Alterazione della targa con nastro adesivo: falsità materiale o illecito amministrativo?

La Cassazione ribadisce la configurabilità del reato e chiarisce l’applicazione delle attenuanti nel reato continuato

La modifica temporanea di una targa automobilistica mediante l’applicazione di nastro adesivo nero costituisce falsità materiale in certificati amministrativi, integrando un reato distinto dall’illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada.

Con questa importante precisazione, la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, con sentenza n. 36532/2025 del 14 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per aver alterato i dati identificativi del proprio veicolo.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte presenta una questione tutt’altro che infrequente nella prassi giudiziaria. Un automobilista aveva applicato del nastro adesivo di colore nero sulla targa del proprio veicolo, occultando parzialmente alcuni caratteri identificativi. Questa condotta aveva portato alla sua condanna per falsità materiale in certificati amministrativi, in applicazione degli articoli 477 e 482 del codice penale, oltre che per ulteriori reati commessi in continuazione.

La vicenda processuale si era conclusa con una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva confermato la condanna rideterminando la pena. Il ricorrente aveva impugnato questa decisione in Cassazione articolando due motivi principali, entrambi respinti dalla Suprema Corte con argomentazioni che meritano un’analisi approfondita per la loro rilevanza pratica e interpretativa.

Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla natura giuridica della condotta contestata. Il ricorrente sosteneva che l’alterazione temporanea della targa mediante nastro adesivo, facilmente rimovibile, non avrebbe integrato il reato di falsità materiale in quanto la targa originaria sarebbe rimasta integra e perfettamente leggibile una volta rimosso il nastro. A sostegno di questa tesi, la difesa richiamava alcuni precedenti della Quinta Sezione Penale della Cassazione.

La Corte ha respinto questo primo motivo richiamando l’orientamento consolidato in materia. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato previsto dagli articoli 477 e 482 del codice penale si configura quando il privato modifica i dati identificativi contenuti in certificati o autorizzazioni amministrative. Nel caso specifico della targa automobilistica, la condotta punibile consiste nell’alterazione o contraffazione del documento che attesta l’immatricolazione del veicolo.

Il ragionamento della Cassazione si fonda su una distinzione fondamentale tra l’illecito amministrativo e il reato penale. L’articolo 100, comma 12, del Codice della Strada sanziona dal punto di vista amministrativo la circolazione con veicolo munito di targa contraffatta o non propria, quando il conducente non sia l’autore della contraffazione. Si tratta di una violazione posta a tutela della funzione di identificazione del veicolo in circolazione. Il reato di falsità materiale, invece, è posto a tutela della pubblica fede e della funzione certificativa della targa quale documento che attesta la regolarità e legittimità dell’immatricolazione del veicolo stesso.

La Suprema Corte ha precisato che questa delimitazione dei confini tra illecito amministrativo e reato penale opera secondo un criterio basato sul bene giuridico tutelato. Mentre l’illecito amministrativo della circolazione con targa contraffatta è funzionale all’identificazione del veicolo che circola sulla strada, il reato di contraffazione o alterazione di targa tutela la pubblica fede e la connessa funzione certificativa della targa, intesa come documento che rileva non solo ai fini della mera circolazione ma anche ai fini della regolarità e legittimità dell’immatricolazione.

Particolarmente interessante è l’argomentazione con cui la Cassazione ha respinto la tesi difensiva secondo cui l’alterazione sarebbe stata meramente transitoria. Il fatto che il nastro adesivo fosse facilmente rimovibile e che la targa originaria rimanesse integra sotto l’alterazione non esclude la configurabilità del reato. La modifica temporanea dei dati identificativi attraverso l’occultamento di alcuni caratteri è stata ritenuta sufficiente a integrare la fattispecie criminosa, in quanto idonea a eludere l’identificazione del veicolo ed eliminata solo con la rimozione del nastro adesivo.

