La vendita di un complesso immobiliare gravato da vizi urbanistici occulti: la Cassazione ridisegna l’onere della prova sul danno da evizione parziale

Quando il silenzio del venditore costa caro: i confini tra riduzione del prezzo e risarcimento del danno Una società acquirente stipula un contratto di compravendita per un complesso immobiliare destinato a un ambizioso progetto di riqualificazione turistico-ricettiva. Solo in un momento successivo scopre che una parte consistente dei fabbricati compresi nella vendita è abusiva e gravata da un ordine di demolizione, risalente a diversi anni prima e reso definitivo in sede amministrativa, di cui la parte venditrice non aveva fatto menzione alcuna in sede di trattative e di stipula. L’acquirente agisce quindi in giudizio per far accertare la responsabilità della venditrice per evizione parziale del bene, chiedendo sia la riduzione del prezzo pattuito, sia il risarcimento dei danni conseguenti, tra cui il mancato guadagno derivante dalla perdita di un’occasione di rivendita più vantaggiosa e il rimborso delle spese sostenute per la progettazione, rivelatasi inutile a causa della ridotta volumetria disponibile dopo le demolizioni imposte dal Comune. Il giudizio di primo grado, condotto con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio, riconosce all’acquirente il diritto alla riduzione del prezzo e al ristoro dei maggiori oneri finanziari sostenuti, ma respinge le pretese relative alla perdita di chance e al mancato conseguimento delle autorizzazioni edilizie. In appello, la Corte distrettuale riforma parzialmente la decisione, riducendo ulteriormente l’importo riconosciuto a titolo di riduzione del prezzo e negando integralmente il risarcimento del danno. La società acquirente propone quindi ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi, che investono sia il metodo di calcolo della riduzione del prezzo, sia il criterio di riparto dell’onere della prova in tema di risarcimento del danno da evizione. La questione giuridica: come si calcola la riduzione del prezzo in caso di evizione parziale Il primo nucleo di censure riguarda il parametro temporale da utilizzare per quantificare la riduzione del prezzo prevista dagli artt. 1480 e 1484 c.c. in caso di evizione parziale, ossia quando il compratore scopre che una parte del bene acquistato non poteva essere legittimamente utilizzata come previsto. La Corte territoriale aveva stimato la diminuzione di valore dei manufatti da demolire facendo riferimento al loro costo di costruzione deprezzato al momento dell’ordinanza di demolizione, anziché confrontare il prezzo pattuito con il ricavato della successiva rivendita del bene residuo. La Suprema Corte censura questo approccio, chiarendo che il credito da riduzione del prezzo deve derivare da una vera e propria operazione aritmetica di sottrazione tra il prezzo iniziale e quello ottenuto dalla rivendita del bene depurato della parte evitta: solo così si ripristina l’equilibrio sinallagmatico alterato dal silenzio della parte venditrice sull’effettiva situazione urbanistico-amministrativa del compendio. Sotto altro profilo, la Cassazione ritiene fondate anche le censure relative all’omessa considerazione delle critiche mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica d’ufficio. Viene qui richiamato un principio consolidato: il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del proprio convincimento, senza dover necessariamente confutare ogni allegazione contraria dei consulenti di parte; tuttavia, quando le censure all’elaborato peritale sono puntuali, specifiche e denunciano l’assenza di giustificazione delle conclusioni, la sentenza che aderisce acriticamente a tali conclusioni, senza spiegarne le ragioni, è affetta da nullità per motivazione apparente. Il danno da perdita di chance: un motivo dichiarato inammissibile Diversamente, la Corte dichiara inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento del danno da perdita di chance, collegato alla stipula di una lettera di intenti con un diverso soggetto interessato all’acquisto a condizioni più favorevoli. La pronuncia ribadisce un orientamento già espresso in materia: la lettera di intenti, nel linguaggio commerciale, esprime i propositi delle parti nella fase delle trattative precontrattuali che precedono un negozio soltanto eventuale, e non è di per sé sufficiente a dimostrare quel grado di concreta e consistente possibilità di conclusione dell’affare che la giurisprudenza richiede per la risarcibilità della chance perduta, la quale costituisce una situazione giuridica autonoma, distinta dal risultato sperato, la cui sussistenza deve comunque essere provata da chi la invoca. Il vero punto di svolta: l’onere della prova sul danno da evizione parziale L’aspetto di maggiore interesse pratico della pronuncia riguarda però il riparto dell’onere probatorio relativo al danno emergente, ossia alle spese di progettazione rese inutili dalla scoperta dei vizi urbanistici. La Corte d’appello aveva posto a carico dell’acquirente la prova del nesso causale tra la scoperta dell’ordinanza di demolizione e il ritiro del progetto immobiliare, ritenendo tale prova non fornita e negando quindi ogni ristoro. La Cassazione censura questa impostazione, evidenziando come la colpa della parte venditrice fosse, nel caso di specie, un dato pacifico del giudizio: essa aveva taciuto, al momento della stipula, l’esistenza di un provvedimento di demolizione ormai definitivo, senza fornire alcuna prova contraria circa la sua ignoranza incolpevole. In una simile situazione, avverte la Corte, il focus dell’onere della prova deve spostarsi dai principi specifici dell’art. 1489 c.c. ai principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., che impongono a ciascuna parte del rapporto obbligatorio di agire preservando gli interessi dell’altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali. Da qui il principio di diritto enunciato dalla Corte, destinato a orientare il giudizio di rinvio: ai fini del risarcimento del danno da evizione parziale, se la parte venditrice versa in colpa, è su di essa che incombe la prova contraria circa l’assenza di un nesso tra il proprio inadempimento e le conseguenze causalmente presumibili secondo un criterio di oggettiva normalità. Si tratta di un’inversione significativa rispetto all’impostazione tradizionale, che tende ad addossare al compratore l’intero onere di dimostrare il pregiudizio subito. Implicazioni pratiche Per chi acquista un immobile e successivamente scopre vizi urbanistici o edilizi non dichiarati, la pronuncia offre un argomento difensivo di rilievo: se la controparte venditrice è in colpa per aver taciuto una situazione di irregolarità di cui era o doveva essere a conoscenza, non è l’acquirente danneggiato a dover ricostruire analiticamente ogni passaggio causale che lo ha condotto al pregiudizio, ma è la parte in colpa a dover dimostrare che tale pregiudizio non discende, secondo un criterio di normalità causale, dal proprio inadempimento. Per le imprese
Esenzione IMU per abitazione principale: la Cassazione ammette la doppia unità immobiliare frutto di fusione di fatto

La Suprema Corte torna sui presupposti dell’esenzione IMU per abitazione principale e chiarisce gli effetti della sentenza della Consulta n. 209/2022 sui coniugi con residenze distinte Un contribuente proprietario di un immobile a Roma riceveva dal Comune un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU relativa all’anno 2013. L’amministrazione comunale contestava che l’immobile non potesse godere dell’esenzione prevista per l’abitazione principale. Il contribuente si difendeva sostenendo che la propria unità immobiliare e quella contigua, di proprietà del coniuge e situata al medesimo piano dello stesso stabile, costituissero di fatto un unico compendio abitativo. A sostegno di tale tesi, evidenziava che nel 2010 le due unità erano state materialmente collegate mediante la realizzazione di una scala interna e che, in pari data, erano state presentate le rituali dichiarazioni catastali (Docfa) volte a denunciare l’unione di fatto ai fini fiscali delle due porzioni immobiliari, pur restando le stesse autonomamente accatastate in ragione della diversa titolarità. