Intestare beni al coniuge: patto fiduciario, donazione indiretta o dovere di contribuzione familiare?

Il Tribunale di Milano fissa i confini Una vicenda giudiziaria decisa dal Tribunale di Milano (sentenza del 22 giugno 2026, R.G. n. 20305/2024) offre lo spunto per fare chiarezza su un tema che ricorre con frequenza nelle crisi matrimoniali: la sorte dei beni intestati a uno dei coniugi durante il matrimonio, quando l’altro sostenga di averne finanziato l’acquisto o la costituzione con l’intesa, mai messa per iscritto, di riaverli indietro in caso di necessità. Il caso riguardava una coppia sposata in regime di separazione dei beni, trasferitasi in Italia per motivi professionali. Nel corso degli anni il marito, affermatosi professionalmente fino a diventare partner di una struttura legale, avrebbe intestato alla moglie, secondo la propria ricostruzione, due polizze assicurative, un immobile a Milano, un immobile in Sudafrica e una somma di oltre trecentomila euro, con l’intento dichiarato di sottrarre il proprio patrimonio a eventuali azioni di responsabilità professionale. Cessata l’unione, l’uomo ha agito in giudizio chiedendo il ritrasferimento di tutti quei beni, sostenendo l’esistenza di un patto fiduciario orale risalente al 2008. La moglie, dal canto suo, ha negato qualunque intesa fiduciaria, sostenendo che le attribuzioni patrimoniali le fossero state fatte a titolo di compensazione per le rinunce professionali affrontate per la cura dei figli, e comunque in adempimento dei doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia. La questione giuridica: patto fiduciario, donazione o dovere coniugale? Il nodo che il Tribunale è stato chiamato a sciogliere è tipico delle controversie post-matrimoniali: distinguere tra tre fattispecie giuridiche profondamente diverse quanto agli effetti. Se le attribuzioni derivano da un patto fiduciario, il coniuge che ha fornito la provvista ha diritto a ottenere la restituzione integrale del bene o del suo valore. Se, invece, si tratta di donazione indiretta di un immobile, la restituzione può riguardare al più la quota corrispondente a quanto effettivamente versato per l’acquisto, e solo in presenza di determinati presupposti di nullità o revocabilità. Se, infine, le attribuzioni integrano l’adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 c.c., esse sono senz’altro irripetibili, perché sorrette da una causa giuridica autonoma. Il negozio fiduciario e il problema della forma Il Tribunale ricostruisce anzitutto la figura del negozio fiduciario, definendolo come lo strumento con cui un soggetto, il fiduciante, affida a un altro, il fiduciario, la titolarità o la gestione di un bene per il perseguimento di finalità specifiche, con obbligo di ritrasferimento. Si tratta di una figura che nella prassi assume forme molto diverse: può realizzarsi mediante trasferimento diretto dal fiduciante al fiduciario, oppure mediante l’acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio ma con denaro fornito dal fiduciante, come appunto sostenuto dall’attore in questo giudizio. Un punto storicamente controverso riguarda la forma di questi accordi quando abbiano ad oggetto beni immobili. Per lungo tempo la giurisprudenza ha assimilato il patto fiduciario al contratto preliminare, richiedendo quindi la forma scritta ad substantiam. Le Sezioni Unite n. 6459 del 2020 hanno superato questa impostazione, ricondotto il fenomeno allo schema del mandato senza rappresentanza e affermato il principio di libertà delle forme: il pactum fiduciae, trattandosi di atto meramente interno tra le parti, non richiede la forma scritta. Ne discende, tuttavia, un problema pratico rilevante: in assenza di un documento scritto, il patto fiduciario deve essere provato attraverso testimoni o presunzioni, con tutte le difficoltà che questo comporta. Perché il patto fiduciario non è stato ritenuto provato È proprio sul terreno della prova che la domanda principale dell’attore è naufragata. Il Tribunale ha innanzitutto escluso la prova per testimoni, poiché i capitoli di prova articolati erano diretti a raccogliere dichiarazioni de relato actoris, cioè informazioni riferite dai testimoni per averle apprese dallo stesso attore, con un valore probatorio sostanzialmente nullo. Quanto alla prova presuntiva, il giudice ha valorizzato una serie di elementi di segno contrario. In primo luogo, l’allegazione del patto è apparsa generica: l’attore ha collocato l’accordo genericamente nel 2008, senza precisare tempi e modalità di esecuzione, pur riferendolo a beni intestati alla moglie in anni diversi, fino al 2019. In secondo luogo, la finalità protettiva dichiarata risultava incoerente con la condotta patrimoniale complessiva dell’attore, che ha continuato a mantenere a proprio nome numerose altre polizze, conti correnti e depositi titoli: se l’obiettivo fosse stato davvero sottrarre il patrimonio a rischi professionali, sarebbe stato logico intestare alla moglie la maggior parte, e non solo una porzione, dei propri averi. In terzo luogo, gli strumenti scelti – polizze a premio costante, spesso a finalità previdenziale – si sono rivelati più coerenti con un’esigenza di risparmio e stabilità economica che con una strategia di protezione patrimoniale immediata. Infine, il Tribunale ha escluso che il ritrasferimento spontaneo di alcuni beni, avvenuto in anni successivi, potesse fungere da indizio grave e preciso dell’esistenza di un accordo fiduciario esteso a tutti gli altri beni, apparendo più plausibile una gestione familiare delle risorse non pianificata secondo uno schema unitario. L’immobile di Milano: quando il finanziamento parziale diventa donazione indiretta Esclusa la natura fiduciaria dell’operazione, il Tribunale ha comunque dovuto valutare la domanda subordinata riferita all’immobile acquistato a Milano nel 2011. Qui il giudice richiama un principio consolidato, espresso da Cass. n. 18541/2014: quando il denaro viene fornito da un soggetto quale mezzo per l’acquisto di un determinato immobile intestato a un altro, e sussiste un collegamento teleologico tra l’elargizione e l’acquisto, si configura una donazione indiretta dell’immobile stesso, e non una donazione diretta del denaro. Nel caso di specie, tuttavia, l’attore ha fornito prova documentale del versamento di una parte soltanto del prezzo complessivo dell’immobile, pari a 638.000 euro. Ne è derivato il riconoscimento di una donazione indiretta limitata alla quota corrispondente a quanto effettivamente documentato, e non il ritrasferimento integrale dell’immobile richiesto in citazione. Diversa sorte ha avuto la domanda relativa all’immobile situato in Sudafrica: qui il collegamento tra il bonifico effettuato dall’attore e l’acquisto specifico dell’immobile non è stato in alcun modo dimostrato, complice anche una causale del bonifico (“trasferimento fondi”) giudicata troppo generica per attestare un intento di liberalità o un vincolo di scopo. La somma di 300.000 euro e il

