Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.

Assegnazione della casa familiare: il rustico accanto può diventare pertinenza automatica?

La Cassazione richiama i giudici di merito a un accertamento rigoroso del vincolo pertinenziale e ribadisce che ogni decisione sull’immobile accessorio deve rispondere all’interesse della prole Nel corso di un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’assegnazione alla moglie della casa familiare, un edificio di circa cinquecento metri quadri sviluppato su tre piani e dotato di ampio spazio antistante adibito a parcheggio. Nella stessa statuizione, il giudice di primo grado aveva ricompreso nell’assegnazione anche un secondo immobile, rimasto allo stato rustico, situato a circa cinquanta metri dall’abitazione principale, qualificandolo come pertinenza di quest’ultima ai sensi dell’art. 817 c.c. Il marito aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Catania, sostenendo che il rustico non potesse considerarsi pertinenza della casa coniugale: si trattava di un bene con particella catastale distinta, autonoma concessione edilizia, diversa destinazione d’uso e accesso indipendente dalla strada. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto il gravame, ritenendo che il fabbricato, pur non contiguo e pur destinato in origine a un progetto produttivo mai completato, fosse stato di fatto utilizzato come deposito e garage al servizio dell’abitazione familiare, e che ciò bastasse a configurarne la natura pertinenziale. Contro questa sentenza il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi tre, esaminati congiuntamente dalla Corte, riguardano la violazione delle norme sulle pertinenze e sull’assegnazione della casa familiare, oltre a un vizio di motivazione nella valutazione delle prove; il quarto motivo attiene invece al riparto delle spese di lite. Il quadro normativo: casa familiare e pertinenze La materia si colloca all’incrocio tra due discipline distinte. Da un lato l’art. 337 sexies c.c., che regola l’assegnazione della casa familiare nell’ambito della separazione e del divorzio, individuando come criterio guida l’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Dall’altro l’art. 817 c.c., che definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, e l’art. 818 c.c., che ne estende automaticamente il regime giuridico del bene principale, salvo diversa disposizione di legge. La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, ricorda che la casa familiare costituisce il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita della famiglia e concorre in misura decisiva alla formazione della personalità dei figli, sicché la sua assegnazione gode di una tutela di rilievo costituzionale (Cass. n. 3000/2025). Coerentemente, anche la revoca dell’assegnazione richiede l’accertamento rigoroso del venir meno dell’interesse della prole, per raggiungimento della maggiore età, autosufficienza economica o cessazione della convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023), con onere probatorio stringente a carico di chi richieda la revoca (Cass. n. 11218/2013). Quanto al vincolo pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità richiede la compresenza di due elementi: un requisito soggettivo, ossia l’appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, e un requisito oggettivo, cioè la contiguità, anche solo funzionale, tra i due immobili, tale per cui il bene accessorio arrechi utilità al bene principale e non al proprietario in quanto tale. In assenza di questi presupposti, non si configura una pertinenza, bensì un’ipotesi di comunione del bene accessorio o di servitù (Cass. n. 14599/2004; Cass. n. 20186/2025; Cass. n. 20911/2021). L’accertamento di tali elementi costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 4599/2006; Cass. n. 6009/2000). La Corte ha inoltre chiarito che l’assegnazione della casa coniugale può estendersi a un bene pertinenziale, come un box, quando questo sia oggettivamente al servizio dell’abitazione principale, situato nello stesso edificio e appartenente al medesimo coniuge (Cass. n. 24104/2009), fermo restando che chi rivendica il bene accessorio deve dimostrarne il collegamento pertinenziale (Cass. n. 29468/2011), mentre spetta al coniuge non assegnatario l’onere di provare l’eventuale non operatività dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. (Cass. n. 510/2020). La decisione della Corte di Cassazione Applicando questi principi al caso concreto, la Prima Sezione civile ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati e da trattare congiuntamente. Secondo la Corte, la sentenza impugnata presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria: la Corte d’appello, infatti, da un lato aveva dichiarato di voler limitare l’esame alla sola valenza pertinenziale del bene rispetto all’uso fattone durante la convivenza coniugale, escludendo la rilevanza della questione tecnica sull’art. 817 c.c.; dall’altro, subito dopo, aveva comunque affermato la sussistenza del vincolo pertinenziale, senza indicare su quali elementi probatori specifici la moglie, parte onerata, avesse dimostrato tale vincolo. Questo passaggio motivazionale ha impedito al marito di contestare adeguatamente sia l’insussistenza dei presupposti dell’art. 817 c.c., sia l’eventuale eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c., tanto più che si discuteva di un immobile non contiguo, con destinazione d’uso diversa, distinto catastalmente dalla casa familiare e dotato di accesso autonomo. La Cassazione ha altresì accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di dover valutare la questione nell’ambito del giudizio di separazione, non ha compiuto la verifica indispensabile sull’effettivo interesse della prole rispetto all’assegnazione dell’immobile accessorio, così come richiesto dall’art. 337 sexies c.c. Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: quando il giudice assegna, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo, riconoscendone il carattere pertinenziale, il potere di limitare il diritto dominicale del proprietario deve sempre essere esercitato nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., poiché si tratta di un provvedimento a favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse esclusivo di questi ultimi. Ne consegue che anche il bene pertinenziale deve rispondere direttamente all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, restando estranea a tale valutazione ogni ponderazione tra interessi di natura diversa dei coniugi, ove non coinvolgano le esigenze abitative dei figli (Cass. n. 18556/2026). Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per chi si occupa di separazioni e divorzi. Per i coniugi proprietari di immobili accessori alla

Contratti di energia conclusi online: il semplice “flag” non basta a fissare il foro competente

