Diritto dei nonni a vedere i nipoti: la Cassazione chiarisce quando è davvero nell’interesse del minore

La Corte rivoluziona il criterio: non basta l’assenza di pregiudizio, serve un vantaggio concreto per la crescita del bambino Quando una coppia si separa in modo conflittuale, spesso a pagarne le conseguenze non sono solo i genitori, ma anche i nonni che si trovano improvvisamente tagliati fuori dalla vita dei nipoti. La domanda che molti si pongono è: i nonni hanno sempre diritto a mantenere i rapporti con i nipoti minorenni? E se sì, a quali condizioni? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026, affronta proprio questa delicata questione, fissando un principio di grande rilevanza pratica che tutti coloro che si trovano in situazioni familiari complesse dovrebbero conoscere. Il caso che ha portato alla Cassazione La vicenda trae origine da una situazione familiare particolarmente delicata. Una madre aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni la sospensione di ogni contatto tra la figlia, all’epoca di cinque anni, e il padre, contro il quale pendeva un procedimento penale per presunti abusi. La Corte d’Appello di Brescia, con decreto del marzo 2025, aveva confermato la sospensione dei rapporti padre-figlia, ma aveva riconosciuto alla nonna e alla prozia paterne il diritto di mantenere incontri con la nipote. La madre ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo tra l’altro che la Corte d’Appello avesse applicato erroneamente le norme sul diritto degli ascendenti, senza valutare adeguatamente l’interesse concreto della minore. La norma di riferimento: l’articolo 317-bis del codice civile Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è sancito dall’articolo 317-bis del codice civile, che stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In parole semplici, la legge riconosce che il legame tra nonni e nipoti ha un valore importante per la crescita e lo sviluppo del bambino, e che questo legame merita tutela giuridica. Tuttavia, come spesso accade nel diritto di famiglia, la norma non dice tutto. La questione che la Cassazione è chiamata a chiarire è: questo diritto è assoluto? Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere se autorizzare o meno gli incontri? Il principio innovativo della Cassazione: serve un vantaggio positivo La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre proprio su questo punto, affermando un principio di grande importanza che segna una svolta nell’interpretazione della norma. I giudici di legittimità hanno chiarito che il limite ai rapporti significativi con gli ascendenti non è quello negativo, cioè la semplice assenza di pregiudizio che potrebbe derivare al minore dalla frequentazione con i nonni. Al contrario, il criterio rilevante è quello positivo: occorre accertare l’interesse concreto del minore a una crescita piena ed equilibrata. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente per il giudice verificare che gli incontri con i nonni non danneggino il bambino. Il giudice deve compiere un passo ulteriore e accertare che quegli incontri apportino un vantaggio effettivo al minore, contribuendo al suo progetto educativo e formativo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Brescia aveva motivato la decisione di autorizzare gli incontri affermando che non si vedeva “che effetti pregiudizievoli potrebbe avere per la minore la ripresa, graduale e rispettosa dei suoi tempi, dei rapporti con la nonna e la prozia paterna”. Secondo la Cassazione, questa motivazione è insufficiente perché si fonda solo sull’assenza di pregiudizio, senza indagare sul vantaggio concreto per la bambina. Il carattere funzionale del diritto degli ascendenti La sentenza chiarisce ulteriormente che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non è un diritto assoluto. Si tratta invece di un diritto funzionale all’interesse del minore. Questo significa che il punto di riferimento centrale rimane sempre il benessere del bambino, non il desiderio legittimo ma subordinato dei nonni di mantenere il legame affettivo. Come sottolineano i giudici della Prima Sezione civile, questo diritto presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno dei soggetti coinvolti. Non si può imporre al minore una frequentazione che non risponda al suo interesse evolutivo solo per soddisfare le aspettative degli ascendenti. I criteri operativi per il giudice Dalla pronuncia emergono alcuni criteri operativi che il giudice deve seguire nell’esaminare la richiesta di incontri tra nonni e nipoti. In particolare, il giudice deve: Accertare il vantaggio concreto che deriva al minore dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda. Non è sufficiente una valutazione generica sul valore positivo del rapporto nonni-nipoti, occorre un’indagine specifica sul caso concreto. Individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. Il giudice non può limitarsi a disporre meccanicamente gli incontri, ma deve costruire un percorso che rispetti i tempi e le esigenze emotive del bambino. Rispettare la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento. Anche se nel caso specifico la bambina non aveva ancora raggiunto questa età, la Cassazione richiama questo principio generale, sottolineando che non si può imporre alcuna frequentazione contro la volontà del minore maturo. Le altre questioni trattate: l’ascolto del minore La sentenza affronta anche altre questioni di rilievo. Sul tema dell’ascolto del minore, la madre aveva lamentato che la Corte d’Appello non avesse sentito direttamente la bambina, nata nel 2014 e quindi all’epoca dei fatti ancora infra-dodicenne. La Cassazione ha rigettato questo motivo, rilevando che l’ascolto era stato effettuato di recente dal consulente tecnico d’ufficio e dalla psicologa del servizio territoriale, e che dalle relazioni psicosociali era emerso un forte disagio della minore alla sola idea di riprendere i rapporti con il padre. In questo contesto, il giudice di merito aveva ritenuto superflua l’audizione diretta per evitare ulteriore sofferenza emotiva alla bambina. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la parte non aveva neppure richiesto l’audizione davanti alla Corte d’Appello, e hanno ribadito il principio secondo cui non sussiste obbligo motivatorio sull’omessa audizione quando questa non è stata richiesta dalla parte per un minore infra-dodicenne, salvo che la parte non alleghi ragioni specifiche di maturazione precoce. La questione della sindrome di alienazione parentale

Il padre detenuto e il diritto dei figli fragili: la Cassazione apre una nuova strada