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto. Il Comune impugnava però la decisione, e il giudice d’appello ribaltava l’esito, rilevando che i due immobili non erano mai stati oggetto di fusione catastale e che, soprattutto, il coniuge proprietario dell’altra unità aveva stabilito la propria residenza anagrafica in un diverso interno dello stesso stabile, distinto da quello occupato dal ricorrente. Il giudice di merito escludeva altresì l’applicabilità dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale in tema di doppia agevolazione per i coniugi con residenze separate, ritenendo che tale giurisprudenza presupponesse necessariamente ragioni lavorative che impongano residenze in comuni diversi. Avverso questa decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. La questione giuridica Il nodo centrale sottoposto alla Suprema Corte riguardava, in primo luogo, se l’unione “di fatto” di due unità immobiliari catastalmente distinte, sebbene non fusa formalmente, potesse essere equiparata a un’unica unità immobiliare ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla l. n. 214/2011). In secondo luogo, la Corte era chiamata a valutare le conseguenze, sul caso concreto, della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità di alcune disposizioni in materia di residenza dei componenti del nucleo familiare ai fini della medesima esenzione. Il quadro normativo e l’orientamento consolidato sull’unicità dell’immobile La disciplina dell’esenzione IMU per l’abitazione principale richiede, per espressa previsione normativa, che l’agevolazione riguardi un immobile “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare”. Si tratta di una formulazione che si discosta volutamente da quella, più permissiva, prevista in passato per l’ICI. La Cassazione ha ribadito che questa differenza testuale non è casuale: mentre in tema di ICI la giurisprudenza aveva ammesso una interpretazione più ampia del concetto di abitazione principale, includendo anche unità di fatto collegate, la disciplina IMU pone un vincolo letterale inequivocabile, che impone di guardare a un’unica unità catastale. Trattandosi di norma agevolativa, e dunque di stretta interpretazione, tale limite non può essere superato facendo leva sulla mera unificazione di fatto (attraverso opere edilizie o dichiarazioni catastali) qualora la fusione formale delle particelle non sia stata perfezionata. Su questo specifico profilo, la Corte ha quindi respinto la tesi del contribuente: la realizzazione di una scala interna di collegamento e le dichiarazioni Docfa presentate nel 2010, pur denunciando l’intento di unificazione ai fini fiscali, non erano sufficienti a produrre l’effetto voluto, mancando la fusione catastale delle due particelle, resa peraltro complessa dalla diversa titolarità dei due immobili. L’incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 Il punto decisivo della pronuncia riguarda però un diverso profilo, relativo alla residenza dei coniugi. Il giudice di merito aveva escluso l’esenzione ritenendo che, avendo il ricorrente e il coniuge stabilito la residenza in due immobili distinti nello stesso stabile, il beneficio potesse essere riconosciuto soltanto per l’abitazione del coniuge. Su questo aspetto la Suprema Corte richiama i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinavano l’esenzione IMU alla condizione che l’abitazione principale fosse il luogo di residenza e dimora abituale non solo del possessore, ma anche dell’intero nucleo familiare. La Consulta aveva rilevato che una simile impostazione determinava un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, i quali potevano beneficiare dell’esenzione per ciascun immobile in cui avessero effettivamente residenza e dimora, e aveva altresì osservato che, nell’attuale contesto sociale, non è infrequente che i coniugi vivano stabilmente in luoghi diversi pur mantenendo intatta la comunione familiare, sicché penalizzare fiscalmente tale scelta si pone in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione. Da questi principi la Cassazione trae una conseguenza diretta: ai fini dell’esenzione IMU rilevano esclusivamente la residenza anagrafica e la dimora abituale del possessore dell’immobile, considerate individualmente, senza che assuma alcun rilievo la diversa situazione abitativa degli altri componenti del nucleo familiare. Ne discende che il contribuente che risieda e dimori stabilmente nel proprio immobile ha diritto all’esenzione anche se il coniuge risieda in un’unità diversa, indipendentemente dal fatto che questa si trovi nello stesso comune o in un comune differente. La decisione Applicando questi principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva negato l’esenzione al ricorrente sul presupposto che il diritto spettasse soltanto al coniuge. Il ricorrente, risiedendo anagraficamente e dimorando abitualmente nel proprio immobile, aveva diritto all’esenzione per tale abitazione, a prescindere dalla circostanza che il coniuge avesse fissato la propria residenza in un’unità diversa dello stesso edificio. Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito mediante accoglimento del ricorso originario del contribuente. Le spese di lite sono state compensate in ragione del consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative su due fronti distinti, che è opportuno tenere separati. Per quanto riguarda la fusione di più unità immobiliari contigue, resta fermo che la sola unificazione di fatto, non accompagnata dalla fusione catastale formale delle particelle, non consente di estendere l’esenzione IMU a più unità: chi possieda due appartamenti contigui e intenda beneficiare dell’agevolazione come se si trattasse di
Riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in subordinato: quando scatta il risarcimento pieno e quando quello forfettario

La Cassazione risolve un contrasto interno sulla natura dell’indennità dovuta al collaboratore riqualificato come dipendente Un professionista aveva prestato la propria attività lavorativa per una società, prima sulla base di un contratto a progetto e successivamente mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per un periodo complessivo di alcuni anni. Ritenendo che l’attività effettivamente svolta non corrispondesse a quella dedotta nei contratti, e che le modalità di esecuzione della prestazione fossero in realtà proprie del lavoro subordinato, il collaboratore agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la ricostituzione del rapporto stesso e il pagamento delle retribuzioni maturate. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio della collaborazione e condannando la società al pagamento di un importo rilevante a titolo di differenze retributive. In sede di appello, tuttavia, la decisione veniva parzialmente riformata: pur confermando la natura subordinata del rapporto, la Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, liquidandola nella misura di sei mensilità e respingendo integralmente la domanda di pagamento delle ulteriori differenze retributive. Contro questa decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il meccanismo dell’indennità forfettaria non fosse applicabile al proprio caso, poiché tale istituto riguarderebbe una fattispecie diversa da quella oggetto di causa. La questione giuridica Il nodo affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un contrasto interpretativo maturato all’interno della stessa Sezione Lavoro, relativo alle conseguenze risarcitorie che derivano dall’accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto instaurato come collaborazione a progetto, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003. Il punto controverso è il seguente: quando un giudice accerta che un rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto ha in realtà, sin dall’origine, le caratteristiche del lavoro subordinato, il risarcimento spettante al lavoratore deve essere quello forfettario previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 per i casi di “conversione del contratto a tempo determinato”, oppure il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale di tutte le retribuzioni maturate, senza alcun tetto massimo? Il quadro normativo L’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 stabilisce che, quando nel rapporto di collaborazione a progetto vengano riscontrate modalità di esecuzione riconducibili al lavoro subordinato, i rapporti sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. Si tratta, in altre parole, di una sanzione legale che colpisce la violazione del modello contrattuale previsto dal legislatore. L’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, dal canto suo, prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato” il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità onnicomprensiva, compresa tra un minimo di due e mezzo e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avente natura di risarcimento del danno forfettizzato. Questa norma nacque, storicamente, per rispondere al vastissimo contenzioso relativo all’apposizione di termini nulli nei contratti a tempo determinato, evitando che il datore di lavoro dovesse rispondere di tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto sino alla sentenza. La soluzione della Corte La Cassazione ha ritenuto di dover confermare l’orientamento più recente, secondo cui l’indennità forfettaria di cui all’art. 32, comma 5, non si applica al caso della riqualificazione di un rapporto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato. Il ragionamento della Corte muove da una distinzione concettuale netta tra due fenomeni che, pur producendo lo stesso risultato