Diritto dei nonni a vedere i nipoti: la Cassazione chiarisce quando è davvero nell’interesse del minore

La Corte rivoluziona il criterio: non basta l’assenza di pregiudizio, serve un vantaggio concreto per la crescita del bambino Quando una coppia si separa in modo conflittuale, spesso a pagarne le conseguenze non sono solo i genitori, ma anche i nonni che si trovano improvvisamente tagliati fuori dalla vita dei nipoti. La domanda che molti si pongono è: i nonni hanno sempre diritto a mantenere i rapporti con i nipoti minorenni? E se sì, a quali condizioni? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 3721 del 19 febbraio 2026, affronta proprio questa delicata questione, fissando un principio di grande rilevanza pratica che tutti coloro che si trovano in situazioni familiari complesse dovrebbero conoscere. Il caso che ha portato alla Cassazione La vicenda trae origine da una situazione familiare particolarmente delicata. Una madre aveva ottenuto dal Tribunale per i minorenni la sospensione di ogni contatto tra la figlia, all’epoca di cinque anni, e il padre, contro il quale pendeva un procedimento penale per presunti abusi. La Corte d’Appello di Brescia, con decreto del marzo 2025, aveva confermato la sospensione dei rapporti padre-figlia, ma aveva riconosciuto alla nonna e alla prozia paterne il diritto di mantenere incontri con la nipote. La madre ha impugnato questa decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo tra l’altro che la Corte d’Appello avesse applicato erroneamente le norme sul diritto degli ascendenti, senza valutare adeguatamente l’interesse concreto della minore. La norma di riferimento: l’articolo 317-bis del codice civile Il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti è sancito dall’articolo 317-bis del codice civile, che stabilisce che gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In parole semplici, la legge riconosce che il legame tra nonni e nipoti ha un valore importante per la crescita e lo sviluppo del bambino, e che questo legame merita tutela giuridica. Tuttavia, come spesso accade nel diritto di famiglia, la norma non dice tutto. La questione che la Cassazione è chiamata a chiarire è: questo diritto è assoluto? Quali sono i criteri che il giudice deve seguire per decidere se autorizzare o meno gli incontri? Il principio innovativo della Cassazione: serve un vantaggio positivo La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre proprio su questo punto, affermando un principio di grande importanza che segna una svolta nell’interpretazione della norma. I giudici di legittimità hanno chiarito che il limite ai rapporti significativi con gli ascendenti non è quello negativo, cioè la semplice assenza di pregiudizio che potrebbe derivare al minore dalla frequentazione con i nonni. Al contrario, il criterio rilevante è quello positivo: occorre accertare l’interesse concreto del minore a una crescita piena ed equilibrata. In altre parole, la Cassazione ha stabilito che non è sufficiente per il giudice verificare che gli incontri con i nonni non danneggino il bambino. Il giudice deve compiere un passo ulteriore e accertare che quegli incontri apportino un vantaggio effettivo al minore, contribuendo al suo progetto educativo e formativo. Nel caso specifico, la Corte d’Appello di Brescia aveva motivato la decisione di autorizzare gli incontri affermando che non si vedeva “che effetti pregiudizievoli potrebbe avere per la minore la ripresa, graduale e rispettosa dei suoi tempi, dei rapporti con la nonna e la prozia paterna”. Secondo la Cassazione, questa motivazione è insufficiente perché si fonda solo sull’assenza di pregiudizio, senza indagare sul vantaggio concreto per la bambina. Il carattere funzionale del diritto degli ascendenti La sentenza chiarisce ulteriormente che il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti non è un diritto assoluto. Si tratta invece di un diritto funzionale all’interesse del minore. Questo significa che il punto di riferimento centrale rimane sempre il benessere del bambino, non il desiderio legittimo ma subordinato dei nonni di mantenere il legame affettivo. Come sottolineano i giudici della Prima Sezione civile, questo diritto presuppone una relazione positiva, gratificante e soddisfacente per ciascuno dei soggetti coinvolti. Non si può imporre al minore una frequentazione che non risponda al suo interesse evolutivo solo per soddisfare le aspettative degli ascendenti. I criteri operativi per il giudice Dalla pronuncia emergono alcuni criteri operativi che il giudice deve seguire nell’esaminare la richiesta di incontri tra nonni e nipoti. In particolare, il giudice deve: Accertare il vantaggio concreto che deriva al minore dalla partecipazione degli ascendenti al progetto educativo e formativo che lo riguarda. Non è sufficiente una valutazione generica sul valore positivo del rapporto nonni-nipoti, occorre un’indagine specifica sul caso concreto. Individuare strumenti di modulazione delle relazioni in grado di favorire la necessaria spontaneità dei rapporti. Il giudice non può limitarsi a disporre meccanicamente gli incontri, ma deve costruire un percorso che rispetti i tempi e le esigenze emotive del bambino. Rispettare la volontà espressa dai nipoti che abbiano compiuto dodici anni o che comunque risultino capaci di discernimento. Anche se nel caso specifico la bambina non aveva ancora raggiunto questa età, la Cassazione richiama questo principio generale, sottolineando che non si può imporre alcuna frequentazione contro la volontà del minore maturo. Le altre questioni trattate: l’ascolto del minore La sentenza affronta anche altre questioni di rilievo. Sul tema dell’ascolto del minore, la madre aveva lamentato che la Corte d’Appello non avesse sentito direttamente la bambina, nata nel 2014 e quindi all’epoca dei fatti ancora infra-dodicenne. La Cassazione ha rigettato questo motivo, rilevando che l’ascolto era stato effettuato di recente dal consulente tecnico d’ufficio e dalla psicologa del servizio territoriale, e che dalle relazioni psicosociali era emerso un forte disagio della minore alla sola idea di riprendere i rapporti con il padre. In questo contesto, il giudice di merito aveva ritenuto superflua l’audizione diretta per evitare ulteriore sofferenza emotiva alla bambina. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la parte non aveva neppure richiesto l’audizione davanti alla Corte d’Appello, e hanno ribadito il principio secondo cui non sussiste obbligo motivatorio sull’omessa audizione quando questa non è stata richiesta dalla parte per un minore infra-dodicenne, salvo che la parte non alleghi ragioni specifiche di maturazione precoce. La questione della sindrome di alienazione parentale
Leasing, usura e clausole vessatorie: la Cassazione fa il punto su tre questioni cruciali dei contratti bancari

Con l’ordinanza n. 3559/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione consolida principi fondamentali in tema di interessi moratori usurari, approvazione delle clausole onerose e trasparenza nei contratti di leasing immobiliare. Un contratto di leasing immobiliare, la sua risoluzione per inadempimento e le contestazioni mosse dalla parte utilizzatrice: è questo il contesto in cui la Cassazione, con l’ordinanza n. 3559/2026 depositata il 17 febbraio 2026, ha avuto l’occasione di intervenire su alcune delle questioni più dibattute nel diritto bancario e contrattuale. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è stato integralmente respinto, ma la motivazione merita attenzione perché fotografa con precisione lo stato attuale della giurisprudenza su temi di grande rilevanza pratica per imprese e professionisti. La doppia firma sulle clausole vessatorie: quando basta e quando non basta Il secondo motivo del ricorso portava all’attenzione della Corte un problema molto comune nella pratica contrattuale: la validità della doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le clausole cosiddette “vessatorie”. Si tratta delle clausole che, inserite nelle condizioni generali di contratto predisposte da una sola parte, limitano la responsabilità del predisponente, restringono la libertà contrattuale della controparte o la pongono in posizione di svantaggio: la deroga alla competenza territoriale è un esempio classico. La legge richiede che queste clausole vengano specificamente approvate per iscritto, con una firma separata rispetto a quella apposta sull’intero contratto. Il punto controverso era se tale requisito fosse rispettato quando la seconda sottoscrizione riguardasse un insieme promiscuo di clausole, alcune vessatorie e alcune no. La risposta della Cassazione è articolata ma chiara: l’approvazione per iscritto è valida anche quando il richiamo cumulativo riguarda clausole onerose e non, a patto che il richiamo non si limiti alla mera indicazione del numero d’ordine, ma contenga almeno un’indicazione sommaria del loro contenuto. Detto in altri termini, ciò che conta non è che la seconda firma riguardi esclusivamente le clausole sfavorevoli, ma che il testo consenta all’aderente di sapere concretamente su cosa sta approvando. Il principio, già affermato in precedenti pronunce, viene qui confermato con nitore e applicato per rigettare la censura del ricorrente. Interessi moratori e usura: il nodo del tasso soglia La questione più tecnica e al tempo stesso più rilevante per chi si confronta con il contenzioso bancario riguarda la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori. L’usura bancaria è regolata dalla legge n. 108/1996 e dall’art. 1 del d.l. n. 394/2000: in sintesi, è vietato pattuire interessi a un tasso superiore alla soglia stabilita trimestralmente per ogni categoria di operazione. Ma come si calcola il tasso soglia per gli interessi di mora? La Cassazione ribadisce con fermezza che interessi corrispettivi e interessi moratori svolgono funzioni radicalmente diverse: i primi remunerano il capitale prestato nel corso fisiologico del rapporto, i secondi costituiscono una penale per l’inadempimento. Non è quindi possibile sommarli ai fini della verifica antiusura: il calcolo va condotto separatamente per ciascuna categoria. Per gli interessi moratori, la soglia usuraria si determina prendendo il TEGM — il Tasso Effettivo Globale Medio rilevato nei decreti ministeriali — e incrementandolo della maggiorazione media praticata dagli operatori professionali, nella misura del 2,1%. Questo metodo si applica quando i decreti ministeriali riportano la rilevazione di tale maggiorazione; in caso contrario, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo contratto (comprensivo degli interessi moratori) e il TEGM così come rilevato. La pronuncia richiama sul punto l’importante intervento delle Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui, in caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, questi non vengono azzerati ma restano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. Si tratta di una soluzione equilibrata, che evita l’applicazione meccanica dell’art. 1815, comma 2, c.c. — il quale prevede la gratuità del prestito in caso di pattuizione di interessi usurari — agli interessi di mora, considerata la loro natura funzionalmente distinta. La clausola di salvaguardia: un presidio contrattuale a carico della banca Connessa al tema dell’usura è la questione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ossia quella previsione contrattuale con cui la banca si impegna a non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi superiori alla soglia massima consentita dalla legge. La Cassazione ne chiarisce la natura giuridica: tale clausola trasforma il divieto legale in una vera e propria obbligazione contrattuale a carico dell’istituto di credito. Ne consegue che, in caso di contestazione, l’onere della prova di aver rispettato tale impegno grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità contrattuale. Non spetta quindi al cliente dimostrare il superamento della soglia, ma è la banca a dover provare il regolare adempimento. Trasparenza bancaria e determinabilità dell’oggetto L’ultimo profilo esaminato riguarda la trasparenza bancaria imposta dall’art. 117 del Testo Unico Bancario, che richiede che i contratti bancari indichino in forma scritta i tassi di interesse e le condizioni applicate. La ricorrente lamentava che il contratto di leasing fosse scritto in caratteri illeggibili e che la determinazione degli interessi implicasse calcoli di tale complessità da essere incomprensibili per l’utilizzatore. La Cassazione respinge entrambe le censure. Sul fronte della leggibilità, il giudice di merito aveva accertato che, sebbene il testo fosse redatto in caratteri di piccole dimensioni, il contenuto era comunque individuabile e passibile di lettura: tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla determinabilità degli interessi, la Corte ribadisce il principio per cui nei contratti di leasing immobiliare la mancata indicazione esplicita del “tasso leasing” non viola l’art. 117, comma 4, t.u.b., se il tasso è determinabile per relationem, ossia mediante rinvio a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margini di incertezza o discrezionalità per la società di leasing. Implicazioni pratiche: cosa cambia per imprese e professionisti L’ordinanza n. 3559/2026 offre indicazioni preziose su almeno tre fronti pratici. Per chi redige o negozia contratti bancari e di leasing, il messaggio è che la clausola di salvaguardia antiusura è uno strumento contrattuale che può risultare decisivo in caso di contenzioso, ma che va strutturata correttamente, poiché sarà la banca a dover dimostrarne il rispetto. Per chi contesta la validità di clausole nei contratti per adesione,
Bancarotta e commercialista infedele: la Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità degli amministratori e del professionista esterno

Con la sentenza n. 114/2026, la Quinta Sezione Penale della Cassazione annulla con rinvio le condanne di amministratori e commercialista, fissando principi fondamentali: l’imprenditore che delega la contabilità non risponde automaticamente di bancarotta se è stato egli stesso vittima di un raggiro, e il commercialista esterno non può essere condannato per bancarotta in assenza di un valido concorso con gli intranei alla società Che succede quando gli amministratori di una società fallita affidano la contabilità a un professionista esterno e questi, invece di versare le imposte all’Erario, trattiene le somme per sé? Chi risponde penalmente del dissesto che ne consegue? È una domanda di grande rilevanza pratica per chiunque gestisca un’impresa, per i consulenti che ne curano i libri contabili e per i professionisti chiamati a difenderli in giudizio. La Quinta Sezione Penale della Cassazione ha affrontato questa questione con la sentenza n. 114/2026, annullando con rinvio le condanne pronunciate dalla Corte d’Appello di Genova nei confronti degli amministratori e della commercialista di una società fallita, e chiarendo due principi di diritto di fondamentale importanza: il primo riguarda i limiti del dovere di vigilanza degli amministratori deleganti; il secondo concerne i confini della responsabilità penale del professionista esterno nei reati propri di bancarotta. La vicenda: una frode interna e il fallimento di una società Per comprendere la portata della pronuncia, occorre ripercorrere i fatti. Una società — poi dichiarata fallita nel maggio 2019 — aveva affidato la redazione e la tenuta della propria contabilità a una commercialista esterna. Gli amministratori, di diritto e di fatto, le consegnavano periodicamente, con strumenti di pagamento tracciabili, le somme necessarie per assolvere gli obblighi fiscali della società. La commercialista, tuttavia, anziché versare quelle somme all’Erario, le tratteneva per sé, inserendo al contempo dati mendaci nella contabilità al fine di occultare sia il debito fiscale sia i propri ammanchi. Il passivo fiscale accumulato ammontò a circa 4.130.000 euro su un totale di circa 4.818.000, e fu proprio l’erario ad opporsi al concordato preventivo proposto dagli amministratori, determinando il fallimento della società. Quando gli amministratori ricevettero le prime cartelle di pagamento, richiesero inizialmente rassicurazioni alla commercialista — che garantì l’avvenuto versamento imputando le anomalie a presunte disfunzioni informatiche dell’ente riscossore — e solo successivamente, resi conto del raggiro, nominarono un nuovo commercialista, denunciarono la Cristilli e proposero un concordato preventivo mettendo a disposizione dei creditori beni personali per circa 900.000 euro. Il Tribunale di Genova aveva assolto gli amministratori ritenendo insussistente qualsiasi addebito, anche solo colposo, alla luce della loro buona fede e della condotta decettiva della commercialista, e aveva escluso che quest’ultima, quale soggetto estraneo alla società, potesse rispondere autonomamente dei reati di bancarotta, trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero per i reati di appropriazione indebita e truffa. La Corte d’Appello di Genova, su appello del Pubblico Ministero, aveva invece ribaltato le assoluzioni, condannando gli amministratori per bancarotta semplice e la commercialista per bancarotta fraudolenta documentale. La