La Cassazione chiarisce che le clausole vessatorie nei contratti telematici B2B richiedono una firma digitale specifica, e detta un nuovo principio sui poteri difensivi nel regolamento di competenza Una società titolare di una struttura ricettiva aveva stipulato, per via telematica, un contratto di fornitura di energia elettrica con un importante operatore del settore. A un certo punto, senza alcuna comunicazione preventiva, le condizioni economiche del rapporto erano mutate unilateralmente, con un sensibile incremento dei costi. La società cliente, ritenendo illegittima la modifica e infondata la pretesa di pagamento che ne era derivata, aveva citato in giudizio il fornitore dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte. Il fornitore, costituendosi, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando in via principale una clausola del contratto che riservava la competenza esclusiva al Tribunale di Roma e, in subordine, i criteri generali dettati dall’art. 19 c.p.c. (foro del convenuto) e dall’art. 20 c.p.c. (foro dell’obbligazione). Il Tribunale di Viterbo aveva escluso l’operatività della clausola di foro esclusivo, ritenendo non provata la sua specifica sottoscrizione, ma aveva comunque dichiarato la propria incompetenza a favore di Roma, individuata quale luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell’obbligazione di pagamento. Contro questa decisione la società cliente ha proposto regolamento necessario di competenza. La questione processuale: quando l’eccezione di incompetenza è “incompleta” Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la tecnica di formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale. Chi intende contestare la competenza del giudice adito invocando i fori alternativi previsti dalla legge deve farlo in modo completo, indicando tutti i possibili criteri concorrenti, e non soltanto alcuni di essi. Nel caso esaminato, il fornitore aveva contestato il foro ai sensi dell’art. 20 c.p.c. ma aveva omesso di riferirsi anche al foro della dipendenza previsto dall’art. 19 c.p.c., rendendo l’eccezione strutturalmente incompleta. Una simile lacuna, chiarisce l’ordinanza, non è sanabile con un’integrazione successiva alla comparsa di risposta tempestivamente depositata: l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata per intero fin dal primo atto difensivo, a pena di decadenza, secondo il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, e 167 c.p.c. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto accogliere un’eccezione mai correttamente e completamente proposta, né tantomeno rilevare d’ufficio profili di incompetenza che la parte non aveva prospettato. Un principio inedito: la difesa “sollecitatoria” della parte vittoriosa Il punto più significativo dell’ordinanza riguarda però un tema di natura squisitamente processuale, relativo ai poteri difensivi di chi, pur avendo vinto sulla questione di competenza in primo grado, rischia di vedersi private le proprie ragioni in sede di regolamento. È noto che, nel giudizio di regolamento di competenza, la parte resistente non può proporre impugnazione incidentale: l’art. 47, ultimo comma, c.p.c., le consente soltanto di depositare scritture difensive e documenti. Nel caso di specie, il fornitore era risultato vittorioso sulla competenza, ma sulla base dell’eccezione subordinata (poi rivelatasi inammissibile), e non di quella principale relativa al foro convenzionale, che il Tribunale aveva invece respinto. La Cassazione ha ritenuto che, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47 c.p.c. alla luce del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, la parte vittoriosa debba poter chiedere, con la propria memoria difensiva, che la Corte esamini anche l’eccezione principale disattesa dal giudice di merito, per l’ipotesi in cui il regolamento proposto dalla controparte dovesse essere accolto. In caso contrario, la parte si troverebbe priva di qualunque strumento per far valere le proprie ragioni, non avendo interesse a proporre un autonomo regolamento avverso una decisione che, nella sostanza, le era già favorevole. Su questa base la Corte ha enunciato un principio di diritto: la parte resistente, vittoriosa in virtù dell’accoglimento della sola eccezione subordinata, può sollecitare con la memoria difensiva l’esame dell’eccezione principale disattesa, affinché la Corte possa comunque mantenere ferma la statuizione sulla competenza, sebbene su presupposti diversi da quelli inizialmente ritenuti dal giudice di merito. Contratti online e clausole vessatorie: perché il semplice “flag” non basta Il secondo principio, di più immediato interesse pratico per le imprese, riguarda le modalità di approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi per via telematica tra professionisti. Il fornitore sosteneva che la clausola di foro esclusivo fosse stata validamente accettata attraverso una procedura di adesione online, con la selezione di appositi flag sul modulo web, integrata poi dall’invio cartaceo del contratto senza contestazioni da parte della cliente. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, alle procedure di conclusione dei contratti per via telematica si applicano le ordinarie regole civilistiche, ivi compreso l’art. 1341, secondo comma, c.c., che impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra cui rientra pacificamente la deroga alla competenza territoriale. Trasponendo questo principio nell’ambiente digitale, la Cassazione ha affermato che la “doppia sottoscrizione” richiesta dalla norma può essere validamente sostituita da una firma elettronica, anche nella forma più semplice, o “leggera”, disciplinata dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), tipicamente realizzata mediante un codice OTP inviato al firmatario. Non è invece sufficiente la mera spunta di una casella sul modulo web: quella modalità, per quanto diffusa nella prassi commerciale, non garantisce che il cliente abbia prestato un consenso specifico e consapevole proprio alla clausola derogatoria, come invece richiede la norma codicistica. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per chi opera nel commercio elettronico B2B, in particolare nei settori, come quello dell’energia, delle telecomunicazioni e delle utenze in genere, dove i contratti vengono conclusi quasi integralmente online. Le imprese che intendono inserire clausole vessatorie, come il foro esclusivo, le penali o le limitazioni di responsabilità, dovranno strutturare i propri percorsi di adesione digitale prevedendo un passaggio autonomo e specifico di approvazione di tali clausole, distinto dalla generica accettazione delle condizioni generali, e supportato da una firma elettronica idonea a dimostrare la consapevolezza del consenso prestato. La semplice interfaccia con caselle da spuntare, per quanto tecnicamente più agevole, espone il predisponente al rischio che la clausola resti priva di effetto, con conseguenze rilevanti proprio in tema di competenza, come

Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A

Assegno divorzile perequativo: conta anche la scelta tacita di dedicarsi alla famiglia

Quando il sacrificio di una carriera, anche se non scritto in alcun accordo, fonda il diritto all’assegno Una coppia, sposata dal 2001 e separatasi consensualmente nel 2016 dopo circa quindici anni di convivenza, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale del Tribunale di Rimini nel 2021. Con la sentenza definitiva del dicembre 2024, il giudice di prime cure poneva a carico del marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli, un assegno divorzile mensile di 100,00 euro in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat. L’uomo, medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica e al contempo libero professionista presso due strutture private, impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata nell’agosto 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado. I giudici d’appello ricostruivano la vicenda familiare osservando che, durante il matrimonio, l’uomo si era dedicato in via prevalente alla propria attività professionale, fino a coltivare contestualmente un rapporto di lavoro dipendente e un’attività libero-professionale, mentre la donna, pur mantenendo un’occupazione, aveva scelto per diversi periodi il lavoro a tempo parziale per occuparsi prevalentemente dei figli e delle esigenze domestiche. Tale scelta, secondo la Corte, doveva considerarsi frutto di un accordo tacito tra i coniugi, e aveva comportato per la donna una rinuncia a un reddito più elevato, con ricadute negative anche sulla futura posizione pensionistica. Né la Corte d’Appello riteneva che la circostanza, anch’essa dedotta dal marito, di un’eventuale nuova stabile convivenza della ex moglie con un nuovo compagno potesse condurre a una diversa conclusione, attesa la funzione compensativa, e non meramente assistenziale, riconosciuta all’assegno. L’uomo ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: l’erroneo riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, a suo dire disposto senza un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale delle parti e un effettivo sacrificio professionale della ex moglie, e senza un’adeguata considerazione delle disponibilità patrimoniali di quest’ultima — comprensive di un apporto economico regolare versato dal nuovo convivente — né del contributo personale fornito dallo stesso ricorrente nella cura dei figli. La questione giuridica Il nodo affrontato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione riguarda i presupposti necessari affinché l’assegno divorzile possa essere riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, distinta dalla funzione meramente assistenziale. Si tratta di un tema centrale nell’evoluzione giurisprudenziale successiva al noto revirement delle Sezioni Unite del 2018, che ha superato il criterio del tenore di vita matrimoniale per affermare la natura composita — assistenziale, compensativa e perequativa — dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. La questione pratica sottoposta ai giudici di legittimità era se la funzione compensativa dell’assegno possa essere riconosciuta anche quando il coniuge richiedente dispone di redditi e di un patrimonio personale non irrilevanti, e se la scelta di dedicarsi alla famiglia, mai formalizzata in un accordo esplicito tra i coniugi, possa comunque fondare il diritto all’assegno. Il principio affermato dalla Corte La Cassazione (raccolta generale n. 18385/2026) ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza. Innanzitutto, sotto il profilo processuale, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l’omissione di un fatto storico non considerato dal giudice di merito, e non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone, come precondizione, una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi al momento del divorzio, accertata in concreto sulla base dei redditi delle parti. Nel caso di specie, tale squilibrio risultava evidente già dai dati offerti dallo stesso ricorrente, che dichiarava un reddito medio annuo di oltre 63.000 euro nel triennio 2020-2022, a fronte di un reddito della ex moglie di poco più di 22.000 euro nel medesimo periodo. Accertata tale disparità, occorre poi verificare il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le scelte di organizzazione della vita familiare assunte durante il matrimonio. Su questo punto la Cassazione ha riaffermato un principio di particolare rilievo pratico: il diritto all’assegno perequativo-compensativo sussiste non soltanto quando la rinuncia a occasioni professionali sia il frutto di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta condivisa, ancorché tacita. È quanto accertato nel caso concreto, in cui l’intensa attività professionale del marito, svolta sia come dipendente che come libero professionista, si è sviluppata in parallelo alla scelta della moglie di ridurre il proprio impegno lavorativo per occuparsi della famiglia, in un contesto che la Corte territoriale ha ritenuto espressivo di un accordo tacito tra le parti. Quanto poi all’obiezione secondo cui la beneficiaria disponeva di risorse patrimoniali non trascurabili e dell’apporto economico di un nuovo convivente, la Cassazione ha colto l’occasione per precisare un ulteriore aspetto della funzione perequativa: questa non richiede che il beneficiario sia privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa, poiché in tal caso sarebbe configurabile soltanto la diversa e più limitata funzione assistenziale. La funzione perequativa, al contrario, può essere riconosciuta anche quando il beneficiario disponga di redditi e sostanze tali da escludere uno stato di bisogno, perché ciò che rileva è il nesso causale tra la rinuncia lavorativa e la formazione del patrimonio, proprio o dell’altro coniuge, durante la vita matrimoniale. La Corte ha infine osservato, sotto un profilo più processuale, che il ricorrente non aveva neppure specificato in quale fase del giudizio di merito avesse dedotto la questione delle ulteriori disponibilità finanziarie della ex moglie, incorrendo così anche in un difetto di autosufficienza del ricorso. Implicazioni pratiche La pronuncia consolida un orientamento di importanza concreta per chi affronta un procedimento di divorzio o ne valuta gli effetti economici. Per il coniuge che durante il matrimonio ha ridimensionato la propria attività lavorativa per

Spese universitarie del figlio dopo il divorzio: quando sono “straordinarie” e chi deve pagarle

