Assegno divorzile e nuova convivenza: la componente compensativa resiste?

Quando il coniuge economicamente più debole intraprende una nuova convivenza stabile dopo il divorzio, perde automaticamente il diritto all’assegno? La Cassazione, con l’ordinanza n. 24434/2026, torna a distinguere tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa, chiarendo cosa sopravvive e cosa si estingue. Una coppia si sposa nel 2009 e ha due figli gemelli nel 2012. Il matrimonio, durato sedici anni, si caratterizza per una marcata divisione dei ruoli: la moglie si dedica prevalentemente alla cura della famiglia e dei figli, a scapito della propria autonomia economica e professionale, mentre il marito dispone di risorse significativamente superiori. Nel 2023, in sede di separazione, vengono respinte le reciproche domande di addebito, disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritario dei minori, assegnata la casa familiare al marito e posti a suo carico assegni di mantenimento per moglie e figli. Il successivo giudizio di divorzio, promosso dal marito dinanzi al Tribunale di Pesaro, si conclude con la sentenza n. 490/2024: i figli minori vengono collocati presso la madre, con un assegno di mantenimento complessivo di 1.200 euro mensili e una contribuzione dell’ex marito al 90% delle spese straordinarie, ma la domanda di assegno divorzile in favore della moglie viene respinta. Il tribunale rileva che la donna non ha tempestivamente allegato né provato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare la rinuncia a concrete opportunità lavorative o il contributo alla formazione del patrimonio familiare, ed esclude comunque la funzione assistenziale dell’assegno, osservando che la donna è in età lavorativa, ha già svolto attività professionali e intrattiene una stabile convivenza more uxorio. La moglie propone appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile e l’insufficienza del contributo per i figli. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 412/2025, riconosce parzialmente le sue ragioni: richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’assegno divorzile non ha funzione solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa, accerta uno squilibrio economico riconducibile all’organizzazione familiare adottata durante il matrimonio e riconosce alla donna un assegno, sia pure contenuto, di 300 euro mensili. Precisa che la sopravvenuta convivenza stabile esclude solo la componente assistenziale, non quella compensativa. Respinge invece la richiesta di un contributo per il canone di locazione, imputando alla stessa appellante la scelta di lasciare l’abitazione coniugale per un contratto a canone elevato, e conferma l’assegno di mantenimento per i figli, pari a 600 euro ciascuno. Contro questa decisione il marito propone ricorso principale per cassazione, articolato in tre motivi; la moglie resiste e propone a sua volta ricorso incidentale, anch’esso su tre motivi. La questione giuridica: le due funzioni dell’assegno divorzile Il cuore della controversia riguarda la natura dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha superato la lettura che ne faceva un istituto dalla funzione esclusivamente assistenziale, riconoscendogli anche una funzione perequativo-compensativa: l’assegno, cioè, non serve solo a garantire un tenore di vita minimo al coniuge privo di mezzi adeguati, ma anche a riequilibrare le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di conduzione della vita familiare condivise durante il matrimonio, quando abbiano determinato per uno dei coniugi la rinuncia a occasioni professionali o comunque un contributo significativo alla costruzione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge. Il marito, con il primo e il secondo motivo di ricorso, contesta che tale funzione compensativa potesse essere riconosciuta in appello, sostenendo che la domanda originaria della moglie fosse stata proposta solo in chiave assistenziale e sostitutiva dell’assegno di separazione, e che il rigetto pronunciato in primo grado sul punto non fosse stato specificamente impugnato, con conseguente formazione di un giudicato interno. Il terzo motivo, invece, censura la condanna solidale di entrambi i genitori a rifondere le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori in appello. Con il ricorso incidentale, la moglie contesta invece il mancato accoglimento delle sue richieste relative alla prova per testi sulla presunta cessazione della convivenza more uxorio, al mancato riconoscimento della componente assistenziale dell’assegno e al diniego di un contributo per le spese di locazione dell’abitazione in cui vive con i figli. La decisione della Cassazione La Prima Sezione Civile respinge integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul punto centrale, la Corte ribadisce che l’assegno divorzile costituisce un istituto unitario che assolve contestualmente una funzione assistenziale e una funzione compensativo-perequativa, in attuazione del principio di solidarietà posto a fondamento della tutela del coniuge economicamente più debole. Tale componente compensativa va riconosciuta, in presenza di una rilevante disparità patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali sia frutto di un accordo espresso tra le parti, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta tacitamente condivisa dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito da uno di essi alla formazione del patrimonio familiare, anche sotto forma di risparmio (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 4328/2024 e Cass. n. 32354/2024). Su questa base, la Corte esclude che nel caso di specie si fosse formato alcun giudicato parziale: il giudice d’appello non è vincolato allo specifico tenore letterale dei motivi di gravame, e l’appello della moglie aveva chiaramente devoluto il rigetto della domanda di assegno divorzile nel suo complesso, allegando la disparità economica e il contributo prestato alle esigenze familiari, senza che il marito avesse eccepito in quella sede alcuna preclusione processuale. Anche il terzo motivo del ricorso principale viene respinto: la nomina della curatrice speciale era stata resa necessaria da problematiche riguardanti entrambi i genitori, sicché la ripartizione delle relative spese tra le parti risulta giustificata. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione conferma che la Corte territoriale aveva correttamente aderito, per relationem, all’accertamento di fatto compiuto in primo grado circa la stabilità della convivenza more uxorio, ritenendo implicitamente irrilevanti le prove testimoniali sulla sua presunta cessazione successiva allo scioglimento del vincolo. Viene inoltre confermato che la sopravvenuta convivenza stabile elide solo la componente assistenziale dell’assegno, e non quella compensativa, coerentemente con l’impostazione dualistica dell’istituto. Infine, anche la censura relativa al mancato riconoscimento di un contributo per le spese di locazione viene respinta, perché non si

Il lavoro della casalinga ha un valore economico: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche senza spese sostenute per un aiuto domestico

