Compensi avvocati: la Cassazione chiarisce quando spetta il compenso per la fase istruttoria

La Suprema Corte stabilisce che basta la semplice trattazione della causa per maturare il diritto al compenso, anche senza attività probatoria

La Cassazione Civile, Seconda Sezione, con ordinanza n. 25711/2025 (R.G. 16546/2023), ha fornito un importante chiarimento in materia di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, specificando quando matura il diritto al compenso per la cosiddetta “fase istruttoria” del processo civile.

I fatti del caso

La vicenda origina da una richiesta di liquidazione del compenso professionale presentata da un legale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 per l’attività difensiva svolta in un processo civile. Il Tribunale di primo grado aveva accolto solo parzialmente la richiesta, liquidando euro 5.534,00 ma escludendo dalle voci degli onorari quella relativa alla fase istruttoria, motivando tale esclusione con il fatto che detta fase “non si era svolta”.

Il professionista ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando che in realtà aveva regolarmente partecipato a numerose udienze di trattazione ed aveva esaminato diversi documenti prodotti dalla controparte, svolgendo quindi concretamente attività riconducibile alla fase istruttoria.

Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo un principio di diritto di fondamentale importanza per la professione forense. Secondo i giudici di legittimità, l’art. 4, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l’attività difensiva nel processo civile debba considerare diverse fasi: studio della controversia, introduzione del giudizio, fase istruttoria e fase decisionale.

Il punto cruciale dell’argomentazione riguarda l’interpretazione del concetto di “fase istruttoria”. La Cassazione chiarisce che la fase istruttoria comprende tutte le attività di trattazione della causa che si svolgono tra la fase introduttiva e quella decisionale, che inizia con la precisazione delle conclusioni. Tale interpretazione trova conferma nelle tabelle allegate al decreto ministeriale, che denominano questa fase come “Fase istruttoria e/o di trattazione”.

L’elemento innovativo della decisione

L’aspetto più significativo della pronuncia risiede nella considerazione che il compenso professionale per la fase istruttoria spetta anche prescindendo dall’effettivo svolgimento di attività a contenuto strettamente probatorio. È sufficiente la semplice trattazione della causa, intesa come partecipazione del difensore a una o più udienze davanti al giudice oppure il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte.

Questo orientamento, già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità (come testimoniano le precedenti Cass. n. 28627 del 2023, Cass. n. 8561 del 2023, Cass. n. 20993 del 2020 e Cass. n. 4698 del 2019), viene ora ribadito con particolare chiarezza, fornendo agli operatori del diritto un punto di riferimento sicuro.

Le implicazioni pratiche per la professione forense

Questa decisione ha rilevanti conseguenze pratiche per tutti gli avvocati che si trovano a richiedere la liquidazione del compenso professionale. In particolare, la pronuncia chiarisce che nei giudizi di cognizione, almeno in primo grado, la trattazione della causa costituisce sempre un’attività necessaria, indipendentemente dal fatto che vengano assunte prove testimoniali, disposte consulenze tecniche d’ufficio o compiute altre attività strettamente istruttorie.

Ne consegue che ogni volta che l’avvocato partecipa a udienze di trattazione o deposita atti difensivi successivi alla citazione e precedenti alla precisazione delle conclusioni, matura automaticamente il diritto al compenso per la fase istruttoria, secondo i parametri previsti dalle tabelle ministeriali.

Un orientamento che tutela la professionalità

La decisione della Cassazione rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’attività professionale dell’avvocato anche nelle sue manifestazioni apparentemente più semplici. La partecipazione alle udienze e la predisposizione di atti difensivi richiedono sempre studio, preparazione e competenza tecnica, elementi che meritano adeguato riconoscimento economico.

Inoltre, questa interpretazione garantisce maggiore certezza nella determinazione dei compensi, evitando dispute fondate su valutazioni soggettive circa l’effettivo svolgimento di attività istruttorie in senso tecnico.

Conclusioni e prospettive

L’ordinanza in esame consolida definitivamente un orientamento giurisprudenziale favorevole alla professione forense, chiarendo che la denominazione “fase istruttoria e/o di trattazione” presente nelle tabelle ministeriali non è casuale, ma riflette la volontà del legislatore di ricomprendere in questa voce tutte le attività processuali intermedie.

Per gli avvocati che si trovano a gestire procedure di liquidazione del compenso, questa pronuncia offre un solido argomento giuridico per sostenere le proprie ragioni, mentre per i Tribunali costituisce un chiaro indirizzo interpretativo da seguire nell’applicazione della normativa sui compensi professionali.

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