La Cassazione torna sul tema e cassa per vizio di motivazione: il giudice del rinvio dovrà spiegare come ha calcolato la somma e perché ha posto il costo intero a carico di un solo genitore La vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 16578/2026 si dipana lungo quasi trent’anni di storia familiare e giudiziaria, toccando uno dei nodi più frequenti e controversi del diritto di famiglia: quando le spese sostenute da un genitore per il figlio, dopo la separazione e il divorzio, possono essere qualificate come “straordinarie” e quindi pretese in rimborso dall’altro genitore? Una famiglia, un figlio, un lungo percorso nei tribunali I fatti risalgono al 1993, anno del matrimonio tra i due protagonisti della vicenda. Nel 1995 nasce il figlio della coppia; nel 1998 i coniugi si separano consensualmente, e nel 2006 il divorzio viene pronunciato dal Tribunale di Taranto quando il ragazzo ha undici anni. La sentenza di divorzio recepisce le condizioni già concordate in sede di separazione, stabilendo un contributo periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio, ma senza alcuna previsione specifica in ordine alle spese straordinarie. Ed è proprio questa lacuna che innesca un contenzioso destinato a percorrere tre gradi di giudizio per due volte, approdando alla Cassazione altrettante volte nell’arco di qualche anno. Il primo round giudiziario prende avvio quando la madre agisce in giudizio per ottenere il rimborso di oltre 16.000 euro che aveva sostenuto negli anni per far fronte a una serie di esborsi: tasse e libri scolastici, viaggi di istruzione, iscrizione all’università privata, canone di locazione dell’alloggio universitario nella città sede degli studi, spese di viaggio, attività sportive, corso di musica, visite mediche e analisi. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, accoglie la domanda e condanna il padre al rimborso della metà di quelle spese, qualificandole tutte come straordinarie in quanto non preventivabili al momento della separazione. Il primo ribaltamento: la Corte d’appello e la nozione di “spese ordinarie” Il padre impugna la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ribalta completamente la decisione. Il giudice territoriale afferma che le spese straordinarie sono solo quelle connotate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da esulare dall’ordinario regime di vita del figlio. In questa prospettiva, le spese scolastiche e universitarie — comprese le tasse di iscrizione, il canone dell’appartamento nella città universitaria e i viaggi — non sarebbero straordinarie, perché il livello socio-culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori sono professionisti laureati) rendeva ragionevolmente prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritto anche a un ateneo privato fuori sede. Le spese mediche ordinarie, quelle per lo sport e per la musica vengono parimenti escluse. Il primo passaggio in Cassazione e il principio di diritto La madre ricorre in Cassazione e la Prima Sezione, con la propria ordinanza n. 7169/2024, accoglie il ricorso nei limiti delle spese scolastiche e universitarie, escludendo dall’ambito dell’impugnazione le spese mediche, sportive, musicali e quelle riferite a generiche “ulteriori esigenze” del figlio, in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni della decisione di appello. Nell’ordinanza rescindente la Corte enuncia un principio di diritto destinato a fare da bussola nel giudizio di rinvio: le spese straordinarie, non comprese nell’assegno periodico, sono quelle che — salvo espressa statuizione convenzionale o giudiziale — non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., e che, se sostenute da un solo genitore, per la loro rilevante entità producono una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Cruciale è il momento di riferimento: la prevedibilità va apprezzata al tempo in cui l’assegno fu determinato, non in astratto e non retrospettivamente. Non si possono considerare prevedibili, per un bambino di undici anni, le spese universitarie che si materializzeranno molti anni dopo. Il giudizio di rinvio e la seconda cassazione Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Taranto quale giudice del rinvio, questa condanna il padre a corrispondere alla madre la complessiva somma di € 24.321,34, qualificando come straordinarie le spese universitarie e quelle complementari (retta dell’ateneo, locazione dell’alloggio, viaggi per raggiungere la sede), i viaggi di istruzione e le spese per il conseguimento della patente europea del computer. Le tasse scolastiche delle scuole medie superiori, i libri di testo e l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola vengono invece esclusi, in quanto prevedibili al tempo del divorzio. In ordine alla misura del concorso di ciascun genitore, la Corte territoriale afferma che il requisito della proporzionalità non era stato riproposto né in appello né in Cassazione, dichiarandolo precluso. Poi, in via “ad ogni buon conto”, affronta comunque la questione, richiamando quanto risultava dalla sentenza di divorzio del 2006 — dove erano stati valorizzati i redditi del padre riferiti all’anno 2002 — e concludendo che il concorso paritario al 50% non violava il principio di proporzionalità. Conclude condannando il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34. Il padre propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. I motivi del ricorso e la scelta della Corte I primi quattro motivi contestano, sotto vari profili, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità del contributo: si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione), dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 147 c.c. (norma ritenuta ultronea rispetto all’oggetto del giudizio). La Cassazione li dichiara tutti inammissibili: le censure attengono alla misura del contributo, questione distinta rispetto all’individuazione delle spese straordinarie cui si riferiva il principio di diritto dell’ordinanza rescindente; e comunque, la decisione della Corte d’appello si regge su tre diverse e autonome ragioni (la preclusione, la valorizzazione dei dati reddituali della sentenza di divorzio, il richiamo all’obbligo genitoriale ex art. 147 c.c.), di cui quella relativa alla preclusione non è stata efficacemente attaccata. Il quinto motivo — violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa

Gli aiuti dei genitori non contano: la Cassazione chiarisce cosa è davvero “reddito” ai fini dell’assegno di separazione

