Videosorveglianza condominiale: quando le telecamere non violano la privacy del vicino

La Cassazione chiarisce i limiti della sorveglianza tra proprietari dello stesso stabile La gestione del patrimonio familiare rappresenta una delle sfide più complesse e delicate per le famiglie italiane, particolarmente quando questo patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili. Secondo i dati Istat-Bankitalia, oltre la metà della ricchezza delle famiglie italiane è rappresentata da asset illiquidi, con gli immobili che costituiscono la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di quInstallare un sistema di videosorveglianza nella propria abitazione può diventare motivo di conflitto con i vicini, soprattutto quando si vive nello stesso edificio. La questione è delicata perché mette in tensione due esigenze fondamentali: da un lato il diritto alla sicurezza e alla protezione della proprietà, dall’altro il diritto alla riservatezza delle persone che abitano negli spazi circostanti. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2181/2026 pubblicata il 2 febbraio 2026, ha fornito importanti chiarimenti su quando l’installazione di telecamere nei rapporti di vicinato possa considerarsi legittima, respingendo le contestazioni di chi sosteneva che le riprese video violassero la propria privacy e configurassero comportamenti lesivi nei rapporti tra comproprietari.esti beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. La questione giuridica: sicurezza o intrusione nella sfera privata altrui? Il caso esaminato dalla Terza Sezione Civile riguardava due sorelle, entrambe proprietarie di appartamenti situati nello stesso immobile a Taormina. Una delle due aveva fatto installare nel dicembre 2008 due videocamere di sorveglianza: la prima era stata posizionata su un’area di pertinenza comune, fissata all’intradosso del balcone del proprio appartamento, mentre la seconda era stata collocata su un’area di sua esclusiva proprietà. La sorella che si sentiva lesa da questo impianto di videosorveglianza aveva intrapreso un’azione legale sostenendo che le telecamere riprendessero continuamente anche lei, i suoi familiari e le persone che frequentavano la sua abitazione, violando così la normativa in materia di privacy. Chiedeva quindi che fosse accertata la lesività dell’impianto, ne fosse ordinata la rimozione e ottenesse il risarcimento dei danni subiti. La questione centrale che i giudici hanno dovuto affrontare riguardava proprio il bilanciamento tra due diritti contrapposti: il diritto alla sicurezza di chi installa le telecamere e il diritto alla riservatezza di chi teme di essere costantemente ripreso. Non solo, ma veniva anche contestato che l’installazione costituisse un atto emulativo, cioè un comportamento posto in essere con il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri, senza alcuna utilità per chi lo compie. Il quadro normativo di riferimento La materia della videosorveglianza è regolata da una pluralità di fonti normative che devono trovare coordinamento. Innanzitutto, occorre fare riferimento al Regolamento UE 679/2016 (il cosiddetto GDPR), che disciplina il trattamento dei dati personali, e al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy), che ne costituisce l’attuazione italiana. Queste norme stabiliscono che qualsiasi trattamento di dati personali, ivi comprese le riprese video, deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito nel tempo precise indicazioni sui requisiti che deve possedere un impianto di videosorveglianza per essere considerato legittimo. Tra questi requisiti vi sono la necessità che le telecamere riprendano esclusivamente aree di proprietà o pertinenza di chi le installa, che l’angolo di ripresa sia limitato e che l’impianto sia finalizzato a soddisfare reali esigenze di sicurezza, non potendo essere utilizzato per scopi diversi o per controllare indebitamente la vita altrui. Sul versante civilistico, rileva l’articolo 833 del codice civile, che vieta gli atti emulativi. Questa norma stabilisce che il proprietario non può compiere atti che non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri. Per configurare un atto emulativo devono sussistere due elementi: quello oggettivo, consistente nell’assenza di utilità per chi compie l’atto, e quello soggettivo, rappresentato dall’intenzione di nuocere. Inoltre, quando si tratta di beni in comunione, trova applicazione l’articolo 1102 del codice civile, secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo principio diventa rilevante quando l’installazione delle telecamere coinvolge parti comuni dell’edificio o quando i comportamenti di uno dei comproprietari limitano il godimento del bene comune da parte degli altri. La soluzione della Corte di Cassazione La Suprema Corte, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha ritenuto infondate le doglianze della ricorrente. I giudici di legittimità hanno innanzitutto sottolineato che tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano correttamente valutato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dell’accertamento tecnico preventivo, i quali avevano escluso il carattere mobile delle telecamere e accertato che il raggio di ripresa inquadrava unicamente gli ingressi dell’abitazione di chi aveva installato l’impianto. In particolare, la Cassazione ha evidenziato come il sistema di videosorveglianza soddisfacesse tutti i requisiti indicati dal Garante della Privacy, risultando lecito, proporzionato e necessario per le finalità di sicurezza perseguite. Le telecamere non riprendevano zone diverse da quelle di proprietà di chi le aveva installate, circostanza peraltro ammessa dalla stessa parte che si lamentava della presunta violazione della propria riservatezza. Su questa base, la Corte