La Corte ha inoltre sottolineato che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa non erano pertinenti alla fattispecie in esame. In particolare, la sentenza Schiesaro del 2010 riguardava un caso di parziale copertura della targa mediante applicazione di elastico nero sulla parte inferiore, mentre la sentenza Minonzio del 2012 affrontava la questione della modifica dei dati identificativi mediante apposizione di strisce di nastro adesivo di colore nero. Quest’ultimo precedente, peraltro, aveva rigettato il ricorso con cui si contestava la sussistenza del reato, confermando quindi l’orientamento restrittivo sulla configurabilità della falsità materiale.

Il secondo motivo di ricorso presentava profili di maggiore complessità tecnica riguardando l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62, numero 6, del codice penale. Questa disposizione riconosce un’attenuante a favore di chi, prima del giudizio, ha riparato interamente il danno mediante risarcimento di esso. Nel caso in esame, la condotta dell’imputato era stata ritenuta collegata dal vincolo della continuazione con altri reati, in particolare una rapina pluriaggravata. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse erroneamente applicato la circostanza attenuante della riparazione del danno solo al reato più grave, senza estenderne gli effetti ai reati satellite posti in continuazione.

Su questo secondo motivo, la Cassazione ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Chiodi del 2008. Secondo tale orientamento, nel reato continuato la circostanza attenuante della riparazione del danno deve essere valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato dal vincolo della continuazione. In altri termini, i reati unificati dalla continuazione conservano la loro piena autonomia in ordine alla valutazione della circostanza attenuante.

Questo principio si inserisce nel più ampio quadro della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato. Secondo la giurisprudenza consolidata, qualora la condotta riparatoria intervenga in riferimento soltanto ad alcuni dei singoli fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione, gli effetti dell’attenuante si producono sulla pena base quando il risarcimento riguarda il reato più grave, e sugli aumenti di pena quando riguarda i reati satellite. La Corte ha precisato che questo criterio discende direttamente dalla sentenza Chiodi delle Sezioni Unite, la quale ha affermato il principio secondo cui nel reato continuato la circostanza attenuante della riparazione del danno va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato dal medesimo disegno criminoso.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Lecce aveva correttamente applicato questi principi. Avendo riscontrato che la condotta riparatoria dell’imputato era intervenuta soltanto con riferimento al reato più grave di rapina pluriaggravata, per il quale erano stati risarciti Poste Italiane e le persone offese Daniela Ferriero e Francesca Puteo, sia per il danno patrimoniale che per il danno non patrimoniale, la Corte territoriale aveva applicato gli effetti della circostanza attenuante esclusivamente alla pena base relativa allo stesso reato di rapina pluriaggravata, bilanciando tale circostanza attenuante in termini di equivalenza con le circostanze aggravanti contestate.

È importante sottolineare che la Cassazione ha chiarito come gli altri reati posti in continuazione, tra cui la falsità materiale in certificati e il porto ingiustificato fuori dall’abitazione di strumenti atti a offendere, non avessero cagionato un danno economicamente risarcibile. Questo elemento escludeva la possibilità stessa di applicare a tali reati l’attenuante della riparazione del danno. Di conseguenza, nessuna condotta riparatoria era intervenuta rispetto a questi reati satellite, e correttamente la Corte d’Appello non aveva applicato diminuzioni di pena.

Il ricorrente aveva inoltre invocato alcuni precedenti giurisprudenziali che tuttavia la Cassazione ha ritenuto non pertinenti alla fattispecie in esame. In particolare, le sentenze Burroni del 2024, Perez Prado del 2018 e altre decisioni richiamate non riguardavano la circostanza attenuante della riparazione del danno ma le circostanze attenuanti generiche. La distinzione è rilevante perché la giurisprudenza ha chiarito che, mentre per le circostanze attenuanti generiche il giudizio opera avendo riferimento ai singoli episodi criminosi nel caso di reato continuato, per la circostanza attenuante specifica della riparazione del danno si applica il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Chiodi.

