Stalking o semplice molestia? La Cassazione torna a tracciare il confine dell’art. 612-bis c.p.

Con la sentenza n. 33420/2026, depositata l’11 settembre 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri distintivi tra il delitto di atti persecutori e la più lieve fattispecie delle molestie, chiarendo che per la configurabilità dello stalking non è richiesta una prolungata sequenza temporale delle condotte. Un uomo, dopo la fine di una relazione sentimentale, aveva posto in essere nei confronti dell’ex compagna e del figlio di lei una condotta insistente, fatta di pedinamenti, appostamenti e imposizioni invasive della propria presenza. Si era recato più volte, anche in orario notturno, presso l’abitazione e il luogo di lavoro della donna, lasciando oggetti maleodoranti e occultando un localizzatore GPS sulla sua autovettura. Il Tribunale di Perugia lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., con pena condizionalmente sospesa e risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La Corte d’appello di Perugia aveva confermato integralmente la decisione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, incentrati principalmente sulla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delle molestie di cui all’art. 660 c.p., sul travisamento della prova relativa alla natura persecutoria delle condotte, sull’assenza di prova dell’evento del reato, sull’omessa valutazione di una presunta finalità lecita della condotta – il recupero di alcuni effetti personali presso l’ex compagna – e, infine, sul trattamento sanzionatorio, con riguardo sia al diniego della sospensione condizionale della pena sia alla dosimetria della sanzione. Il quadro normativo: la struttura del reato di atti persecutori L’art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, cagiona alla vittima uno stato di ansia o paura perdurante e grave, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero ancora la costringe ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato abituale e di evento: la condotta deve ripetersi nel tempo e produrre uno degli esiti dannosi indicati dalla norma, in alternativa fra loro. Proprio sul concetto di abitualità si è concentrato il primo nucleo di censure del ricorrente, secondo cui la mancanza di un protrarsi significativo delle condotte nel tempo avrebbe dovuto condurre a una diversa qualificazione del fatto, ai sensi del più lieve art. 660 c.p. L’abitualità della condotta: non serve una lunga durata La Cassazione ha respinto questa impostazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato non è l’estensione temporale delle condotte, bensì la loro identificabilità come segmenti di un’azione unitaria, causalmente orientata a produrre uno degli eventi tipici del reato. La Corte ha ricordato come sia sufficiente, in questo senso, anche solo due condotte di minaccia o molestia, purché idonee a integrare la reiterazione richiesta dalla norma, e come in altri precedenti si sia ritenuto sussistente il reato persino in relazione a condotte concentrate nell’arco di una sola giornata. Nel caso esaminato, peraltro, la condotta persecutoria si era comunque protratta su più giorni, il che rendeva la censura ancor meno fondata. L’evento del reato e la prova del turbamento psicologico Quanto alla prova dell’evento, i giudici di legittimità hanno ribadito che è sufficiente il verificarsi di uno solo tra gli esiti alternativi previsti dalla norma – stato di ansia, timore per l’incolumità, alterazione delle abitudini di vita – e che la vittima non è tenuta a descriverne espressamente le caratteristiche. La prova può infatti desumersi dal complesso degli elementi fattuali acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente, purché l’effetto destabilizzante risulti oggettivamente rilevabile e non resti confinato alla mera percezione soggettiva della persona offesa. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provati sia lo stato d’ansia ingenerato nella vittima, sia il timore per l’incolumità propria e del figlio, desumendoli dalle minacce gravi, dai pedinamenti e dalle molestie ossessive accertate nei gradi di merito. Il criterio distintivo rispetto alle molestie Un passaggio centrale della pronuncia riguarda proprio il discrimine tra stalking e molestie: quando le condotte intrusive sono idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia, ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, si configura il più grave delitto di atti persecutori; quando invece le stesse condotte si limitano a infastidire la persona offesa, senza produrre tali effetti, la fattispecie resta confinata nella più lieve ipotesi di cui all’art. 660 c.p. È dunque l’intensità dell’effetto prodotto sulla vittima, e non la sola natura materiale degli atti, a segnare il confine tra le due figure di reato. La finalità lecita non scrimina condotte sproporzionate La Cassazione ha altresì respinto il motivo relativo alla presunta finalità lecita della condotta, fondata sull’intenzione dell’imputato di recuperare propri effetti personali. I giudici hanno osservato come tale giustificazione fosse stata allegata in termini del tutto generici e come, in ogni caso, le condotte poste in essere risultassero manifestamente sproporzionate e incontinenti rispetto allo scopo dichiarato, tali da non poter in alcun modo scriminare l’azione persecutoria complessivamente considerata. Il trattamento sanzionatorio Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati giudicati infondati. Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ricordato che si tratta di una valutazione prognostica di merito, sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità, qui assente in ragione della gravità del fatto e della mancanza di indici di resipiscenza. Quanto alla dosimetria della pena, la Cassazione ha applicato il consolidato principio secondo cui, quando la sanzione concreta si attesta al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione specifica e diffusa, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza di cui all’art. 133 c.p. Le implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti. Per le vittime di condotte persecutorie, conferma che non è necessario attendere il protrarsi delle molestie per un lungo periodo prima di poter agire: anche poche condotte, se idonee a produrre uno degli eventi tipici del reato, integrano lo stalking. Per la difesa, ribadisce che la riqualificazione in termini di mera molestia richiede la dimostrazione che le condotte non abbiano prodotto alcun effetto destabilizzante oggettivamente apprezzabile sulla vittima, non essendo sufficiente la sola brevità temporale della condotta. Per i professionisti, la sentenza

Maltrattamenti in famiglia: le chat familiari e il racconto del minore alla psicologa scolastica possono fondare la condanna?

