Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A
Assegno divorzile perequativo: conta anche la scelta tacita di dedicarsi alla famiglia

Quando il sacrificio di una carriera, anche se non scritto in alcun accordo, fonda il diritto all’assegno Una coppia, sposata dal 2001 e separatasi consensualmente nel 2016 dopo circa quindici anni di convivenza, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale del Tribunale di Rimini nel 2021. Con la sentenza definitiva del dicembre 2024, il giudice di prime cure poneva a carico del marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli, un assegno divorzile mensile di 100,00 euro in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat. L’uomo, medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica e al contempo libero professionista presso due strutture private, impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata nell’agosto 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado. I giudici d’appello ricostruivano la vicenda familiare osservando che, durante il matrimonio, l’uomo si era dedicato in via prevalente alla propria attività professionale, fino a coltivare contestualmente un rapporto di lavoro dipendente e un’attività libero-professionale, mentre la donna, pur mantenendo un’occupazione, aveva scelto per diversi periodi il lavoro a tempo parziale per occuparsi prevalentemente dei figli e delle esigenze domestiche. Tale scelta, secondo la Corte, doveva considerarsi frutto di un accordo tacito tra i coniugi, e aveva comportato per la donna una rinuncia a un reddito più elevato, con ricadute negative anche sulla futura posizione pensionistica. Né la Corte d’Appello riteneva che la circostanza, anch’essa dedotta dal marito, di un’eventuale nuova stabile convivenza della ex moglie con un nuovo compagno potesse condurre a una diversa conclusione, attesa la funzione compensativa, e non meramente assistenziale, riconosciuta all’assegno. L’uomo ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: l’erroneo riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, a suo dire disposto senza un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale delle parti e un effettivo sacrificio professionale della ex moglie, e senza un’adeguata considerazione delle disponibilità patrimoniali di quest’ultima — comprensive di un apporto economico regolare versato dal nuovo convivente — né del contributo personale fornito dallo stesso ricorrente nella cura dei figli. La questione giuridica Il nodo affrontato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione riguarda i presupposti necessari affinché l’assegno divorzile possa essere riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, distinta dalla funzione meramente assistenziale. Si tratta di un tema centrale nell’evoluzione giurisprudenziale successiva al noto revirement delle Sezioni Unite del 2018, che ha superato il criterio del tenore di vita matrimoniale per affermare la natura composita — assistenziale, compensativa e perequativa — dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. La questione pratica sottoposta ai giudici di legittimità era se la funzione compensativa dell’assegno possa essere riconosciuta anche quando il coniuge richiedente dispone di redditi e di un patrimonio personale non irrilevanti, e se la scelta di dedicarsi alla famiglia, mai formalizzata in un accordo esplicito tra i coniugi, possa comunque fondare il diritto all’assegno. Il principio affermato dalla Corte La Cassazione (raccolta generale n. 18385/2026) ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza. Innanzitutto, sotto il profilo processuale, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l’omissione di un fatto storico non considerato dal giudice di merito, e non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone, come precondizione, una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi al momento del divorzio, accertata in concreto sulla base dei redditi delle parti. Nel caso di specie, tale squilibrio risultava evidente già dai dati offerti dallo stesso ricorrente, che dichiarava un reddito medio annuo di oltre 63.000 euro nel triennio 2020-2022, a fronte di un reddito della ex moglie di poco più di 22.000 euro nel medesimo periodo. Accertata tale disparità, occorre poi verificare il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le scelte di organizzazione della vita familiare assunte durante il matrimonio. Su questo punto la Cassazione ha riaffermato un principio di particolare rilievo pratico: il diritto all’assegno perequativo-compensativo sussiste non soltanto quando la rinuncia a occasioni professionali sia il frutto di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta condivisa, ancorché tacita. È quanto accertato nel caso concreto, in cui l’intensa attività professionale del marito, svolta sia come dipendente che come libero professionista, si è sviluppata in parallelo alla scelta della moglie di ridurre il proprio impegno lavorativo per occuparsi della famiglia, in un contesto che la Corte territoriale ha ritenuto espressivo di un accordo tacito tra le parti. Quanto poi all’obiezione secondo cui la beneficiaria disponeva di risorse patrimoniali non trascurabili e dell’apporto economico di un nuovo convivente, la Cassazione ha colto l’occasione per precisare un ulteriore aspetto della funzione perequativa: questa non richiede che il beneficiario sia privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa, poiché in tal caso sarebbe configurabile soltanto la diversa e più limitata funzione assistenziale. La funzione perequativa, al contrario, può essere riconosciuta anche quando il beneficiario disponga di redditi e sostanze tali da escludere uno stato di bisogno, perché ciò che rileva è il nesso causale tra la rinuncia lavorativa e la formazione del patrimonio, proprio o dell’altro coniuge, durante la vita matrimoniale. La Corte ha infine osservato, sotto un profilo più processuale, che il ricorrente non aveva neppure specificato in quale fase del giudizio di merito avesse dedotto la questione delle ulteriori disponibilità finanziarie della ex moglie, incorrendo così anche in un difetto di autosufficienza del ricorso. Implicazioni pratiche La pronuncia consolida un orientamento di importanza concreta per chi affronta un procedimento di divorzio o ne valuta gli effetti economici. Per il coniuge che durante il matrimonio ha ridimensionato la propria attività lavorativa per
Spese universitarie del figlio dopo il divorzio: quando sono “straordinarie” e chi deve pagarle

La Cassazione torna sul tema e cassa per vizio di motivazione: il giudice del rinvio dovrà spiegare come ha calcolato la somma e perché ha posto il costo intero a carico di un solo genitore La vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 16578/2026 si dipana lungo quasi trent’anni di storia familiare e giudiziaria, toccando uno dei nodi più frequenti e controversi del diritto di famiglia: quando le spese sostenute da un genitore per il figlio, dopo la separazione e il divorzio, possono essere qualificate come “straordinarie” e quindi pretese in rimborso dall’altro genitore? Una famiglia, un figlio, un lungo percorso nei tribunali I fatti risalgono al 1993, anno del matrimonio tra i due protagonisti della vicenda. Nel 1995 nasce il figlio della coppia; nel 1998 i coniugi si separano consensualmente, e nel 2006 il divorzio viene pronunciato dal Tribunale di Taranto quando il ragazzo ha undici anni. La sentenza di divorzio recepisce le condizioni già concordate in sede di separazione, stabilendo un contributo periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio, ma senza alcuna previsione specifica in ordine alle spese straordinarie. Ed è proprio questa lacuna che innesca un contenzioso destinato a percorrere tre gradi di giudizio per due volte, approdando alla Cassazione altrettante volte nell’arco di qualche anno. Il primo round giudiziario prende avvio quando la madre agisce in giudizio per ottenere il rimborso di oltre 16.000 euro che aveva sostenuto negli anni per far fronte a una serie di esborsi: tasse e libri scolastici, viaggi di istruzione, iscrizione all’università privata, canone di locazione dell’alloggio universitario nella città sede degli studi, spese di viaggio, attività sportive, corso di musica, visite mediche e analisi. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, accoglie la domanda e condanna il padre al rimborso della metà di quelle spese, qualificandole tutte come straordinarie in quanto non preventivabili al momento della separazione. Il primo ribaltamento: la Corte d’appello e la nozione di “spese ordinarie” Il padre impugna la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ribalta completamente la decisione. Il giudice territoriale afferma che le spese straordinarie sono solo quelle connotate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da esulare dall’ordinario regime di vita del figlio. In questa prospettiva, le spese scolastiche e universitarie — comprese le tasse di iscrizione, il canone dell’appartamento nella città universitaria e i viaggi — non sarebbero straordinarie, perché il livello socio-culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori sono professionisti laureati) rendeva ragionevolmente prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritto anche a un ateneo privato fuori sede. Le spese mediche ordinarie, quelle per lo sport e per la musica vengono parimenti escluse. Il primo passaggio in Cassazione e il principio di diritto La madre ricorre in Cassazione e la Prima Sezione, con la propria ordinanza n. 7169/2024, accoglie il ricorso nei limiti delle spese scolastiche e universitarie, escludendo dall’ambito dell’impugnazione le spese mediche, sportive, musicali e quelle riferite a generiche “ulteriori esigenze” del figlio, in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni della decisione di appello. Nell’ordinanza rescindente la Corte enuncia un principio di diritto destinato a fare da bussola nel giudizio di rinvio: le spese straordinarie, non comprese nell’assegno periodico, sono quelle che — salvo espressa statuizione convenzionale o giudiziale — non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., e che, se sostenute da un solo genitore, per la loro rilevante entità producono una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Cruciale è il momento di riferimento: la prevedibilità va apprezzata al tempo in cui l’assegno fu determinato, non in astratto e non retrospettivamente. Non si possono considerare prevedibili, per un bambino di undici anni, le spese universitarie che si materializzeranno molti anni dopo. Il giudizio di rinvio e la seconda cassazione Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Taranto quale giudice del rinvio, questa condanna il padre a corrispondere alla madre la complessiva somma di € 24.321,34, qualificando come straordinarie le spese universitarie e quelle complementari (retta dell’ateneo, locazione dell’alloggio, viaggi per raggiungere la sede), i viaggi di istruzione e le spese per il conseguimento della patente europea del computer. Le tasse scolastiche delle scuole medie superiori, i libri di testo e l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola vengono invece esclusi, in quanto prevedibili al tempo del divorzio. In ordine alla misura del concorso di ciascun genitore, la Corte territoriale afferma che il requisito della proporzionalità non era stato riproposto né in appello né in Cassazione, dichiarandolo precluso. Poi, in via “ad ogni buon conto”, affronta comunque la questione, richiamando quanto risultava dalla sentenza di divorzio del 2006 — dove erano stati valorizzati i redditi del padre riferiti all’anno 2002 — e concludendo che il concorso paritario al 50% non violava il principio di proporzionalità. Conclude condannando il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34. Il padre propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. I motivi del ricorso e la scelta della Corte I primi quattro motivi contestano, sotto vari profili, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità del contributo: si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione), dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 147 c.c. (norma ritenuta ultronea rispetto all’oggetto del giudizio). La Cassazione li dichiara tutti inammissibili: le censure attengono alla misura del contributo, questione distinta rispetto all’individuazione delle spese straordinarie cui si riferiva il principio di diritto dell’ordinanza rescindente; e comunque, la decisione della Corte d’appello si regge su tre diverse e autonome ragioni (la preclusione, la valorizzazione dei dati reddituali della sentenza di divorzio, il richiamo all’obbligo genitoriale ex art. 147 c.c.), di cui quella relativa alla preclusione non è stata efficacemente attaccata. Il quinto motivo — violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa
Gli aiuti dei genitori non contano: la Cassazione chiarisce cosa è davvero “reddito” ai fini dell’assegno di separazione

Una recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ribalta la decisione della Corte d’Appello di Genova e fissa un principio destinato a incidere concretamente sui giudizi di separazione: le elargizioni familiari ricevute dal coniuge obbligato non possono essere calcolate nella determinazione dell’assegno di mantenimento Tutto nasce da una separazione coniugale avviata davanti al Tribunale di Genova nell’autunno del 2020, con ricorsi pressoché contestuali da entrambi i coniugi, ciascuno dei quali aveva chiesto l’addebito a carico dell’altro. Il Tribunale, riuniti i procedimenti, pronunciò la separazione rigettando entrambe le domande di addebito, disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, e ponendo a carico del padre un contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli. La domanda di assegno di mantenimento per il coniuge venne invece respinta. La moglie impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, contestando sia il mancato addebito sia il diniego dell’assegno di mantenimento in suo favore. La Corte territoriale accolse parzialmente l’appello: pur confermando il rigetto della domanda di addebito, riconobbe alla donna un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, valorizzando la differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, gli oneri abitativi gravanti sulla appellante (€ 700,00 mensili, documentati e non contestati) e il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per giustificare la capacità contributiva del marito, la Corte d’Appello aveva richiamato, tra gli altri elementi, importanti emolumenti che lo stesso riceveva dalla madre — quantificati in oltre € 5.000,00 mensili — unitamente ai flussi bancari emergenti dagli estratti conto, ritenuti indicativi di proventi non dichiarati, e al miglioramento della redditività dell’attività commerciale gestita dalla moglie, le cui perdite si erano significativamente ridotte negli anni 2022 e 2023. Il ricorso in Cassazione: quattro motivi, uno decisivo Il marito ricorse per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo — quello che la Corte ha ritenuto fondato, con assorbimento degli altri — denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156 e 2697 del codice civile, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente fondato la propria valutazione sulla sua capacità contributiva sulla base di elargizioni familiari già cessate, presunti flussi bancari non attuali e un patrimonio non redditizio, invertendo di fatto l’onere della prova e discostandosi dal principio secondo cui l’obbligo contributivo del coniuge deve fondarsi su redditi effettivi e stabili. Il principio di diritto: le liberalità familiari non sono reddito La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16637/2026, ha accolto il ricorso ribadendo e precisando un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il punto di partenza è l’art. 156 c.c., che commisura l’entità dell’assegno di mantenimento alle “circostanze” e ai “redditi dell’obbligato”. La Corte ricorda che già a partire dal leading case rappresentato dalla pronuncia n. 10380/2012, la giurisprudenza