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a occuparsi del danno da perdita della capacità di lavoro domestico, ribadendo un principio che negli ultimi trent’anni ha progressivamente rafforzato la tutela di chi si dedica alla cura della casa e della famiglia. Il caso trae origine da un grave sinistro stradale nel quale una donna, trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro frontale, riportava lesioni personali di rilevante entità. La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di merito accertava non solo l’esistenza di un danno biologico permanente, ma anche una riduzione del 66% della capacità della vittima di svolgere le attività domestiche che la caratterizzavano prima dell’incidente. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Milano, pur non mettendo in dubbio l’accertamento medico-legale, negavano il risarcimento della componente patrimoniale legata a tale perdita. La ragione addotta era sempre la stessa: mancava la prova di spese effettivamente sostenute per sostituire, tramite l’intervento di terzi, l’attività domestica non più svolgibile. Secondo i giudici di merito, insomma, senza uno scontrino, una ricevuta o un contratto con una collaboratrice familiare, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro casalingo non poteva dirsi provato. La questione giuridica sottoposta alla Cassazione La ricorrente ha impugnato la decisione lamentando la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2729 del codice civile, sostenendo che il giudice, una volta accertata l’esistenza del danno attraverso la c.t.u., avrebbe dovuto procedere alla sua liquidazione in via equitativa, senza subordinare il riconoscimento del risarcimento alla prova di esborsi specifici. Il nodo centrale della controversia, dunque, non riguardava l’an del danno – ossia se la vittima avesse effettivamente subito una compromissione della propria capacità domestica – bensì la modalità con cui tale pregiudizio potesse e dovesse essere provato e quantificato. Il valore giuridico del lavoro domestico La Corte, nell’accogliere il ricorso, ripercorre un orientamento che affonda le radici in pronunce risalenti agli anni Ottanta e che si è progressivamente consolidato fino ai giorni nostri. Il punto di partenza è un’affermazione di principio: il lavoro domestico non è confinato nell’area dell’irrilevanza giuridica per il solo fatto di non tradursi in una monetizzazione immediata. Chi si occupa della gestione della casa, del coordinamento dei bisogni familiari e dell’organizzazione della quotidianità svolge un’attività economicamente valutabile, e la sua compromissione, anche parziale, incide su un’utilità patrimoniale autonoma rispetto al danno alla salute. Questa distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa domestica non è meramente teorica. Il danno alla salute ristora la lesione dell’integrità psicofisica sul piano dinamico-relazionale, un interesse immateriale privo di equivalente di mercato; il danno patrimoniale, invece, compensa la perdita della capacità di rendere una prestazione economicamente apprezzabile, per la quale il mercato offre effettivamente un termine di paragone. Riconoscere entrambe le voci non genera, quindi, una duplicazione risarcitoria, ma dà atto della natura plurioffensiva della lesione alla persona. Il fondamento normativo di questa impostazione viene individuato dalla Corte in una pluralità di disposizioni: gli artt. 143, terzo comma, e 148 del codice civile, che attribuiscono rilievo alla capacità di lavoro casalingo nell’ambito del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia; l’art. 230-bis c.c., che valorizza il lavoro prestato all’interno del nucleo familiare; l’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, che ai fini dell’assegno divorzile impone di considerare il contributo di ciascun coniuge alla conduzione familiare. A monte, la Corte richiama gli artt. 4 e 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti della donna lavoratrice. Perché la prova delle spese sostitutive non è necessaria Il cuore dell’ordinanza sta nel superamento definitivo dell’equazione, adottata dai giudici di merito, tra danno e spesa sostenuta per rimediarvi. La Corte chiarisce che il costo sopportato per l’intervento di un collaboratore domestico rappresenta soltanto una delle possibili modalità con cui la vittima può porre rimedio alle conseguenze della perdita della propria capacità, ma non ne costituisce il parametro identificativo. Il danno consiste, piuttosto, nella perdita stessa della capacità lavorativa: una volta accertato che la persona svolgeva attività domestiche e che, a seguito della lesione, non può più svolgerle in tutto o in parte, il pregiudizio patrimoniale sussiste indipendentemente dalla scelta, operata dal danneggiato, di ricorrere o meno all’aiuto di terzi, a titolo oneroso o gratuito. Questa impostazione, precisa la Corte, non equivale ad ammettere una figura di danno in re ipsa. Resta infatti necessario l’accertamento di due elementi: che la vittima svolgesse effettivamente il lavoro domestico prima del fatto lesivo, e che tale capacità sia stata compromessa, totalmente o parzialmente, dalle conseguenze della lesione. Su questo secondo profilo, la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza ammette che la prova dello svolgimento dell’attività di casalinga possa essere desunta anche in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che la vittima non avesse un’occupazione lavorativa esterna, spostando semmai sulla parte che nega il danno l’onere di dimostrare il contrario. I criteri di liquidazione Una volta accertata l’esistenza del danno, la sua quantificazione avviene secondo il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. La Corte segnala che, nella prassi, si ricorre spesso al reddito figurativo di una collaborazione domestica, opportunamente adattato per tenere conto della maggiore ampiezza dei compiti effettivamente svolti dalla casalinga rispetto a quelli di una lavoratrice dipendente. In letteratura vengono utilizzati anche altri parametri, come il costo di sostituzione o il costo opportunità, che permettono di valutare il tempo dedicato al lavoro domestico in base a quanto la persona avrebbe potuto guadagnare impiegando le medesime ore nel mercato del lavoro retribuito. Implicazioni pratiche Per le vittime di sinistri stradali o di altri fatti illeciti, la pronuncia rappresenta un rafforzamento significativo della tutela risarcitoria: chi si dedica alla cura della casa e della famiglia non dovrà più dimostrare di aver sostenuto spese specifiche per ottenere il ristoro della perdita della propria capacità lavorativa domestica, essendo sufficiente la prova, anche presuntiva, dello svolgimento di tale attività e della sua compromissione. Per le compagnie assicurative e per i professionisti che le assistono, l’ordinanza impone una revisione dei criteri

Test del capello nella separazione: la prova segreta di uso di stupefacenti è utilizzabile in giudizio?

