Mutuo con tasso variabile indeterminato: la Cassazione chiarisce i criteri per il tasso sostitutivo

Quando il contratto non specifica correttamente il parametro di riferimento, interviene la legge con criteri precisi. Analisi dell’ordinanza n. 26532/2025 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26532 depositata il 1° ottobre 2025, è tornata a pronunciarsi su una questione di fondamentale importanza per migliaia di mutuatari italiani: cosa accade quando un contratto di mutuo bancario prevede un tasso di interesse variabile indeterminato o indeterminabile? La risposta della Suprema Corte fornisce un quadro chiaro dei criteri da applicare e chiarisce alcuni dubbi interpretativi ricorrenti. La vicenda giudiziaria La controversia trae origine da un contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 1995 tra una mutuataria e un istituto di credito. La cliente, dopo aver cessato i pagamenti nel 2003, aveva proposto un’azione giudiziaria per ottenere la rideterminazione del saldo dovuto, contestando l’applicazione di interessi usurari e la validità stessa del contratto. Il Tribunale di Grosseto aveva condannato la mutuataria al pagamento di oltre 84.000 euro, eliminando dal computo solo gli interessi usurari. La Corte d’Appello di Firenze aveva poi riformato parzialmente la sentenza, riducendo il saldo a circa 29.800 euro, riconoscendo che il tasso di interesse originario era effettivamente indeterminato e indeterminabile, quindi nullo. Il nodo della determinazione del tasso di interesse Il cuore della questione riguarda l’articolo 117, comma 7, lettera a) del Testo Unico Bancario nella formulazione vigente tra il 1995 e il 2005. Questa norma stabilisce che, quando il contratto di mutuo non prevede un tasso di interesse determinato o determinabile, si applica un tasso sostitutivo pari al tasso nominale minimo dei Buoni Ordinari del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Si tratta di una disposizione fondamentale che tutela sia il mutuatario sia la banca, sostituendo un elemento contrattuale nullo con un parametro oggettivo e verificabile. La ricorrente aveva sostenuto che, trattandosi di un mutuo a tasso variabile, il concetto di “conclusione del contratto” dovesse essere interpretato in modo estensivo, facendo riferimento non alla data di stipulazione ma alla scadenza di ciascuna rata o, in alternativa, alla scadenza finale del mutuo. Secondo questa tesi, il contratto di mutuo a tasso variabile sarebbe un contratto a “formazione progressiva”, che si perfeziona gradualmente nel tempo. La Cassazione ha respinto nettamente questa interpretazione, affermando che l’espressione legislativa “conclusione del contratto” è inequivoca e si riferisce univocamente al momento della stipulazione dell’accordo tra le parti. La questione della nullità del contratto per mancata erogazione Un altro profilo interessante della decisione riguarda la dedotta nullità del contratto per mancata effettiva erogazione della somma mutuata. La mutuataria aveva sostenuto che il denaro non le fosse mai stato realmente consegnato, ma che fosse stato immediatamente costituito in pegno a favore della banca per garantire un precedente debito. La Corte territoriale aveva respinto questa tesi sia nel merito sia per ragioni processuali, ritenendo che la pretesa nullità dovesse emergere da fatti e documenti già allegati entro i termini delle preclusioni assertive e probatorie. La Cassazione ha confermato questo orientamento, precisando che, se è vero che l’eccezione di nullità non soffre i limiti temporali delle preclusioni assertive e istruttorie e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, è altrettanto vero che la nullità deve emergere dagli atti e dai documenti già presenti nel fascicolo processuale. Una volta scaduti i termini per le allegazioni e le richieste istruttorie, deve ritenersi definito una volta per tutte il perimetro della controversia. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la clausola contrattuale che prevedeva il pegno sulla somma erogata regolasse semplicemente il periodo transitorio tra l’erogazione e l’iscrizione dell’ipoteca, senza che ciò implicasse una mancata effettiva consegna del denaro. Gli interessi di mora e la mora automatica La sentenza affronta anche la delicata questione degli interessi moratori. Il contratto prevedeva interessi di mora allo stesso tasso di quelli convenzionali. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il vizio di indeterminatezza degli interessi convenzionali si estendesse anche agli interessi moratori. Tuttavia, aveva escluso l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’articolo 117, comma 7, del TUB ai ritardi nell’esecuzione del contratto, applicando invece gli interessi legali a partire dalla scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento. Questo ragionamento si fonda sull’articolo 1219, comma 2, numero 3, del codice civile, che prevede la cosiddetta “mora automatica” o “mora ex re”. Secondo questa disposizione, il debitore è costituito automaticamente in mora quando non esegue una prestazione che doveva essere effettuata al domicilio del creditore. La Cassazione ha confermato l’applicabilità di questa forma di mora automatica alla fattispecie, respingendo le obiezioni della ricorrente secondo cui la prestazione non sarebbe stata certa, liquida ed esigibile. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio consolidato per cui, agli effetti della mora automatica, la liquidità dell’obbligazione ricorre non solo quando il titolo ne determina l’ammontare, ma anche quando indica i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di valutazione discrezionale. La legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi L’ultima questione affrontata dalla Cassazione riguarda la segnalazione della mutuataria inadempiente alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. La ricorrente aveva sostenuto che la segnalazione fosse illegittima perché il mancato pagamento delle rate era frutto della contestazione della loro debenza, e che l’intermediario avrebbe dovuto effettuare una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente prima di procedere alla segnalazione. La Corte ha respinto anche questa censura, ritenendo che sussistesse una conclamata situazione di inadempimento. La cliente aveva infatti cessato ogni pagamento dal settembre 2003, e persisteva un debito consistente anche nell’ipotesi ricostruttiva più favorevole alla mutuataria. La Suprema Corte ha chiarito che la mera contestazione della debenza non è sufficiente a impedire la segnalazione quando l’inadempimento è oggettivo e non è in discussione l’andamento di altri rapporti obbligatori. Si tratta di un principio importante che bilancia il diritto alla protezione dei dati personali con le esigenze di trasparenza del sistema creditizio. Le implicazioni pratiche per i mutuatari Questa pronuncia della Cassazione offre importanti indicazioni pratiche per chiunque abbia stipulato o stia per stipulare un contratto di mutuo. Innanzitutto, conferma che i contratti bancari devono contenere elementi chiari e determinabili, in particolare per quanto riguarda il tasso di interesse. Quando
