Violenza sessuale: il “no” iniziale vale, anche se potrebbe arrivare un “sì” dopo

La Cassazione ribadisce che il consenso deve essere presente al momento dell’atto: la possibilità di un consenso futuro non esclude il reato La libertà sessuale è un diritto che si esercita momento per momento, attimo per attimo. Non esiste un consenso “anticipato” o “posticipato” che possa legittimare un atto sessuale compiuto contro la volontà espressa dalla persona in quel preciso istante. È questo il principio cardine ribadito dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza n. 1003 depositata l’8 luglio 2025 (R.G.N. 10678/2025), che merita un’attenta riflessione per comprendere la portata della tutela accordata dall’ordinamento alla sfera più intima della persona. La pronuncia affronta un tema di drammatica attualità: cosa accade quando una persona manifesta il proprio rifiuto a un rapporto sessuale, ma l’altra parte sostiene che quel rifiuto sarebbe stato solo temporaneo e che il consenso sarebbe arrivato comunque, magari poco dopo? La risposta della Suprema Corte è netta e inequivocabile: il consenso deve esistere nel momento esatto in cui l’atto viene compiuto, e nessuna aspettativa, nessuna previsione di un consenso futuro può giustificare la violazione della volontà espressa dalla persona in quel momento. La vicenda che ha portato alla pronuncia Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità riguardava un imputato condannato per i reati di cui agli artt. 56, 609-bis e 582 del codice penale. Il Tribunale di Aosta, con sentenza del 15 maggio 2024, aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato, condannandolo alla pena di un anno e un mese di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza del 25 novembre 2024, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado. Nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito emergeva un elemento centrale: la persona offesa aveva manifestato il proprio rifiuto a consumare un rapporto sessuale in quel momento, comunicando all’imputato di essere occupata in cucina e chiedendogli di aspettare. Nonostante questo chiaro diniego, l’imputato aveva proceduto ugualmente, costringendo fisicamente la vittima e procurandole lesioni in varie parti del corpo. Nel ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato aveva cercato di contestare l’affermazione di responsabilità sostenendo che la persona offesa non aveva opposto un rifiuto assoluto al rapporto sessuale, ma gli aveva solo detto di aspettare perché era occupata in cucina, lasciando intendere che avrebbe comunque consentito ad avere il rapporto sessuale in un momento successivo. Secondo questa tesi difensiva, quindi, mancherebbe la prova dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, dal momento che l’imputato poteva ragionevolmente ritenere che il consenso sarebbe arrivato poco dopo. Il principio affermato dalla Cassazione: il consenso deve essere attuale La Corte di Cassazione ha respinto integralmente questa tesi difensiva, richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all’atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell’atto stesso. Lo ha affermato chiaramente la Terza Sezione Penale con la sentenza n. 7873 del 19 gennaio 2022 (Rv. 282834-01), e lo ha ribadito ora nella pronuncia in commento. Questo principio significa che ciò che conta, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 609-bis c.p., è esclusivamente la volontà espressa dalla persona al momento in cui l’atto viene compiuto. Non rileva minimamente che quella persona avrebbe potuto, forse, probabilmente, dare il proprio consenso in un momento successivo. Non conta che il rifiuto possa essere interpretato come “temporaneo” o “condizionato” a circostanze esterne (nel caso di specie, il fatto di essere occupata in cucina). Non ha rilevanza giuridica la circostanza che l’imputato potesse nutrire l’aspettativa di ottenere il consenso poco dopo. L’unica cosa che conta è il qui ed ora: se nel momento in cui l’atto viene compiuto la persona ha espresso il proprio rifiuto, qualsiasi condotta volta a superare tale rifiuto attraverso violenza, minaccia o costrizione fisica integra il reato di violenza sessuale. Perché il consenso deve essere attuale: il fondamento costituzionale della libertà sessuale Per comprendere appieno la portata di questo principio, occorre riflettere sulla natura del bene giuridico tutelato dall’art. 609-bis c.p. La Cassazione lo ha chiarito in moltissime pronunce: il bene protetto è la libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali, una libertà che deve essere considerata assoluta e incondizionata. Si tratta, in altre parole, di un diritto fondamentale della persona, che affonda le proprie radici negli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione, i quali garantiscono l’inviolabilità della libertà personale e il pieno sviluppo della personalità individuale. La libertà sessuale non è un diritto che si esercita in astratto, come una sorta di autorizzazione generale che, una volta concessa, vale per sempre o per un periodo di tempo indefinito. È invece un diritto che si manifesta e si esprime continuamente, momento per momento, attraverso scelte libere e consapevoli. Ogni singolo atto sessuale richiede un consenso specifico, attuale, presente. Il fatto che una persona abbia acconsentito in passato a rapporti sessuali con la stessa persona non implica minimamente che acconsenta ad atti futuri. Analogamente, e qui sta il cuore della questione affrontata dalla sentenza in commento, il fatto che una persona potrebbe acconsentire in futuro non legittima minimamente un atto compiuto quando quel consenso non c’è ancora. Si potrebbe utilizzare un’analogia per rendere più comprensibile il concetto: immaginiamo una persona che invita un amico a pranzo dicendogli “vieni pure, ma tra un’ora perché ora sto cucinando”. Se l’amico decidesse di entrare in casa immediatamente, forzando la porta, non potrebbe certo difendersi sostenendo che tanto sarebbe stato autorizzato a entrare un’ora dopo. Il consenso a entrare in casa valeva per un momento successivo, non per il momento presente. Allo stesso modo, nel diritto penale, la libertà sessuale viene violata quando si compie un atto senza il consenso presente e attuale della persona, indipendentemente da eventuali consensi passati o futuri. La corretta ricostruzione operata dalla Corte territoriale Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino aveva operato una ricostruzione puntuale e corretta della fattispecie, evidenziando come la condotta dell’imputato fosse stata inequivocabilmente violenta. I giudici territoriali avevano