Due madri, un figlio, una provetta: quando la fecondazione è omologa la verità genetica non basta a cancellare lo status di genitore

La Cassazione riscrive i confini tra procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa nelle coppie omoaffettive, imponendo ai giudici di merito un accertamento concreto sull’interesse del minore La storia che la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, è stata chiamata a dirimere con la sentenza identificata dal numero di raccolta generale 24427/2026 muove da una relazione sentimentale nata nel 2009 tra due donne, sfociata in un’unione civile costituita nell’agosto 2016. La coppia aveva tentato, senza esito, diversi percorsi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in Spagna. Nel 2014 una delle due donne si è rivolta a un centro specializzato per una procreazione medicalmente assistita di tipo omologo, realizzata insieme a un donatore di gameti, nipote della compagna. Nel 2016 nasce la minore, riconosciuta alla nascita dalla sola madre biologica; due anni dopo, nel 2018, la bambina viene riconosciuta anche dalla partner, con il consenso della madre biologica, dando così luogo a un atto di nascita che indicava entrambe le donne come genitori. La convivenza tra la madre sociale e la minore si è protratta per circa tre anni e mezzo, fino all’estate del 2019, quando la madre sociale è stata allontanata dalla casa familiare in conseguenza di un procedimento penale, poi archiviato con esito favorevole per lei. Da quel momento i rapporti tra la minore e la madre sociale si sono interrotti, per decisione unilaterale della madre biologica. Successivamente, la nonna materna della bambina ha proposto impugnazione per difetto di veridicità dell’atto di nascita, sostenendo che la procedura non fosse in realtà riconducibile a una procreazione eterologa condivisa, bensì a una procreazione omologa in cui il ruolo del donatore di gameti sarebbe stato meramente biologico e occasionale. La madre biologica ha aderito, sin dal primo grado, alla domanda della propria madre. Il percorso nei gradi di merito Il Tribunale ha accolto l’impugnazione, ritenendo non veritiero l’atto di nascita e giudicando la convivenza tra la madre sociale e la minore, limitata a poco più di un anno dal riconoscimento, insufficiente a consolidare una condizione identitaria tale da giustificare la conservazione dello status filiale. La Corte d’Appello di Palermo, investita del gravame proposto dalla madre sociale, ha invece riformato la decisione, valorizzando la lunga relazione della coppia, la comune volontà di diventare genitrici e il ruolo marginale del donatore di gameti, di fatto assimilato a quello di un partecipante a un progetto eterologo. Su questa base la Corte territoriale ha applicato per analogia l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, in tema di continuità dello status di figlio nato da procreazione eterologa, e i principi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non consente il riconoscimento, fin dalla nascita, dello status di figlio nei confronti della madre intenzionale in coppie femminili che abbiano fatto ricorso all’estero alla fecondazione eterologa. Il quadro normativo: la differenza, non solo terminologica, tra PMA omologa ed eterologa Il nodo giuridico della vicenda ruota interamente attorno alla distinzione tra procreazione medicalmente assistita omologa, in cui i gameti utilizzati appartengono ai due membri della coppia richiedente, e procreazione eterologa, in cui almeno uno dei gameti proviene da un donatore esterno. Gli articoli 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 disciplinano gli effetti di questa seconda ipotesi, stabilendo che il consenso prestato alla fecondazione eterologa comporta l’assunzione piena e irrevocabile della responsabilità genitoriale in capo a chi lo ha prestato, mentre il donatore di gameti resta estraneo a qualunque relazione giuridica con il nato. È proprio su questa cornice normativa che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, ha innestato il riconoscimento dello status di figlio in favore della madre intenzionale, quando la coppia omoaffettiva abbia condiviso, con consenso informato, un autentico progetto generativo eterologo praticato all’estero. Il punto controverso, nel caso in esame, è che la procedura clinica che ha condotto alla nascita della minore non era eterologa, bensì omologa: il gamete maschile non proveniva da un donatore anonimo estraneo al processo, ma da un soggetto individuato, il cui consenso alla procedura risultava peraltro fortemente contestato e oggetto di separata valutazione in sede penale. La Cassazione ha dunque dovuto stabilire se i principi elaborati per la fecondazione eterologa fossero automaticamente estensibili a una fattispecie