Associazioni professionali e IRAP: ecco quando l’imposta non è dovuta

La Consulta chiarisce i confini dell’esenzione: conta come si lavora, non come ci si chiama La vicenda: un’associazione notarile chiede il rimborso dell’imposta Tutto nasce da un’istanza di rimborso presentata da un’associazione professionale costituita fra notai, che aveva versato l’IRAP per l’anno 2022 ritenendo di non doverla. La tesi dell’associazione era semplice: dal 2022 la legge di bilancio ha escluso dall’imposta le persone fisiche che esercitano arti e professioni, e l’attività notarile, per sua natura, resta sempre riferibile al singolo notaio anche quando questi opera all’interno di un’associazione. Di qui la richiesta di restituzione del tributo versato. L’Agenzia delle entrate non ha accolto l’istanza, e contro il silenzio-rifiuto l’associazione ha proposto ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze. Il giudice fiorentino si è trovato di fronte a un ostacolo normativo che riteneva insuperabile in via interpretativa: se è vero che la legge n. 234 del 2021 esclude dall’IRAP le persone fisiche, è altrettanto vero che il testo unico delle imposte sui redditi equipara, ai fini fiscali, le associazioni professionali senza personalità giuridica alle società semplici, che per definizione legislativa scontano sempre l’imposta, indipendentemente dalla sussistenza di una reale organizzazione autonoma. Applicando meccanicamente questo schema, il ricorso sarebbe dovuto essere respinto.no la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di questi beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il giudice rimettente riteneva, infatti, che la normativa censurata, escludendo dall’IRAP le persone fisiche esercenti arti o professioni ma non le associazioni professionali, determinasse un’irragionevole disparità di trattamento tra il notaio che esercita individualmente la propria attività e quello che opera nell’ambito di un’associazione. Da qui la scelta di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il principio affermato dalla Consulta: quando l’IRAP non è dovuta Con la sentenza n. 153 del 2026 la Corte costituzionale ha fissato un principio destinato a incidere in modo diretto sulla posizione fiscale di moltissimi studi associati: l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali, quando l’attività che ne costituisce l’oggetto non è effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti. In questi casi l’imposta, semplicemente, non è dovuta. Il ragionamento della Corte muove da un dato testuale. Il testo unico delle imposte sui redditi, nell’equiparare le associazioni professionali alle società semplici, richiede espressamente che la professione sia esercitata «in forma associata». Non basta, quindi, che esista sulla carta un’associazione professionale o uno studio associato: occorre che l’attività sia realmente svolta in comune. Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, conforme agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, la Consulta ha stabilito che, quando l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l’associazione, e non al soggetto collettivo. È questo il cuore della decisione: l’IRAP non trova applicazione anche se l’associazione esaurisce la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni, quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l’acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario. In altre parole, uno studio associato che si limiti a condividere costi e struttura, lasciando che ciascun professionista mantenga l’incarico e la responsabilità personale verso il cliente, resta fuori dal perimetro dell’imposta. L’imposta viene invece in rilievo soltanto quando si verifica una «spersonalizzazione» dell’attività professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile all’associazione come soggetto autonomo e distinto dai singoli professionisti che ne fanno parte. È questo lo spartiacque tracciato dalla Corte tra le associazioni che scontano l’IRAP e quelle che ne restano escluse. Il quadro normativo di riferimento La questione ruota attorno al combinato disposto di due norme. L’art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 esclude dall’IRAP, a decorrere dal 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali, artistiche o professionali. L’art. 5, comma 3, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) equipara alle società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, equiparazione richiamata anche dall’art. 3 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’IRAP. Per le società e gli enti, l’art. 2, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 446 del 1997 stabilisce che l’attività da essi esercitata costituisce comunque presupposto d’imposta, senza che occorra alcuna verifica sull’effettiva organizzazione. La giurisprudenza di legittimità, con le note sentenze delle sezioni unite civili del 2016, aveva esteso questo automatismo anche alle associazioni professionali equiparate alle società semplici. La Consulta, pur non travolgendo questa impostazione, ne ha ora ridimensionato la portata, subordinando l’automatismo alla prova dell’effettivo esercizio in forma associata dell’attività. L’onere della prova: spetta all’amministrazione finanziaria Un aspetto di rilievo pratico, evidenziato dalla sentenza, riguarda la ripartizione dell’onere probatorio. È l’amministrazione finanziaria, e non l’associazione professionale, a dover dimostrare l’esistenza del requisito dell’esercizio «in forma associata» della professione. Si tratta di un’inversione di prospettiva significativa rispetto alla prassi finora seguita: l’associazione professionale non deve provare l’assenza di un’autonoma organizzazione, ma è l’ufficio a dover dimostrare che l’attività è effettivamente svolta in comune, e non dai singoli professionisti a titolo personale. La Corte affronta anche l’ipotesi, tutt’altro che infrequente nella prassi degli studi professionali, in cui all’interno della stessa associazione convivano un’attività svolta individualmente dai singoli associati e un’attività effettivamente prodotta in forma associata. In questi casi non è assoggettato a IRAP il reddito di esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati, purché sia adeguatamente separato, nella contabilità e nella documentazione, da quello prodotto dalle attività espletate avvalendosi dell’organizzazione dell’associazione professionale. Il caso delle associazioni notarili Quanto alle associazioni notarili, oggetto specifico del giudizio, la Corte ha rilevato che esse, di regola, assumono un rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull’attività notarile, che resta personale anche in ragione dei connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, quali la terzietà, il controllo di legalità e la
Indagini bancarie senza autorizzazione: la Cassazione blinda le garanzie del contribuente

La Suprema Corte torna sul valore dell’autorizzazione agli accertamenti bancari e ne sancisce l’essenzialità ai fini della validità dell’atto impositivo, in un’ottica sempre più orientata al rispetto della Convenzione EDU Tutto ha origine da un accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2009, con cui l’Amministrazione finanziaria, a seguito di indagini sui conti correnti di un contribuente, ha ricostruito un reddito non dichiarato di importo particolarmente rilevante, superiore ai settecentomila euro. L’accertamento traeva spunto da alcuni indicatori di anomalia: la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per un lungo arco temporale, nonostante il contribuente ricoprisse il ruolo di amministratore in due società operanti nel settore edile, e la sproporzione tra il reddito dichiarato e l’acquisto di un immobile finanziato con un cospicuo mutuo. Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo che i versamenti contestati fossero in realtà restituzioni di finanziamenti erogati alle società amministrate, e lamentando al contempo la nullità dell’accertamento per la mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, oltre che per un vizio di sottoscrizione dell’atto. Sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale hanno respinto le doglianze, ritenendo, tra l’altro, tardiva la contestazione relativa alla sottoscrizione, perché sollevata solo con motivi aggiunti anziché nel ricorso introduttivo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il vizio di sottoscrizione e i limiti del processo tributario Con il primo motivo il ricorrente contestava il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione da parte di un soggetto privo delle qualifiche dirigenziali richieste. La Corte ha respinto la censura, ribadendo un principio consolidato: nel processo tributario, che ha natura impugnatoria, l’oggetto del giudizio resta circoscritto ai motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo. L’ampliamento tramite motivi aggiunti, disciplinato dall’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, è ammesso solo quando reso necessario dalla produzione di documenti prima sconosciuti. Poiché il vizio di sottoscrizione non era stato eccepito fin dal primo grado, la relativa doglianza è stata ritenuta ormai preclusa, in linea con l’orientamento già espresso dalla