Due madri, un figlio, una provetta: quando la fecondazione è omologa la verità genetica non basta a cancellare lo status di genitore

La Cassazione riscrive i confini tra procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa nelle coppie omoaffettive, imponendo ai giudici di merito un accertamento concreto sull’interesse del minore La storia che la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, è stata chiamata a dirimere con la sentenza identificata dal numero di raccolta generale 24427/2026 muove da una relazione sentimentale nata nel 2009 tra due donne, sfociata in un’unione civile costituita nell’agosto 2016. La coppia aveva tentato, senza esito, diversi percorsi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in Spagna. Nel 2014 una delle due donne si è rivolta a un centro specializzato per una procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, realizzata insieme a un donatore di gameti, nipote della compagna. Nel 2016 nasce la minore, riconosciuta alla nascita dalla sola madre biologica; due anni dopo, nel 2018, la bambina viene riconosciuta anche dalla partner, con il consenso della madre biologica, dando così luogo a un atto di nascita che indicava entrambe le donne come genitori. La convivenza tra la madre sociale e la minore si è protratta per circa tre anni e mezzo, fino all’estate del 2019, quando la madre sociale è stata allontanata dalla casa familiare in conseguenza di un procedimento penale, poi archiviato con esito favorevole per lei. Da quel momento i rapporti tra la minore e la madre sociale si sono interrotti, per decisione unilaterale della madre biologica. Successivamente, la nonna materna della bambina ha proposto impugnazione per difetto di veridicità dell’atto di nascita, sostenendo che la procedura non fosse in realtà riconducibile a una procreazione eterologa condivisa, bensì a una procreazione omologa in cui il ruolo del donatore di gameti sarebbe stato meramente biologico e occasionale. La madre biologica ha aderito, sin dal primo grado, alla domanda della propria madre. Il percorso nei gradi di merito Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, ritenendo non veritiero l’atto di nascita e giudicando la convivenza tra la madre sociale e la minore, limitata a poco più di un anno dal riconoscimento, insufficiente a consolidare una condizione identitaria tale da giustificare la conservazione dello status filiale. La Corte d’Appello di Palermo, investita del gravame proposto dalla madre sociale, ha invece riformato la decisione, valorizzando la lunga relazione della coppia, la comune volontà di diventare genitrici e il ruolo marginale del donatore di gameti, di fatto assimilato a quello di un partecipante a un progetto eterologo. Su questa base la Corte territoriale ha applicato per analogia l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, in tema di continuità dello status di figlio nato da procreazione eterologa, e i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non consente il riconoscimento, fin dalla nascita, dello status di figlio nei confronti della madre intenzionale in coppie femminili che abbiano fatto ricorso all’estero alla fecondazione eterologa. Il quadro normativo: la differenza, non solo terminologica, tra PMA omologa ed eterologa Il nodo giuridico della vicenda ruota interamente attorno alla distinzione tra procreazione medicalmente assistita omologa, in cui i gameti utilizzati appartengono ai due membri della coppia richiedente, e procreazione eterologa, in cui almeno uno dei gameti proviene da un donatore esterno. Gli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 disciplinano gli effetti di questa seconda ipotesi, stabilendo che il consenso prestato alla fecondazione eterologa comporta l’assunzione piena e irrevocabile della responsabilità genitoriale in capo a chi lo ha prestato, mentre il donatore di gameti resta estraneo a qualunque relazione giuridica con il nato. È proprio su questa cornice normativa che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, ha innestato il riconoscimento dello status di figlio in favore della madre intenzionale, quando la coppia omoaffettiva abbia condiviso, con consenso informato, un autentico progetto generativo eterologo praticato all’estero. Il punto controverso, nel caso in esame, è che la procedura clinica che ha condotto alla nascita della minore non era eterologa, bensì omologa: il gamete maschile non proveniva da un donatore anonimo estraneo al processo, ma da un soggetto individuato, il cui consenso alla procedura risultava peraltro fortemente contestato e oggetto di separata valutazione in sede penale. La Cassazione ha dunque dovuto stabilire se i principi elaborati per la fecondazione eterologa fossero automaticamente estensibili a una fattispecie strutturalmente diversa. La decisione della Cassazione: l’interesse del minore come criterio guida, non la qualificazione tecnica della procedura Il Collegio, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso, ha ritenuto che la Corte d’Appello di Palermo abbia errato nel qualificare come eterologa una procedura che, per fatti pacifici tra le parti, era di tipo omologo, e nell’applicare quindi in modo diretto l’art. 8 della legge n. 40 del 2004. La Cassazione ha inoltre ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sentenze n. 162 del 2014, n. 272 del 2017 e n. 127 del 2020), la fecondazione eterologa è per di più riservata, nel sistema vigente, alla coppia eterosessuale. Ciò tuttavia non significa che la verità genetica riacquisti automaticamente un ruolo prevalente. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza e in quella costituzionale: l’art. 263 del codice civile non stabilisce alcun automatismo tra il difetto di veridicità dell’atto di nascita e la caducazione dello status genitoriale. Il giudice dell’impugnazione è tenuto a un accertamento che non si arresta alla dicotomia vero/falso, ma effettua un bilanciamento concreto tra l’interesse a far valere la verità biologica e l’interesse del minore alla conservazione dello status acquisito, tenendo conto della durata della convivenza, delle modalità del concepimento, della radicalizzazione del rapporto di accudimento nei primi anni di vita e dell’incidenza di questi fattori sull’identità del minore stesso. Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha cassato la sentenza di appello con rinvio, affidando alla Corte territoriale il compito di condurre un accertamento in concreto, sinora omesso, sulla natura della relazione genitoriale intercorsa tra la minore e la madre sociale nei tre anni e mezzo di convivenza, e sulle ragioni dell’interruzione dei contatti verificatasi dopo l’allontanamento della madre sociale dalla casa familiare. Le implicazioni

Assegno divorzile e nuova convivenza: la componente compensativa resiste?