L’accertamento tossicologico eseguito a insaputa del coniuge tra privacy, rischio penale e valore probatorio incerto Nei procedimenti di separazione capita sempre più spesso che un coniuge sospetti l’altro di fare uso di sostanze stupefacenti e cerchi di procurarsi una prova prima ancora di rivolgersi al giudice. Una delle modalità più discusse è il prelievo di capelli da un pettine o da una spazzola, seguito dall’invio del campione a un laboratorio privato per un’analisi tossicologica, il tutto senza che l’interessato ne sia a conoscenza. Il certificato così ottenuto viene poi prodotto in causa come prova dell’inidoneità genitoriale o dell’addebito. La domanda che si pone lo studio è se questo materiale possa davvero essere utilizzato dal giudice civile, e a quali condizioni. Il dato tossicologico è un dato sanitario a tutela rafforzata Il risultato di un’analisi condotta sui capelli per rilevare l’uso di stupefacenti non è un dato qualunque: costituisce un dato relativo alla salute ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e rientra, nell’ordinamento interno, tra le categorie particolari di dati disciplinate dall’art. 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). Si tratta di categorie il cui trattamento è vietato in via generale, salvo che ricorra una delle condizioni tassativamente previste dalla norma europea. Prelevare capelli da un pettine senza il consenso del titolare e inviarli a un laboratorio per un esame tossicologico integra dunque un trattamento di dati sanitari privo di base giuridica. Il prelievo a insaputa dell’interessato può avere rilevanza penale Chi acquisisce il campione in questo modo non corre soltanto un rischio sul piano civile. Il trattamento illecito di dati rientranti nelle categorie particolari dell’art. 9 GDPR, tra cui i dati sanitari, è sanzionato penalmente dall’art. 167, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, quando dalla condotta derivi un nocumento all’interessato. Prima di procurarsi la prova in questo modo, chi intende farlo dovrebbe essere consapevole che la fase di acquisizione del campione può esporlo, a sua volta, a conseguenze penali. Nel processo civile non esiste una regola di esclusione automatica Qui si colloca il nodo più delicato per chi deve valutare se produrre in giudizio una prova di questo tipo. Il processo penale conosce, all’art. 191 c.p.p., l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; il codice di procedura civile non contiene una regola equivalente. L’art. 160-bis del D.Lgs. 196/2003 si limita a rinviare alle disposizioni processuali per stabilire validità ed efficacia degli atti fondati su un trattamento di dati non conforme alla legge, e in assenza di una disposizione processuale specifica il risultato è che il giudice civile valuta la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.. Giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno elaborato, in particolare nel diritto di famiglia, un criterio di bilanciamento tra il diritto alla prova e il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona, demandando al giudice del caso concreto la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco. Il precedente di riferimento sul test del capello nei procedimenti di famiglia Un provvedimento di particolare interesse per la materia è l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, del 19 gennaio 2026, n. 1008, resa in un procedimento riguardante l’affidamento dei figli in cui era in discussione proprio l’uso di stupefacenti da parte di un genitore. La Corte ha confermato che, in questo tipo di procedimenti, il giudice dispone di ampi poteri istruttori officiosi e può disporre d’ufficio l’esame del capello. Nel caso specifico, uno dei genitori si era presentato completamente depilato all’accertamento, rendendone di fatto impossibile l’esecuzione: la Corte territoriale aveva desunto da questo comportamento la prova positiva per presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2729 c.c., qualificandolo come fatto univoco, preciso e concordante, e la Cassazione ha ritenuto corretta tale impostazione. E il prelievo effettuato in autonomia da un privato? Diverso è il caso in cui l’accertamento non venga disposto dal giudice, ma sia procurato in autonomia da una delle parti. Un precedente utile per inquadrare questa ipotesi, pur riguardando dati genetici raccolti da un’agenzia investigativa su mozziconi di sigaretta anziché capelli, è la sentenza della Cassazione civile, Sezione I, n. 21014/2013, che ha ritenuto illecito il prelievo e il successivo trattamento di dati genetici altrui, effettuato per finalità predittive anziché sanitarie, senza il consenso dell’interessato e senza l’autorizzazione dell’Autorità Garante. Il principio, per analogia, si attaglia anche al prelievo di capelli da un pettine a fini tossicologici: la mancanza di consenso e di base legittimante rende l’acquisizione del campione, a monte, un’operazione non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il valore probatorio del certificato privato: tre criticità Anche ammesso che il giudice, nell’esercizio del proprio bilanciamento, decida di non escludere a priori il certificato di laboratorio privato, questo tipo di prova presenta debolezze strutturali che ne riducono significativamente il peso. La prima riguarda la legittimità stessa dell’acquisizione, che può indurre il giudice a non valorizzarla nel bilanciamento tra gli interessi in gioco. La seconda attiene all’affidabilità scientifica del campione: trattandosi di materiale prelevato da un oggetto di uso comune anziché raccolto in sede con le dovute garanzie, la catena di custodia non è certificata e l’attendibilità del prelievo può essere agevolmente contestata dalla controparte. La terza criticità è di ordine strettamente processuale: anche qualora fosse ammessa, una prova unilaterale prodotta da una parte ha un peso persuasivo tendenzialmente inferiore rispetto a un accertamento tecnico disposto d’ufficio dal giudice, sul quale i tribunali di famiglia preferiscono normalmente fondare il proprio convincimento. La strategia processuale corretta Alla luce di questo quadro, la via più solida non è procurarsi autonomamente il certificato, ma chiedere al giudice della separazione di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, il test tossicologico sul capello nei confronti dell’altro coniuge, secondo una prassi già consolidata nei procedimenti sull’affidamento dei figli. In questo contesto, come insegna l’ordinanza n. 1008/2026, se il coniuge chiamato all’accertamento rifiuta di sottoporvisi o si presenta depilato, tale condotta può essere valorizzata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con un effetto probatorio potenzialmente più incisivo

Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.

Assegnazione della casa familiare: il rustico accanto può diventare pertinenza automatica?