Una recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ribalta la decisione della Corte d’Appello di Genova e fissa un principio destinato a incidere concretamente sui giudizi di separazione: le elargizioni familiari ricevute dal coniuge obbligato non possono essere calcolate nella determinazione dell’assegno di mantenimento Tutto nasce da una separazione coniugale avviata davanti al Tribunale di Genova nell’autunno del 2020, con ricorsi pressoché contestuali da entrambi i coniugi, ciascuno dei quali aveva chiesto l’addebito a carico dell’altro. Il Tribunale, riuniti i procedimenti, pronunciò la separazione rigettando entrambe le domande di addebito, disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, e ponendo a carico del padre un contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli. La domanda di assegno di mantenimento per il coniuge venne invece respinta. La moglie impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, contestando sia il mancato addebito sia il diniego dell’assegno di mantenimento in suo favore. La Corte territoriale accolse parzialmente l’appello: pur confermando il rigetto della domanda di addebito, riconobbe alla donna un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, valorizzando la differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, gli oneri abitativi gravanti sulla appellante (€ 700,00 mensili, documentati e non contestati) e il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per giustificare la capacità contributiva del marito, la Corte d’Appello aveva richiamato, tra gli altri elementi, importanti emolumenti che lo stesso riceveva dalla madre — quantificati in oltre € 5.000,00 mensili — unitamente ai flussi bancari emergenti dagli estratti conto, ritenuti indicativi di proventi non dichiarati, e al miglioramento della redditività dell’attività commerciale gestita dalla moglie, le cui perdite si erano significativamente ridotte negli anni 2022 e 2023. Il ricorso in Cassazione: quattro motivi, uno decisivo Il marito ricorse per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo — quello che la Corte ha ritenuto fondato, con assorbimento degli altri — denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156 e 2697 del codice civile, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente fondato la propria valutazione sulla sua capacità contributiva sulla base di elargizioni familiari già cessate, presunti flussi bancari non attuali e un patrimonio non redditizio, invertendo di fatto l’onere della prova e discostandosi dal principio secondo cui l’obbligo contributivo del coniuge deve fondarsi su redditi effettivi e stabili. Il principio di diritto: le liberalità familiari non sono reddito La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16637/2026, ha accolto il ricorso ribadendo e precisando un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il punto di partenza è l’art. 156 c.c., che commisura l’entità dell’assegno di mantenimento alle “circostanze” e ai “redditi dell’obbligato”. La Corte ricorda che già a partire dal leading case rappresentato dalla pronuncia n. 10380/2012, la giurisprudenza di legittimità aveva faticosamente raggiunto una posizione unitaria: le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato — anche se sistematiche, regolari e protrattesi dopo la separazione — non possono essere considerate “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c. La ratio è chiara ed è espressamente richiamata nell’ordinanza: le liberalità familiari, per quanto continue, derivano da una volontà sempre revocabile, estranea alla sfera giuridica dell’obbligato e non dipendente da essa. Computarle come reddito significherebbe ancorare la misura dell’assegno a una fonte intrinsecamente instabile e incerta, in contrasto con la necessità che il reddito rilevante ai fini dell’art. 156 c.c. abbia carattere di stabilità e sia destinato a valere nel tempo futuro. Questo principio — già affermato con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge richiedente l’assegno — vale simmetricamente anche per quelle ricevute dal coniuge obbligato. La Corte introduce, tuttavia, una precisazione importante, che delimita il perimetro del principio. La regola dell’irrilevanza riguarda le elargizioni periodiche di carattere liberale; è invece diverso il caso dell’incremento patrimoniale che si verifichi una tantum e che accresça in modo definitivo il patrimonio dell’obbligato — come l’acquisto di un’eredità — il quale rientra tra le “altre circostanze” che l’art. 156 c.c. impone di considerare nella valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (richiamando in proposito Cass. n. 4758/2010, citata nell’ordinanza). L’errore della Corte d’Appello e la cassazione con rinvio Alla luce di questi principi, la Corte ha ritenuto che il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Genova non fosse condivisibile. Il giudice territoriale aveva attribuito rilievo preminente agli emolumenti ricevuti dal ricorrente dalla madre — peraltro contestati sin dal 2020 quanto alla loro persistenza — senza considerare che si trattava di elargizioni liberali inidonee, per definizione, a fondare una capacità contributiva stabile. Omettendo questa valutazione, la Corte d’Appello aveva finito per determinare l’assegno di mantenimento su basi che non rispondevano al requisito di stabilità imposto dalla norma. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova valutazione delle condizioni economiche delle parti depurata dall’elemento delle liberalità materne, e pronunciarsi anche sulle spese di questa fase. Cosa cambia nella pratica: una bussola per i coniugi e per i loro avvocati L’ordinanza n. 16637/2026 ha un rilievo pratico immediato per chiunque si trovi coinvolto in un procedimento di separazione o divorzio in cui il coniuge obbligato riceva — o abbia ricevuto — sostegno economico da familiari. Il principio è netto: queste somme non entrano nel calcolo dell’assegno. Il giudice non può valorizzarle né in senso positivo (incrementando l’assegno perché il ricorrente risulta “assistito” dalla famiglia) né in senso negativo (riducendo l’assegno spettante al richiedente per lo stesso motivo). Rimane ferma la distinzione tracciata dalla Corte: se il coniuge obbligato ha ricevuto un incremento patrimoniale definitivo — si pensi a una donazione di un immobile o a un’eredità — quella circostanza può e deve essere considerata, non come reddito in senso tecnico, ma come elemento rilevante nella valutazione complessiva della sua situazione economica. Questa distinzione tra liberalità periodiche (irrilevanti) e arricchimenti patrimoniali definitivi (rilevanti) è fondamentale per impostare correttamente la strategia difensiva in sede di separazione. Se stai affrontando una separazione e ti interroghi su come vengano calcolate le risorse del coniuge ai fini dell’assegno, i

Se la lampada si muove da sola e ti colpisce, non devi spiegare perché: la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità del custode