Quando il coniuge economicamente più debole intraprende una nuova convivenza stabile dopo il divorzio, perde automaticamente il diritto all’assegno? La Cassazione, con l’ordinanza n. 24434/2026, torna a distinguere tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa, chiarendo cosa sopravvive e cosa si estingue. Una coppia si sposa nel 2009 e ha due figli gemelli nel 2012. Il matrimonio, durato sedici anni, si caratterizza per una marcata divisione dei ruoli: la moglie si dedica prevalentemente alla cura della famiglia e dei figli, a scapito della propria autonomia economica e professionale, mentre il marito dispone di risorse significativamente superiori. Nel 2023, in sede di separazione, vengono respinte le reciproche domande di addebito, disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritario dei minori, assegnata la casa familiare al marito e posti a suo carico assegni di mantenimento per moglie e figli. Il successivo giudizio di divorzio, promosso dal marito dinanzi al Tribunale di Pesaro, si conclude con la sentenza n. 490/2024: i figli minori vengono collocati presso la madre, con un assegno di mantenimento complessivo di 1.200 euro mensili e una contribuzione dell’ex marito al 90% delle spese straordinarie, ma la domanda di assegno divorzile in favore della moglie viene respinta. Il tribunale rileva che la donna non ha tempestivamente allegato né provato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare la rinuncia a concrete opportunità lavorative o il contributo alla formazione del patrimonio familiare, ed esclude comunque la funzione assistenziale dell’assegno, osservando che la donna è in età lavorativa, ha già svolto attività professionali e intrattiene una stabile convivenza more uxorio. La moglie propone appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile e l’insufficienza del contributo per i figli. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 412/2025, riconosce parzialmente le sue ragioni: richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’assegno divorzile non ha funzione solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa, accerta uno squilibrio economico riconducibile all’organizzazione familiare adottata durante il matrimonio e riconosce alla donna un assegno, sia pure contenuto, di 300 euro mensili. Precisa che la sopravvenuta convivenza stabile esclude solo la componente assistenziale, non quella compensativa. Respinge invece la richiesta di un contributo per il canone di locazione, imputando alla stessa appellante la scelta di lasciare l’abitazione coniugale per un contratto a canone elevato, e conferma l’assegno di mantenimento per i figli, pari a 600 euro ciascuno. Contro questa decisione il marito propone ricorso principale per cassazione, articolato in tre motivi; la moglie resiste e propone a sua volta ricorso incidentale, anch’esso su tre motivi. La questione giuridica: le due funzioni dell’assegno divorzile Il cuore della controversia riguarda la natura dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha superato la lettura che ne faceva un istituto dalla funzione esclusivamente assistenziale, riconoscendogli anche una funzione perequativo-compensativa: l’assegno, cioè, non serve solo a garantire un tenore di vita minimo al coniuge privo di mezzi adeguati, ma anche a riequilibrare le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di conduzione della vita familiare condivise durante il matrimonio, quando abbiano determinato per uno dei coniugi la rinuncia a occasioni professionali o comunque un contributo significativo alla costruzione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge. Il marito, con il primo e il secondo motivo di ricorso, contesta che tale funzione compensativa potesse essere riconosciuta in appello, sostenendo che la domanda originaria della moglie fosse stata proposta solo in chiave assistenziale e sostitutiva dell’assegno di separazione, e che il rigetto pronunciato in primo grado sul punto non fosse stato specificamente impugnato, con conseguente formazione di un giudicato interno. Il terzo motivo, invece, censura la condanna solidale di entrambi i genitori a rifondere le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori in appello. Con il ricorso incidentale, la moglie contesta invece il mancato accoglimento delle sue richieste relative alla prova per testi sulla presunta cessazione della convivenza more uxorio, al mancato riconoscimento della componente assistenziale dell’assegno e al diniego di un contributo per le spese di locazione dell’abitazione in cui vive con i figli. La decisione della Cassazione La Prima Sezione Civile respinge integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul punto centrale, la Corte ribadisce che l’assegno divorzile costituisce un istituto unitario che assolve contestualmente una funzione assistenziale e una funzione compensativo-perequativa, in attuazione del principio di solidarietà posto a fondamento della tutela del coniuge economicamente più debole. Tale componente compensativa va riconosciuta, in presenza di una rilevante disparità patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali sia frutto di un accordo espresso tra le parti, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta tacitamente condivisa dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito da uno di essi alla formazione del patrimonio familiare, anche sotto forma di risparmio (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 4328/2024 e Cass. n. 32354/2024). Su questa base, la Corte esclude che nel caso di specie si fosse formato alcun giudicato parziale: il giudice d’appello non è vincolato allo specifico tenore letterale dei motivi di gravame, e l’appello della moglie aveva chiaramente devoluto il rigetto della domanda di assegno divorzile nel suo complesso, allegando la disparità economica e il contributo prestato alle esigenze familiari, senza che il marito avesse eccepito in quella sede alcuna preclusione processuale. Anche il terzo motivo del ricorso principale viene respinto: la nomina della curatrice speciale era stata resa necessaria da problematiche riguardanti entrambi i genitori, sicché la ripartizione delle relative spese tra le parti risulta giustificata. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione conferma che la Corte territoriale aveva correttamente aderito, per relationem, all’accertamento di fatto compiuto in primo grado circa la stabilità della convivenza more uxorio, ritenendo implicitamente irrilevanti le prove testimoniali sulla sua presunta cessazione successiva allo scioglimento del vincolo. Viene inoltre confermato che la sopravvenuta convivenza stabile elide solo la componente assistenziale dell’assegno, e non quella compensativa, coerentemente con l’impostazione dualistica dell’istituto. Infine, anche la censura relativa al mancato riconoscimento di un contributo per le spese di locazione viene respinta, perché non si

Divorzio non ancora definitivo e secondo matrimonio: quando la nullità non può più essere fatta valere

