova nel rimborso delle spese sostenute per il proprio esperto di fiducia Tutto nasce da una controversia che si trascina da decenni tra alcuni proprietari di fondi agricoli e l’amministrazione regionale competente in materia di acque pubbliche. I terreni, coltivati ad albicoccheto, erano stati più volte allagati dalle esondazioni di un torrente demaniale, al punto che l’amministrazione era già stata condannata quattro volte, tra il 1988 e il 2014, per danni analoghi verificatisi a partire dal 1979. L’ultima serie di esondazioni, tra il 2015 e il 2018, aveva nuovamente danneggiato i fondi, spingendo i proprietari ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità dell’ente per omessa manutenzione dell’alveo e delle sponde, ma aveva attribuito ai danneggiati un concorso di colpa per la mancata pulizia dei fossi di scolo esistenti sui propri terreni, liquidando i danni al netto di tale corresponsabilità. Il giudizio di appello, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, aveva confermato l’impianto della decisione, respingendo però anche la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte, sul presupposto che i danneggiati non avessero dimostrato l’avvenuto pagamento del compenso. Contro questa pronuncia i proprietari hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in diciotto motivi, che hanno investito pressoché ogni aspetto della decisione: dall’attribuzione del concorso di colpa, al rigetto delle prove testimoniali, fino ai criteri di liquidazione del danno e degli interessi di mora. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a dirimere anche un contrasto interpretativo interno alla giurisprudenza di legittimità, si sono pronunciate con l’ordinanza raccolta al n. 24699/2026, pubblicata il 18 agosto 2026. Il nodo centrale: chi deve provare la spesa per il consulente di parte Il cuore della decisione, dal punto di vista pratico, riguarda un problema che si presenta in ogni causa risarcitoria in cui la parte danneggiata si sia avvalsa dell’assistenza di un proprio esperto: il soccombente deve rimborsare quella spesa solo se viene dimostrato l’effettivo pagamento, oppure è sufficiente che la parte vittoriosa abbia semplicemente conferito l’incarico? Sul punto la giurisprudenza di legittimità si era divisa, spesso inconsapevolmente. Un primo orientamento riteneva necessaria la prova dell’esborso effettivamente sostenuto, equiparando il compenso del consulente di parte alle “spese vive” della vecchia tariffa forense. Un secondo orientamento, viceversa, riteneva sufficiente la prova che la parte vittoriosa avesse assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dall’effettivo adempimento. Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo indirizzo, ricostruendo la questione a partire da un dato sistematico: le spese per il consulente tecnico di parte rientrano a pieno titolo tra le spese processuali disciplinate dall’art. 91, primo comma, c.p.c., esattamente come gli onorari del difensore. Nessuno, per ottenere la rifusione delle spese legali, deve dimostrare di avere già pagato il proprio avvocato: allo stesso modo non può pretendersi che la parte vittoriosa dimostri di avere già saldato il proprio consulente. Poiché l’incarico professionale conferito al consulente si presume oneroso ai sensi dell’art. 1709 c.c., e poiché nel contratto d’opera professionale la determinazione del compenso può essere stabilita anche successivamente dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c., l’assunzione dell’obbligazione di pagamento è già di per sé sufficiente a giustificare la liquidazione. Le spese processuali, del resto, vanno liquidate d’ufficio dal giudice, indipendentemente da una specifica domanda di parte o dal deposito di una nota spese dettagliata. Allegazione e prova: la distinzione che cambia tutto Il punto più utile per la pratica professionale sta però nella distinzione, tracciata con chiarezza dalla Corte, tra le spese processuali in senso stretto e le spese sostenute nella fase stragiudiziale, ad esempio per ottenere una perizia di parte prima ancora di introdurre la causa. Queste ultime non sono spese processuali, ma costituiscono una voce di danno emergente, che segue le regole ordinarie della responsabilità civile. Ciò significa che non possono essere liquidate d’ufficio: occorre una domanda espressa e la prova del danno. Ma anche qui la Corte introduce una precisazione decisiva, distinguendo due situazioni. Se il danneggiato afferma di avere già sostenuto la spesa per la perizia stragiudiziale, ha l’onere di provare l’avvenuto pagamento: chi allega un fatto costitutivo della propria pretesa deve dimostrarlo, e la sola affermazione non basta. Se invece il