di legittimità aveva faticosamente raggiunto una posizione unitaria: le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato — anche se sistematiche, regolari e protrattesi dopo la separazione — non possono essere considerate “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c. La ratio è chiara ed è espressamente richiamata nell’ordinanza: le liberalità familiari, per quanto continue, derivano da una volontà sempre revocabile, estranea alla sfera giuridica dell’obbligato e non dipendente da essa. Computarle come reddito significherebbe ancorare la misura dell’assegno a una fonte intrinsecamente instabile e incerta, in contrasto con la necessità che il reddito rilevante ai fini dell’art. 156 c.c. abbia carattere di stabilità e sia destinato a valere nel tempo futuro. Questo principio — già affermato con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge richiedente l’assegno — vale simmetricamente anche per quelle ricevute dal coniuge obbligato. La Corte introduce, tuttavia, una precisazione importante, che delimita il perimetro del principio. La regola dell’irrilevanza riguarda le elargizioni periodiche di carattere liberale; è invece diverso il caso dell’incremento patrimoniale che si verifichi una tantum e che accresça in modo definitivo il patrimonio dell’obbligato — come l’acquisto di un’eredità — il quale rientra tra le “altre circostanze” che l’art. 156 c.c. impone di considerare nella valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (richiamando in proposito Cass. n. 4758/2010, citata nell’ordinanza). L’errore della Corte d’Appello e la cassazione con rinvio Alla luce di questi principi, la Corte ha ritenuto che il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Genova non fosse condivisibile. Il giudice territoriale aveva attribuito rilievo preminente agli emolumenti ricevuti dal ricorrente dalla madre — peraltro contestati sin dal 2020 quanto alla loro persistenza — senza considerare che si trattava di elargizioni liberali inidonee, per definizione, a fondare una capacità contributiva stabile. Omettendo questa valutazione, la Corte d’Appello aveva finito per determinare l’assegno di mantenimento su basi che non rispondevano al requisito di stabilità imposto dalla norma. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova valutazione delle condizioni economiche delle parti depurata dall’elemento delle liberalità materne, e pronunciarsi anche sulle spese di questa fase. Cosa cambia nella pratica: una bussola per i coniugi e per i loro avvocati L’ordinanza n. 16637/2026 ha un rilievo pratico immediato per chiunque si trovi coinvolto in un procedimento di separazione o divorzio in cui il coniuge obbligato riceva — o abbia ricevuto — sostegno economico da familiari. Il principio è netto: queste somme non entrano nel calcolo dell’assegno. Il giudice non può valorizzarle né in senso positivo (incrementando l’assegno perché il ricorrente risulta “assistito” dalla famiglia) né in senso negativo (riducendo l’assegno spettante al richiedente per lo stesso motivo). Rimane ferma la distinzione tracciata dalla Corte: se il coniuge obbligato ha ricevuto un incremento patrimoniale definitivo — si pensi a una donazione di un immobile o a un’eredità — quella circostanza può e deve essere considerata, non come reddito in senso tecnico, ma come elemento rilevante nella valutazione complessiva della sua situazione economica. Questa distinzione tra liberalità periodiche (irrilevanti) e arricchimenti patrimoniali definitivi (rilevanti) è fondamentale per impostare correttamente la strategia difensiva in sede di separazione. Se stai affrontando una separazione e ti interroghi su come vengano calcolate le risorse del coniuge ai fini dell’assegno, i
Se la lampada si muove da sola e ti colpisce, non devi spiegare perché: la Cassazione ridisegna i confini della responsabilità del custode

Con l’ordinanza n. 15662/2026, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto che il danneggiato, per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c., deve provare solo il nesso causale tra la cosa e il danno — non la dinamica completa del sinistro. Il resto è onere del custode. Tutto comincia il 21 settembre 2008, all’interno di una struttura sanitaria. Una lavoratrice dipendente di un’impresa di pulizie, impegnata nelle operazioni di sanificazione, viene colpita violentemente alla testa da una lampada chirurgica mobile — il tipo che in gergo si chiama “scialitica” — a causa di uno scatto improvviso del braccio superiore orizzontale del macchinario. Le lesioni riportate sono gravissime, con esiti permanenti. Nel 2011 la lavoratrice intraprende la strada giudiziaria, convenendo in giudizio la fondazione che gestiva la struttura sanitaria, chiedendo il risarcimento di tutti i danni — patrimoniali e non — subiti per effetto di quell’incidente, invocando sia la responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. sia, in via alternativa, la responsabilità aquiliana generale ex art. 2043 c.c. La fondazione si difende, chiama in causa l’impresa di pulizie appaltatrice, la quale a sua volta chiama in causa l’INAIL, che aveva già erogato alla danneggiata una rendita capitalizzata. Il Tribunale di Roma, nel 2017, rigetta la domanda. Il giudice di primo grado ritiene che la lavoratrice non abbia dimostrato il nesso causale tra la lampada e il danno, non avendo provato se lo strumento chirurgico avesse avuto un ruolo attivo nell’evento oppure fosse stato solo un’occasione fortuita. La Corte d’appello di Roma, nel 2023, conferma quella sentenza, condividendo le stesse ragioni: anche per i giudici del secondo grado, la mancata ricostruzione precisa della dinamica del sinistro rende impossibile stabilire se l’incidente fosse riconducibile a un normale impiego della lampada o a un comportamento imprudente della stessa danneggiata. La lavoratrice ricorre in Cassazione con tre motivi, lamentando la violazione degli artt. 2051, 2697 e 132 c.p.c. La questione giuridica al cuore della decisione Il problema che la Cassazione è chiamata a risolvere è uno di quelli che, pur sembrando tecnico, ha conseguenze pratiche molto concrete: quanto deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento dal custode di una cosa? La risposta dipende dall’esatta interpretazione dell’art. 2051 c.c., che recita: «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». La norma, dunque, individua nel custode il soggetto responsabile, salvo che egli riesca a dimostrare che il danno è dipeso da un fattore imprevedibile e imprevenibile, estraneo al suo controllo. La questione, in apparenza semplice, nasconde una trappola interpretativa in cui i giudici di merito erano incappati: confondere la prova del nesso causale — che spetta al danneggiato — con la prova della dinamica complessiva del sinistro, che invece non gli compete. Il principio affermato dalla Cassazione: basta il nesso, non la dinamica Con l’ordinanza n. 15662/2026, la Terza Sezione civile è netta. La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva: ciò significa che il custode risponde non perché si sia comportato in modo negligente, ma per il solo fatto di avere la disponibilità materiale della cosa che ha cagionato il danno. Al danneggiato incombe esclusivamente la prova del rapporto causale tra la cosa custodita e l’evento lesivo, indipendentemente dalla pericolosità intrinseca del bene e dalla ricostruzione analitica di ogni dettaglio del sinistro. La Corte richiama una giurisprudenza ormai consolidata — che va dalle ordinanze della Sezione Terza n. 2477-2483 del 2018 fino alla sentenza delle Sezioni Unite n. 20943 del 2022, passando per la sentenza n. 11152 del 2023 — per ribadire che la capacità di sorvegliare la cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne la pericolosità non è un elemento costitutivo della fattispecie, ma soltanto una chiave interpretativa della sua ratio. In altre parole: non è perché il custode poteva e doveva vigilare che risponde, bensì perché la legge ha scelto di allocare su di lui il rischio derivante dalla cosa che ha in governo. Nel caso concreto, la