Con l’ordinanza n. 15662/2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto che il danneggiato, per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve provare solo il nesso causale tra la cosa e il danno — non la dinamica completa del sinistro. Il resto è onere del custode. Tutto comincia il 21 settembre 2008, all’interno di una struttura sanitaria. Una lavoratrice dipendente di un’impresa di pulizie, impegnata nelle operazioni di sanificazione, viene colpita violentemente alla testa da una lampada chirurgica mobile — il tipo che in gergo si chiama “scialitica” — a causa di uno scatto improvviso del braccio superiore orizzontale del macchinario. Le lesioni riportate sono gravissime, con esiti permanenti. Nel 2011 la lavoratrice intraprende la strada giudiziaria, convenendo in giudizio la fondazione che gestiva la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento di tutti i danni — patrimoniali e non — subiti per effetto di quell’incidente, invocando sia la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia, in via alternativa, la responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. La fondazione si difende, chiama in causa l’impresa di pulizie appaltatrice, la quale a sua volta chiama in causa l’INAIL, che aveva già erogato alla danneggiata una rendita capitalizzata. Il Tribunale di Roma, nel 2017, rigetta la domanda. Il giudice di primo grado ritiene che la lavoratrice non abbia dimostrato il nesso causale tra la lampada e il danno, non avendo provato se lo strumento chirurgico avesse avuto un ruolo attivo nell’evento oppure fosse stato solo un’occasione fortuita. La Corte d’appello di Roma, nel 2023, conferma quella sentenza, condividendo le stesse ragioni: anche per i giudici del secondo grado, la mancata ricostruzione precisa della dinamica del sinistro rende impossibile stabilire se l’incidente fosse riconducibile a un normale impiego della lampada o a un comportamento imprudente della stessa danneggiata. La lavoratrice ricorre in Cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 2051, 2697 e 132 c.p.c. La questione giuridica al cuore della decisione Il problema che la Cassazione è chiamata a risolvere è uno di quelli che, pur sembrando tecnico, ha conseguenze pratiche molto concrete: quanto deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento dal custode di una cosa? La risposta dipende dall’esatta interpretazione dell’art. 2051 c.c., che recita: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». La norma, dunque, individua nel custode il soggetto responsabile, salvo che egli riesca a dimostrare che il danno è dipeso da un fattore imprevedibile e imprevenibile, estraneo al suo controllo. La questione, in apparenza semplice, nasconde una trappola interpretativa in cui i giudici di merito erano incappati: confondere la prova del nesso causale — che spetta al danneggiato — con la prova della dinamica complessiva del sinistro, che invece non gli compete. Il principio affermato dalla Cassazione: basta il nesso, non la dinamica Con l’ordinanza n. 15662/2026, la Terza Sezione civile è netta. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: ciò significa che il custode risponde non perché si sia comportato in modo negligente, ma per il solo fatto di avere la disponibilità materiale della cosa che ha cagionato il danno. Al danneggiato incombe esclusivamente la prova del rapporto causale tra la cosa custodita e l’evento lesivo, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca del bene e dalla ricostruzione analitica di ogni dettaglio del sinistro. La Corte richiama una giurisprudenza ormai consolidata — che va dalle ordinanze della Sezione Terza n. 2477-2483 del 2018 fino alla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943 del 2022, passando per la sentenza n. 11152 del 2023 — per ribadire che la capacità di sorvegliare la cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne la pericolosità non è un elemento costitutivo della fattispecie, ma soltanto una chiave interpretativa della sua ratio. In altre parole: non è perché il custode poteva e doveva vigilare che risponde, bensì perché la legge ha scelto di allocare su di lui il rischio derivante dalla cosa che ha in governo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva essa stessa accertato che l’evento lesivo si era verificato come conseguenza del violento impatto con la lampada scialitica. Questo — afferma la Cassazione — era già sufficiente a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’attrice. La Corte d’appello aveva però commesso un errore di diritto: aveva preteso qualcosa di più, ossia la prova della dinamica completa del sinistro, sovrapponendo due piani concettualmente distinti. Da un lato la correlazione causale tra cosa e danno — che la lavoratrice aveva provato. Dall’altro la spiegazione del perché la lampada si fosse mossa in quel modo — che non era affar suo dimostrare. Il custode deve provare il caso fortuito, non il danneggiato Una volta accertato il nesso causale tra la cosa e l’evento, è il custode che deve fornire la prova liberatoria. Egli può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito — inteso come fatto imprevedibile e imprevenibile, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo — oppure la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del comportamento colposo del danneggiato o di un terzo, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. La Corte precisa ulteriormente un aspetto importante: il semplice malfunzionamento della cosa custodita non integra di per sé il caso fortuito. Per assolvere alla prova liberatoria occorre dimostrare qualcosa di esterno alla res e alla sfera di rischio che il custode ha assunto: un evento davvero imprevedibile e inevitabile. Altrimenti — osserva la Cassazione con rigorosa logica sistematica — il custode potrebbe andare esente da qualsiasi responsabilità per il fatto che la cosa si è guastata o ha funzionato male, e ciò equivarrebbe a una inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 2051 c.c., svuotandone del tutto il contenuto precettivo. Un ulteriore principio di rilievo, richiamato dalla sentenza a scanso di ogni residuo dubbio: anche nell’eventualità in cui permanga incertezza sulla concreta causa del danno, quella incertezza ricade sul custode, non sul danneggiato. Il fatto ignoto, che non consente di eliminare il dubbio sullo svolgimento eziologico dell’accadimento, è a carico di chi aveva la disponibilità della cosa. Le

La convivenza more uxorio e la retroattività della revoca dell’assegno: la Cassazione fissa la decorrenza dalla domanda