La Cassazione chiarisce il valore probatorio degli screenshot e delle dichiarazioni indirette raccolte a scuola, ma corregge il calcolo della recidiva Con la sentenza n. 32437/2026, depositata il 31 agosto 2026, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema delicato e ricorrente nella prassi giudiziaria: quali prove possono legittimamente fondare una condanna per maltrattamenti in famiglia quando la persona offesa è un minore coinvolto in un contesto di separazione conflittuale tra i genitori. La vicenda trae origine da una relazione di coppia interrotta da anni di conflittualità crescente. Dopo un periodo di allontanamento e un successivo ritorno in Italia della madre, quest’ultima abbandona nuovamente la casa familiare, denunciando il compagno; la figlia minore, nata nel 2006, resta invece a vivere con il padre. È proprio in questo torno di tempo, a cavallo della separazione tra i genitori, che si collocano i fatti oggetto di imputazione: ripetuti episodi di ingiurie, scatti d’ira con atti di violenza reale, un linguaggio volgare rivolto alla figlia, manifestazioni di disprezzo e trascuratezza nella cura della minore, che avrebbero determinato in quest’ultima un grave stato di prostrazione psicologica, sfociato anche in condotte autolesionistiche. Il Tribunale di Monza condanna l’imputato per maltrattamenti sia in danno della compagna sia della figlia. La Corte d’appello di Milano riforma parzialmente la decisione, assolvendo dall’accusa relativa alla compagna ma confermando la responsabilità per i fatti commessi ai danni della minore, con conseguente rideterminazione della pena. Contro questa sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi. La questione giuridica: quali prove possono fondare la condanna? Il cuore del ricorso riguarda l’utilizzabilità e l’affidabilità di due categorie di prove che, nella pratica dei processi per maltrattamenti in famiglia, ricorrono con crescente frequenza: da un lato la relazione redatta da una psicologa scolastica sulla base dei colloqui avuti con la minore, dall’altro gli screenshot di conversazioni scambiate su un’applicazione di messaggistica tra i componenti del nucleo familiare. A questi si aggiungono le censure relative alla motivazione sulla sussistenza del reato e, infine, un motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Le dichiarazioni della minore raccolte dalla psicologa scolastica: documento o testimonianza indiretta? Il primo motivo di ricorso lamentava la violazione dell’art. 195 del codice di procedura penale, norma che disciplina l’utilizzabilità della testimonianza indiretta, sostenendo che le dichiarazioni della minore, per come riportate nella relazione della psicologa dello sportello di ascolto scolastico, non potessero essere valorizzate perché non raccolte direttamente dal giudice. La Cassazione respinge la censura richiamando un proprio consolidato orientamento, secondo cui il documento che riproduce dichiarazioni altrui, unitamente ad altri dati, costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e non muta la propria natura giuridica per il solo fatto di contenere un racconto reso da un terzo. In altri termini: la relazione della psicologa non è una testimonianza indiretta soggetta ai limiti dell’art. 195 c.p.p., ma un documento liberamente valutabile dal giudice, tanto più che era stata acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, circostanza che esclude in radice qualunque ipotesi di inutilizzabilità patologica. La Corte aggiunge un rilievo di segno pratico, destinato a orientare la prassi degli operatori scolastici e sanitari: le garanzie previste dalla c.d. Carta di Noto, pensate per chi raccoglie la testimonianza di un minore a fini di prova, non si applicano nello stesso modo a un contesto — come quello di uno sportello di ascolto scolastico — orientato non alla raccolta della prova ma al supporto psicologico del minore in difficoltà. La loro eventuale inosservanza, peraltro, non determina comunque l’inutilizzabilità della deposizione, ma impone al giudice di motivare sull’attendibilità della dichiarazione raccolta al di fuori di quelle metodiche. Gli screenshot delle chat familiari: quando sono utilizzabili in giudizio? Il secondo motivo investiva l’utilizzabilità degli screenshot delle conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda, ritenuti dal ricorrente privi di ogni garanzia di genuinità e acquisiti in violazione della disciplina sul documento informatico e sul sequestro della corrispondenza. La Cassazione respinge anche questa censura. Lo screenshot di un messaggio scambiato su un’applicazione di messaggistica, spiega la Corte, altro non è che la fotografia di quanto raffigurato sul display del dispositivo: un documento ai sensi dell’art. 234 c.p.p., non soggetto alle regole del codice dell’amministrazione digitale pensate per tutelare l’integrità di ben altri dati informatici. E anche a volerlo qualificare come corrispondenza, soggetta alla più stringente disciplina dell’art. 254 c.p.p., il principio ribadito dalla Corte è che l’acquisizione di screenshot forniti agli inquirenti da uno dei conversanti non richiede il provvedimento di sequestro del pubblico ministero, perché si tratta di una conversazione a cui lo stesso conversante ha partecipato e di corrispondenza ormai pervenuta, non più in transito. Quanto poi alla possibile manipolazione dei messaggi, la Cassazione osserva che la relativa contestazione non era stata sollevata in appello e che, in ogni caso, restava formulata in termini meramente ipotetici, privi di qualsiasi riscontro nel testo delle sentenze di merito. La valutazione della credibilità della minore e il ruolo dei riscontri Il terzo motivo censurava la motivazione sulla sussistenza del reato, evidenziando che la minore, dopo un primo racconto più marcatamente accusatorio, aveva in seguito ridimensionato le proprie dichiarazioni. Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno dato adeguatamente conto di questa evoluzione, collegandola anche a pressioni esercitate dal genitore, senza tuttavia ignorarla: hanno anzi valorizzato il fatto che, pur ridimensionando gli addebiti, la minore non avesse mai smentito la natura violenta e prevaricatrice del comportamento paterno. A ciò si aggiungono riscontri esterni convergenti: le dichiarazioni del personale scolastico, quelle della madre, il contenuto delle chat, i segni di autolesionismo osservati dalla psicologa, nonché le stesse dichiarazioni spontanee dell’imputato, che aveva ammesso il clima conflittuale e alcuni degli episodi contestati. Un quadro probatorio che, secondo la Corte, sorregge una motivazione tutt’altro che illogica, tanto più trattandosi di doppia conforme tra primo e secondo grado. Il correttivo sulla recidiva: l’affidamento in prova al servizio sociale L’unico motivo accolto riguarda il trattamento sanzionatorio, e in particolare il riconoscimento della recidiva. I giudici di merito avevano infatti trascurato che le condanne