stessa Corte in precedenti pronunce. Le indagini bancarie oltre imprenditori e lavoratori autonomi Con il secondo motivo il ricorrente lamentava, tra l’altro, l’illegittimo ricorso alle indagini bancarie nei confronti di un soggetto che non rivestiva la qualità di imprenditore o lavoratore autonomo. Anche su questo punto la Cassazione ha confermato un principio già radicato: la presunzione legale di maggior reddito desumibile dai conti correnti, prevista dall’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, si applica alla generalità dei contribuenti, e non ai soli titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo. La Corte ha peraltro ricordato che, a seguito di una nota pronuncia della Corte costituzionale del 2014, la presunzione collegata ai prelevamenti opera solo nei confronti di chi eserciti attività d’impresa, mentre quella relativa ai versamenti riguarda tutti i contribuenti, salva la possibilità di dimostrarne l’irrilevanza fiscale. Il cuore della decisione: l’autorizzazione mancante rende inutilizzabili i dati bancari Il punto realmente qualificante della pronuncia riguarda la seconda censura mossa dal contribuente, relativa alla mancata allegazione e produzione in giudizio del provvedimento che autorizza l’Amministrazione finanziaria a compiere le indagini bancarie. Qui la Corte accoglie il ricorso, sviluppando un percorso argomentativo che merita di essere seguito con attenzione. L’autorizzazione prevista dall’art. 32, comma 1, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 costituisce, per espressa previsione normativa, il presupposto di legittimità dell’accesso ai dati bancari del contribuente. Deve quindi preesistere all’esercizio del potere istruttorio ed essere resa conoscibile, in modo da consentire un controllo, anche successivo, sui limiti temporali e sostanziali entro cui l’indagine si è svolta. La Corte richiama, a sostegno di questa lettura rafforzata, una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’inizio del 2026, con cui i giudici di Strasburgo hanno riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata) nella disciplina interna relativa all’accesso ai dati bancari, censurando in particolare l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo sull’esercizio di questo potere e la tradizionale lettura che escludeva ogni obbligo di motivazione dell’autorizzazione. Alla luce di questo mutato quadro convenzionale, la Cassazione ha rivisitato in chiave evolutiva il proprio orientamento, affermando che l’autorizzazione, pur mantenendo natura di atto interno e preparatorio, costituisce il titolo dell’ingerenza nella sfera privata del contribuente e deve recare un contenuto minimo che ne renda verificabili esistenza, collocazione temporale, presupposti, oggetto e limiti. Ne discende una conseguenza pratica di grande rilievo: se, a fronte di una specifica contestazione del contribuente, l’autorizzazione non risulta allegata né comunque conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita diventa inutilizzabile, e l’avviso di accertamento è invalido nella parte in cui si fonda su tali dati. Nel caso specifico, poiché era incontestato che l’autorizzazione non fosse stata né allegata all’atto impositivo né prodotta nel corso del giudizio di merito, la Corte ha ritenuto che le risultanze bancarie non potessero trovare ingresso nel processo. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice del merito riesamini il quadro indiziario depurato dai dati bancari inutilizzabili, verificando se residui comunque un fondamento per la pretesa tributaria. Implicazioni pratiche Per i contribuenti sottoposti ad accertamenti bancari, la decisione — Cass., Sez. Trib., n. 23380/2026 — offre uno strumento difensivo di sicuro impatto: la richiesta di esibizione dell’autorizzazione alle indagini non è più un adempimento meramente formale, ma una verifica sostanziale la cui omissione può travolgere l’intero impianto probatorio dell’accertamento. Per i professionisti, ciò significa che, in sede di impugnazione di avvisi fondati su indagini bancarie, la contestazione della mancata allegazione o produzione del provvedimento autorizzatorio deve essere sollevata tempestivamente nel ricorso introduttivo, considerata la rigidità con cui la giurisprudenza tributaria tratta l’ampliamento successivo dei motivi di impugnazione. Per l’Amministrazione finanziaria, la pronuncia impone una maggiore cura nella conservazione e nella produzione documentale delle autorizzazioni, pena il rischio di veder vanificato l’esito di accertamenti anche complessi e di lunga istruttoria. Conclusioni La pronuncia si inserisce in un più ampio processo di adeguamento del diritto vivente interno agli standard di tutela della vita privata elaborati in sede europea, e segna un consolidamento delle garanzie procedimentali a favore del contribuente
Impugnazione di delibera condominiale: quando il valore della causa è “indeterminabile”?

La Cassazione chiarisce i criteri di determinazione del valore nelle liti su delibere assembleari viziate da difetto di maggioranza Un condomino impugnava dinanzi al Tribunale la deliberazione con cui l’assemblea condominiale aveva revocato una precedente delibera di nomina dell’amministratore, lamentando che tale revoca fosse stata adottata senza il rispetto della maggioranza qualificata prevista dalla legge per le decisioni relative alla nomina (e dunque, correlativamente, alla revoca) dell’amministratore di condominio. Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo effettivamente mancante la maggioranza richiesta, e condannava il condominio convenuto alla rifusione delle spese processuali. Nel liquidare tali spese, tuttavia, il giudice di primo grado ancorava il valore della controversia al compenso annuo spettante all’amministratore, anziché qualificare la causa come di valore indeterminabile. Il condomino proponeva appello, dolendosi proprio dei criteri di liquidazione delle spese, ritenuti in contrasto con il D.M. n. 55 del 2014. Il condominio, costituitosi, proponeva a sua volta appello incidentale. La Corte d’appello di Catania rigettava l’appello incidentale e accoglieva solo in minima parte quello principale, confermando nella sostanza l’impostazione del Tribunale: il valore della lite, secondo i giudici distrettuali, non poteva considerarsi indeterminato, ma andava parametrato proprio al compenso annuo dell’amministratore, con conseguente individuazione dello scaglione tariffario di riferimento anche ai fini del contributo unificato.no la componente predominante. Nonostante l’importanza economica e affettiva di questi beni, molte famiglie continuano ad adottare approcci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Contro questa decisione il condomino ricorreva per cassazione, articolando il ricorso su otto motivi, il primo dei quali investiva esattamente la questione della determinazione del valore della causa. La questione giuridica Il nodo sottoposto alla Corte Suprema è di quelli che, pur apparendo tecnico, ha ricadute molto concrete sulla vita quotidiana dei condomini: come si stabilisce il valore di una causa che ha per oggetto l’annullamento di una delibera assembleare viziata da un difetto puramente formale, come la mancanza della maggioranza qualificata? Si tratta di una questione tutt’altro che marginale, perché dal valore della causa dipendono lo scaglione tariffario per la liquidazione dei compensi difensivi, l’importo del contributo unificato e, in ultima analisi, chi tra le parti sostiene quali costi. Il quadro normativo e giurisprudenziale L’articolo 1136, quarto comma, del codice civile individua le maggioranze qualificate necessarie per le delibere assembleari relative, tra l’altro, alla nomina e alla revoca dell’amministratore. Quando tale maggioranza manca, la delibera è viziata e può essere impugnata dal condomino dissenziente o assente. La Cassazione, nell’ordinanza in commento (n. 23374/2026 del registro generale raccolta), richiama un proprio consolidato orientamento secondo cui il valore della domanda di impugnazione di una delibera condominiale per violazione di legge è indeterminabile quando il petitum non sia collegato al valore di una specifica pretesa economicamente quantificabile. La Corte richiama in proposito un proprio precedente risalente, secondo cui è indeterminabile il valore della domanda diretta a far dichiarare nulla una delibera per violazione di legge, non essendo il petitum riconducibile a una domanda economicamente determinabile. A questo principio si è affiancato, nella giurisprudenza successiva, quello dell’effetto caducatorio unitario della sentenza che accerta la nullità della delibera impugnata: la domanda del singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può essere ridotta all’accertamento della validità del rapporto che lega l’attore al condominio, né alla somma corrispondente al danno o alla maggior spesa a lui indebitamente imposta, ma investe necessariamente la validità dell’intera deliberazione. Ne consegue che il valore della causa deve essere determinato guardando all’atto impugnato nel suo complesso. La soluzione della Corte Applicando questi principi al caso di specie, la Seconda Sezione civile ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Il vizio