danneggiato chiede il ristoro di una spesa necessaria ma non ancora sostenuta, non può pretendersi da lui la prova di un pagamento che semplicemente non è stato ancora effettuato: in questo caso è sufficiente che egli provi di avere contratto la relativa obbligazione, oppure la necessità o l’utilità della spesa che dovrà sostenere in futuro. La ragione è di ordine sostanziale, prima ancora che processuale: il danno risarcibile può consistere tanto in una perdita patrimoniale già maturata quanto nella semplice insorgenza di un debito nel patrimonio del danneggiato, poiché è conforme a un criterio di normalità che i debiti vengano onorati. Ammettere il contrario, osservano le Sezioni Unite, equivarrebbe a introdurre nella responsabilità civile un inesistente principio del solve et repete, per cui il danneggiato non potrebbe mai ottenere ristoro di un debito insorto per fatto altrui senza prima averlo estinto di tasca propria. Gli altri profili accolti dalla Corte L’ordinanza, pur ruotando attorno a questo principio, ha accolto anche altri motivi di ricorso, tutti riconducibili a vizi di motivazione della sentenza d’appello: il rigetto delle prove testimoniali richieste dai danneggiati per dimostrare l’assenza di un proprio concorso di colpa, fondato su argomentazioni ritenute illogiche rispetto alla scansione temporale degli eventi; l’omessa disamina delle analitiche censure mosse alla consulenza tecnica d’ufficio in sede di appello; la mancata attualizzazione del danno liquidato sulla base di stime formulate due anni prima della decisione; l’assenza di qualsiasi indicazione, nella sentenza di primo grado, del saggio e della decorrenza applicati per il calcolo degli interessi compensativi di mora. Su questi punti la causa è stata rinviata, in diversa composizione, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Implicazioni pratiche Per chi assiste una parte danneggiata, la pronuncia offre indicazioni operative precise. Se il consulente di parte è stato nominato nel corso
Ascensore in cortile per abbattere le barriere architettoniche: quando due posti auto in meno non bastano a fermare il condominio

La Cassazione conferma: la piena accessibilità dell’edificio prevale sul sacrificio di alcuni parcheggi, anche se in condominio non vivono persone con disabilità Un condominio composto da quattro scale, con oltre trenta unità abitative, si trova a dover decidere come rendere accessibili due delle sue scale, prive di ascensore e distribuite su quattro piani fuori terra. L’assemblea approva un progetto che prevede l’installazione di due impianti ascensore nel cortile comune, a servizio delle scale interessate, da realizzarsi a cura e a spese dei soli condomini che ne fanno richiesta. La delibera, tuttavia, non incontra il favore di tutti: alcuni condomini la impugnano, sostenendo che l’intervento avrebbe occupato una parte rilevante del cortile fino ad allora utilizzato come parcheggio, alterato il decoro architettonico dell’edificio, compromesso luci e vedute e determinato un deprezzamento degli immobili. A loro dire, la documentazione sottoposta all’assemblea sarebbe stata peraltro incompleta, tale da non consentire una piena consapevolezza dell’impatto dell’opera. Si costituiscono in giudizio sia il condominio, sia alcuni dei condomini direttamente interessati alla realizzazione degli ascensori, i quali ricordano che l’iniziativa era già stata approvata in una precedente assemblea, mai impugnata, e che il regolamento condominiale, sin dal 2020, prevedeva espressamente la futura installazione dei due impianti. Nel corso del giudizio viene disposta una consulenza tecnica d’ufficio, che ricostruisce con precisione lo stato dei luoghi: il cortile, gravato peraltro da alcune servitù di passaggio a favore di proprietà limitrofe, consente allo stato attuale dieci posti auto. La realizzazione dei due ascensori, secondo il progetto approvato, ridurrebbe tale disponibilità a otto stalli. Il consulente accerta inoltre che il progetto rispetta, per le parti comuni dell’edificio, la normativa tecnica sull’abbattimento delle barriere architettoniche, segnalando solo alcuni scostamenti minimi suscettibili di deroga da parte della pubblica amministrazione. La questione giuridica Il nodo che il Tribunale di Torino è chiamato a sciogliere riguarda la legittimità di una delibera assembleare che autorizza un intervento sulle parti comuni finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, quando tale intervento comporti un sacrificio, sia pure contenuto, per gli altri condomini in termini di disponibilità di parcheggio. Occorre innanzitutto stabilire se l’installazione di un ascensore nel cortile costituisca