Trovato ubriaco in auto ferma: non sempre è reato di guida in stato di ebbrezza

La Cassazione chiarisce quando scatta la contravvenzione: non basta il motore acceso, serve la prova della circolazione Con la sentenza n. 39736 del 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, ha fissato un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza: non sempre chi viene trovato alla guida di un’auto ferma con il motore acceso può essere sanzionato per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada. Serve la prova che il veicolo sia stato effettivamente utilizzato per circolare su strada pubblica, oppure che si tratti di una mera “fermata” nell’ambito della circolazione stradale. La decisione della Suprema Corte interviene su una questione controversa e di grande rilevanza pratica: quando si può dire che una persona stia “guidando” in stato di ebbrezza? La risposta non è così scontata come potrebbe sembrare, e questa sentenza aiuta a tracciare i confini tra condotte penalmente rilevanti e situazioni che, pur sospette, non integrano necessariamente il reato. Il caso concreto: un conducente trovato addormentato in auto I fatti risalgono al 25 gennaio 2022, in piena notte. Erano circa le 2:30 del mattino quando una pattuglia della Polizia Stradale di Milano, appena uscita da uno svincolo della tangenziale, veniva avvicinata da un autotrasportatore. Quest’ultimo riferiva agli agenti di aver notato un’auto procedere zigzagando, con alla guida una persona di sesso maschile. La pattuglia, seguendo l’indicazione ricevuta, individuava poco dopo l’autovettura segnalata. Il veicolo era fermo, parcheggiato con due ruote sul marciapiede e due sulla carreggiata, con il motore acceso. Il conducente era accasciato sul volante, apparentemente addormentato. Quando gli agenti si avvicinavano e il conducente abbassava il finestrino, un forte odore di alcol proveniva dall’abitacolo. L’uomo presentava tutti i classici segni dell’ubriachezza: occhi lucidi, alito fortemente vinoso, grande difficoltà espressiva che non gli consentiva nemmeno di fornire il proprio numero di telefono, evidente difficoltà nella deambulazione al punto da dover essere accompagnato dagli operanti per sottoporsi all’etilometro. Il test alcolemico registrava un tasso di 2,18 grammi per litro, un valore estremamente elevato, ben oltre la soglia di 1,5 g/l che configura la fattispecie più grave prevista dall’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada. Si tratta di un livello di alcol nel sangue che indica uno stato di ebbrezza molto grave, con compromissione seria delle capacità psicofisiche. Il Tribunale di Lodi condannava l’imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall’orario notturno. La Corte d’Appello di Milano, in secondo grado, pur ritenendo provato il fatto, dichiarava l’imputato non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, revocando le sanzioni amministrative accessorie. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni tra cui, in particolare, il fatto che non fosse stata fornita la prova che avesse effettivamente guidato l’auto, essendo stato trovato semplicemente a bordo di un veicolo fermo. La questione giuridica: cosa significa “guidare” ai sensi del Codice della Strada Il cuore della questione sottoposta alla Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione del concetto di “guida” contenuto nell’articolo 186 del Codice della Strada. Questa norma punisce “chiunque guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche” e prevede sanzioni particolarmente severe quando il tasso alcolemico supera determinate soglie. Ma cosa si intende esattamente per “guidare”? È sufficiente trovarsi al posto di guida di un’auto con il motore acceso per integrare la fattispecie? Oppure serve qualcosa di più, come la prova che il veicolo sia stato effettivamente messo in movimento? La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la contravvenzione può configurarsi anche quando una persona viene sorpresa in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, ma a determinate condizioni. In particolare, la condotta deve essere ricondotta a una guida antecedente, oppure deve trattarsi di una mera “fermata”, che è considerata essa stessa una fase della circolazione stradale. La fermata, infatti, rappresenta una sospensione temporanea della marcia del veicolo, che però rimane inserito nel flusso della circolazione e può riprendere il movimento in qualsiasi momento. È cosa diversa dalla sosta, che implica invece una volontaria uscita dalla circolazione, con arresto prolungato del veicolo che non intralcia né minaccia di intralciare la circolazione. I precedenti della Cassazione: quando scatta il reato anche con auto ferma Prima di analizzare la decisione in esame, è utile ricordare alcuni precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato situazioni simili. La Cassazione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza in diversi casi di veicoli fermi. Per esempio, con la sentenza n. 13599 del 18 dicembre 2024 (depositata nel 2025), la Corte ha confermato la sussistenza del reato nel caso di una donna che dormiva all’interno dell’auto ferma in mezzo alla carreggiata, con il motore ancora acceso. In quel caso, la posizione del veicolo nel mezzo della strada rendeva evidente che si trattava di una fermata nell’ambito della circolazione. Con la sentenza n. 4931 del 23 gennaio 2024, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussistente la contravvenzione quando il conducente era stato sottoposto ad alcoltest mentre la vettura era in fase di “fermo tecnico”, perché uscita di strada in conseguenza di un sinistro stradale. Anche qui, era dimostrato che il veicolo era stato guidato immediatamente prima del controllo. La sentenza n. 41457 del 12 settembre 2019 della Sesta Sezione ha riconosciuto la sussistenza del reato quando l’imputato era stato fermato dopo aver parcheggiato il proprio veicolo ed essere stato in precedenza videoripreso alla guida dello stesso. In questo caso, la videoripresa costituiva la prova diretta dell’avvenuta circolazione. Particolare interesse riveste la sentenza n. 21057 del 25 gennaio 2018, nella quale la Quarta Sezione ha ritenuto configurabile la guida in stato di ebbrezza nel caso di un’auto in sosta su carreggiata autostradale, all’interno della quale era stato trovato l’imputato in stato di incoscienza insieme a una bottiglia di superalcolici vuota. La Corte aveva precisato che il principio vale anche quando la fermata si tramuta in una sospensione della marcia protratta nel tempo, ovvero in una vera e propria sosta, purché però vi sia la prova della precedente circolazione. Il filo rosso che unisce queste pronunce è la presenza di

Intelligenza Artificiale e Codice Penale: le nuove sanzioni fino a 5 anni di reclusione