dedotto — la carenza della maggioranza qualificata richiesta per la revoca dell’amministratore — ha carattere meramente formale e non incide direttamente sul patrimonio del condomino ricorrente. In presenza di un vizio di questo tipo, la domanda giudiziale rientra nella competenza residuale del tribunale, non avendo ad oggetto la lesione di un interesse suscettibile di quantificazione monetaria in termini di danno subito o di maggior spesa imposta. Da qui la conclusione, netta, della Corte: quando l’azione di annullamento è proposta al solo scopo di far cadere, per un vizio formale, la delibera, la determinazione del valore della causa non può fondarsi sulla spesa che il condomino lamenti come a lui indebitamente imposta. Occorre invece guardare all’oggetto diretto della delibera di cui si chiede l’annullamento — nel caso specifico, la revoca dell’amministratore — senza ancorarsi all’importo del compenso annuo che sarebbe gravato sui condomini ove la revoca non fosse intervenuta. La causa, dunque, andava qualificata di valore indeterminabile, con applicazione del relativo scaglione. La Cassazione ha pertanto cassato la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri sette, e ha rinviato il giudizio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell’appello sulla base del corretto valore indeterminabile della causa, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni utili a più categorie di soggetti. Per i condomini che intendano impugnare una delibera assembleare per vizi di carattere formale — come il difetto di maggioranza o irregolarità procedurali nella convocazione o nello svolgimento dell’assemblea — la decisione conferma che il valore della lite non può essere gonfiato facendo riferimento a importi economici, come il compenso dell’amministratore, che non costituiscono l’effettivo oggetto della domanda. Questo si traduce in scaglioni tariffari e contributi unificati generalmente più contenuti, con effetti diretti sulla convenienza economica di agire in giudizio. Per gli amministratori di condominio e per i condomìni convenuti in giudizio, il principio segnala la necessità di valutare con attenzione, sin dalla costituzione in giudizio, la corretta qualificazione del valore della causa, poiché un errore in tal senso può riflettersi sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza, con conseguenze economiche non trascurabili specie nei condomìni di maggiori dimensioni. Per i professionisti che assistono le parti in controversie condominiali, la pronuncia rappresenta un utile punto di riferimento per impostare correttamente, sin dall’atto introduttivo, la domanda
La ritenzione dell’immobile locato non è opponibile all’aggiudicatario in sede esecutiva: la Cassazione fa chiarezza

L’indennità di avviamento resta un affare tra locatore e conduttore, mai un peso per chi acquista all’asta Un immobile a uso commerciale, dopo la cessazione del contratto di locazione, viene pignorato in danno della proprietaria-locatrice e venduto all’asta. L’aggiudicataria, divenuta proprietaria in forza del decreto di trasferimento, si trova di fronte a un conduttore che continua a occupare il bene, rifiutandosi di riconsegnarlo. Il detentore giustifica la propria permanenza invocando il mancato pagamento, da parte della locatrice originaria, dell’indennità di avviamento prevista per le locazioni commerciali. L’aggiudicataria agisce allora in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, sostenendo che quel diritto di ritenzione, per quanto legittimo nei confronti della locatrice, non possa esserle opposto, poiché essa non ha mai rivestito la qualità di parte del rapporto locativo ormai cessato. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’Appello di Roma la ribalta, ritenendo che l’assenza del pagamento dell’indennità impedisca comunque la costituzione in mora del detentore, e dunque escluda il risarcimento. La vicenda approda così in Cassazione, che si pronuncia con la decisione raccolta al n. 23235/2026. La questione giuridica Il cuore della controversia riguarda la portata soggettiva del diritto di ritenzione riconosciuto al conduttore dall’articolo 34 della legge 392/1978. La norma stabilisce che, in caso di cessazione della locazione commerciale non dovuta a inadempimento del conduttore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità di avviamento e può trattenere l’immobile finché quell’indennità non viene versata o offerta. La domanda che la Terza Sezione Civile è stata chiamata a risolvere è se questo diritto di ritenzione, sorto nei confronti del locatore originario, possa essere fatto valere anche contro un soggetto del tutto estraneo al rapporto contrattuale, quale l’aggiudicatario di una vendita forzata intervenuta dopo la cessazione della locazione. Il quadro normativo L’articolo 34 pone l’obbligo di pagare l’indennità di avviamento a carico di chi riveste la qualità di locatore al momento della cessazione del rapporto, condizionando l’esecuzione del provvedimento di rilascio, non la sua adozione, all’avvenuto pagamento. L’articolo 1602 del Codice civile chiarisce poi che il terzo acquirente di un immobile locato subentra nei diritti e negli obblighi del contratto di locazione solo dal momento del proprio acquisto, senza alcun effetto retroattivo. Infine, le norme sugli effetti della vendita forzata (articoli 2919 e seguenti del Codice civile, in particolare l’articolo 2923) individuano in modo tassativo i casi in cui i diritti dei terzi restano opponibili all’aggiudicatario, senza includere situazioni come quella in esame. Il ragionamento della Corte La Cassazione muove da un dato temporale decisivo: quando il contratto di locazione era cessato, la proprietà del bene apparteneva ancora alla locatrice originaria. Solo successivamente, all’esito della procedura esecutiva, l’immobile è stato trasferito all’aggiudicataria. L’obbligo di versare l’indennità di avviamento, spiega la Corte, sorge esattamente nel momento della cessazione del rapporto e grava su chi, in quel momento, riveste la qualità di locatore; è un obbligo legato alla posizione contrattuale, non un peso reale che segue automaticamente la proprietà del bene. Di conseguenza, l’aggiudicataria, mai stata parte della locazione ormai esaurita, non può essere gravata di un debito maturato prima e indipendentemente dal proprio acquisto. La Corte richiama, in questo senso, il principio generale dell’irretroattività dei fatti giuridici e la propria consolidata giurisprudenza, secondo cui il successore a titolo particolare in un rapporto subentra nello stato in cui il rapporto si trova al momento del trasferimento, senza ereditare diritti e obblighi ormai separati da esso. Da qui la conclusione che il diritto di ritenzione, funzionale a riequilibrare le posizioni economiche tra le sole parti del contratto locatizio cessato, non può essere esercitato nei confronti di chi a quel contratto è rimasto completamente estraneo. L’occupazione protratta dopo l’aggiudicazione risulta quindi priva di titolo, con conseguente diritto al risarcimento del danno in favore dell’acquirente. Va segnalato che la stessa Corte, con un’ordinanza del 30 gennaio 2025 relativa a una vicenda connessa tra le medesime parti, aveva già affrontato un profilo limitrofo, cassando con rinvio una decisione che escludeva l’obbligo indennitario dell’acquirente pur riconoscendo il diritto di ritenzione nei suoi confronti; una soluzione che la sentenza qui commentata definisce non vincolante ai fini del presente giudizio, superandone l’apparente contraddizione attraverso la ricostruzione sopra illustrata. Le implicazioni pratiche Per chi partecipa a una vendita esecutiva, la pronuncia offre una garanzia importante: l’aggiudicatario di un immobile già locato, ma con locazione cessata prima del trasferimento, non eredita i debiti pregressi del venditore verso il conduttore, né può vedersi opporre un diritto di ritenzione nato da un rapporto a cui è rimasto estraneo. Per il conduttore che non ha ricevuto l’indennità di avviamento, la sentenza chiarisce invece che la sua pretesa resta un credito da far valere nei confronti del locatore originario, eventualmente anche sul ricavato della vendita esecutiva, previa acquisizione di un titolo esecutivo autonomo, e non un argomento spendibile per prolungare legittimamente l’occupazione del bene nei confronti del nuovo proprietario. Per i professionisti che assistono locatori, conduttori e aggiudicatari in questo tipo di controversie, la decisione offre un criterio applicativo chiaro per impostare correttamente le difese, distinguendo nettamente i piani del rapporto locatizio ormai cessato e del trasferimento immobiliare sopravvenuto. Conclusioni La sentenza raccolta al n. 23235/2026 consolida un principio di sistema: gli obblighi nati da un contratto di locazione restano legati alle parti che lo hanno stipulato e non si trasmettono automaticamente a chi acquista l’immobile dopo la cessazione del rapporto, salvo le tassative ipotesi di opponibilità previste dalla legge. Se ti trovi ad affrontare una situazione simile, come aggiudicatario in sede esecutiva o come conduttore in attesa dell’indennità di avviamento, il nostro studio è a disposizione per una valutazione mirata della tua posizione.