un’innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c., soggetta ai relativi limiti del decoro architettonico e dell’inservibilità della cosa comune, oppure una modificazione ai sensi dell’art. 1102 c.c., riconducibile alla facoltà del singolo condomino di trarre dalla cosa comune il miglior godimento possibile. Da questa qualificazione dipende, in ultima analisi, quali limiti operino effettivamente e quale sia il peso da attribuire al sacrificio lamentato dagli attori. Il quadro normativo L’art. 1102 c.c. riconosce a ciascun condomino la facoltà di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso, potendo apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento del bene. Si tratta di una facoltà individuale, distinta dalle innovazioni disciplinate dall’art. 1120 c.c., le quali richiedono invece una deliberazione assembleare assunta a maggioranza qualificata e comportano l’obbligo, per tutti i condomini, di contribuire alla spesa. Quando l’intervento sulle parti comuni è diretto specificamente all’eliminazione delle barriere architettoniche, entra in gioco una disciplina di favore: l’art. 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, come successivamente modificato, stabilisce che le relative delibere sono approvate con le maggioranze previste per le innovazioni, ma non sono mai considerate opere voluttuarie e, soprattutto, per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di pregiudicare la stabilità o la sicurezza del fabbricato. Restano dunque recessivi, in questa materia, gli ulteriori divieti che l’art. 1120 c.c. prevede in via generale, ossia l’alterazione del decoro architettonico e l’inservibilità della cosa comune anche per un solo condomino. La decisione del Tribunale di Torino Il Tribunale di Torino, Sezione VIII civile, sentenza n. 4500, pubblicata il 23 luglio 2026, rigetta integralmente la domanda degli attori. Il giudice richiama innanzitutto il principio, già affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’assemblea condominiale conserva il potere di ridisciplinare l’uso dei beni comuni anche revocando o sostituendo proprie precedenti delibere non impugnate, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto acquisito in capo ai condomini interessati all’esecuzione della delibera originaria: la successiva impugnazione resta dunque ammissibile. Nel merito, il Tribunale qualifica l’installazione degli ascensori come modificazione ai sensi dell’art. 1102 c.c., trattandosi di opera realizzata a cura e spese dei soli condomini interessati per ottenere il miglior godimento possibile dell’immobile. Applicando la disciplina di favore prevista dalla legge n. 13 del 1989, il giudice osserva che, non essendo in discussione la stabilità o la sicurezza del fabbricato, i divieti relativi al decoro architettonico e all’inservibilità del cortile non possono operare come ostacolo all’intervento. Quanto alla riduzione dei posti auto, accertata dal consulente tecnico in due unità su dieci disponibili, il Tribunale la qualifica come un sacrificio contenuto e ragionevolmente esigibile dalla collettività condominiale, tanto più che il regolamento di condominio non attribuisce ai singoli alcun diritto a un posto auto determinato, limitandosi a consentire la facoltà di parcheggio in un’area non regolamentata né suddivisa in stalli. Il Tribunale precisa inoltre che l’interesse all’abbattimento delle barriere architettoniche prescinde dall’effettiva presenza, nel condominio, di persone con disabilità: richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il giudice ricorda che il concetto di disabilità va inteso in senso ampio, comprendendo anche le difficoltà motorie legate all’età avanzata, e che la normativa in materia mira a garantire una condizione abitativa capace di adattarsi all’evoluzione delle esigenze di tutti i cittadini, permettendo a chiunque di continuare ad abitare la propria casa anche in età avanzata. Viene infine esclusa la rilevanza di soluzioni alternative come il servoscala o il montascale, ritenute non equivalenti sotto il profilo funzionale rispetto a un impianto ascensore stabilmente fruibile dalla generalità degli utenti dell’edificio. Le implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per amministratori, condomini e professionisti che si occupano di diritto condominiale. Per i condomini che intendono realizzare un ascensore a proprie spese per abbattere le barriere architettoniche, la decisione conferma che l’intervento si colloca nell’alveo dell’art. 1102 c.c. e non richiede il rispetto dei limiti più stringenti previsti per le innovazioni
Cadere su un cantiere stradale: quando la responsabilità del custode viene esclusa dalla disattenzione del pedone