sentenza impugnata aveva essa stessa accertato che l’evento lesivo si era verificato come conseguenza del violento impatto con la lampada scialitica. Questo — afferma la Cassazione — era già sufficiente a ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’attrice. La Corte d’appello aveva però commesso un errore di diritto: aveva preteso qualcosa di più, ossia la prova della dinamica completa del sinistro, sovrapponendo due piani concettualmente distinti. Da un lato la correlazione causale tra cosa e danno — che la lavoratrice aveva provato. Dall’altro la spiegazione del perché la lampada si fosse mossa in quel modo — che non era affar suo dimostrare. Il custode deve provare il caso fortuito, non il danneggiato Una volta accertato il nesso causale tra la cosa e l’evento, è il custode che deve fornire la prova liberatoria. Egli può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando il caso fortuito — inteso come fatto imprevedibile e imprevenibile, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo — oppure la rilevanza causale, esclusiva o concorrente, del comportamento colposo del danneggiato o di un terzo, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. La Corte precisa ulteriormente un aspetto importante: il semplice malfunzionamento della cosa custodita non integra di per sé il caso fortuito. Per assolvere alla prova liberatoria occorre dimostrare qualcosa di esterno alla res e alla sfera di rischio che il custode ha assunto: un evento davvero imprevedibile e inevitabile. Altrimenti — osserva la Cassazione con rigorosa logica sistematica — il custode potrebbe andare esente da qualsiasi responsabilità per il fatto che la cosa si è guastata o ha funzionato male, e ciò equivarrebbe a una inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 2051 c.c., svuotandone del tutto il contenuto precettivo. Un ulteriore principio di rilievo, richiamato dalla sentenza a scanso di ogni residuo dubbio: anche nell’eventualità in cui permanga incertezza sulla concreta causa del danno, quella incertezza ricade sul custode, non sul danneggiato. Il fatto ignoto, che non consente di eliminare il dubbio sullo svolgimento eziologico dell’accadimento, è a carico di chi aveva la disponibilità della cosa. Le
La convivenza more uxorio e la retroattività della revoca dell’assegno: la Cassazione fissa la decorrenza dalla domanda

La Prima Sezione Civile chiarisce che la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati producono effetti dalla data della domanda giudiziale, non dalla decisione. Un principio antico, ribadito con forza in una vicenda processualmente tormentata Tutto comincia nel 2018, quando il Tribunale di Termini Imerese pronuncia la separazione personale tra due coniugi, ponendo a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile, nonché un contributo per il mantenimento dei figli, oltre alla metà delle spese straordinarie. In appello, la Corte di Palermo riduce il solo contributo per i figli, mentre la sentenza passa in giudicato senza ulteriori impugnazioni. Nel 2021, il marito torna in giudizio avanti al Tribunale di Termini Imerese, questa volta con un ricorso ex art. 710 c.p.c. — la norma che consente di chiedere la modifica dei provvedimenti economici della separazione al sopravvenire di nuove circostanze — deducendo due elementi: il peggioramento delle proprie condizioni reddituali e l’instaurazione, da parte dell’ex coniuge, di una stabile convivenza con un nuovo partner. Chiede perciò la revoca integrale dell’assegno di mantenimento in favore della moglie e la riduzione del contributo per i figli.rocci tradizionali che, pur consolidati nel tempo, potrebbero non essere più adeguati alle esigenze di un contesto normativo e fiscale in continua evoluzione. Il nodo della convivenza more uxorio e il primo giudizio di cassazione Il Tribunale respinge il ricorso per difetto di prova. La Corte d’appello di Palermo, adita con reclamo, riduce parzialmente il contributo per i figli, ma conferma il rigetto sulla domanda di revoca dell’assegno. I giudici palermitani ritengono che le risultanze istruttorie dimostrino l’esistenza di una relazione sentimentale ma non di una convivenza stabile e progettuale, quale presupposto per la revoca ex art. 156 c.c. Aggiungono, in particolare, che la deposizione resa dal figlio minore nel parallelo procedimento penale per violazione degli obblighi di mantenimento (art. 570 c.p.) non possa essere valorizzata perché generica, in quanto raccolta nell’ambito di un giudizio avente finalità diverse. Su questo punto, la Cassazione interviene con l’ordinanza n. 486/2024 e cassa il decreto: escludere il valore indiziario di una testimonianza sulla sola base della diversità del giudizio in cui è stata resa integra un error iuris. Le risultanze provenienti da altri procedimenti sono liberamente valutabili dal giudice civile come elementi indiziari, e la loro genericità deve essere accertata in concreto, non dedotta dal thema decidendi del diverso giudizio da cui provengono. Il giudizio di rinvio e la nuova questione sulla decorrenza La Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, riprende il giudizio. Questa volta, rivalutando la testimonianza del figlio — il quale aveva confermato di convivere con la madre e il nuovo compagno di questa dal 2019 — giunge alla conclusione opposta: la convivenza more uxorio è provata, e l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge va revocato. Con decreto del 21 luglio 2025, accoglie dunque la domanda. Tuttavia, fissa la decorrenza della revoca dalla data della propria decisione, e compensa integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio. Il marito propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato su tre motivi. I primi due attaccano la statuizione sulle spese, che contrasterebbe con il principio di soccombenza e sarebbe sorretta da una motivazione meramente apparente, riducendosi alla formula generica della “complessità e peculiarità delle questioni” — formula inidonea a integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” che l’art. 92 c.p.c. esige per giustificare la compensazione. Il terzo motivo censura la decorrenza della revoca dalla data della decisione anziché dalla domanda. Il principio della retroattività dalla domanda e le sue eccezioni La Prima Sezione dichiara fondato il terzo motivo e assorbe i primi due. Il ragionamento della Corte si dipana con chiarezza e vale la pena seguirlo nel dettaglio. Il punto di partenza è un orientamento giurisprudenziale consolidato, risalente almeno a Cass. n. 147/1994 e ribadito senza soluzione di continuità fino a Cass. n. 5170/2024: la revisione dell’assegno di mantenimento tra coniugi separati — sia nell’an che nel quantum — produce effetti dalla data della domanda giudiziale di modifica, non da quella in cui si sono verificate nella realtà le circostanze che giustificano la modifica, e non dalla data della decisione. La ratio è cristallina: un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Questo principio opera però su uno sfondo dogmatico preciso. I provvedimenti economici della separazione hanno efficacia rebus sic stantibus, il che significa che restano vincolanti fino a quando non intervenga una decisione di modifica. Il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modifica — la convivenza del coniuge beneficiario, il peggioramento reddituale dell’obbligato — è del tutto irrilevante ai fini della decorrenza: conta solo la data in cui la domanda di modifica è stata proposta. La Corte riconosce tuttavia l’esistenza di un’eccezione, enunciata da Cass. n. 17199/2013: se nel corso del procedimento emergono mutamenti della situazione economica delle parti intervenuti dopo la domanda, il giudice può modulare il quantum dell’assegno fissando misure e decorrenze differenziate, che tengano conto dell’evoluzione sopravvenuta fino alla decisione. Si tratta di un’eccezione circoscritta, che non può però essere utilizzata — come invece ha fatto la Corte d’appello nel caso di specie — per spostare tout court la decorrenza della revoca dalla domanda alla decisione, senza alcuna giustificazione fondata su mutamenti intervenuti nel corso del giudizio. La soluzione della Corte nel caso concreto Nel caso sottoposto al suo esame, la circostanza che fonda la revoca — la convivenza more uxorio dell’ex coniuge — era già stata dedotta in giudizio nel 2021 ed è stata accertata come sussistente fin dal 2019. Non vi è alcun elemento sopravvenuto nel corso del procedimento che giustifichi uno spostamento della decorrenza dalla domanda alla decisione. La Corte d’appello aveva perciò violato l’art. 156 c.c. nell’interpretazione consolidata della Cassazione, disponendo la revoca con decorrenza dalla decisione del luglio 2025 anziché dall’ottobre 2021, data del ricorso ex art. 710 c.p.c. Il decreto è quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, con indicazione espressa di applicare i principi