pratico (la nascita di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), hanno natura giuridica differente. Da un lato vi è la conversione in senso proprio, che si verifica quando un contratto a tempo determinato presenta una clausola di apposizione del termine affetta da nullità: in tal caso, per effetto del meccanismo previsto dall’art. 1419, secondo comma, del codice civile, il rapporto sopravvive privato della sola clausola nulla, e si trasforma in rapporto a tempo indeterminato. Dall’altro lato vi è la riqualificazione giudiziale del rapporto, che si verifica quando l’attività lavorativa, pur dedotta in un contratto formalmente autonomo, viene in concreto svolta con modalità tipiche della subordinazione: qui non vi è alcuna clausola da eliminare, ma un accertamento di fatto sulla reale natura del rapporto, con effetti sanzionatori nei confronti di chi ha eluso il modello legale. Secondo la Corte, solo nel primo caso trova applicazione l’indennità forfettaria, la cui ratio storica e sistematica è circoscritta ai contratti di lavoro subordinato a termine illegittimamente apposto. Nel secondo caso, invece, il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale di tutte le retribuzioni maturate, senza alcuna forfettizzazione, poiché diversamente si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha prestato attività di lavoro dipendente non formalizzata come tale. Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo a questo profilo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato il tetto forfettario, e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il seguente principio di diritto: la fattispecie prevista dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle sue concrete modalità di esecuzione. Implicazioni pratiche Per i lavoratori impegnati in collaborazioni a progetto o in altre forme di collaborazione autonoma che nascondono, nei fatti, un rapporto di lavoro dipendente, questa pronuncia rappresenta un rafforzamento significativo della tutela risarcitoria. Se il giudice accerta che il rapporto era sin dall’origine subordinato, il lavoratore non dovrà più subire il tetto massimo delle dodici mensilità previsto dalla disciplina forfettaria, ma potrà ottenere il pagamento di tutte le differenze retributive effettivamente maturate nel corso dell’intero rapporto, comprensive di tredicesima, quattordicesima e ogni altro trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicabile. Per le imprese che fanno ricorso a collaborazioni
Screenshot WhatsApp e prova civile: quando il silenzio della controparte vale come conferma

Una vicenda di fatture contestate diventa l’occasione per la Corte d’Appello di Firenze di ribadire un principio ormai consolidato: la messaggistica istantanea, se non specificamente disconosciuta, può bastare da sola a dimostrare l’esistenza di un credito. Tutto nasce da un rapporto di collaborazione tra un tecnico informatico, specializzato in installazione e manutenzione di stampanti, multifunzione e server, e una piccola impresa che si avvaleva dei suoi servizi su più territori. Il rapporto, avviato nel 2019 tramite un semplice scambio di e-mail, si era svolto regolarmente per anni, fino a quando la committente ha smesso di pagare tre fatture emesse tra il 2022 e il 2023, per un totale di oltre undicimila euro. Il tecnico ha ottenuto un decreto ingiuntivo, puntualmente opposto dalla debitrice, che negava di aver mai ricevuto quelle prestazioni e sosteneva che le fatture fossero generiche e prive di riscontro. Il nodo della prova: fatture e messaggistica Il punto controverso non riguardava l’esistenza del rapporto professionale, che risultava già provato dalla corrispondenza e-mail iniziale, bensì l’effettiva esecuzione delle singole prestazioni fatturate. Il creditore aveva prodotto, oltre ai report mensili delle attività svolte, anche gli screenshot di alcune conversazioni WhatsApp intercorse con la controparte, nelle quali quest’ultima indicava espressamente gli importi da inserire in fattura per determinati mesi di lavoro. La decisione di primo grado e il suo punto debole Il Tribunale di Pistoia aveva accolto solo in parte l’opposizione, riconoscendo il credito per le mensilità coperte da report analitici ma escludendo due voci — un mese di prestazioni e un’intera fattura da seimila euro — proprio perché, in assenza del relativo report, riteneva insufficiente la sola messaggistica WhatsApp a dimostrare l’attività svolta. Una impostazione che, come si vedrà, la Corte d’Appello ha giudicato incoerente con le stesse premesse della sentenza. L’appello e la questione della prova digitale Il tecnico ha proposto appello incidentale sostenendo che il primo giudice, pur avendo correttamente affermato in astratto il valore probatorio dei documenti informatici, non ne avesse poi tratto le conseguenze concrete. Nei messaggi contestati, infatti, la committente non si limitava a un generico riferimento economico: chiedeva essa stessa al tecnico di emettere le fatture indicando specifiche mensilità e importi, riconoscendo così, mese per mese, i servizi ricevuti. Il principio delle riproduzioni informatiche ex art. 2712 c.c. La Corte fiorentina, richiamando l’orientamento ormai stabile della Cassazione a partire dalle Sezioni Unite n. 11197/2023, ha ricondotto i messaggi WhatsApp alla categoria delle riproduzioni informatiche disciplinate dall’art. 2712 c.c., norma che attribuisce a fotografie, registrazioni e rappresentazioni meccaniche di fatti e cose il valore di piena prova, salvo che la parte contro cui sono prodotte non ne disconosca la conformità alla realtà. In altre parole, uno screenshot non certificato da firma elettronica non è per questo privo di valore: è la controparte a dover reagire, contestando in modo specifico che quella conversazione non sia mai avvenuta o sia stata alterata. Il ruolo del disconoscimento e della non contestazione Il punto delicato, spiegato dalla Corte con chiarezza, è che il disconoscimento non può ridursi a una critica generica sull’utilizzabilità processuale del documento informatico in quanto tale. Deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve investire la conformità del contenuto ai fatti reali — non semplicemente lamentare che la conversazione non descriva ogni dettaglio operativo della prestazione. Nel caso esaminato, la committente aveva contestato l’idoneità probatoria degli screenshot come mera riproduzione fotografica, ma non aveva mai negato che quelle conversazioni fossero realmente avvenute tra le parti, né che il contenuto fosse stato manipolato. Questo silenzio qualificato, unito al meccanismo della non contestazione dei fatti previsto dall’art. 115 c.p.c., ha consolidato il valore probatorio della messaggistica. La decisione della Corte d’appello Sulla base di questi principi, la Corte d’Appello di Firenze, R.G. n. 1601/2025, pubblicata il 25 giugno 2026, ha accolto l’appello incidentale del creditore e riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo l’intero importo azionato in via monitoria. I giudici hanno evidenziato che proprio dai messaggi in questione emergeva, senza ambiguità, la richiesta della stessa committente di fatturare determinati importi per determinati mesi: un riconoscimento implicito ma inequivocabile dell’esecuzione delle prestazioni, che rendeva superflua ogni ulteriore documentazione. È stato invece respinto l’appello principale della debitrice sulla ripartizione delle spese processuali, assorbito dall’esito complessivo della lite. Implicazioni pratiche Per i professionisti e le imprese che gestiscono rapporti commerciali informalmente, spesso proprio tramite chat, la pronuncia offre un’indicazione operativa preziosa: conservare gli screenshot delle conversazioni in cui la controparte conferma ordini, importi o l’esecuzione di un servizio può fare la differenza in un eventuale contenzioso, a condizione che la genuinità della conversazione non venga smentita con una contestazione puntuale. Specularmente, chi riceve una fattura e intende opporsi non può limitarsi a negare l’utilizzabilità del documento informatico in astratto: deve indicare, con precisione, in che cosa consisterebbe la difformità tra quanto rappresentato e la realtà, pena il consolidarsi della prova a proprio sfavore. Vale la stessa cautela, del resto, anche per le comunicazioni interne alle aziende, per le trattative contrattuali condotte via chat e per ogni rapporto professionale privo di contratto scritto formalizzato. In conclusione La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile, che valorizza la messaggistica istantanea come strumento di prova a tutti gli effetti, purché maneggiata con consapevolezza sia da chi la produce sia da chi intende contestarla. Per una valutazione della propria posizione contrattuale o probatoria, anche alla luce di conversazioni digitali già in proprio possesso, il nostro studio è a disposizione per un approfondimento personalizzato.