La Cassazione chiarisce i confini tra passaggio in giudicato delle sentenze di divorzio consensuale e acquiescenza tacita all’atto di chi, con la propria condotta successiva, ne ha riconosciuto gli effetti Una coppia coniugata dal 1988 con rito concordatario giunge alla cessazione degli effetti civili del matrimonio nel 2013, con sentenza del Tribunale competente pronunciata su conclusioni congiunte delle parti. Nella fase di notificazione della sentenza, tuttavia, il difensore della moglie provvede a notificarla soltanto personalmente al marito, omettendo la notifica sia al Pubblico Ministero presso il Tribunale sia al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello competente, sia infine ai procuratori domiciliatari della stessa moglie, presso i quali quest’ultima aveva formalmente eletto domicilio nel giudizio di divorzio. Sulla base della sola notifica personale, la cancelleria attesta, ai sensi dell’art. 124 disp. att. cod. proc. civ., la mancata proposizione di impugnazioni, e la sentenza viene annotata come definitiva a margine dell’atto di matrimonio. Pochi giorni dopo, il marito contrae un nuovo matrimonio civile con un’altra donna. Il 12 novembre 2013, appena cinque giorni dopo le nozze, l’uomo muore. Passano quasi dieci anni. Nel 2023 la prima moglie propone ricorso ex art. 473 bis cod. proc. civ. per far dichiarare la nullità del secondo matrimonio, sostenendo che, non essendo stata la sentenza di divorzio notificata correttamente né al Pubblico Ministero né ai suoi difensori, gli effetti della pronuncia non fossero divenuti definitivi se non allo spirare del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, ossia il 25 dicembre 2013. Alla data del secondo matrimonio, quindi, il marito non avrebbe ancora goduto del requisito dello stato libero prescritto dall’art. 86 cod. civ., con conseguente nullità del vincolo ai sensi dell’art. 117 cod. civ. Si costituisce in giudizio la seconda moglie, la quale evidenzia come l’attestazione di cancelleria facesse piena prova, ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., del mancato esperimento di impugnazioni, e come la prima moglie avesse peraltro già agito, nel 2014, per ottenere una quota della pensione di reversibilità del defunto quale ex coniuge titolare di assegno divorzile, senza mai contestare in quella sede la validità del secondo matrimonio. Il percorso nei gradi di merito Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’appello respingono la domanda di nullità. I giudici di merito ritengono che le sentenze di divorzio pronunciate su domanda congiunta, o su conclusioni conformi delle parti, debbano ritenersi passate in giudicato sin dal momento della pubblicazione, in assenza di una parte soccombente titolare di un interesse concreto all’impugnazione. La Corte d’appello sottolinea inoltre come la condotta della prima moglie, che nel 2014 aveva agito per il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità presupponendo così la validità del matrimonio tra l’uomo e la seconda moglie, configuri un comportamento oggettivamente incompatibile con la successiva azione di nullità, tale da configurare una tacita rinuncia all’azione stessa. A ciò si aggiunge, secondo i giudici territoriali, la considerazione che la proposizione della domanda a distanza di un decennio risulti lesiva dell’affidamento incolpevole maturato dalla seconda moglie sulla stabilità del proprio stato civile. La decisione della Cassazione Investita di cinque motivi di ricorso, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 23887/2026, conferma integralmente le statuizioni di merito e rigetta il ricorso. Il principio di diritto richiamato dalla Corte, già affermato in un precedente del 2014, stabilisce che la sentenza resa a seguito di conclusioni comuni delle parti, nell’ambito di un procedimento di divorzio originariamente contenzioso, è assimilabile a quella pronunciata in un giudizio di divorzio congiunto. Ne consegue che, quando il giudice abbia integralmente recepito le conclusioni congiunte, la sentenza non è impugnabile dai coniugi, mentre resta impugnabile soltanto qualora le conclusioni siano state, anche solo parzialmente, disattese. Il Pubblico Ministero, in ogni caso, conserva la facoltà di impugnare la sentenza, ma limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli, secondo quanto previsto dall’art. 5, quinto comma, della legge n. 898 del 1970. La Corte chiarisce che questa ricostruzione trova fondamento nella natura di volontaria giurisdizione del procedimento di divorzio su domanda congiunta, che si configura come procedimento camerale unilaterale privo di parti in posizioni contrapposte. Proprio l’assenza di soccombenza, quale requisito essenziale per l’esercizio del diritto di impugnazione, esclude che una parte che abbia ottenuto quanto richiesto possa successivamente rimettere in discussione l’accordo raggiunto. A questo argomento strutturale la Cassazione affianca un rilievo relativo alla condotta processuale della ricorrente: agendo nel 2014 per ottenere il riconoscimento di una quota della pensione di reversibilità quale ex coniuge titolare di assegno divorzile, la ricorrente ha necessariamente presupposto la validità del secondo matrimonio, ponendo in essere un comportamento incompatibile con la successiva azione di nullità. Tale condotta configura, secondo la Corte, un’ipotesi di rinuncia tacita che il richiamo al principio contra factum proprium rafforza sul piano della lealtà e della correttezza processuale: sarebbe infatti contrario a tali canoni consentire ad una parte che abbia ottenuto ciò che aveva richiesto di “pentirsi” successivamente di quanto aveva voluto. Le implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti su due piani distinti. Sul piano processuale, essa consolida l’orientamento secondo cui, nei procedimenti di divorzio definiti su conclusioni congiunte, il termine per l’impugnazione perde di fatto rilevanza per le parti che abbiano ottenuto l’accoglimento integrale delle proprie domande: la sentenza si consolida sin dalla pubblicazione, a prescindere dalle vicende della notificazione, salva la posizione del Pubblico Ministero per gli interessi patrimoniali dei figli. Sul piano sostanziale, la decisione ricorda che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità matrimoniale non equivale a un’assenza di limiti al suo esercizio: una condotta processuale pregressa, incompatibile con la successiva contestazione di validità di un vincolo, può precludere l’azione per acquiescenza tacita, specie quando siano trascorsi anni e si siano consolidati affidamenti di terzi in buona fede. Per i professionisti che assistono clienti in situazioni di successione di vincoli matrimoniali o in controversie previdenziali connesse allo stato civile, la pronuncia suggerisce cautela nella formulazione di domande che presuppongano, anche implicitamente, il riconoscimento della validità di rapporti giuridici che si intenda successivamente contestare. Per un approfondimento sul proprio caso specifico, lo studio resta a disposizione per una valutazione personalizzata

Test del capello nella separazione: la prova segreta di uso di stupefacenti è utilizzabile in giudizio?