La legge n. 132/2025 introduce reati specifici per i deepfake e l’uso illecito dell’IA: ecco cosa cambia per cittadini e imprese Il 3 novembre 2025 è entrata in vigore la legge n. 132/2025, che segna una svolta storica nel rapporto tra intelligenza artificiale e diritto penale italiano. Per la prima volta, il nostro codice penale si dota di strumenti specifici per contrastare gli abusi legati all’uso dei sistemi di IA, introducendo nuove fattispecie di reato e aggravanti che possono portare a pene fino a cinque anni di reclusione. La scelta italiana è coraggiosa e innovativa: mentre il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act) prevede esclusivamente sanzioni amministrative, il nostro legislatore ha deciso di affiancare a queste anche una risposta penale, ritenuta necessaria per tutelare efficacemente i diritti fondamentali delle persone. L’approccio italiano: responsabilità penale accanto alle sanzioni amministrative La legge n. 132/2025 si inserisce in un contesto normativo già definito a livello europeo dal Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Quest’ultimo ha introdotto un sistema articolato di sanzioni amministrative, affidando agli Stati membri il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle norme attraverso autorità nazionali competenti. Tuttavia, il legislatore italiano ha ritenuto che le sole sanzioni amministrative non fossero sufficienti a proteggere beni giuridici fondamentali come la libertà personale, la dignità individuale e l’integrità dei processi democratici. Da qui la scelta di introdurre vere e proprie fattispecie penali, capaci di offrire una tutela più incisiva e una maggiore capacità deterrente. L’impostazione scelta dal nostro Paese mira a trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti: non si vuole frenare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ma ricondurre sempre i comportamenti nell’alveo della responsabilità umana. L’IA può essere uno strumento straordinario, ma deve rimanere sotto il controllo e la responsabilità delle persone che la utilizzano. La nuova circostanza aggravante comune per i reati commessi con l’IA Una delle principali novità introdotte dalla legge riguarda l’articolo 61 del codice penale, che disciplina le circostanze aggravanti comuni. È stata aggiunta una nuova aggravante, il numero 11-undecies, che si applica quando un reato viene commesso mediante sistemi di intelligenza artificiale, in tre specifiche situazioni. La prima ipotesi riguarda i casi in cui i sistemi di IA, per la loro natura o per le modalità con cui vengono utilizzati, costituiscono un mezzo insidioso. Si pensi, ad esempio, all’utilizzo di bot sofisticati che si spacciano per persone reali per ingannare le vittime, oppure all’impiego di algoritmi che sfruttano vulnerabilità psicologiche per manipolare le scelte altrui. La seconda situazione ricorre quando l’impiego dell’intelligenza artificiale ha ostacolato la difesa, sia pubblica che privata. In questo caso, l’aggravante si applica quando l’uso della tecnologia ha reso più difficile scoprire il reato, identificare il responsabile o raccogliere le prove necessarie per difendersi. L’automazione e la complessità dei sistemi di IA possono, infatti, creare una vera e propria cortina fumogena che impedisce di ricostruire l’accaduto. La terza e ultima ipotesi si verifica quando l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale ha aggravato le conseguenze del reato. Un esempio concreto potrebbe essere l’utilizzo di IA per amplificare su scala massiva la diffusione di contenuti diffamatori o per rendere particolarmente incisive e pervasive campagne di disinformazione. Questa aggravante ha carattere generale e può quindi applicarsi a qualsiasi reato: dal furto informatico alla diffamazione online, dalla frode alle lesioni personali. L’effetto pratico è un aumento della pena prevista per il reato base, con conseguenze significative sul piano sanzionatorio. La protezione del voto democratico: l’aggravante per attentati ai diritti politici La tutela della democrazia rappresenta uno degli obiettivi prioritari anche del Regolamento europeo sull’IA. Per questo motivo, la legge n. 132/2025 ha introdotto una specifica aggravante a effetto speciale per il delitto di attentati contro i diritti politici del cittadino, previsto dall’articolo 294 del codice penale. Questa disposizione punisce chiunque, con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, oppure determina qualcuno a esercitarlo in modo diverso dalla sua volontà. I diritti politici tutelati sono quelli che permettono ai cittadini di partecipare all’organizzazione dello Stato, in particolare il diritto di voto attivo e passivo. Con la nuova aggravante, se l’inganno viene posto in essere mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena prevista passa dalla reclusione da uno a cinque anni alla reclusione da due a sei anni. Si tratta di un inasprimento significativo, che riflette la particolare gravità di condotte che minacciano il cuore stesso del processo democratico. Pensiamo, ad esempio, ai deepfake video che mostrano un candidato politico mentre pronuncia frasi mai dette, ai bot che diffondono massivamente notizie false sulle modalità di voto, o agli algoritmi che manipolano le informazioni mostrate agli elettori per influenzarne le scelte. Sono tutti scenari concreti che questa norma intende contrastare con fermezza. La giurisprudenza ha chiarito che il reato di cui all’articolo 294 del codice penale è un reato di evento e non di mera condotta, per cui è possibile anche il tentativo. Questo significa che la legge punisce non solo chi riesce effettivamente a impedire o alterare l’esercizio del diritto politico, ma anche chi ci prova senza riuscirci. Il nuovo reato di diffusione illecita di contenuti generati o manipolati con l’IA La novità più rilevante della legge n. 132/2025 è senza dubbio l’introduzione del nuovo articolo 612-quater nel codice penale, che crea una fattispecie penale autonoma dedicata alla diffusione illecita di contenuti generati o manipolati mediante intelligenza artificiale. Questo nuovo delitto, collocato tra i delitti contro la libertà morale, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagioni un danno ingiusto a una persona cedendo, pubblicando o diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, purché tali contenuti siano idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. La norma nasce per contrastare il fenomeno dei cosiddetti deepfake, ovvero contenuti multimediali creati o manipolati attraverso l’intelligenza artificiale in modo così realistico da risultare praticamente indistinguibili da quelli autentici. La tecnologia ha raggiunto livelli talmente sofisticati che è possibile creare video in cui una persona

Diffamazione online e diritto di critica: quando gli screenshot bastano come prova?