strutturalmente diversa. La decisione della Cassazione: l’interesse del minore come criterio guida, non la qualificazione tecnica della procedura Il Collegio, esaminando congiuntamente i tre motivi di ricorso, ha ritenuto che la Corte d’Appello di Palermo abbia errato nel qualificare come eterologa una procedura che, per fatti pacifici tra le parti, era di tipo omologo, e nell’applicare quindi in modo diretto l’art. 8 della legge n. 40 del 2004. La Cassazione ha inoltre ricordato che, secondo l’orientamento consolidato della Corte Costituzionale (sentenze n. 162 del 2014, n. 272 del 2017 e n. 127 del 2020), la fecondazione eterologa è per di più riservata, nel sistema vigente, alla coppia eterosessuale. Ciò tuttavia non significa che la verità genetica riacquisti automaticamente un ruolo prevalente. La Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nella propria giurisprudenza e in quella costituzionale: l’art. 263 del codice civile non stabilisce alcun automatismo tra il difetto di veridicità dell’atto di nascita e la caducazione dello status genitoriale. Il giudice dell’impugnazione è tenuto a un accertamento che non si arresta alla dicotomia vero/falso, ma effettua un bilanciamento concreto tra l’interesse a far valere la verità biologica e l’interesse del minore alla conservazione dello status acquisito, tenendo conto della durata della convivenza, delle modalità del concepimento, della radicalizzazione del rapporto di accudimento nei primi anni di vita e dell’incidenza di questi fattori sull’identità del minore stesso. Applicando questi criteri al caso concreto, la Cassazione ha cassato la sentenza di appello con rinvio, affidando alla Corte territoriale il compito di condurre un accertamento in concreto, sinora omesso, sulla natura della relazione genitoriale intercorsa tra la minore e la madre sociale nei tre anni e mezzo di convivenza, e sulle ragioni dell’interruzione dei contatti verificatasi dopo l’allontanamento della madre sociale dalla casa familiare. Le implicazioni
Le Contraddizioni della Procreazione Medicalmente Assistita: Tra Rigore Normativo e Crisi Demografica

Un’analisi critica delle recenti pronunce della Corte Costituzionale e delle incoerenze sistemiche della legislazione italiana Il Paradosso del Rigore Selettivo Le sentenze della Corte Costituzionale nn. 68 e 69 del 22 maggio 2025 hanno messo in luce una delle contraddizioni più evidenti del sistema giuridico italiano in materia di procreazione medicalmente assistita: da un lato, si riconosce il diritto alla genitorialità già acquisito all’estero dalle coppie omosessuali femminili (sentenza n. 68), dall’altro, si nega categoricamente l’accesso diretto alle tecniche di PMA alle donne single sul territorio nazionale (sentenza n. 69). Questa apparente incoerenza rivela un approccio normativo che privilegia la gestione delle conseguenze rispetto alla prevenzione delle cause, creando un sistema di “rigore a geometria variabile” che finisce per discriminare le donne in base alla loro capacità economica e alle loro possibilità di movimento transfrontaliero. La Restrizione delle Libertà Individuali: Un Controllo Anacronistico L’art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 continua a subordinare l’accesso alla PMA alla sussistenza di requisiti soggettivi che riflettono un modello familiare tradizionale, richiedendo che i richiedenti siano “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi”. Tale impostazione, benché confermata dalla giurisprudenza costituzionale, risulta sempre più anacronistica rispetto all’evoluzione sociale e ai principi di autodeterminazione individuale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 69/2025, ha giustificato questa limitazione richiamando il “margine di apprezzamento” dello Stato e la non irragionevolezza della scelta legislativa. Tuttavia, tale argomentazione appare fragile quando confrontata con la realtà fattuale: le donne escluse dall’accesso alle tecniche in Italia non rinunciano al loro progetto genitoriale, ma semplicemente si rivolgono altrove, aggirando de facto i divieti legislativi. Il Turismo Procreativo: Aggiramento Sistematico dei Divieti La rigidità del sistema italiano ha alimentato un fiorente “turismo procreativo” che coinvolge migliaia di donne ogni anno. Secondo i dati disponibili, le destinazioni privilegiate includono Spagna, Belgio, Repubblica Ceca e Danimarca per le tecniche di fecondazione eterologa, mentre per la maternità surrogata molte coppie si rivolgono a Ucraina, Georgia e, più recentemente, Argentina. Questo fenomeno evidenzia l’inefficacia deterrente della normativa italiana e crea una discriminazione sostanziale basata sulle disponibilità economiche: chi può permettersi di viaggiare all’estero aggira i divieti, chi non può rimane escluso