Il diritto d’autore nella musica: quando l’editore non deve rendere conto

Un contratto di edizione musicale, un catalogo storico e la domanda di nullità che non ha convinto il Tribunale di Napoli Un noto artista musicale, affermatosi tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, aveva legato la propria produzione discografica a una casa editrice musicale con la quale, tra il 1992 e il 1998, aveva firmato i contratti di edizione relativi a sei album di grande successo commerciale. Anni dopo, l’artista si è rivolto al Tribunale di Napoli sostenendo di non essere mai riuscito a ottenere copia di quei contratti e lamentando che la società editrice si fosse limitata, per tutto quel tempo, a incassare la propria quota dei proventi SIAE senza svolgere alcuna reale attività di promozione e valorizzazione del catalogo. Su queste basi, l’attore ha chiesto in via principale l’accertamento della nullità dei contratti per difetto degli elementi essenziali e, in subordine, la risoluzione degli stessi per inadempimento, con la restituzione di tutti gli introiti percepiti dalla controparte nel corso degli anni. La società editrice si è costituita in giudizio depositando i contratti e i relativi bollettini SIAE che l’attore sosteneva di non possedere, e ha ricostruito in modo documentato la propria attività: dalla distribuzione delle opere su supporti fisici e piattaforme digitali, alla promozione tramite uffici stampa e testate specializzate, fino alla concessione di licenze di sincronizzazione – anche a titolo gratuito – per due film che avevano visto l’artista protagonista, e per una recente serie televisiva di successo. La società ha inoltre proposto domanda riconvenzionale per responsabilità aggravata, ritenendo pretestuosa l’iniziativa giudiziaria della controparte. Il giudizio, incardinato nel 2022 dinanzi alla Sezione specializzata in materia d’impresa, si è concluso con la sentenza n. 11802, pubblicata il 23 luglio 2026, che ha rigettato integralmente le domande dell’attore, fornendo un’occasione preziosa per fare chiarezza su alcuni nodi ricorrenti del diritto d’autore applicato all’industria musicale. La natura del contratto di edizione musicale: cessione, non mandato Il primo e decisivo passaggio della motivazione riguarda la qualificazione giuridica del contratto di edizione musicale. Si tratta di una figura negoziale priva di una disciplina legale propria: la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) detta infatti una regolamentazione specifica solo per il contratto di edizione a stampa (artt. 118 e ss.), che si applica al contratto di edizione musicale unicamente nei limiti della compatibilità, secondo la clausola di rinvio dell’art. 141 della medesima legge. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento della Cassazione, ha ribadito che l’accertamento del contenuto degli obblighi tra autore ed editore musicale non è una questione di diritto (quaestio iuris), bensì una questione di volontà (quaestio voluntatis), da ricostruire caso per caso attraverso l’interpretazione delle concrete pattuizioni contrattuali. Da questa premessa discende una conseguenza pratica di grande rilievo: il contratto di edizione musicale non è un contratto di mandato, ma un vero e proprio contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. Non si tratta di una differenza puramente terminologica. Se il rapporto fosse qualificabile come mandato, l’editore sarebbe tenuto, ai sensi dell’art. 1713 c.c., a rendere periodicamente conto della propria gestione all’autore-mandante. Qualificandolo invece come cessione, l’editore acquista i diritti in nome proprio, assume su di sé il rischio dell’impresa editoriale e li sfrutta autonomamente, restando obbligato soltanto a corrispondere il compenso pattuito, non a rendicontare l’attività svolta, salvo che le parti abbiano diversamente convenuto. Il compenso “a stralcio” e i limiti della domanda di nullità Su questa base, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità per difetto di causa articolata sotto due profili distinti. Il primo riguardava proprio l’assenza, nei contratti, di una clausola che imponesse all’editore l’obbligo di rendiconto: obbligo che – come chiarito – non costituisce elemento essenziale del contratto di cessione dei diritti d’autore, la cui causa si esaurisce nello scambio tra la cessione dei diritti e il corrispettivo pattuito. Il secondo profilo riguardava la pretesa assenza di compensi per gli sfruttamenti cosiddetti “extra-SIAE”, in particolare per le sincronizzazioni. Anche qui il Tribunale ha richiamato l’art. 130 della legge sul diritto d’autore, secondo cui il compenso per le opere musicali può legittimamente assumere la forma di una somma forfettaria “a stralcio”, senza che da questa scelta derivi alcun vizio genetico del contratto. Nel caso concreto, i contratti prevedevano sia un compenso una tantum per la cessione dell’opera, sia una partecipazione dell’autore ai proventi SIAE secondo quote percentuali specificamente indicate nei bollettini di dichiarazione sottoscritti da entrambe le parti. La mera eventuale inadeguatezza economica di tali compensi, ha precisato il Collegio, non incide sulla validità del contratto ma, al più, potrebbe rilevare sul diverso piano dell’inadempimento. Sincronizzazione e diritto morale d’autore: una valutazione sempre caso per caso Il terzo profilo di nullità dedotto dall’attore riguardava le clausole che attribuivano all’editore la facoltà di concedere licenze di sincronizzazione – ossia l’abbinamento dell’opera musicale a immagini in movimento, tipicamente in ambito cinematografico o televisivo – senza necessità di un consenso preventivo caso per caso da parte dell’autore. Anche questa censura è stata respinta. Il Tribunale ha ricordato che il diritto di sincronizzazione, pur incidendo potenzialmente sul diritto morale dell’autore quale espressione della sua personalità, è comunque un diritto di utilizzazione economica pienamente disponibile e cedibile all’editore nell’ambito del contratto di edizione. Il diritto morale non impone che l’autore venga interpellato per ogni singolo atto di sfruttamento: esso tutela piuttosto l’integrità dell’opera e la paternità della stessa, sicché un’eventuale lesione deve essere verificata in concreto, con riferimento alle specifiche modalità con cui la sincronizzazione è stata realizzata. Nel caso di specie, l’attore non aveva né allegato né dimostrato che le sincronizzazioni effettivamente realizzate avessero alterato l’integrità delle opere o pregiudicato la sua reputazione artistica: la censura è rimasta, pertanto, priva di riscontro concreto. L’inadempimento non provato e il rigetto della domanda subordinata Esclusa la nullità, il Tribunale ha esaminato la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento, fondata sulla dedotta mancata rendicontazione e sulla presunta inerzia promozionale dell’editore. Anche questa domanda è stata rigettata. Quanto alla rendicontazione, il Collegio ha osservato che l’obbligo di trasparenza oggi previsto dall’art. 110-quater della legge sul diritto d’autore

Assegno divorzile e nuova convivenza: la componente compensativa resiste?