ha respinto la censura relativa alla pretesa violazione della normativa sulla privacy, osservando che la ricorrente, pur lamentando genericamente l’intrusività delle telecamere capaci di ruotare a 360 gradi, non aveva dimostrato che effettivamente le riprese interessassero aree al di fuori della proprietà della sorella. La Suprema Corte ha chiarito che spetta al giudice di merito valutare le risultanze istruttorie e che tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità, salvo che non venga dimostrato un vizio di motivazione particolarmente grave. Quanto alla contestazione relativa agli atti emulativi, la Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la configurabilità di tale figura. Mancava infatti l’elemento oggettivo, dato che l’installazione del sistema di videosorveglianza aveva una chiara finalità di sicurezza e protezione della proprietà, rappresentando quindi un comportamento utile per chi lo aveva posto in essere. Non era
Videosorveglianza nascosta sui luoghi di lavoro: quando è lecita per tutelare il patrimonio aziendale

La Cassazione chiarisce i limiti tra controllo dei lavoratori e protezione dell’impresa nel caso di furto in farmacia Con sentenza n. 707/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affrontato una questione di grande rilevanza pratica per datori di lavoro e dipendenti: la legittimità dell’installazione di telecamere nascoste sui luoghi di lavoro per prevenire furti e tutelare il patrimonio aziendale. Il caso: furto continuato in farmacia La vicenda riguarda una ex farmacista condannata per furto continuato aggravato dopo aver sottratto, nell’arco di tre anni, oltre 115.000 euro dal registratore di cassa della farmacia presso cui prestava servizio, oltre a prodotti farmaceutici per un valore di circa 7.000 euro. Le sottrazioni erano avvenute durante l’apertura del cassetto per operazioni di pagamento dei clienti o cambio di moneta. L’elemento decisivo per l’accertamento del reato è stato costituito dalle registrazioni di un impianto di videosorveglianza installato all’interno della farmacia, le cui immagini hanno documentato le condotte illecite della dipendente. I principi stabiliti dalla Cassazione La Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti fondamentali relativi all’utilizzo della videosorveglianza sui luoghi di lavoro: Liceità delle telecamere nascoste per la tutela patrimoniale Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Un. n. 31345 del 23/03/2017; Sez. 5, n. 14878 del 20/04/2021), l’installazione di telecamere nascoste sui luoghi di lavoro è lecita quando finalizzata alla protezione del patrimonio aziendale contro possibili comportamenti infedeli dei dipendenti. La Corte ha precisato che “il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti del datore di lavoro”. Differenza tra controllo a distanza e tutela patrimoniale La sentenza ribadisce la distinzione fondamentale tra: Utilizzabilità delle registrazioni nel processo penale Le immagini acquisite tramite videosorveglianza nascosta, quando installata lecitamente per la tutela del patrimonio, sono pienamente utilizzabili come prova nel processo penale. La Corte ha escluso qualsiasi violazione dell’art. 191 c.p.p. in materia di prove illegittimamente acquisite. Le garanzie per i lavoratori Nonostante la legittimità dell’installazione, permangono importanti tutele per i dipendenti: Proporzionalità e finalità L’utilizzo delle telecamere deve essere proporzionato all’esigenza di tutela e strettamente funzionale alla protezione del patrimonio aziendale. Non è consentito un controllo sistematico e generalizzato dell’attività lavorativa. Rispetto della privacy L’installazione deve rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR – Regolamento UE 679/2016), con particolare attenzione ai principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. Informazione preventiva Quando possibile, i lavoratori devono essere informati della presenza di sistemi di videosorveglianza, salvo i casi in cui tale comunicazione pregiudicherebbe la finalità di tutela patrimoniale. Implicazioni pratiche per le imprese La decisione della Cassazione offre importanti indicazioni operative per datori di lavoro e professionisti: Per i datori di lavoro: Per i lavoratori: Questioni aperte e sviluppi futuri La sentenza lascia spazio ad alcune riflessioni sulla delicata conciliazione tra esigenze di tutela patrimoniale e diritti dei lavoratori. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai casi in cui l’installazione di telecamere possa configurarsi come controllo sistematico dell’attività lavorativa, violando così lo Statuto dei Lavoratori. La giurisprudenza dovrà inoltre confrontarsi con l’evoluzione tecnologica e l’introduzione di sistemi di sorveglianza sempre più sofisticati, che potrebbero sollevare nuove questioni in materia di bilanciamento tra interessi contrapposti. Conclusioni La decisione della Cassazione conferma l’orientamento consolidato che consente l’utilizzo della videosorveglianza nascosta sui luoghi di lavoro quando finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale. Tuttavia, tale utilizzo deve avvenire nel rigoroso rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e dignità dei lavoratori. Per le imprese, la sentenza rappresenta uno strumento importante per la prevenzione e il contrasto dei comportamenti illeciti sul luogo di lavoro. Per i lavoratori, rimangono ferme le garanzie contro forme di controllo eccessivo e sproporzionato della propria attività. Hai dubbi sulla legittimità di sistemi di videosorveglianza nella tua azienda o temi di essere oggetto di controlli illegittimi sul luogo di lavoro? Contatta il nostro studio per una consulenza specializzata sui diritti dei lavoratori e la tutela del patrimonio aziendale.