Gomme da masticare con loghi di griffe celebri: quando la contraffazione supera i confini del settore merceologico

La Cassazione ribadisce la tutela ultramerceologica dei marchi rinomati: anche prodotti completamente diversi dall’alta moda possono configurare contraffazione se sfruttano la notorietà dei brand La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6855/2026 depositata il 19 febbraio 2026, ha affrontato un caso emblematico che mette in luce i confini della tutela accordata ai marchi celebri. Al centro della vicenda, un’attività organizzata di contraffazione che riproduceva segni distintivi di case di moda di fama mondiale su confezioni di gomme da masticare. I marchi coinvolti erano Louis Vuitton, Chanel, Dolce&Gabbana e Hermès, tutti universalmente riconosciuti nel settore dell’alta moda e del lusso. Gli imputati, un amministratore di società e la sua collaboratrice, erano stati condannati in primo e secondo grado per vari reati previsti dall’articolo 473 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 474-ter. L’attività illecita si era protratta dal dicembre 2010 fino al giugno 2012, nonostante fossero stati adottati diversi provvedimenti inibitori da parte delle autorità competenti. La distribuzione avveniva attraverso una rete commerciale organizzata, con prodotti che riproducevano grafiche e loghi chiaramente evocativi dei marchi registrati. Il principio di tutela ultramerceologica La difesa degli imputati aveva costruito la propria strategia processuale su un argomento apparentemente solido: i marchi erano stati registrati per prodotti di abbigliamento e accessori di alta moda, mentre le gomme da masticare appartengono al settore alimentare, un ambito merceologico completamente diverso. Secondo questa tesi, la contraffazione sarebbe configurabile solo quando il marchio viene utilizzato nello stesso settore per il quale è stato registrato, dove maggiore è il rischio di confusione per il consumatore. La Suprema Corte ha demolito questa impostazione, riaffermando con chiarezza un principio consolidato nel diritto della proprietà industriale. L’articolo 20, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale riconosce ai marchi che godono di rinomanza una tutela rafforzata, definita “ultramerceologica”, che si estende oltre i confini del settore merceologico di appartenenza. Questa protezione trova fondamento anche nella normativa europea, in particolare nell’articolo 10, lettera c) della direttiva UE 2436/2015 e nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento UE 1001/2017. La ratio di questa tutela estesa risiede nella necessità di proteggere il carattere distintivo e la notorietà del marchio celebre da tre tipologie di pregiudizio. La prima è la cosiddetta “diluizione”, che si verifica quando l’uso non autorizzato del marchio ne indebolisce la capacità di identificare univocamente i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La seconda è la “corrosione”, che compromette il potere di attrazione del marchio facendo sì che i prodotti o servizi contrassegnati dal segno identico o simile possano essere percepiti dal pubblico in modo tale da danneggiare la reputazione del brand. La terza forma di pregiudizio è rappresentata dal “parassitismo”, ossia lo sfruttamento indebito del carattere distintivo o della notorietà del marchio da parte di terzi che traggono vantaggio dall’associazione con il brand celebre senza averne diritto. La concreta applicazione ai fatti di causa Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici di merito avevano accertato che le confezioni di gomme da masticare riproducevano grafiche, motivi e loghi chiaramente riferibili ai marchi delle celebri maison. La Corte d’appello aveva tracciato una netta distinzione tra una prima serie di prodotti, caratterizzati da segni inequivocabilmente evocativi dei marchi registrati, e una seconda serie che presentava comunque elementi grafici riconducibili ai brand di lusso, seppur con modalità diverse. La difesa aveva tentato di valorizzare alcune circostanze a sostegno della buona fede degli imputati. In particolare, era stata evidenziata l’acquisizione di pareri legali preventivi, la registrazione di un proprio marchio distintivo denominato “by Paul Stiven”, gli accordi raggiunti con alcune case di moda per regolarizzare pregresse contestazioni, e la cessazione della commercializzazione dei prodotti della prima serie. Inoltre, si sottolineava come le confezioni contenessero indicazioni chiare sul produttore, inclusi nome, partita IVA e indirizzo della società. La Suprema Corte ha ritenuto tali argomentazioni prive di fondamento giuridico. I giudici hanno confermato che l’elemento soggettivo del reato era pienamente integrato, come dimostrato dalla reiterazione delle condotte nonostante i provvedimenti inibitori ricevuti. La presenza della dicitura “by Paul Stiven” è stata ritenuta del tutto irrilevante ai fini dell’esclusione della contraffazione, poiché non elimina la percezione del richiamo ai marchi celebri da parte del pubblico di riferimento. L’aggravante dell’organizzazione e le questioni sulla prescrizione Un altro profilo rilevante della pronuncia riguarda il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’articolo 474-ter del codice penale, che sanziona più gravemente la contraffazione quando viene realizzata attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate. I ricorrenti contestavano questa qualificazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato il proprio convincimento unicamente sulla rilevanza quantitativa dei prodotti contraffatti e sulla loro diffusione territoriale. La Cassazione ha respinto anche questa censura, evidenziando come i giudici di merito avessero accertato l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata, con una rete commerciale di distribuzione e mezzi