Prestazioni professionali senza fattura: chi deve provare la gratuità? La Cassazione ribadisce le regole

Con l’ordinanza n. 14338/2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione chiarisce che l’onere di dimostrare la gratuità di una prestazione professionale grava sul professionista, non sull’Amministrazione finanziaria. La mera plausibilità non basta Può il Fisco presumere che un professionista abbia percepito compensi anche quando non risultano fatture emesse? E, soprattutto, spetta al contribuente o all’Agenzia delle Entrate dimostrare che quelle prestazioni erano davvero gratuite? Sono queste le domande al centro della vicenda decisa dalla Cassazione con l’ordinanza n. 14338/2026, depositata il 15 maggio 2026. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un libero professionista un avviso di accertamento ai sensi dell’art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell’art. 54, co. 2, d.P.R. 633/1972, contestando l’omessa fatturazione di compensi per prestazioni professionali e accertando un maggior reddito da lavoro autonomo. Dopo un tentativo di definizione in adesione rimasto senza esito, il contribuente aveva impugnato l’avviso ottenendo, in secondo grado, una pronuncia favorevole. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia aveva infatti ritenuto plausibile che le prestazioni fossero state svolte a titolo gratuito, in presenza di rapporti amicali o di parentela, valorizzando il principio di cassa che governa il reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del T.U.I.R. La Cassazione ha tuttavia accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza con rinvio. Il quadro normativo: principio di cassa, onerosità e presunzioni fiscali Per comprendere la decisione occorre muovere dal dato normativo. Il reddito da lavoro autonomo si determina, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), secondo il principio di cassa: rilevano i compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta, non quelli maturati. Ne consegue che, se un compenso non è stato incassato, non dovrebbe rientrare nel reddito imponibile. Fin qui, la tesi del contribuente sembrava reggere: nessun pagamento, nessuna imposizione. Tuttavia, il ragionamento presuppone che la mancata percezione del compenso sia effettivamente accertata e non semplicemente asserita. È qui che interviene il meccanismo dell’accertamento analitico-induttivo previsto dall’art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, che consente all’Ufficio di rettificare le dichiarazioni dei redditi anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Nell’accertamento induttivo, dunque, non è l’Ufficio a dover dimostrare l’evasione con prove dirette: è sufficiente che costruisca un quadro presuntivo coerente, trasferendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. La decisione della Cassazione: l’onerosità è la regola, la gratuità è l’eccezione La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 14338/2026, riporta con chiarezza la questione entro i binari corretti. Il punto di partenza è un principio civilistico consolidato: nel contratto d’opera intellettuale, come in ogni altro rapporto di lavoro autonomo, l’onerosità costituisce l’elemento normale, ancorché non essenziale. Per esigere il compenso, il professionista deve provare il conferimento dell’incarico e il suo adempimento, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo, perché quest’ultimo si presume. Ricade invece sulla controparte — e, in ambito fiscale, sul contribuente medesimo — l’onere di dimostrare l’esistenza di un accordo di gratuità. La Corte richiama espressamente, su questo punto, il precedente di Cass. n. 23893/2016. Sulla base di questa premessa, la Sezione Tributaria censura il ragionamento dei giudici di appello sotto un duplice profilo. In primo luogo, la Corte territoriale aveva erroneamente ribaltato l’onere della prova sull’Amministrazione finanziaria, ritenendo sufficiente la mera plausibilità della gratuità — desunta dalla modesta entità delle perdite su crediti — senza che il contribuente avesse offerto alcuna prova concreta. In secondo luogo, il giudice di rinvio non aveva tenuto conto della rilevanza indiziaria dell’omessa fatturazione, che costituisce di per sé un elemento presuntivo significativo quando non sia accompagnata da alcuna documentazione idonea a spiegare la condotta. Cosa avrebbe dovuto fare il professionista La Cassazione non si limita a cassare la sentenza: indica anche, con precisione, quale prova contraria avrebbe dovuto essere offerta dal contribuente. Per ciascuna delle prestazioni non fatturate, il professionista avrebbe dovuto fornire una spiegazione specifica e documentata delle ragioni della gratuità: ad esempio, la qualità personale del cliente, l’esistenza di un rapporto amicale o familiare, oppure la natura consequenziale e accessoria della prestazione rispetto ad altra precedente già remunerata. Non bastava, dunque, affidarsi a una generica allegazione di plausibilità. L’obbligo di prova era analitico, prestazione per prestazione. Questo passaggio è di grande rilievo pratico. La vicinanza della prova — vale a dire la maggiore facilità per il professionista, rispetto all’Ufficio, di conoscere e documentare i rapporti con i propri clienti — giustifica il trasferimento dell’onere probatorio. Il Fisco non può essere chiamato a dimostrare qualcosa che per sua natura è nella sfera di conoscenza esclusiva del contribuente. Implicazioni pratiche per i professionisti La pronuncia ha conseguenze concrete e immediate per tutti i liberi professionisti soggetti ad accertamento. Qualunque prestazione svolta senza emissione di fattura e senza percezione di compenso è potenzialmente esposta a contestazione fiscale. L’assenza di corrispettivo non è, di per sé, una difesa sufficiente: occorre che la gratuità sia documentata in modo specifico e tempestivo, non ricostruita a posteriori in sede contenziosa. In pratica, ogni volta che un professionista decide di rendere una prestazione a titolo gratuito — per motivi amicali, familiari, o per altre ragioni — è opportuno che formalizzi per iscritto l’accordo di gratuità in modo che abbia data certa. Questo documento non ha valore solo nei rapporti tra le parti, ma diventa lo strumento difensivo essenziale in caso di verifica fiscale. L’orientamento della Cassazione è, su questo punto, consolidato e coerente: la presunzione di onerosità vale come fatto notorio nel diritto civile e come presunzione semplice grave e precisa nel diritto tributario. Chi intende discostarsi da questa regola deve farlo in modo trasparente e documentato. Conclusione L’ordinanza n. 14338/2026 della Sezione Tributaria della Cassazione conferma un principio che i professionisti non possono ignorare: nel rapporto con il Fisco, la gratuità non si presume, si dimostra. L’accertamento analitico-induttivo è uno strumento potente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate, e la mera invocazione di rapporti personali o familiari non è sufficiente a neutralizzarlo in assenza di prove concrete e specifiche per ogni singola operazione. Se hai ricevuto un avviso di accertamento che contesta compensi
La borsa di studio da dottorando basta a revocare l’assegnazione della casa familiare?