Una recente sentenza della Prima Sezione Penale rivoluziona l’accesso alla detenzione domiciliare speciale per il genitore detenuto unico sopravvissuto, alla luce di una storica pronuncia della Corte Costituzionale Immaginate un padre detenuto, unico genitore rimasto in vita, con tre figli affetti da gravi disabilità fisiche e cognitive. Per anni, la legge sembrava escluderlo dalla possibilità di tornare a casa per accudire i propri figli, perché esisteva un’altra opzione: affidarli a una famiglia esterna. Sembrava una soluzione ragionevole. Ma era davvero giusta? Con la sentenza n. R.G.N. 5276/2025, depositata il 6 febbraio 2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. De Marzo, rel. Grieco) ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania che, per la seconda volta in sede di rinvio, aveva rigettato l’istanza di detenzione domiciliare speciale avanzata dal ricorrente, padre unico sopravvissuto di tre figli con disabilità. La Suprema Corte ha così dato piena attuazione a una fondamentale pronuncia della Corte Costituzionale, apendo definitivamente la strada a una tutela più equa per i figli dei detenuti. Il quadro normativo: cosa prevedeva la legge e cosa è cambiato Per comprendere la portata di questa decisione, è necessario fare un passo indietro. La legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’ordinamento penitenziario, all’art. 47-quinquies, comma 7, disciplinava la cosiddetta detenzione domiciliare speciale: una misura alternativa alla detenzione che consente, a determinate condizioni, al genitore condannato di scontare la pena tra le mura domestiche per potersi occupare dei propri figli minorenni o con grave disabilità. Il problema era in una precisa clausola della norma: il padre detenuto poteva accedere a questa misura soltanto quando non vi fosse «modo di affidare la prole ad altri che al padre». In pratica, bastava che esistesse la possibilità teorica di affidare i figli a una famiglia esterna — come nel caso esaminato, dove veniva prospettata l’assistenza di un’associazione — per negare al padre detenuto il diritto di tornare a casa. Questa disparità di trattamento tra madre e padre detenuti è stata ritenuta incostituzionale. Con la sentenza n. 52 del 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella clausola, eliminando le parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre» dall’art. 47-quinquies, comma 7, Ord. pen. La declaratoria si fonda sugli artt. 3, 30 e 31, secondo comma, della Costituzione — rispettivamente il principio di uguaglianza, il dovere di mantenimento e istruzione della prole, e la protezione della famiglia e dell’infanzia — in continuità con i principi già affermati nella sentenza n. 219 del 2023. Perché la vecchia norma era ingiusta: il cuore del ragionamento costituzionale La Corte Costituzionale, nella sua analisi, ha richiamato anche la precedente sentenza n. 18 del 2020, con cui aveva già esteso la detenzione domiciliare speciale alle madri di figli con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (la Legge-quadro per l’assistenza alle persone con disabilità). Il ragionamento si è poi esteso ai padri nella medesima posizione. Il punto centrale è questo: i figli del condannato sono soggetti del tutto estranei al reato. Privarli definitivamente della possibilità di una relazione continuativa con l’unico genitore rimasto in vita — e per di più idoneo a prendersi cura di loro — solo perché esiste un ipotetico affidamento a terzi, significa imporre a quei bambini un sacrificio sproporzionato e irragionevole, in contrasto con il principio del superiore interesse del minore riconosciuto dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali assunti dall’Italia. La Corte ha precisato che il superiore interesse del minore non è un valore assoluto e incondizionato: può essere bilanciato con le esigenze dell’esecuzione della pena. Ma quando si tratta di bambini o ragazzi con disabilità grave, che hanno già perso un genitore e l’altro è l’unico in grado di assisterli, quel bilanciamento deve inclinare verso la tutela del legame familiare, non verso la sua recisione in nome di un’alternativa teoricamente disponibile. Cosa ha deciso la Cassazione nel caso concreto La Prima Sezione Penale ha rilevato due distinti vizi nel provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania. In primo luogo, il tribunale aveva del tutto omesso di pronunciarsi sull’istanza relativa alle due figlie del ricorrente, entrambe affette da patologie psichiche con deficit cognitivi di media e grave entità: un silenzio assoluto che integra un vizio di omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. In secondo luogo, il diniego relativo al figlio con grave handicap era stato fondato sull’applicazione di una norma che, successivamente, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale. Per questi motivi, la Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania, che dovrà effettuare una valutazione complessiva e individualizzata su tutti e tre i figli. Un’apertura che non equivale a un automatismo È importante chiarire che la sentenza non introduce una corsia preferenziale o un diritto automatico alla detenzione domiciliare speciale per tutti i padri detenuti con figli disabili. La Corte Costituzionale ha been chiara: la declaratoria di incostituzionalità non elimina il necessario scrutinio individuale da parte del giudice di sorveglianza. Il tribunale dovrà verificare concretamente se il genitore presenta un pericolo di recidiva o di fuga; se il ritorno alla convivenza con i figli sia effettivamente nell’interesse dei minori, e non uno strumento per aggirare l’esecuzione della pena; se le esigenze di cura e assistenza siano meglio tutelate dalla convivenza con il padre o dall’affidamento a terzi. Questo giudizio dovrà essere sorretto dall’apporto dei servizi sociali e monitorato nel tempo attraverso i controlli previsti dall’art. 284, comma 4, c.p.p. e dall’art. 47-quinquies, comma 5, Ord. pen. In altri termini, il giudice non può più rifiutarsi di esaminare la domanda adducendo la semplice esistenza di una famiglia affidataria disponibile. Deve invece valutare caso per caso, bilanciando tutti gli interessi in gioco: quello del minore, quello della difesa sociale, quello dell’esecuzione della pena. Le implicazioni pratiche: chi può beneficiarne e come Questa evoluzione giurisprudenziale e costituzionale ha conseguenze concrete per diverse categorie di persone. Per i detenuti che siano padri unici sopravvissuti di figli minorenni o con disabilità, si apre oggi la

Spese straordinarie per i figli: come distinguerle da quelle ordinarie e quando serve l’accordo tra i genitori