Infezione contratta in ospedale: chi deve provare cosa?

La Cassazione torna sulla ripartizione dell’onere probatorio nelle infezioni nosocomiali e conferma un orientamento ormai consolidato Contrarre un’infezione durante un ricovero ospedaliero è un’eventualità che, purtroppo, non riguarda casi isolati. Quando questo accade, la domanda che inevitabilmente si pone è: di chi è la responsabilità, e soprattutto chi deve dimostrarla? La Corte di Cassazione è tornata più volte su questo tema, delineando un percorso interpretativo che oggi appare stabile e che vale la pena ripercorrere, anche alla luce di una recente ordinanza del 2026 che ne conferma i tratti fondamentali. La questione giuridica: infezione ospedaliera e responsabilità della struttura sanitaria Quando un paziente si ricovera per una patologia o un intervento e, nel corso della degenza, contrae un’infezione che nulla ha a che vedere con la ragione del ricovero, si pone un problema delicato di causalità e di prova. Il paziente, spesso, non ha alcuna possibilità di conoscere dall’interno l’organizzazione dell’ospedale, i protocolli igienico-sanitari adottati, le procedure di sterilizzazione o le modalità con cui è stata gestita la sua assistenza. La struttura sanitaria, al contrario, dispone di tutte queste informazioni. Questa asimmetria informativa è al centro del ragionamento che la giurisprudenza ha sviluppato in materia. Il principio generale: onere del danneggiato e onere del debitore Il punto di partenza, richiamato in tutte le pronunce esaminate, è il principio secondo cui, in tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno rilevante non è la violazione dell’obbligazione di mezzi in sé, ma la lesione del diritto alla salute. Ne discende che il paziente danneggiato deve provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità tra l’aggravamento della propria condizione (o l’insorgenza di una nuova patologia) e la condotta del sanitario o della struttura. Una volta assolto questo onere, spetta invece al debitore della prestazione sanitaria dimostrare l’esatto adempimento oppure la causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile adempiere correttamente. Questo schema, enunciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 577/2008 e più volte ribadito, rappresenta il cardine dell’intera architettura probatoria in materia di responsabilità sanitaria. Il criterio del “più probabile che non” e il valore delle presunzioni Con l’ordinanza n. 11599/2020, pubblicata il 15 giugno 2020, la Sezione Terza ha applicato questo schema a un caso di infezione oculare insorta dopo un intervento chirurgico. La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova del nesso causale, un ragionamento presuntivo fondato sulla regola del “più probabile che non”: l’assenza dell’infezione prima del ricovero, unita alla circostanza che la zona interessata fosse accessibile solo al personale ospedaliero durante la fase post-operatoria, consentiva di ricondurre l’evento a una falla nell’attuazione dei protocolli. La sola produzione documentale dei protocolli di sicurezza adottati, senza la prova della loro concreta attuazione nel caso specifico, è stata giudicata insufficiente a integrare la prova liberatoria richiesta alla struttura. La responsabilità della struttura sanitaria, precisa la Corte, non è oggettiva, ma nemmeno può considerarsi esclusa per il solo fatto che esistano protocolli scritti: ciò che conta è la prova della loro effettiva applicazione al paziente. Il sindacato sulla motivazione e i limiti della delega alla consulenza tecnica La sentenza n. 4864/2021, pubblicata il 23 febbraio 2021, affronta invece un profilo diverso ma strettamente connesso: quello dei limiti del giudizio di merito quando aderisce acriticamente alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Nel caso esaminato, la corte territoriale aveva escluso il nesso causale tra un’infezione post-operatoria e la condotta dei sanitari, ritenendo prevalenti altre possibili cause. La Cassazione ha censurato questa impostazione, rilevando che il giudice di merito, quale peritus peritorum, non può limitarsi a recepire passivamente le conclusioni peritali quando la documentazione clinica in atti offre elementi che meritano un autonomo vaglio critico. La pronuncia ribadisce inoltre che il danno da infezione e altre conseguenze patologiche collegate non possono essere artificiosamente scomposti in compartimenti stagni, se la sequenza fattuale dimostra che l’uno è stato concausa o effetto dell’altro. La conferma più recente: gli oneri specifici della struttura sanitaria L’ordinanza n. 24916/2026, pubblicata il 1° settembre 2026, rappresenta il punto di arrivo più aggiornato di questo percorso. Richiamando espressamente i principi già fissati nella sentenza n. 4864/2021 e nella successiva pronuncia n. 6386/2023, la Terza Sezione ha cassato la decisione di merito per avere trascurato le indicazioni del consulente d’ufficio, il quale aveva escluso che la struttura avesse fornito la prova positiva di aver adottato tutte le misure di prevenzione richieste dalle linee guida, anche internazionali. La Corte ha colto l’occasione per elencare in modo analitico gli oneri probatori che gravano sulla struttura sanitaria in caso di infezione presuntivamente contratta in ambito ospedaliero: dai protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli ambienti, alla gestione della biancheria e dei rifiuti, fino ai sistemi di sorveglianza epidemiologica e ai rapporti periodici trasmessi alla direzione sanitaria. Non basta, dunque, indicare l’esistenza di protocolli generali: la struttura deve dimostrare la loro applicazione concreta al caso specifico, anche attraverso i criteri temporale, topografico e clinico elaborati dalla giurisprudenza per valutare la probabilità prevalente dell’origine nosocomiale dell’infezione. Le implicazioni pratiche Per il paziente che ritiene di aver contratto un’infezione in ospedale, questo orientamento significa che non è necessario fornire una prova diretta e certa della negligenza del personale sanitario: è sufficiente allegare e provare, anche tramite presunzioni, l’assenza dell’infezione prima del ricovero e l’insorgenza della stessa nel contesto ospedaliero. Per le strutture sanitarie, al contrario, la lezione è altrettanto chiara: la sola esistenza di protocolli scritti, per quanto conformi alle linee guida, non è sufficiente a esonerare da responsabilità se non se ne dimostra l’effettiva attuazione nel caso concreto, con riferimento puntuale al singolo paziente e alla singola procedura. Questo comporta, sul piano organizzativo, la necessità di una documentazione clinica rigorosa e tracciabile, capace di attestare non solo l’esistenza delle misure di prevenzione ma anche la loro applicazione effettiva. Conclusioni Il quadro che emerge dalla lettura congiunta di queste pronunce è quello di un orientamento giurisprudenziale ormai stabile, che colloca la responsabilità da infezione nosocomiale nell’alveo della responsabilità contrattuale, con un riparto dell’onere della prova che tiene conto della naturale asimmetria informativa tra paziente e struttura
Compensazione IVA oltre soglia: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite la questione del favor rei

