Suicidio Medicalmente Assistito: la Corte Costituzionale si Pronuncia sui Limiti dell’Intervento del Terzo

La sentenza n. 132/2025 chiarisce i doveri del Servizio Sanitario Nazionale nel garantire i dispositivi di autosomministrazione per pazienti impossibilitati fisicamente La Corte costituzionale ha depositato lo scorso 25 luglio una decisione di particolare rilevanza in materia di fine vita, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale sollevate dal Tribunale di Firenze. Il caso, che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e della comunità giuridica, riguardava una persona affetta da sclerosi multipla progressiva che, pur avendo ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito secondo i criteri stabiliti dalla storica sentenza n. 242/2019 (caso Cappato), si trovava nell’impossibilità fisica di procedere autonomamente alla somministrazione del farmaco letale. Il cuore della questione giuridica La vicenda si inquadra nel delicato equilibrio tra il diritto all’autodeterminazione del paziente e la tutela penale del bene vita. Il Tribunale di Firenze aveva censurato l’articolo 579 del codice penale, che punisce l’omicidio del consenziente, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi attui materialmente la volontà suicidaria di una persona che, pur versando nelle condizioni per accedere al suicidio assistito verificate dal Servizio sanitario nazionale, non possa materialmente procedervi in autonomia per impossibilità fisica e assenza di strumentazione idonea. La questione si differenzia sostanzialmente da quella già affrontata dalla Consulta nel 2019 riguardo all’articolo 580 del codice penale (aiuto al suicidio), poiché qui si prospettava un intervento attivo e diretto del terzo nella somministrazione del farmaco, anziché un mero aiuto che lasciasse comunque al paziente il controllo dell’atto finale. Le ragioni dell’inammissibilità La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni per un vizio procedurale specifico: il difetto di motivazione circa la reperibilità dei dispositivi di autosomministrazione. Il giudice rimettente, secondo la Consulta, non aveva condotto un’istruttoria adeguata per verificare l’effettiva inesistenza sul mercato di strumenti che potessero consentire l’autosomministrazione del farmaco anche a persone con tetraparesi. L’ordinanza di rimessione si era infatti limitata a riferire le comunicazioni dell’azienda sanitaria locale, che aveva dichiarato di non aver trovato sul mercato pompe infusionali attivabili con comando vocale o tramite movimenti della bocca o degli occhi. La Corte ha sottolineato che sarebbero state necessarie verifiche più approfondite, coinvolgendo organismi specializzati a livello centrale, come l’Istituto Superiore di Sanità, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale. I principi affermati dalla Consulta Nonostante l’inammissibilità, la sentenza contiene importanti principi di diritto che orientano l’interpretazione futura della materia. La Corte ha chiarito che la persona rispetto alla quale sia stata positivamente verificata la sussistenza di tutte le condizioni indicate nella sentenza n. 242/2019 ha una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione. Questo diritto include specificamente l’essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito, diritto che, secondo i principi che regolano il servizio pubblico, comprende il reperimento dei dispositivi idonei, laddove esistenti, e l’ausilio nel relativo impiego. Il SSN è quindi tenuto a svolgere un doveroso ruolo di garanzia che rappresenta, innanzitutto, presidio delle persone più fragili. Le implicazioni pratiche La decisione ha immediate ricadute pratiche per i pazienti che si trovano in condizioni simili. Qualora da rinnovata e più estesa istruttoria emergesse la reperibilità, in tempi ragionevoli, di strumenti di autosomministrazione utilizzabili da persone nello stato clinico descritto nel caso, il Servizio sanitario nazionale dovrà prontamente acquisirli e metterli a disposizione del paziente ammesso alla procedura. La sentenza stabilisce inoltre criteri procedurali più rigorosi per i giudici chiamati a valutare casi analoghi, richiedendo verifiche approfondite sulla reale disponibilità di dispositivi alternativi prima di sollevare questioni di legittimità costituzionale sull’intervento attivo di terzi. Un equilibrio delicato