La Cassazione chiarisce quando il figlio maggiorenne va considerato economicamente autosufficiente — e cosa succede all’immobile assegnato all’altro coniuge Una proprietaria immobiliare si rivolge al Tribunale di Benevento per ottenere la declaratoria di inefficacia del provvedimento di assegnazione della casa familiare, sostenendo che i presupposti che lo avevano originato fossero ormai venuti meno. L’immobile le era stato ceduto con atto notarile, ma su di esso gravava ancora, opponibile ai terzi, il diritto di godimento riconosciuto all’ex coniuge del dante causa nel giudizio di separazione, in quanto quest’ultima conviveva con i due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello di Napoli poi, rigettano la domanda. Quanto al figlio di trentuno anni, il contributo paterno era già stato revocato non per raggiunta autosufficienza ma per inerzia colposa; quanto alla figlia, titolare di una borsa di dottorato di circa 16.350 euro annui, i giudici di merito la considerano ancora dipendente, ritenendo il reddito troppo esiguo e precario per integrare la piena indipendenza economica. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9657/2025 R.G. (Cass. Sez. I civ., 20 aprile 2026, n. 10301), ribalta questa impostazione. Il quadro normativo: l’art. 337-sexies c.c. e la sua funzione L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., che affida al giudice il compito di attribuire il godimento dell’immobile tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. La norma risponde all’esigenza di preservare l’”habitat” domestico — il centro degli affetti, delle abitudini e delle relazioni in cui si è strutturata la vita familiare — e non costituisce quindi un beneficio economico per il coniuge assegnatario, bensì una misura di tutela della prole. Ne consegue che, venuto meno l’interesse che la giustificava, il provvedimento di assegnazione perde la propria ragion d’essere e può essere revocato. Il problema interpretativo ricorrente riguarda proprio il momento in cui tale interesse cessa: non basta il raggiungimento della maggiore età, ma è necessario verificare se il figlio abbia conquistato l’autosufficienza economica. Ed è qui che si annida la questione più delicata: cosa si intende per “autosufficienza”, e chi ha l’onere di provarla? I principi fissati dalla Cassazione: rigore crescente con l’avanzare dell’età La Prima Sezione civile enuncia con chiarezza un criterio di valutazione progressivo: il giudice di merito è tenuto ad apprezzare le circostanze che giustificano il permanere dell’assegnazione caso per caso, ma con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari. In altre parole, più il figlio è avanti negli anni, più è difficile giustificare la protrazione del diritto all’immobile familiare. Questo principio non è nuovo nella giurisprudenza di legittimità — la Corte richiama espressamente Cass. n. 1585/2014 e Cass. n. 1761/2008 — ma la pronuncia in esame ne offre un’applicazione significativa: non è richiesto un lavoro stabile a tempo indeterminato per ritenere raggiunta l’adeguata capacità lavorativa. È sufficiente che il figlio percepisca un reddito o disponga di un’entrata tale da garantirgli il soddisfacimento delle esigenze essenziali della vita quotidiana. Il collegamento tra mantenimento, istruzione ed educazione — espressamente richiamato dagli artt. 147 e 315-bis c.c. — impone di leggere l’obbligo genitoriale come funzionale al percorso formativo e di inserimento sociale, non come vitalizio. Un ulteriore passaggio particolarmente incisivo riguarda la cosiddetta “inerzia colposa”: chi abbia già dimostrato di aver raggiunto una capacità lavorativa adeguata non può, in caso di successiva perdita del lavoro, far rivivere l’obbligo di mantenimento già venuto meno. Residuerà al massimo un obbligo alimentare, ben diverso per contenuto e presupposti. Il cuore della decisione: la borsa di dottorato come indice di autonomia La parte più innovativa dell’ordinanza riguarda la valutazione della borsa di studio per il dottorato di ricerca. La Corte d’Appello di Napoli aveva ritenuto che il reddito annuo di circa 16.350 euro fosse troppo esiguo e temporaneo per attestare l’indipendenza economica della figlia. La Cassazione ritiene questo ragionamento errato. Secondo la Suprema Corte, il conseguimento di una borsa di studio al termine del ciclo universitario, unitamente allo svolgimento di un’attività lavorativa che garantisce un’entrata superiore a mille euro mensili, costituisce un indice significativo del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa. Tale autonomia si desume non soltanto dal dato reddituale in senso stretto, ma dalla combinazione di tre elementi: l’esperienza lavorativa retribuita, l’età dell’interessata e il livello di competenza professionale acquisito con il completamento del percorso formativo. L’eventuale inadeguatezza del reddito percepito, sottolinea la Corte, non rileva di per sé, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle proprie aspirazioni, nonostante l’impegno profuso a tal fine. Nel caso di specie, questa circostanza non era stata neppure allegata. La Corte d’Appello avrebbe dunque dovuto motivare in concreto le ragioni per cui quegli elementi non fossero reputati sufficienti: non averlo fatto integra un vizio motivazionale che giustifica la cassazione con rinvio. Le conseguenze pratiche: cosa cambia per le famiglie separate Questa pronuncia ha ricadute concrete su situazioni frequentissime nelle famiglie separate. Chi è proprietario di un immobile su cui grava un provvedimento di assegnazione — e questo vale anche per il terzo acquirente, come nel caso esaminato — potrà invocare la revoca dell’assegnazione ogni volta che il figlio del coniuge assegnatario abbia completato il percorso formativo e percepisca un reddito, anche non particolarmente elevato, purché sintomatico di una capacità lavorativa raggiunta. Non sarà più sufficiente opporre la modestia o la temporaneità del reddito percepito: occorrerà dimostrare in positivo l’impossibilità di fare di meglio, nonostante un concreto e serio impegno in tal senso. Ciò sposta in modo significativo l’onere argomentativo su chi vuole mantenere il beneficio dell’assegnazione. D’altra parte, la pronuncia ribadisce che il sistema non intende abbandonare i figli in difficoltà: dove vengano meno i presupposti del mantenimento in senso tecnico, sopravvive l’obbligo alimentare, che tutela le situazioni di reale bisogno. Ma tra mantenimento e alimenti vi è una differenza sostanziale, tanto nei presupposti quanto nel contenuto, e confonderli equivarrebbe a distorcere la funzione dell’istituto. Conclusione La Cassazione, con questa ordinanza, compie un passo importante verso una lettura più equilibrata dell’art. 337-sexies c.c.: l’assegnazione della casa familiare serve a proteggere i figli durante il loro percorso