Un contrasto interpretativo sulla sanzionabilità della compensazione orizzontale dei crediti IVA eccedente il limite di legge, aggravato dai successivi innalzamenti del plafond, spinge la Sezione Tributaria a chiedere l’intervento delle Sezioni Unite. Tutto nasce da un controllo relativo all’anno d’imposta 2014, quando l’Agenzia delle Entrate contestò a una società l’indebita compensazione orizzontale di crediti IVA per un importo che eccedeva la soglia legale allora vigente, fissata in € 700.000,00 dall’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L’Ufficio recuperò l’eccedenza, pari a oltre un milione di euro, e applicò le relative sanzioni. La società impugnò l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, che le diede ragione. L’Agenzia propose appello e la Commissione tributaria regionale della Campania lo accolse solo in parte: il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che la società aveva effettivamente superato il limite di compensabilità, escluse che tale condotta potesse essere equiparata all’utilizzo di crediti inesistenti, ritenendo quindi illegittimo il recupero dell’imposta ma confermando la debenza delle sanzioni. Contro questa decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, sostenendo che il giudice regionale avrebbe applicato in modo scorretto la disciplina sul recupero delle compensazioni indebite. La società, dal canto suo, ha proposto ricorso incidentale articolato in quattro motivi, contestando in particolare la debenza delle sanzioni alla luce di un dato sopravvenuto: nelle more del giudizio, il plafond annuale di compensabilità è stato progressivamente elevato, prima a un milione e poi, dal 1° gennaio 2022, a due milioni di euro. La questione giuridica: il favor rei si applica ai limiti di compensazione IVA? Il cuore della controversia riguarda l’applicabilità del principio del favor rei in materia di sanzioni tributarie, disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. In sintesi, questo principio impone che, quando una condotta cessa di essere sanzionabile per effetto di una legge successiva più favorevole, tale modifica si applichi anche ai procedimenti ancora pendenti. La società sosteneva che, essendo stato innalzato il limite di compensabilità da 700.000 a 2.000.000 di euro, la propria condotta — che oggi rientrerebbe pienamente nella soglia consentita — non avrebbe dovuto più essere sanzionata. La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa: l’art. 34 della legge n. 388/2000 aveva fissato il tetto in un miliardo di lire (circa 516.000 euro), poi elevato a 700.000 euro dal 2010, e successivamente innalzato fino a 2.000.000 di euro attraverso interventi successivi, tra cui il d.l. n. 35/2013, il d.l. n. 34/2020 e la legge di bilancio 2022. Il superamento di tale soglia viene tradizionalmente equiparato, ai fini sanzionatori, a un omesso versamento di parte del tributo, punito dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. Il contrasto tra gli orientamenti della Sezione Tributaria Proprio su questo terreno il Collegio ha registrato un vero e proprio contrasto interno alla Sezione. Un primo orientamento ritiene che l’innalzamento del limite di compensabilità, pur non facendo venir meno la violazione in sé, imponga comunque, in ossequio al favor rei, di ricalcolare la sanzione tenendo conto della nuova e più elevata soglia, riducendo così l’importo sanzionabile all’eccedenza rispetto al tetto più favorevole. Un secondo e più radicale orientamento è giunto a sostenere che l’innalzamento del plafond determini una vera e propria abolitio criminis parziale: se la condotta contestata, valutata alla luce della nuova soglia, risulta oggi pienamente lecita, non si tratterebbe più di applicare il favor rei in senso stretto, ma di riconoscere l’efficacia retroattiva della norma sopravvenuta, con conseguente integrale esclusione della sanzione. Un terzo filone interpretativo, tuttavia, ha negato che si possa parlare di abolitio criminis, evidenziando che la condotta sanzionata — la compensazione oltre il limite annuo, equiparata a un omesso versamento — resta identica nella sua essenza, anche a fronte dell’innalzamento della soglia: cambierebbe soltanto il parametro quantitativo, non la natura della violazione, sicché si tratterebbe di un mero fenomeno di successione di leggi nel tempo, inidoneo a incidere sulla sanzionabilità dei fatti pregressi. Il precedente delle Sezioni Unite sull’acquisto della prima casa Quest’ultimo orientamento richiama un principio espresso dalle Sezioni Unite in una materia diversa, quella delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, dove si era escluso che la modifica dei parametri catastali rilevanti per il beneficio comportasse un’abolitio criminis, trattandosi pur sempre della medesima infrazione — la dichiarazione mendace dell’acquirente — sia pure con un diverso oggetto. Il Collegio rimettente ha però osservato che questo precedente potrebbe non essere del tutto sovrapponibile al caso in esame: mentre nell’ipotesi della prima casa l’infrazione restava comunque ancorata alla mendacità della dichiarazione, nel caso della compensazione IVA l’innalzamento del plafond ha escluso in radice la rilevanza di condotte tenute sotto la vigenza della disciplina precedente, incidendo così sui presupposti stessi della fattispecie sanzionabile. La decisione: rimessione alle Sezioni Unite Di fronte a questa difformità di soluzioni, non superata neppure da un successivo intervento della Sezione pronunciato all’esito di pubblica udienza, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per investire le Sezioni Unite della questione, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c. Con l’ordinanza interlocutoria n. 24935/2026, pubblicata il 2 settembre 2026, la Corte ha quindi disposto la rimessione degli atti al Primo Presidente, affinché valuti l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, chiamate a stabilire in via definitiva se le progressive elevazioni del plafond di compensabilità possano incidere sulla natura e sull’essenza della condotta sanzionata, consentendo l’applicazione del principio del favor rei ex art. 3 del d.lgs. n. 472/1997. Implicazioni pratiche In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la questione resta di rilievo concreto per tutte le imprese che, negli anni passati, abbiano subito contestazioni per compensazioni orizzontali eccedenti le soglie allora vigenti e oggi ampiamente superate dal nuovo limite di due milioni di euro. Per i contenziosi ancora pendenti, la decisione delle Sezioni Unite potrà determinare, a seconda dell’orientamento che prevarrà, tanto una mera rimodulazione della sanzione quanto la sua integrale caducazione. È quindi opportuno che le imprese interessate da procedimenti in corso valutino, con l’assistenza di un professionista, l’opportunità di sollevare tempestivamente la questione del favor rei, così da poter beneficiare dell’esito della futura pronuncia. Il nostro studio
Il giuramento massonico e i doveri del dipendente pubblico: quando l’appartenenza a una loggia va comunicata al datore di lavoro

La Cassazione chiarisce l’obbligo di trasparenza previsto dal Testo Unico anticorruzione per i dipendenti pubblici che aderiscono ad associazioni massoniche Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, con mansioni di responsabile dell’area contenzioso presso una direzione provinciale, veniva sanzionato disciplinarmente con la sospensione dal lavoro per trenta giorni. Il motivo della sanzione risiedeva nell’omessa comunicazione, da parte del dipendente, dell’assunzione della carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche riconducibili al Grande Oriente d’Italia, cariche mantenute rispettivamente fino al 2016 e fino alla contestazione dell’addebito. Il dipendente impugnava la sanzione dinanzi al giudice del lavoro, che la rideterminava in una più lieve multa, ritenendo sussistente l’illecito ma sproporzionata la misura sospensiva. La Corte d’Appello, adita successivamente, ribaltava completamente la decisione, annullando integralmente la sanzione: secondo i giudici di secondo grado, l’Amministrazione non aveva dimostrato in concreto alcuna interferenza tra l’appartenenza associativa e lo svolgimento delle funzioni d’ufficio, risultando apodittica l’affermazione di incompatibilità tra il giuramento di fedeltà massonica e i doveri costituzionali di fedeltà alla Nazione e di imparzialità. Contro questa pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo di censura. Il quadro normativo: l’obbligo di comunicazione ex art. 5 DPR 62/2013 Il cuore della controversia ruota attorno all’art. 5, comma 1, del DPR n. 62/2013 (il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), che impone al dipendente di comunicare tempestivamente al responsabile dell’ufficio la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni “i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio”, indipendentemente dal carattere riservato o meno del sodalizio. Si tratta di una disposizione che si inserisce nel più ampio impianto della disciplina anticorruzione e trasparenza, e che dialoga con l’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001, il quale individua nei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e comportamento tale da assicurare l’immagine di indipendenza della Pubblica Amministrazione lo statuto costituzionale del dipendente pubblico. Il principio affermato dalla Cassazione Con l’ordinanza n. 