La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e da alcuni intervenienti, confermando la legittimità dell’azione di accertamento promossa davanti al giudice civile e riconoscendo l’interesse qualificato di persone affette da patologie analoghe a partecipare al giudizio per tutelare la propria posizione giuridica. La sentenza evidenzia come il sistema giuridico stia cercando un difficile equilibrio tra l’affermazione del diritto all’autodeterminazione del paziente terminale e la necessità di mantenere adeguate garanzie a tutela della vita umana, specialmente per le persone più vulnerabili. Prospettive future La decisione della Consulta non chiude definitivamente la questione dell’intervento attivo del terzo nel fine vita, ma stabilisce un percorso procedurale più rigoroso per affrontarla. Il principio secondo cui il SSN deve garantire i dispositivi idonei all’autosomministrazione rappresenta un importante passo avanti nella tutela concreta del diritto all’autodeterminazione terapeutica. Per i professionisti del diritto e della sanità, la sentenza evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare che coinvolga competenze mediche, tecniche e giuridiche specializzate nella valutazione di questi delicati casi. Hai bisogno di assistenza legale in materia di diritto sanitario o questioni relative al fine vita? Il nostro studio offre consulenza specializzata per orientarti tra le complessità normative e tutelare i tuoi diritti. Contattaci per una consulenza personalizzata.
La Corte Costituzionale estende il congedo di paternità alle madri intenzionali: una svolta storica per le famiglie omogenitoriali

Con la sentenza n. 115/2025, la Consulta riconosce pari dignità genitoriale alle coppie femminili, equiparando la madre intenzionale al padre nelle coppie eterosessuali La Corte Costituzionale italiana ha dichiarato con sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 per violazione dell’art. 3 Cost., estendendo per la prima volta il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni alle “madri intenzionali” in coppie omogenitoriali femminili regolarmente iscritte nei registri dello stato civile. La decisione segna un punto di svolta nell’evoluzione dei diritti delle famiglie arcobaleno, equiparando funzionalmente la madre intenzionale alla figura paterna nelle coppie eterosessuali e affermando che “l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale”. La pronuncia, depositata a distanza di soli due mesi dalla storica sentenza n. 68/2025 sul riconoscimento dei figli da PMA eterologa, completa un quadro giurisprudenziale che rivoluziona il diritto di famiglia italiano, costringendo INPS e datori di lavoro a immediati adeguamenti procedurali per garantire parità di trattamento alle coppie omogenitoriali. L’architettura costituzionale della decisione La sentenza n. 115/2025, redatta dalla Giudice San Giorgio sotto la presidenza Amoroso, applica una logica di equiparazione funzionale che supera definitivamente ogni residua visione biologistica della famiglia. La Corte ha ritenuto “manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori” attraverso PMA legalmente praticata all’estero. Il principio cardine della responsabilità genitoriale condivisa emerge dalle motivazioni: le coppie omogenitoriali che “condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore” non possono subire discriminazioni nell’accesso ai diritti sociali. La Consulta identifica “nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna”, distinguendo tra madre biologica (che partorisce) e madre intenzionale (che condivide l’impegno di cura). L’applicazione congiunta degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. integra i principi interni di uguaglianza con gli obblighi europei derivanti dalle direttive 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione) e 2019/1158/UE (equilibrio vita professionale-familiare). Questa combinazione normativa, già consolidata nella giurisprudenza costituzionale post-2007, trasforma i vincoli CEDU in parametri diretti di costituzionalità. Il quadro giurisprudenziale di riferimento e i precedenti decisivi L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità dal 2020 al 2025 ha costruito un percorso lineare verso il pieno riconoscimento dei diritti omogenitoriali. La Consulta aveva già lanciato “moniti” al legislatore nelle sentenze nn. 230/2020, 32/2021 e 33/2021, denunciando l’inerzia normativa su filiazione e coppie same-sex. La sentenza n. 68 del 22 maggio 2025 aveva rappresentato il precedente diretto, dichiarando illegittimo l’art. 8 L. 40/2004 per mancato riconoscimento della madre intenzionale nei casi di PMA eterologa praticata legalmente all’estero. Questa decisione ha stabilito il principio dell’impegno genitoriale condiviso come fonte di status giuridico, superando la concezione puramente biologica della filiazione. La Cassazione civile ha mostrato un’evoluzione più lenta ma parallela. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 38162/2022 avevano mantenuto un orientamento restrittivo sulla gestazione per altri, mentre singole sezioni (sent. nn. 7668/2020, 8029/2020, 23320/2021) negavano sistematicamente la trascrizione di atti di nascita con due madri. Tuttavia, la recente sentenza n. 15075/2025 ha riconosciuto l’immediata applicabilità della pronuncia costituzionale n. 68/2025 a tutti i giudizi pendenti, segnando una convergenza giurisprudenziale definitiva. I precedenti CEDU e l’obbligo di conformità europea La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha creato un quadro consolidato di obblighi positivi per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Il caso Oliari and Others v. Italy (2015) aveva direttamente condotto alla Legge Cirinnà, stabilendo la violazione dell’art. 8 CEDU per l’assenza totale di riconoscimento giuridico delle coppie same-sex. L’evoluzione recente culmina con Fedotova and Others v. Russia (2023), dove la Grande Camera ha generalizzato l’obbligo positivo di tutti gli Stati del Consiglio d’Europa di fornire un quadro giuridico per le coppie omogenitoriali. Le successive decisioni Buhuceanu v. Romania e Przybyszewska v. Poland (entrambe del 2023) hanno specificato che tale obbligo include diritti fiscali, previdenziali e assistenziali concreti, non limitandosi al mero riconoscimento formale. Questi precedenti si integrano perfettamente con l’art. 117, comma 1, Cost. come “norma interposta” (sentenze nn. 348-349/2007), trasformando gli standard CEDU in parametri diretti di legittimità costituzionale delle leggi italiane. Implicazioni operative per INPS e sistema delle tutele La sentenza impone adeguamenti procedurali immediati che l’INPS deve implementare senza indugi. L’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 riconosce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 per parti plurimi) al 100% della retribuzione, fruibile dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. L’Istituto dovrà modificare le piattaforme telematiche che attualmente impediscono l’inserimento di due codici fiscali dello stesso genere per il congedo paterno, problema già risolto per il congedo parentale ordinario (art. 32) dopo la condanna del Tribunale di Bergamo del 25 gennaio 2024. La Circolare n. 122/2022 dovrà essere integrata eliminando la terminologia discriminatoria “padre lavoratore” e sostituendola con formulazioni neutre che includano la “madre intenzionale”. I datori di lavoro devono riconoscere immediatamente il diritto al congedo per le lavoratrici madri intenzionali in coppie omogenitoriali femminili regolarmente registrate. Non sussiste alcun aggravio economico poiché l’indennità viene anticipata e conguagliata con gli apporti contributivi INPS secondo le procedure ordinarie. La coordinazione con altre tutele prevede la possibilità di contemporaneità tra congedo di maternità della madre biologica e congedo di paternità della madre intenzionale, massimizzando la presenza genitoriale nei primi mesi di vita del bambino. Il congedo parentale ordinario (art. 32) rimane distribuito tra entrambe le madri secondo le regole generali. Prime reazioni dottrinali e prospettive applicative Nonostante la recentissima emanazione, sono emersi primi commenti autorevoli che inquadrano la portata rivoluzionaria della decisione. Il Prof. Gianfranco Pellegrino (LUISS) ha definito la sentenza “rivoluzionaria” per aver stabilito una “nozione interamente intenzionale di famiglia” basata sul “progetto di cura” piuttosto che sul “destino biologico”. Le reazioni politiche riflettono la polarizzazione del dibattito pubblico: il PD (on. Alessandro Zan) ha definito la decisione “uno schiaffo importante per il governo Meloni”, mentre organizzazioni conservative (Pro Vita & Famiglia) hanno criticato “l’impatto delle follie Gender sull’ordinamento giuridico”. Il silenzio della maggioranza di