Cassazione, con la sentenza n. 114/2026, ha annullato queste condanne con rinvio. Primo tema: la “motivazione rafforzata” per riformare una sentenza assolutoria Il primo dei temi su cui la Cassazione è intervenuta riguarda un principio processuale di fondamentale importanza, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: quando il giudice di appello intende riformare in peius una sentenza assolutoria di primo grado — vale a dire quando condanna chi era stato assolto — è tenuto a fornire una motivazione rafforzata, che si confronti analiticamente con tutte le ragioni che avevano indotto il primo giudice all’assoluzione e le superi con argomentazioni specifiche e puntuali. Non è sufficiente enunciare un principio astratto di diritto (come quello per cui l’affidamento della contabilità a terzi non esonera l’imprenditore dal dovere di vigilanza) e poi applicarlo meccanicamente al caso concreto senza confrontarsi con gli elementi specifici che avevano deposto a favore degli imputati. Nel caso in esame, il Tribunale di Genova aveva escluso la responsabilità degli amministratori Bruzzo sulla base di una serie di circostanze concrete che la Corte d’Appello aveva del tutto pretermesso: la buona fede degli imputati circa l’avvenuto pagamento delle imposte; l’assenza di competenze tecnico-contabili adeguate per rilevare autonomamente le irregolarità; il fatto che la contabilità fosse stata deliberatamente artefatta dalla commercialista proprio allo scopo di impedire che gli amministratori si rendessero conto della situazione reale; il fatto accertato che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate sui mancati pagamenti fossero stati comunicati inizialmente alla sola commercialista e non agli amministratori; il fatto che costoro, appena ricevute le cartelle di pagamento, avessero dapprima richiesto e ottenuto rassicurazioni dalla Cristilli e poi, resi conto del raggiro, avessero agito con tempestività. Su nessuno di questi elementi la Corte d’Appello si era adeguatamente confrontata. Come richiesto dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino; S.U. n. 14800 del 21/12/2017, Troise), la riforma in peius della sentenza assolutoria non può limitarsi all’enunciazione di principi generali ma deve scendere nel merito degli elementi che avevano fondato l’assoluzione, spiegandone la non decisività nel caso concreto. Secondo tema: la vigilanza dell’imprenditore sul commercialista delegato In linea di principio — lo ribadisce anche la Cassazione nella sentenza n. 114/2026 — l’affidamento della tenuta della contabilità a un soggetto esterno, seppur dotato di competenze tecniche, non esonera l’imprenditore dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dal delegato, e la responsabilità dell’imprenditore può derivare anche dalla sua colpevole inerzia (ex multis Cass. Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015). Il principio è dunque assodato. Ciò che la sentenza precisa, però, è che questo principio generale non può essere applicato meccanicamente senza verificare se, nel caso concreto, sussistessero le condizioni affinché la vigilanza potesse essere concretamente esercitata e avesse avuto una qualche utilità. Quando la stessa contabilità è stata deliberatamente falsificata dal professionista al fine di impedire agli amministratori di rendersi conto della situazione reale, il dovere di vigilanza si trova di fronte a un ostacolo strutturale che non è imputabile alla negligenza degli amministratori. In questi casi — suggerisce la Cassazione — il giudice di merito deve analizzare in quale misura la condotta decettiva del professionista abbia inciso sulla possibilità degli
Separazione consensuale e trasferimento di immobili: i creditori possono agire per simulazione

Con l’ordinanza n. 3442/2026, la Prima Sezione Civile della Cassazione conferma che gli accordi patrimoniali stipulati in occasione della separazione, quando non hanno causa nel vincolo matrimoniale, restano assoggettabili all’azione di simulazione da parte dei creditori danneggiati Quando una coppia si separa consensualmente, il verbale omologato dal Tribunale può contenere accordi di ogni tipo: assegnazione della casa coniugale, corresponsione di un assegno di mantenimento, ma anche il trasferimento di immobili, quote societarie o altri beni patrimoniali. Questi accordi — per il fatto di essere inseriti in un atto omologato dal giudice — godono di una tutela rafforzata rispetto ai contratti ordinari? E soprattutto: un creditore che si veda sottrarre dal proprio debitore ogni patrimonio attraverso un accordo di separazione può fare qualcosa per difendersi? La risposta della Cassazione è sì — e con l’ordinanza n. 3442/2026, la Prima Sezione Civile ha definitivamente chiuso una vicenda decennale confermando la validità dell’azione di simulazione anche nei confronti di accordi patrimoniali inseriti nelle condizioni di separazione consensuale omologata. La vicenda: un patrimonio immobiliare trasferito alla moglie alla vigilia del procedimento penale La storia che ha dato origine alla pronuncia è emblematica dei meccanismi attraverso i quali il patrimonio di un debitore può dissolversi in breve tempo a danno dei creditori. Un consulente finanziario aveva gestito il patrimonio di un suo cliente, causandogli un grave danno economico attraverso operazioni che si sono rivelate illecite — tanto da dar luogo a un procedimento penale conclusosi con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Mentre i rapporti economici con il cliente si deterioravano irreversibilmente e le iniziative giudiziarie prendevano forma, il consulente e la moglie avviarono una separazione consensuale. Nell’accordo di separazione — omologato dal Tribunale nel 2003 — era previsto il trasferimento a titolo gratuito, da parte del marito alla moglie, dell’intera quota di proprietà di una serie di immobili: non solo la casa coniugale, ma tutto il patrimonio immobiliare di cui era intestatario. Il cliente danneggiato — e poi, dopo la sua morte, la moglie erede — agirono in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia chiedendo, tra l’altro, che quegli accordi di separazione fossero dichiarati simulati, in quanto posti in essere al solo scopo di sottrarre i beni alle pretese creditorie. La domanda di risarcimento del danno fu accolta sin dal primo grado, ma quella di simulazione fu inizialmente respinta. Dopo una lunga serie di pronunce — Tribunale di Pavia, Corte d’Appello di Milano, cassazione con rinvio, nuovo giudizio di merito — la Corte d’Appello di Milano in sede di rinvio ha accolto la domanda di simulazione con la sentenza n. 3260/2022, confermata poi dall’ordinanza n. 3442/2026. Il quadro normativo: separazione consensuale e accordi patrimoniali tra contenuto essenziale e contenuto eventuale Per comprendere il ragionamento della Cassazione, occorre partire da una distinzione fondamentale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in materia di separazione consensuale. La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare che ha un contenuto essenziale — il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento quando ne ricorrono i presupposti — e un contenuto eventuale, costituito da tutte quelle pattuizioni di natura patrimoniale che i coniugi intendono concludere in relazione alla nuova situazione di vita separata ma che non derivano direttamente dal vincolo matrimoniale. Questa distinzione era già stata tracciata con chiarezza da Cass. Sez. 1, n. 16909 del 2015, ripresa poi dalla Cassazione nell’ordinanza n. 21839/2019 che aveva già cassato la prima pronuncia di merito su questo stesso caso. Gli accordi che rientrano nel contenuto “eventuale” — quelli finalizzati a regolare in modo complessivo tutti i pregressi rapporti patrimoniali tra i coniugi, che trovano nella separazione solo l’occasione ma non la causa — godono di piena autonomia rispetto al negozio di separazione in senso stretto, e sono soggetti alle regole ordinarie del diritto dei contratti, ivi comprese quelle in materia di simulazione e di azione revocatoria. In altre parole: il fatto che un trasferimento immobiliare sia trasfuso in un verbale di separazione omologato non lo rende automaticamente immune da impugnazione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la fondamentale sentenza n. 21761/2021, avevano ulteriormente chiarito che le clausole degli accordi di separazione consensuale che operino trasferimenti di beni immobili sono valide e costituiscono titolo idoneo per la trascrizione, ma hanno anche espressamente ribadito la possibilità di esperire l’azione di simulazione nei confronti di tali patti. La distinzione decisiva: accordi con causa nella separazione e accordi con mera occasione nella separazione Nel caso specifico, l’accordo di separazione non si limitava a regolare l’assegno di mantenimento o l’assegnazione della casa coniugale — profili che rientrano nel contenuto tipico della separazione e per i quali l’omologazione giudiziale svolge una funzione di controllo sostanziale che rende più difficile configurare una simulazione. L’accordo aveva disposto il trasferimento di tutto il patrimonio immobiliare del marito alla moglie, in un’unica soluzione e a titolo gratuito. Un simile trasferimento “una tantum” dell’intero patrimonio immobiliare va ben oltre le necessità di definire l’obbligo di mantenimento e costituisce chiaramente una “altra statuizione economica” rientrante nel contenuto eventuale dell’accordo di separazione — un atto di autonomia contrattuale tra le parti che trova nella separazione la mera occasione, non la causa giuridica. Proprio per questo, esso è assoggettabile all’azione di simulazione da parte di terzi creditori, senza che l’omologazione giudiziale costituisca un ostacolo insormontabile. La prova della simulazione: il ruolo delle presunzioni e l’insindacabilità in sede di legittimità L’altro aspetto di grande interesse pratico riguarda il piano probatorio. Chi agisce in simulazione deve dimostrare che l’atto apparente non corrispondeva alla reale volontà delle parti. Quando la domanda è proposta da un terzo — come nel caso in esame, dove era un creditore (e poi il suo erede) ad agire — la prova può essere fornita liberamente, senza i limiti che valgono tra le parti del negozio. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su elementi presuntivi, purché questi siano valutati non solo singolarmente ma nella loro convergenza globale, ossia nella capacità di costruire insieme un quadro indiziario complessivamente convincente. Il
Tabelle millesimali e gestione separata dei locali commerciali: la Cassazione chiarisce i limiti dell’autonomia assembleare

Con l’ordinanza n. 3445/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce che derogare ai criteri legali di ripartizione delle spese condominiali richiede il consenso unanime di tutti i condomini: la maggioranza assembleare non basta Chi vive o gestisce un immobile in condominio sa bene quanto le tabelle millesimali siano al centro di discussioni, tensioni e, spesso, contenziosi giudiziari. Questi numeri — apparentemente freddi e tecnici — determinano quanto ciascun proprietario contribuisce alle spese comuni: dal riscaldamento alla manutenzione del tetto, dai consumi idrici agli interventi straordinari. Per questo motivo, qualsiasi tentativo di modificarli o di esonorare una o più unità dai criteri ordinari di riparto è una materia delicatissima, rigorosamente disciplinata dal codice civile. Con l’ordinanza n. 3445/2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fatto il punto su una vicenda emblematica, confermando un principio di fondamentale importanza pratica: la delibera assembleare adottata a maggioranza che esonera un condomino dai criteri legali di ripartizione delle spese è radicalmente nulla, e trasporta la propria nullità anche al contratto di transazione che su di essa si fondi. La vicenda: un condomino vuole gestire autonomamente i propri locali commerciali La storia prende le mosse da una situazione tutt’altro che infrequente nella realtà condominiale italiana: un proprietario di locali commerciali posti al piano terra di uno stabile condominiale propone all’assemblea di deliberare una gestione separata e autonoma delle proprie unità rispetto al resto dell’edificio, con l’approvazione di nuove tabelle millesimali coerenti con tale separazione. L’assemblea accolse la proposta nel 2011 e, a stretto giro, il condominio e il condomino sottoscrissero un verbale di transazione che recepiva le nuove tabelle, eliminando dal computo millesimale del condominio i valori attribuiti al piano terra e ridistribuendoli proporzionalmente fra gli altri partecipanti. L’anno successivo, però, la stessa assemblea revocò la delibera originaria. Senza però impugnare la transazione. E qui nasceva il primo nodo giuridico: la revoca della delibera era sufficiente a travolgere anche l’accordo transattivo? Il proprietario dei locali commerciali sosteneva di no, e che la transazione — non impugnata — fosse ancora pienamente efficace. Il condominio riteneva il contrario. La vicenda aveva attraversato tre gradi di giudizio prima di approdare alla Cassazione con l’ordinanza n. 3445/2026. Il quadro normativo: i criteri legali di ripartizione delle spese e la loro inderogabilità a maggioranza Per comprendere la soluzione cui è giunta la Corte, occorre muovere dalla norma cardine della materia. L’art. 1123, comma 1, c.c. stabilisce che le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Si tratta di un criterio legale di ripartizione, che riflette la struttura stessa della comproprietà condominiale: chi possiede di più, partecipa di più alle spese comuni. La norma consente tuttavia una deroga: i condomini possono stabilire criteri diversi con una “diversa convenzione”, purché questa sia l’espressione di una volontà unanime. Non è una formalità: la ragione sta nel fatto che modificare i criteri di riparto delle spese incide direttamente sui diritti patrimoniali di tutti i condomini, e nessuno può essere privato di questa protezione senza il proprio consenso. Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già chiarito con grande nettezza questo principio con la sentenza n. 9839 del 14 aprile 2021: sono nulle le deliberazioni assembleari con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro. Questa è una materia che esula dalle attribuzioni ordinarie dell’assemblea, poiché investe la consistenza dei diritti reali comuni. La decisione della Corte d’Appello: nullità della delibera e della transazione La Corte d’Appello di Lecce, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva dichiarato la nullità sia della delibera assembleare del 2011 sia del successivo accordo transattivo. Il ragionamento seguiva due passaggi distinti. Quanto alla delibera: l’assemblea aveva disposto la gestione separata dei locali commerciali senza procedere allo scioglimento del condominio — operazione che l’art. 61 delle disposizioni di attuazione del c.c. consente solo quando le porzioni dell’edificio abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, con delibera approvata a maggioranza qualificata. Poiché i locali commerciali al piano terra facevano parte integrante dello stabile condominiale e non possedevano le caratteristiche di un edificio autonomo, la delibera aveva introdotto a maggioranza una deroga generale ai criteri legali di ripartizione delle spese, in violazione della norma imperativa di cui all’art. 1123 c.c. Da questa nullità derivava poi, inevitabilmente, quella della transazione: l’amministratore condominiale trae il potere di stipulare accordi transattivi dalla preventiva delibera assembleare che lo autorizza, e se questa è nulla per contrasto con una norma imperativa, anche il contratto che su di essa si fonda è privo di validità. I motivi di ricorso e la risposta della Cassazione Il proprietario dei locali commerciali aveva censurato la sentenza di appello con due motivi di ricorso. Con il primo, lamentava la violazione del principio del contraddittorio: la questione della nullità della transazione sarebbe emersa soltanto dalla comparsa conclusionale del condominio in appello, senza che vi fosse stato un effettivo contraddittorio sul punto. Con il secondo, sosteneva una falsa applicazione degli artt. 1123 c.c. e 61 e 62 delle disposizioni attuative del c.c., contestando l’interpretazione della volontà delle parti adottata dalla Corte d’Appello: a suo avviso, delibera e transazione avevano realizzato non già una semplice “gestione separata” ma un vero e proprio scioglimento del condominio per la quota di sua pertinenza, operazione che la legge ammette. La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, sia pur con argomentazioni calibrate. Quanto al secondo motivo — esaminato con precedenza — la Corte ha chiarito che l’interpretazione della volontà contrattuale è accertamento riservato al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole ermeneutiche, omesso esame di fatti decisivi o motivazione inesistente o apparente (Cass. n. 3025/2025). Poiché il ricorrente si era limitato ad asserire apoditticamente che la volontà delle parti era stata “stravolta” senza censurare in modo specifico e autosufficiente il
La delega alla mediazione rilasciata all’avvocato: cosa deve contenere e quale forma è richiesta?

