Autovelox, entra in vigore il decreto sull’omologazione: cosa cambia davvero per gli automobilisti

Dopo trentaquattro anni di vuoto normativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato le regole tecniche che il Codice della Strada attendeva dal 1992. Ecco il quadro completo, tra novità legislative, giurisprudenza di legittimità e conseguenze pratiche per chi riceve una multa. Dal 12 luglio 2026 è operativo il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026, che disciplina per la prima volta in modo organico le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada. Si tratta della novità più rilevante degli ultimi mesi, perché interviene proprio sul nodo che per anni ha alimentato il contenzioso stradale italiano: la distinzione tra approvazione e omologazione degli apparecchi. Fino a ieri, infatti, l’art. 45, comma 6, del Codice della Strada imponeva l’omologazione degli strumenti di rilevazione automatica senza che esistesse una procedura definita per ottenerla. Il Ministero si era limitato, negli anni, a rilasciare semplici approvazioni tecniche, ritenute da una parte della giurisprudenza non equivalenti alla più rigorosa omologazione. Il nuovo decreto abroga gran parte del precedente D.M. n. 282 del 2017 – fatta salva una finestra transitoria di un anno per le disposizioni sulle tarature periodiche – e introduce una procedura strutturata: ogni prototipo dovrà essere sottoposto a una verifica ministeriale preventiva, e solo dopo il rilascio del relativo decreto di omologazione il produttore potrà realizzare e commercializzare gli esemplari conformi. Le soglie tecniche e i controlli previsti dal nuovo decreto La normativa fissa parametri di precisione non più derogabili. È richiesta una capacità di misurazione della velocità compresa almeno tra 30 e 230 km/h, con uno scarto massimo tollerato di 3 km/h per le velocità inferiori a 100 km/h e del 3% per quelle superiori. Accanto all’omologazione iniziale, il decreto introduce un sistema di controlli continui: taratura iniziale prima della messa in servizio, tarature periodiche con cadenza almeno annuale e verifiche di funzionalità che, in caso di esito negativo, sospendono l’utilizzabilità del dispositivo fino a un nuovo controllo positivo. Per i produttori diventa inoltre obbligatoria, ai fini delle nuove richieste di omologazione, la certificazione di qualità ISO 9001, con controlli di conformità della produzione a cadenza triennale per chi la possiede e annuale per chi ne è privo, su un campione non inferiore al 5% degli esemplari realizzati nell’ultimo anno solare. Sul fronte della protezione dei dati, il decreto impone la cifratura e la firma digitale delle immagini raccolte, oltre al mascheramento automatico dei volti ripresi nelle rilevazioni frontali, in continuità con le indicazioni già fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Un aspetto di immediato impatto riguarda il regime transitorio: l’Allegato B del decreto individua i decreti di approvazione dei prototipi già ritenuti conformi ai nuovi requisiti, che vengono così considerati omologati d’ufficio, mentre i dispositivi non richiamati nell’elenco dovranno essere sottoposti a verifica tecnica, restando frattanto inutilizzabili ai fini sanzionatori. Secondo i dati diffusi dal Ministero in concomitanza con l’entrata in vigore del provvedimento, su oltre diecimila apparecchi complessivamente censiti nel Paese, circa 3.150 risultano già regolari e conformi, mentre circa 850 sono stati sospesi in attesa di ottenere la necessaria omologazione. Il precedente normativo: il censimento nazionale del 2025 Il decreto del 2026 si innesta su una base normativa già posta dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 (il cosiddetto Decreto Infrastrutture). L’art. 5, comma 3-bis, di quel provvedimento ha imposto alle amministrazioni e agli enti da cui dipendono gli organi di polizia stradale l’obbligo di comunicare al Ministero tipo, marca, modello e stato di conformità o omologazione di ogni apparecchiatura utilizzata ai fini dell’art. 142 CdS, precisando che tale comunicazione costituisce condizione necessaria per il legittimo utilizzo del dispositivo. La piattaforma telematica per il censimento, attivata con i decreti direttoriali n. 305 del 18 agosto 2025 e n. 367 del 29 settembre 2025, ha portato alla pubblicazione, il 28 novembre 2025, dell’elenco ufficiale dei dispositivi autorizzati, oggi consultabile sul portale velox.mit.gov.it. È proprio l’incrocio tra questo database e i nuovi requisiti tecnici del decreto 2026 a determinare, nell’immediato, la sospensione dei circa 850 apparecchi non ancora in regola. Il nodo giurisprudenziale: un orientamento consolidato e una lettura controversa Sul piano della giurisprudenza di legittimità, la linea interpretativa prevalente resta quella tracciata dalle ordinanze della Cassazione n. 10505 del 2024, n. 20913 del 2024 e n. 1332 del 2025, secondo cui l’omologazione costituisce condizione necessaria e non sostituibile con la mera approvazione ministeriale, e spetta all’amministrazione fornirne