La povertà non è una colpa: la Cassazione e la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

Quando il giudice può negare la pena sostitutiva pecuniaria? La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte risolve un contrasto interpretativo e fissa i criteri del giudizio prognostico dopo la Riforma Cartabia. Un episodio di lesioni personali aggravate, una condanna a quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena pronunciata dal Tribunale di Rieti, la conferma in appello da parte della Corte di Roma, e infine il ricorso per cassazione: questo è lo scenario su cui la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 8818/2026, depositata il 6 marzo 2026, decidendo all’udienza del 2 dicembre 2025. Al centro della controversia c’era una domanda in apparenza semplice, ma di rilevanza sistematica tutt’altro che trascurabile: può il giudice rifiutare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria adducendo le disagiate condizioni economiche dell’imputato? E quale ruolo possono svolgere i precedenti penali in questo tipo di valutazione? Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e le pene sostitutive Per comprendere il rilievo della pronuncia occorre fare un passo indietro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta Riforma Cartabia — ha profondamente ridisegnato il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, modificando la legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l’art. 71 del decreto ha riformulato l’art. 58 della L. n. 689/1981, che governa i presupposti per la sostituzione, e ha introdotto l’art. 56-quater, che consente al giudice di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato, tenendo conto del suo reddito, del suo patrimonio e delle sue condizioni familiari. La ratio di questa innovazione è chiaramente inclusiva: garantire che la sanzione alternativa al carcere sia accessibile anche a chi non disponga di risorse adeguate, evitando che la povertà diventi automaticamente un ostacolo all’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite. Il contrasto giurisprudenziale sulla solvibilità dell’imputato Il punto più interessante della sentenza n. 8818/2026 riguarda proprio questo nodo interpretativo: il giudice può negare la sostituzione con la pena pecuniaria sul presupposto che l’imputato, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe in grado di pagare la sanzione? La Corte riconosce apertamente l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento — di cui è espressione, da ultima, Cass. pen., Sez. II, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318-01 — ammette che il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione quando formuli, sulla base di elementi di fatto, un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità del reo, anche se questi si trova in disagiate condizioni economiche. Un secondo orientamento, che il Collegio giudica prevalente e che condivide espressamente, afferma invece il contrario: il giudice non può respingere la domanda di sostituzione con la pena pecuniaria in ragione delle sole condizioni di disagio economico e patrimoniale dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni — come il lavoro di pubblica utilità o la semilibertà — e non alla pena pecuniaria in quanto tale. A sostegno di questo indirizzo la Corte richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 8873 del 28/01/2025, Rv. 288419-01; Sez. III, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729; Sez. II, n. 1724 del 18/12/2025, Rv. 289194-01. La nuova formulazione dell’art. 56-quater L. 689/1981 — che permette di adeguare la pena pecuniaria alla situazione economica concreta — rende coerente e sistematicamente fondata questa conclusione: negare la sostituzione in ragione della povertà significherebbe vanificare proprio lo strumento che il legislatore ha predisposto per rendere la pena pecuniaria accessibile a tutti. I precedenti penali e il giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva Nonostante il Collegio dia ragione alla ricorrente sul primo punto, il ricorso viene rigettato in applicazione della seconda delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del proprio diniego. Ed è qui che la pronuncia offre un contributo altrettanto significativo. L’art. 58 della L. n. 689/1981 impone al giudice un giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Su questo terreno, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che i precedenti penali del condannato possono legittimamente essere considerati ai fini di questa prognosi. La Corte richiama in proposito Cass. pen., Sez. II, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006; Sez. V, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. II, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348; nonché la più recente Sez. V, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705-01, che ha chiarito come al giudice della cognizione spetti una valutazione prognostica complessa, funzionale sia alla finalità rieducativa costituzionalmente sancita sia alla salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa. Nel caso di specie, l’imputata aveva riportato — successivamente ai fatti per cui si procedeva — due condanne per rapina. La Corte territoriale non si era limitata a un generico richiamo a tali precedenti, ma aveva tratto da essi, con motivazione specifica e non contraddittoria, un giudizio sull’inidoneità della pena pecuniaria a contenere il rischio di recidiva, tenendo conto anche della modestissima entità della sanzione che sarebbe risultata dalla conversione della breve pena detentiva irrogata. La Suprema Corte ritiene questa motivazione immune da censure. Un’ulteriore precisazione sul divieto di sostituzione in caso di sospensione condizionale Per completezza argomentativa, la sentenza segnala anche un’ulteriore innovazione introdotta dalla Riforma Cartabia: l’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022 ha inserito il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi nell’ipotesi in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una regola potenzialmente assorbente, che nel caso esaminato non trovava però applicazione ratione temporis, poiché la richiesta di sostituzione era stata formulata già davanti al giudice di primo grado, prima che il divieto entrasse in vigore. Il rilievo, pur incidentale, è utile per gli operatori: in tutti i processi successivi all’entrata in vigore della riforma, la concessione della sospensione condizionale preclude la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Cosa cambia nella pratica: implicazioni per imputati, difensori e giudici La sentenza n. 8818/2026 porta con sé indicazioni operative di non poco conto. Per i difensori, il principio affermato sul punto della solvibilità rappresenta un

Giustizia riparativa: nessun reato è escluso. La Cassazione abbatte i muri anche per i casi di violenza sessuale