I protocolli dei tribunali italiani offrono una guida chiara per evitare conflitti nella gestione dei costi extra rispetto all’assegno di mantenimento Uno dei terreni più scivolosi che i genitori separati si trovano ad affrontare riguarda la gestione delle spese per i figli che vanno oltre l’assegno di mantenimento mensile. Una visita odontoiatrica, un corso di inglese, una gita scolastica: sono costi da dividere? Chi deve autorizzarli? E soprattutto, come distinguere ciò che è già incluso nell’assegno da ciò che invece richiede un contributo aggiuntivo? La confusione su questi aspetti genera spesso tensioni tra i genitori, con il rischio che a pagarne le conseguenze siano proprio i figli. Per questo motivo, diversi tribunali italiani hanno elaborato protocolli d’intesa che offrono linee guida dettagliate e uniformi, trasformando un potenziale campo di battaglia in un percorso condiviso e chiaro. La distinzione fondamentale: spese ordinarie e spese straordinarie Il punto di partenza per comprendere il sistema è la distinzione tra due categorie di spese che hanno natura e modalità di gestione completamente diverse. Le spese ordinarie rappresentano i costi prevedibili e quotidiani necessari per la crescita del figlio. Parliamo dei bisogni di tutti i giorni: il vitto, l’abbigliamento ordinario, le spese per la casa, le cure mediche di routine come le visite dal pediatra o l’acquisto di farmaci da banco. Queste spese sono interamente coperte dall’assegno di mantenimento periodico che il genitore non collocatario versa mensilmente. L’assegno, infatti, è stato calcolato proprio per garantire la copertura di tutte queste necessità quotidiane, senza che sia necessario ogni volta rinegoziare o dividere i singoli costi. Le spese straordinarie, invece, sono costi imprevedibili, eccezionali o comunque rilevanti ed esorbitanti dalla sfera quotidiana. Si tratta di esborsi che non possono essere previsti e inclusi nel calcolo dell’assegno mensile, proprio perché la loro natura è occasionale o la loro entità è particolarmente significativa. Questi costi non sono coperti dall’assegno di mantenimento e devono essere ripartiti tra i genitori, solitamente in misura pari al cinquanta per cento per ciascuno, salvo diversi accordi o specifiche decisioni del giudice che tengano conto delle effettive capacità economiche di ciascun genitore. I protocolli dei tribunali: uniformità e certezza del diritto La necessità di creare criteri univoci e condivisi ha portato diversi tribunali italiani, tra cui quello di Milano che rappresenta un punto di riferimento nazionale, a elaborare protocolli d’intesa sul tema delle spese straordinarie. Questi protocolli hanno una duplice funzione: da un lato offrono ai genitori una guida chiara e precisa su quali spese rientrino in una categoria piuttosto che nell’altra, dall’altro riducono il contenzioso giudiziario, permettendo ai giudici di applicare criteri uniformi e prevedibili. I protocolli distinguono le spese straordinarie in due sottocategorie fondamentali, ciascuna con regole operative diverse. Alcune spese, per la loro urgenza o necessità, non richiedono un accordo preventivo tra i genitori: un genitore può sostenerle autonomamente e poi chiedere il rimborso all’altro. Altre spese, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori prima di essere effettuate, proprio perché rappresentano scelte educative o discrezionali che devono essere condivise. Le spese mediche: quando l’urgenza prevale sull’accordo Nel settore sanitario, la distinzione tra spese che richiedono e non richiedono accordo è strettamente legata al concetto di urgenza e necessità. Le visite mediche urgenti, come quelle effettuate al pronto soccorso, i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, l’acquisto di farmaci prescritti dal pediatra o dal medico curante e gli interventi chirurgici necessari e indifferibili rientrano nella categoria delle spese che non richiedono preventivo accordo. In questi casi, la salute del figlio ha priorità assoluta e non si può attendere il consenso formale dell’altro genitore. Il genitore che sostiene la spesa potrà poi documentarla e richiedere il rimborso della quota di competenza. Al contrario, le visite specialistiche private non urgenti, le cure odontoiatriche e ortodontiche, i percorsi di psicoterapia o logopedia e i trattamenti termali o fisioterapici richiedono l’accordo preventivo di entrambi i genitori. Queste spese, pur essendo importanti per il benessere del figlio, riguardano scelte che vanno oltre le cure di base e che quindi devono essere condivise. La ragione è semplice: si tratta di decisioni che comportano un impegno economico significativo e che possono seguire orientamenti terapeutici diversi, sui quali entrambi i genitori hanno diritto di esprimersi. Le spese scolastiche: tra obbligatorietà e opportunità Nel contesto scolastico, i protocolli distinguono tra ciò che è essenziale per garantire il diritto allo studio e ciò che rappresenta un’opportunità aggiuntiva. Le tasse di iscrizione e i contributi per le scuole pubbliche, i libri di testo obbligatori e il materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione informatica come computer o tablet necessari per la didattica, sono considerate spese straordinarie che non richiedono accordo preventivo. Si tratta di costi necessari per permettere al figlio di seguire il proprio percorso formativo e che quindi devono essere sostenuti a prescindere dalla volontà di entrambi i genitori. Diversamente, l’iscrizione a scuole o università private, le gite scolastiche e i viaggi d’istruzione, i corsi di recupero o le ripetizioni private e i corsi di specializzazione o master post-universitari richiedono il consenso di entrambi. Queste spese offrono opportunità aggiuntive rispetto al percorso formativo standard e comportano scelte educative che vanno concordate, poiché non sono strettamente obbligatorie e possono avere un impatto economico rilevante. Le spese ricreative, sportive e culturali: la discrezionalità educativa Le attività extrascolastiche rappresentano un capitolo particolarmente delicato, perché toccano le scelte educative e i valori che ciascun genitore intende trasmettere ai figli. I corsi di musica, di lingua o le attività sportive, insieme al relativo abbigliamento e attrezzatura, i campi estivi, i soggiorni studio o le vacanze senza i genitori, le spese per il conseguimento della patente di guida e l’acquisto di dispositivi elettronici per svago rientrano tra le spese che richiedono un accordo preventivo. È importante notare, tuttavia, che l’evoluzione della giurisprudenza e dei protocolli stessi ha portato a riconoscere alcune attività come sempre più integrate nel percorso formativo standard dei ragazzi. Corsi di lingua straniera o attività sportive diffuse, se sostenuti a costi ragionevoli, vengono considerati con maggiore favore dai tribunali,

Mantenimento dei figli dopo la separazione: quando il genitore non convivente ha diritto a un contributo?