La Cassazione richiama i giudici di merito a un accertamento rigoroso del vincolo pertinenziale e ribadisce che ogni decisione sull’immobile accessorio deve rispondere all’interesse della prole Nel corso di un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’assegnazione alla moglie della casa familiare, un edificio di circa cinquecento metri quadri sviluppato su tre piani e dotato di ampio spazio antistante adibito a parcheggio. Nella stessa statuizione, il giudice di primo grado aveva ricompreso nell’assegnazione anche un secondo immobile, rimasto allo stato rustico, situato a circa cinquanta metri dall’abitazione principale, qualificandolo come pertinenza di quest’ultima ai sensi dell’art. 817 c.c. Il marito aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Catania, sostenendo che il rustico non potesse considerarsi pertinenza della casa coniugale: si trattava di un bene con particella catastale distinta, autonoma concessione edilizia, diversa destinazione d’uso e accesso indipendente dalla strada. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto il gravame, ritenendo che il fabbricato, pur non contiguo e pur destinato in origine a un progetto produttivo mai completato, fosse stato di fatto utilizzato come deposito e garage al servizio dell’abitazione familiare, e che ciò bastasse a configurarne la natura pertinenziale. Contro questa sentenza il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi tre, esaminati congiuntamente dalla Corte, riguardano la violazione delle norme sulle pertinenze e sull’assegnazione della casa familiare, oltre a un vizio di motivazione nella valutazione delle prove; il quarto motivo attiene invece al riparto delle spese di lite. Il quadro normativo: casa familiare e pertinenze La materia si colloca all’incrocio tra due discipline distinte. Da un lato l’art. 337 sexies c.c., che regola l’assegnazione della casa familiare nell’ambito della separazione e del divorzio, individuando come criterio guida l’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Dall’altro l’art. 817 c.c., che definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, e l’art. 818 c.c., che ne estende automaticamente il regime giuridico del bene principale, salvo diversa disposizione di legge. La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, ricorda che la casa familiare costituisce il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita della famiglia e concorre in misura decisiva alla formazione della personalità dei figli, sicché la sua assegnazione gode di una tutela di rilievo costituzionale (Cass. n. 3000/2025). Coerentemente, anche la revoca dell’assegnazione richiede l’accertamento rigoroso del venir meno dell’interesse della prole, per raggiungimento della maggiore età, autosufficienza economica o cessazione della convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023), con onere probatorio stringente a carico di chi richieda la revoca (Cass. n. 11218/2013). Quanto al vincolo pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità richiede la compresenza di due elementi: un requisito soggettivo, ossia l’appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, e un requisito oggettivo, cioè la contiguità, anche solo funzionale, tra i due immobili, tale per cui il bene accessorio arrechi utilità al bene principale e non al proprietario in quanto tale. In assenza di questi presupposti, non si configura una pertinenza, bensì un’ipotesi di comunione del bene accessorio o di servitù (Cass. n. 14599/2004; Cass. n. 20186/2025; Cass. n. 20911/2021). L’accertamento di tali elementi costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 4599/2006; Cass. n. 6009/2000). La Corte ha inoltre chiarito che l’assegnazione della casa coniugale può estendersi a un bene pertinenziale, come un box, quando questo sia oggettivamente al servizio dell’abitazione principale, situato nello stesso edificio e appartenente al medesimo coniuge (Cass. n. 24104/2009), fermo restando che chi rivendica il bene accessorio deve dimostrarne il collegamento pertinenziale (Cass. n. 29468/2011), mentre spetta al coniuge non assegnatario l’onere di provare l’eventuale non operatività dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. (Cass. n. 510/2020). La decisione della Corte di Cassazione Applicando questi principi al caso concreto, la Prima Sezione civile ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati e da trattare congiuntamente. Secondo la Corte, la sentenza impugnata presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria: la Corte d’appello, infatti, da un lato aveva dichiarato di voler limitare l’esame alla sola valenza pertinenziale del bene rispetto all’uso fattone durante la convivenza coniugale, escludendo la rilevanza della questione tecnica sull’art. 817 c.c.; dall’altro, subito dopo, aveva comunque affermato la sussistenza del vincolo pertinenziale, senza indicare su quali elementi probatori specifici la moglie, parte onerata, avesse dimostrato tale vincolo. Questo passaggio motivazionale ha impedito al marito di contestare adeguatamente sia l’insussistenza dei presupposti dell’art. 817 c.c., sia l’eventuale eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c., tanto più che si discuteva di un immobile non contiguo, con destinazione d’uso diversa, distinto catastalmente dalla casa familiare e dotato di accesso autonomo. La Cassazione ha altresì accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di dover valutare la questione nell’ambito del giudizio di separazione, non ha compiuto la verifica indispensabile sull’effettivo interesse della prole rispetto all’assegnazione dell’immobile accessorio, così come richiesto dall’art. 337 sexies c.c. Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: quando il giudice assegna, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo, riconoscendone il carattere pertinenziale, il potere di limitare il diritto dominicale del proprietario deve sempre essere esercitato nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., poiché si tratta di un provvedimento a favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse esclusivo di questi ultimi. Ne consegue che anche il bene pertinenziale deve rispondere direttamente all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, restando estranea a tale valutazione ogni ponderazione tra interessi di natura diversa dei coniugi, ove non coinvolgano le esigenze abitative dei figli (Cass. n. 18556/2026). Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per chi si occupa di separazioni e divorzi. Per i coniugi proprietari di immobili accessori alla

Contratti di energia conclusi online: il semplice “flag” non basta a fissare il foro competente