L’accertamento tossicologico eseguito a insaputa del coniuge tra privacy, rischio penale e valore probatorio incerto Nei procedimenti di separazione capita sempre più spesso che un coniuge sospetti l’altro di fare uso di sostanze stupefacenti e cerchi di procurarsi una prova prima ancora di rivolgersi al giudice. Una delle modalità più discusse è il prelievo di capelli da un pettine o da una spazzola, seguito dall’invio del campione a un laboratorio privato per un’analisi tossicologica, il tutto senza che l’interessato ne sia a conoscenza. Il certificato così ottenuto viene poi prodotto in causa come prova dell’inidoneità genitoriale o dell’addebito. La domanda che si pone lo studio è se questo materiale possa davvero essere utilizzato dal giudice civile, e a quali condizioni. Il dato tossicologico è un dato sanitario a tutela rafforzata Il risultato di un’analisi condotta sui capelli per rilevare l’uso di stupefacenti non è un dato qualunque: costituisce un dato relativo alla salute ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e rientra, nell’ordinamento interno, tra le categorie particolari di dati disciplinate dall’art. 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). Si tratta di categorie il cui trattamento è vietato in via generale, salvo che ricorra una delle condizioni tassativamente previste dalla norma europea. Prelevare capelli da un pettine senza il consenso del titolare e inviarli a un laboratorio per un esame tossicologico integra dunque un trattamento di dati sanitari privo di base giuridica. Il prelievo a insaputa dell’interessato può avere rilevanza penale Chi acquisisce il campione in questo modo non corre soltanto un rischio sul piano civile. Il trattamento illecito di dati rientranti nelle categorie particolari dell’art. 9 GDPR, tra cui i dati sanitari, è sanzionato penalmente dall’art. 167, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, quando dalla condotta derivi un nocumento all’interessato. Prima di procurarsi la prova in questo modo, chi intende farlo dovrebbe essere consapevole che la fase di acquisizione del campione può esporlo, a sua volta, a conseguenze penali. Nel processo civile non esiste una regola di esclusione automatica Qui si colloca il nodo più delicato per chi deve valutare se produrre in giudizio una prova di questo tipo. Il processo penale conosce, all’art. 191 c.p.p., l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; il codice di procedura civile non contiene una regola equivalente. L’art. 160-bis del D.Lgs. 196/2003 si limita a rinviare alle disposizioni processuali per stabilire validità ed efficacia degli atti fondati su un trattamento di dati non conforme alla legge, e in assenza di una disposizione processuale specifica il risultato è che il giudice civile valuta la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.. Giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno elaborato, in particolare nel diritto di famiglia, un criterio di bilanciamento tra il diritto alla prova e il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona, demandando al giudice del caso concreto la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco. Il precedente di riferimento sul test del capello nei procedimenti di famiglia Un provvedimento di particolare interesse per la materia è l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, del 19 gennaio 2026, n. 1008, resa in un procedimento riguardante l’affidamento dei figli in cui era in discussione proprio l’uso di stupefacenti da parte di un genitore. La Corte ha confermato che, in questo tipo di procedimenti, il giudice dispone di ampi poteri istruttori officiosi e può disporre d’ufficio l’esame del capello. Nel caso specifico, uno dei genitori si era presentato completamente depilato all’accertamento, rendendone di fatto impossibile l’esecuzione: la Corte territoriale aveva desunto da questo comportamento la prova positiva per presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2729 c.c., qualificandolo come fatto univoco, preciso e concordante, e la Cassazione ha ritenuto corretta tale impostazione. E il prelievo effettuato in autonomia da un privato? Diverso è il caso in cui l’accertamento non venga disposto dal giudice, ma sia procurato in autonomia da una delle parti. Un precedente utile per inquadrare questa ipotesi, pur riguardando dati genetici raccolti da un’agenzia investigativa su mozziconi di sigaretta anziché capelli, è la sentenza della Cassazione civile, Sezione I, n. 21014/2013, che ha ritenuto illecito il prelievo e il successivo trattamento di dati genetici altrui, effettuato per finalità predittive anziché sanitarie, senza il consenso dell’interessato e senza l’autorizzazione dell’Autorità Garante. Il principio, per analogia, si attaglia anche al prelievo di capelli da un pettine a fini tossicologici: la mancanza di consenso e di base legittimante rende l’acquisizione del campione, a monte, un’operazione non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il valore probatorio del certificato privato: tre criticità Anche ammesso che il giudice, nell’esercizio del proprio bilanciamento, decida di non escludere a priori il certificato di laboratorio privato, questo tipo di prova presenta debolezze strutturali che ne riducono significativamente il peso. La prima riguarda la legittimità stessa dell’acquisizione, che può indurre il giudice a non valorizzarla nel bilanciamento tra gli interessi in gioco. La seconda attiene all’affidabilità scientifica del campione: trattandosi di materiale prelevato da un oggetto di uso comune anziché raccolto in sede con le dovute garanzie, la catena di custodia non è certificata e l’attendibilità del prelievo può essere agevolmente contestata dalla controparte. La terza criticità è di ordine strettamente processuale: anche qualora fosse ammessa, una prova unilaterale prodotta da una parte ha un peso persuasivo tendenzialmente inferiore rispetto a un accertamento tecnico disposto d’ufficio dal giudice, sul quale i tribunali di famiglia preferiscono normalmente fondare il proprio convincimento. La strategia processuale corretta Alla luce di questo quadro, la via più solida non è procurarsi autonomamente il certificato, ma chiedere al giudice della separazione di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, il test tossicologico sul capello nei confronti dell’altro coniuge, secondo una prassi già consolidata nei procedimenti sull’affidamento dei figli. In questo contesto, come insegna l’ordinanza n. 1008/2026, se il coniuge chiamato all’accertamento rifiuta di sottoporvisi o si presenta depilato, tale condotta può essere valorizzata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con un effetto probatorio potenzialmente più incisivo

Costruire la casa familiare sul terreno dell’altro coniuge: le spese sono sempre rimborsabili?

