Bancarotta fraudolenta: quando la mancata tenuta della contabilità diventa reato

La Cassazione chiarisce i confini tra bancarotta documentale e fraudolenta impropria: responsabilità dell’amministratore e conseguenze penali per omissioni contabili e versamenti fiscali Con la sentenza n. 1503 del 9 ottobre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un amministratore e liquidatore di società per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. La pronuncia offre importanti chiarimenti sulla distinzione tra le diverse forme di bancarotta e sulle responsabilità penali degli amministratori in caso di fallimento societario, fornendo indicazioni precise sui comportamenti che integrano reato e sulle conseguenze per chi gestisce un’impresa in crisi. Il caso esaminato dalla Cassazione La vicenda trae origine dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel febbraio 2020. L’amministratore unico e successivamente liquidatore della società era stato condannato dal Tribunale per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado, e l’imputato aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la sussistenza del dolo specifico nella condotta contestata, sia l’applicazione delle circostanze aggravanti. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito e fornendo importanti precisazioni in materia di reati fallimentari. La bancarotta fraudolenta documentale: le due anime del reato L’articolo 216, comma 1, numero 2, del Regio Decreto 267 del 1942 (legge fallimentare) prevede il reato di bancarotta fraudolenta documentale in due forme alternative: la prima riguarda la sottrazione o la distruzione dei libri e delle altre scritture contabili; la seconda concerne la tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della società fallita. Questa duplice configurazione risponde a una logica precisa: il legislatore intende punire sia i comportamenti attivi di occultamento della documentazione contabile, sia le condotte omissive che, pur non consistendo nella materiale distruzione dei documenti, impediscono comunque agli organi della procedura fallimentare di ricostruire l’effettivo andamento dell’impresa e di individuare le responsabilità nella crisi societaria. La Cassazione ha chiarito che anche l’ipotesi della completa “omessa tenuta” dei libri contabili può essere ricondotta alla prima fattispecie, quella della sottrazione o distruzione. Questa interpretazione risponde a una logica sostanzialistica: ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato non è tanto la modalità con cui si realizza l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e l’andamento della società, quanto il risultato di impedire agli organi fallimentari di svolgere le proprie funzioni. Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva accertato che l’imputato, negli anni 2017 e 2018, aveva mantenuto un’esposizione costante nei confronti dell’erario superiore a 880.000 euro, senza assumere alcuna iniziativa di risanamento o di riduzione parziale del debito, né effettuare alcun pagamento parziale o dilazionato. Inoltre, non aveva mai compiuto atti necessari per l’esercizio delle attività liquidatorie e non aveva depositato alcun bilancio né alcuna dichiarazione tributaria, predisponendo un bilancio finale di liquidazione con l’iscrizione di poste fittizie. Il dolo specifico nella bancarotta documentale Un aspetto centrale della controversia riguardava la sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente aveva sostenuto che la condanna si fondasse su un ragionamento meramente tautologico, basato sulla mancata consegna delle scritture contabili al curatore fallimentare, senza una dimostrazione dell’effettivo dolo diretto alla causazione del fallimento. La Cassazione ha rigettato questa tesi, evidenziando che la Corte territoriale aveva fatto buon governo delle direttrici interpretative tracciate dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, i giudici di merito avevano individuato nella deliberata e costante omissione dei versamenti erari un obiettivo di “autofinanziamento” dell’imprenditore, che aveva utilizzato le risorse destinate all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali per finalità diverse, cagionando anche l’ingravescente dimensione del dissesto. La condotta, pertanto, non si limitava alla mera omissione contabile, ma rivelava un preciso disegno di sottrazione delle risorse aziendali agli obblighi di legge, con pregiudizio per i creditori e per la massa fallimentare. La bancarotta fraudolenta impropria: operazioni dolose e depauperamento patrimoniale Oltre alla bancarotta documentale, l’imputato era stato condannato anche per bancarotta fraudolenta impropria, prevista dall’articolo 223, comma 2, della legge fallimentare. Questa fattispecie punisce l’amministratore o il liquidatore che, prima della dichiarazione di fallimento, compie operazioni dolose che cagionano o aggravano il dissesto della società. La giurisprudenza consolidata della Cassazione ha chiarito che le operazioni dolose di cui all’articolo 223, comma 2, possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di pervicacia e stabilità. Non si tratta di singoli episodi isolati, ma di condotte sistematiche e protratte nel tempo che rivelano un abuso di gestione o un’infedeltà nei doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva sottolineato che l’ingente debito verso l’erario era maturato negli anni 2016-2020, a causa del sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie, da attribuirsi all’inerzia dell’amministratore e, poi, del liquidatore. La sentenza aveva inoltre precisato che anche nella fase liquidatoria l’imputato non si era adoperato per il pagamento dei debiti sociali e il soddisfacimento dei creditori, limitandosi a gestire una società già appesantita dall’accumulo dei debiti di impresa pregressi. Operazioni dolose: quando rileva il dolo generico Un elemento particolarmente importante riguarda la natura del dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta impropria derivante da operazioni dolose. La Cassazione ha confermato che in questi casi non è necessario dimostrare il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. Ciò che rileva, ai fini della bancarotta fraudolenta impropria, non è dunque l’immediato depauperamento della società attraverso la creazione o l’aggravamento del dissesto, bensì la prevedibilità che dalla condotta derivi il fallimento della società. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva individuato nella sistematica e protratta inerzia nel soddisfare le obbligazioni fiscali e previdenziali la causa della formazione di un ingente passivo fallimentare, correlando questa inadempienza sotto il profilo della significatività e dei lineamenti del dolo preteso dalla norma incriminatrice. Le aggravanti: il danno di rilevante gravità e la mancata presentazione dei bilanci Un ulteriore aspetto controverso riguardava