La Terza Sezione penale della Suprema Corte afferma principi di portata storica sull’accesso ai programmi riparativi: il diniego fondato sulla gravità del reato o sull’età della vittima è illegittimo. Con la sentenza R.G.N. 21345/2025, pronunciata il 22 ottobre 2025 e depositata il 5 marzo 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene in modo deciso e chiarificatore sul tema della giustizia riparativa, affermando principi destinati a incidere profondamente sulla prassi dei tribunali italiani. La pronuncia nasce da un caso di violenza sessuale ai danni di una persona minorenne, in cui i giudici di merito avevano negato l’accesso al programma riparativo richiesto dall’imputato, ritenendo che la gravità del reato e l’età della vittima fossero ostacoli insuperabili. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione errata in diritto e l’ha annullata, delineando con precisione i confini entro cui il giudice può legittimamente negare l’avvio di un percorso di giustizia riparativa. Che cos’è la giustizia riparativa e perché è importante Prima di entrare nel merito della decisione, è utile richiamare le coordinate del sistema. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta “riforma Cartabia” — ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa, dedicandole gli articoli da 42 a 67. Il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni delle principali fonti internazionali ed europee — tra cui la Risoluzione ONU 12/2002, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) e la Direttiva 2012/29/UE — ha scelto di affiancare al tradizionale sistema sanzionatorio un nuovo paradigma: quello della giustizia che non si limita a punire, ma che mira a ricucire il tessuto sociale lacerato dal reato. L’articolo 42 del decreto definisce la giustizia riparativa come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti della comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore terzo e imparziale. Il reato, in questa visione, non è solo una violazione di una norma astratta: è una frattura sociale, un’offesa che tocca persone reali, le cui conseguenze non si esauriscono nella pena. Il caso: un diniego fondato su argomenti sbagliati Nel procedimento deciso dalla sentenza R.G.N. 21345/2025, l’imputato — condannato in sede di appello per il reato di cui agli artt. 609-bis, comma 2, n. 1, e 609-ter u.c. c.p., con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. per parziale incapacità di intendere e di volere derivante da un disturbo neurocognitivo lieve — aveva chiesto sin dal giudizio di primo grado di essere ammesso a un programma di giustizia riparativa ai sensi degli artt. 42 e ss. del d.lgs. 150/2022 e dell’art. 129-bis c.p.p. La richiesta era stata rigettata sia dal Giudice dell’udienza preliminare sia dalla Corte d’appello di Brescia. Le motivazioni addotte erano, in sintesi: il disinteresse manifestato dai genitori della persona offesa minorenne — che non era nemmeno presente personalmente in udienza —; il rischio di destabilizzazione della vittima in quanto minorenne; l’impossibilità di trovare una “giusta collocazione” in un programma riparativo per reati di violenza sessuale; la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato; infine, la mancata offerta risarcitoria. La Cassazione ha smontato, uno per uno, tutti questi argomenti. Le condizioni ostative: solo quelle tassativamente previste dalla legge Il primo e più importante principio affermato dalla Corte riguarda il catalogo delle condizioni che il giudice può legittimamente valorizzare per negare l’invio al Centro per la giustizia riparativa. L’art. 129-bis c.p.p., che regola il sub-procedimento di autorizzazione, individua due sole condizioni ostative tassative: il pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e il pericolo concreto per gli interessati. Nessun’altra considerazione — la gravità del reato, la tipologia del fatto, l’età della vittima, il comportamento processuale dell’imputato — può essere elevata a causa ostativa autonoma. Si tratta di un punto fondamentale: il giudice non dispone di una discrezionalità illimitata nel negare l’accesso; il suo sindacato è circoscritto a verificare se ricorrano, in concreto, queste due condizioni. Accanto a esse, la norma individua un presupposto positivo — l’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato — che tuttavia, come precisa la sentenza, non richiede al giudice un sindacato di merito in concreto, a differenza di quanto previsto per i due “pericoli”. La gravità del reato non è un ostacolo: la legge lo dice chiaramente Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la rilevanza — rectius, l’irrilevanza — della tipologia e della gravità del reato. L’art. 44, comma 1, del d.lgs. 150/2022 è esplicito: i programmi di giustizia riparativa sono accessibili «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità». La Corte rileva che la Corte d’appello di Brescia aveva essa stessa riconosciuto in premessa che la legge non esclude alcun titolo di reato, per poi contraddirsi dedducendo che, in un caso di violenza sessuale, la vittima non avrebbe mai potuto partecipare liberamente e attivamente. La Cassazione definisce questo ragionamento «incongruo ed errato in diritto», segnalando la manifesta contraddittorietà tra la premessa corretta e la conseguenza illegittima. Il dissenso della vittima non blocca l’avvio del programma Un secondo principio di grande rilevanza pratica riguarda il ruolo del consenso della vittima nella fase di ammissione. La sentenza chiarisce che il mancato interesse della persona offesa — o dei suoi rappresentanti legali — non costituisce condizione ostativa all’invio al Centro per la giustizia riparativa. Il consenso alla partecipazione è cosa ben diversa dall’autorizzazione giudiziale all’avvio del programma: il primo è regolato dall’art. 48 del d.lgs. 150/2022 ed è rimesso al mediatore nella fase successiva; la seconda è di competenza del giudice procedente, che verifica esclusivamente la sussistenza dei presupposti di legge. L’art. 43, comma 4, dello stesso decreto stabilisce anzi che «l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito». Nel caso di specie, la Corte evidenzia una circostanza particolarmente significativa: il disinteresse era stato manifestato solo dai genitori della minore, che neppure era presente in udienza, mentre la legge — segnatamente l’art. 48, comma 2 e 3 — costruisce un sistema articolato e specifico per raccogliere il consenso del minorenne