prova positiva in caso di contestazione. Su questo assetto è intervenuta, il 27 marzo 2026, l’ordinanza della Sezione Seconda civile n. 7374, che ha rigettato il ricorso di un’automobilista sanzionata a Pescara ritenendo sufficiente la prova della regolare taratura periodica del dispositivo. Una parte della stampa specializzata ha letto questa pronuncia come un cambio di rotta verso l’equiparazione sostanziale tra approvazione e omologazione; la dottrina più attenta e la successiva ordinanza della medesima Sezione, la n. 8797 dell’8 aprile 2026, hanno invece chiarito che non vi è stato alcun reale mutamento di indirizzo: quest’ultima pronuncia ha ribadito con nettezza che l’apparecchio deve essere debitamente omologato e che le circolari amministrative non possono equiparare i due istituti, in continuità con l’orientamento più rigoroso. Il quadro giurisprudenziale, dunque, resta segnato da una lettura non del tutto univoca, ed è proprio in questo contesto che il nuovo decreto ministeriale assume un valore chiarificatore, fornendo per la prima volta una procedura di omologazione effettivamente praticabile. Le implicazioni pratiche per i cittadini Per l’automobilista, la novità normativa ridisegna la strategia difensiva. Prima di impugnare un verbale conviene oggi verificare, nell’ordine, se il dispositivo che ha effettuato la rilevazione risulti censito nel database nazionale consultabile online, se sia effettivamente omologato secondo i nuovi criteri o rientri tra i prototipi transitoriamente equiparati dall’Allegato B, se la taratura risulti aggiornata entro i dodici mesi previsti e se la postazione rispetti le
Patente a punti: non devi comunicare il conducente se hai già impugnato il verbale

La Cassazione chiarisce che l’obbligo di comunicare i dati del conducente non sorge finché è pendente il ricorso contro il verbale presupposto. Una pronuncia che tutela concretamente chi contesta le infrazioni stradali Immaginate di ricevere una multa per eccesso di velocità. Decidete di impugnarla davanti al Giudice di Pace, ritenendo che la contestazione sia illegittima. Pochi giorni dopo, però, vi arriva un secondo verbale: questa volta la violazione contestata è diversa, ovvero non aver comunicato entro sessanta giorni il nome del conducente che era alla guida al momento dell’infrazione. Siete stati sanzionati per non aver “identificato il guidatore”, nonostante steste già combattendo in giudizio contro la multa di base. È esattamente questa la vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 13604/2026, depositata l’11 maggio 2026. Una pronuncia importante, che risolve un contrasto interpretativo di lungo corso e restituisce coerenza sistematica a una disciplina spesso fonte di abusi sanzionatori. La norma al centro del caso: l’art. 126-bis del Codice della Strada Per comprendere la portata della decisione, è necessario partire dalla norma. L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplina l’obbligo del proprietario del veicolo di comunicare all’organo di polizia i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione. La norma prevede che chi omette tale comunicazione “senza giustificato e documentato motivo” sia soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria. La disposizione è funzionale al sistema della patente a punti: se il trasgressore non viene identificato dal proprietario, l’organo accertatore non può procedere alla decurtazione dei punti a carico del guidatore effettivo. Di qui l’importanza pratica dell’obbligo di comunicazione. Ma quando nasce, concretamente, questo obbligo? E soprattutto: può dirsi inadempiuto se il proprietario ha già impugnato il verbale relativo all’infrazione “a monte”? Il contrasto interpretativo e la soluzione della Cassazione Su questo punto si era formato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un orientamento, che aveva trovato accoglienza anche nelle sentenze dei giudici di merito impugnate nel caso in esame, sosteneva che i sessanta giorni per la comunicazione dei dati decorressero autonomamente dalla notifica del verbale presupposto, indipendentemente dall’eventuale opposizione proposta dal destinatario. In altri termini, il termine sarebbe perentorio e non subirebbe alcuna sospensione per effetto del ricorso. L’orientamento opposto, che la Cassazione aveva già iniziato a consolidare (si vedano, tra gli altri, Cass. Sez. 6-2, n. 20974 del 06/10/2014, e Cass. Sez. 2, n. 24012 del 03/08/2022), propende invece per una soluzione opposta: l’obbligo di comunicazione non sorge, e il termine non inizia a decorrere, fintanto che non siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo all’infrazione presupposta. Con l’ordinanza n. 13604/2026, la Seconda Sezione Civile ribadisce e consolida quest’ultimo orientamento, ritenendolo l’unico compatibile con il dato letterale della norma e con la sua ratio. Perché la Corte dà ragione a chi ha proposto ricorso Il ragionamento della Corte è lineare e merita di essere compreso nei suoi passaggi essenziali. Il testo dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S., nella