Le implicazioni pratiche di questa pronuncia sono significative sotto diversi profili. Per quanto riguarda la configurabilità del reato di falsità materiale in certificati, la sentenza conferma che qualsiasi alterazione dei dati identificativi della targa, anche temporanea e reversibile, integra la fattispecie criminosa. Non è quindi sufficiente sostenere che la modifica sia facilmente rimovibile o che la targa originaria rimanga integra sotto l’alterazione. Ciò che rileva è l’idoneità della condotta a eludere l’identificazione del veicolo nel periodo in cui l’alterazione permane.

Questa interpretazione ha importanti ricadute pratiche per gli automobilisti. Comportamenti apparentemente innocui, come l’applicazione di nastri adesivi sulla targa per occultare parzialmente i caratteri identificativi, possono integrare un reato punito con la reclusione. Non si tratta quindi di una mera infrazione amministrativa ma di un illecito penale con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa l’iscrizione nel casellario giudiziale e le possibili ripercussioni sulla fedina penale.

Sul versante della riparazione del danno nel reato continuato, la sentenza ribadisce un criterio rigoroso che impone di valutare singolarmente ogni reato unificato dal vincolo della continuazione. Per ottenere i benefici dell’attenuante prevista dall’articolo 62, numero 6, del codice penale è necessario che la condotta riparatoria intervenga specificamente in relazione a ciascun reato per il quale si chiede l’applicazione dell’attenuante. Non è quindi sufficiente risarcire il danno causato dal reato più grave per ottenere una riduzione della pena complessiva se non si interviene anche sui danni eventualmente cagionati dai reati satellite.

Questa distinzione assume particolare rilievo nella strategia difensiva. L’avvocato che assiste un imputato accusato di più reati in continuazione deve valutare attentamente se e in che misura sia possibile procedere alla riparazione del danno per ciascun reato, considerando che alcuni reati potrebbero non aver cagionato un danno economicamente risarcibile. In questi casi, come correttamente rilevato dalla Cassazione nella sentenza in commento, l’attenuante non potrà trovare applicazione per l’impossibilità materiale di procedere alla riparazione.

La pronuncia offre inoltre spunti interessanti sul piano del diritto sostanziale penale, confermando la distinzione tra beni giuridici tutelati dall’illecito amministrativo e dal reato. Mentre il Codice della Strada tutela prevalentemente la sicurezza della circolazione stradale e l’identificabilità dei veicoli, il codice penale protegge la pubblica fede e l’affidabilità dei documenti amministrativi. Questa diversità di tutela giustifica la coesistenza di sanzioni amministrative e penali per condotte che possono apparire simili ma che in realtà ledono beni giuridici distinti.

Per gli automobilisti, questa sentenza rappresenta un monito a mantenere sempre in perfetto stato la targa del proprio veicolo, evitando qualsiasi alterazione, anche temporanea, dei dati identificativi. La facilità di rimozione dell’alterazione non costituisce infatti una causa di esclusione del reato, in quanto ciò che rileva è l’effettiva capacità della condotta di compromettere l’identificazione del veicolo nel periodo in cui l’alterazione persiste.

Per i professionisti del diritto, la pronuncia conferma l’orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità in materia di falsità documentale e fornisce un’ulteriore conferma dei principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di circostanze attenuanti nel reato continuato. In particolare, si ribadisce la necessità di un’attenta valutazione della condotta riparatoria in relazione a ciascun reato, con conseguente impossibilità di estendere automaticamente i benefici dell’attenuante a tutti i reati collegati dal vincolo della continuazione.

Hai bisogno di una consulenza su questioni penali relative alla circolazione stradale o sull’applicazione delle circostanze attenuanti? Il nostro studio è a disposizione per fornire assistenza qualificata e personalizzata. Contattaci per un approfondimento sul tuo caso specifico.

Share the Post:

Related Posts