24875/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione, cassando la sentenza di merito e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione. Il punto dirimente della decisione riguarda la natura dell’obbligo di comunicazione: secondo la Corte, l’art. 5 del DPR n. 62/2013 impone un adempimento informativo preventivo, funzionale a consentire all’Amministrazione di valutare autonomamente eventuali profili di conflitto di interesse. Non è quindi necessario, ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, che l’ente datore di lavoro dimostri in concreto un’interferenza specifica o un episodio determinato di infedeltà: è sufficiente l’omissione della comunicazione riguardante un’appartenenza associativa astrattamente idonea a generare conflitti. La Cassazione ha inoltre valorizzato la peculiarità del vincolo associativo massonico, richiamando precedenti delle Sezioni Unite relativi all’incompatibilità tra la funzione giudicante e l’adesione a logge massoniche (Cass. SU n. 1736/1998 e Cass. SU n. 369/1998). Pur precisando che tali precedenti, riferiti alla magistratura, non possono assumere qui valore parametrico diretto, la Corte ha osservato che il giuramento di fedeltà richiesto agli affiliati, unito alla struttura gerarchica dell’organizzazione, è potenzialmente idoneo a confliggere con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico gravanti sul dipendente. A ciò si aggiunge, per il personale delle Agenzie fiscali, un regime di incompatibilità rafforzato rispetto a quello ordinario, previsto dal d.P.R. n. 18/2002, in ragione della particolare esigenza che tali dipendenti non solo operino, ma anche appaiano assolutamente imparziali. Quanto al richiamo dell’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), che vieta indagini datoriali su opinioni politiche, religiose e sindacali, la Corte ne ha escluso l’applicabilità al caso di specie: l’obbligo di comunicazione, pur incidendo su una sfera in senso lato extralavorativa, non riguarda la libertà di adesione in sé, bensì è funzionale alla verifica dell’attitudine professionale del lavoratore, categoria che lo stesso art. 8 espressamente sottrae al divieto di indagine. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per diverse categorie di soggetti. Per i dipendenti pubblici, in particolare quelli operanti in amministrazioni con regimi di incompatibilità rafforzati come le Agenzie fiscali, la decisione ribadisce che l’obbligo di comunicazione previsto dal Codice di comportamento va assolto ogni qual volta l’adesione associativa sia astrattamente idonea a interferire con l’attività d’ufficio, senza che sia necessario attendere che tale interferenza si manifesti concretamente. Il mancato adempimento espone a responsabilità disciplinare autonoma, a prescindere dalla liceità dell’associazione stessa. Per le amministrazioni datrici di lavoro, la pronuncia chiarisce che l’onere probatorio in sede disciplinare non richiede la dimostrazione di episodi specifici di conflitto di interesse, potendo l’illecito fondarsi sulla mera omissione informativa rispetto ad appartenenze potenzialmente rilevanti. Per i professionisti del settore, la decisione costituisce un utile riferimento nella valutazione di fattispecie disciplinari analoghe, riguardanti l’adesione di dipendenti pubblici ad associazioni, confraternite o organizzazioni caratterizzate da vincoli di fedeltà reciproca, e nella distinzione tra tutela della libertà associativa e doveri di trasparenza propri del rapporto di pubblico impiego. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di pubblico impiego e procedimenti disciplinari. Per una valutazione della propria posizione o per assistenza in procedimenti disciplinari presso amministrazioni pubbliche, è possibile contattare i nostri professionisti.
Avvocato non paga lo stipendio alla segretaria per 21 mesi: la Cassazione conferma la sospensione dall’albo

Le Sezioni Unite tracciano i confini del controllo di legittimità sulle sanzioni disciplinari forensi: la valutazione della gravità della condotta resta appannaggio degli organi di disciplina Un avvocato del distretto di Piacenza viene sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna per una vicenda che si protrae per quasi due anni. La contestazione riguarda il rapporto di lavoro con una dipendente assunta come segretaria presso il suo studio: dal dicembre 2017 fino alle dimissioni della lavoratrice, nel settembre 2019, lo stipendio non viene corrisposto. Nel corso del tempo, l’avvocato sottoscrive più accordi per rateizzare il debito accumulato: una scrittura privata nel dicembre 2018, un verbale di conciliazione davanti all’Ispettorato del Lavoro nel luglio 2019, un ulteriore accordo raggiunto nel 2023 presso l’Ordine degli Avvocati con il legale della creditrice. Nessuno di questi impegni viene però rispettato integralmente. Nel frattempo interviene anche un ordine di pagamento del quinto dello stipendio, disposto dal giudice dell’esecuzione, che il professionista disattende, continuando peraltro a indicare in busta paga trattenute mai versate alla creditrice. A ciò si aggiunge l’invio di contabili bancarie che attestano bonifici in realtà mai giunti a destinazione. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina accerta la violazione dell’articolo 63, commi 1 e 2, del Codice Deontologico Forense, relativo ai rapporti con i terzi, ed esclude invece la violazione del dovere di verità di cui all’articolo 50. La sanzione irrogata è la sospensione dall’esercizio della professione per otto mesi, commisurata tenendo conto della gravità della condotta, del valore del credito rimasto inadempiuto, della reiterazione dell’illecito e dei precedenti disciplinari dell’incolpato. Il Consiglio Nazionale Forense, investito del gravame, conferma integralmente la decisione, respingendo tutti i motivi proposti dal professionista, il quale lamentava, tra l’altro, la mancata escussione della dipendente come testimone e la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti. Il ricorso per cassazione e la questione giuridica Contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense l’avvocato propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. In sintesi, il ricorrente sostiene che la mancata assunzione della testimonianza della dipendente avrebbe reso la motivazione della sentenza soltanto apparente; che il credito inadempiuto dovesse in realtà essere imputato allo studio professionale, di cui era divenuto amministratore dopo la morte del padre, e non a lui personalmente; che l’elemento soggettivo dell’illecito non fosse stato adeguatamente accertato; e infine che la sanzione di otto mesi eccedesse i limiti edittali, in assenza di una motivazione specifica sull’aggravamento. La questione di fondo che le Sezioni Unite sono chiamate a risolvere è duplice: da un lato, quali siano i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense; dall’altro, se e in che misura la condotta di un professionista, succeduto nella gestione di uno studio, possa essere ricondotta a una responsabilità personale anziché a quella dell’ente o dell’associazione professionale. La decisione della Corte La Corte, con il provvedimento pubblicato il 27 agosto 2026 (numero di raccolta generale 24805/2026), rigetta integralmente il ricorso. Quanto alla mancata escussione testimoniale, le Sezioni Unite ribadiscono un principio consolidato: spetta agli organi disciplinari valutare la convenienza di procedere all’esame di tutti o parte dei testimoni ammessi, potendo dichiarare chiusa l’istruttoria quando ritengano di disporre già di elementi sufficienti per un accertamento completo dei fatti. Nel caso di specie, la decisione si fondava su una solida base documentale, autonoma rispetto alla testimonianza mancata: accordi di riconoscimento del debito, verbali conciliativi, provvedimenti giudiziari, procedure esecutive e dichiarazioni dello stesso difensore. In questo quadro, la mancata riconvocazione della testimone non ha determinato alcuna violazione del diritto di difesa. Sul fronte della responsabilità personale, la Corte chiarisce che l’estesa argomentazione difensiva sulla titolarità civilistica del debito, riferita allo studio professionale piuttosto che al singolo avvocato, non intacca la ratio della decisione impugnata. Quest’ultima aveva infatti individuato una condotta personale, direttamente