Quando il coniuge economicamente più debole intraprende una nuova convivenza stabile dopo il divorzio, perde automaticamente il diritto all’assegno? La Cassazione, con l’ordinanza n. 24434/2026, torna a distinguere tra funzione assistenziale e funzione perequativo-compensativa, chiarendo cosa sopravvive e cosa si estingue. Una coppia si sposa nel 2009 e ha due figli gemelli nel 2012. Il matrimonio, durato sedici anni, si caratterizza per una marcata divisione dei ruoli: la moglie si dedica prevalentemente alla cura della famiglia e dei figli, a scapito della propria autonomia economica e professionale, mentre il marito dispone di risorse significativamente superiori. Nel 2023, in sede di separazione, vengono respinte le reciproche domande di addebito, disposto l’affidamento condiviso con collocamento paritario dei minori, assegnata la casa familiare al marito e posti a suo carico assegni di mantenimento per moglie e figli. Il successivo giudizio di divorzio, promosso dal marito dinanzi al Tribunale di Pesaro, si conclude con la sentenza n. 490/2024: i figli minori vengono collocati presso la madre, con un assegno di mantenimento complessivo di 1.200 euro mensili e una contribuzione dell’ex marito al 90% delle spese straordinarie, ma la domanda di assegno divorzile in favore della moglie viene respinta. Il tribunale rileva che la donna non ha tempestivamente allegato né provato i fatti costitutivi della pretesa, in particolare la rinuncia a concrete opportunità lavorative o il contributo alla formazione del patrimonio familiare, ed esclude comunque la funzione assistenziale dell’assegno, osservando che la donna è in età lavorativa, ha già svolto attività professionali e intrattiene una stabile convivenza more uxorio. La moglie propone appello, lamentando il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile e l’insufficienza del contributo per i figli. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 412/2025, riconosce parzialmente le sue ragioni: richiamando l’orientamento consolidato secondo cui l’assegno divorzile non ha funzione solo assistenziale ma anche perequativo-compensativa, accerta uno squilibrio economico riconducibile all’organizzazione familiare adottata durante il matrimonio e riconosce alla donna un assegno, sia pure contenuto, di 300 euro mensili. Precisa che la sopravvenuta convivenza stabile esclude solo la componente assistenziale, non quella compensativa. Respinge invece la richiesta di un contributo per il canone di locazione, imputando alla stessa appellante la scelta di lasciare l’abitazione coniugale per un contratto a canone elevato, e conferma l’assegno di mantenimento per i figli, pari a 600 euro ciascuno. Contro questa decisione il marito propone ricorso principale per cassazione, articolato in tre motivi; la moglie resiste e propone a sua volta ricorso incidentale, anch’esso su tre motivi. La questione giuridica: le due funzioni dell’assegno divorzile Il cuore della controversia riguarda la natura dell’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha superato la lettura che ne faceva un istituto dalla funzione esclusivamente assistenziale, riconoscendogli anche una funzione perequativo-compensativa: l’assegno, cioè, non serve solo a garantire un tenore di vita minimo al coniuge privo di mezzi adeguati, ma anche a riequilibrare le conseguenze economiche derivanti dalle scelte di conduzione della vita familiare condivise durante il matrimonio, quando abbiano determinato per uno dei coniugi la rinuncia a occasioni professionali o comunque un contributo significativo alla costruzione del patrimonio comune o di quello dell’altro coniuge. Il marito, con il primo e il secondo motivo di ricorso, contesta che tale funzione compensativa potesse essere riconosciuta in appello, sostenendo che la domanda originaria della moglie fosse stata proposta solo in chiave assistenziale e sostitutiva dell’assegno di separazione, e che il rigetto pronunciato in primo grado sul punto non fosse stato specificamente impugnato, con conseguente formazione di un giudicato interno. Il terzo motivo, invece, censura la condanna solidale di entrambi i genitori a rifondere le spese sostenute dalla curatrice speciale dei minori in appello. Con il ricorso incidentale, la moglie contesta invece il mancato accoglimento delle sue richieste relative alla prova per testi sulla presunta cessazione della convivenza more uxorio, al mancato riconoscimento della componente assistenziale dell’assegno e al diniego di un contributo per le spese di locazione dell’abitazione in cui vive con i figli. La decisione della Cassazione La Prima Sezione Civile respinge integralmente sia il ricorso principale sia quello incidentale. Sul punto centrale, la Corte ribadisce che l’assegno divorzile costituisce un istituto unitario che assolve contestualmente una funzione assistenziale e una funzione compensativo-perequativa, in attuazione del principio di solidarietà posto a fondamento della tutela del coniuge economicamente più debole. Tale componente compensativa va riconosciuta, in presenza di una rilevante disparità patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali sia frutto di un accordo espresso tra le parti, ma anche quando derivi da una conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta tacitamente condivisa dai coniugi, a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito da uno di essi alla formazione del patrimonio familiare, anche sotto forma di risparmio (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 4328/2024 e Cass. n. 32354/2024). Su questa base, la Corte esclude che nel caso di specie si fosse formato alcun giudicato parziale: il giudice d’appello non è vincolato allo specifico tenore letterale dei motivi di gravame, e l’appello della moglie aveva chiaramente devoluto il rigetto della domanda di assegno divorzile nel suo complesso, allegando la disparità economica e il contributo prestato alle esigenze familiari, senza che il marito avesse eccepito in quella sede alcuna preclusione processuale. Anche il terzo motivo del ricorso principale viene respinto: la nomina della curatrice speciale era stata resa necessaria da problematiche riguardanti entrambi i genitori, sicché la ripartizione delle relative spese tra le parti risulta giustificata. Quanto al ricorso incidentale, la Cassazione conferma che la Corte territoriale aveva correttamente aderito, per relationem, all’accertamento di fatto compiuto in primo grado circa la stabilità della convivenza more uxorio, ritenendo implicitamente irrilevanti le prove testimoniali sulla sua presunta cessazione successiva allo scioglimento del vincolo. Viene inoltre confermato che la sopravvenuta convivenza stabile elide solo la componente assistenziale dell’assegno, e non quella compensativa, coerentemente con l’impostazione dualistica dell’istituto. Infine, anche la censura relativa al mancato riconoscimento di un contributo per le spese di locazione viene respinta, perché non si

Il lavoro della casalinga ha un valore economico: la Cassazione conferma il diritto al risarcimento anche senza spese sostenute per un aiuto domestico