La Cassazione chiarisce che le clausole vessatorie nei contratti telematici B2B richiedono una firma digitale specifica, e detta un nuovo principio sui poteri difensivi nel regolamento di competenza Una società titolare di una struttura ricettiva aveva stipulato, per via telematica, un contratto di fornitura di energia elettrica con un importante operatore del settore. A un certo punto, senza alcuna comunicazione preventiva, le condizioni economiche del rapporto erano mutate unilateralmente, con un sensibile incremento dei costi. La società cliente, ritenendo illegittima la modifica e infondata la pretesa di pagamento che ne era derivata, aveva citato in giudizio il fornitore dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte. Il fornitore, costituendosi, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando in via principale una clausola del contratto che riservava la competenza esclusiva al Tribunale di Roma e, in subordine, i criteri generali dettati dall’art. 19 c.p.c. (foro del convenuto) e dall’art. 20 c.p.c. (foro dell’obbligazione). Il Tribunale di Viterbo aveva escluso l’operatività della clausola di foro esclusivo, ritenendo non provata la sua specifica sottoscrizione, ma aveva comunque dichiarato la propria incompetenza a favore di Roma, individuata quale luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell’obbligazione di pagamento. Contro questa decisione la società cliente ha proposto regolamento necessario di competenza. La questione processuale: quando l’eccezione di incompetenza è “incompleta” Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la tecnica di formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale. Chi intende contestare la competenza del giudice adito invocando i fori alternativi previsti dalla legge deve farlo in modo completo, indicando tutti i possibili criteri concorrenti, e non soltanto alcuni di essi. Nel caso esaminato, il fornitore aveva contestato il foro ai sensi dell’art. 20 c.p.c. ma aveva omesso di riferirsi anche al foro della dipendenza previsto dall’art. 19 c.p.c., rendendo l’eccezione strutturalmente incompleta. Una simile lacuna, chiarisce l’ordinanza, non è sanabile con un’integrazione successiva alla comparsa di risposta tempestivamente depositata: l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata per intero fin dal primo atto difensivo, a pena di decadenza, secondo il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, e 167 c.p.c. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto accogliere un’eccezione mai correttamente e completamente proposta, né tantomeno rilevare d’ufficio profili di incompetenza che la parte non aveva prospettato. Un principio inedito: la difesa “sollecitatoria” della parte vittoriosa Il punto più significativo dell’ordinanza riguarda però un tema di natura squisitamente processuale, relativo ai poteri difensivi di chi, pur avendo vinto sulla questione di competenza in primo grado, rischia di vedersi private le proprie ragioni in sede di regolamento. È noto che, nel giudizio di regolamento di competenza, la parte resistente non può proporre impugnazione incidentale: l’art. 47, ultimo comma, c.p.c., le consente soltanto di depositare scritture difensive e documenti. Nel caso di specie, il fornitore era risultato vittorioso sulla competenza, ma sulla base dell’eccezione subordinata (poi rivelatasi inammissibile), e non di quella principale relativa al foro convenzionale, che il Tribunale aveva invece respinto. La Cassazione ha ritenuto che, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47 c.p.c. alla luce del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, la parte vittoriosa debba poter chiedere, con la propria memoria difensiva, che la Corte esamini anche l’eccezione principale disattesa dal giudice di merito, per l’ipotesi in cui il regolamento proposto dalla controparte dovesse essere accolto. In caso contrario, la parte si troverebbe priva di qualunque strumento per far valere le proprie ragioni, non avendo interesse a proporre un autonomo regolamento avverso una decisione che, nella sostanza, le era già favorevole. Su questa base la Corte ha enunciato un principio di diritto: la parte resistente, vittoriosa in virtù dell’accoglimento della sola eccezione subordinata, può sollecitare con la memoria difensiva l’esame dell’eccezione principale disattesa, affinché la Corte possa comunque mantenere ferma la statuizione sulla competenza, sebbene su presupposti diversi da quelli inizialmente ritenuti dal giudice di merito. Contratti online e clausole vessatorie: perché il semplice “flag” non basta Il secondo principio, di più immediato interesse pratico per le imprese, riguarda le modalità di approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi per via telematica tra professionisti. Il fornitore sosteneva che la clausola di foro esclusivo fosse stata validamente accettata attraverso una procedura di adesione online, con la selezione di appositi flag sul modulo web, integrata poi dall’invio cartaceo del contratto senza contestazioni da parte della cliente. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, alle procedure di conclusione dei contratti per via telematica si applicano le ordinarie regole civilistiche, ivi compreso l’art. 1341, secondo comma, c.c., che impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra cui rientra pacificamente la deroga alla competenza territoriale. Trasponendo questo principio nell’ambiente digitale, la Cassazione ha affermato che la “doppia sottoscrizione” richiesta dalla norma può essere validamente sostituita da una firma elettronica, anche nella forma più semplice, o “leggera”, disciplinata dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), tipicamente realizzata mediante un codice OTP inviato al firmatario. Non è invece sufficiente la mera spunta di una casella sul modulo web: quella modalità, per quanto diffusa nella prassi commerciale, non garantisce che il cliente abbia prestato un consenso specifico e consapevole proprio alla clausola derogatoria, come invece richiede la norma codicistica. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per chi opera nel commercio elettronico B2B, in particolare nei settori, come quello dell’energia, delle telecomunicazioni e delle utenze in genere, dove i contratti vengono conclusi quasi integralmente online. Le imprese che intendono inserire clausole vessatorie, come il foro esclusivo, le penali o le limitazioni di responsabilità, dovranno strutturare i propri percorsi di adesione digitale prevedendo un passaggio autonomo e specifico di approvazione di tali clausole, distinto dalla generica accettazione delle condizioni generali, e supportato da una firma elettronica idonea a dimostrare la consapevolezza del consenso prestato. La semplice interfaccia con caselle da spuntare, per quanto tecnicamente più agevole, espone il predisponente al rischio che la clausola resti priva di effetto, con conseguenze rilevanti proprio in tema di competenza, come

Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A

Assegno divorzile perequativo: conta anche la scelta tacita di dedicarsi alla famiglia