La Cassazione chiarisce i criteri per il calcolo del mantenimento quando i figli si trasferiscono da un genitore all’altro La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30244/2025 pubblicata il 17 novembre 2025, interviene su una questione delicata e ricorrente nelle controversie familiari: cosa accade al contributo per il mantenimento dei figli quando la loro collocazione cambia nel tempo e uno di essi, divenuto maggiorenne, sceglie di trasferirsi stabilmente presso il genitore non convivente? La vicenda offre l’occasione alla Prima Sezione Civile per ribadire principi fondamentali e fornire indicazioni precise ai giudici di merito. Il caso: una figlia maggiorenne che cambia residenza La controversia nasce da una separazione tra due coniugi con due figli. In primo grado, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre, assegnando a quest’ultima anche la casa familiare. Il padre era stato condannato a versare un contributo mensile di 400 euro per il mantenimento della figlia maggiore, oltre agli importi per il figlio minore ancora collocato presso la madre. La situazione, tuttavia, si era progressivamente modificata. La figlia maggiorenne aveva scelto di trasferirsi stabilmente dal padre, recidendo ogni legame con l’abitazione materna. Il padre, ritenendo venuti meno i presupposti dell’assegnazione della casa coniugale e dell’obbligo di versare il contributo per la figlia ormai convivente con lui, proponeva appello. La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza n. 442/2024, accoglieva parzialmente il gravame: revocava il contributo per la figlia maggiorenne con decorrenza dalla proposizione dell’appello, confermava invece l’assegnazione della casa coniugale alla madre in quanto ancora collocataria del figlio minore. Il padre, insoddisfatto, ricorreva in Cassazione. La decisione della Cassazione: un’occasione per ribadire i principi fondamentali La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sui tre motivi di ricorso, offre una lettura sistematica della disciplina sul mantenimento dei figli dopo la separazione, con particolare attenzione alla tutela dell’equilibrio economico tra i genitori. Il primo motivo di ricorso, relativo alla conferma dell’assegnazione della casa coniugale, viene dichiarato inammissibile. La Corte chiarisce che il ricorrente, nella sostanza, contestava la valutazione delle prove operata dai giudici di merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto. L’esame dei documenti, la valutazione delle prove testimoniali e la scelta tra le varie risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale incontra come unico limite quello di indicare le ragioni del proprio convincimento. Il nodo centrale: il principio di proporzionalità nel mantenimento È sul secondo motivo che la Cassazione interviene con un’importante precisazione. Il ricorrente lamentava che, pur essendo stata revocata la quota parte del contributo versata per la figlia maggiorenne trasferitasi presso di lui, la Corte territoriale non avesse regolamentato il contributo che la madre, quale genitore non convivente con la figlia, avrebbe dovuto corrispondere. La Suprema Corte accoglie il motivo e cassa la sentenza d’appello, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 337-ter, comma 4, c.c., introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2013, stabilisce un principio cardine: salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Questo principio di proporzionalità si fonda su una duplice dimensione dell’obbligo di mantenimento. Da una parte vi è il rapporto tra genitori e figlio: tutti i figli, che siano nati da genitori coniugati, separati, divorziati o mai uniti in matrimonio, hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, come sancito dall’art. 315-bis, comma 1, c.c. Dall’altra parte vi è il rapporto tra i genitori obbligati, nei cui confronti vige appunto il criterio della proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. I parametri per determinare il contributo al mantenimento L’art. 337-ter c.c. indica con precisione i parametri che il giudice deve considerare nella determinazione del contributo al mantenimento. In primo luogo, devono essere valutate le attuali esigenze del figlio e il tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori. Questi elementi assicurano che i diritti dei figli di genitori che non vivono insieme non siano diversi da quelli dei figli di genitori ancora conviventi. I genitori non possono imporre privazioni ai figli per il solo fatto di aver deciso di non vivere insieme. Nei rapporti interni tra genitori, il criterio guida resta la proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno. L’art. 316-bis, comma 1, c.c. stabilisce che i genitori, anche quelli non sposati, devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Questo stesso criterio deve essere seguito dal giudice quando è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno dei genitori. Il giudice, inoltre, deve considerare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. Queste modalità di adempimento in via diretta dell’obbligo di mantenimento incidono sulla necessità e sull’entità del contributo al mantenimento in termini monetari. L’errore della Corte d’Appello: manca la determinazione del contributo materno Nella fattispecie esaminata, la Cassazione rileva che la Corte d’Appello, pur avendo correttamente revocato il contributo originariamente posto a carico del padre quale genitore non convivente con la figlia, ha omesso di regolare la quota parte spettante al genitore non convivente, ossia la madre. La figlia maggiorenne, pur trasferitasi dal padre, rimaneva non ancora indipendente economicamente e quindi titolare del diritto al mantenimento da parte di entrambi i genitori. La sentenza impugnata, pertanto, si è limitata a eliminare un obbligo senza sostituirlo con la corrispondente obbligazione a carico dell’altro genitore, violando così il principio di proporzionalità e l’equilibrio che deve caratterizzare la ripartizione degli oneri di mantenimento tra i genitori. Il giudice del rinvio, incaricato dalla Cassazione, dovrà quindi accertare, sulla scorta delle disponibilità economiche della madre e alla luce dei criteri normativi, la misura del contributo che questa dovrà versare al padre per il mantenimento della figlia.

Minori che commettono reati contro altri minori: il nuovo scenario giuridico italiano