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione torna a occuparsi del danno da perdita della capacità di lavoro domestico, ribadendo un principio che negli ultimi trent’anni ha progressivamente rafforzato la tutela di chi si dedica alla cura della casa e della famiglia. Il caso trae origine da un grave sinistro stradale nel quale una donna, trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro frontale, riportava lesioni personali di rilevante entità. La consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di merito accertava non solo l’esistenza di un danno biologico permanente, ma anche una riduzione del 66% della capacità della vittima di svolgere le attività domestiche che la caratterizzavano prima dell’incidente. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello di Milano, pur non mettendo in dubbio l’accertamento medico-legale, negavano il risarcimento della componente patrimoniale legata a tale perdita. La ragione addotta era sempre la stessa: mancava la prova di spese effettivamente sostenute per sostituire, tramite l’intervento di terzi, l’attività domestica non più svolgibile. Secondo i giudici di merito, insomma, senza uno scontrino, una ricevuta o un contratto con una collaboratrice familiare, il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro casalingo non poteva dirsi provato. La questione giuridica sottoposta alla Cassazione La ricorrente ha impugnato la decisione lamentando la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2729 del codice civile, sostenendo che il giudice, una volta accertata l’esistenza del danno attraverso la c.t.u., avrebbe dovuto procedere alla sua liquidazione in via equitativa, senza subordinare il riconoscimento del risarcimento alla prova di esborsi specifici. Il nodo centrale della controversia, dunque, non riguardava l’an del danno – ossia se la vittima avesse effettivamente subito una compromissione della propria capacità domestica – bensì la modalità con cui tale pregiudizio potesse e dovesse essere provato e quantificato. Il valore giuridico del lavoro domestico La Corte, nell’accogliere il ricorso, ripercorre un orientamento che affonda le radici in pronunce risalenti agli anni Ottanta e che si è progressivamente consolidato fino ai giorni nostri. Il punto di partenza è un’affermazione di principio: il lavoro domestico non è confinato nell’area dell’irrilevanza giuridica per il solo fatto di non tradursi in una monetizzazione immediata. Chi si occupa della gestione della casa, del coordinamento dei bisogni familiari e dell’organizzazione della quotidianità svolge un’attività economicamente valutabile, e la sua compromissione, anche parziale, incide su un’utilità patrimoniale autonoma rispetto al danno alla salute. Questa distinzione tra danno biologico e danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa domestica non è meramente teorica. Il danno alla salute ristora la lesione dell’integrità psicofisica sul piano dinamico-relazionale, un interesse immateriale privo di equivalente di mercato; il danno patrimoniale, invece, compensa la perdita della capacità di rendere una prestazione economicamente apprezzabile, per la quale il mercato offre effettivamente un termine di paragone. Riconoscere entrambe le voci non genera, quindi, una duplicazione risarcitoria, ma dà atto della natura plurioffensiva della lesione alla persona. Il fondamento normativo di questa impostazione viene individuato dalla Corte in una pluralità di disposizioni: gli artt. 143, terzo comma, e 148 del codice civile, che attribuiscono rilievo alla capacità di lavoro casalingo nell’ambito del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia; l’art. 230-bis c.c., che valorizza il lavoro prestato all’interno del nucleo familiare; l’art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, che ai fini dell’assegno divorzile impone di considerare il contributo di ciascun coniuge alla conduzione familiare. A monte, la Corte richiama gli artt. 4 e 37 della Costituzione, che tutelano rispettivamente la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti della donna lavoratrice. Perché la prova delle spese sostitutive non è necessaria Il cuore dell’ordinanza sta nel superamento definitivo dell’equazione, adottata dai giudici di merito, tra danno e spesa sostenuta per rimediarvi. La Corte chiarisce che il costo sopportato per l’intervento di un collaboratore domestico rappresenta soltanto una delle possibili modalità con cui la vittima può porre rimedio alle conseguenze della perdita della propria capacità, ma non ne costituisce il parametro identificativo. Il danno consiste, piuttosto, nella perdita stessa della capacità lavorativa: una volta accertato che la persona svolgeva attività domestiche e che, a seguito della lesione, non può più svolgerle in tutto o in parte, il pregiudizio patrimoniale sussiste indipendentemente dalla scelta, operata dal danneggiato, di ricorrere o meno all’aiuto di terzi, a titolo oneroso o gratuito. Questa impostazione, precisa la Corte, non equivale ad ammettere una figura di danno in re ipsa. Resta infatti necessario l’accertamento di due elementi: che la vittima svolgesse effettivamente il lavoro domestico prima del fatto lesivo, e che tale capacità sia stata compromessa, totalmente o parzialmente, dalle conseguenze della lesione. Su questo secondo profilo, la giurisprudenza richiamata nell’ordinanza ammette che la prova dello svolgimento dell’attività di casalinga possa essere desunta anche in via presuntiva, ex art. 2727 c.c., dalla semplice circostanza che la vittima non avesse un’occupazione lavorativa esterna, spostando semmai sulla parte che nega il danno l’onere di dimostrare il contrario. I criteri di liquidazione Una volta accertata l’esistenza del danno, la sua quantificazione avviene secondo il criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c. La Corte segnala che, nella prassi, si ricorre spesso al reddito figurativo di una collaborazione domestica, opportunamente adattato per tenere conto della maggiore ampiezza dei compiti effettivamente svolti dalla casalinga rispetto a quelli di una lavoratrice dipendente. In letteratura vengono utilizzati anche altri parametri, come il costo di sostituzione o il costo opportunità, che permettono di valutare il tempo dedicato al lavoro domestico in base a quanto la persona avrebbe potuto guadagnare impiegando le medesime ore nel mercato del lavoro retribuito. Implicazioni pratiche Per le vittime di sinistri stradali o di altri fatti illeciti, la pronuncia rappresenta un rafforzamento significativo della tutela risarcitoria: chi si dedica alla cura della casa e della famiglia non dovrà più dimostrare di aver sostenuto spese specifiche per ottenere il ristoro della perdita della propria capacità lavorativa domestica, essendo sufficiente la prova, anche presuntiva, dello svolgimento di tale attività e della sua compromissione. Per le compagnie assicurative e per i professionisti che le assistono, l’ordinanza impone una revisione dei criteri

Test del capello nella separazione: la prova segreta di uso di stupefacenti è utilizzabile in giudizio?

L’accertamento tossicologico eseguito a insaputa del coniuge tra privacy, rischio penale e valore probatorio incerto Nei procedimenti di separazione capita sempre più spesso che un coniuge sospetti l’altro di fare uso di sostanze stupefacenti e cerchi di procurarsi una prova prima ancora di rivolgersi al giudice. Una delle modalità più discusse è il prelievo di capelli da un pettine o da una spazzola, seguito dall’invio del campione a un laboratorio privato per un’analisi tossicologica, il tutto senza che l’interessato ne sia a conoscenza. Il certificato così ottenuto viene poi prodotto in causa come prova dell’inidoneità genitoriale o dell’addebito. La domanda che si pone lo studio è se questo materiale possa davvero essere utilizzato dal giudice civile, e a quali condizioni. Il dato tossicologico è un dato sanitario a tutela rafforzata Il risultato di un’analisi condotta sui capelli per rilevare l’uso di stupefacenti non è un dato qualunque: costituisce un dato relativo alla salute ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e rientra, nell’ordinamento interno, tra le categorie particolari di dati disciplinate dall’art. 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). Si tratta di categorie il cui trattamento è vietato in via generale, salvo che ricorra una delle condizioni tassativamente previste dalla norma europea. Prelevare capelli da un pettine senza il consenso del titolare e inviarli a un laboratorio per un esame tossicologico integra dunque un trattamento di dati sanitari privo di base giuridica. Il prelievo a insaputa dell’interessato può avere rilevanza penale Chi acquisisce il campione in questo modo non corre soltanto un rischio sul piano civile. Il trattamento illecito di dati rientranti nelle categorie particolari dell’art. 9 GDPR, tra cui i dati sanitari, è sanzionato penalmente dall’art. 167, comma 2, del D.Lgs. 196/2003, quando dalla condotta derivi un nocumento all’interessato. Prima di procurarsi la prova in questo modo, chi intende farlo dovrebbe essere consapevole che la fase di acquisizione del campione può esporlo, a sua volta, a conseguenze penali. Nel processo civile non esiste una regola di esclusione automatica Qui si colloca il nodo più delicato per chi deve valutare se produrre in giudizio una prova di questo tipo. Il processo penale conosce, all’art. 191 c.p.p., l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; il codice di procedura civile non contiene una regola equivalente. L’art. 160-bis del D.Lgs. 196/2003 si limita a rinviare alle disposizioni processuali per stabilire validità ed efficacia degli atti fondati su un trattamento di dati non conforme alla legge, e in assenza di una disposizione processuale specifica il risultato è che il giudice civile valuta la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.c.. Giurisprudenza e dottrina prevalenti hanno elaborato, in particolare nel diritto di famiglia, un criterio di bilanciamento tra il diritto alla prova e il diritto alla riservatezza e alla dignità della persona, demandando al giudice del caso concreto la valutazione comparativa tra gli interessi in gioco. Il precedente di riferimento sul test del capello nei procedimenti di famiglia Un provvedimento di particolare interesse per la materia è l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, del 19 gennaio 2026, n. 1008, resa in un procedimento riguardante l’affidamento dei figli in cui era in discussione proprio l’uso di stupefacenti da parte di un genitore. La Corte ha confermato che, in questo tipo di procedimenti, il giudice dispone di ampi poteri istruttori officiosi e può disporre d’ufficio l’esame del capello. Nel caso specifico, uno dei genitori si era presentato completamente depilato all’accertamento, rendendone di fatto impossibile l’esecuzione: la Corte territoriale aveva desunto da questo comportamento la prova positiva per presunzione semplice, ai sensi dell’art. 2729 c.c., qualificandolo come fatto univoco, preciso e concordante, e la Cassazione ha ritenuto corretta tale impostazione. E il prelievo effettuato in autonomia da un privato? Diverso è il caso in cui l’accertamento non venga disposto dal giudice, ma sia procurato in autonomia da una delle parti. Un precedente utile per inquadrare questa ipotesi, pur riguardando dati genetici raccolti da un’agenzia investigativa su mozziconi di sigaretta anziché capelli, è la sentenza della Cassazione civile, Sezione I, n. 21014/2013, che ha ritenuto illecito il prelievo e il successivo trattamento di dati genetici altrui, effettuato per finalità predittive anziché sanitarie, senza il consenso dell’interessato e senza l’autorizzazione dell’Autorità Garante. Il principio, per analogia, si attaglia anche al prelievo di capelli da un pettine a fini tossicologici: la mancanza di consenso e di base legittimante rende l’acquisizione del campione, a monte, un’operazione non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il valore probatorio del certificato privato: tre criticità Anche ammesso che il giudice, nell’esercizio del proprio bilanciamento, decida di non escludere a priori il certificato di laboratorio privato, questo tipo di prova presenta debolezze strutturali che ne riducono significativamente il peso. La prima riguarda la legittimità stessa dell’acquisizione, che può indurre il giudice a non valorizzarla nel bilanciamento tra gli interessi in gioco. La seconda attiene all’affidabilità scientifica del campione: trattandosi di materiale prelevato da un oggetto di uso comune anziché raccolto in sede con le dovute garanzie, la catena di custodia non è certificata e l’attendibilità del prelievo può essere agevolmente contestata dalla controparte. La terza criticità è di ordine strettamente processuale: anche qualora fosse ammessa, una prova unilaterale prodotta da una parte ha un peso persuasivo tendenzialmente inferiore rispetto a un accertamento tecnico disposto d’ufficio dal giudice, sul quale i tribunali di famiglia preferiscono normalmente fondare il proprio convincimento. La strategia processuale corretta Alla luce di questo quadro, la via più solida non è procurarsi autonomamente il certificato, ma chiedere al giudice della separazione di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, il test tossicologico sul capello nei confronti dell’altro coniuge, secondo una prassi già consolidata nei procedimenti sull’affidamento dei figli. In questo contesto, come insegna l’ordinanza n. 1008/2026, se il coniuge chiamato all’accertamento rifiuta di sottoporvisi o si presenta depilato, tale condotta può essere valorizzata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con un effetto probatorio potenzialmente più incisivo

Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.

Assegnazione della casa familiare: il rustico accanto può diventare pertinenza automatica?

La Cassazione richiama i giudici di merito a un accertamento rigoroso del vincolo pertinenziale e ribadisce che ogni decisione sull’immobile accessorio deve rispondere all’interesse della prole Nel corso di un giudizio di separazione personale, il Tribunale aveva disposto l’assegnazione alla moglie della casa familiare, un edificio di circa cinquecento metri quadri sviluppato su tre piani e dotato di ampio spazio antistante adibito a parcheggio. Nella stessa statuizione, il giudice di primo grado aveva ricompreso nell’assegnazione anche un secondo immobile, rimasto allo stato rustico, situato a circa cinquanta metri dall’abitazione principale, qualificandolo come pertinenza di quest’ultima ai sensi dell’art. 817 c.c. Il marito aveva impugnato la decisione davanti alla Corte d’appello di Catania, sostenendo che il rustico non potesse considerarsi pertinenza della casa coniugale: si trattava di un bene con particella catastale distinta, autonoma concessione edilizia, diversa destinazione d’uso e accesso indipendente dalla strada. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto il gravame, ritenendo che il fabbricato, pur non contiguo e pur destinato in origine a un progetto produttivo mai completato, fosse stato di fatto utilizzato come deposito e garage al servizio dell’abitazione familiare, e che ciò bastasse a configurarne la natura pertinenziale. Contro questa sentenza il marito ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. I primi tre, esaminati congiuntamente dalla Corte, riguardano la violazione delle norme sulle pertinenze e sull’assegnazione della casa familiare, oltre a un vizio di motivazione nella valutazione delle prove; il quarto motivo attiene invece al riparto delle spese di lite. Il quadro normativo: casa familiare e pertinenze La materia si colloca all’incrocio tra due discipline distinte. Da un lato l’art. 337 sexies c.c., che regola l’assegnazione della casa familiare nell’ambito della separazione e del divorzio, individuando come criterio guida l’interesse dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti. Dall’altro l’art. 817 c.c., che definisce le pertinenze come le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa, e l’art. 818 c.c., che ne estende automaticamente il regime giuridico del bene principale, salvo diversa disposizione di legge. La Corte di Cassazione, richiamando i propri precedenti, ricorda che la casa familiare costituisce il centro di affetti, interessi e consuetudini di vita della famiglia e concorre in misura decisiva alla formazione della personalità dei figli, sicché la sua assegnazione gode di una tutela di rilievo costituzionale (Cass. n. 3000/2025). Coerentemente, anche la revoca dell’assegnazione richiede l’accertamento rigoroso del venir meno dell’interesse della prole, per raggiungimento della maggiore età, autosufficienza economica o cessazione della convivenza con il genitore assegnatario (Cass. n. 32151/2023), con onere probatorio stringente a carico di chi richieda la revoca (Cass. n. 11218/2013). Quanto al vincolo pertinenziale, la giurisprudenza di legittimità richiede la compresenza di due elementi: un requisito soggettivo, ossia l’appartenenza di entrambi i beni al medesimo soggetto, e un requisito oggettivo, cioè la contiguità, anche solo funzionale, tra i due immobili, tale per cui il bene accessorio arrechi utilità al bene principale e non al proprietario in quanto tale. In assenza di questi presupposti, non si configura una pertinenza, bensì un’ipotesi di comunione del bene accessorio o di servitù (Cass. n. 14599/2004; Cass. n. 20186/2025; Cass. n. 20911/2021). L’accertamento di tali elementi costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 4599/2006; Cass. n. 6009/2000). La Corte ha inoltre chiarito che l’assegnazione della casa coniugale può estendersi a un bene pertinenziale, come un box, quando questo sia oggettivamente al servizio dell’abitazione principale, situato nello stesso edificio e appartenente al medesimo coniuge (Cass. n. 24104/2009), fermo restando che chi rivendica il bene accessorio deve dimostrarne il collegamento pertinenziale (Cass. n. 29468/2011), mentre spetta al coniuge non assegnatario l’onere di provare l’eventuale non operatività dell’automatismo di cui all’art. 818 c.c. (Cass. n. 510/2020). La decisione della Corte di Cassazione Applicando questi principi al caso concreto, la Prima Sezione civile ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli fondati e da trattare congiuntamente. Secondo la Corte, la sentenza impugnata presenta una motivazione intrinsecamente contraddittoria: la Corte d’appello, infatti, da un lato aveva dichiarato di voler limitare l’esame alla sola valenza pertinenziale del bene rispetto all’uso fattone durante la convivenza coniugale, escludendo la rilevanza della questione tecnica sull’art. 817 c.c.; dall’altro, subito dopo, aveva comunque affermato la sussistenza del vincolo pertinenziale, senza indicare su quali elementi probatori specifici la moglie, parte onerata, avesse dimostrato tale vincolo. Questo passaggio motivazionale ha impedito al marito di contestare adeguatamente sia l’insussistenza dei presupposti dell’art. 817 c.c., sia l’eventuale eccezione di non operatività dell’automatismo previsto dall’art. 818 c.c., tanto più che si discuteva di un immobile non contiguo, con destinazione d’uso diversa, distinto catastalmente dalla casa familiare e dotato di accesso autonomo. La Cassazione ha altresì accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato di dover valutare la questione nell’ambito del giudizio di separazione, non ha compiuto la verifica indispensabile sull’effettivo interesse della prole rispetto all’assegnazione dell’immobile accessorio, così come richiesto dall’art. 337 sexies c.c. Il quarto motivo, relativo alle spese di lite, è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei primi tre. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: quando il giudice assegna, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo, riconoscendone il carattere pertinenziale, il potere di limitare il diritto dominicale del proprietario deve sempre essere esercitato nell’ambito dell’art. 337 sexies c.c., poiché si tratta di un provvedimento a favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse esclusivo di questi ultimi. Ne consegue che anche il bene pertinenziale deve rispondere direttamente all’interesse della prole a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, restando estranea a tale valutazione ogni ponderazione tra interessi di natura diversa dei coniugi, ove non coinvolgano le esigenze abitative dei figli (Cass. n. 18556/2026). Implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per chi si occupa di separazioni e divorzi. Per i coniugi proprietari di immobili accessori alla