Quando il sacrificio di una carriera, anche se non scritto in alcun accordo, fonda il diritto all’assegno Una coppia, sposata dal 2001 e separatasi consensualmente nel 2016 dopo circa quindici anni di convivenza, otteneva la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza parziale del Tribunale di Rimini nel 2021. Con la sentenza definitiva del dicembre 2024, il giudice di prime cure poneva a carico del marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli, un assegno divorzile mensile di 100,00 euro in favore della moglie, rivalutabile secondo gli indici Istat. L’uomo, medico dipendente di un’azienda sanitaria pubblica e al contempo libero professionista presso due strutture private, impugnava la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, lamentando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno. La Corte territoriale, con sentenza pubblicata nell’agosto 2025, confermava integralmente la statuizione di primo grado. I giudici d’appello ricostruivano la vicenda familiare osservando che, durante il matrimonio, l’uomo si era dedicato in via prevalente alla propria attività professionale, fino a coltivare contestualmente un rapporto di lavoro dipendente e un’attività libero-professionale, mentre la donna, pur mantenendo un’occupazione, aveva scelto per diversi periodi il lavoro a tempo parziale per occuparsi prevalentemente dei figli e delle esigenze domestiche. Tale scelta, secondo la Corte, doveva considerarsi frutto di un accordo tacito tra i coniugi, e aveva comportato per la donna una rinuncia a un reddito più elevato, con ricadute negative anche sulla futura posizione pensionistica. Né la Corte d’Appello riteneva che la circostanza, anch’essa dedotta dal marito, di un’eventuale nuova stabile convivenza della ex moglie con un nuovo compagno potesse condurre a una diversa conclusione, attesa la funzione compensativa, e non meramente assistenziale, riconosciuta all’assegno. L’uomo ricorreva quindi per cassazione, affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla medesima questione: l’erroneo riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, a suo dire disposto senza un rigoroso accertamento del nesso causale tra lo squilibrio reddituale delle parti e un effettivo sacrificio professionale della ex moglie, e senza un’adeguata considerazione delle disponibilità patrimoniali di quest’ultima — comprensive di un apporto economico regolare versato dal nuovo convivente — né del contributo personale fornito dallo stesso ricorrente nella cura dei figli. La questione giuridica Il nodo affrontato dalla Prima Sezione Civile della Cassazione riguarda i presupposti necessari affinché l’assegno divorzile possa essere riconosciuto in funzione perequativo-compensativa, distinta dalla funzione meramente assistenziale. Si tratta di un tema centrale nell’evoluzione giurisprudenziale successiva al noto revirement delle Sezioni Unite del 2018, che ha superato il criterio del tenore di vita matrimoniale per affermare la natura composita — assistenziale, compensativa e perequativa — dell’assegno ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970. La questione pratica sottoposta ai giudici di legittimità era se la funzione compensativa dell’assegno possa essere riconosciuta anche quando il coniuge richiedente dispone di redditi e di un patrimonio personale non irrilevanti, e se la scelta di dedicarsi alla famiglia, mai formalizzata in un accordo esplicito tra i coniugi, possa comunque fondare il diritto all’assegno. Il principio affermato dalla Corte La Cassazione (raccolta generale n. 18385/2026) ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, ribadendo un orientamento già consolidato nella propria giurisprudenza. Innanzitutto, sotto il profilo processuale, la Corte ha richiamato il principio per cui il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., riguarda esclusivamente l’omissione di un fatto storico non considerato dal giudice di merito, e non può essere invocato per contestare la valutazione delle prove operata dal giudice d’appello, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame. Sul piano sostanziale, la Corte ha chiarito che l’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa presuppone, come precondizione, una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi al momento del divorzio, accertata in concreto sulla base dei redditi delle parti. Nel caso di specie, tale squilibrio risultava evidente già dai dati offerti dallo stesso ricorrente, che dichiarava un reddito medio annuo di oltre 63.000 euro nel triennio 2020-2022, a fronte di un reddito della ex moglie di poco più di 22.000 euro nel medesimo periodo. Accertata tale disparità, occorre poi verificare il nesso di causalità tra lo squilibrio economico e le scelte di organizzazione della vita familiare assunte durante il matrimonio. Su questo punto la Cassazione ha riaffermato un principio di particolare rilievo pratico: il diritto all’assegno perequativo-compensativo sussiste non soltanto quando la rinuncia a occasioni professionali sia il frutto di un accordo espresso tra i coniugi, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta condivisa, ancorché tacita. È quanto accertato nel caso concreto, in cui l’intensa attività professionale del marito, svolta sia come dipendente che come libero professionista, si è sviluppata in parallelo alla scelta della moglie di ridurre il proprio impegno lavorativo per occuparsi della famiglia, in un contesto che la Corte territoriale ha ritenuto espressivo di un accordo tacito tra le parti. Quanto poi all’obiezione secondo cui la beneficiaria disponeva di risorse patrimoniali non trascurabili e dell’apporto economico di un nuovo convivente, la Cassazione ha colto l’occasione per precisare un ulteriore aspetto della funzione perequativa: questa non richiede che il beneficiario sia privo di mezzi adeguati per un’esistenza dignitosa, poiché in tal caso sarebbe configurabile soltanto la diversa e più limitata funzione assistenziale. La funzione perequativa, al contrario, può essere riconosciuta anche quando il beneficiario disponga di redditi e sostanze tali da escludere uno stato di bisogno, perché ciò che rileva è il nesso causale tra la rinuncia lavorativa e la formazione del patrimonio, proprio o dell’altro coniuge, durante la vita matrimoniale. La Corte ha infine osservato, sotto un profilo più processuale, che il ricorrente non aveva neppure specificato in quale fase del giudizio di merito avesse dedotto la questione delle ulteriori disponibilità finanziarie della ex moglie, incorrendo così anche in un difetto di autosufficienza del ricorso. Implicazioni pratiche La pronuncia consolida un orientamento di importanza concreta per chi affronta un procedimento di divorzio o ne valuta gli effetti economici. Per il coniuge che durante il matrimonio ha ridimensionato la propria attività lavorativa per

Spese universitarie del figlio dopo il divorzio: quando sono “straordinarie” e chi deve pagarle