Costruire la casa familiare sul terreno dell’altro coniuge: le spese sono sempre rimborsabili?

La Cassazione chiarisce i confini tra obbligo di contribuzione familiare e pretesa creditoria tra coniugi in comunione legale Capita spesso, nelle famiglie italiane, che la casa in cui si svolge la vita coniugale sorga su un terreno di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi, magari ricevuto in donazione dai propri genitori. Finché il matrimonio prosegue, la circostanza non pone particolari problemi: la casa è “di famiglia”, a prescindere da chi ne sia formalmente proprietario. Ma cosa accade quando la coppia si separa e il coniuge che ha contribuito economicamente alla costruzione dell’immobile chiede indietro quanto speso? È questo l’interrogativo affrontato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22862/2026, che offre l’occasione per fare chiarezza su un tema ricorrente nel contenzioso familiare. La vicenda Un uomo e una donna, sposati dal 1981 in regime di comunione legale dei beni, avevano costruito, in costanza di matrimonio, la casa familiare su un terreno che il padre di lei le aveva donato, in nuda proprietà, alcuni anni dopo le nozze. Una volta separati, il marito ha agito in giudizio sostenendo di aver sostenuto integralmente, con i proventi del proprio lavoro di dipendente, tutte le spese di costruzione del fabbricato, e ha chiesto la condanna della ex moglie al pagamento di una somma corrispondente alla metà del valore dell’immobile o, in alternativa, al rimborso del costo di manodopera e materiali. La donna si è difesa affermando di aver costruito la casa “in economia”, con l’aiuto dei propri genitori e di un fratello, e di aver sostenuto essa stessa buona parte delle spese, essendo una coltivatrice diretta iscritta alla contribuzione agricola. Sia il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, sia la Corte d’appello dell’Aquila hanno respinto la domanda del marito. I giudici di merito hanno accertato che gran parte dei pagamenti era stata effettuata attraverso un conto corrente cointestato ai due coniugi, e che l’uomo non era riuscito a superare la presunzione di contitolarità delle somme ivi depositate. Anche ammettendo un contributo economico del marito, questo era stato ricondotto nell’alveo dell’obbligo di collaborazione alla vita familiare previsto dagli articoli 143 e 147 del codice civile, trattandosi per l’appunto dell’immobile in cui si era svolta la vita coniugale. La questione giuridica Il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, ha investito la Suprema Corte di due questioni distinte ma collegate. La prima riguardava il valore probatorio della testimonianza di una parente della moglie, che aveva riferito circostanze apprese direttamente da quest’ultima: una testimonianza cosiddetta “de relato”, cioè indiretta, che i giudici di merito avevano ritenuto “sostanzialmente nulla”. La seconda, di merito, riguardava la qualificazione giuridica delle spese sostenute dal marito: contributo dovuto in forza degli obblighi coniugali, oppure esborso suscettibile di rimborso una volta cessata la comunione di vita? Il ragionamento della Cassazione Sul primo profilo, la Corte ha in parte corretto l’impostazione dei giudici di merito, spiegando che occorre distinguere tra la testimonianza “de relato actoris” — quella in cui il teste riferisce quanto appreso dalla stessa parte che ha promosso il giudizio, priva di autonomo valore probatorio perché verte sul fatto della dichiarazione e non sul fatto storico da accertare — e la testimonianza che ha ad oggetto dichiarazioni potenzialmente confessorie rese da una parte a un terzo. In quest’ultimo caso trova applicazione non il regime, più rigido, della testimonianza indiretta, bensì l’articolo 2735, primo comma, secondo periodo, del codice civile, in tema di confessione stragiudiziale resa a un soggetto diverso dalla controparte, liberamente apprezzabile dal giudice insieme al complesso delle altre risultanze istruttorie. Nonostante questo errore di impostazione, la Cassazione ha ritenuto che esso non fosse decisivo: il ricorrente non aveva infatti offerto elementi concreti per dimostrare che la dichiarante avesse effettivamente agito con la consapevolezza di confessare un fatto sfavorevole alla cugina, né aveva indicato riscontri esterni idonei a corroborare quella dichiarazione, isolatamente considerata comunque insufficiente a provare i fatti allegati. Sul secondo e più rilevante profilo, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: le spese sostenute da un coniuge per la costruzione o il miglioramento della casa familiare, ricadente nella proprietà esclusiva dell’altro coniuge, quando sono finalizzate a rendere l’abitazione più adeguata ai bisogni della famiglia, costituiscono adempimento dell’obbligo di contribuzione previsto dall’articolo 143 del codice civile e, come tale, non generano alcun diritto al rimborso. Ciò vale, in particolare, quando le somme utilizzate provengono da un conto corrente cointestato ai coniugi, sul quale grava una presunzione di contitolarità che il coniuge che agisce in giudizio ha l’onere di superare con prove rigorose, non con la produzione di un singolo estratto conto o di un’unica testimonianza indiretta. I principi affermati Dall’ordinanza emergono due indicazioni operative di sicuro interesse pratico. Anzitutto, la cointestazione di un conto corrente comporta una presunzione di contitolarità delle somme che vi transitano, superabile solo con prove puntuali e complete, non con documentazione parziale o frammentaria riferita a periodi limitati. In secondo luogo, e soprattutto, le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione della casa familiare, quando riconducibili alla logica della solidarietà coniugale e ai doveri di contribuzione previsti dagli articoli 143 e 147 del codice civile, non sono ripetibili neppure dopo la separazione, a prescindere dal fatto che l’immobile su cui insistono appartenga in via esclusiva a uno solo dei coniugi. Implicazioni pratiche La pronuncia ha una ricaduta immediata per chiunque si trovi, o si sia trovato, in una situazione simile. Per il coniuge non proprietario che abbia contribuito economicamente alla costruzione della casa familiare, la lezione è che tale contributo, se rimasto nei limiti di un ragionevole apporto ai bisogni della famiglia, non potrà essere recuperato in sede di separazione: diverso seria il discorso se le spese sostenute fossero andate significativamente oltre lo scopo abitativo e familiare, superando la soglia della contribuzione dovuta, circostanza che però va allegata e provata con rigore, non semplicemente affermata. Per il coniuge proprietario del terreno, la decisione conferma che l’intestazione esclusiva del fondo non mette al riparo da ogni pretesa, ma che l’onere della prova grava pesantemente su chi rivendica un credito, soprattutto quando i pagamenti sono
Appello tributario e notifica via PEC: la Cassazione dice basta al formalismo eccessivo

La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza della CEDU, fissa un principio di diritto destinato a incidere su migliaia di giudizi tributari pendenti Tutto nasce da un’intimazione di pagamento, notificata via PEC a una società nel febbraio 2022, conseguente a una precedente cartella relativa al recupero di crediti d’imposta e IVA per l’anno 2015, per un importo di circa 196.000 euro. La società destinataria impugna l’intimazione davanti alla Commissione tributaria provinciale, che le dà ragione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) propone appello, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia ribalta l’esito, accogliendo le ragioni dell’ente della riscossione. La contribuente porta allora la vicenda davanti alla Corte di Cassazione, articolando il ricorso in quattro distinti motivi. Con l’ordinanza avente numero di raccolta generale 22668/2026, pubblicata il 3 luglio 2026, la Sezione Tributaria della Suprema Corte si pronuncia su tutti e quattro i profili, accogliendone soltanto uno, ma cogliendo l’occasione per affermare un principio di diritto di portata generale sulla notificazione degli atti processuali nel rito tributario. Il primo motivo: le ricevute PEC in formato pdf bastano? Il