Tra Decreto Caivano e responsabilità genitoriale, il diritto penale minorile affronta sfide inedite La giustizia minorile italiana attraversa una fase di profonda trasformazione. L’incremento del 10% dei reati contro minori nel primo semestre 2024 e l’esplosione del cyberbullismo – che colpisce oltre 1 milione di studenti come vittime e 800.000 come autori Dirittoscolastico +2 – hanno spinto il legislatore a intervenire con strumenti sempre più severi. Avvocatipersonefamiglie Questo cambiamento di paradigma, cristallizzato nel controverso “Decreto Caivano” e nelle recenti pronunce della Corte Costituzionale, ridisegna completamente il rapporto tra finalità educative e istanze punitive quando un minore commette reati contro coetanei. Il nuovo approccio normativo privilegia la deterrenza immediata rispetto alla tradizionale vocazione rieducativa, generando tensioni costituzionali che la Corte Costituzionale ha iniziato ad affrontare nel 2025. Per le famiglie italiane, questo significa non solo maggiori rischi penali per i figli, ma anche una responsabilità civile genitoriale rafforzata dalla giurisprudenza più recente, con risarcimenti che possono raggiungere i 50.000 euro nei casi più gravi. Livia Passalacqua Il Decreto Caivano sotto la lente costituzionale La riforma più controversa degli ultimi anni ha trovato i primi ostacoli giudiziari proprio dove meno ci si aspettava. Il Tribunale per i minorenni di Trento, con ordinanza del 6 marzo 2024, ha sollevato la prima questione di legittimità costituzionale contro l’articolo 27-bis del DPR 448/1988, denunciando come il nuovo “percorso di rieducazione del minore” nasconda “una meccanica trattamentale fortemente improntata sul paradigma punitivo”. Giurisprudenza penaleDirittodidifesa La Corte Costituzionale ha risposto con la sentenza n. 23 del 6 marzo 2025, accogliendo parzialmente i dubbi dei giudici tridentini. Misterlex I principi affermati dalla Consulta rimangono però ancorati al favor minoris: la messa alla prova conserva il suo “scopo primario di favorire l’uscita del minore dal circuito penale tramite riflessione critica”, mentre la “composizione pedagogicamente qualificata” del collegio giudicante rimane “funzionale all’obiettivo rieducativo”. Diverso destino ha avuto la questione sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari sull’articolo 28, comma 5-bis, che preclude automaticamente la messa alla prova per reati di violenza sessuale di gruppo. Sistema Penale La Corte Costituzionale, con sentenza n. 8 del 4 febbraio 2025, ha dichiarato la questione inammissibile, stabilendo però un principio fondamentale: la messa alla prova ha “dimensione sostanziale” ed è quindi soggetta al principio di irretroattività. L’evoluzione giurisprudenziale su bullismo e cyberbullismo La giurisprudenza di legittimità ha consolidato nel 2024 orientamenti definitivi sui confini penali del bullismo digitale. La Cassazione penale, con la sentenza della Sezione V n. 40756 del 6 novembre 2024, ha stabilito che “le condotte diffamatorie reiterate sui social network possono configurare stalking se idonee a creare ansia e turbamento nella vittima”, Catania superando definitivamente la necessità del contatto diretto tra molestatore e vittima. Livia Passalacqua L’innovazione più significativa riguarda l’autonomia delle fattispecie criminose. Cass. Pen., Sez. V, n. 43089/2024 ha chiarito che il delitto di atti persecutori può concorrere con la diffamazione aggravata senza sovrapposizione tra le fattispecie, distinguendo nettamente l’effetto psicologico del 612-bis c.p. dall’offesa alla reputazione dell’articolo 595 c.p. Avvocato del Giudice La Suprema Corte ha inoltre precisato (Cass. Pen., Sez. V, n. 33986 del 6 settembre 2024) che per integrare lo stalking digitale è “sufficiente la consapevolezza dell’agente che i propri messaggi molesti siano conoscibili dalla vittima tramite terzi”, Catania ampliando significativamente l’area di rilevanza penale delle condotte online. Avvocatipersonefamiglie La responsabilità civile dei genitori nella nuova era digitale Il 2024 ha segnato una svolta decisiva nella responsabilità genitoriale. La Cassazione civile, con ordinanza n. 27061 del 18 ottobre 2024, ha definitivamente chiarito la natura dell’articolo 2048 del Codice civile: non si tratta più di una semplice presunzione di colpa, ma di “responsabilità diretta dei genitori che concorre con quella del minore per non aver impedito il fatto dannoso con idoneo comportamento educativo e di sorveglianza”. avvocatocivilista +2 Questa evoluzione giurisprudenziale rende la prova liberatoria “decisamente ardua”, richiedendo ai genitori di dimostrare positivamente di aver impartito “educazione adeguata e vigilanza appropriata”. diritto Il principio consolidato (Cass. Civ., n. 4303/2023) stabilisce che non è sufficiente dimostrare di “non aver potuto impedire il fatto”, ma occorre provare l’adempimento positivo dei doveri educativi ex articolo 147 c.c. Livia Passalacqua Per il cyberbullismo, la giurisprudenza di merito ha innalzato ulteriormente gli standard. diritto Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 879/2024, ha stabilito che i genitori hanno “l’obbligo di controllare i profili social dei figli minorenni, compresi quelli falsi”, condannando una famiglia a 15.000 euro di risarcimento per non aver impedito episodi di cyberbullismo commessi dal figlio. Orizzonte Scuola Le nuove frontiere della quantificazione del danno Le tabelle milanesi 2024, rivalutate del 16,22%, hanno aggiornato i parametri di liquidazione del danno biologico portando il punto base a €3.365. Studiolegalerisarcimentodanni Nei casi di bullismo tra minori, i tribunali riconoscono autonomamente tre tipologie di danno: biologico (invalidità psico-fisica permanente), morale (sofferenza interiore) ed esistenziale (alterazione della qualità della vita). Prontoprofessionista Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 380/2021, ha stabilito criteri che la giurisprudenza successiva ha consolidato: il danno da bullismo richiede una valutazione “dinamico-relazionale complessa” che può portare a liquidazioni significativamente superiori quando vengono accertati “disturbi post-traumatici da stress cronico”. Prontoprofessionista La responsabilità si estende solidalmente alle istituzioni scolastiche. Il principio affermato dal Tribunale di Roma (Sez. XIII, n. 6919/2018) impone agli istituti non solo la vigilanza comportamentale, ma l’adozione di “misure disciplinari e organizzative idonee” alla prevenzione primaria. diritto +2 La Legge 17 maggio 2024, n. 70 ha rafforzato questi obblighi introducendo codici interni obbligatori e referenti specializzati per ogni istituto. Italian Parliament +4 La rivoluzione silenziosa delle statistiche I numeri del 2024 rivelano un fenomeno in costante espansione: 1 milione di studenti tra 15 e 19 anni sono vittime di cyberbullismo, mentre 800.000 ne sono autori, con 600.000 giovani che ricoprono il doppio ruolo di vittime e carnefici. MinoriConsiglio Nazionale delle Ricerche Il dato più allarmante emerge dallo studio ESPAD Italia 2024 del CNR: per la prima volta nella storia delle rilevazioni, la percentuale di autori di cyberbullismo (32%) ha raggiunto un record negativo storico. Consiglio Nazionale delle Ricerche La detenzione minorile ha registrato un incremento del 25%

Minori di 14 anni e reati gravi: tra tutela e responsabilità nel sistema giuridico italiano