La Cassazione chiarisce i confini tra obbligo di contribuzione familiare e pretesa creditoria tra coniugi in comunione legale Capita spesso, nelle famiglie italiane, che la casa in cui si svolge la vita coniugale sorga su un terreno di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi, magari ricevuto in donazione dai propri genitori. Finché il matrimonio prosegue, la circostanza non pone particolari problemi: la casa è “di famiglia”, a prescindere da chi ne sia formalmente proprietario. Ma cosa accade quando la coppia si separa e il coniuge che ha contribuito economicamente alla costruzione dell’immobile chiede indietro quanto speso? È questo l’interrogativo affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22862/2026, che offre l’occasione per fare chiarezza su un tema ricorrente nel contenzioso familiare. La vicenda Un uomo e una donna, sposati dal 1981 in regime di comunione legale dei beni, avevano costruito, in costanza di matrimonio, la casa familiare su un terreno che il padre di lei le aveva donato, in nuda proprietà, alcuni anni dopo le nozze. Una volta separati, il marito ha agito in giudizio sostenendo di aver sostenuto integralmente, con i proventi del proprio lavoro di dipendente, tutte le spese di costruzione del fabbricato, e ha chiesto la condanna della ex moglie al pagamento di una somma corrispondente alla metà del valore dell’immobile o, in alternativa, al rimborso del costo di manodopera e materiali. La donna si è difesa affermando di aver costruito la casa “in economia”, con l’aiuto dei propri genitori e di un fratello, e di aver sostenuto essa stessa buona parte delle spese, essendo una coltivatrice diretta iscritta alla contribuzione agricola. Sia il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sia la Corte d’appello dell’Aquila hanno respinto la domanda del marito. I giudici di merito hanno accertato che gran parte dei pagamenti era stata effettuata attraverso un conto corrente cointestato ai due coniugi, e che l’uomo non era riuscito a superare la presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate. Anche ammettendo un contributo economico del marito, questo era stato ricondotto nell’alveo dell’obbligo di collaborazione alla vita familiare previsto dagli articoli 143 e 147 del codice civile, trattandosi per l’appunto dell’immobile in cui si era svolta la vita coniugale. La questione giuridica Il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ha investito la Suprema Corte di due questioni distinte ma collegate. La prima riguardava il valore probatorio della testimonianza di una parente della moglie, che aveva riferito circostanze apprese direttamente da quest’ultima: una testimonianza cosiddetta “de relato”, cioè indiretta, che i giudici di merito avevano ritenuto “sostanzialmente nulla”. La seconda, di merito, riguardava la qualificazione giuridica delle spese sostenute dal marito: contributo dovuto in forza degli obblighi coniugali, oppure esborso suscettibile di rimborso una volta cessata la comunione di vita? Il ragionamento della Cassazione Sul primo profilo, la Corte ha in parte corretto l’impostazione dei giudici di merito, spiegando che occorre distinguere tra la testimonianza “de relato actoris” — quella in cui il teste riferisce quanto appreso dalla stessa parte che ha promosso il giudizio, priva di autonomo valore probatorio perché verte sul fatto della dichiarazione e non sul fatto storico da accertare — e la testimonianza che ha ad oggetto dichiarazioni potenzialmente confessorie rese da una parte a un terzo. In quest’ultimo caso trova applicazione non il regime, più rigido, della testimonianza indiretta, bensì l’articolo 2735, primo comma, secondo periodo, del codice civile, in tema di confessione stragiudiziale resa a un soggetto diverso dalla controparte, liberamente apprezzabile dal giudice insieme al complesso delle altre risultanze istruttorie. Nonostante questo errore di impostazione, la Cassazione ha ritenuto che esso non fosse decisivo: il ricorrente non aveva infatti offerto elementi concreti per dimostrare che la dichiarante avesse effettivamente agito con la consapevolezza di confessare un fatto sfavorevole alla cugina, né aveva indicato riscontri esterni idonei a corroborare quella dichiarazione, isolatamente considerata comunque insufficiente a provare i fatti allegati. Sul secondo e più rilevante profilo, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: le spese sostenute da un coniuge per la costruzione o il miglioramento della casa familiare, ricadente nella proprietà esclusiva dell’altro coniuge, quando sono finalizzate a rendere l’abitazione più adeguata ai bisogni della famiglia, costituiscono adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 143 del codice civile e, come tale, non generano alcun diritto al rimborso. Ciò vale, in particolare, quando le somme utilizzate provengono da un conto corrente cointestato ai coniugi, sul quale grava una presunzione di contitolarità che il coniuge che agisce in giudizio ha l’onere di superare con prove rigorose, non con la produzione di un singolo estratto conto o di un’unica testimonianza indiretta. I principi affermati Dall’ordinanza emergono due indicazioni operative di sicuro interesse pratico. Anzitutto, la cointestazione di un conto corrente comporta una presunzione di contitolarità delle somme che vi transitano, superabile solo con prove puntuali e complete, non con documentazione parziale o frammentaria riferita a periodi limitati. In secondo luogo, e soprattutto, le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione della casa familiare, quando riconducibili alla logica della solidarietà coniugale e ai doveri di contribuzione previsti dagli articoli 143 e 147 del codice civile, non sono ripetibili neppure dopo la separazione, a prescindere dal fatto che l’immobile su cui insistono appartenga in via esclusiva a uno solo dei coniugi. Implicazioni pratiche La pronuncia ha una ricaduta immediata per chiunque si trovi, o si sia trovato, in una situazione simile. Per il coniuge non proprietario che abbia contribuito economicamente alla costruzione della casa familiare, la lezione è che tale contributo, se rimasto nei limiti di un ragionevole apporto ai bisogni della famiglia, non potrà essere recuperato in sede di separazione: diverso seria il discorso se le spese sostenute fossero andate significativamente oltre lo scopo abitativo e familiare, superando la soglia della contribuzione dovuta, circostanza che però va allegata e provata con rigore, non semplicemente affermata. Per il coniuge proprietario del terreno, la decisione conferma che l’intestazione esclusiva del fondo non mette al riparo da ogni pretesa, ma che l’onere della prova grava pesantemente su chi rivendica un credito, soprattutto quando i pagamenti sono

Il danno da perdita del rapporto parentale spetta anche al figlio non ancora nato al momento della morte del padre

La Cassazione chiarisce: se il concepimento è già avvenuto, il diritto al risarcimento sussiste secondo le regole ordinarie della causalità adeguata Nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2006, un uomo perdeva la vita presso il Pronto Soccorso di un ospedale della provincia di Caserta, a causa di un’ostruzione coronarica che aveva provocato un edema polmonare. La moglie, anche in nome e per conto della figlia minore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere i medici che avevano avuto in cura il paziente e l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti. Un elemento della vicenda merita particolare attenzione: la figlia, al momento del decesso del padre, non era ancora nata, sebbene già concepita. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’Azienda Sanitaria e i due medici, in solido, al pagamento di una somma complessiva superiore al milione di euro, comprensiva anche del danno da perdita del rapporto parentale riconosciuto alla figlia, pur non ancora nata al momento del fatto. La Corte d’Appello di Napoli, investita dei gravami proposti dalle parti, riduceva la condanna e, in particolare, escludeva integralmente il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore della figlia, ritenendo che nei suoi confronti non fosse configurabile né un pregiudizio dinamico-relazionale né un pregiudizio morale soggettivo, proprio in ragione della mancata nascita al momento del decesso paterno. Avverso questa decisione la madre, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, proponeva ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. La questione è stata decisa dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la pronuncia identificata dal numero di raccolta generale 22064/2026. La questione giuridica: due orientamenti a confronto Il cuore della controversia riguardava un interrogativo tutt’altro che scontato: il figlio che non era ancora nato, ma era già stato concepito, al momento della morte del padre naturale causata dall’illecito di un terzo, ha diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale? La Cassazione ricostruisce l’esistenza, nella propria giurisprudenza, di due orientamenti contrapposti. Il primo, più risalente, riconosce il diritto al risarcimento anche al soggetto nato dopo la morte del genitore, ritenendo che gli elementi costitutivi dell’illecito (condotta, evento lesivo, conseguenze dannose) possano manifestarsi in momenti diversi senza che ciò interrompa il nesso causale. Il secondo orientamento, più restrittivo, richiede invece che il rapporto familiare sia già esistente al momento dell’illecito, escludendo quindi il risarcimento quando il presunto danneggiato non fosse ancora nato. Il quadro normativo e la soluzione della Corte Per dirimere il contrasto, la Cassazione opera una distinzione decisiva tra le fattispecie che avevano dato origine ai due orientamenti. Il precedente più restrittivo, infatti, riguardava una situazione diversa: quella di fratelli nati dopo un evento lesivo occorso al loro congiunto, quando essi non erano ancora stati nemmeno concepiti. Nel caso oggi deciso, invece, la figlia era già concepita al momento della morte del padre: una differenza che, per la Corte, non è di poco conto. L’art. 315-bis del codice civile, introdotto dalla riforma della filiazione del 2012-2013, tipizza il rapporto genitoriale come un vero e proprio statuto di diritti e doveri, riconoscendo al figlio un fascio di situazioni giuridiche soggettive fondate sull’interesse a crescere e a formare la propria personalità in modo pieno ed equilibrato. Secondo la Corte, se il concepimento è già avvenuto, l’instaurazione del rapporto genitoriale costituisce la conseguenza “normale” di quel concepimento; di conseguenza, se la morte del padre naturale impedisce che tale rapporto si consolidi, la perdita del legame affettivo ed educativo rappresenta la conseguenza normale dell’illecito, secondo la regola della causalità adeguata. La Cassazione precisa inoltre che, trattandosi della peculiare relazione genitoriale, le conseguenze pregiudizievoli della lesione (sofferenza morale e pregiudizio relazionale) sono oggetto di una presunzione che non ammette prova contraria da parte del danneggiante, a differenza di quanto avviene per le altre ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale, dove il responsabile può dimostrare l’indifferenza affettiva o financo l’ostilità tra le parti. Né rileva, ai fini della causalità giuridica, il fatto che le conseguenze dannose si manifestino solo dopo la nascita: la giurisprudenza in tema di danno lungolatente e di decorrenza della prescrizione conferma che uno scarto temporale tra evento lesivo e conseguenze risarcibili è fenomeno del tutto ordinario nell’illecito civile. I principi affermati In sintesi, la Corte afferma che il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto genitoriale spetta anche al figlio non ancora nato, purché già concepito, al momento della morte del genitore causata da fatto illecito altrui. Il diritto sorge in capo al figlio dopo la nascita, ma trova il proprio fondamento causale nell’illecito subìto dal genitore durante la gestazione, senza che rilevi la questione, dogmaticamente distinta, della capacità giuridica del concepito. Per questi motivi, il secondo motivo di ricorso viene accolto, con assorbimento del primo e del terzo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria attenendosi ai principi enunciati. Implicazioni pratiche Per le famiglie coinvolte in vicende di responsabilità sanitaria o, più in generale, di responsabilità civile che abbiano causato la morte di un genitore durante la gravidanza del figlio, la pronuncia rappresenta un chiarimento significativo: la circostanza che il figlio nasca dopo il decesso del genitore non preclude, di per sé, il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, se il concepimento era già avvenuto al momento del fatto. Per i professionisti sanitari e le strutture ospedaliere, la decisione conferma che l’ambito dei soggetti risarcibili in conseguenza di un errore medico fatale può includere anche i figli non ancora nati al momento del decesso, con conseguenze rilevanti in termini di quantificazione del danno risarcibile e di gestione del rischio assicurativo. Per gli avvocati che assistono le vittime “di riflesso” di un illecito, la sentenza offre un criterio distintivo prezioso: occorre sempre verificare se, al momento del fatto lesivo, il presunto danneggiato fosse già concepito, poiché da questa circostanza dipende l’applicabilità del principio più favorevole qui affermato. Il nostro studio