cuore della pronuncia riguarda proprio questo aspetto. La contribuente sosteneva che l’appello proposto da ADER dovesse essere dichiarato inammissibile perché l’ente della riscossione non aveva depositato le ricevute telematiche originali di accettazione e di avvenuta consegna della notifica dell’atto di appello, limitandosi a produrne una riproduzione analogica in formato pdf. L’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce infatti che il ricorrente (e, per rinvio dell’art. 53, l’appellante) deve depositare, entro trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione, la prova della sua notificazione, a pena di inammissibilità. Una regola pensata per garantire l’ordinato svolgimento del processo, che tuttavia rischia di trasformarsi in un ostacolo sproporzionato all’accesso alla giustizia quando applicata con eccessivo rigore formale. È qui che la Cassazione richiama la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in particolare la sentenza del 23 maggio 2024 nel caso Patricolo e altri contro Italia, con cui la Corte di Strasburgo aveva censurato un approccio troppo formalistico dei giudici nazionali nella verifica dei requisiti di notificazione degli atti processuali. La CEDU ha ribadito che il diritto di accesso a un tribunale, tutelato dall’art. 6 della Convenzione, risulta compromesso quando le regole procedurali smettono di servire gli scopi della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia, trasformandosi in una barriera che impedisce alla parte di ottenere una decisione nel merito. Sulla base di questi principi, la Suprema Corte afferma che l’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 6 CEDU. Ne discende che, se l’appellante deposita nei termini le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notifica anche in formato analogico anziché telematico, l’appello non può essere dichiarato inammissibile qualora la data di notificazione risultante da tali documenti non sia stata specificamente contestata dalla controparte, e ciò anche in assenza di un’espressa dichiarazione di conformità della copia analogica all’originale. Il secondo motivo: la rappresentanza processuale di ADER Con il secondo motivo la contribuente lamentava il difetto di rappresentanza processuale del soggetto che aveva agito per conto di ADER in appello, sostenendo che soltanto il Direttore dell’ente, in base allo statuto, potesse rappresentarlo in giudizio, senza possibilità di delega. La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, prima di tutto perché tardivo: la questione, come effettivamente sollevata nei precedenti gradi di giudizio, riguardava unicamente la possibilità giuridica di delegare la rappresentanza, non la mancata produzione della procura, eccezione quest’ultima introdotta solo con il ricorso per cassazione. Sul punto la Corte richiama un consolidato principio delle Sezioni Unite, secondo cui chi conferisce mandato al difensore in nome di una persona giuridica non è tenuto a dimostrare la propria qualità rappresentativa, spettando semmai alla controparte fornire tempestivamente la prova contraria, potendo verificare il potere di rappresentanza attraverso gli atti soggetti a pubblicità legale. Il terzo motivo: la caducazione del ruolo, unico motivo accolto È questo l’unico motivo accolto dalla Suprema Corte. La contribuente aveva eccepito, già nelle controdeduzioni davanti al giudice d’appello, la caducazione ex lege del ruolo sottostante alla cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 1, commi 538 e seguenti, della legge n. 228 del 2012. Questa disciplina consente al contribuente di ottenere l’annullamento automatico della pretesa quando l’ente della riscossione non risponda, entro un termine prestabilito, a un’istanza con cui si documenti che il credito sotteso è stato interessato da prescrizione, sgravio, sospensione o pagamento anteriore alla formazione del ruolo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado si era limitata a rilevare la tardività dell’eccezione, senza verificare se ricorressero in concreto i presupposti previsti dalla norma. Un errore, secondo la Cassazione, perché si trattava di un fatto sopravvenuto rispetto alla notifica del ricorso introduttivo, correttamente sollevato nella prima difesa utile in appello, e che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare nel merito. La causa torna quindi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per la verifica in concreto dei presupposti dell’annullamento automatico. Il quarto motivo: la motivazione apparente Con l’ultimo motivo la contribuente lamentava che la sentenza d’appello avesse liquidato con una formula generica la questione della validità della notifica della cartella di pagamento sottostante, senza approfondire se l’indirizzo PEC del mittente fosse tratto da un pubblico registro. La Cassazione respinge il motivo, ritenendo che la motivazione, letta nel suo complesso, avesse in realtà affrontato la questione in termini conformi ai propri consolidati orientamenti in materia di notificazione a mezzo posta elettronica certificata. Le implicazioni pratiche Il principio di diritto affermato in questa ordinanza ha una portata che va ben oltre il singolo caso deciso. Nel contenzioso tributario, la produzione delle ricevute di notifica in formato pdf anziché nel formato telematico nativo è una prassi diffusa, spesso dovuta a limiti tecnici o a scelte organizzative degli uffici. Fino a oggi, questa modalità di deposito poteva esporre la parte al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, con conseguenze irreversibili sull’esito della lite. La Cassazione chiarisce ora che questo rischio non è automatico: ciò che conta è che il documento prodotto,
Ritardo nel deposito delle sentenze: quando la “scarsa rilevanza del fatto” non regge il vaglio di legittimità

La Cassazione a Sezioni Unite cassa la decisione del CSM che aveva qualificato come episodica la condotta di un magistrato responsabile di centinaia di provvedimenti depositati con ritardi anche ultrannuali Un’ispezione ordinaria presso un ufficio giudiziario porta alla luce numeri che difficilmente potrebbero passare inosservati: centinaia di provvedimenti civili depositati ben oltre i termini di legge, alcuni con ritardi che superano l’anno. Nello specifico, l’attività ispettiva accerta 182 sentenze depositate in ritardo e altre 32 ancora da depositare al momento del controllo, 77 ordinanze tardive con 11 ulteriori ancora pendenti, e 178 decreti ingiuntivi rilasciati oltre 120 giorni dalla richiesta. Il magistrato interessato, un giudice con funzioni civili, viene tratto a giudizio dinanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per l’illecito disciplinare previsto dagli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 109 del 2006, norma che sanziona proprio l’inosservanza grave e reiterata delle disposizioni sul deposito dei provvedimenti. La Sezione Disciplinare, pur riconoscendo la sussistenza dell’illecito, decide di applicare la clausola di non punibilità prevista dall’articolo 3-bis dello stesso decreto legislativo, quella che esclude la rilevanza disciplinare dei fatti di “scarsa rilevanza”. Nella motivazione della sentenza n. 114 del 2025, l’organo disciplinare valorizza alcuni elementi: l’elevata qualificazione professionale del magistrato, la stima di cui godeva presso colleghi e foro locale, la complessità dei procedimenti trattati e lo scrupolo con cui erano stati redatti i provvedimenti, giungendo così a qualificare l’intera condotta come “episodica e occasionale” e a escludere quindi la sanzione. Il ricorso del Ministro della Giustizia Contro questa decisione propone ricorso il Ministro della Giustizia, affidandolo a due motivi che, pur formalmente distinti, convergono su un unico nucleo argomentativo: il vizio di motivazione. Secondo la prospettazione ministeriale, la sentenza della Sezione Disciplinare non fornisce elementi adeguati a sostenere la conclusione della scarsa gravità della lesione al bene giuridico protetto, e risulta per di più contraddittoria nel qualificare come episodica una condotta che la stessa decisione riconosce essersi protratta e reiterata nell’arco di un intero quinquennio. Il principio di diritto: quando il ritardo