La Cassazione chiarisce i limiti della critica giornalistica e conferma il valore probatorio delle riproduzioni digitali La Corte di Cassazione, con sentenza n. 39792/2025 depositata il 10 dicembre 2025, è tornata a occuparsi di un tema sempre più attuale nell’era digitale: la diffamazione a mezzo stampa online e i confini del diritto di critica. La decisione, emessa dalla Quinta Sezione Penale, offre importanti chiarimenti su tre questioni fondamentali per chi opera nel mondo dell’informazione digitale e per chi si trova a dover tutelare la propria reputazione online. Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un direttore responsabile di un settimanale online che aveva consentito la pubblicazione di due articoli particolarmente duri nei confronti di un alto ufficiale dell’Arma. Gli articoli, pubblicati a febbraio e aprile 2020 su un blog ospitato all’interno della testata, accusavano la persona offesa di aver orchestrato ricatti nei confronti degli inquirenti e di aver organizzato attacchi mediatici per garantirsi l’impunità da indagini a suo carico. L’elemento centrale della vicenda stava nel fatto che gli articoli definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando in realtà all’epoca dei fatti non era ancora stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano ritenuto integrato il reato di diffamazione aggravata e continuata, escludendo l’operatività della scriminante del diritto di critica. Il direttore responsabile aveva quindi proposto ricorso per Cassazione, sollevando essenzialmente due questioni: la prima riguardava l’adeguatezza del materiale probatorio utilizzato per dimostrare la paternità degli scritti diffamatori, la seconda concerneva il mancato riconoscimento del diritto di critica. La questione probatoria: il valore degli screenshot Sul primo punto, il ricorrente lamentava che la sua responsabilità fosse stata accertata sulla base di semplici screenshot prodotti dalla parte civile, senza alcun supporto tecnico-informatico che ne confermasse autenticità e provenienza. Si trattava di una contestazione rilevante, considerato che nell’ambito dei procedimenti penali la genuinità delle prove acquisite riveste un’importanza cruciale. La Cassazione ha risposto con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano pienamente nella categoria delle prove documentali disciplinate dall’articolo 234 del codice di procedura penale. Queste riproduzioni sono pienamente utilizzabili in quanto rappresentano fatti, persone o cose, esattamente come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. La fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale sia visibile una pagina web costituisce quindi un documento perfettamente legittimo, che si caratterizza solamente per il suo oggetto specifico: uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo o altri contenuti. Non è quindi imposto dalla legge alcun adempimento particolare per il compimento di tale attività. Il giudice è libero di valutare questa prova documentale e trarne elementi di convincimento circa i fatti rappresentati, come avviene per qualsiasi altra prova. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto attendibili gli screenshot anche in considerazione del fatto che la Polizia Giudiziaria aveva svolto accertamenti diretti sul sito internet in questione, confermando l’esistenza degli articoli e la loro provenienza dalla testata diretta dall’imputato. Il diritto di critica: i tre requisiti invalicabili La seconda e più importante questione affrontata dalla Cassazione riguarda i limiti entro i quali può esercitarsi legittimamente il diritto di critica, causa di giustificazione del reato di diffamazione prevista dall’articolo 51 del codice penale. La Suprema Corte ha ribadito con chiarezza che l’esercizio del diritto di critica, per poter scriminare il reato di diffamazione, postula il rispetto di tre limiti invalicabili. Il primo è la pertinenza dell’argomento trattato, ovvero deve sussistere un interesse pubblico alla notizia. Il secondo è la continenza espressiva, che significa che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti o in espressioni inutilmente umilianti. Il terzo requisito, quello primario e fondamentale, è la verità del fatto storico su cui la critica si innesta. Quest’ultimo elemento riveste un’importanza particolare. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la critica, per quanto legittima, deve sempre poggiare su una base fattuale vera. Non può essere scriminata la falsa attribuzione di una condotta scorretta o infamante, utilizzata come fondamento per esporre a critica un personaggio pubblico. La critica non può essere fantasiosa o astrattamente speculativa, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. Il nucleo essenziale della notizia non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano correttamente escluso la sussistenza del requisito della verità. Gli articoli pubblicati nel febbraio e nell’aprile 2020 definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, quando tale qualifica non corrispondeva al vero. All’epoca dei fatti, infatti, non risultava che fosse stata esercitata l’azione penale nei confronti dell’interessato, anche se successivamente questi fu effettivamente processato. La Cassazione ha evidenziato un principio fondamentale: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. Non è quindi possibile confondere la posizione di “indagato” con quella di “imputato”, trattandosi di situazioni processuali distinte e ben differenziate nel nostro ordinamento. Mancando il requisito essenziale della verità del fatto storico posto a fondamento degli articoli, i giudici hanno correttamente escluso l’applicabilità della scriminante, senza neppure dover verificare gli ulteriori requisiti della pertinenza e della continenza. Il limite della continenza espressiva La Corte ha comunque ritenuto opportuno soffermarsi anche sul secondo requisito, quello della continenza, per completezza di argomentazione. Anche sotto questo profilo, la scriminante non avrebbe potuto operare. La continenza espressiva postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato anziché a confutarne le idee o i comportamenti. Nel caso in esame, la Corte d’Appello aveva rilevato un’accurata e intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive e del tutto sganciate dall’esigenza di

