Prescrizione dei debiti tributari nelle società di persone: la Cassazione ribadisce il termine decennale e gli effetti verso i soci

Quando la notifica alla società interrompe la prescrizione anche per il socio: i principi affermati dalla Corte Suprema in materia di IRPEF e IRAP La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27130 del 9 ottobre 2025, depositata dalla Sezione Tributaria, torna a pronunciarsi su due questioni fondamentali per chi opera nell’ambito delle società di persone: quale sia il termine di prescrizione applicabile ai crediti tributari relativi a imposte come IRPEF e IRAP, e se la notifica di una cartella esattoriale alla società produca effetti interruttivi della prescrizione anche nei confronti dei singoli soci. La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata a un socio di una società in nome collettivo nel 2008, avente a oggetto debiti tributari della società stessa, già intimati a quest’ultima con cartella del 2003. Il socio aveva eccepito la maturata prescrizione del credito, sostenendo che fossero decorsi più di cinque anni dalla formazione del ruolo e che la notifica alla società non potesse avere alcun effetto nei suoi confronti personali. I giudici di merito avevano accolto questa tesi, ritenendo applicabile un termine prescrizionale inferiore al decennio e negando la rilevanza della notifica alla società ai fini dell’interruzione della prescrizione verso il socio. La Suprema Corte ha censurato entrambi i passaggi motivazionali della decisione impugnata, ribaltando la soluzione raggiunta dai giudici territoriali e affermando principi di diritto di notevole portata pratica. Il termine di prescrizione decennale per IRPEF e IRAP Sul primo profilo, relativo al termine di prescrizione applicabile, la Cassazione richiama l’orientamento consolidato secondo cui i crediti erariali per la riscossione dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP si prescrivono nell’ordinario termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c., non essendo previsto dalla legge un termine speciale più breve. In particolare, la Corte esclude che possa trovare applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., norma dedicata alle prestazioni periodiche. Questo perché l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione che si ripete annualmente, ha carattere autonomo e unitario: ogni singolo pagamento non è legato ai precedenti, ma risente di nuove e autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Tale principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (si veda Cass. n. 24278 del 3 novembre 2020 e Cass. n. 33213 del 29 novembre 2023), chiarisce che, sebbene la cartella esattoriale definitiva possa contenere tributi con termini prescrizionali diversi se espressamente previsti dalla legge, in assenza di una disciplina speciale trova applicazione il termine ordinario decennale, unitamente alle cause di interruzione previste dall’ordinamento giuridico. Nel caso esaminato, quindi, la Commissione Tributaria Regionale aveva errato nel ritenere maturata la prescrizione in un termine inferiore al decennio, nonostante l’imposizione fiscale risalisse all’anno 2000 e la notifica della cartella al socio fosse intervenuta nel 2008. La Corte ha precisato che non essendo decorso il termine decennale, l’eccezione di prescrizione non poteva trovare accoglimento su questa base. L’effetto interruttivo della notifica alla società nei confronti dei soci Il secondo profilo affrontato dalla sentenza riguarda la questione, di particolare rilevanza pratica, della rilevanza della notifica della cartella alla società di persone ai fini dell’interruzione della prescrizione anche nei confronti dei soci. La Commissione di secondo grado aveva ritenuto che la notifica eseguita alla società nel 2003 non fosse “dotata di fungibilità” rispetto all’onere di notificare ai singoli soci, escludendo quindi che potesse operare il principio di solidarietà tra società e soci. La Cassazione censura anche questo passaggio argomentativo, richiamando l’interpretazione consolidata basata sul combinato disposto degli artt. 2267 e 2291 c.c. In base a questi articoli, nelle società di persone il socio è responsabile di tutte le obbligazioni sociali in modo solidale e illimitato, comprese quelle che hanno fonte nella legge e, quindi, anche quelle di natura tributaria. Il punto centrale è che il debito della società è, per sua natura giuridica, un debito dei soci stessi. Di conseguenza, l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1310 c.c., produce efficacia anche rispetto ai soci (principio affermato da Cass. n. 6997 dell’11 marzo 2020). Questo significa che, nel momento in cui viene notificata la cartella di pagamento alla società in nome collettivo, il termine di prescrizione viene interrotto non soltanto nei confronti dell’ente collettivo, ma anche nei confronti di ciascun socio illimitatamente responsabile. Tale effetto discende direttamente dalla struttura della responsabilità nelle società personali, nella quale i patrimoni della società e dei soci sono legati da un vincolo di solidarietà passiva che si riflette anche sul piano degli effetti processuali e della decorrenza dei termini. Implicazioni pratiche per società di persone e professionisti Le affermazioni contenute nell’ordinanza in commento hanno rilevanti conseguenze operative per tutti coloro che operano nelle società di persone, siano essi soci, amministratori o consulenti fiscali e legali. Innanzitutto, è fondamentale tenere presente che i crediti tributari relativi a imposte come IRPEF e IRAP si prescrivono solo dopo il decorso di dieci anni, e non in tempi più brevi. Questo comporta che le società e i soci devono monitorare con attenzione le posizioni fiscali per un arco temporale molto ampio, conservando la documentazione necessaria e verificando lo stato delle eventuali contestazioni. In secondo luogo, la notifica di una cartella di pagamento alla società determina l’interruzione del termine prescrizionale anche nei confronti dei soci, senza necessità che l’atto sia notificato separatamente a ciascuno di essi. Questo significa che i soci non possono confidare nel fatto che, decorso un certo tempo dalla notifica alla società, il credito si sia prescritto nei loro confronti personali per mancata notifica individuale. Il vincolo di solidarietà e la natura del debito sociale come debito dei soci comportano che l’atto interruttivo notificato alla società “vale” anche per i singoli membri. Dal punto di vista difensivo, chi intenda eccepire la prescrizione di un debito tributario relativo a una società di persone dovrà verificare non solo la data dell’ultima notifica effettuata al socio, ma anche tutte le notifiche effettuate alla società, in quanto queste ultime producono effetti interruttivi rilevanti