Contratti di energia conclusi online: il semplice “flag” non basta a fissare il foro competente

La Cassazione chiarisce che le clausole vessatorie nei contratti telematici B2B richiedono una firma digitale specifica, e detta un nuovo principio sui poteri difensivi nel regolamento di competenza Una società titolare di una struttura ricettiva aveva stipulato, per via telematica, un contratto di fornitura di energia elettrica con un importante operatore del settore. A un certo punto, senza alcuna comunicazione preventiva, le condizioni economiche del rapporto erano mutate unilateralmente, con un sensibile incremento dei costi. La società cliente, ritenendo illegittima la modifica e infondata la pretesa di pagamento che ne era derivata, aveva citato in giudizio il fornitore dinanzi al Tribunale di Viterbo, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e la restituzione delle somme ritenute indebitamente corrisposte. Il fornitore, costituendosi, aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando in via principale una clausola del contratto che riservava la competenza esclusiva al Tribunale di Roma e, in subordine, i criteri generali dettati dall’art. 19 c.p.c. (foro del convenuto) e dall’art. 20 c.p.c. (foro dell’obbligazione). Il Tribunale di Viterbo aveva escluso l’operatività della clausola di foro esclusivo, ritenendo non provata la sua specifica sottoscrizione, ma aveva comunque dichiarato la propria incompetenza a favore di Roma, individuata quale luogo di conclusione del contratto e di adempimento dell’obbligazione di pagamento. Contro questa decisione la società cliente ha proposto regolamento necessario di competenza. La questione processuale: quando l’eccezione di incompetenza è “incompleta” Il primo profilo affrontato dalla Corte riguarda la tecnica di formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale. Chi intende contestare la competenza del giudice adito invocando i fori alternativi previsti dalla legge deve farlo in modo completo, indicando tutti i possibili criteri concorrenti, e non soltanto alcuni di essi. Nel caso esaminato, il fornitore aveva contestato il foro ai sensi dell’art. 20 c.p.c. ma aveva omesso di riferirsi anche al foro della dipendenza previsto dall’art. 19 c.p.c., rendendo l’eccezione strutturalmente incompleta. Una simile lacuna, chiarisce l’ordinanza, non è sanabile con un’integrazione successiva alla comparsa di risposta tempestivamente depositata: l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile deve essere formulata per intero fin dal primo atto difensivo, a pena di decadenza, secondo il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, e 167 c.p.c. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe potuto accogliere un’eccezione mai correttamente e completamente proposta, né tantomeno rilevare d’ufficio profili di incompetenza che la parte non aveva prospettato. Un principio inedito: la difesa “sollecitatoria” della parte vittoriosa Il punto più significativo dell’ordinanza riguarda però un tema di natura squisitamente processuale, relativo ai poteri difensivi di chi, pur avendo vinto sulla questione di competenza in primo grado, rischia di vedersi private le proprie ragioni in sede di regolamento. È noto che, nel giudizio di regolamento di competenza, la parte resistente non può proporre impugnazione incidentale: l’art. 47, ultimo comma, c.p.c., le consente soltanto di depositare scritture difensive e documenti. Nel caso di specie, il fornitore era risultato vittorioso sulla competenza, ma sulla base dell’eccezione subordinata (poi rivelatasi inammissibile), e non di quella principale relativa al foro convenzionale, che il Tribunale aveva invece respinto. La Cassazione ha ritenuto che, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47 c.p.c. alla luce del diritto di difesa sancito dall’art. 24 della Costituzione, la parte vittoriosa debba poter chiedere, con la propria memoria difensiva, che la Corte esamini anche l’eccezione principale disattesa dal giudice di merito, per l’ipotesi in cui il regolamento proposto dalla controparte dovesse essere accolto. In caso contrario, la parte si troverebbe priva di qualunque strumento per far valere le proprie ragioni, non avendo interesse a proporre un autonomo regolamento avverso una decisione che, nella sostanza, le era già favorevole. Su questa base la Corte ha enunciato un principio di diritto: la parte resistente, vittoriosa in virtù dell’accoglimento della sola eccezione subordinata, può sollecitare con la memoria difensiva l’esame dell’eccezione principale disattesa, affinché la Corte possa comunque mantenere ferma la statuizione sulla competenza, sebbene su presupposti diversi da quelli inizialmente ritenuti dal giudice di merito. Contratti online e clausole vessatorie: perché il semplice “flag” non basta Il secondo principio, di più immediato interesse pratico per le imprese, riguarda le modalità di approvazione delle clausole vessatorie nei contratti conclusi per via telematica tra professionisti. Il fornitore sosteneva che la clausola di foro esclusivo fosse stata validamente accettata attraverso una procedura di adesione online, con la selezione di appositi flag sul modulo web, integrata poi dall’invio cartaceo del contratto senza contestazioni da parte della cliente. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70/2003, alle procedure di conclusione dei contratti per via telematica si applicano le ordinarie regole civilistiche, ivi compreso l’art. 1341, secondo comma, c.c., che impone la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie, tra cui rientra pacificamente la deroga alla competenza territoriale. Trasponendo questo principio nell’ambiente digitale, la Cassazione ha affermato che la “doppia sottoscrizione” richiesta dalla norma può essere validamente sostituita da una firma elettronica, anche nella forma più semplice, o “leggera”, disciplinata dal Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS), tipicamente realizzata mediante un codice OTP inviato al firmatario. Non è invece sufficiente la mera spunta di una casella sul modulo web: quella modalità, per quanto diffusa nella prassi commerciale, non garantisce che il cliente abbia prestato un consenso specifico e consapevole proprio alla clausola derogatoria, come invece richiede la norma codicistica. Le implicazioni pratiche per imprese e professionisti La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo per chi opera nel commercio elettronico B2B, in particolare nei settori, come quello dell’energia, delle telecomunicazioni e delle utenze in genere, dove i contratti vengono conclusi quasi integralmente online. Le imprese che intendono inserire clausole vessatorie, come il foro esclusivo, le penali o le limitazioni di responsabilità, dovranno strutturare i propri percorsi di adesione digitale prevedendo un passaggio autonomo e specifico di approvazione di tali clausole, distinto dalla generica accettazione delle condizioni generali, e supportato da una firma elettronica idonea a dimostrare la consapevolezza del consenso prestato. La semplice interfaccia con caselle da spuntare, per quanto tecnicamente più agevole, espone il predisponente al rischio che la clausola resti priva di effetto, con conseguenze rilevanti proprio in tema di competenza, come