Diffamazione online: quando la critica trasmoda nell’offesa personale

La Cassazione ribadisce i limiti del diritto di critica e conferma la validità degli screenshot come prova documentale Con sentenza n. 39792 del 10 dicembre 2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna per diffamazione aggravata e continuata di un direttore responsabile di una testata online, chiarendo importanti principi in materia di diritto di critica e di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. La vicenda riguarda la pubblicazione, su un blog ospitato all’interno di un settimanale online, di due articoli apparsi nel febbraio e nell’aprile 2020, nei quali una persona veniva descritta come soggetto che, pur appartenendo alle Forze dell’ordine, aveva posto in essere ricatti nei confronti degli inquirenti e orchestrato attacchi mediatici nei loro confronti. Il tribunale di primo grado aveva condannato il direttore responsabile della testata alla pena di €1.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello e ora dalla Cassazione. I confini del diritto di critica: verità, pertinenza e continenza Il primo e più rilevante profilo affrontato dalla Suprema Corte attiene ai limiti entro cui può esercitarsi legittimamente il diritto di critica quale scriminante del reato di diffamazione ex art. 51 cod. pen. La giurisprudenza consolidata ha da tempo individuato tre requisiti essenziali affinché il diritto di critica possa operare come causa di giustificazione: la verità del fatto storico su cui la critica si innesta, la pertinenza (o interesse pubblico) dell’argomento trattato e la continenza espressiva. Questi tre elementi devono coesistere congiuntamente, e il difetto anche di uno solo di essi preclude l’operatività della scriminante. Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come difettasse già il primo e fondamentale requisito: la verità del fatto. Gli articoli pubblicati definivano ripetutamente la persona offesa come “imputato”, mentre tale qualifica non corrispondeva al vero, non essendo stata esercitata l’azione penale nei suoi confronti all’epoca della pubblicazione degli articoli. La Corte chiarisce un principio importante: la veridicità della notizia deve essere valutata con riferimento al momento della sua pubblicazione. L’eventuale successiva assunzione della qualità di imputato da parte della persona offesa non può sanare retroattivamente la falsità dell’informazione diffusa in un momento antecedente. La sentenza ribadisce che la critica, pur potendo assumere toni aspri e polemici, deve restare ancorata all’esistenza di una base fattuale vera e non può tollerare gratuiti attacchi alla reputazione scollegati da essa. L’esercizio del diritto di critica può certamente rendere non punibili espressioni anche dure e giudizi di per sé ingiuriosi, quando siano tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta e infamante, utilizzata come fondamento per l’esposizione a critica del personaggio stesso. Come ha efficacemente affermato la Corte, la critica non può essere “fantasiosa o astrattamente speculativa”, ma deve fondarsi sull’oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni espresse. La verità deve riguardare il nucleo essenziale della notizia, che non può essere strumentalmente travisato o manipolato per sostenere un’aggressione all’altrui reputazione. Il superamento del limite della continenza espressiva A completamento dell’analisi, la Cassazione ha ritenuto che nella fattispecie fosse stato comunque superato anche il limite della continenza espressiva. Questo limite postula che la critica, pur potendo assumere toni aspri, polemici e sferzanti, non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o infamanti, o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale e personale del criticato, anziché a confutarne le idee o i comportamenti. La Corte d’Appello, con motivazione ritenuta logica e congrua dalla Cassazione, aveva ravvisato nelle espressioni utilizzate negli articoli una “accurata, intenzionale ricerca, nella esposizione dei fatti, di frasi ed espressioni ad effetto, volutamente molto offensive, del tutto sganciate dall’esigenza di narrazione obiettiva dei fatti”. Le locuzioni impiegate non costituivano una critica, per quanto severa, all’operato della persona offesa, ma si risolvevano in un attacco diretto alla sua dignità personale e in una gratuita attribuzione di abitudini criminali e incapacità, eccedendo così ampiamente i limiti della correttezza formale e configurando un’aggressione personale non scriminabile. La responsabilità del direttore e la questione probatoria Un altro profilo di interesse della sentenza riguarda la responsabilità del direttore responsabile di una testata telematica. Il ricorrente aveva contestato l’attribuzione della paternità degli scritti, lamentando imprecisioni nella denominazione del sito internet e riferimenti temporali inconferenti. La Cassazione ha rigettato queste censure, qualificandole come questioni nuove o comunque non conducenti rispetto alla ratio decidendi. I giudici hanno chiarito che la sentenza d’Appello faceva chiaro riferimento agli accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria, che avevano identificato nel ricorrente il direttore responsabile del settimanale all’epoca dei fatti, ovvero al momento della pubblicazione degli articoli nel 2020. Eventuali imprecisioni nella denominazione del sito costituivano meri errori materiali che non compromettevano la tenuta logica della motivazione. Gli screenshot come prova documentale: principio consolidato Di particolare rilevanza pratica è il principio affermato dalla Cassazione in materia di prova documentale nei reati commessi attraverso internet. Il ricorrente aveva contestato l’adeguatezza probatoria dei semplici screenshot prodotti dalla parte civile, in assenza di accertamenti tecnici volti a confermarne l’autenticità e la provenienza. La Suprema Corte ha respinto questa censura, richiamando la giurisprudenza ormai consolidata secondo cui le riproduzioni informatiche di pagine web o di messaggi, quali gli screenshot, rientrano nella categoria delle prove documentali di cui all’art. 234 cod. proc. pen. e sono pienamente utilizzabili, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, così come qualsiasi altro mezzo riproduttivo di immagini. È legittima l’acquisizione, come documento, di una pagina di un social network o di un sito internet mediante la realizzazione di una fotografia istantanea dello schermo di un dispositivo elettronico sul quale la stessa è visibile. Tale mezzo di prova si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, senza che sia imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente valutato gli screenshot come prova documentale, traendone elementi probatori circa i fatti rappresentati. Tale valutazione di attendibilità era stata

Diffamazione su Facebook: la Cassazione ribadisce l’obbligo di verifica anche per gli attivisti politici

L’ordinanza n. 39103/2025 della Quinta Sezione Penale chiarisce che il diritto di critica, anche politica, non esonera dall’obbligo di verificare la veridicità dei fatti prima di pubblicarli sui social network L’utilizzo dei social network come strumento di denuncia e sensibilizzazione su temi di interesse pubblico è ormai pratica diffusa, soprattutto da parte di attivisti e esponenti di movimenti politici. Ma fino a che punto è lecito pubblicare critiche nei confronti di pubblici funzionari? E quali sono i limiti che anche l’attivismo politico deve rispettare? A queste domande risponde la recente sentenza della Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 39103 depositata il 3 dicembre 2025, che ha confermato la condanna per diffamazione aggravata di un esponente di un partito animalista che aveva pubblicato su Facebook pesanti accuse nei confronti di un veterinario dell’ASP. I fatti: l’accusa di omissione rivolta al veterinario pubblico La vicenda trae origine da un post pubblicato su Facebook da un attivista, all’epoca capo della Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo. Nel messaggio, l’esponente politico accusava un medico veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani di essersi rifiutato di intervenire per soccorrere un cane randagio agonizzante, presumibilmente avvelenato, rinvenuto nel Comune di Paceco. Secondo quanto pubblicato sul social network, il veterinario, pur essendo di turno e quindi reperibile, non si sarebbe recato sul posto per prestare le cure necessarie all’animale, omettendo così un atto dovuto nell’esercizio delle proprie funzioni e configurando il reato di rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art. 328 del codice penale. La ricostruzione processuale: una notizia parziale e distorta I giudici di merito, in primo e secondo grado, hanno ricostruito con precisione l’effettivo svolgimento dei fatti, giungendo a conclusioni radicalmente diverse rispetto alla versione divulgata sul social network. È emerso infatti che il veterinario pubblico non era affatto tenuto a intervenire personalmente nel Comune di Paceco, poiché tale municipio non disponeva di una struttura ambulatoriale pubblica dove prestare le prime cure veterinarie. Per ovviare a questa carenza, il Comune aveva stipulato una convenzione con un ambulatorio veterinario privato, proprio per gestire le emergenze come quella verificatasi, ossia animali feriti o agonizzanti rinvenuti sulla pubblica via. Il veterinario pubblico, una volta ricevuta la segnalazione, si era immediatamente attivato contattando i Carabinieri e invitandoli a mettersi in comunicazione con i vigili urbani del Comune di Paceco, affinché venisse allertato il veterinario convenzionato. Quest’ultimo era effettivamente intervenuto tempestivamente, prelevando l’animale dalla strada e conducendolo presso il proprio ambulatorio per prestargli le cure necessarie. La Corte ha inoltre accertato un elemento decisivo: l’autore del post si era personalmente recato presso l’ambulatorio del veterinario che aveva soccorso l’animale, venendo quindi a conoscenza diretta di tutti i particolari della vicenda e dell’evoluzione temporale dei fatti. Nonostante questa conoscenza, aveva comunque scelto di pubblicare su Facebook una ricostruzione parziale e distorta, omettendo di riferire che l’animale era stato soccorso e che non era addebitabile alcuna omissione o ritardo al veterinario di turno. La natura del reato: diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità Il Tribunale di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del reato di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, del codice penale. La diffamazione consiste nell’offesa all’altrui reputazione comunicata a più persone, e risulta aggravata quando viene realizzata con qualsiasi mezzo di pubblicità. I social network, per la loro capacità di raggiungere un numero potenzialmente illimitato di destinatari, costituiscono certamente mezzi di pubblicità ai fini dell’applicazione della circostanza aggravante. Nel caso specifico, l’accusa rivolta al veterinario di essersi rifiutato di prestare soccorso a un animale in difficoltà, pur essendovi tenuto per la propria qualifica professionale, risultava oggettivamente lesiva della sua reputazione professionale e del suo onore. Attribuire a un pubblico funzionario la commissione di un reato nell’esercizio delle proprie funzioni costituisce infatti una delle forme più gravi di diffamazione, idonea a minare la credibilità e l’affidabilità della persona nell’ambito della propria attività lavorativa. La difesa invoca il diritto di critica politica: l’analisi della Cassazione Dinanzi alla Corte di Cassazione, la difesa ha articolato tre motivi di ricorso, concentrando la propria strategia difensiva sull’invocazione del diritto di critica, inquadrato nella dimensione dell’attivismo politico. L’imputato infatti ricopriva all’epoca dei fatti un ruolo apicale all’interno del Partito Animalista Europeo e utilizzava abitualmente i canali social per la propria opera divulgativa in materia di tutela dei diritti degli animali. Secondo la difesa, la pubblicazione del post doveva essere ricondotta all’esercizio del diritto di critica garantito dall’art. 21 della Costituzione e costituire una causa di giustificazione ai sensi dell’art. 51 del codice penale, che esclude la punibilità di chi agisce nell’esercizio di un diritto. In subordine, si invocava il riconoscimento dell’esimente putativa, sostenendo che l’imputato aveva agito nella ragionevole convinzione di esercitare legittimamente il proprio diritto di critica, avendo ritenuto in buona fede che il veterinario avesse violato i doveri connessi alla propria funzione. I limiti del diritto di critica: il requisito imprescindibile della veridicità La Suprema Corte ha respinto questa tesi difensiva, richiamando i consolidati principi giurisprudenziali che regolano i confini del diritto di critica. Il diritto di critica, anche quella politica più aspra, quando si fonda su un fatto determinato del quale sono precisati gli esatti contorni, non può mai prescindere dalla veridicità di tale fatto. L’esimente del diritto di critica non è applicabile quando l’agente manipola le notizie o le rappresenta in modo incompleto, in maniera tale che, pur contenendo il risultato complessivo un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. La Cassazione ha citato propri precedenti che chiariscono come la falsità sia integrata anche nel caso in cui la notizia sia stata divulgata volontariamente solo in modo parziale e distorto. Non è quindi sufficiente che un singolo elemento della vicenda corrisponda al vero – nel caso specifico, che effettivamente il veterinario pubblico non fosse intervenuto materialmente sul posto – se poi vengono omessi altri elementi essenziali per una corretta comprensione dei fatti, quali l’intervento tempestivo del veterinario convenzionato e l’impossibilità per il veterinario pubblico di prestare soccorso nel luogo dell’emergenza. L’onere di verifica della notizia: un