La Cassazione torna sul tema e cassa per vizio di motivazione: il giudice del rinvio dovrà spiegare come ha calcolato la somma e perché ha posto il costo intero a carico di un solo genitore La vicenda che ha dato origine all’ordinanza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione n. 16578/2026 si dipana lungo quasi trent’anni di storia familiare e giudiziaria, toccando uno dei nodi più frequenti e controversi del diritto di famiglia: quando le spese sostenute da un genitore per il figlio, dopo la separazione e il divorzio, possono essere qualificate come “straordinarie” e quindi pretese in rimborso dall’altro genitore? Una famiglia, un figlio, un lungo percorso nei tribunali I fatti risalgono al 1993, anno del matrimonio tra i due protagonisti della vicenda. Nel 1995 nasce il figlio della coppia; nel 1998 i coniugi si separano consensualmente, e nel 2006 il divorzio viene pronunciato dal Tribunale di Taranto quando il ragazzo ha undici anni. La sentenza di divorzio recepisce le condizioni già concordate in sede di separazione, stabilendo un contributo periodico a carico del padre per il mantenimento del figlio, ma senza alcuna previsione specifica in ordine alle spese straordinarie. Ed è proprio questa lacuna che innesca un contenzioso destinato a percorrere tre gradi di giudizio per due volte, approdando alla Cassazione altrettante volte nell’arco di qualche anno. Il primo round giudiziario prende avvio quando la madre agisce in giudizio per ottenere il rimborso di oltre 16.000 euro che aveva sostenuto negli anni per far fronte a una serie di esborsi: tasse e libri scolastici, viaggi di istruzione, iscrizione all’università privata, canone di locazione dell’alloggio universitario nella città sede degli studi, spese di viaggio, attività sportive, corso di musica, visite mediche e analisi. Il Tribunale di Taranto, con sentenza del 2018, accoglie la domanda e condanna il padre al rimborso della metà di quelle spese, qualificandole tutte come straordinarie in quanto non preventivabili al momento della separazione. Il primo ribaltamento: la Corte d’appello e la nozione di “spese ordinarie” Il padre impugna la sentenza e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ribalta completamente la decisione. Il giudice territoriale afferma che le spese straordinarie sono solo quelle connotate da rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità tali da esulare dall’ordinario regime di vita del figlio. In questa prospettiva, le spese scolastiche e universitarie — comprese le tasse di iscrizione, il canone dell’appartamento nella città universitaria e i viaggi — non sarebbero straordinarie, perché il livello socio-culturale ed economico della famiglia (entrambi i genitori sono professionisti laureati) rendeva ragionevolmente prevedibile che il figlio avrebbe proseguito gli studi e si sarebbe iscritto anche a un ateneo privato fuori sede. Le spese mediche ordinarie, quelle per lo sport e per la musica vengono parimenti escluse. Il primo passaggio in Cassazione e il principio di diritto La madre ricorre in Cassazione e la Prima Sezione, con la propria ordinanza n. 7169/2024, accoglie il ricorso nei limiti delle spese scolastiche e universitarie, escludendo dall’ambito dell’impugnazione le spese mediche, sportive, musicali e quelle riferite a generiche “ulteriori esigenze” del figlio, in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le ragioni della decisione di appello. Nell’ordinanza rescindente la Corte enuncia un principio di diritto destinato a fare da bussola nel giudizio di rinvio: le spese straordinarie, non comprese nell’assegno periodico, sono quelle che — salvo espressa statuizione convenzionale o giudiziale — non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell’assegno, valutate in concreto e nell’attualità degli elementi indicati dall’art. 337-ter, comma 4, c.c., e che, se sostenute da un solo genitore, per la loro rilevante entità producono una violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Cruciale è il momento di riferimento: la prevedibilità va apprezzata al tempo in cui l’assegno fu determinato, non in astratto e non retrospettivamente. Non si possono considerare prevedibili, per un bambino di undici anni, le spese universitarie che si materializzeranno molti anni dopo. Il giudizio di rinvio e la seconda cassazione Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Taranto quale giudice del rinvio, questa condanna il padre a corrispondere alla madre la complessiva somma di € 24.321,34, qualificando come straordinarie le spese universitarie e quelle complementari (retta dell’ateneo, locazione dell’alloggio, viaggi per raggiungere la sede), i viaggi di istruzione e le spese per il conseguimento della patente europea del computer. Le tasse scolastiche delle scuole medie superiori, i libri di testo e l’abbonamento ai mezzi pubblici per raggiungere la scuola vengono invece esclusi, in quanto prevedibili al tempo del divorzio. In ordine alla misura del concorso di ciascun genitore, la Corte territoriale afferma che il requisito della proporzionalità non era stato riproposto né in appello né in Cassazione, dichiarandolo precluso. Poi, in via “ad ogni buon conto”, affronta comunque la questione, richiamando quanto risultava dalla sentenza di divorzio del 2006 — dove erano stati valorizzati i redditi del padre riferiti all’anno 2002 — e concludendo che il concorso paritario al 50% non violava il principio di proporzionalità. Conclude condannando il padre al pagamento dell’intera somma di € 24.321,34. Il padre propone un nuovo ricorso per cassazione, articolato in sei motivi. I motivi del ricorso e la scelta della Corte I primi quattro motivi contestano, sotto vari profili, la valutazione operata dalla Corte d’appello in ordine alla proporzionalità del contributo: si lamenta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (inosservanza del principio di diritto enunciato dalla Cassazione), dell’art. 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato), e dell’art. 147 c.c. (norma ritenuta ultronea rispetto all’oggetto del giudizio). La Cassazione li dichiara tutti inammissibili: le censure attengono alla misura del contributo, questione distinta rispetto all’individuazione delle spese straordinarie cui si riferiva il principio di diritto dell’ordinanza rescindente; e comunque, la decisione della Corte d’appello si regge su tre diverse e autonome ragioni (la preclusione, la valorizzazione dei dati reddituali della sentenza di divorzio, il richiamo all’obbligo genitoriale ex art. 147 c.c.), di cui quella relativa alla preclusione non è stata efficacemente attaccata. Il quinto motivo — violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa

Gli aiuti dei genitori non contano: la Cassazione chiarisce cosa è davvero “reddito” ai fini dell’assegno di separazione