Cosa succede quando un bambino commette un crimine? Il delicato equilibrio tra protezione dell’infanzia e sicurezza sociale nel diritto penale minorile Quando si sente parlare di un minore di quattordici anni coinvolto in un reato grave, la prima reazione è spesso di sconcerto e incredulità. Come può un bambino così giovane trovarsi al centro di una vicenda penale? E soprattutto, cosa prevede il nostro ordinamento giuridico per situazioni così delicate e complesse? Il sistema di giustizia minorile italiano si trova di fronte a una sfida particolarmente ardua quando deve gestire comportamenti criminosi commessi da soggetti che, per la loro tenera età, richiedono un approccio completamente diverso rispetto agli adulti. La questione tocca il cuore stesso della filosofia del diritto penale minorile, che deve bilanciare la protezione dell’infanzia con le esigenze di sicurezza sociale. Il principio cardine: l’inimputabilità assoluta Il Codice Penale italiano stabilisce con chiarezza, all’articolo 97, che i minori al di sotto dei quattordici anni non sono mai penalmente responsabili. Questo principio, apparentemente semplice, nasconde in realtà una scelta di civiltà giuridica profonda: il legislatore ha stabilito che un bambino di età inferiore ai quattordici anni non può mai essere considerato capace di comprendere appieno la portata delle proprie azioni e le loro conseguenze legali. Questa soglia non è arbitraria, ma riflette acquisizioni scientifiche consolidate sullo sviluppo cognitivo ed emotivo dei minori. La neuropsicologia dello sviluppo ci insegna che le capacità di ragionamento astratto, di comprensione delle conseguenze a lungo termine e di controllo degli impulsi si sviluppano gradualmente durante l’adolescenza. Un bambino di dodici o tredici anni, pur potendo distinguere tra giusto e sbagliato a livello elementare, non possiede ancora quella maturità cognitiva ed emotiva necessaria per essere considerato pienamente responsabile delle proprie azioni dal punto di vista penale. Quando la protezione incontra la sicurezza: le misure di sicurezza Tuttavia, l’inimputabilità non significa totale impunità o assenza di intervento da parte dello Stato. Il nostro ordinamento prevede infatti che, anche nei confronti di minori non imputabili, possano essere applicate specifiche misure di sicurezza qualora il soggetto sia ritenuto socialmente pericoloso. Queste misure rappresentano uno strumento delicato e complesso, che deve conciliare la tutela del minore con la protezione della collettività. Le misure applicabili includono principalmente il collocamento in una comunità educativa e la libertà vigilata. Il collocamento in comunità non ha carattere punitivo, ma si configura come un intervento educativo e riabilitativo intensivo. La comunità educativa diventa un ambiente protetto dove il minore può ricevere supporto psicologico, educativo e sociale specializzato, lontano da contesti familiari o sociali che potrebbero aver contribuito al comportamento deviante. La libertà vigilata, dall’altro lato, permette al minore di rimanere nel proprio ambiente familiare, ma sotto la supervisione costante dei servizi sociali. Questa misura comporta l’obbligo di seguire specifici programmi educativi, di sottoporsi a controlli periodici e di rispettare determinate prescrizioni comportamentali. L’obiettivo è sempre quello di favorire un percorso di crescita e di responsabilizzazione, intervenendo sui fattori che hanno determinato il comportamento problematico. Il dibattito sull’età di imputabilità: punire o educare? La gestione dei reati commessi da minori molto giovani ha riacceso periodicamente il dibattito sull’opportunità di abbassare l’età di imputabilità penale. Alcuni sostengono che una soglia più bassa potrebbe fungere da deterrente, responsabilizzando maggiormente i minori e le loro famiglie. Questa posizione trova spesso eco nell’opinione pubblica, specialmente quando si verificano episodi di cronaca particolarmente gravi. Tuttavia, la maggior parte degli esperti in materia di giustizia minorile e sviluppo infantile si oppone fermamente a questa prospettiva. L’abbassamento dell’età di imputabilità rischia infatti di produrre un’eccessiva criminalizzazione dell’infanzia, trasformando il sistema da educativo a punitivo. Questo cambiamento di paradigma potrebbe compromettere irrimediabilmente le possibilità di recupero e reinserimento sociale dei minori, etichettandoli precocemente come “criminali” e impedendo loro di beneficiare di percorsi educativi e riabilitativi specificamente pensati per la loro età. La ricerca criminologica internazionale supporta questa posizione, dimostrando che sistemi penali più punitivi nei confronti dei minori non producono effetti deterrenti significativi, ma al contrario tendono ad aumentare i tassi di recidiva e a compromettere le prospettive di reinserimento sociale. La vera soluzione: prevenzione ed educazione integrata Il sistema giuridico italiano riconosce che la vera risposta ai comportamenti devianti dei minori non può risiedere nell’inasprimento delle sanzioni, ma deve necessariamente passare attraverso un sistema educativo integrato realmente efficace. Questo approccio olistico coinvolge la scuola, la famiglia e tutte le agenzie educative del territorio in un progetto coordinato di prevenzione e intervento precoce. L’educazione alla legalità diventa così un elemento fondamentale, non limitandosi alla semplice trasmissione di nozioni sui diritti e doveri, ma estendendosi alla formazione di una coscienza civica matura. Questo processo educativo deve iniziare fin dalla prima infanzia e deve essere sostenuto da un dialogo costante e non giudicante all’interno della famiglia e nelle istituzioni scolastiche. I servizi sociali territoriali svolgono un ruolo cruciale in questo sistema integrato, avendo il compito di intercettare precocemente i segnali di disagio e di offrire supporto specializzato alle famiglie in difficoltà. La loro azione preventiva può spesso evitare che situazioni di disagio sociale o familiare degenerino in comportamenti devianti più gravi. Il ruolo centrale della famiglia e della responsabilità genitoriale Quando un minore di quattordici anni commette un reato grave, l’attenzione del sistema giuridico si concentra inevitabilmente anche sulla famiglia di origine. I genitori hanno infatti il dovere fondamentale di educare i propri figli al rispetto delle regole e della legalità, e possono essere chiamati a rispondere civilmente per i danni causati dai figli in caso di carenze nella vigilanza o nell’educazione. Questo non significa criminalizzare le famiglie, ma piuttosto riconoscere che la responsabilità educativa è condivisa e che, quando questa viene meno, lo Stato ha il dovere di intervenire a tutela sia del minore che della collettività. La collaborazione tra genitori, autorità giudiziarie e servizi sociali diventa quindi essenziale per costruire un intervento educativo efficace e duraturo. In alcuni casi, quando l’ambiente familiare risulti inadeguato o dannoso per il minore, il Tribunale per i Minorenni può decidere di limitare o sospendere la responsabilità genitoriale, sempre nell’interesse superiore del bambino. Questa decisione, mai presa

Mantenimento dei figli e assegno divorzile: la Cassazione stabilisce nuovi criteri di valutazione