Il rapporto di affidamento nei reati sessuali con minorenni: l’allenatore risponde anche per gli abusi fuori dalla palestra

La Cassazione ribadisce che il vincolo fiduciario tra maestro e allievo minorenne sussiste indipendentemente dal luogo e dall’orario in cui vengono commessi gli abusi Quando un maestro o un allenatore sportivo abusa della fiducia che i giovani allievi ripongono in lui per compiere atti sessuali, risponde del reato aggravato anche se tali atti avvengono al di fuori dell’ambiente sportivo e degli orari di allenamento. È questo il principio cardine ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 39397/25, depositata il 5 dicembre 2025, che segna un punto fermo nella tutela dei minori dalle condotte abusanti poste in essere da figure di riferimento educativo. La vicenda giudiziaria Il caso trae origine dalla condanna di un istruttore di ginnastica artistica per una serie di reati di atti sessuali con minorenne, previsti e puniti dall’articolo 609-quater del codice penale. Le condotte contestate si riferivano a episodi verificatisi in un arco temporale particolarmente esteso, dal 2012 al 2019, e coinvolgevano due giovani allievi che all’epoca dei fatti erano infraquattordicenni o comunque infrasedicenni. Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei reati contestati e lo aveva condannato a otto anni di reclusione. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato da uno dei capi di imputazione perché il fatto non sussisteva e aveva rideterminato la pena in quattro anni e otto mesi di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche. L’imputato aveva quindi proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la sussistenza del rapporto qualificato di affidamento richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La tesi difensiva sosteneva che gli atti sessuali fossero avvenuti al di fuori del contesto e dell’orario delle lezioni di ginnastica artistica, e quindi in un ambito in cui i minori non potevano più ritenersi affidati all’istruttore. Secondo la difesa, le relazioni con i minori si sarebbero incardinate in un contesto spazio-temporale diverso da quello dell’attività sportiva, e dunque mancherebbe l’elemento essenziale dell’affidamento per ragioni di istruzione richiesto dalla norma incriminatrice. Il quadro normativo di riferimento L’articolo 609-quater del codice penale punisce chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Si tratta di una norma di particolare rigore, che mira a tutelare i minori infraedicenni dalle condotte abusanti poste in essere da soggetti che, in ragione del loro ruolo, si trovano in una posizione di preminenza e autorevolezza idonea a condizionare la volontà del minore. La ratio della norma risiede nella protezione della libera formazione della personalità sessuale dei minori, che potrebbero essere indotti a prestare un consenso agli atti sessuali non pienamente libero e consapevole, ma influenzato dalla relazione fiduciaria esistente con l’adulto di riferimento. La disposizione prevede una cornice edittale particolarmente severa, con la reclusione da cinque a dieci anni nella formulazione vigente all’epoca dei fatti. Il legislatore ha inoltre previsto, al comma 5 dello stesso articolo, un’ipotesi attenuata per i casi di minore gravità, quando cioè l’offesa alla libertà sessuale della vittima risulti complessivamente meno grave in considerazione dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione. L’articolo 609-quater si inserisce nel più ampio sistema di tutela della libertà sessuale previsto dal Titolo XII del codice penale, che comprende anche la violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis e gli altri reati sessuali. La peculiarità della fattispecie in esame rispetto alla violenza sessuale ordinaria sta proprio nel fatto che non è necessaria la violenza o la minaccia, né l’abuso di autorità: è sufficiente che esista il rapporto qualificato di affidamento e che vengano compiuti atti sessuali con il minore infrasedicenne. Il principio affermato dalla Cassazione La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato dichiarandolo inammissibile e ribadendo un principio di fondamentale importanza per la tutela dei minori. Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilevanza in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca. Tale rapporto comprende sia l’ipotesi in cui il minore si fidi dell’adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all’adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. La Corte ha chiarito con fermezza che ciò che rileva non è il luogo fisico in cui vengono consumati gli atti sessuali, ma la relazione che sussiste fra i due soggetti. Il rapporto di affidamento non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti si svolgano fuori dall’ambiente e dall’orario in cui tale rapporto è nato e si manifesta principalmente. La relazione fiduciaria, infatti, non è circoscrivibile al solo contesto spaziale o temporale in cui nasce, ma permea l’intera dimensione del rapporto tra maestro e allievo. Nel caso specifico dell’istruttore sportivo, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il rapporto di affidamento sussisteva non solo in ragione dell’attività di allenamento in palestra, ma anche perché l’imputato aveva assunto un ruolo che andava ben oltre quello del semplice maestro di ginnastica. Si era creata una relazione fiduciaria più ampia, che coinvolgeva anche le famiglie dei ragazzi e che si estendeva ad ambiti diversi dalla mera attività sportiva, come l’interesse comune per le arti audiovisive nel caso di uno dei minori coinvolti. La Corte ha inoltre sottolineato un aspetto di particolare rilevanza: il rapporto di affidamento determina l’instaurazione di un rapporto fiduciario che pone l’agente in una condizione di preminenza e di autorevolezza idonea a indurre il minore a prestare un consenso agli atti sessuali. Proprio perché si tratta sempre di adolescenti che non hanno ancora raggiunto la piena capacità di autodeterminazione nella sfera sessuale, certi tipi di rapporto non sono compatibili con il compimento di atti sessuali. Vi è infatti il rischio concreto di una strumentalizzazione della fiducia riposta dal minore in ragione della peculiare relazione