dai propri diritti riproduttivi. Il risultato è un sistema che non protegge alcun valore etico superiore, ma semplicemente penalizza le fasce economicamente più deboli della popolazione. La Criminalizzazione Retroattiva: Il Caso della Maternità Surrogata L’approvazione del d.d.l. 824/2024, che estende la perseguibilità del reato di maternità surrogata anche quando commesso all’estero da cittadini italiani, rappresenta un ulteriore inasprimento di una politica già contraddittoria. La modifica dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004 introduce una forma di “criminalizzazione extraterritoriale” che pone seri interrogativi sulla coerenza del sistema punitivo. Come rilevato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 38162/2022), il divieto di maternità surrogata costituisce principio di ordine pubblico. Tuttavia, l’estensione della punibilità alle condotte commesse all’estero crea una situazione paradossale: lo Stato italiano pretende di imporre i propri valori etici anche al di fuori dei propri confini, trasformando scelte procreative legali in altri ordinamenti in reati per i propri cittadini. Il Paradosso Demografico: Restrizioni in Tempi di Denatalità La contraddizione più stridente emerge quando si confrontano le politiche restrittive in materia di PMA con l’allarme demografico che attraversa l’Italia e l’intero mondo occidentale. Con un tasso di natalità di 1,24 figli per donna (dati ISTAT 2023), l’Italia si trova in una grave crisi demografica che richiede interventi urgenti per incentivare la natalità. In questo contesto, appare incomprensibile una legislazione che limita artificialmente l’accesso alle tecniche procreative, escludendo categorie di persone che potrebbero contribuire significativamente al rilancio demografico del Paese. Le donne single, le coppie omosessuali femminili e tutti coloro che necessitano di tecniche di PMA avanzate rappresentano una risorsa demografica che il legislatore italiano continua a ignorare. Paesi come Francia, Spagna e Regno Unito hanno già adottato approcci più liberali, consentendo l’accesso alla PMA a una platea più ampia di richiedenti. Non è un caso che questi Stati registrino tassi di natalità superiori a quello italiano e una maggiore capacità di attrarre “turismo procreativo inverso”. L’Incoerenza delle Politiche Pubbliche Il sistema attuale presenta una serie di incoerenze che minano la credibilità dell’intero impianto normativo: Sul piano dei principi costituzionali, si assiste a un bilanciamento squilibrato tra il diritto alla autodeterminazione riproduttiva (art. 2 Cost.) e valori etici di dubbia cogenza costituzionale. La Corte Costituzionale ha riconosciuto l’interesse superiore del minore come principio cardine (sentenza n. 68/2025), ma non ha tratto le conseguenze logiche di tale affermazione in termini di allargamento dell’accesso alle tecniche. Sul piano dell’efficacia normativa, i divieti si rivelano sistematicamente aggirati attraverso il ricorso a ordinamenti più permissivi, vanificando gli obiettivi di tutela etica che il legislatore si proponeva di raggiungere. Sul piano delle politiche demografiche, la restrizione dell’accesso alla PMA contrasta frontalmente con l’esigenza di contrastare il declino demografico, creando un cortocircuito tra obiettivi dichiarati e strumenti normativi adottati. Le Prospettive di Riforma: Verso un Approccio Più Equilibrato L’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni suggerisce l’opportunità di una revisione organica della normativa in materia di PMA. La progressiva demolizione dell’impianto originario della legge 40/2004 da parte della Corte Costituzionale ha creato un sistema frammentario che richiede un intervento legislativo sistematico. Una riforma coerente dovrebbe considerare i seguenti aspetti: L’ampliamento dei requisiti soggettivi per l’accesso alle tecniche, includendo le donne single e le coppie omosessuali, in linea con gli standard europei e con l’evoluzione sociale del concetto di famiglia. La revisione del regime sanzionatorio per la maternità surrogata, distinguendo tra forme commerciali e altruistiche, e eliminando la perseguibilità extraterritoriale che crea discriminazioni irragionevoli. L’introduzione di meccanismi di sostegno economico per l’accesso alle tecniche di PMA, al fine di ridurre le discriminazioni basate sulle disponibilità economiche e contrastare il turismo procreativo. Il coordinamento con le politiche demografiche, riconoscendo nella PMA uno strumento complementare per il sostegno alla natalità e alla crescita demografica. Conclusioni: Verso una Legislazione Coerente Le contraddizioni evidenziate dalle recenti pronunce della Corte Costituzionale non sono episodiche, ma riflettono un approccio sistemico incoerente che sacrifica