Se l’ostacolo era visibile, la colpa può ricadere interamente su chi cade: la Corte d’Appello di Napoli conferma i limiti della responsabilità ex art. 2051 c.c. Una donna, camminando lungo un marciapiede interessato dai lavori di realizzazione di una pista ciclabile, cadeva rovinosamente inciampando in del materiale di cantiere – reti protettive e paletti – lasciato a terra nei pressi dell’area dei lavori. In conseguenza della caduta riportava lesioni personali, accertate poi in sede di consulenza tecnica d’ufficio con un’invalidità permanente biologica del 4% e diversi periodi di invalidità temporanea. La donna citava in giudizio l’ente pubblico committente dell’opera e l’impresa esecutrice dei lavori, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni, quantificati in poco più di settemilanovecento euro. Deduceva che le reti fossero state lasciate a terra in condizioni di scarsa visibilità e imprevedibilità, tali da configurare un’insidia non percepibile con l’ordinaria attenzione. I convenuti si costituivano contestando la ricostruzione attorea: l’ente pubblico eccepiva la propria estraneità, avendo affidato i lavori in appalto e non ricorrendo, a suo dire, i presupposti dell’art. 2051 c.c.; l’impresa esecutrice sosteneva di avere segnalato correttamente il cantiere, evidenziando che lo stato dei luoghi era perfettamente visibile e imputando alla danneggiata una condotta negligente. La decisione di primo grado Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva integralmente la domanda, compensando le spese di lite tra tutte le parti e ponendo a carico dell’attrice le spese di consulenza tecnica. Il giudice riteneva che il sinistro si fosse verificato in pieno giorno, in condizioni di ottima visibilità, in un tratto di strada la cui interessata da lavori era circostanza nota alla stessa danneggiata, che abitava a breve distanza dal luogo dell’incidente. L’ostacolo, descritto come materiale di cantiere di colore rosso, risultava oggettivamente percepibile da chiunque avesse prestato la normale attenzione esigibile nell’utilizzo della pubblica via. Il motivo d’appello Avverso tale pronuncia la danneggiata proponeva appello, affidato a un unico motivo. Sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente valutato le prove testimoniali, attribuendo ai testi dichiarazioni diverse da quelle effettivamente rese, e che la caduta fosse stata provocata non da un rotolo di rete arancione ben visibile, bensì da un groviglio di rete mista a paletti, lasciato incustodito al di fuori dell’area di cantiere. Chiedeva inoltre che venisse riconosciuta la responsabilità dell’ente pubblico committente per un vizio di vigilanza, non essendovi stato, a suo dire, un totale trasferimento all’appaltatore del potere di fatto sulla cosa. Il principio di diritto: l’art. 2051 c.c. e l’incidenza causale della condotta del danneggiato La Corte d’Appello di Napoli, Sezione Seconda Civile, con la sentenza n. 5488, depositata il 22 luglio 2026, ha rigettato l’appello confermando integralmente la decisione di primo grado. Il punto di partenza del ragionamento della Corte è la struttura della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall’art. 2051 c.c. Questa norma pone a carico del custode – chi ha la disponibilità materiale e giuridica di un bene – una responsabilità che si fonda sul mero nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente da una colpa specifica. Si tratta, in altri termini, di una responsabilità oggettiva, che il custode può escludere soltanto dimostrando il caso fortuito, ossia un fattore esterno e imprevedibile che interrompe il collegamento causale tra la cosa e il danno. La Corte ha ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, tale caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato, quando questa assuma un’efficacia causale assorbente nella produzione dell’evento. Richiamando un precedente della Cassazione (Cass., sez. III, 7 febbraio 2026, n. 2748), la Corte ha sottolineato che la responsabilità del custode resta esclusa ove l’evento risulti riconducibile, in via esclusiva o assorbente, alla condotta del danneggiato, specialmente quando il pericolo fosse agevolmente percepibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza. Su questo crinale si inserisce anche l’art. 1227, primo comma, c.c., che regola il concorso colposo del danneggiato: quanto più la situazione di possibile danno era prevedibile e superabile mediante le cautele normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto maggiore deve considerarsi l’incidenza causale della condotta imprudente della vittima, fino al punto di poter assorbire per intero il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso. La