Una recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ribalta la decisione della Corte d’Appello di Genova e fissa un principio destinato a incidere concretamente sui giudizi di separazione: le elargizioni familiari ricevute dal coniuge obbligato non possono essere calcolate nella determinazione dell’assegno di mantenimento Tutto nasce da una separazione coniugale avviata davanti al Tribunale di Genova nell’autunno del 2020, con ricorsi pressoché contestuali da entrambi i coniugi, ciascuno dei quali aveva chiesto l’addebito a carico dell’altro. Il Tribunale, riuniti i procedimenti, pronunciò la separazione rigettando entrambe le domande di addebito, disponendo l’affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, e ponendo a carico del padre un contributo mensile di € 1.200,00 per il mantenimento dei figli. La domanda di assegno di mantenimento per il coniuge venne invece respinta. La moglie impugnò la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Genova, contestando sia il mancato addebito sia il diniego dell’assegno di mantenimento in suo favore. La Corte territoriale accolse parzialmente l’appello: pur confermando il rigetto della domanda di addebito, riconobbe alla donna un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, valorizzando la differenza reddituale e patrimoniale tra i coniugi, gli oneri abitativi gravanti sulla appellante (€ 700,00 mensili, documentati e non contestati) e il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Per giustificare la capacità contributiva del marito, la Corte d’Appello aveva richiamato, tra gli altri elementi, importanti emolumenti che lo stesso riceveva dalla madre — quantificati in oltre € 5.000,00 mensili — unitamente ai flussi bancari emergenti dagli estratti conto, ritenuti indicativi di proventi non dichiarati, e al miglioramento della redditività dell’attività commerciale gestita dalla moglie, le cui perdite si erano significativamente ridotte negli anni 2022 e 2023. Il ricorso in Cassazione: quattro motivi, uno decisivo Il marito ricorse per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo — quello che la Corte ha ritenuto fondato, con assorbimento degli altri — denunciò la violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 156 e 2697 del codice civile, sostenendo che la Corte d’Appello aveva erroneamente fondato la propria valutazione sulla sua capacità contributiva sulla base di elargizioni familiari già cessate, presunti flussi bancari non attuali e un patrimonio non redditizio, invertendo di fatto l’onere della prova e discostandosi dal principio secondo cui l’obbligo contributivo del coniuge deve fondarsi su redditi effettivi e stabili. Il principio di diritto: le liberalità familiari non sono reddito La Prima Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 16637/2026, ha accolto il ricorso ribadendo e precisando un orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il punto di partenza è l’art. 156 c.c., che commisura l’entità dell’assegno di mantenimento alle “circostanze” e ai “redditi dell’obbligato”. La Corte ricorda che già a partire dal leading case rappresentato dalla pronuncia n. 10380/2012, la giurisprudenza di legittimità aveva faticosamente raggiunto una posizione unitaria: le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato — anche se sistematiche, regolari e protrattesi dopo la separazione — non possono essere considerate “reddito” ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c. La ratio è chiara ed è espressamente richiamata nell’ordinanza: le liberalità familiari, per quanto continue, derivano da una volontà sempre revocabile, estranea alla sfera giuridica dell’obbligato e non dipendente da essa. Computarle come reddito significherebbe ancorare la misura dell’assegno a una fonte intrinsecamente instabile e incerta, in contrasto con la necessità che il reddito rilevante ai fini dell’art. 156 c.c. abbia carattere di stabilità e sia destinato a valere nel tempo futuro. Questo principio — già affermato con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge richiedente l’assegno — vale simmetricamente anche per quelle ricevute dal coniuge obbligato. La Corte introduce, tuttavia, una precisazione importante, che delimita il perimetro del principio. La regola dell’irrilevanza riguarda le elargizioni periodiche di carattere liberale; è invece diverso il caso dell’incremento patrimoniale che si verifichi una tantum e che accresça in modo definitivo il patrimonio dell’obbligato — come l’acquisto di un’eredità — il quale rientra tra le “altre circostanze” che l’art. 156 c.c. impone di considerare nella valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (richiamando in proposito Cass. n. 4758/2010, citata nell’ordinanza). L’errore della Corte d’Appello e la cassazione con rinvio Alla luce di questi principi, la Corte ha ritenuto che il ragionamento seguito dalla Corte d’Appello di Genova non fosse condivisibile. Il giudice territoriale aveva attribuito rilievo preminente agli emolumenti ricevuti dal ricorrente dalla madre — peraltro contestati sin dal 2020 quanto alla loro persistenza — senza considerare che si trattava di elargizioni liberali inidonee, per definizione, a fondare una capacità contributiva stabile. Omettendo questa valutazione, la Corte d’Appello aveva finito per determinare l’assegno di mantenimento su basi che non rispondevano al requisito di stabilità imposto dalla norma. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova valutazione delle condizioni economiche delle parti depurata dall’elemento delle liberalità materne, e pronunciarsi anche sulle spese di questa fase. Cosa cambia nella pratica: una bussola per i coniugi e per i loro avvocati L’ordinanza n. 16637/2026 ha un rilievo pratico immediato per chiunque si trovi coinvolto in un procedimento di separazione o divorzio in cui il coniuge obbligato riceva — o abbia ricevuto — sostegno economico da familiari. Il principio è netto: queste somme non entrano nel calcolo dell’assegno. Il giudice non può valorizzarle né in senso positivo (incrementando l’assegno perché il ricorrente risulta “assistito” dalla famiglia) né in senso negativo (riducendo l’assegno spettante al richiedente per lo stesso motivo). Rimane ferma la distinzione tracciata dalla Corte: se il coniuge obbligato ha ricevuto un incremento patrimoniale definitivo — si pensi a una donazione di un immobile o a un’eredità — quella circostanza può e deve essere considerata, non come reddito in senso tecnico, ma come elemento rilevante nella valutazione complessiva della sua situazione economica. Questa distinzione tra liberalità periodiche (irrilevanti) e arricchimenti patrimoniali definitivi (rilevanti) è fondamentale per impostare correttamente la strategia difensiva in sede di separazione. Se stai affrontando una separazione e ti interroghi su come vengano calcolate le risorse del coniuge ai fini dell’assegno, i