riferibile al professionista: egli era subentrato nella gestione del rapporto di lavoro, aveva riconosciuto il debito, aveva sottoscritto accordi di dilazione rimasti inadempiuti. Non si trattava, dunque, di una responsabilità disciplinare per fatto altrui, ma di un comportamento proprio, lesivo dell’affidamento dei terzi e dell’immagine della professione forense. Quanto alla misura della sanzione, le Sezioni Unite ricordano che il Codice Deontologico Forense non ha natura normativa e che, pertanto, la sua violazione non è sindacabile come vizio di violazione di legge. La sospensione di otto mesi, in ogni caso, resta ampiamente contenuta nella cornice edittale prevista dall’articolo 52 della legge n. 247 del 2012, che consente la sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, e trova un ulteriore riferimento nell’articolo 22, comma 2, lettera c) del Codice Deontologico, che per le violazioni più gravi consente di elevare la sanzione fino a tre anni. Il principio di diritto: i limiti del sindacato di legittimità Il punto di maggiore interesse sistematico della pronuncia riguarda l’estensione del controllo che la Corte di Cassazione può esercitare sulle decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense. Le Sezioni Unite ribadiscono un orientamento ormai consolidato, richiamando tra le altre le proprie decisioni del 31 marzo 2026, n. 7923, e del 27 novembre 2025, n. 31004: le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili in cassazione solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per il difetto del c.d. minimo costituzionale di motivazione. Ne consegue che la scelta della sanzione e la valutazione della sua adeguatezza restano affidate all’apprezzamento di merito dell’organo disciplinare, sindacabile solo entro i limiti di una valutazione di ragionevolezza, e non possono essere rimesse in discussione chiedendo alla Corte una nuova ponderazione dei fatti. Implicazioni pratiche La pronuncia offre alcuni insegnamenti di rilievo pratico. Per gli avvocati, il caso ricorda che l’obbligo deontologico di adempiere alle obbligazioni assunte verso i terzi, incluso il personale dello studio, viene valutato con particolare rigore quando la condotta si protrae nel tempo e coinvolge più violazioni concatenate: mancato pagamento, accordi disattesi, inadempimento di un ordine giudiziale, false attestazioni di pagamento. La reiterazione e la pluralità degli inadempimenti pesano in modo determinante sulla dosimetria della sanzione, e un pagamento parziale intervenuto successivamente non è di per sé sufficiente
Costruire troppo vicino al confine e poi usucapire il diritto di restarci: la Cassazione fa chiarezza

Una controversia tra vicini durata oltre quarant’anni consente alla Suprema Corte di ribadire un principio delicato: anche un’opera priva di titolo edilizio può, con il tempo, generare un diritto di servitù opponibile al vicino C’è un dato che, più di ogni massima giuridica, racconta la realtà del contenzioso civile italiano: la controversia decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24767/2026, pubblicata il 25 agosto 2026, nasce nel 1983. I proprietari di un fabbricato situato in un comune del Salento convennero in giudizio i proprietari dell’edificio confinante, sostenendo che quest’ultimo fosse stato realizzato a una distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio comunale, e ne chiesero l’arretramento. I convenuti resistettero e, a loro volta, chiesero l’arretramento del fabbricato degli attori. Il Tribunale, con sentenza del 2001, accolse la domanda principale e respinse quella riconvenzionale. Nel frattempo, però, alcune comproprietarie dell’immobile confinante, mai evocate nel primo giudizio, proposero un’opposizione di terzo: un rimedio processuale che consente a chi non ha partecipato a un processo, ma ne subisce gli effetti pregiudizievoli, di farlo riesaminare. Il Tribunale, pronunciandosi su questa opposizione nel 2006, condannò solidalmente tutti i comproprietari all’arretramento e respinse le loro domande di usucapione. La Corte d’appello di Lecce confermò questa impostazione nel 2010, ma la Cassazione, investita di un ricorso incidentale, cassò la decisione con rinvio per un vizio nella notifica dell’atto di appello: un problema puramente procedurale, che tuttavia impose di ripercorrere l’intero giudizio di merito. È solo con la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 632 del 2021, adottata in sede di rinvio dopo il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, che il quadro si ribalta: le domande di arretramento vengono respinte e viene invece dichiarata l’intervenuta usucapione, a favore dei proprietari dell’edificio più vicino al confine, della servitù di mantenere la costruzione alla distanza già esistente. Contro questa decisione le eredi della parte originariamente vittoriosa hanno proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con ricorso incidentale la controparte. La trattazione scritta dell’udienza non viola il diritto di difesa Il primo motivo di ricorso solleva una questione di rilievo generale, che spiega perché la vicenda meriti attenzione anche al di là del caso concreto. Il giudizio di rinvio, per ragioni di diritto transitorio, era ancora soggetto al rito civile anteriore alla riforma del 1990, che prevedeva la discussione orale della causa davanti al collegio. L’udienza, tuttavia, si tenne nel gennaio 2021 in forma scritta, in applicazione della disciplina emergenziale introdotta durante la pandemia (art. 221, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, la cui efficacia era allora prorogata fino al 30 aprile 2021). La parte ricorrente ha lamentato che questa scelta abbia leso il contraddittorio e il diritto di difesa, negando una discussione orale ritualmente richiesta. La Cassazione respinge il motivo, affermando un principio chiaro: la disciplina emergenziale, in quanto ius singulare a tempo determinato, prevale per la durata della sua vigenza sulla disciplina ordinaria dell’udienza, indipendentemente dal rito applicabile al giudizio. In altri termini, l’oralità prevista dal vecchio codice di rito cedeva il passo, durante l’emergenza sanitaria, alla trattazione scritta, purché alle parti fosse garantito lo scambio paritario di note e repliche. La Corte precisa inoltre che tale conclusione non è messa in discussione dal contrasto giurisprudenziale attualmente pendente davanti alle Sezioni Unite (ordinanza interlocutoria n. 2010/2026), poiché quel contrasto riguarda una questione diversa, ossia la mancata fissazione dell’udienza di discussione nel regime ordinario previgente alla riforma del 2022, e non l’applicazione del regime emergenziale. Distanze legali, opera abusiva e usucapione: un rapporto delicato Il cuore della decisione riguarda però un secondo profilo, di grande interesse pratico per chiunque si occupi di rapporti di vicinato: può un manufatto costruito senza il rispetto delle distanze legali, e financo privo di regolare titolo edilizio, diventare fonte di un diritto di servitù per effetto del decorso del tempo? La Corte d’appello aveva accertato che il fabbricato era stato completato al rustico nel 1980 e che le successive varianti non ne avevano modificato la struttura nella parte che fronteggia l’edificio confinante. Da questo accertamento discendeva che il possesso utile ai fini dell’usucapione era iniziato nel 1980 e che, per una regola tecnica ma decisiva, gli atti interruttivi compiuti nel 1983 nei confronti di alcuni comproprietari non producevano effetto verso le comproprietarie rimaste estranee al primo giudizio: in materia di diritti reali, infatti, non trova applicazione il principio di solidarietà nell’interruzione della prescrizione previsto dall’art. 1310 del codice civile per le obbligazioni. Ne conseguiva che il termine ventennale si era già consumato quando, nel 2002, fu notificata la domanda che avrebbe potuto validamente interromperlo. Su questa base, la Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: è ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalla legge o dai regolamenti edilizi, anche quando l’opera sia abusiva. Il difetto del titolo edilizio, spiega la Corte, esaurisce la propria rilevanza sul piano del rapporto pubblicistico con l’amministrazione, senza incidere sui requisiti civilistici del possesso: l’opera, in quanto materialmente esistente e percepibile dal proprietario del fondo vicino, è comunque idonea a fondare quel possesso continuativo che l’art. 1158 del codice civile pone a fondamento dell’usucapione. Allo stesso modo, l’opposizione manifestata dal vicino fin dall’origine non esclude il carattere pacifico del possesso, che l’art. 1163 c.c. riferisce al solo momento di instaurazione del rapporto materiale con il bene, e non alla condotta successiva delle controparti: l’esercizio di azioni giudiziarie vale semmai a interrompere la prescrizione, non a mutare la natura del possesso già in corso. Le implicazioni pratiche per proprietari e amministratori La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo non solo per i proprietari coinvolti in liti di confine, ma anche per tecnici, amministratori di condominio e chiunque debba valutare la regolarità di un fabbricato ai fini di una compravendita o di una ristrutturazione. Il primo insegnamento è che il tempo, in questa materia, non è mai neutro: un’opera realizzata in violazione delle distanze legali, se non contestata tempestivamente e con atti idonei a interrompere la prescrizione nei confronti di tutti