Mutui bancari e usura: la Cassazione chiarisce i criteri di calcolo del TEG

I Giudici di legittimità confermano i principi consolidati sulla trasparenza contrattuale in tema di tasso “alla francese”, e l’esclusione di imposte e spese notarili dal tasso effettivo globale Con ordinanza n. 24819/2023, depositata il 10 luglio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in materia di contratti di mutuo bancario e verifica dell’usurarietà, confermando orientamenti consolidati che meritano particolare attenzione da parte di mutuatari e operatori del settore creditizio. La vicenda processuale La controversia traeva origine da un contratto di mutuo per il quale i mutuatari avevano lamentato l’applicazione di interessi, spese e commissioni non dovute. Il Tribunale di primo grado aveva accolto le ragioni dei ricorrenti, condannando l’istituto bancario al risarcimento, riconoscendo l’usurarietà del mutuo. La Corte d’Appello di Palermo, tuttavia, aveva riformato la decisione, escludendo l’usurarietà sulla base di una diversa valutazione del tasso effettivo globale (TEG). I principi giuridici confermati dalla Cassazione La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità, ma nell’iter argomentativo ha ribadito principi fondamentali per la pratica bancaria: Calcolo del tasso effettivo globale: cosa escludere Conforme all’art. 1, comma 4, della L. n. 108/1996, la Cassazione ha confermato che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve tenere conto di commissioni, remunerazioni e spese, “escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”. Pertanto, risulta corretto escludere dal computo del TEG l’imposta sostitutiva prevista dal d.P.R. n. 601/1973. Analogamente, le spese notarili devono essere escluse dal calcolo del tasso effettivo globale, in conformità alle istruzioni della Banca d’Italia. Questo principio riveste particolare importanza pratica, considerando l’incidenza economica di tali oneri nei contratti di mutuo. Il fenomeno dell’usura sopravvenuta La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675) secondo cui, quando il tasso degli interessi concordato superi nel corso del rapporto la soglia dell’usura determinata successivamente alla stipula, non si verifica nullità o inefficacia della clausola contrattuale validamente pattuita in origine. Il superamento sopravvenuto della soglia, inoltre, non può essere qualificato come contrario al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.. Nel caso specifico, il TEG del mutuo risultava pari al 5,56%, inferiore al tasso soglia del 6,36% vigente al momento della stipula. Trasparenza bancaria e piano di ammortamento “alla francese” Richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. 29 maggio 2024, n. 15130), la Corte ha ribadito che nei mutui bancari con rimborso rateale regolati da un piano di ammortamento “alla francese”, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori non comporta nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto né per violazione della normativa sulla trasparenza. Aspetti procedurali rilevanti L’ordinanza offre anche spunti significativi sul piano processuale: Confessione giudiziale e rappresentanza processuale Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritte unicamente dal procuratore ad litem, costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice. Per assumere valore di confessione giudiziale spontanea ex artt. 228 e 229 c.p.c., l’atto deve essere sottoscritto personalmente dalla parte, con modalità che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle dichiarazioni sfavorevoli. Limiti della comparsa conclusionale La comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte. Quando con tale atto si prospetti per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può pronunciarsi al riguardo, senza incorrere in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Implicazioni pratiche per mutuatari e istituti di credito Questa pronuncia chiarisce diversi aspetti operativi di fondamentale importanza: Per i mutuatari, l’orientamento conferma che le contestazioni relative all’usurarietà devono basarsi su una corretta valutazione del TEG, escludendo dal computo imposte, tasse e spese notarili. La semplice allegazione di superamento delle soglie, senza adeguata documentazione, non è sufficiente. Per gli istituti bancari, la decisione rafforza la validità dei contratti che rispettino le soglie di usura al momento della stipula, anche in caso di successivo superamento per effetto dell’evoluzione dei tassi di mercato. Resta tuttavia essenziale assicurare la trasparenza informativa sui meccanismi di calcolo degli interessi. Conclusioni L’ordinanza in esame, pur limitandosi a dichiarare l’inammissibilità del ricorso, fornisce un quadro sistematico dei principi applicabili alla verifica dell’usurarietà nei rapporti di mutuo. La conferma degli orientamenti consolidati offre maggiore certezza giuridica in un settore caratterizzato da frequenti contenziosi. L’evoluzione giurisprudenziale dimostra come la Cassazione stia progressivamente definendo un equilibrio tra tutela del mutuatario e stabilità del sistema creditizio, privilegiando criteri di calcolo rigorosi e trasparenza informativa piuttosto che nullità automatiche delle clausole contrattuali. 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