versione riformulata nel 2006, stabilisce che la contestazione si intende “definita” quando sia avvenuto il pagamento della sanzione ovvero siano conclusi i procedimenti di ricorso, amministrativi o giurisdizionali, o siano scaduti i termini per proporli. Solo a partire da quel momento l’organo di polizia è tenuto a notificare l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La Corte osserva che questo meccanismo non può operare in modo asimmetrico: non è logico ritenere che la “definitività” della contestazione rilevi solo per i flussi informativi tra organi pubblici, e non anche per l’insorgenza degli obblighi in capo al privato. Chi contesta la multa originaria in giudizio ha ancora un interesse legittimo a non rivelare il nome del conducente, perché — se il ricorso dovesse essere accolto — verrebbe meno la stessa infrazione presupposta e, con essa, ogni ragione per comunicare i dati. La Corte richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che aveva già chiarito che il proprietario non è tenuto a rivelare i dati personali del conducente prima della definizione dei procedimenti di opposizione. A ciò si aggiunge la circolare del Ministero dell’Interno n. 3971 del 29 aprile 2011, che espressamente riconosce nella comunicazione all’organo di polizia dell’avvenuta proposizione del ricorso un “giustificato e documentato motivo” di omissione idoneo a escludere la violazione. Le conseguenze pratiche: cosa cambia per i destinatari di verbali stradali Le ricadute concrete di questa pronuncia sono rilevanti per chiunque si trovi a gestire sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Il principio che ne emerge è chiaro: se avete ricevuto un verbale per un’infrazione che comporta la perdita di punti patente, e avete proposto opposizione giurisdizionale o ricorso amministrativo avverso quel verbale, l’obbligo di comunicare i dati del conducente rimane sospeso per tutta la durata del procedimento. Non vi potrà essere contestata la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, C.d.S. fintanto che il giudizio non si sia concluso. In caso di esito sfavorevole del ricorso — cioè se la multa originaria viene confermata — l’amministrazione dovrà emettere un nuovo invito a comunicare i dati, e solo dalla notifica di tale nuovo invito inizieranno a decorrere i sessanta giorni. In caso di esito favorevole, invece, la caducazione del verbale presupposto travolge ogni obbligo di comunicazione: non vi è più alcuna infrazione da riferire al conducente. Questo significa anche che la comunicazione via PEC con cui si avverte l’organo accertatore di aver proposto ricorso avverso il verbale originario — come avvenuto nel caso oggetto della sentenza — costituisce adempimento idoneo al fine di segnalare il “giustificato motivo” e paralizzare la contestazione dell’omessa identificazione. Conclusione: un principio di garanzia per chi esercita il diritto di difesa La sentenza n. 13604/2026 non è una pronuncia tecnicistica fine a se stessa. È, piuttosto, l’affermazione di un principio di sistema: l’esercizio del diritto di difesa non può tradursi in un boomerang sanzionatorio. Chi impugna legittimamente un verbale non può essere punito, nel frattempo, per non aver comunicato dati il cui
Rifiuto dell’alcoltest: quando non serve l’avviso al difensore

La Cassazione chiarisce i diritti del conducente fermato per guida in stato di ebbrezza e le garanzie difensive necessarie Il tema della guida in stato di ebbrezza continua a generare importanti questioni procedurali che meritano attenzione, sia per i professionisti del diritto che per i cittadini. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8155/2026 della Quarta Sezione Penale depositata il 2 marzo 2026, ha fornito chiarimenti rilevanti su tre aspetti fondamentali: l’obbligo di avviso al difensore in caso di rifiuto dell’alcoltest, i requisiti della motivazione della sentenza d’appello e l’applicazione della sospensione condizionale della pena. La vicenda processuale La pronuncia trae origine da un caso in cui un conducente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, che sanziona specificamente il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro. Il Tribunale di Lagonegro aveva emesso sentenza di condanna nel maggio 2021, confermata dalla Corte d’Appello di Potenza nel giugno 2025. L’imputato aveva quindi proposto ricorso in Cassazione sollevando tre distinti motivi, tutti respinti dalla Suprema Corte. La questione dell’avviso al difensore: quando è obbligatorio? Il primo e più rilevante motivo di ricorso riguardava la presunta violazione dell’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, prima di procedere al compimento di atti urgenti e indifferibili da parte della polizia giudiziaria, debba essere redatto un verbale con specifico avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La difesa sosteneva che l’alcoltest rientrasse tra questi atti e che, di conseguenza, l’omessa redazione del verbale comportasse la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti processuali successivi. La Cassazione ha però respinto questa censura, ribadendo un orientamento giurisprudenziale consolidato e fornendo un’argomentazione particolarmente illuminante. Il Collegio ha precisato che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore non sussiste nel caso in cui il soggetto rifiuti di sottoporsi all’accertamento. La ragione di questa esclusione è di natura logico-giuridica: la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto non ripetibile, quale è l’alcoltest, venga condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Tuttavia, nel momento stesso in cui viene opposto il rifiuto, si integra immediatamente il fatto-reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada. Di conseguenza, non vi è più alcun atto da compiere per il quale sia necessario dare l’avviso previsto dalla norma. La Corte ha utilizzato un’interpretazione letterale particolarmente efficace: la locuzione “nel procedere al compimento degli atti” utilizzata dall’art. 114 indica chiaramente che ci si accinge a compiere l’atto. Nel caso specifico dell’alcoltest, è possibile apprestarsi a compierlo soltanto se l’interessato vi acconsente. L’eventuale rifiuto si pone necessariamente in un momento antecedente rispetto all’esecuzione dell’accertamento e integra un reato istantaneo che si consuma con la manifestazione della volontà contraria. In altri termini, l’avviso presuppone che la volontà dell’interessato sia favorevole a sottoporsi all’accertamento. A sostegno di questo principio, la sentenza richiama un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, citando specificamente le sentenze Sez. IV, n. 33594/2021, Brunelli; Sez. IV, n. 16816/2021, Pizio; Sez. IV, n. 4896/2020, Lachhab Adel; Sez. IV, n. 34470/2016, Portale; Sez. IV, n. 43845/2014, Lambiase. La motivazione implicita della sentenza d’appello Il secondo motivo di ricorso contestava una presunta omessa pronuncia da parte della Corte d’Appello su uno specifico motivo di gravame. La difesa lamentava che l’atto di appello contenesse tre motivi ma la sentenza impugnata si fosse pronunciata solo su due di essi. In particolare, il motivo non esaminato riguardava la valutazione del materiale probatorio relativo allo stato di ebbrezza, fondato sulla deposizione di un medico del Pronto Soccorso che aveva visitato il ricorrente dopo il controllo stradale. La Cassazione ha respinto anche questa censura, richiamando un principio fondamentale in tema di motivazione della sentenza. Non è configurabile un vizio di omessa pronuncia quando il rigetto di una specifica deduzione risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione. Il giudice deve indicare le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, consentendo l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito, ma non è necessaria l’esplicita confutazione punto per punto di tutte le tesi difensive. È sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita delle deduzioni difensive, senza lasciare spazio a valide alternative. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano ritenuto dirimente il rilevamento immediato di chiari indici sintomatici dell’ebbrezza da parte degli agenti operanti: la condotta di guida a zig zag, l’eccessiva loquacità, le difficoltà nell’espressione verbale e l’andatura instabile e barcollante. Questa motivazione complessiva implicitamente escludeva la rilevanza della deposizione del medico successivamente consultato. La sentenza richiama sul punto la giurisprudenza consolidata, citando Sez. IV, n. 5396/2023, Lakrafy, e Sez. III, n. 3239/2023, che ribadiscono come il silenzio su una specifica deduzione sia irrilevante quando essa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata. La sospensione condizionale della pena: potere discrezionale del giudice Il terzo motivo riguardava il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La difesa lamentava che la Corte territoriale non avesse esaminato la richiesta formulata in appello, sebbene sussistessero tutti i presupposti per la concessione del beneficio. Anche su questo punto la Cassazione ha confermato l’orientamento consolidato. L’art. 597, comma 5, del codice di procedura penale attribuisce al giudice d’appello la facoltà di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, prescindendo da una specifica richiesta dell’interessato. Tuttavia, questo potere officioso costituisce un’eccezionale deroga al principio devolutivo ed è espressione di una valutazione di puro merito che compete al giudice d’appello in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente il riconoscimento. Lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione. In altri termini, la mancata decisione in appello su un beneficio che può essere riconosciuto anche d’ufficio non è denunciabile né come vizio di motivazione né come violazione di norma processuale. Questo principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 22533/2019, Salerno, e successivamente ribadito da Sez. IV, n. 29538/2019, Calcinoni. Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che