Videosorveglianza nascosta sui luoghi di lavoro: quando è lecita per tutelare il patrimonio aziendale

La Cassazione chiarisce i limiti tra controllo dei lavoratori e protezione dell’impresa nel caso di furto in farmacia Con sentenza n. 707/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica per datori di lavoro e dipendenti: la legittimità dell’installazione di telecamere nascoste sui luoghi di lavoro per prevenire furti e tutelare il patrimonio aziendale. Il caso: furto continuato in farmacia La vicenda riguarda una ex farmacista condannata per furto continuato aggravato dopo aver sottratto, nell’arco di tre anni, oltre 115.000 euro dal registratore di cassa della farmacia presso cui prestava servizio, oltre a prodotti farmaceutici per un valore di circa 7.000 euro. Le sottrazioni erano avvenute durante l’apertura del cassetto per operazioni di pagamento dei clienti o cambio di moneta. L’elemento decisivo per l’accertamento del reato è stato costituito dalle registrazioni di un impianto di videosorveglianza installato all’interno della farmacia, le cui immagini hanno documentato le condotte illecite della dipendente. I principi stabiliti dalla Cassazione La Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi all’utilizzo della videosorveglianza sui luoghi di lavoro: Liceità delle telecamere nascoste per la tutela patrimoniale Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Un. n. 31345 del 23/03/2017; Sez. 5, n. 14878 del 20/04/2021), l’installazione di telecamere nascoste sui luoghi di lavoro è lecita quando finalizzata alla protezione del patrimonio aziendale contro possibili comportamenti infedeli dei dipendenti. La Corte ha precisato che “il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro”. Differenza tra controllo a distanza e tutela patrimoniale La sentenza ribadisce la distinzione fondamentale tra: Utilizzabilità delle registrazioni nel processo penale Le immagini acquisite tramite videosorveglianza nascosta, quando installata lecitamente per la tutela del patrimonio, sono pienamente utilizzabili come prova nel processo penale. La Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 191 c.p.p. in materia di prove illegittimamente acquisite. Le garanzie per i lavoratori Nonostante la legittimità dell’installazione, permangono importanti tutele per i dipendenti: Proporzionalità e finalità L’utilizzo delle telecamere deve essere proporzionato all’esigenza di tutela e strettamente funzionale alla protezione del patrimonio aziendale. Non è consentito un controllo sistematico e generalizzato dell’attività lavorativa. Rispetto della privacy L’installazione deve rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento UE 679/2016), con particolare attenzione ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. Informazione preventiva Quando possibile, i lavoratori devono essere informati della presenza di sistemi di videosorveglianza, salvo i casi in cui tale comunicazione pregiudicherebbe la finalità di tutela patrimoniale. Implicazioni pratiche per le imprese La decisione della Cassazione offre importanti indicazioni operative per datori di lavoro e professionisti: Per i datori di lavoro: Per i lavoratori: Questioni aperte e sviluppi futuri La sentenza lascia spazio ad alcune riflessioni sulla delicata conciliazione tra esigenze di tutela patrimoniale e diritti dei lavoratori. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai casi in cui l’installazione di telecamere possa configurarsi come controllo sistematico dell’attività lavorativa, violando così lo Statuto dei Lavoratori. La giurisprudenza dovrà inoltre confrontarsi con l’evoluzione tecnologica e l’introduzione di sistemi di sorveglianza sempre più sofisticati, che potrebbero sollevare nuove questioni in materia di bilanciamento tra interessi contrapposti. Conclusioni La decisione della Cassazione conferma l’orientamento consolidato che consente l’utilizzo della videosorveglianza nascosta sui luoghi di lavoro quando finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, tale utilizzo deve avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e dignità dei lavoratori. Per le imprese, la sentenza rappresenta uno strumento importante per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti illeciti sul luogo di lavoro. Per i lavoratori, rimangono ferme le garanzie contro forme di controllo eccessivo e sproporzionato della propria attività. Hai dubbi sulla legittimità di sistemi di videosorveglianza nella tua azienda o temi di essere oggetto di controlli illegittimi sul luogo di lavoro? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata sui diritti dei lavoratori e la tutela del patrimonio aziendale.

RAPINA IN ASCENSORE: E’REATO AGGRAVATO?

Tempo di lettura: 3 minuti L’aggressore, rimasto da solo con la vittima nella cabina, aveva atteso che l’ascensore si fermasse al piano prefissato, e si era parato quindi innanzi la malcapitata impedendole di uscire. Poi, con un gesto fulmineo, l’aveva scaraventata a terra e le aveva strappato la borsa dalle mani, fuggendo via per poi essere arrestato dalle forze di polizia. Nei due gradi di merito, l’aggressore era stato riconosciuto colpevole del reato di rapina aggravata, per l’aver commesso il fatto in un luogo (l’ascensore) da qualificare come privata dimora della vittima. Nel ricorrere alla Corte di Cassazione, l’imputato, ammettendo di aver commesso il fatto, aveva sostenuto che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo – con una conseguente condanna più mite – e che non gli si potesse ascrivere alcuna circostanza aggravante per il luogo di commissione del fatto. I giudici di legittimità, con sentenza n. 15889 del 26.4.2022 hanno però rigettato il ricorso del responsabile, confermando tanto la qualificazione giuridica del fatto quanto la corretta contestazione dell’aggravante del reato in dipendenza delle modalità di sua commissione. Per gli ermellini, ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, e ciò anche quando il bene sottratto sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona. In tali circostanze, infatti, il soggetto attivo deve superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, sicché in tal caso è la violenza stessa – e non lo strappo – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. Diversamente, si configura il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene. Ma nel processo di merito era emerso che la violenza esercitata dall’imputato era stata sicuramente diretta contro la persona offesa, dato che egli aveva ostruito la porta di ingresso dell’ascensore all’interno del quale si trovava la vittima, per poi aggredirla, scaraventarla a terra e privarla della borsa. Quanto alla circostanza aggravante del reato di furto, la Cassazione ha richiamato – e ribadito – l’orientamento consolidato della giurisprudenza che ritiene integrato il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) quando il fatto venga consumato nella portineria di un condominio, in quanto la portineria di uno stabile condominiale rientra nell’ambito delle pertinenze sia in riferimento all’unità immobiliare occupata dallo stesso portiere nello stesso stabile condominiale sia, pro quota, in riferimento a tutti gli altri appartamenti dell’anzidetto complesso. Un orientamento confermato autorevolmente in una recente decisione delle Sezioni unite secondo cui per “delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità dei luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare” (Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017; D’Amico, Rv. 270076 – 01, p. 2). In definitiva, secondo la Cassazione, va qualificato come luogo di privata dimora non solo “l’abitazione”, ma anche ogni luogo nel quale si può dimorare – con modalità riservate – per un tempo apprezzabile ed in relazione al quale si può esercitare il diritto di escludere l’accesso agli altri. Sono perciò da ritenersi “pertinenze” dell’abitazione i garage, gli androni, i cortili condominiali ed anche gli ascensori, in quanto tutti luoghi di “privata dimora”, sempre che l’accesso agli stessi sia consentito solo se autorizzato e la permanenza al loro interno possa durare per un tempo apprezzabile e con modalità riservate.