La Prima Sezione Civile chiarisce che la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati producono effetti dalla data della domanda giudiziale, non dalla decisione. Un principio antico, ribadito con forza in una vicenda processualmente tormentata Tutto comincia nel 2018, quando il Tribunale di Termini Imerese pronuncia la separazione personale tra due coniugi, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile, nonché un contributo per il mantenimento dei figli, oltre alla metà delle spese straordinarie. In appello, la Corte di Palermo riduce il solo contributo per i figli, mentre la sentenza passa in giudicato senza ulteriori impugnazioni. Nel 2021, il marito torna in giudizio avanti al Tribunale di Termini Imerese, questa volta con un ricorso ex art. 710 c.p.c. — la norma che consente di chiedere la modifica dei provvedimenti economici della separazione al sopravvenire di nuove circostanze — deducendo due elementi: il peggioramento delle proprie condizioni reddituali e l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza con un nuovo partner. Chiede perciò la revoca integrale dell’assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione del contributo per i figli.rocci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il nodo della convivenza more uxorio e il primo giudizio di cassazione Il Tribunale respinge il ricorso per difetto di prova. La Corte d’appello di Palermo, adita con reclamo, riduce parzialmente il contributo per i figli, ma conferma il rigetto sulla domanda di revoca dell’assegno. I giudici palermitani ritengono che le risultanze istruttorie dimostrino l’esistenza di una relazione sentimentale ma non di una convivenza stabile e progettuale, quale presupposto per la revoca ex art. 156 c.c. Aggiungono, in particolare, che la deposizione resa dal figlio minore nel parallelo procedimento penale per violazione degli obblighi di mantenimento (art. 570 c.p.) non possa essere valorizzata perché generica, in quanto raccolta nell’ambito di un giudizio avente finalità diverse. Su questo punto, la Cassazione interviene con l’ordinanza n. 486/2024 e cassa il decreto: escludere il valore indiziario di una testimonianza sulla sola base della diversità del giudizio in cui è stata resa integra un error iuris. Le risultanze provenienti da altri procedimenti sono liberamente valutabili dal giudice civile come elementi indiziari, e la loro genericità deve essere accertata in concreto, non dedotta dal thema decidendi del diverso giudizio da cui provengono. Il giudizio di rinvio e la nuova questione sulla decorrenza La Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, riprende il giudizio. Questa volta, rivalutando la testimonianza del figlio — il quale aveva confermato di convivere con la madre e il nuovo compagno di questa dal 2019 — giunge alla conclusione opposta: la convivenza more uxorio è provata, e l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge va revocato. Con decreto del 21 luglio 2025, accoglie dunque la domanda. Tuttavia, fissa la decorrenza della revoca dalla data della propria decisione, e compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio. Il marito propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. I primi due attaccano la statuizione sulle spese, che contrasterebbe con il principio di soccombenza e sarebbe sorretta da una motivazione meramente apparente, riducendosi alla formula generica della “complessità e peculiarità delle questioni” — formula inidonea a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che l’art. 92 c.p.c. esige per giustificare la compensazione. Il terzo motivo censura la decorrenza della revoca dalla data della decisione anziché dalla domanda. Il principio della retroattività dalla domanda e le sue eccezioni La Prima Sezione dichiara fondato il terzo motivo e assorbe i primi due. Il ragionamento della Corte si dipana con chiarezza e vale la pena seguirlo nel dettaglio. Il punto di partenza è un orientamento giurisprudenziale consolidato, risalente almeno a Cass. n. 147/1994 e ribadito senza soluzione di continuità fino a Cass. n. 5170/2024: la revisione dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati — sia nell’an che nel quantum — produce effetti dalla data della domanda giudiziale di modifica, non da quella in cui si sono verificate nella realtà le circostanze che giustificano la modifica, e non dalla data della decisione. La ratio è cristallina: un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Questo principio opera però su uno sfondo dogmatico preciso. I provvedimenti economici della separazione hanno efficacia rebus sic stantibus, il che significa che restano vincolanti fino a quando non intervenga una decisione di modifica. Il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modifica — la convivenza del coniuge beneficiario, il peggioramento reddituale dell’obbligato — è del tutto irrilevante ai fini della decorrenza: conta solo la data in cui la domanda di modifica è stata proposta. La Corte riconosce tuttavia l’esistenza di un’eccezione, enunciata da Cass. n. 17199/2013: se nel corso del procedimento emergono mutamenti della situazione economica delle parti intervenuti dopo la domanda, il giudice può modulare il quantum dell’assegno fissando misure e decorrenze differenziate, che tengano conto dell’evoluzione sopravvenuta fino alla decisione. Si tratta di un’eccezione circoscritta, che non può però essere utilizzata — come invece ha fatto la Corte d’appello nel caso di specie — per spostare tout court la decorrenza della revoca dalla domanda alla decisione, senza alcuna giustificazione fondata su mutamenti intervenuti nel corso del giudizio. La soluzione della Corte nel caso concreto Nel caso sottoposto al suo esame, la circostanza che fonda la revoca — la convivenza more uxorio dell’ex coniuge — era già stata dedotta in giudizio nel 2021 ed è stata accertata come sussistente fin dal 2019. Non vi è alcun elemento sopravvenuto nel corso del procedimento che giustifichi uno spostamento della decorrenza dalla domanda alla decisione. La Corte d’appello aveva perciò violato l’art. 156 c.c. nell’interpretazione consolidata della Cassazione, disponendo la revoca con decorrenza dalla decisione del luglio 2025 anziché dall’ottobre 2021, data del ricorso ex art. 710 c.p.c. Il decreto è quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, con indicazione espressa di applicare i principi

Prestazioni professionali senza fattura: chi deve provare la gratuità? La Cassazione ribadisce le regole