cessa di essere “episodico” Le Sezioni Unite civili, chiamate a decidere sul ricorso, ricostruiscono innanzitutto il perimetro del vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità: esso è configurabile solo quando dal ragionamento del giudice disciplinare emerga la totale obliterazione di elementi potenzialmente decisivi, oppure quando sia riscontrabile un’obiettiva carenza del percorso logico che sorregge la decisione. Su questa base, la Corte individua nella sentenza impugnata proprio quel vizio. Il punto cruciale della pronuncia riguarda il dato quantitativo. La stessa Sezione Disciplinare aveva accertato, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, il ritardato deposito di 484 provvedimenti, di cui 18 ordinanze e 22 sentenze con rilievo ultrannuale, con un picco massimo di 1.210 giorni per una singola sentenza, ossia quasi tre anni e mezzo. Nonostante questo, l’organo disciplinare aveva concluso per la natura episodica e occasionale della condotta. Le Sezioni Unite ritengono tale conclusione logicamente insostenibile: un ritardo che riguarda centinaia di provvedimenti, distribuito lungo cinque anni e con picchi che superano di gran lunga il termine massimo previsto per il giudizio di legittimità (fissato in un anno), non può essere ricondotto alla nozione di episodicità, la quale presuppone per definizione un fatto isolato e non un segmento significativo dell’intera attività professionale del magistrato. La Corte affronta poi gli elementi che la Sezione Disciplinare aveva posto a fondamento della propria valutazione attenuante, ossia la complessità delle cause trattate e lo scrupolo redazionale dei provvedimenti. Su questo punto le Sezioni Unite tracciano un principio destinato ad avere applicazione generale: l’approfondimento nello studio delle cause rientra tra i doveri ordinari del giudice nella redazione dei provvedimenti, e la complessità delle controversie costituisce un fattore fisiologico dell’attività giurisdizionale, non un elemento eccezionale idoneo a scriminare il ritardo, salvo che non venga specificamente dimostrato il contrario con riferimento a questioni realmente inedite sul piano giurisprudenziale. La gravità del ritardo come lesione di un bene costituzionale È qui che la pronuncia assume il suo significato più ampio, al di là del singolo procedimento disciplinare. Le Sezioni Unite ricordano che i beni giuridici protetti dalla norma disciplinare non si esauriscono nell’immagine del singolo magistrato, ma comprendono il buon andamento della giustizia e la ragionevole durata del processo, valori che l’ordinamento colloca a livello costituzionale. Il ritardo nel deposito dei provvedimenti non lede soltanto la reputazione di chi lo determina, ma incide direttamente sull’interesse delle parti a ottenere una risposta di giustizia in termini adeguati: un principio che, ricorda la Corte, rileva anche come elemento sintomatico della fiducia che la collettività deve poter riporre nella magistratura. Su questa base la Corte censura anche il richiamo, operato dalla Sezione Disciplinare, all’assenza del cosiddetto strepitus fori, cioè all’assenza di clamore mediatico o di proteste sulla vicenda: una circostanza che, per le Sezioni Unite, non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza negativa dei ritardi accertati, tanto più se richiamata solo nella parte finale della motivazione e non accompagnata da un’adeguata valutazione complessiva. La decisione Le Sezioni Unite accolgono il ricorso del Ministero, cassano la sentenza della Sezione Disciplinare e rinviano la causa allo stesso organo, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi affermati. Resta invece confermata, in linea generale, l’applicabilità dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto anche a questa tipologia di illecito disciplinare: ciò che la Corte censura non è l’astratta possibilità di applicare la clausola di non punibilità, ma la sua concreta applicazione a una fattispecie che, per numeri e persistenza, non poteva essere qualificata come episodica. Implicazioni pratiche La pronuncia, pubblicata con numero di raccolta generale 22593/2026, offre un criterio applicativo destinato a incidere sulla valutazione di futuri procedimenti disciplinari a carico di magistrati per ritardi nel deposito dei provvedimenti. Per gli avvocati che assistono le parti in procedimenti analoghi, la decisione chiarisce che la scarsa rilevanza del fatto disciplinare non può fondarsi sulla sola qualità professionale del magistrato o sulla complessità delle cause trattate, ma richiede una valutazione complessiva che
Errore dell’avvocato, ma nessun risarcimento: quando la responsabilità professionale non basta

La Cassazione ribadisce che l’accertamento della negligenza del legale non fa automaticamente scattare il diritto al risarcimento: serve la prova del danno e del nesso causale Un lavoratore dipendente di un ente pubblico affida a un avvocato la tutela dei propri diritti in una controversia relativa al rapporto di impiego. Il legale, tuttavia, non riesce a interrompere tempestivamente i termini di prescrizione del diritto azionato, e il cliente si vede costretto a sostenere spese processuali per un giudizio che, nel frattempo, è divenuto sostanzialmente inutile. Convinto di aver subito un danno rilevante, il cliente cita in giudizio il proprio ex difensore per ottenere il risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali, quantificati in oltre 150.000 euro. Il Tribunale di primo grado rigetta sia la domanda dell’attore sia quella riconvenzionale del legale, che chiedeva il pagamento del proprio compenso. In appello, la Corte distrettuale riconosce che effettivamente l’avvocato non aveva adempiuto correttamente all’incarico ricevuto, ma condanna il professionista al pagamento di una somma molto più contenuta rispetto a quella richiesta, escludendo il nesso causale tra l’inadempimento e gran parte dei danni lamentati. Il cliente ricorre allora in Cassazione, affidando l’impugnazione a sei distinti motivi. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22451/2026 della raccolta generale, rigetta integralmente il ricorso, offrendo l’occasione per fare chiarezza su un tema centrale della responsabilità professionale forense. La questione giuridica: inadempimento e danno non sono la stessa cosa Il cuore della vicenda ruota attorno a un principio che merita di essere compreso bene da chiunque si trovi, come cliente, a valutare un’azione di responsabilità nei confronti del proprio legale. L’articolo 1176, secondo comma, del codice civile impone all’avvocato di adempiere l’incarico professionale con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, mentre l’articolo 2236 c.c. attenua tale responsabilità nei soli casi di problemi tecnici di particolare complessità. Ma anche quando l’inadempimento del professionista è accertato, come è avvenuto nel caso in esame, questo non equivale automaticamente a un diritto al risarcimento del danno. L’ordinamento richiede infatti, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, che il danneggiato dimostri non solo la condotta colposa del professionista, ma anche l’esistenza di un danno concreto e il nesso di causalità tra la condotta e il pregiudizio lamentato. È esattamente su questo secondo e terzo elemento che il ricorso del cliente si è arenato. Il ragionamento della Corte: la perdita di chance va provata, non presunta La Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato secondo cui il pregiudizio derivante dalla violazione degli obblighi informativi e di consiglio dell’avvocato si configura, di regola, come perdita di chance, intesa come perdita di una concreta e apprezzabile possibilità di conseguire un vantaggio. Si tratta di un danno che deve essere specificamente allegato e provato nella sua consistenza, sebbene possa essere liquidato in via equitativa qualora la prova del quantum risulti particolarmente difficile. Nel caso di specie, il cliente aveva dedotto che la mera prosecuzione di un giudizio divenuto inutile per la mancata interruzione della prescrizione comportasse, di per sé, un danno pari a tutte le spese legali sostenute inutilmente. La Corte ha respinto questa impostazione, chiarendo che la