Fideiussioni bancarie e clausole ABI: le Sezioni Unite tracciano i confini della nullità “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale

Con il provvedimento n. 24825/2026, pubblicato il 28 agosto 2026, le Sezioni Unite della Cassazione risolvono tre nodi rimasti aperti dopo la storica sentenza del 2021 sulle fideiussioni omnibus, fissando limiti temporali e oggettivi alla “prova privilegiata” costituita dall’accertamento della Banca d’Italia Tutto nasce da una vicenda in sé non insolita nel contenzioso bancario degli ultimi anni. Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo con cui un Tribunale aveva loro imposto di pagare, in favore della società cessionaria del credito, quanto dovuto in forza di fideiussioni specifiche prestate a garanzia dell’esposizione debitoria di un imprenditore individuale, derivante da un conto corrente di corrispondenza e da un finanziamento chirografario concessi da un istituto bancario. Le opponenti sostengono che i testi delle garanzie, sottoscritti nel 2015, riproducessero le clausole dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana e censurate dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005: la clausola di reviviscenza, quella di sopravvivenza e quella di deroga all’art. 1957 del codice civile. Da qui la tesi della nullità della deroga e, applicando integralmente il termine semestrale di decadenza previsto dalla norma codicistica, della intervenuta decadenza della creditrice dai propri diritti verso le garanti. La società opposta resiste, evidenziando che le fideiussioni in questione avevano natura specifica — riferite cioè a una singola operazione — e non omnibus, e che erano state stipulate dieci anni dopo il periodo (2002-2005) su cui si era concentrata l’istruttoria dell’autorità di vigilanza: due elementi, a suo dire, sufficienti a escludere qualunque nesso con l’intesa anticoncorrenziale sanzionata nel 2005. Il quadro normativo e il precedente del 2021 Per comprendere la portata della decisione occorre un passo indietro. Nell’ottobre 2002 l’ABI aveva diffuso tra le banche associate uno schema contrattuale “tipo” per la fideiussione omnibus. Interpellata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990 (la normativa antitrust nazionale), la Banca d’Italia — allora autorità di vigilanza sul mercato creditizio — accertò, con il provvedimento n. 55/2005, che tre clausole di quello schema producevano un effetto restrittivo della concorrenza, in quanto scaricavano sul garante le conseguenze pregiudizievoli dell’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dell’invalidità dell’obbligazione principale. Su questa base, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 2021, avevano affermato un principio di rilevante impatto pratico: i contratti di fideiussione “a valle” di un’intesa vietata possono essere dichiarati parzialmente nulli, limitatamente alle clausole riproduttive dello schema censurato, e il provvedimento della Banca d’Italia costituisce, a tal fine, una “prova privilegiata” del collegamento funzionale tra il contratto e l’intesa restrittiva a monte. È bastata, in altre parole, la dimostrazione della coincidenza testuale tra le clausole impugnate e quelle censurate per attivare la tutela reale della nullità. Da quella pronuncia, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è divisa su tre questioni che la sentenza del 2021 non aveva affrontato in modo esplicito, generando orientamenti contrastanti tra le sezioni semplici e nella giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Siracusa, investito di due cause omogenee, ha quindi sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis del codice di procedura civile, chiedendo alle Sezioni Unite di sciogliere il nodo prima di decidere. Il primo quesito: quanto “pesa” nel tempo l’accertamento del 2005 Il primo interrogativo riguardava la proiezione temporale della prova privilegiata: può l’accertamento del 2005 valere anche per fideiussioni sottoscritte molti anni dopo, semplicemente perché ne riproducono le clausole? La Corte risponde negando l’automatismo. L’accertamento amministrativo non può costituire prova privilegiata al di fuori del proprio perimetro temporale: chi invoca la nullità di una fideiussione anteriore o posteriore al triennio 2002-2005 deve dimostrare, con altri mezzi istruttori — inclusa la richiesta di esibizione ai sensi dell’art. 210 del codice di procedura civile — la persistenza o la preesistenza dell’intesa restrittiva. Il provvedimento della Banca d’Italia resta comunque utilizzabile, ma come semplice elemento di prova, da solo insufficiente, che il giudice di merito dovrà integrare con una valutazione complessiva della fattispecie concreta. Il secondo quesito: fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche Il secondo tema riguardava l’estensione della tutela alle fideiussioni specifiche, come quelle oggetto del giudizio a quo, posto che l’istruttoria del 2005 aveva riguardato testualmente le sole fideiussioni omnibus. Anche qui la Corte esclude l’automatismo probatorio, ma non chiude la porta: la parte che invoca la nullità può e deve provare che un’intesa o pratica concordata analoga si sia estesa anche al modello di fideiussione specifica, avvalendosi — sempre come elemento di prova non esaustivo — del contenuto del provvedimento del 2005, che pure riguarda, esplicitamente, “gli effetti della standardizzazione contrattuale” più in generale. Sui primi due quesiti le Sezioni Unite formulano un unico principio di diritto: nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle tre clausole censurate, costituita in un tempo pregresso o successivo al periodo coperto dal provvedimento n. 55/2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del proprio sindacato di fatto, la rispondenza del modello negoziale a un’intesa restrittiva della concorrenza, utilizzando l’accertamento amministrativo come elemento di prova non sufficiente da solo, previa ricognizione della sua reale portata temporale e oggettiva. Il terzo quesito: la clausola “a prima richiesta” resta valida L’ultimo interrogativo riguardava una conseguenza pratica di primaria importanza: una volta dichiarata nulla la clausola che derogava ai termini di decadenza dell’art. 1957 del codice civile, la banca poteva comunque evitare la decadenza inviando una semplice richiesta scritta di pagamento, grazie alla distinta clausola “a prima richiesta” presente nello stesso testo contrattuale, oppure era tenuta ad attivare un’iniziativa giudiziale entro il termine semestrale? La Corte opta per la prima soluzione. Le due clausole, spiega, hanno una funzione e un fondamento diversi: quella dichiarata nulla mirava a eliminare del tutto l’onere di tempestività della banca, mentre quella “a prima richiesta” — mai censurata dalla Banca d’Italia — disciplina solo le modalità, non necessariamente giurisdizionali, dell’iniziativa di recupero. La nullità della prima non si propaga automaticamente alla seconda: il creditore evita quindi la decadenza anche con una semplice istanza stragiudiziale, purché inviata al garante nei termini di legge. Implicazioni pratiche per banche, garanti e professionisti Per gli istituti di credito e i cessionari di