Mobbing o esercizio del potere direttivo? La Cassazione indica come distinguerli

L’ordinanza n. 12915/2026 della Sezione Lavoro chiarisce i confini tra legittima direzione aziendale e condotta persecutoria: un discrimine che può fare la differenza in giudizio. Immaginate un lavoratore dipendente di un’azienda sanitaria pubblica convinto di essere vittima di un sistematico disegno persecutorio da parte dei propri superiori: addebiti disciplinari che ritiene pretestuosi, pressioni organizzative che vive come angherie, una quotidianità lavorativa che percepisce come un assedio continuo alla propria dignità professionale. Decide di rivolgersi al giudice e chiede il risarcimento del danno da mobbing per oltre duecentocinquantamila euro. Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Napoli gli danno torto. Ricorre quindi in Cassazione, nella convinzione che i giudici di merito abbiano mal interpretato le norme a tutela del lavoratore. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12915/2026, pubblicata il 6 maggio 2026, dichiara il ricorso inammissibile e, nel farlo, offre una riflessione preziosa su uno dei nodi più delicati del diritto del lavoro: dove finisce il potere di direzione del datore di lavoro e dove comincia l’illecito persecutorio? Che cos’è il mobbing e perché è così difficile da provare Il termine “mobbing” — mutuato dalla psicologia del lavoro e ormai entrato nel lessico giuridico corrente — indica un insieme sistematico di comportamenti ostili, reiterati nel tempo, posti in essere dal datore di lavoro o da colleghi nei confronti del lavoratore, con l’effetto e spesso con l’intenzione di isolarlo, umiliarlo o spingerlo alle dimissioni. Dal punto di vista giuridico, il fondamento normativo principale si rinviene nell’art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore. A questa disposizione si affiancano, nel caso di danno già prodotto, le norme generali sulla responsabilità civile: l’art. 2043 c.c. per la responsabilità extracontrattuale e l’art. 2049 c.c. per la responsabilità del datore di lavoro per i fatti illeciti dei propri dipendenti. La difficoltà pratica sta nella prova. Il lavoratore che invoca il mobbing deve dimostrare non solo i singoli episodi lesivi, ma anche — e questo è il punto più arduo — la loro valenza complessiva come espressione di un intento persecutorio. Un singolo richiamo disciplinare, una modifica delle mansioni, un cambio di turno: ciascuno di questi atti può essere perfettamente legittimo se considerato isolatamente. È l’insieme sistematico, orientato a un preciso scopo lesivo, che può trasformarlo in condotta mobbizzante. Il confine mobile tra direzione e persecuzione La Corte d’Appello di Napoli, nel provvedimento sottoposto a scrutinio di legittimità, aveva osservato che le condotte lamentate dal lavoratore non presentavano i caratteri della persecuzione illegittima: gli addebiti disciplinari non risultavano assolutamente insussistenti né evidentemente sproporzionati, e non emergeva alcun elemento sintomatico che consentisse di ravvisarvi un carattere meramente pretestuoso o discriminatorio. Al contrario, i giudici di merito avevano concluso che i provvedimenti datoriali erano riconducibili all’esercizio legittimo dei poteri di direzione e organizzazione, funzionale alle esigenze di un servizio sanitario che, per sua natura, non può tollerare interruzioni o carenze. Questo passaggio è di grande rilevanza pratica. Il giudice di merito non si è limitato ad affermare in astratto la legittimità del potere direttivo: ha verificato in concreto che i singoli provvedimenti, anche considerati uno per uno, non mostravano quella connotazione lesiva e degradante che è il tratto distintivo del mobbing. La domanda che ogni giudice deve porsi è, in sostanza, questa: l’atto del datore di lavoro trova una spiegazione razionale nelle esigenze organizzative dell’impresa, o la sua unica giustificazione plausibile è quella di mortificare il lavoratore? Se la risposta è la prima, siamo nell’area del lecito; se è la seconda, si apre lo spazio per il risarcimento. Perché il ricorso in Cassazione era destinato a fallire Il lavoratore aveva censurato la sentenza d’appello denunciando la violazione di numerose disposizioni: gli articoli 2, 3, 32 e 35 della Costituzione, a presidio della dignità della persona e del diritto alla salute, e gli articoli 2087, 2043 e 2049 del codice civile, oltre all’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità contrattuale per inadempimento. Si trattava, in apparenza, di motivi di diritto, come richiede l’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per il ricorso per cassazione. La Corte ha però rilevato che dietro il paravento della violazione di legge si celava in realtà una richiesta di rivalutazione del merito: il ricorrente chiedeva sostanzialmente alla Cassazione di sostituire il proprio giudizio sui fatti a quello dei giudici di merito, senza indicare alcun errore di diritto commesso dalla Corte territoriale nel ricondurre i fatti accertati alle norme invocate. Questo è un vizio tipico e ricorrente nel contenzioso lavoristico: si lamenta la violazione dell’art. 2087 c.c. non perché il giudice ne abbia travisato il contenuto precettivo, ma perché si ritiene che avrebbe dovuto valorizzare diversamente le prove. La Cassazione ha ribadito — richiamando orientamento consolidato — che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere rimessa in discussione in sede di legittimità, a meno che non emerga un vizio logico o giuridico nell’iter argomentativo della sentenza impugnata. Sul secondo motivo, relativo all’art. 1218 c.c. e alla ripartizione dell’onere della prova, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva accertato in positivo la legittimità delle condotte datoriali, sicché l’argomento del lavoratore — secondo cui egli avrebbe assolto il proprio onere probatorio e spettava al datore dimostrare la propria correttezza — era smentito dai fatti così come ricostruiti in giudizio. Cosa impara il lavoratore e cosa impara il datore di lavoro Per il lavoratore che intende far valere in giudizio una situazione di mobbing, questa pronuncia conferma alcune regole fondamentali. Non è sufficiente percepire soggettivamente le condotte datoriali come ostili: occorre raccogliere prove concrete dei singoli episodi, documentarne la sistematicità e la reiterazione nel tempo, e soprattutto individuare elementi obiettivi che rivelino l’intento persecutorio, ossia la finalità di ledere la dignità o la salute del lavoratore al di là di qualsiasi razionale interesse organizzativo. Un provvedimento disciplinare formalmente regolare, anche se vissuto come ingiusto, non diventa automaticamente atto di mobbing per il solo fatto che il lavoratore