violazione dell’obbligo di consiglio costituisce una fattispecie giuridicamente autonoma rispetto alla cattiva gestione della causa, e che tale domanda avrebbe dovuto essere proposta in modo specifico e tempestivo, non genericamente introdotta in una memoria istruttoria tardiva. La genericità e la tardività della richiesta ne hanno determinato l’inammissibilità già nei gradi di merito, con conseguente conferma da parte della Cassazione. Un ulteriore profilo affrontato nell’ordinanza riguarda i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove. I giudici hanno ricordato che la violazione dell’articolo 115 c.p.c. può essere censurata solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’articolo 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia dichiarato di non attenersi al proprio prudente apprezzamento della prova. Non è invece sindacabile in Cassazione la mera circostanza che il giudice di merito abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, trattandosi di un’attività pienamente consentita dal libero apprezzamento riservato al giudizio di merito. Le implicazioni pratiche per clienti e professionisti Questa pronuncia offre indicazioni preziose su più fronti. Per il cliente che ritiene di aver subito un pregiudizio dalla condotta del proprio legale, l’insegnamento è chiaro: non basta dimostrare che l’avvocato ha sbagliato, occorre allegare con precisione quale vantaggio concreto sia stato perduto e in che misura, distinguendo accuratamente tra le diverse possibili violazioni contrattuali. Se il professionista ha omesso di interrompere una prescrizione, il danno da valutare non è automaticamente pari alle spese sostenute per un giudizio poi rivelatosi infruttuoso, ma va rapportato alla probabilità di successo che la pretesa originaria avrebbe avuto se correttamente e tempestivamente coltivata. Per gli avvocati, la decisione conferma che l’accertamento della malpractice non espone automaticamente a conseguenze risarcitorie di rilievo, mentre resta fondamentale documentare con cura l’attività di informazione e consiglio resa al cliente in ogni fase del rapporto professionale, proprio per poter dimostrare, in caso di contestazione, l’adeguato assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1176 e 2236 del codice civile. In conclusione L’ordinanza n. 22451/2026 della Cassazione ribadisce un principio di equilibrio tra tutela del cliente e ragionevolezza del sistema risarcitorio: l’errore del professionista, per quanto accertato, deve tradursi in un pregiudizio effettivo, specificamente provato nella sua consistenza e collegato da un nesso causale puntuale alla condotta censurata. Chi ritiene di aver subito un danno da responsabilità professionale forense dovrebbe quindi rivolgersi a un legale esperto della materia sin dalle prime fasi, per costruire un’azione risarcitoria solida sotto il profilo probatorio. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione approfondita di casi di responsabilità professionale e per l’assistenza in ogni fase del contenzioso.
Il peso del giudizio. Il “Trittico” di Salvatore Fiore e il senso del decidere

Tre pannelli che non si completano: si interrogano. Come accade in ogni aula di giustizia, dove la risposta finale non chiude mai del tutto la domanda In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco C’è un momento, nell’esercizio della professione legale, in cui tutto si ferma. È il momento che precede la decisione: quello in cui le argomentazioni sono state svolte, le prove acquisite, i diritti invocati — e tuttavia la risposta non è ancora venuta. È una sospensione carica di tensione, che chi siede in aula conosce bene e che chi non ha mai varcato le porte di un tribunale fatica a immaginare. Salvatore Fiore, nel “Trittico” esposto nella mostra “Il dubbio è senziente, l’Equilibrio è Arte” ospitata presso la sede di TMC Avvocati Associati, ha trovato per quella tensione una forma visiva di rara precisione. Tre pannelli che si interrogano Il Trittico non racconta una storia lineare. I tre pannelli verticali che compongono l’opera non si completano a vicenda: si interrogano. È una scelta formale che rivela subito la natura profonda del lavoro: non la narrazione di un evento, ma la messa in scena di una condizione. La stessa condizione che abita ogni procedimento giudiziario: quella di parti, argomenti e prove che coesistono senza risolversi automaticamente in una sintesi, che reclamano ciascuno il proprio spazio senza cedere terreno, che aspettano che qualcuno — il giudice, il mediatore, l’arbitro — assuma il peso di trasformare quella molteplicità in una risposta. Il rosso domina senza spiegare. È materia viva, carne e brace insieme, costruita per accumulo di campiture che sembrano tessere di un mosaico antico frantumato e rimontato con urgenza. Nella pratica del diritto, questo rosso è il conflitto nella sua forma più elementare: non ancora incanalato in categorie giuridiche, non ancora tradotto in domande e eccezioni, non ancora disciplinato dalla forma processuale. È la materia bruta della controversia — l’offesa subita, il danno patito, l’interesse leso — prima che il linguaggio tecnico la accolga e la contenga. Il merito del lavoro giuridico comincia esattamente lì, in quel rosso caotico e urgente, e consiste nel dotarlo di una struttura senza tradirne la verità. La figura alata e il peso del sacro Al centro del Trittico, una figura alata occupa lo spazio con la gravità di un’apparizione. In cima, un sole-volto che non illumina: sorveglia. L’iconografia è antica e non casuale: l’occhio che veglia, la figura che ascende senza raggiungere, la luce che non scalda ma controlla. Sono immagini che la tradizione giuridica occidentale ha fatto proprie sin dalle origini. La giustizia bendata, la bilancia, il fascio littorio, la toga: tutto il corredo simbolico del diritto è costruito sull’idea che la funzione giudicante sia qualcosa di più di un’operazione tecnica — che abbia una dimensione sacrale, o almeno solenne, che la distingua dall’arbitrio privato. Quella solennità ha un costo. L’oro cola verso il basso nell’opera di Fiore come qualcosa che non regge il peso del sacro. È un’immagine di straordinaria onestà intellettuale: riconosce che il sistema della giustizia porta con sé un ideale — la decisione giusta, imparziale, definitiva — che la realtà quotidiana delle aule non riesce sempre a sostenere integralmente. I tempi del processo civile italiano, la lunghezza dei gradi di giudizio, la distanza tra il momento del torto subito e quello del suo riconoscimento formale: tutto questo è quell’oro che cola, quel peso che il sistema non riesce sempre a reggere senza perdere qualcosa per strada. Riconoscere questo non è rassegnarsi. È, al contrario, il punto di partenza di ogni discorso serio sulla riforma della giustizia e sul ruolo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie — la mediazione, l’arbitrato, la negoziazione assistita — che non si pongono in antagonismo con il processo ma lo affiancano proprio per sollevarlo da quel peso, per avvicinare la risposta al momento del conflitto senza sacrificarne la qualità. I volti che emergono dal nero Ai lati del Trittico, i volti emergono dal nero con la lentezza di chi è stato a lungo sepolto e non ha ancora deciso se tornare. È forse il passaggio più potente dell’intera opera. Quegli esseri che affiorano lentamente, incerti se tornare alla luce o restare nell’oscurità, sono un’immagine fedele di chi si affaccia al sistema giuridico per la prima volta portando una storia che vuole essere ascoltata e teme di non trovare ascolto. Ogni fascicolo che entra nello studio contiene uno di quei volti. Qualcuno che ha subito un danno e vuole che gli venga riconosciuto. Qualcuno che ha perso qualcosa — un contratto, un rapporto di lavoro, un diritto patrimoniale, la serenità familiare — e cerca non soltanto una risposta tecnica ma una qualche forma di riparazione. La funzione dell’avvocato, in questo, non è soltanto quella di trovare il percorso giuridicamente corretto: è anche quella di accompagnare questi volti nell’emersione, di restituire loro la dignità di essere sentiti all’interno di un sistema che, nella sua complessità, rischia di ridurli a posizioni processuali, a codici fiscali, a numeri di ruolo generale. Fiore non racconta: evoca Salvatore Fiore porta nel nome e nel luogo tutta la carica simbolica di chi dipinge da un confine — geografico, emotivo, culturale. La sua pittura ha la densità di chi abita un territorio senza svenderne l’anima. Fiore non racconta, evoca. E ciò che evoca non si lascia nominare facilmente. Il diritto, per contro, è per definizione il tentativo di nominare ciò che resiste alla nominazione: di tradurre in fattispecie il dolore, in domanda giudiziale il torto, in risarcimento la perdita. È un’operazione necessaria e al tempo stesso sempre parziale, perché nessuna sentenza restituisce davvero ciò che era prima, nessuna somma di denaro ripara interamente un’ingiustizia vissuta nel corpo e nella mente. L’evocazione di Fiore e la denominazione del diritto si guardano da sponde opposte dello stesso fiume: l’una ricorda all’altra ciò che non riesce a cogliere. Ospitare questa opera nelle nostre sedi è stato scegliere di tenere in vista quella tensione. Di non dimenticare che dietro ogni fascicolo c’è una storia che eccede il fascicolo, e che la misura di una