La Cassazione chiarisce i requisiti della procura sostanziale e sgombra il campo da equivoci pratici che rischiavano di bloccare l’accesso alla giustizia La mediazione obbligatoria è ormai parte integrante del percorso che chiunque deve affrontare prima di poter adire il giudice in numerose materie, dal condominio alle locazioni, dalle responsabilità mediche alle controversie in materia di società. Eppure, ancora oggi, uno degli aspetti più controversi di questo istituto riguarda una questione apparentemente semplice: cosa succede quando la parte non può — o non vuole — presentarsi di persona all’incontro di mediazione e decide di farsi rappresentare dal proprio avvocato? La risposta a questa domanda non è mai stata del tutto pacifica, e ha generato un contenzioso significativo. Alcune pronunce di merito avevano sostenuto che la delega rilasciata alla mediazione dovesse essere necessariamente autenticata dal notaio, pena l’irregolarità dell’intera procedura e, conseguentemente, l’improcedibilità dell’azione giudiziaria. Una tesi che, com’è facile intuire, rischiava di trasformare una formalità in un ostacolo insormontabile. Oggi, grazie all’intervento della Corte di Cassazione e all’applicazione di questi principi da parte della Corte d’Appello di Milano, il quadro è finalmente più chiaro. Il principio di base: la parte può farsi sostituire, ma serve la procura “giusta” Il punto di partenza è l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010 — il decreto che disciplina la mediazione civile e commerciale, nel testo oggi vigente dopo le modifiche del D.Lgs. 2016 del 27 dicembre 2024. La norma stabilisce che le parti devono, di regola, partecipare personalmente agli incontri di mediazione. La ratio è chiara: il dialogo diretto tra le parti e il mediatore favorisce la composizione del conflitto in modo genuino, perché solo chi ha vissuto la vicenda conosce davvero le sfumature umane ed economiche in gioco. Tuttavia, la stessa norma ammette una deroga: in presenza di giustificati motivi, la parte può delegare un rappresentante. Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e deve essere munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Non è quindi sufficiente mandare “qualcuno” all’incontro: occorre che questa persona sia in grado di trattare e, se del caso, di concludere un accordo che sia realmente vincolante. La questione che ha occupato a lungo i tribunali riguarda però la forma di questa delega. È necessaria l’autenticazione notarile? E la delega deve necessariamente riferirsi a una specifica controversia, oppure può essere conferita in modo più ampio? La procura sostanziale: diversa dalla procura alle liti Il primo chiarimento fondamentale operato dalla giurisprudenza riguarda la distinzione — spesso trascurata nella pratica — tra due figure che sembrano simili ma hanno natura profondamente diversa. La procura alle liti è l’atto con cui la parte conferisce al proprio avvocato il potere di rappresentarla nel processo. Può contenere anche il potere di “transigere e conciliare”, eppure questo non basta. Secondo Cass. ord. 27 marzo 2019, n. 8473, la procura alle liti, anche se amplissima, non è idonea a conferire al difensore il potere di partecipare alla mediazione in sostituzione della parte. E questo perché la partecipazione alla mediazione non è un atto processuale, ma un atto di natura sostanziale: si tratta di disporre dei propri diritti, di valutare soluzioni negoziali, di sottoscrivere eventualmente un accordo transattivo che ha valore di titolo esecutivo. Per questo motivo, la parte che vuole farsi rappresentare in mediazione deve rilasciare una procura speciale sostanziale: un atto separato, distinto dalla procura alle liti, che attribuisca al delegato tutti i poteri necessari per disporre in modo pieno dei diritti controversi e per concordare qualsiasi soluzione transattiva idonea a eliminare la necessità del giudizio. Come ha precisato Cass. sent. 31 maggio 2025, n. 14676, il rappresentante deve poter operare “senza limitazioni”, essendo questo il presupposto perché la mediazione possa avere un esito utile. L’autenticazione notarile non è necessaria (salvo eccezioni) Il secondo chiarimento riguarda la forma della procura sostanziale. Per anni ha circolato l’opinione — sposata da alcune pronunce di merito — che questa procura dovesse essere autenticata dal notaio. Si trattava di un’interpretazione non priva di logica apparente: se la procura ha natura sostanziale, essa deve seguire la forma dell’atto che il rappresentante è chiamato a compiere (art. 1392 c.c.). La Cassazione e la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza del 25 settembre 2025, n. 2634, hanno però chiarito che questo ragionamento porta a conclusioni sbagliate nel contesto della mediazione. Il procedimento di mediazione, per esplicita previsione normativa (art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010), si svolge senza formalità. L’accordo raggiunto in mediazione non richiede, di regola, alcuna autenticazione. La firma autenticata è richiesta solo in un caso specifico: quando le parti concludono un accordo che ha per oggetto uno degli atti elencati dall’art. 2643 c.c. — vale a dire atti soggetti a trascrizione nei registri immobiliari, come il trasferimento della proprietà di un immobile. In tutti gli altri casi, la semplice scrittura privata non autenticata è sufficiente. La stessa conclusione vale per la delega. Seguendo il principio di corrispondenza di forma tra procura e atto da compiere (art. 1392 c.c.), poiché l’accordo di mediazione non richiede di norma l’autenticazione, nemmeno la procura per parteciparvi la richiede. La Corte d’Appello di Milano ha ribadito che imporre l’autenticazione notarile come requisito generalizzato è contrario sia alla lettera della legge sia al principio di accessibilità alla procedura di mediazione. Sul punto è altresì significativo che Cass. n. 14676/2025 abbia espressamente richiamato i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza 18 marzo 2010, causa Alassini, e sentenza 14 giugno 2017, causa Menini), secondo cui le condizioni di procedibilità delle domande giudiziali non devono essere interpretate in modo da rendere eccessivamente difficoltoso l’accesso alla giurisdizione, come sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La delega non deve indicare la specifica controversia Il terzo chiarimento è altrettanto importante sul piano pratico. Cass. n. 14676/2025 ha stabilito che la procura sostanziale per la mediazione non deve necessariamente contenere un riferimento espresso alla singola controversia oggetto della procedura. Non esiste, né in via letterale né in via sistematica, alcun argomento normativo che imponga questa specificità. Questo significa, in concreto, che una procura
Sponsorizzazioni sportive e deducibilità fiscale: quando i costi pubblicitari non reggono al controllo del Fisco

La Cassazione conferma: senza prova concreta di inerenza, le spese di sponsorizzazione non sono deducibili. E il contribuente ne risponde con le spese. Può un’impresa che commercializza motori e componenti per veicoli dedurre fiscalmente le spese sostenute per sponsorizzare gare automobilistiche e motociclistiche? In linea di principio, sì. Ma a una condizione irrinunciabile: che quei costi siano concretamente inerenti all’attività imprenditoriale. È attorno a questa domanda che si sviluppa l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 3018/2026, depositata l’11 febbraio 2026, che ha rigettato il ricorso di una società dopo un lungo percorso giudiziario culminato in una sconfitta su tutti i fronti. La vicenda riguarda gli anni d’imposta 2010 e 2011, durante i quali la società aveva dedotto spese pubblicitarie di notevole entità — oltre 210.000 euro per ciascun anno — relative all’acquisto di spazi su vetture e moto da competizione. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato quei costi come non inerenti, avviando un accertamento che ha percorso tre gradi di giudizio con esito invariabilmente sfavorevole al contribuente. Che cos’è l’inerenza e perché è centrale nel diritto tributario Prima di esaminare come la Corte ha deciso, vale la pena spiegare cosa si intende per “inerenza” nel linguaggio fiscale. L’art. 109, comma 5, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, d.P.R. n. 917/1986) stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi del reddito d’impresa sono deducibili solo se si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito. In termini semplici: un costo è deducibile solo se è collegato all’attività che genera il reddito dell’impresa. La giurisprudenza della Cassazione ha nel tempo affinato questo concetto, precisando che l’inerenza va intesa in senso ampio: non è necessario che il costo produca un ricavo diretto e immediato. Può essere sufficiente anche un collegamento indiretto, potenziale o riferito a una prospettiva futura di sviluppo dell’attività. Tuttavia — e questo è il punto cruciale della sentenza n. 3018/2026 — la valutazione dell’inerenza è qualitativa, non meramente quantitativa, ma ciò non esclude che la sproporzione tra la spesa e l’utilità che ne deriva, rapportata agli altri dati contabili dell’impresa, possa costituire un segnale rilevante del difetto di inerenza. La Corte richiama al riguardo il precedente Cass. Sez. 5 del 07/05/2025, n. 11999, Rv. 675038 – 01. Le anomalie documentali che hanno fatto la differenza Nel caso esaminato, le irregolarità emerse in sede di controllo fiscale erano di natura tanto sostanziale quanto formale. Gli accertatori avevano riscontrato, attraverso controlli incrociati sui fornitori esteri coinvolti, firme su contratti attribuibili a soggetti estranei alla società, eventi promozionali in cui il marchio del contribuente risultava di fatto assente, nonché discrepanze tra le fatture emesse e i contratti, questi ultimi modificati più volte nel medesimo periodo. È su questi elementi che entrambi i giudici di merito — la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia con sentenza n. 555/03/2015, e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna con sentenza n. 296/18 — hanno fondato il proprio giudizio di non inerenza, ritenendo che il contribuente non avesse dimostrato l’esistenza di un reale progetto imprenditoriale di crescita cui ricondurre quelle spese. L’onerosità dei costi sostenuti — sproporzionata rispetto all’utile netto e al fatturato in calo di quegli anni — ha funzionato da ulteriore indice sintomatico del difetto di inerenza, rendendo ancora più pesante il quadro a carico della società ricorrente. Il doppio errore tecnico del ricorso per cassazione Dinanzi alla Suprema Corte, il contribuente ha proposto ricorso articolato in due motivi, entrambi dichiarati inammissibili o rigettati. Il primo motivo presentava un vizio strutturale che i processualisti chiamano “motivo misto”: la ricorrente aveva mescolato nella stessa censura la deduzione di un errore di diritto (violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR e degli artt. 2697 c.c., 116 e 118 c.p.c.) con la deduzione dell’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Cassazione ha ribadito con fermezza — richiamando Cass. Sez. 5, 28/04/2025, n. 11152, Rv. 674878 – 01 — che questi due vizi sono ontologicamente incompatibili e non possono essere prospettati congiuntamente in un unico motivo, pena l’inammissibilità. Il giudice di legittimità non può essere chiamato a decifrare e ricostruire autonomamente le censure del ricorrente. L’inammissibilità per vizio di forma è peraltro insanabile: non può essere rimediata con le memorie successive presentate ex art. 380-bis.1 c.p.c., come invece aveva tentato di fare la difesa della società. Questo lo precisa espressamente Cass. Sez. 1, 17/07/2025, n. 19811, Rv. 675237 – 01. La “doppia conforme” e l’invalicabile confine del sindacato di legittimità Il secondo motivo di ricorso si scontrava con un ulteriore ostacolo insormontabile: la cosiddetta “doppia conforme”. Quando due giudici di merito, in primo e in secondo grado, convergono sulla stessa soluzione seguendo il medesimo percorso logico-argomentativo, si configura la fattispecie prevista dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., che preclude al contribuente di impugnare in Cassazione per vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che dimostri che le due decisioni poggiano su ragioni di fatto diverse. La ricorrente aveva tentato di sostenere che le motivazioni di CTP e CTR fossero parzialmente difformi, ma la Corte ha respinto questa lettura: la “doppia conforme” sussiste anche quando il giudice d’appello aggiunge argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione del primo giudice, purché il nucleo logico-argomentativo resti il medesimo (Cass. Sez. 6, 09/03/2022, n. 7724, Rv. 664193 – 01). E in ogni caso, come ricorda la Corte, la valutazione delle prove spetta in via esclusiva al giudice di merito: in sede di legittimità è consentito solo il controllo formale e giuridico di quell’apprezzamento, non la sua sostituzione con uno diverso (Cass. Sez. 5, 22/11/2023, n. 32505, Rv. 669412 – 01). Le conseguenze economiche dell’opposizione alla proposta di definizione accelerata Un ulteriore profilo della sentenza n. 3018/2026 merita di essere segnalato per le sue implicazioni pratiche. Nel 2025 era stata depositata una proposta di definizione accelerata del procedimento, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., che evidenziava l’inammissibilità del ricorso. Il contribuente si era opposto a quella proposta, insistendo
Assegno divorzile e sacrificio professionale: la Cassazione conferma la funzione compensativa

La Prima Sezione Civile dichiara inammissibile il ricorso del marito e applica la sanzione per lite temeraria: quando rinunciare al lavoro per la famiglia fa la differenza Una coppia si separa dopo anni di matrimonio. Lei è una fisioterapista che, dopo aver esercitato la professione fino al 2015, aveva progressivamente ridotto la propria attività lavorativa per dedicarsi alla cura delle figlie e alla gestione del ménage familiare. Lui, nel medesimo periodo, aveva ricoperto il ruolo di co-amministratore della principale società di famiglia — un’impresa con ricavi annui nell’ordine di diversi milioni di euro — accumulando un patrimonio significativo, comprensivo di numerosi prodotti finanziari e polizze assicurative, ben oltre quanto emergeva dalle dichiarazioni reddituali ufficiali. La Corte d’Appello di Ancona aveva riconosciuto alla moglie un assegno divorzile di 400 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla domanda, ravvisando l’esistenza di un evidente squilibrio economico tra i coniugi riconducibile alle scelte comuni di vita familiare. Il marito aveva impugnato tale pronuncia davanti alla Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 2884/2026, depositata il 9 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente anche al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata. La questione giuridica: cos’è l’assegno divorzile e perché non è solo “mantenimento” Il cuore della vicenda riguarda i presupposti e la funzione dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, la cosiddetta legge sul divorzio. Molti pensano che l’assegno divorzile serva semplicemente a garantire all’ex coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Non è più così, o meglio: non è solo questo. La giurisprudenza della Cassazione, a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018, ha profondamente riformulato la natura di questo istituto, attribuendogli una triplice funzione: assistenziale (garantire i mezzi adeguati di sostentamento), compensativa (ristorare il coniuge economicamente più debole del sacrificio professionale sopportato) e perequativa (riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo). In questa ordinanza, il principio ribadito è netto: lo squilibrio economico tra i coniugi deve essere causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare. Non conta soltanto il reddito attuale di ciascuno, ma la storia condivisa che ha determinato quella differenza. Come la Corte d’Appello aveva valutato il caso Il giudice di secondo grado aveva ricostruito con attenzione il percorso familiare e professionale di entrambi i coniugi. La moglie aveva svolto attività di fisioterapista in modo occasionale e discontinuo, con indicatori reddituali oscillanti tra zero e circa 8.000 euro annui nel 2023: una situazione del tutto incompatibile con una stabile e adeguata fonte di sostentamento. La Corte aveva ritenuto che questa precarietà lavorativa non fosse casuale, bensì la diretta conseguenza della scelta — non contestata dall’ex marito — di dedicarsi prevalentemente, se non esclusivamente, alla cura delle figlie e alla vita domestica. Sul versante opposto, il marito aveva formalmente cessato la carica di co-amministratore nel 2017 e risultava dipendente della stessa società con un reddito dichiarato di circa 1.900 euro mensili. Tuttavia, la Corte aveva ritenuto del tutto inverosimile sia la reale cessione delle quote societarie — cedute per soli 160.000 euro a fronte di utili societari superiori al milione