La Prima Sezione Civile chiarisce i principi per la determinazione degli importi e la ripartizione delle spese straordinarie La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 13488/2024 del 13 maggio 2025, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di determinazione del mantenimento dei figli e dell’assegno divorzile, cassando la decisione della Corte d’Appello di Roma e stabilendo principi destinati a orientare la giurisprudenza futura. Il caso e la decisione dei giudici di merito La vicenda traeva origine da una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in cui il Tribunale di Roma aveva inizialmente stabilito un assegno divorzile di €800,00 mensili e un contributo per il mantenimento dei figli. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 26 febbraio 2024, aveva successivamente modificato tali importi, determinando un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti di €1.200,00 mensili e confermando la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori. I principi affermati dalla Suprema Corte La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, chiarendo aspetti fondamentali in materia di responsabilità genitoriale e obblighi di mantenimento: In tema di mantenimento dei figli, la Corte ha ribadito che costituiscono spese straordinarie quelle non comprese nell’ammontare dell’assegno ordinario previsto, distinguendo tra: Quanto alla valutazione del tenore di vita, la Suprema Corte ha precisato che l’assegno deve essere considerato non in ragione della sporadicità di frequentazione, ma considerando che il figlio maggiore aveva maggiori esigenze economiche legate alla crescita e allo sviluppo della personalità, compresa la formazione culturale. Per la determinazione dell’assegno divorzile, i giudici di legittimità hanno confermato che nel profilo compensativo-perequativo, l’assegno deve essere adeguato all’apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, abbia dimostrato di aver contribuito significativamente alla vita familiare. Le violazioni riscontrate dalla Cassazione La Corte ha individuato diverse violazioni degli artt. 316 bis e 337 ter del Codice Civile: Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti Questa pronuncia assume particolare rilevanza per: I genitori separati o divorziati, che dovranno considerare come la proporzionalità del contributo debba essere valutata in rapporto alle condizioni economico-patrimoniali accertate con squilibrio in favore dell’altro genitore, non limitandosi ai rispettivi redditi. I professionisti del diritto di famiglia, chiamati a una più accurata valutazione delle condizioni reddituali-patrimoniali delle parti, evitando di far gravare le spese straordinarie sui genitori senza osservare la proporzionalità del contributo. I figli maggiorenni non autosufficienti, per i quali la Corte ha chiarito che l’irragionevolezza del fare gravare le spese straordinarie sui genitori senza osservare la proporzionalità costituisce violazione dei principi fondamentali. Le prospettive future La decisione della Cassazione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che privilegia una valutazione complessiva delle condizioni patrimoniali delle parti, superando approcci meramente formalistici nella determinazione degli obblighi di mantenimento. Il rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione dovrà tener conto dei principi enunciati, particolarmente per quanto attiene alla corretta applicazione dell’art. 337 ter c.c. in tema di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Se stai affrontando questioni relative al mantenimento dei figli o all’assegno divorzile, il nostro studio può assisterti con consulenza specializzata. Contattaci per una valutazione personalizzata della tua situazione e per tutelare al meglio i tuoi diritti e quelli dei tuoi figli.

La Corte Costituzionale estende il congedo di paternità alle madri intenzionali: una svolta storica per le famiglie omogenitoriali

Con la sentenza n. 115/2025, la Consulta riconosce pari dignità genitoriale alle coppie femminili, equiparando la madre intenzionale al padre nelle coppie eterosessuali La Corte Costituzionale italiana ha dichiarato con sentenza n. 115 del 21 luglio 2025 l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 per violazione dell’art. 3 Cost., estendendo per la prima volta il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni alle “madri intenzionali” in coppie omogenitoriali femminili regolarmente iscritte nei registri dello stato civile. La decisione segna un punto di svolta nell’evoluzione dei diritti delle famiglie arcobaleno, equiparando funzionalmente la madre intenzionale alla figura paterna nelle coppie eterosessuali e affermando che “l’orientamento sessuale non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di responsabilità genitoriale”. La pronuncia, depositata a distanza di soli due mesi dalla storica sentenza n. 68/2025 sul riconoscimento dei figli da PMA eterologa, completa un quadro giurisprudenziale che rivoluziona il diritto di famiglia italiano, costringendo INPS e datori di lavoro a immediati adeguamenti procedurali per garantire parità di trattamento alle coppie omogenitoriali. L’architettura costituzionale della decisione La sentenza n. 115/2025, redatta dalla Giudice San Giorgio sotto la presidenza Amoroso, applica una logica di equiparazione funzionale che supera definitivamente ogni residua visione biologistica della famiglia. La Corte ha ritenuto “manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori” attraverso PMA legalmente praticata all’estero. Il principio cardine della responsabilità genitoriale condivisa emerge dalle motivazioni: le coppie omogenitoriali che “condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore” non possono subire discriminazioni nell’accesso ai diritti sociali. La Consulta identifica “nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella paterna”, distinguendo tra madre biologica (che partorisce) e madre intenzionale (che condivide l’impegno di cura). L’applicazione congiunta degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. integra i principi interni di uguaglianza con gli obblighi europei derivanti dalle direttive 2000/78/CE (parità di trattamento in materia di occupazione) e 2019/1158/UE (equilibrio vita professionale-familiare). Questa combinazione normativa, già consolidata nella giurisprudenza costituzionale post-2007, trasforma i vincoli CEDU in parametri diretti di costituzionalità. Il quadro giurisprudenziale di riferimento e i precedenti decisivi L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità dal 2020 al 2025 ha costruito un percorso lineare verso il pieno riconoscimento dei diritti omogenitoriali. La Consulta aveva già lanciato “moniti” al legislatore nelle sentenze nn. 230/2020, 32/2021 e 33/2021, denunciando l’inerzia normativa su filiazione e coppie same-sex. La sentenza n. 68 del 22 maggio 2025 aveva rappresentato il precedente diretto, dichiarando illegittimo l’art. 8 L. 40/2004 per mancato riconoscimento della madre intenzionale nei casi di PMA eterologa praticata legalmente all’estero. Questa decisione ha stabilito il principio dell’impegno genitoriale condiviso come fonte di status giuridico, superando la concezione puramente biologica della filiazione. La Cassazione civile ha mostrato un’evoluzione più lenta ma parallela. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 38162/2022 avevano mantenuto un orientamento restrittivo sulla gestazione per altri, mentre singole sezioni (sent. nn. 7668/2020, 8029/2020, 23320/2021) negavano sistematicamente la trascrizione di atti di nascita con due madri. Tuttavia, la recente sentenza n. 15075/2025 ha riconosciuto l’immediata applicabilità della pronuncia costituzionale n. 68/2025 a tutti i giudizi pendenti, segnando una convergenza giurisprudenziale definitiva. I precedenti CEDU e l’obbligo di conformità europea La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha creato un quadro consolidato di obblighi positivi per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Il caso Oliari and Others v. Italy (2015) aveva direttamente condotto alla Legge Cirinnà, stabilendo la violazione dell’art. 8 CEDU per l’assenza totale di riconoscimento giuridico delle coppie same-sex. L’evoluzione recente culmina con Fedotova and Others v. Russia (2023), dove la Grande Camera ha generalizzato l’obbligo positivo di tutti gli Stati del Consiglio d’Europa di fornire un quadro giuridico per le coppie omogenitoriali. Le successive decisioni Buhuceanu v. Romania e Przybyszewska v. Poland (entrambe del 2023) hanno specificato che tale obbligo include diritti fiscali, previdenziali e assistenziali concreti, non limitandosi al mero riconoscimento formale. Questi precedenti si integrano perfettamente con l’art. 117, comma 1, Cost. come “norma interposta” (sentenze nn. 348-349/2007), trasformando gli standard CEDU in parametri diretti di legittimità costituzionale delle leggi italiane. Implicazioni operative per INPS e sistema delle tutele La sentenza impone adeguamenti procedurali immediati che l’INPS deve implementare senza indugi. L’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 riconosce il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 per parti plurimi) al 100% della retribuzione, fruibile dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto. L’Istituto dovrà modificare le piattaforme telematiche che attualmente impediscono l’inserimento di due codici fiscali dello stesso genere per il congedo paterno, problema già risolto per il congedo parentale ordinario (art. 32) dopo la condanna del Tribunale di Bergamo del 25 gennaio 2024. La Circolare n. 122/2022 dovrà essere integrata eliminando la terminologia discriminatoria “padre lavoratore” e sostituendola con formulazioni neutre che includano la “madre intenzionale”. I datori di lavoro devono riconoscere immediatamente il diritto al congedo per le lavoratrici madri intenzionali in coppie omogenitoriali femminili regolarmente registrate. Non sussiste alcun aggravio economico poiché l’indennità viene anticipata e conguagliata con gli apporti contributivi INPS secondo le procedure ordinarie. La coordinazione con altre tutele prevede la possibilità di contemporaneità tra congedo di maternità della madre biologica e congedo di paternità della madre intenzionale, massimizzando la presenza genitoriale nei primi mesi di vita del bambino. Il congedo parentale ordinario (art. 32) rimane distribuito tra entrambe le madri secondo le regole generali. Prime reazioni dottrinali e prospettive applicative Nonostante la recentissima emanazione, sono emersi primi commenti autorevoli che inquadrano la portata rivoluzionaria della decisione. Il Prof. Gianfranco Pellegrino (LUISS) ha definito la sentenza “rivoluzionaria” per aver stabilito una “nozione interamente intenzionale di famiglia” basata sul “progetto di cura” piuttosto che sul “destino biologico”. Le reazioni politiche riflettono la polarizzazione del dibattito pubblico: il PD (on. Alessandro Zan) ha definito la decisione “uno schiaffo importante per il governo Meloni”, mentre organizzazioni conservative (Pro Vita & Famiglia) hanno criticato “l’impatto delle follie Gender sull’ordinamento giuridico”. Il silenzio della maggioranza di