Commercialista: la responsabilità professionale non si esaurisce nei dati forniti dal cliente

La Cassazione chiarisce che il consulente fiscale non può schermarsi dietro la correttezza formale delle fatture ricevute, quando il mandato professionale gli impone un controllo sostanziale sull’operato del cliente Una professionista, esercente l’attività notarile, si era avvalsa per un lungo periodo della consulenza fiscale di un commercialista per la predisposizione delle proprie dichiarazioni dei redditi. Nel corso degli anni, la notaia aveva continuato a indicare in fattura, quali spese anticipate escluse da imposizione ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, costi che invece, a seguito del passaggio a fornitori esterni, avrebbero dovuto essere assoggettati a IVA. Una verifica della Guardia di Finanza aveva fatto emergere l’errore, con conseguente avviso di accertamento e successivo ricorso al ravvedimento operoso per un importo complessivo superiore ai cinquantaseimila euro. Ritenendo che l’erronea impostazione fiscale fosse imputabile al proprio consulente, la notaia aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno corrispondente alle somme versate all’Erario. Sia il Tribunale di Sondrio, in primo grado, sia la Corte d’Appello di Milano avevano tuttavia respinto la domanda, ritenendo che la responsabilità per l’errata fatturazione ricadesse esclusivamente sulla notaia, in quanto autrice materiale dei documenti contabili. La questione giuridica Il nodo centrale portato all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’estensione dell’obbligo di diligenza qualificata gravante sul professionista incaricato di una consulenza fiscale continuativa. In particolare, ci si interrogava se tale obbligo, disciplinato dall’art. 1176, comma 2, c.c. in combinato disposto con l’art. 1218 c.c., comprenda anche un dovere di controllo e verifica, preventivo e successivo, sulla documentazione trasmessa dal cliente, oppure se il commercialista possa legittimamente limitarsi a recepire acriticamente i dati ricevuti. A questo profilo si affiancava una seconda questione, di natura più squisitamente processuale, relativa ai poteri istruttori del consulente tecnico d’ufficio in materia contabile: se, cioè, il CTU possa acquisire d’ufficio documentazione non prodotta dalle parti, anche quando essa attenga a fatti costitutivi della domanda, oppure se operino in questo ambito le preclusioni ordinarie fissate dagli artt. 2697 c.c. e 183, comma 6, c.p.c. Il ragionamento della Corte La Cassazione ha innanzitutto censurato la motivazione della sentenza d’appello per intrinseca contraddittorietà, richiamando il consolidato principio, già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 8053 del 2014, secondo cui la motivazione apparente integra un vizio rilevante quando il percorso argomentativo non risulti internamente coerente. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva da un lato escluso che le contestazioni della Guardia di Finanza riguardassero la fase dichiarativa, e dall’altro affermato che esse concernevano proprio i maggiori ricavi, ossia una grandezza che si forma precisamente in sede di dichiarazione dei redditi. Sul piano sostanziale, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di demarcazione tra le competenze proprie del notaio, legate essenzialmente al ruolo di sostituto d’imposta nella riscossione dell’imposta di registro, e le competenze tecniche in materia di determinazione del reddito professionale e di applicazione dell’IVA, che rientrano invece nella sfera di competenza specialistica del consulente fiscale. Su quest’ultimo grava un obbligo di diligenza qualificata che non si esaurisce nella mera registrazione contabile dei dati ricevuti, ma implica una funzione di verifica e di indirizzo, funzionale non solo al raggiungimento dello scopo pratico perseguito dal cliente, ma anche al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa tributaria. A supporto di questa impostazione, la Corte ha richiamato propri precedenti in tema di responsabilità del professionista fiscale (Cass. Sez. 2, ord. n. 13828/2019; Cass. Sez. 3, ord. n. 14387/2019). Un elemento probatorio ritenuto decisivo era rappresentato dal fatto, pacifico in atti, che fosse stato lo stesso commercialista a suggerire alla notaia l’adozione del sistema informatico “Notartel” per la gestione della fatturazione, senza tuttavia fornire la correlata consulenza fiscale necessaria ad adeguare le modalità di fatturazione al nuovo sistema. Tale circostanza, non adeguatamente valorizzata dai giudici di merito, incrina l’assunto secondo cui l’errore fosse riconducibile alla sola sfera di autonomia della cliente. Sul secondo profilo, relativo ai poteri istruttori del consulente tecnico, la Cassazione ha ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3086 del 2022, secondo cui, in materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche a prescindere dall’attività di allegazione delle parti, tutta la documentazione necessaria a rispondere ai quesiti sottopostigli, ivi compresa quella diretta a provare i medesimi fatti costitutivi della domanda. Richiamare in questo ambito il regime ordinario delle preclusioni processuali, come fatto dalla Corte territoriale, costituisce un errore di diritto, poiché il consulente esercita poteri officiosi propri del giudice, sottratti in via generale a tali preclusioni, salva l’opposizione delle parti riguardo ai fatti principali (cfr. anche Cass. Sez. 3, ord. n. 16012/2024). La Corte ha invece ritenuto infondati i motivi relativi alla scelta del consulente tecnico d’ufficio tra gli iscritti all’albo del tribunale adito, ribadendo che tale scelta rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell’art. 61 c.p.c. ed è sottratta al sindacato di legittimità, mentre eventuali difetti di imparzialità del consulente devono essere fatti valere esclusivamente attraverso lo strumento della ricusazione, nei termini di legge. Il principio affermato All’esito di questo percorso argomentativo, la Cassazione ha accolto i motivi relativi al vizio di motivazione e alla non corretta applicazione delle regole sui poteri del CTU in materia contabile, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di lite. Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni di rilievo sotto due profili distinti. Per i professionisti che svolgono attività di consulenza fiscale continuativa, essa ribadisce che l’affidamento incondizionato ai dati forniti dal cliente non esime da responsabilità quando il proprio mandato professionale comprenda, per prassi consolidata o per specifica richiesta, anche un ruolo di supervisione e indirizzo sulle modalità operative adottate dal cliente stesso: chi consiglia un determinato strumento gestionale, come nel caso di specie la piattaforma per la fatturazione, deve accompagnare tale consiglio con la consulenza fiscale necessaria a evitare che l’innovazione tecnica si traduca in un errore sostanziale. Per i professionisti e i loro difensori impegnati in giudizi che comportino una consulenza tecnica contabile, la sentenza