Affidamento dei figli minori: quando il rifiuto di un genitore verso l’altro giustifica l’affido esclusivo

La Cassazione conferma: la volontà del minore non ha valore di veto e i comportamenti ostativi di un genitore possono fondare la limitazione della responsabilità genitoriale Una coppia di coniugi, genitori di due figli, aveva visto la propria separazione personale dichiarata da una sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva regolato anche le condizioni economiche e di affido riguardanti la prole: affido condiviso, collocamento prioritario presso la madre, regolamentazione del diritto di visita paterno e un assegno di mantenimento complessivo per moglie e figli. Avverso questa decisione il padre proponeva appello, chiedendo la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento e un ampliamento dei tempi di frequentazione con i figli, nonché l’avvio di un percorso di mediazione familiare. La madre si opponeva e, a sua volta, proponeva appello incidentale, chiedendo l’addebito della separazione al marito e l’aumento degli assegni di mantenimento. Nel corso del giudizio di appello, durato diversi anni e segnato da una fase istruttoria particolarmente articolata – con aggiornamento della consulenza tecnica, acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali, audizione dei minori ed emissione di numerose ordinanze interinali – la Corte d’Appello ribaltava l’impostazione del primo giudice. Veniva disposto l’affido esclusivo di entrambi i figli al padre, con limitazione della responsabilità genitoriale materna per sei mesi e sospensione temporanea degli incontri madre-figlio, da riprendere gradualmente in forma protetta. Veniva inoltre revocato l’assegno di mantenimento in favore della madre e ridefinito, a suo carico, un contributo per il mantenimento dei figli. La madre ricorreva in Cassazione articolando tredici motivi di ricorso, lamentando in sostanza la violazione del principio di bigenitorialità, l’omesso esame di elementi probatori a suo favore e l’eccessiva valorizzazione, da parte della Corte territoriale, delle criticità relazionali a lei addebitate. Il limite del giudizio di legittimità: non si può chiedere alla Cassazione di rivalutare i fatti Il primo nucleo di censure – relativo in particolare all’affidamento del figlio minore e alla limitazione della responsabilità genitoriale materna – viene dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte sulla base di un principio ormai consolidato: il vizio di violazione di legge previsto dall’articolo 360, primo comma, numero 3, del codice di procedura civile riguarda l’erronea interpretazione o applicazione di una norma, non la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sulla base delle prove raccolte. In altri termini, chi ricorre in Cassazione non può chiedere ai giudici di legittimità di rileggere le carte processuali per ottenere una valutazione diversa delle circostanze concrete: questo compito appartiene esclusivamente al giudice di merito, e resta sottratto al sindacato della Cassazione. Allo stesso modo, anche il vizio di motivazione previsto dal numero 5 dello stesso articolo richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo del quale sia stato omesso l’esame, non la semplice richiesta di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate. Nel caso di specie, la ricorrente, sotto la veste formale della violazione di legge, tentava in realtà di ottenere una rivisitazione complessiva della vicenda fattuale, sollecitando un apprezzamento più favorevole dei presupposti che avevano condotto all’affidamento esclusivo. Questa operazione, per quanto comprensibile dal punto di vista della parte coinvolta, eccede i confini del giudizio di Cassazione. Il principio di bigenitorialità e i suoi limiti: quando può essere derogato La pronuncia offre un’occasione importante per ricordare i contorni del principio di bigenitorialità, che l’articolo 337-ter del codice civile pone come regola generale: la presenza comune di entrambi i genitori nella vita dei figli, funzionale a garantire una stabile consuetudine di vita e relazioni affettive solide con entrambe le figure genitoriali. L’affidamento esclusivo a un solo genitore costituisce un’eccezione a questa regola e richiede, per essere legittimamente disposto, un rigoroso accertamento – fondato su elementi oggettivi e non su mere impressioni – della contrarietà all’interesse del minore derivante dall’affidamento condiviso. I provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale, in particolare, presuppongono una valutazione di inadeguatezza del genitore rispetto alla cura degli interessi del figlio: occorre un inadempimento di particolare gravità ai doveri genitoriali, che abbia arrecato o sia idoneo ad arrecare un pregiudizio serio al minore. Gli elementi indiziari utilizzati dal giudice per affermare questa inadeguatezza devono inoltre presentare i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, interpellata più volte sul rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, ha riconosciuto un’ampia libertà di apprezzamento alle autorità nazionali in materia di affidamento, ribadendo però che l’interesse superiore del minore deve sempre prevalere su ogni altra considerazione, e che le misure dirette a mantenere o ripristinare il legame tra genitore e figlio devono essere attuate con rapidità, poiché il tempo che trascorre può produrre conseguenze irrimediabili sul rapporto. Il valore (limitato) della volontà del minore Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguardava il peso da attribuire alla volontà espressa dal figlio minore, ascoltato in più occasioni nel corso del giudizio, il quale aveva manifestato il desiderio di continuare a vivere con la madre. La Suprema Corte chiarisce che l’ascolto del minore e le sue dichiarazioni, anche quando risultino espresse con maturità, non possono costituire l’elemento esclusivo sulla base del quale decidere l’affidamento, specialmente quando il contesto familiare sia altamente conflittuale e siano stati accertati comportamenti ostativi o manipolativi da parte di uno dei genitori, idonei a condizionare l’esercizio della bigenitorialità dell’altro. Sul punto, la pronuncia riprende un principio già espresso dalla Corte di Strasburgo, secondo cui il parere di un minore non è necessariamente immutabile e le sue obiezioni, pur dovendo essere prese in debita considerazione, non attribuiscono al minore stesso un diritto di veto incondizionato, soprattutto quando il giudice rilevi la presenza di un conflitto di lealtà che possa aver condizionato la formazione di tale volontà. Le valutazioni di merito alla base dell’affido esclusivo Nella vicenda esaminata, la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione su un quadro probatorio articolato, che evidenziava nella relazione tra la madre e il figlio una serie di criticità: un rapporto descritto come simbiotico e possessivo, fenomeni di manipolazione e strumentalizzazione del minore, carenze nella sfera educativa e nella cura della salute, oltre a una sistematica inosservanza dei provvedimenti giudiziari. A