Bancarotta Fraudolenta: quando la successione di amministratori assolve dalla responsabilità?

La Cassazione annulla una condanna per mancata prova della collocazione temporale delle distrazioni patrimoniali La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38791/2025 della Quinta Sezione Penale, depositata il 1° dicembre 2025, ha annullato con rinvio una condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando un principio fondamentale in tema di responsabilità degli amministratori societari: quando si succedono più amministratori nella gestione di un’impresa poi fallita, non è sufficiente constatare la mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento per attribuire automaticamente la responsabilità all’amministratore cessato. Occorre invece dimostrare con precisione in quale periodo temporale siano avvenute le condotte distrattive. Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal fallimento di una società a responsabilità limitata, dichiarato nel maggio 2013, che si occupava di commercio di veicoli. Durante le indagini preliminari era emersa la distrazione di tredici autoveicoli appartenenti al patrimonio sociale, oltre alla sottrazione dell’intera documentazione contabile. La peculiarità della vicenda risiedeva nella successione di ben tre soggetti nella gestione societaria: un’amministratrice di diritto che aveva ricoperto la carica per oltre tre anni fino ad aprile 2012, il coniuge ritenuto amministratore di fatto, e un successivo amministratore formale subentrato circa un anno prima del fallimento. La Corte territoriale aveva confermato la condanna della prima amministratrice esclusivamente per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, assolvendo invece tutti gli imputati dal delitto di bancarotta documentale. La motivazione dell’assoluzione per quest’ultimo reato si basava sull’impossibilità di stabilire chi, tra l’amministratrice cessata e il successore, avesse materialmente sottratto i libri contabili, non essendo stato dimostrato alcun concorso tra i due. Questo ragionamento della Corte d’appello conteneva però un’evidente contraddizione logica che la Cassazione ha prontamente rilevato. Il principio giuridico consolidato, richiamato nella sentenza n. 38791/2025, stabilisce che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento di determinati beni all’atto della redazione dell’inventario fallimentare, quando tali beni erano nella disponibilità della società in epoca anteriore e prossima al fallimento. Questa presunzione viene meno quando sia subentrato un nuovo amministratore con completa estromissione del precedente dalla gestione dell’impresa. In simili circostanze, la responsabilità dell’amministratore cessato può essere affermata soltanto a due condizioni alternative: deve risultare dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione specificamente nel corso della sua gestione, oppure deve emergere l’esistenza di un accordo con l’amministratore subentrato finalizzato al compimento di tali atti illeciti. Si tratta di un principio giurisprudenziale ormai sedimentato, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza Sez. V, n. 172 del 2007 (dep., caso Vianello) e di recente ribadito dalla sentenza n. 31691 del 30 maggio 2024. La Suprema Corte ha rilevato che la ricostruzione dei giudici di merito presentava una caduta di linearità già in partenza. Infatti, mentre il coniuge dell’amministratrice era stato ritenuto del tutto estraneo alla gestione sociale, e il successore era stato qualificato come mero prestanome, non emergeva affatto chi avesse concretamente gestito l’impresa nel periodo successivo alle dimissioni della prima amministratrice e fino al fallimento. Questa lacuna risultava particolarmente grave considerando che il Tribunale aveva espressamente escluso qualsiasi ipotesi di concorso tra gli imputati nei reati contestati. L’aspetto più contraddittorio della motivazione riguardava proprio il diverso trattamento riservato ai due reati. Per la bancarotta documentale, i giudici avevano assolto sia l’amministratrice cessata sia il successore formale proprio perché non era stato possibile stabilire chi dei due avesse sottratto la contabilità e in quale momento temporale fosse avvenuta la sottrazione. Applicando lo stesso ragionamento logico alle distrazioni patrimoniali, sarebbe stato necessario accertare con precisione quando fossero stati distratti i tredici veicoli: se durante la gestione della prima amministratrice oppure nel periodo successivo. Questo accertamento temporale risultava ancora più necessario considerando un elemento probatorio emerso nel processo: dopo il fallimento, l’amministratore subentrato era stato trovato in possesso di almeno uno dei veicoli oggetto di contestazione. Questo dato avrebbe dovuto indurre i giudici a maggiore cautela nell’attribuire automaticamente la responsabilità delle distrazioni all’amministratrice cessata, senza verificare la cronologia effettiva delle condotte. La sentenza della Cassazione sottolinea come lo sviluppo logico del ragionamento seguito dai giudici di merito richiedesse necessariamente di ricondurre le condotte distrattive alla responsabilità dell’amministratrice soltanto a condizione che esse ricadessero temporalmente nel periodo coperto dalla sua amministrazione. In caso contrario, avrebbe dovuto valere il medesimo principio applicato per la bancarotta documentale, con conseguente assoluzione di tutti gli imputati per impossibilità di individuare l’autore delle distrazioni. Questo passaggio fattuale cruciale sulla collocazione temporale delle condotte distrattive, pur essendo necessariamente implicato dal complessivo ordito argomentativo delle decisioni di merito, risultava invece completamente assente dalla motivazione. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, affinché il giudizio venga rinnovato colmando questa lacuna motivazionale. La pronuncia n. 38791/2025 offre importanti spunti di riflessione sul tema della responsabilità penale degli amministratori societari nelle procedure concorsuali. In primo luogo, ribadisce che la semplice constatazione della mancanza di beni patrimoniali al momento del fallimento non è sufficiente per fondare una condanna quando vi sia stata successione nella carica amministrativa. Il passaggio di consegne tra amministratori costituisce una sorta di “momento di frattura” che impone al giudice un onere probatorio rafforzato circa la cronologia delle condotte illecite. In secondo luogo, la sentenza evidenzia l’importanza della coerenza logica nell’impianto motivazionale. Non è ammissibile che i giudici applichino criteri valutativi differenti a situazioni sostanzialmente analoghe all’interno dello stesso procedimento. Se l’incertezza sulla collocazione temporale di una condotta determina l’assoluzione per un reato, lo stesso principio deve essere applicato anche agli altri reati contestati che presentino identica problematica probatoria. Dal punto di vista pratico, questa pronuncia assume particolare rilevanza per gli amministratori che decidono di dismettere la carica in situazioni di difficoltà economica dell’impresa. La semplice cessazione formale dalla carica può non essere sufficiente a escludere responsabilità penali future, qualora non sia possibile dimostrare con precisione quando siano avvenute eventuali distrazioni patrimoniali. Diventa quindi fondamentale documentare in modo puntuale lo stato patrimoniale dell’impresa al momento delle dimissioni, attraverso verbali assembleari dettagliati, inventari e consegne formali al successore. Per i curatori fallimentari e gli organi inquirenti, la sentenza impone