di euro annuo — sia l’effettiva dismissione del ruolo gestionale. Le movimentazioni bancarie e il portafoglio di prodotti finanziari intestati al ricorrente confermavano la disponibilità di risorse ben superiori a quelle dichiarate. La decisione della Cassazione: prova per presunzioni e insindacabilità del merito Il ricorrente aveva censato la pronuncia d’appello su due fronti principali: la violazione dei criteri giuridici in materia di assegno divorzile — sostenendo che la Corte avesse fondato la propria decisione su mere presunzioni prive di riscontro probatorio — e la erronea regolamentazione delle spese di lite. La Cassazione ha respinto entrambe le doglianze dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., norma che consente tale declaratoria quando il giudice di merito ha deciso in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi di ricorso non offrono ragioni per modificarla. Il Collegio ha richiamato i principi già affermati da Cass. n. 4328/2024, Cass. n. 35434/2023 e Cass. n. 23583/2022, secondo cui l’accertamento dello squilibrio economico tra ex coniugi può avvenire anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva svolto un apprezzamento delle risultanze probatorie — bancarie, finanziarie, societarie — del tutto coerente con tali criteri, con una motivazione che la Cassazione ha ritenuto attestarsi “ben al di sopra del minimo costituzionale”. La valutazione delle prove è questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità. La sanzione per lite temeraria: un segnale importante Uno degli aspetti più rilevanti dell’ordinanza n. 2884/2026 riguarda l’applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., la norma sulla responsabilità aggravata per lite temeraria. Il Collegio ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.500 euro in favore della controparte e di 1.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa misura, introdotta nella sua forma attuale dal D.Lgs. n. 149/2022 (la riforma Cartabia, in vigore dal 18 ottobre 2022), si applica automaticamente quando la Cassazione definisce il giudizio in conformità alla proposta di inammissibilità formulata dal Consigliere delegato. Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27433/2023, si tratta di una valutazione legale tipica di abuso del processo: quando un ricorrente insiste davanti alla Suprema Corte su questioni già risolte in senso contrario dalla giurisprudenza consolidata, il sistema processuale reagisce con una sanzione pecuniaria automatica. Un monito per chi considera il ricorso per cassazione come un terzo grado di merito. Implicazioni pratiche: cosa cambia per chi attraversa una separazione Questa pronuncia consolida un orientamento ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità, con ricadute concrete su chi affronta o si trova a gestire controversie in materia di assegno divorzile. Sul piano pratico, ciò significa innanzitutto che la rinuncia o la riduzione dell’attività lavorativa durante il matrimonio, quando sia causalmente collegata alle esigenze familiari, costituisce un elemento fondamentale per il riconoscimento dell’assegno: non è
Il compenso dell’avvocato e la prescrizione presuntiva: cosa succede se il cliente dice di aver già pagato?

La Cassazione con l’ordinanza n. 2588/2026 chiarisce gli strumenti di tutela del professionista e i limiti della prova testimoniale nel recupero del credito per prestazioni legali. Il professionista che vuole recuperare il proprio compenso può trovarsi di fronte a un ostacolo insidioso: la prescrizione presuntiva. Si tratta di un istituto giuridico poco noto al grande pubblico, ma capace di paralizzare anche un credito reale e documentato, con conseguenze molto concrete per gli avvocati e per qualsiasi altro professionista che eroga prestazioni d’opera intellettuale. La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2588/2026 pubblicata il 6 febbraio 2026, ha offerto importanti chiarimenti su questo tema, confermando un orientamento rigoroso e tracciando con precisione i confini entro i quali il creditore può difendersi. Che cos’è la prescrizione presuntiva e perché colpisce i professionisti Prima di esaminare il caso deciso dalla Cassazione, occorre comprendere di cosa si tratta. La prescrizione ordinaria estingue il diritto per il decorso del tempo senza che il titolare lo abbia esercitato. La prescrizione presuntiva funziona in modo diverso e, per certi versi, ancora più severo: essa non si fonda sul semplice trascorrere del tempo, ma su una presunzione di pagamento. In altre parole, la legge presume che certi debiti, di natura ricorrente e legati alla vita quotidiana, vengano normalmente estinti a breve distanza dalla loro nascita. L’articolo 2956 del codice civile prevede che si prescrivano in tre anni i diritti dei professionisti, tra cui gli avvocati, per le prestazioni rese nell’esercizio della loro attività. Ma la vera peculiarità sta nell’effetto: decorso questo termine, il cliente non deve dimostrare di aver pagato, basta affermare di non ricordare se il pagamento sia avvenuto. È la legge stessa a presumere che il debito sia stato soddisfatto. Il professionista, a quel punto, si trova in una posizione processuale delicata, perché non può semplicemente presentare documenti o testimoni per dimostrare che il credito esiste ancora: deve superare la presunzione legale con strumenti specifici e tassativi, indicati dagli articoli 2957, 2958 e 2959 c.c. Il caso deciso dalla Cassazione: una vicenda emblematica La vicenda che ha dato origine all’ordinanza n. 2588/2026 è emblematica delle difficoltà pratiche che il professionista può incontrare. Un avvocato, dopo aver rinunciato al mandato difensivo conferito da un cliente, aveva chiesto al Tribunale competente la liquidazione del compenso maturato, avvalendosi del procedimento speciale previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e, per i giudizi introdotti prima della riforma Cartabia, dall’art. 28 della legge n. 794/1942. Questo rito, riservato alle controversie tra avvocati e clienti per onorari e diritti, prevede la trattazione davanti a un tribunale in composizione collegiale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda in entrambe le fasi di merito — la prima sentenza era stata addirittura dichiarata nulla dalla Cassazione con l’ordinanza n. 15980/2024 per un vizio formale di sottoscrizione — ritenendo maturata la prescrizione presuntiva triennale. In particolare, i giudici di merito avevano osservato che gli atti interruttivi erano stati inviati alla debitrice con intervalli superiori a tre anni e che, a fronte dell’eccezione della controparte (la quale sosteneva di aver già pagato), il professionista non aveva fatto ciò che la legge imponeva: ottenere dalla debitrice una dichiarazione di non avvenuto pagamento, oppure deferirle il giuramento decisorio. La Cassazione ha confermato questa impostazione, rigettando tutti e quattro i motivi di ricorso. Il principio cardine: come si vince la prescrizione presuntiva Il cuore della decisione riguarda le modalità con cui il creditore può superare la presunzione di pagamento. La Corte ribadisce, richiamando il consolidato orientamento (Cass. 16/6/2021, n. 17061; Cass. 28/10/2019, n. 27471), che la prova contraria alla presunzione può essere fornita esclusivamente attraverso due strumenti: il primo è il giuramento decisorio: il creditore può chiedere al debitore di giurare solennemente in giudizio di avere effettivamente pagato. Se il debitore si rifiuta di giurare o ammette di non aver pagato, la prescrizione presuntiva perde il suo effetto. Il secondo è l’ammissione giudiziale: se nel corso del giudizio il debitore stesso dichiara di non aver adempiuto, tale dichiarazione neutralizza la presunzione. Ricorda la Corte — con un principio già fissato da Cass. 14/10/2019, n. 25838 e Cass. 14/12/2017, n. 30058 — che la prescrizione presuntiva non può nemmeno essere invocata da chi abbia apertamente ammesso il mancato adempimento. Ciò che non è sufficiente, come confermato dall’ordinanza n. 2588/2026, è la prova testimoniale. Il ricorrente aveva chiesto di essere ammesso a prova per testi, ma il Tribunale aveva ritenuto tale richiesta superflua. La Cassazione approva questa impostazione: nel sistema della prescrizione presuntiva, la testimonianza non è uno strumento idoneo a vincere la presunzione legale di pagamento. Questo limite può apparire severo, ma risponde alla logica dell’istituto: se bastassero i testimoni, la presunzione perderebbe ogni concreta operatività. Gli altri profili processuali: immutabilità del giudice