Separazione coniugale e addebito: la Cassazione traccia i confini tra abbandono del tetto, mantenimento e assegno perequativo per i figli

Quando il rifiuto di convivere integra violazione degli obblighi matrimoniali, e cosa succede all’assegno provvisorio dopo la pronuncia di addebito La separazione personale tra coniugi è uno dei terreni più complessi del diritto di famiglia: le questioni sull’addebito, sul mantenimento e sui figli si intrecciano in modo spesso imprevedibile, con conseguenze patrimoniali di grande rilievo. Con l’ordinanza n. 12774/2025 R.G., depositata il 23 aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato un caso che tocca tre nodi cruciali di questa materia: il rifiuto di stabilirsi nella casa coniugale come causa di addebito, la ripetibilità dell’assegno provvisorio corrisposto prima della pronuncia definitiva, e la determinazione dell’assegno di mantenimento perequativo per il figlio minore quando i redditi dei genitori sono molto squilibrati. Il caso: una convivenza mai davvero iniziata La vicenda trae origine da una separazione in cui il marito aveva chiesto che la separazione stessa venisse addebitata alla moglie, sostenendo che quest’ultima, subito dopo le nozze, aveva scelto di tornare a vivere a Roma dai propri genitori anziché stabilirsi a Milano, dove il marito risiedeva e lavorava stabilmente. La moglie, dal canto suo, aveva chiesto l’addebito al marito e aveva rivendicato un assegno di mantenimento. Il Tribunale di Roma, in primo grado, aveva accolto la domanda di addebito nei confronti della moglie e respinto ogni pretesa economica di quest’ultima. La Corte d’Appello di Roma aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo a carico del padre un contributo mensile di mille euro per il mantenimento del figlio nei periodi di permanenza del bambino presso la madre, per un arco temporale ben definito. Entrambe le parti hanno quindi proposto ricorso per cassazione. Il rifiuto di convivere come causa di addebito Il primo tema affrontato dalla Cassazione riguarda la domanda di addebito. La Corte ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’addebito della separazione presuppone che la crisi coniugale sia riconducibile in modo causalmente efficiente al comportamento volontario e consapevole di uno dei coniugi in violazione dei doveri matrimoniali. Non è sufficiente che vi siano stati disaccordi o tensioni preesistenti al matrimonio, perché la conflittualità del rapporto è cosa diversa dall’intollerabilità della convivenza. Il punto decisivo, in questo caso, è stato il rifiuto della moglie di stabilirsi a Milano dopo le nozze. L’art. 146 c.c. disciplina l’allontanamento dalla residenza familiare, prevedendo che esso, se unilaterale e privo di giusta causa, costituisce violazione del dovere di convivenza e può giustificare l’addebito. La Corte ha richiamato un principio ormai granitico nella sua giurisprudenza: il coniuge che abbandona unilateralmente il tetto coniugale, senza che ricorra una giusta causa o che tale abbandono sia determinato dal comportamento dell’altro, viola i doveri matrimoniali in modo tale da integrare la causa efficiente della rottura. In questo caso, i giudici di merito avevano accertato, attraverso una minuziosa analisi testimoniale e documentale, che l’appartamento di Milano era la casa coniugale concordata tra i coniugi, che lì era stata sperimentata la convivenza prematrimoniale, e che non esistevano ragioni di salute o lavorative che potessero giustificare il prolungato rifiuto della moglie di trasferirsi. La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello congrua e immune da vizi, ribadendo che la valutazione delle prove testimoniali è riservata in via esclusiva al giudice del merito. L’assegno provvisorio e la questione della ripetibilità Il secondo tema è di grande interesse pratico. Nel corso del giudizio di separazione, era stato attribuito alla moglie un assegno provvisorio. Il marito sosteneva che, a fronte della pronuncia definitiva di addebito, tali somme fossero ripetibili — cioè restituibili — ai sensi dell’art. 2033 c.c., norma che disciplina il pagamento dell’indebito oggettivo. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso su questo punto, ma la motivazione merita attenzione. I giudici di appello avevano già affrontato la questione ritenendo che l’assegno provvisorio, di modesta entità, avesse assolto durante il processo a una funzione di solidarietà coniugale, essendo stato verosimilmente destinato a coprire i bisogni primari di una coniuge priva di redditi. Su questa base, la Corte d’Appello aveva ritenuto le somme non ripetibili in via equitativa. La Cassazione ha osservato che il ricorrente aveva contestato l’importo dell’assegno provvisorio indicato nella sentenza impugnata, deducendo di avere in realtà versato una cifra mensile molto più elevata: ma una simile contestazione, riguardando un fatto risultante dagli atti di causa, avrebbe dovuto essere fatta valere con il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., non con il ricorso per cassazione per violazione di legge. Il motivo era pertanto strutturalmente inadeguato rispetto al vizio che si intendeva far valere. L’assegno perequativo per il figlio: redditi, tempi di permanenza e interesse superiore del minore Il terzo e più articolato tema riguarda il contributo al mantenimento del figlio minore. Dopo che il bambino era stato collocato prevalentemente presso il padre a Milano in esecuzione di un provvedimento della stessa Corte d’Appello del luglio 2018, la madre ne aveva la cura nei periodi di visita stabiliti. La Corte d’Appello aveva riconosciuto a carico del padre — collocatario principale — un assegno mensile di mille euro a favore della madre per i periodi di permanenza del minore presso di lei, limitato al periodo compreso tra il collocamento a Milano e l’emissione dei provvedimenti provvisori del giudizio divorzile (febbraio 2022). Il padre aveva impugnato questa statuizione sostenendo che la Corte non avesse valutato le effettive esigenze del figlio, i tempi di permanenza prevalenti presso di lui e la capacità lavorativa della madre. La Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi su questo punto, ribadendo un principio fondamentale: il giudice del merito, nel determinare il mantenimento del figlio, deve considerare il notevole divario reddituale tra i genitori, i tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi e l’esigenza di garantire al bambino lo stesso tenore di vita presso entrambi i genitori. Questo è il criterio perequativo previsto dall’art. 337-ter c.c., che impone di assicurare al figlio condizioni di vita tendenzialmente omogenee nelle due case, indipendentemente da chi sia il collocatario principale. Le doglianze del padre erano in realtà volte a ottenere una rivalutazione del merito — operazione preclusa