appositamente predisposti per la produzione e il commercio dei prodotti contraffatti. L’aggravante risultava quindi pienamente configurata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Particolare attenzione merita la questione relativa al computo del termine di prescrizione. Gli imputati beneficiavano di due circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella di cui all’articolo 474-ter e la recidiva infraquinquennale. La difesa sosteneva che, ai fini della prescrizione, dovesse tenersi conto soltanto della circostanza aggravante più grave e non anche di quella ulteriore, in quanto il relativo aumento previsto dall’articolo 63, quarto comma del codice penale sarebbe facoltativo. La Corte ha chiarito, richiamando un orientamento ormai consolidato, che quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, occorre considerare sia la pena stabilita per la circostanza più grave sia l’ulteriore aumento complessivo di un terzo per le aggravanti meno gravi. L’articolo 157 del codice penale non prevede alcuna riserva circa l’influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione quando ne sia contestata più di una. La facoltatività dell’aumento di pena non rileva sul piano della disciplina della prescrizione, che segue parametri oggettivi, generali e astratti. Nel caso specifico, applicando correttamente questi principi, il termine massimo di prescrizione è stato calcolato in dodici anni, cui si aggiungevano ulteriori 124 giorni di sospensione legittima. Il reato risultava pertanto
Intelligenza Artificiale e tutela del diritto d’autore: le nuove sfide legali

Introduzione Nel panorama giuridico contemporaneo, pochi temi risultano tanto complessi e attuali quanto l’intersezione tra intelligenza artificiale e diritto d’autore. L’avvento di sistemi di IA generativa capaci di produrre testi, immagini, musica e video di qualità sorprendente ha sollevato interrogativi fondamentali che il nostro ordinamento è chiamato ad affrontare con urgenza. Come studio legale attivo nella consulenza in materia di proprietà intellettuale, abbiamo osservato il rapido evolversi di questo scenario e riteniamo doveroso offrire una disamina delle principali questioni giuridiche emergenti, con particolare attenzione al contesto italiano ed europeo. La natura delle opere generate dall’IA: chi è l’autore? Il nostro ordinamento, così come la maggior parte dei sistemi giuridici occidentali, ha tradizionalmente riconosciuto diritti d’autore alle creazioni dell’ingegno umano. L’art. 6 della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941) stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Tuttavia, i sistemi di IA generativa come DALL-E, Midjourney o ChatGPT pongono un interrogativo fondamentale: può un’opera generata autonomamente da un algoritmo essere oggetto di tutela autoriale? E in tal caso, a chi spetta la titolarità dei diritti? Le possibili risposte a questa domanda si articolano su più livelli: Ad oggi, l’ordinamento italiano non ha ancora fornito risposte definitive, ma la giurisprudenza più recente sembra orientarsi verso un riconoscimento della tutela autoriale solo in presenza di un apporto creativo umano significativo. L’addestramento dei modelli IA: questioni di copyright Un secondo aspetto critico riguarda l’utilizzo di opere protette da copyright per l’addestramento dei modelli di IA. I Large Language Models (LLM) e i sistemi generativi di immagini vengono “nutriti” con enormi quantità di dati, che spesso includono opere soggette a diritti d’autore. La questione è se tale utilizzo possa configurare una violazione dei diritti esclusivi degli autori originali. Il dibattito si articola intorno a diversi punti: La controversia ha già generato significativi contenziosi a livello internazionale. Ne è un esempio la causa intentata nel 2023 da diversi autori contro OpenAI, accusata di aver utilizzato libri protetti da copyright per addestrare ChatGPT senza autorizzazione. Analogamente, artisti e fotografi hanno avviato azioni legali contro Stability AI e Midjourney per l’utilizzo non autorizzato delle loro opere. L’AI Act europeo e le sue implicazioni per il copyright Il recente Regolamento sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), approvato dal Parlamento Europeo nel marzo 2024, pur non affrontando direttamente le questioni di copyright, introduce obblighi di trasparenza che avranno un impatto significativo sulla proprietà intellettuale. In particolare, i fornitori di sistemi di IA generativa saranno tenuti a: Questi requisiti, pur non risolvendo il nodo fondamentale della legittimità dell’utilizzo di opere protette, rappresentano un primo passo verso una maggiore trasparenza e responsabilizzazione degli sviluppatori di sistemi IA. Strategie di tutela per i professionisti creativi In attesa di un quadro normativo e giurisprudenziale più definito, è possibile suggerire alcune strategie pratiche per i professionisti che utilizzano strumenti di IA generativa: Prospettive future e possibili interventi legislativi Il legislatore italiano ed europeo sarà inevitabilmente chiamato a intervenire per fornire maggiore certezza giuridica in questo ambito. Tra le possibili soluzioni normative in discussione: Conclusioni L’interazione tra intelligenza artificiale e diritto d’autore rappresenta una delle sfide più significative per il sistema della proprietà intellettuale nel XXI secolo. Come studio legale specializzato, riteniamo che l’approccio più efficace sia quello di coniugare la tutela dei diritti degli autori tradizionali con l’esigenza di non ostacolare l’innovazione tecnologica. La soluzione non potrà che emergere da un dialogo costruttivo tra legislatore, giurisprudenza, sviluppatori tecnologici e comunità creativa, con l’obiettivo di aggiornare il sistema del diritto d’autore mantenendone intatti i principi fondamentali.