Con l’ordinanza n. 14338/2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che l’onere di dimostrare la gratuità di una prestazione professionale grava sul professionista, non sull’Amministrazione finanziaria. La mera plausibilità non basta Può il Fisco presumere che un professionista abbia percepito compensi anche quando non risultano fatture emesse? E, soprattutto, spetta al contribuente o all’Agenzia delle Entrate dimostrare che quelle prestazioni erano davvero gratuite? Sono queste le domande al centro della vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14338/2026, depositata il 15 maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un libero professionista un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54, co. 2, d.P.R. 633/1972, contestando l’omessa fatturazione di compensi per prestazioni professionali e accertando un maggior reddito da lavoro autonomo. Dopo un tentativo di definizione in adesione rimasto senza esito, il contribuente aveva impugnato l’avviso ottenendo, in secondo grado, una pronuncia favorevole. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia aveva infatti ritenuto plausibile che le prestazioni fossero state svolte a titolo gratuito, in presenza di rapporti amicali o di parentela, valorizzando il principio di cassa che governa il reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R. La Cassazione ha tuttavia accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza con rinvio. Il quadro normativo: principio di cassa, onerosità e presunzioni fiscali Per comprendere la decisione occorre muovere dal dato normativo. Il reddito da lavoro autonomo si determina, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), secondo il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, non quelli maturati. Ne consegue che, se un compenso non è stato incassato, non dovrebbe rientrare nel reddito imponibile. Fin qui, la tesi del contribuente sembrava reggere: nessun pagamento, nessuna imposizione. Tuttavia, il ragionamento presuppone che la mancata percezione del compenso sia effettivamente accertata e non semplicemente asserita. È qui che interviene il meccanismo dell’accertamento analitico-induttivo previsto dall’art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, che consente all’Ufficio di rettificare le dichiarazioni dei redditi anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nell’accertamento induttivo, dunque, non è l’Ufficio a dover dimostrare l’evasione con prove dirette: è sufficiente che costruisca un quadro presuntivo coerente, trasferendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. La decisione della Cassazione: l’onerosità è la regola, la gratuità è l’eccezione La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 14338/2026, riporta con chiarezza la questione entro i binari corretti. Il punto di partenza è un principio civilistico consolidato: nel contratto d’opera intellettuale, come in ogni altro rapporto di lavoro autonomo, l’onerosità costituisce l’elemento normale, ancorché non essenziale. Per esigere il compenso, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e il suo adempimento, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo, perché quest’ultimo si presume. Ricade invece sulla controparte — e, in ambito fiscale, sul contribuente medesimo — l’onere di dimostrare l’esistenza di un accordo di gratuità. La Corte richiama espressamente, su questo punto, il precedente di Cass. n. 23893/2016. Sulla base di questa premessa, la Sezione Tributaria censura il ragionamento dei giudici di appello sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Corte territoriale aveva erroneamente ribaltato l’onere della prova sull’Amministrazione finanziaria, ritenendo sufficiente la mera plausibilità della gratuità — desunta dalla modesta entità delle perdite su crediti — senza che il contribuente avesse offerto alcuna prova concreta. In secondo luogo, il giudice di rinvio non aveva tenuto conto della rilevanza indiziaria dell’omessa fatturazione, che costituisce di per sé un elemento presuntivo significativo quando non sia accompagnata da alcuna documentazione idonea a spiegare la condotta. Cosa avrebbe dovuto fare il professionista La Cassazione non si limita a cassare la sentenza: indica anche, con precisione, quale prova contraria avrebbe dovuto essere offerta dal contribuente. Per ciascuna delle prestazioni non fatturate, il professionista avrebbe dovuto fornire una spiegazione specifica e documentata delle ragioni della gratuità: ad esempio, la qualità personale del cliente, l’esistenza di un rapporto amicale o familiare, oppure la natura consequenziale e accessoria della prestazione rispetto ad altra precedente già remunerata. Non bastava, dunque, affidarsi a una generica allegazione di plausibilità. L’obbligo di prova era analitico, prestazione per prestazione. Questo passaggio è di grande rilievo pratico. La vicinanza della prova — vale a dire la maggiore facilità per il professionista, rispetto all’Ufficio, di conoscere e documentare i rapporti con i propri clienti — giustifica il trasferimento dell’onere probatorio. Il Fisco non può essere chiamato a dimostrare qualcosa che per sua natura è nella sfera di conoscenza esclusiva del contribuente. Implicazioni pratiche per i professionisti La pronuncia ha conseguenze concrete e immediate per tutti i liberi professionisti soggetti ad accertamento. Qualunque prestazione svolta senza emissione di fattura e senza percezione di compenso è potenzialmente esposta a contestazione fiscale. L’assenza di corrispettivo non è, di per sé, una difesa sufficiente: occorre che la gratuità sia documentata in modo specifico e tempestivo, non ricostruita a posteriori in sede contenziosa. In pratica, ogni volta che un professionista decide di rendere una prestazione a titolo gratuito — per motivi amicali, familiari, o per altre ragioni — è opportuno che formalizzi per iscritto l’accordo di gratuità in modo che abbia data certa. Questo documento non ha valore solo nei rapporti tra le parti, ma diventa lo strumento difensivo essenziale in caso di verifica fiscale. L’orientamento della Cassazione è, su questo punto, consolidato e coerente: la presunzione di onerosità vale come fatto notorio nel diritto civile e come presunzione semplice grave e precisa nel diritto tributario. Chi intende discostarsi da questa regola deve farlo in modo trasparente e documentato. Conclusione L’ordinanza n. 14338/2026 della Sezione Tributaria della Cassazione conferma un principio che i professionisti non possono ignorare: nel rapporto con il Fisco, la gratuità non si presume, si dimostra. L’accertamento analitico-induttivo è uno strumento potente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, e la mera invocazione di rapporti personali o familiari non è sufficiente a neutralizzarlo in assenza di prove concrete e specifiche per ogni singola operazione. Se hai ricevuto un avviso di accertamento che contesta compensi