VIDEO DEL MINORE SU TIK TOK ? IL GENITORE PUO’ FARLO RIMUOVERE

Tempo di lettura: 2 minuti Una bambina di otto anni inizia a postare alcuni video sulla piattaforma social Tik Tok, ma il padre separato, contrario a tale attività, chiede al giudice di condannare la madre a rimuoverli, e ad impedire l’ulteriore pubblicazione di foto o altri video della minore. Dopo aver rigettato il ricorso in prima istanza per questioni procedurali, il Tribunale di Trani ha poi accolto il reclamo, e con ordinanza del 30 agosto 2021 ha ordinato alla madre di procedere alla rimozione dei video e di impedire ulteriori pubblicazioni da parte della bambina. Secondo il collegio pugliese la pubblicazione sui social network di immagini e di video di un minore contrasta con diverse leggi italiane, europee ed internazionali. Nel nostro paese il diritto alla riservatezza dell’immagine dei minori è tutelato in via generale dall’art. 10 del codice civile, e quello dei dati personali dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.Per i dati personali è previsto specificamente che il trattamento degli stessi è consentito solo quando il minore abbia almeno 16 anni. Quindi se il minore ha meno di 16 anni, il trattamento dei dati può avvenire solo se viene consentito espressamente da colui che esercita la responsabilità genitoriale, condizione che risultava non sussistere nel caso analizzato dal tribunale. In regime di separazione coniugale, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, come anche la pubblicazione di immagini, deve essere oggetto di una decisione comune e concorde da parte dei due genitori, nel rispetto delle regole dettate per la ordinaria modalità dell’affidamento condiviso del minore. L’autorizzazione preventiva è ritenuta necessaria per scongiurare il pericolo derivante dalla diffusione delle immagini o dei video ad un numero indeterminato di persone, conosciute o non conosciute, che potrebbero essere indotte anche a contattare i bambini o ad avvicinarli, di persona o per via telematica. Per il tribunale va scongiurata, con le necessarie cautele preventive, anche la condotta di quei soggetti che potrebbero utilizzare le immagini ed i video a fini di diffusione degli stessi nei circuiti criminali della pedopornografia. Negli anni passati altri tribunali avevano già avuto modo di analizzare casi di pubblicazione di foto di un minore su profili di social network in assenza di consenso di entrambe i genitori separati, affermando sempre principi in linea con le motivazioni espresse dal Tribunale di Trani, e giungendo anche alla irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del genitore affidatario prevalente per ogni ulteriore inosservanza dell’ordine di rimozione dei post e di controllo delle attività sui social del figlio minore.

CORTE COSTITUZIONALE: AI FIGLI ENTRAMBI I COGNOMI DEI GENITORI

Tempo di lettura: 2 minuti Sono illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente ai figli il solo cognome del padre. Ha deciso così la Corte Costituzionale all’esito di una attesa camera di consiglio, al termine della quale, secondo una prassi diffusa sui temi di maggior interesse sociale, è stato diramato un comunicato stampa che anticipa la portata della sentenza, che verrà depositata prossimamente. A richiedere l’intervento era stato il Tribunale di Bolzano, che aveva sollevato la questione di incostituzionalità delle disposizioni di legge che non consentono ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre, e che, quando non v’è accordo tra i genitori, obbligano ad attribuire il solo cognome del padre, invece di quello di entrambi i genitori. La Corte, per come si legge nel comunicato stampa, ha abrogato le disposizioni di legge per il loro contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Secondo i giudici delle leggi le norme cancellate attuavano una discriminazione intollerabile, lesiva dell’identità del figlio, in ragione di principi e convinzioni sociali da tempo superati e non coincidenti con i valori fondamentali dello Stato Italiano e dell’Unione Europea. Nel rispetto dell’eguaglianza tra i genitori, ed in piena tutela degli interessi della prole, il nuovo principio che scaturisce dalla abrogazione delle norme oggetto della sentenza consentirà ad entrambi i genitori di condividere la scelta sul cognome del figlio, quale elemento fondamentale della sua identità personale. Il figlio potrà assumere il cognome di entrambi i genitori, secondo l’ordine da loro convenuto, o il solo cognome – paterno o materno – scelto sempre di comune accordo. In caso di mancanza di un qualsiasi accordo, potrà essere sempre interpellato un giudice civile per l’assunzione delle decisioni sul cognome da attribuire. La regola andrà applicata a tutti i figli, a prescindere dalla loro nascita nel matrimonio o fuori dal matrimonio, e naturalmente anche ai figli adottivi.