Costruzioni in zona sismica: quando la prescrizione salva dai reati edilizi

La Cassazione chiarisce i termini di prescrizione e l’applicabilità delle norme antisismiche alle strutture metalliche: principi fondamentali per proprietari e costruttori La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20124/2025 della Terza Sezione Penale, pubblicata il 9 ottobre 2025, ha affrontato questioni di grande rilevanza pratica in materia di reati edilizi commessi in zone sismiche. La decisione offre importanti chiarimenti su quando scattano e quando si prescrivono i reati legati alla costruzione abusiva di edifici, con particolare riferimento alle opere realizzate con strutture metalliche anziché in cemento armato. Il caso riguardava due persone che erano state condannate per aver realizzato opere edilizie in zona sismica in violazione della normativa antisismica prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. In particolare, erano stati contestati i reati previsti dagli articoli 44, lettera b, 64, 65, 71, 72, 93 e 94 del citato decreto. La Corte di Appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado, rideterminando la pena in tre mesi di arresto e ottomilatrecento euro di ammenda per ciascun imputato. La questione dei termini di prescrizione Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il calcolo dei termini di prescrizione per i reati edilizi di natura permanente. La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte di Appello non aveva correttamente considerato quando i termini prescrizionali erano maturati. La vicenda presenta una complessità particolare legata alla sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’articolo 159, comma 2, del codice penale. Questa norma ha subito nel tempo diverse modifiche legislative che hanno inciso significativamente sul calcolo della prescrizione. In origine, l’articolo era stato riformulato dall’articolo 1, comma 1, lettera e, numero 1, della legge numero 3 del 2019, nota come “legge Bonafede”. Tale legge aveva introdotto, con decorrenza dal primo gennaio 2020, la previsione secondo cui il corso della prescrizione rimane sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Tuttavia, il legislatore è successivamente intervenuto con la legge numero 134 del 2021, che ha definitivamente abrogato l’articolo 2, comma 1, lettera a, introducendo l’articolo 161-bis del codice penale. In base a questa nuova normativa, il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. La stessa legge ha inoltre introdotto, per i reati commessi dal primo gennaio 2020, l’articolo 344-bis del codice di procedura penale, che prevede l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione del giudizio di appello e di cassazione entro determinati termini. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza numero 20989 del 12 dicembre 2024, hanno chiarito che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’articolo 159 del codice penale, nel testo introdotto dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103, si applica ai reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019 numero 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021 numero 134. Per i reati commessi dall’1 gennaio 2020, invece, si applica la disciplina posta a sistema dalla legge numero 134 del 2021. Nel caso specifico, essendo stati i reati commessi il 7 luglio 2018, si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dall’articolo 1 della legge 23 giugno 2017 numero 103. Di conseguenza, la prescrizione maturerebbe in data 5 giugno 2026 senza considerare i periodi di sospensione del procedimento previsti dalla legge. Considerando anche le diverse sospensioni legate all’emergenza COVID-19 e ai rinvii per legittimo impedimento delle parti, il termine di prescrizione risultava comunque già decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado avvenuta il 19 giugno 2023. La Corte ha inoltre ricordato che per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge numero 103 del 2017 aveva modificato il previgente articolo 159, comma 2, del codice penale, introducendo la sospensione del corso della prescrizione sia dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sia dalla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Le costruzioni con struttura metallica e la normativa antisismica Il secondo motivo di ricorso, anch’esso accolto dalla Cassazione, riguarda una questione tecnica di grande importanza pratica: quando si applicano gli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 che disciplinano le opere in cemento armato nelle zone sismiche? La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile la disciplina penale prevista per le opere in cemento armato anche alle strutture realizzate con travi in ferro, basandosi esclusivamente sul fatto che l’opera presentava comunque una struttura metallica potenzialmente pericolosa in zona sismica. La Suprema Corte ha invece affermato un principio di diritto consolidato: la sfera di applicabilità degli articoli 64 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, essendo evidente che il legislatore intende regolare anche, singolarmente, le opere che non sono composte di cemento armato ma possiedono una struttura metallica. La ratio della disposizione si spiega infatti in ragione della potenziale pericolosità della struttura metallica derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che vengano adottate le particolari precauzioni previste per la costruzione in zona sismica. Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha anche precisato che la disciplina penale in materia di opere a struttura metallica si applica soltanto quando la statica delle opere eseguite è assicurata da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante. Nel caso di specie, come emergeva chiaramente dalle dichiarazioni del tecnico del Comune che aveva effettuato il sopralluogo, le opere contestate non erano realizzate in cemento armato ma utilizzavano blocchi di poroton e travi in ferro. Pur non essendo l’opera realizzata in cemento armato, presentava quindi

Come si valuta la lievità di un reato: i criteri della particolare tenuità secondo la Cassazione