Assegnazione della casa familiare: il rustico accanto può diventare pertinenza automatica?

La Cassazione richiama i giudici di merito a un accertamento rigoroso del vincolo pertinenziale e ribadisce che ogni decisione sull’immobile accessorio deve rispondere all’interesse della prole Nel corso di un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’assegnazione alla moglie della casa familiare, un edificio di circa cinquecento metri quadri sviluppato su tre piani e dotato di ampio spazio antistante adibito a parcheggio. Nella stessa statuizione, il giudice di primo grado aveva ricompreso nell’assegnazione anche un secondo immobile, rimasto allo stato rustico, situato a circa cinquanta metri dall’abitazione principale, qualificandolo come pertinenza di quest’ultima ai sensi dell’art. 817 c.c. Il marito aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Catania, sostenendo che il rustico non potesse considerarsi pertinenza della casa coniugale: si trattava di un bene con particella catastale distinta, autonoma concessione edilizia, diversa destinazione d’uso e accesso indipendente dalla strada. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto il gravame, ritenendo che il fabbricato, pur non contiguo e pur destinato in origine a un progetto produttivo mai completato, fosse stato di fatto utilizzato come deposito e garage al servizio dell’abitazione familiare, e che ciò bastasse a configurarne la natura pertinenziale. Contro questa sentenza il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi tre, esaminati congiuntamente dalla Corte, riguardano la violazione delle norme sulle pertinenze e sull’assegnazione della casa familiare, oltre a un vizio di motivazione nella valutazione delle prove; il quarto motivo attiene invece al riparto delle spese di lite. Il quadro normativo: casa familiare e pertinenze La materia si colloca all’incrocio tra due discipline distinte. Da un lato l’art. 337 sexies c.c., che regola l’assegnazione della casa familiare nell’ambito della separazione e del divorzio, individuando come criterio guida l’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Dall’altro l’art. 817 c.c., che definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, e l’art. 818 c.c., che ne estende automaticamente il regime giuridico del bene principale, salvo diversa disposizione di legge. La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, ricorda che la casa familiare costituisce il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita della famiglia e concorre in misura decisiva alla formazione della personalità dei figli, sicché la sua assegnazione gode di una tutela di rilievo costituzionale (Cass. n. 3000/2025). Coerentemente, anche la revoca dell’assegnazione richiede l’accertamento rigoroso del venir meno dell’interesse della prole, per raggiungimento della maggiore età, autosufficienza economica o cessazione della convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023), con onere probatorio stringente a carico di chi richieda la revoca (Cass. n. 11218/2013). Quanto al vincolo pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità richiede la compresenza di due elementi: un requisito soggettivo, ossia l’appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, e un requisito oggettivo, cioè la contiguità, anche solo funzionale, tra i due immobili, tale per cui il bene accessorio arrechi utilità al bene principale e non al proprietario in quanto tale. In assenza di questi presupposti, non si configura una pertinenza, bensì un’ipotesi di comunione del bene accessorio o di servitù (Cass. n. 14599/2004; Cass. n. 20186/2025; Cass. n. 20911/2021). L’accertamento di tali elementi costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 4599/2006; Cass. n. 6009/2000). La Corte ha inoltre chiarito che l’assegnazione della casa coniugale può estendersi a un bene pertinenziale, come un box, quando questo sia oggettivamente al servizio dell’abitazione principale, situato nello stesso edificio e appartenente al medesimo coniuge (Cass. n. 24104/2009), fermo restando che chi rivendica il bene accessorio deve dimostrarne il collegamento pertinenziale (Cass. n. 29468/2011), mentre spetta al coniuge non assegnatario l’onere di provare l’eventuale non operatività dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. (Cass. n. 510/2020). La decisione della Corte di Cassazione Applicando questi principi al caso concreto, la Prima Sezione civile ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati e da trattare congiuntamente. Secondo la Corte, la sentenza impugnata presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria: la Corte d’appello, infatti, da un lato aveva dichiarato di voler limitare l’esame alla sola valenza pertinenziale del bene rispetto all’uso fattone durante la convivenza coniugale, escludendo la rilevanza della questione tecnica sull’art. 817 c.c.; dall’altro, subito dopo, aveva comunque affermato la sussistenza del vincolo pertinenziale, senza indicare su quali elementi probatori specifici la moglie, parte onerata, avesse dimostrato tale vincolo. Questo passaggio motivazionale ha impedito al marito di contestare adeguatamente sia l’insussistenza dei presupposti dell’art. 817 c.c., sia l’eventuale eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c., tanto più che si discuteva di un immobile non contiguo, con destinazione d’uso diversa, distinto catastalmente dalla casa familiare e dotato di accesso autonomo. La Cassazione ha altresì accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di dover valutare la questione nell’ambito del giudizio di separazione, non ha compiuto la verifica indispensabile sull’effettivo interesse della prole rispetto all’assegnazione dell’immobile accessorio, così come richiesto dall’art. 337 sexies c.c. Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: quando il giudice assegna, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo, riconoscendone il carattere pertinenziale, il potere di limitare il diritto dominicale del proprietario deve sempre essere esercitato nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., poiché si tratta di un provvedimento a favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse esclusivo di questi ultimi. Ne consegue che anche il bene pertinenziale deve rispondere direttamente all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, restando estranea a tale valutazione ogni ponderazione tra interessi di natura diversa dei coniugi, ove non coinvolgano le esigenze abitative dei figli (Cass. n. 18556/2026). Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per chi si occupa di separazioni e divorzi. Per i coniugi proprietari di immobili accessori alla

Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A

Assegno divorzile perequativo: conta anche la scelta tacita di dedicarsi alla famiglia

Quando il sacrificio di una carriera, anche se non scritto in alcun accordo, fonda il diritto all’assegno Una coppia, sposata dal 2001 e separatasi consensualmente nel 2016 dopo circa quindici anni di convivenza, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale del Tribunale di Rimini nel 2021. Con la sentenza definitiva del dicembre 2024, il giudice di prime cure poneva a carico del marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli, un assegno divorzile mensile di 100,00 euro in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat. L’uomo, medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica e al contempo libero professionista presso due strutture private, impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata nell’agosto 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado. I giudici d’appello ricostruivano la vicenda familiare osservando che, durante il matrimonio, l’uomo si era dedicato in via prevalente alla propria attività professionale, fino a coltivare contestualmente un rapporto di lavoro dipendente e un’attività libero-professionale, mentre la donna, pur mantenendo un’occupazione, aveva scelto per diversi periodi il lavoro a tempo parziale per occuparsi prevalentemente dei figli e delle esigenze domestiche. Tale scelta, secondo la Corte, doveva considerarsi frutto di un accordo tacito tra i coniugi, e aveva comportato per la donna una rinuncia a un reddito più elevato, con ricadute negative anche sulla futura posizione pensionistica. Né la Corte d’Appello riteneva che la circostanza, anch’essa dedotta dal marito, di un’eventuale nuova stabile convivenza della ex moglie con un nuovo compagno potesse condurre a una diversa conclusione, attesa la funzione compensativa, e non meramente assistenziale, riconosciuta all’assegno. L’uomo ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: l’erroneo riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, a suo dire disposto senza un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale delle parti e un effettivo sacrificio professionale della ex moglie, e senza un’adeguata considerazione delle disponibilità patrimoniali di quest’ultima — comprensive di un apporto economico regolare versato dal nuovo convivente — né del contributo personale fornito dallo stesso ricorrente nella cura dei figli. La questione giuridica Il nodo affrontato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione riguarda i presupposti necessari affinché l’assegno divorzile possa essere riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, distinta dalla funzione meramente assistenziale. Si tratta di un tema centrale nell’evoluzione giurisprudenziale successiva al noto revirement delle Sezioni Unite del 2018, che ha superato il criterio del tenore di vita matrimoniale per affermare la natura composita — assistenziale, compensativa e perequativa — dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. La questione pratica sottoposta ai giudici di legittimità era se la funzione compensativa dell’assegno possa essere riconosciuta anche quando il coniuge richiedente dispone di redditi e di un patrimonio personale non irrilevanti, e se la scelta di dedicarsi alla famiglia, mai formalizzata in un accordo esplicito tra i coniugi, possa comunque fondare il diritto all’assegno. Il principio affermato dalla Corte La Cassazione (raccolta generale n. 18385/2026) ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza. Innanzitutto, sotto il profilo processuale, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l’omissione di un fatto storico non considerato dal giudice di merito, e non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone, come precondizione, una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi al momento del divorzio, accertata in concreto sulla base dei redditi delle parti. Nel caso di specie, tale squilibrio risultava evidente già dai dati offerti dallo stesso ricorrente, che dichiarava un reddito medio annuo di oltre 63.000 euro nel triennio 2020-2022, a fronte di un reddito della ex moglie di poco più di 22.000 euro nel medesimo periodo. Accertata tale disparità, occorre poi verificare il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le scelte di organizzazione della vita familiare assunte durante il matrimonio. Su questo punto la Cassazione ha riaffermato un principio di particolare rilievo pratico: il diritto all’assegno perequativo-compensativo sussiste non soltanto quando la rinuncia a occasioni professionali sia il frutto di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta condivisa, ancorché tacita. È quanto accertato nel caso concreto, in cui l’intensa attività professionale del marito, svolta sia come dipendente che come libero professionista, si è sviluppata in parallelo alla scelta della moglie di ridurre il proprio impegno lavorativo per occuparsi della famiglia, in un contesto che la Corte territoriale ha ritenuto espressivo di un accordo tacito tra le parti. Quanto poi all’obiezione secondo cui la beneficiaria disponeva di risorse patrimoniali non trascurabili e dell’apporto economico di un nuovo convivente, la Cassazione ha colto l’occasione per precisare un ulteriore aspetto della funzione perequativa: questa non richiede che il beneficiario sia privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa, poiché in tal caso sarebbe configurabile soltanto la diversa e più limitata funzione assistenziale. La funzione perequativa, al contrario, può essere riconosciuta anche quando il beneficiario disponga di redditi e sostanze tali da escludere uno stato di bisogno, perché ciò che rileva è il nesso causale tra la rinuncia lavorativa e la formazione del patrimonio, proprio o dell’altro coniuge, durante la vita matrimoniale. La Corte ha infine osservato, sotto un profilo più processuale, che il ricorrente non aveva neppure specificato in quale fase del giudizio di merito avesse dedotto la questione delle ulteriori disponibilità finanziarie della ex moglie, incorrendo così anche in un difetto di autosufficienza del ricorso. Implicazioni pratiche La pronuncia consolida un orientamento di importanza concreta per chi affronta un procedimento di divorzio o ne valuta gli effetti economici. Per il coniuge che durante il matrimonio ha ridimensionato la propria attività lavorativa per