e giudizio di rinvio L’ordinanza si segnala anche per le precisazioni in materia processuale. Sul tema della composizione del collegio, la Corte chiarisce che nel rito “cartolare” — il modello di trattazione scritta introdotto ormai stabilmente dall’art. 127-ter c.p.c. — il principio di immutabilità del giudice sancito dall’art. 276, comma 1, c.p.c. va riferito al momento dell’ultima attività processuale rilevante, non all’intera durata del giudizio. Se la composizione del collegio cambia dopo la scadenza del termine per il deposito delle note scritte, ma prima della decisione, ciò non integra alcuna nullità. Il principio era già stato affermato in relazione al rito pandemico (Cass. 21/7/2025, n. 20523) ed ora viene esteso con coerenza al rito cartolare a regime. Sul tema del giudizio di rinvio, la Cassazione ribadisce che, nel rinvio c.d. prosecutorio, la riassunzione del processo — anche ad opera di una sola parte — ripristina la situazione processuale originaria. Il giudice del rinvio è quindi tenuto a pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni suo tempo proposte, indipendentemente dal fatto che la parte non costituita le abbia formalmente riproposte (Cass. 3/7/2024, n. 12065; Cass. 17/3/2022, n. 8773). Le implicazioni pratiche: cosa deve fare il professionista Per i professionisti — non solo avvocati, ma anche medici, commercialisti, architetti e qualsiasi figura soggetta alle prescrizioni presuntive
Convivenza more uxorio e lavoro subordinato: quando l’affetto non esclude il rapporto di lavoro

La Cassazione chiarisce come superare la presunzione di gratuità: non basta la convivenza per negare la subordinazione Può esistere un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra conviventi? La risposta della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026, è affermativa: anche in presenza di una convivenza more uxorio, se vengono dimostrati i requisiti tipici del lavoro dipendente, il rapporto va qualificato come subordinato, con tutte le tutele e i diritti che ne conseguono. La presunzione di gratuità nelle relazioni affettive Quando due persone convivono, la legge presume che le attività svolte da uno in favore dell’altro siano compiute per affetto, solidarietà familiare o semplice benevolenza. In termini giuridici si parla di prestazioni rese “affectionis vel benevolentiae causa”, ossia per ragioni di affetto o benevolenza. Questa presunzione è particolarmente forte nel caso di convivenze more uxorio, cioè quando due persone vivono insieme come coniugi pur non essendo sposate. Il ragionamento alla base di tale presunzione è intuitivo: è naturale che un convivente aiuti l’altro nelle proprie attività, che si tratti di uno studio professionale, di un’attività commerciale o di qualsiasi altra occupazione. Tale collaborazione viene normalmente considerata parte delle dinamiche della vita comune, senza che ciò configuri un vero e proprio rapporto di lavoro. Il caso esaminato dalla Suprema Corte La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguardava una donna che aveva lavorato presso uno studio legale dall’ottobre 1991 fino al gennaio 2018. Durante questo lungo arco temporale, la lavoratrice aveva convissuto con il titolare dello studio, svolgendo mansioni di segreteria e office manager. Alla cessazione del rapporto, avvenuta con un licenziamento orale, la donna aveva rivendicato la natura subordinata della propria attività e chiesto il riconoscimento dei diritti conseguenti, tra cui il trattamento di fine rapporto. Gli eredi del professionista (deceduto nel gennaio 2018) si erano opposti, sostenendo che non si fosse mai trattato di un vero rapporto di lavoro, ma di semplici prestazioni rese per affetto, facilitate dalla relazione sentimentale. A loro dire, i compensi occasionalmente versati costituivano mere liberalità del professionista verso la propria compagna, non retribuzioni per un’attività lavorativa. Come si supera la presunzione di gratuità La Corte di Cassazione, nella propria decisione, ha innanzitutto ribadito un principio fondamentale: chi sostiene di aver svolto un’attività lavorativa subordinata in un contesto di convivenza deve fornire una prova rigorosa di tale circostanza. L’onere probatorio, cioè il dovere di dimostrare quanto si afferma, ricade infatti su chi vuole superare la presunzione di gratuità, ed è un onere particolarmente stringente proprio a causa del legame affettivo esistente tra le parti. Ma come si può dimostrare che si trattava di un vero rapporto di lavoro e non di semplice collaborazione affettiva? La Cassazione indica alcuni elementi fondamentali da valutare. In primo luogo, occorre verificare la qualità e la quantità delle prestazioni svolte: se le attività erano continuative, professionalmente qualificate e inserite stabilmente nell’organizzazione dell’attività lavorativa, ciò depone per la natura subordinata del rapporto. In secondo luogo, vanno ricercate prove dell’esistenza di direttive, controlli e indicazioni da parte del datore di lavoro, elementi tipici della subordinazione secondo l’articolo 2094 del codice civile, che definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore. Gli elementi che hanno convinto i giudici Nel caso specifico, la Corte di merito aveva riscontrato una serie di elementi concordanti che avevano permesso di superare la presunzione di gratuità. Anzitutto, risultava documentalmente provato che per l’intero arco temporale la lavoratrice aveva percepito compensi regolari, anche se sotto forme diverse nel corso degli anni: dapprima come prestazioni occasionali, poi come collaborazioni coordinate e continuative, quindi come collaborazioni a progetto, e infine nuovamente come prestazioni occasionali. Questa continuità nei pagamenti, protratta per quasi trent’anni, costituiva un elemento fortemente indicativo dell’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito. La tesi difensiva secondo cui tali somme costituivano semplici liberalità dell’avvocato verso la propria compagna era stata ritenuta inverosimile dai giudici. Come poteva spiegarsi, infatti, la necessità di ricorrere a schemi contrattuali formali (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni a progetto) per semplici atti di generosità? E perché continuare con questi pagamenti anche dopo il divorzio del professionista dalla precedente moglie, quando non sussistevano più ragioni di discrezione, e addirittura dopo la sua morte? Un secondo elemento decisivo era costituito dalle testimonianze raccolte. Tutti i testi ascoltati, pur riferendosi a periodi diversi, avevano concordemente confermato che la donna svolgeva prestazioni lavorative riconducibili alle mansioni tipiche di una segretaria di studio legale: gestione dell’agenda, accoglienza clienti, dattilografia di atti e corrispondenza, archiviazione documenti. Ma forse gli elementi più significativi erano quelli documentali che rivelavano l’esistenza di un vincolo di subordinazione. Le note manoscritte dell’avvocato che consegnava alla lavoratrice i propri appunti per farli dattilografare dimostravano l’esistenza di precise direttive. La lettera del 2008 con cui il professionista le riconosceva ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR e contributi non poteva essere liquidata come un semplice uso atecnico di termini propri del lavoro subordinato da parte di un avvocato esperto. Una denuncia-querela presentata dalle figlie del professionista dopo la sua morte rivelava che la lavoratrice disponeva dei codici di accesso bancari dello studio ed eseguiva pagamenti “solo su ordine” del titolare, evidenziando quindi un rapporto di dipendenza gerarchica. Infine, una comunicazione formale del 2003 attestava il “passaggio del personale dipendente” dalla titolarità individuale allo studio associato, con esplicito riferimento all’”anzianità convenzionale del personale dipendente”. A questi riscontri documentali si aggiungevano gli indici accessori della subordinazione: l’inserimento stabile nella struttura dello studio legale, l’uso degli strumenti dell’ufficio, il compenso fisso, la mancanza di qualsiasi rischio economico a carico della lavoratrice. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha respinto il ricorso degli eredi, confermando la decisione della Corte d’Appello. Nel motivare la propria decisione, la Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove e la comparazione degli elementi probatori contrastanti appartengono alla discrezionalità del giudice di merito. Quando questa valutazione è adeguatamente motivata e si fonda su un percorso logico-giuridico chiaro e