Costruzioni in zona sismica: quando la prescrizione salva dai reati edilizi

La Cassazione chiarisce i termini di prescrizione e l’applicabilità delle norme antisismiche alle strutture metalliche: principi fondamentali per proprietari e costruttori

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20124/2025 della Terza Sezione Penale, pubblicata il 9 ottobre 2025, ha affrontato questioni di grande rilevanza pratica in materia di reati edilizi commessi in zone sismiche. La decisione offre importanti chiarimenti su quando scattano e quando si prescrivono i reati legati alla costruzione abusiva di edifici, con particolare riferimento alle opere realizzate con strutture metalliche anziché in cemento armato.

Il caso riguardava due persone che erano state condannate per aver realizzato opere edilizie in zona sismica in violazione della normativa antisismica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 44, lettera b, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del citato decreto. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e ottomilatrecento euro di ammenda per ciascun imputato.

La questione dei termini di prescrizione

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il calcolo dei termini di prescrizione per i reati edilizi di natura permanente. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello non aveva correttamente considerato quando i termini prescrizionali erano maturati.

La vicenda presenta una complessità particolare legata alla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’articolo 159, comma 2, del codice penale. Questa norma ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che hanno inciso significativamente sul calcolo della prescrizione. In origine, l’articolo era stato riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e, numero 1, della legge numero 3 del 2019, nota come “legge Bonafede”. Tale legge aveva introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la previsione secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna.

Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con la legge numero 134 del 2021, che ha definitivamente abrogato l’articolo 2, comma 1, lettera a, introducendo l’articolo 161-bis del codice penale. In base a questa nuova normativa, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha inoltre introdotto, per i reati commessi dal primo gennaio 2020, l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro determinati termini.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza numero 20989 del 12 dicembre 2024, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103, si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 numero 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 numero 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina posta a sistema dalla legge numero 134 del 2021.

Nel caso specifico, essendo stati i reati commessi il 7 luglio 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103. Di conseguenza, la prescrizione maturerebbe in data 5 giugno 2026 senza considerare i periodi di sospensione del procedimento previsti dalla legge. Considerando anche le diverse sospensioni legate all’emergenza COVID-19 e ai rinvii per legittimo impedimento delle parti, il termine di prescrizione risultava comunque già decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 19 giugno 2023.

La Corte ha inoltre ricordato che per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge numero 103 del 2017 aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, del codice penale, introducendo la sospensione del corso della prescrizione sia dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sia dalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

Le costruzioni con struttura metallica e la normativa antisismica

Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Cassazione, riguarda una questione tecnica di grande importanza pratica: quando si applicano gli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 che disciplinano le opere in cemento armato nelle zone sismiche?

La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere in cemento armato anche alle strutture realizzate con travi in ferro, basandosi esclusivamente sul fatto che l’opera presentava comunque una struttura metallica potenzialmente pericolosa in zona sismica.

La Suprema Corte ha invece affermato un principio di diritto consolidato: la sfera di applicabilità degli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, essendo evidente che il legislatore intende regolare anche, singolarmente, le opere che non sono composte di cemento armato ma possiedono una struttura metallica. La ratio della disposizione si spiega infatti in ragione della potenziale pericolosità della struttura metallica derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che vengano adottate le particolari precauzioni previste per la costruzione in zona sismica.

Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha anche precisato che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Nel caso di specie, come emergeva chiaramente dalle dichiarazioni del tecnico del Comune che aveva effettuato il sopralluogo, le opere contestate non erano realizzate in cemento armato ma utilizzavano blocchi di poroton e travi in ferro. Pur non essendo l’opera realizzata in cemento armato, presentava quindi travi in ferro, circostanza ritenuta sufficiente dalla Corte territoriale per integrare i reati contestati.

La Cassazione ha rilevato che il riferimento nella sentenza impugnata alle caratteristiche dell’opera realizzata come opera a struttura metallica era del tutto sufficiente a far ritenere integrati i reati di cui al capo b) dell’imputazione, essendo pacifico che l’utilizzo di travi in ferro richiedeva l’adozione di particolari precauzioni antisismiche.

La particolare tenuità del fatto

La Cassazione ha inoltre accolto il terzo motivo di ricorso relativo all’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva negato l’applicazione di questa causa di esclusione della punibilità valutando negativamente le modalità della condotta e ritenendo che l’area oggetto degli interventi edilizi illeciti non fosse edificabile.

La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola. L’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta.