percepibilità dell’ostacolo come elemento decisivo Nel merito, la Corte ha ritenuto irrilevante la disputa sulla esatta qualificazione dell’ostacolo – rotolo di rete, groviglio di rete o porzione di recinzione – poiché dalle stesse deposizioni testimoniali, correttamente lette, emergeva che la caduta era comunque riconducibile a materiale di cantiere collocato a terra sul marciapiede, di colore rosso o arancione e dunque riconoscibile, in un contesto già oggettivamente segnalato dalla presenza di lavori in corso. Il dato che i giudici hanno ritenuto dirimente non è la forma dell’oggetto, ma la sua oggettiva percepibilità da parte di chi utilizzasse la strada con l’ordinaria diligenza richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo. In un’area di cantiere segnalata, in pieno giorno e in condizioni di buona visibilità, un utente attento avrebbe potuto avvedersi dell’ostacolo ed evitarlo. Questa valutazione, secondo la Corte, non risultava scalfita dalle censure dell’appellante, che si concentravano su una diversa descrizione terminologica dell’oggetto senza incidere sulla sostanza della ratio decidendi. Quanto alla posizione dell’ente pubblico committente, la Corte non ha ritenuto necessario approfondire la questione dell’effettivo trasferimento del potere di fatto sulla cosa all’appaltatore, avendo già escluso in radice, per entrambi i convenuti, la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l’evento, assorbito dalla condotta della danneggiata. Le implicazioni pratiche Questa pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per più categorie di soggetti. Per i cittadini che si muovono in prossimità di cantieri stradali, la decisione ricorda che la segnalazione visibile di un’area di lavori impone comunque un livello di attenzione superiore rispetto alla normale percorrenza di una strada priva di interferenze: la conoscenza, anche solo presunta, della presenza di un cantiere nelle vicinanze della propria abitazione può essere valorizzata contro chi agisce per il risarcimento. Per gli enti pubblici committenti di opere, la sentenza conferma che l’accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede in ogni caso la prova, a carico del danneggiato, del nesso
Riscaldamento condominiale: chi si è staccato dall’impianto comune non paga per la parte che non lo serve più

La Corte d’Appello di Roma chiarisce quando la sostituzione della caldaia dà vita a un condominio parziale, escludendo l’obbligo di contribuzione dei condomini distaccati anche per i consumi involontari In un edificio composto da nove unità abitative, tre condomini avevano da tempo un impianto di riscaldamento autonomo, mentre gli altri sei restavano allacciati all’impianto centralizzato. Quando la vecchia caldaia comune non risultava più conforme alle normative sopravvenute, l’assemblea deliberava di sostituire il sistema centralizzato con impianti unifamiliari a gas, motivando la scelta con il cattivo stato delle tubazioni e la scarsa convenienza economica di un semplice rifacimento della caldaia. Prima ancora di questa trasformazione, due condomini si erano già staccati dal riscaldamento centralizzato, ottenendo una modalità di contribuzione ridotta ai consumi involontari, pari al 25% della quota altrimenti dovuta secondo la tabella millesimale. La vicenda si complicava ulteriormente l’anno successivo, quando l’assemblea accoglieva la richiesta di un gruppo più ampio di condomini interessati a installare, a proprie spese, una nuova caldaia a condensazione, con espressa possibilità per gli assenti di aderire entro un termine stabilito. Pochi mesi dopo veniva deliberato l’affidamento dei lavori per il nuovo impianto termico, questa volta limitatamente ai condomini che avevano effettivamente aderito all’iniziativa, e le relative spese, anche a consuntivo, venivano ripartite esclusivamente tra questi ultimi. Per alcuni anni la situazione restava stabile, con le tabelle millesimali del fabbisogno energetico che non prevedevano alcun addebito a carico dei condomini rimasti fuori dal nuovo impianto. Il punto di rottura arrivava con una successiva delibera, con cui il condominio decideva di porre la quota di consumo involontario del nuovo impianto anche a carico di chi non vi aveva mai aderito. I condomini interessati impugnavano la delibera, dapprima tentando la mediazione obbligatoria e poi rivolgendosi al Tribunale di Roma. La decisione di primo grado Il giudice di prime cure accoglieva la domanda degli attori, ritenendo illegittima la delibera nella parte in cui estendeva loro l’obbligo di contribuzione. Il ragionamento del Tribunale muoveva da un dato di fatto decisivo: il nuovo impianto era stato realizzato esclusivamente