Tuttavia, nel caso specifico, la Corte territoriale si era limitata a dare atto che non sussistevano elementi positivi considerata la natura dei reati contestati, senza considerare la condotta collaborativa degli imputati e la circostanza che gli stessi avessero agito nella totale convinzione che il terreno acquistato fosse edificabile. Questa valutazione superficiale ha determinato l’accoglimento del motivo di ricorso.

Il divieto di reformatio in peius

Particolarmente significativo è l’accoglimento del quinto motivo di ricorso che riguarda il principio del divieto di reformatio in peius. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, stabilisce che in sede di appello proposto dal solo imputato, qualora il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, tale beneficio deve ritenersi implicitamente confermato. In altri termini, sarebbe una violazione del principio del divieto di reformatio in peius se i giudici di appello confermassero il beneficio in modo implicito e poi, in conseguenza di ciò, i giudici di appello stessi implicitamente confermassero anche la sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale aveva infatti rideterminato la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione fosse stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado. Di conseguenza, i giudici di appello hanno implicitamente confermato il beneficio, violando così il divieto di reformatio in peius.

La particolare tenuità del fatto: un’analisi approfondita

Il quarto motivo di ricorso, anch’esso accolto, merita un’attenzione particolare perché riguarda l’applicazione dell’articolo 597 del codice di procedura penale in relazione alla quantificazione dell’ammenda. La Corte di appello aveva accolto il motivo di appello relativo alla quantificazione dell’ammenda, escludendo però la già concessa sospensione condizionale della pena in palese violazione del divieto di reformatio in peius.

La Cassazione ha pertanto annullato la sentenza impugnata, rimandando per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Catania, che dovrà rivalutare l’intera questione alla luce dei principi affermati.

Implicazioni pratiche per proprietari e costruttori

Questa sentenza ha importanti conseguenze pratiche per chiunque intenda realizzare opere edilizie in zone sismiche. Innanzitutto, chiarisce che i termini di prescrizione dei reati edilizi di natura permanente vanno calcolati con attenzione considerando tutte le modifiche legislative intervenute nel tempo e i periodi di sospensione previsti dalla legge. Questo significa che chi ha commesso reati edilizi in determinati periodi potrebbe beneficiare della prescrizione se sono decorsi i termini previsti.

In secondo luogo, la decisione conferma che le norme antisismiche si applicano non solo alle opere in cemento armato ma anche a quelle che utilizzano strutture metalliche con funzione portante. Quindi, chi intende realizzare edifici utilizzando travi in ferro o altre strutture metalliche deve necessariamente presentare la denuncia prevista dalla legge e ottenere le necessarie autorizzazioni dall’ufficio tecnico competente della Regione. La mancata osservanza di questi obblighi integra reati di natura permanente, la cui consumazione si protrae fino al completamento dell’opera o, al più tardi, fino alla sentenza di primo grado.

Infine, la sentenza ricorda che anche per i reati edilizi può trovare applicazione l’articolo 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto, quando sussistano circostanze che rendano il fatto di minima offensività. Tuttavia, questa valutazione deve essere effettuata con riferimento ai criteri previsti dall’articolo 133, comma primo, del codice penale e non può essere negata con motivazioni generiche.

Un consiglio per chi deve costruire

Se state progettando di realizzare un intervento edilizio in zona sismica, è fondamentale rivolgervi fin dall’inizio a un tecnico qualificato che possa guidarvi nell’espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla legge. La normativa antisismica è complessa e prevede obblighi specifici sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori. La presentazione della denuncia dei lavori con l’allegato progetto esecutivo e la direzione di un tecnico abilitato non sono solo adempimenti burocratici ma rappresentano garanzie essenziali per la sicurezza dell’edificio e delle persone che lo occuperanno.

La violazione delle norme antisismiche, come chiarito dalla Cassazione, integra reati permanenti che possono comportare conseguenze penali significative. Inoltre, anche dal punto di vista civilistico, un edificio realizzato in violazione delle norme antisismiche presenta vizi che possono comprometterne il valore commerciale e la possibilità di compravendita.

Conclusione

La sentenza numero 20124 del 2025 della Cassazione Penale rappresenta un importante punto di riferimento per comprendere quando e come si applicano le norme sui reati edilizi in zona sismica. I principi affermati dalla Suprema Corte offrono indicazioni preziose non solo per chi si trova coinvolto in procedimenti penali per violazioni edilizie ma anche per chi vuole prevenire problemi realizzando fin dall’inizio le proprie opere nel rispetto della legge.

Il nostro studio è a disposizione per fornire consulenza specifica su questioni legate alla normativa edilizia e antisismica, sia in fase di progettazione di nuovi interventi che in caso di contestazioni per opere già realizzate. Contattaci per una consulenza personalizzata sul tuo caso specifico.

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