su iniziativa e a spese dei condomini aderenti, in una misura commisurata alle loro specifiche esigenze, e questi ultimi non risultavano nemmeno inclusi nelle tabelle millesimali approvate per il nuovo fabbisogno energetico. Da qui l’esclusione della comproprietà dell’impianto in capo ai non aderenti e, conseguentemente, di qualunque obbligo contributivo, compresa la quota di consumo involontario che pure, in linea di principio generale, può gravare anche sul condomino distaccato quando l’impianto resti comune e sussista una concreta possibilità di riallaccio. I motivi dell’appello Il condominio impugnava la sentenza con un motivo unico, articolato però su tre profili logicamente distinti. In primo luogo si contestava che le delibere relative alla sostituzione della caldaia avessero dato vita a un impianto nuovo e riservato ai soli aderenti, sostenendo che la documentazione dimostrasse la persistenza degli elementi essenziali dell’impianto comune, quali la rete di distribuzione, le colonne montanti e i condotti. In secondo luogo si censurava la valutazione delle prove operata dal Tribunale, ritenuta viziata dalla confusione tra la sostituzione di una singola componente, la caldaia, e la creazione di un impianto autonomo o parziale. In terzo luogo, e in via subordinata, si affermava che, permanendo comunque un impianto comune, i condomini distaccati sarebbero stati tenuti a contribuire alla quota fissa di consumo involontario, quale componente connessa alle dispersioni fisiologiche dell’impianto centralizzato, indipendentemente dalla loro mancata inclusione nelle tabelle del fabbisogno energetico. Gli appellati, dal canto loro, proponevano appello incidentale sul solo capo relativo alle spese di lite, lamentando la mancata liquidazione degli esborsi anticipati e la compensazione parziale disposta dal Tribunale nonostante l’integrale accoglimento della domanda. La decisione della Corte d’Appello: la nascita di un condominio parziale La Corte d’Appello di Roma, sezione settima civile, con la sentenza n. 6090, pubblicata il 23 luglio 2026, ha rigettato l’appello principale, confermando integralmente la ricostruzione del giudice di primo grado. Il punto centrale della motivazione riguarda la corretta lettura del verbale assembleare relativo alla realizzazione della nuova caldaia: da quel testo emerge, secondo la Corte, che l’assemblea aveva riservato l’iniziativa ai soli condomini interessati, prevedendo che gli assenti dovessero manifestare un’adesione scritta entro un termine determinato, pena la realizzazione dell’impianto a spese esclusive dei richiedenti e in misura commisurata alle loro necessità. Nessuna delibera successiva aveva revocato, nemmeno implicitamente, la precedente decisione assembleare, e dal tenore letterale del verbale la caldaia risultava chiaramente sottratta alla proprietà condominiale per diventare bene di proprietà esclusiva degli aderenti. La Corte ha quindi affermato un principio di più ampia portata: l’impianto termico, pur essendo un bene complesso composto da più elementi, va considerato unitario dal punto di vista funzionale. Quando la sostituzione della caldaia dà luogo a un impianto dimensionato sulle esigenze di una parte soltanto dei condomini, l’intero sistema, caldaia e rete di distribuzione compresa, muta la propria destinazione funzionale, diventando un impianto rivolto a servire solo una porzione dell’edificio. Ne consegue che, non essendo più l’impianto di proprietà comune per la sua componente essenziale, si determina la costituzione di un condominio parziale, con l’effetto che la disciplina generale dell’art. 1118 del codice civile, che regola la partecipazione alle spese in ragione dei millesimi di proprietà, non trova applicazione nei confronti di chi resta estraneo a quella porzione di edificio. Su questa base la Corte ha ritenuto irrilevante che la caldaia potesse, in astratto, avere una potenza sufficiente a servire anche i condomini distaccati: si tratta, ha osservato la Corte, di una possibilità meramente teorica, subordinata alla volontà dei proprietari della caldaia e a eventuali condizioni economiche da concordare, e come tale inidonea a fondare un obbligo contributivo attuale. Allo stesso modo, la dispersione di calore dalle tubazioni che attraversano le unità dei condomini distaccati non può essere loro imputata, perché quelle tubazioni sono ormai asservite a un impianto che non li serve più e del quale non sono più comproprietari. Per le medesime ragioni, la Corte ha giudicato irrilevante anche la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’appellante per verificare l’idoneità dell’impianto a soddisfare le esigenze di tutti i condomini, mancando in