La Sesta Sezione Penale fissa i paletti per distinguere i reati bagatellari da quelli meritevoli di sanzione: valore del bene, modalità della condotta ed esiguità del danno sotto la lente dei giudici Quando un fatto costituisce reato ma l’offesa è così ridotta da non giustificare una condanna? Questa domanda attraversa quotidianamente le aule di giustizia e tocca da vicino chiunque si trovi coinvolto in un procedimento penale per condotte di modesta gravità. La risposta non è semplice né automatica, perché richiede una valutazione articolata che deve considerare molteplici elementi concreti della fattispecie. Un caso recente deciso dalla Cassazione nella sentenza R.G.N. 21343/2025 del 22 ottobre 2025 offre l’occasione per approfondire proprio questi criteri di valutazione. Un imputato era stato condannato per sottrazione di beni sottoposti a sequestro, reato previsto dall’art. 334 del codice penale, dopo aver rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da un garage dove avrebbe dovuto rimanere custodita. La vicenda si è conclusa con l’annullamento della sentenza da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto insufficiente la valutazione operata dai giudici di merito sulla particolare tenuità del fatto. Il cuore della questione riguarda l’art. 131-bis del codice penale, una norma fondamentale che consente di escludere la punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando ricorrono congiuntamente tre condizioni essenziali. La prima condizione attiene alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, valutate nella loro dimensione complessiva. La seconda richiede che l’offesa risulti di particolare tenuità, un concetto giuridico che necessita di essere riempito di contenuto attraverso un’analisi concreta del caso. La terza condizione impone che il comportamento non sia abituale, escludendo quindi dal beneficio chi ha già commesso in passato condotte analoghe. Il primo elemento che il giudice deve valutare riguarda il valore economico del bene oggetto del reato. Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato aveva rimosso un’autovettura sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa. La difesa aveva insistito sul fatto che il veicolo possedesse un valore economico infimo, un dato fattuale che assume rilevanza decisiva nella valutazione della particolare tenuità. Quando parliamo di valore economico nel contesto dell’art. 131-bis del codice penale, non ci riferiamo a una soglia fissa stabilita dalla legge, ma a un criterio elastico che deve essere apprezzato in concreto dal giudice tenendo conto del tipo di reato, delle circostanze specifiche e del contesto complessivo della vicenda. Pensare al valore del bene significa chiedersi quale sia l’entità patrimoniale dell’interesse leso dalla condotta. Un’autovettura di scarsissimo valore commerciale, magari vecchia, malandata o prossima alla rottamazione, incide in modo molto diverso rispetto a un veicolo di recente immatricolazione o comunque dotato di un valore di mercato apprezzabile. Questa valutazione non è mai astratta o basata su categorie generali, ma richiede una verifica puntuale delle condizioni concrete del bene al momento della commissione del fatto. Il secondo criterio fondamentale attiene alle modalità della condotta. L’art. 131-bis del codice penale richiede che le modalità con cui il reato è stato commesso siano tali da rendere l’offesa particolarmente tenue. In altri termini, non basta che il danno sia piccolo, ma occorre che anche il modo in cui l’azione criminosa si è realizzata presenti caratteristiche di scarsa gravità. Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l’imputato aveva rimosso il veicolo dal garage dove era custodito e aveva fornito informazioni generiche agli agenti di pubblica sicurezza sul nuovo luogo in cui si trovava. Questa modalità della condotta va scrutinata per comprendere se denoti una particolare aggressività, spregiudicatezza o capacità di offendere il bene giuridico protetto, oppure se si sia trattata di una condotta caratterizzata da minore disvalore. Valutare le modalità della condotta significa analizzare elementi come la clandestinità dell’azione, l’eventuale uso di violenza o minaccia, il grado di pianificazione, la durata nel tempo della condotta illecita, la presenza di comportamenti volti a occultare il fatto o a impedirne la scoperta. Una sottrazione di beni sotto sequestro realizzata con modalità particolarmente subdole, oppure accompagnata da false dichiarazioni agli organi di controllo, presenta un disvalore ben diverso rispetto a una condotta ingenua, immediata, priva di artifizi o raggiri. Il giudice deve quindi entrare nel merito delle concrete circostanze del fatto, senza fermarsi alla mera constatazione che gli elementi oggettivi del reato sono integrati. Il terzo elemento essenziale è l’esiguità del danno o del pericolo. Questo criterio opera su un piano diverso rispetto al valore del bene, perché considera l’effetto complessivo della condotta sull’interesse protetto dalla norma penale. Nel reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, l’interesse tutelato non è soltanto il valore economico del bene, ma anche e soprattutto l’efficacia dei provvedimenti giudiziari e il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Quando un bene viene sottratto al vincolo del sequestro, si crea un pregiudizio sia sul piano patrimoniale sia sul piano della funzionalità del sistema processuale. Valutare l’esiguità del danno significa quindi considerare entrambe queste dimensioni. Da un lato, il danno patrimoniale vero e proprio, che nel caso di un veicolo di scarsissimo valore risulta molto contenuto. Dall’altro lato, il danno all’amministrazione della giustizia, che può variare sensibilmente a seconda delle circostanze concrete. Se l’imputato ha semplicemente spostato il veicolo fornendo comunque indicazioni sulla sua ubicazione, il danno al funzionamento della giustizia risulta assai meno grave rispetto al caso in cui il bene sia stato fatto sparire, distrutto o reso irreperibile. La particolare tenuità dell’offesa rappresenta poi una valutazione di sintesi che il giudice deve operare considerando congiuntamente tutti gli elementi analizzati. Non è sufficiente che uno solo dei criteri sia soddisfatto, ma occorre che dall’esame complessivo delle modalità della condotta, del valore del bene, dell’entità del danno e del pericolo emerga un quadro caratterizzato da offensività minima. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di particolare tenuità richiede una valutazione che non si limiti agli aspetti quantitativi, ma consideri anche la dimensione qualitativa dell’offesa. Questo significa che anche un danno economicamente contenuto può non integrare i presupposti della particolare tenuità se le modalità della condotta denotano un elevato disvalore o se la lesione dell’interesse protetto assume

Satira politica o diffamazione? La Cassazione traccia i confini della critica durante l’emergenza COVID-19

La Suprema Corte annulla la condanna per diffamazione di un cittadino che aveva criticato l’operato del sindaco evocando il personaggio di “Cetto La Qualunque”: quando la satira rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica politica Il confine tra critica politica legittima e diffamazione punibile rappresenta da sempre uno dei temi più delicati nel bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La questione diventa ancora più complessa quando la critica assume forme satiriche o caricaturali, evocando personaggi cinematografici notoriamente associati a comportamenti grotteschi e paradossali della classe politica. Con la sentenza n. 1127 del 17 ottobre 2025, depositata dalla Quinta Sezione Penale (R.G. 23999/2025), la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti su quando l’utilizzo della satira politica rientri nell’esercizio del diritto di critica, anche nei confronti di amministratori locali durante l’emergenza pandemica da COVID-19. Il caso concreto: una mail durante la pandemia La vicenda trae origine da un episodio verificatosi durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Un cittadino aveva inviato al primo cittadino del proprio Comune una comunicazione elettronica nella quale, contestando le modalità di gestione delle misure anti-contagio sul territorio comunale, faceva riferimento al “Signor Cetto La Qualunque”, personaggio satirico creato dall’attore Antonio Albanese, noto per incarnare in forma caricaturale i vizi e le degenerazioni della politica italiana. Il sindaco aveva ritenuto che tale appellativo integrasse un’offesa alla propria reputazione personale e professionale, tale da giustificare l’avvio di un’azione penale per il reato di diffamazione aggravata. Il Tribunale in primo grado e successivamente la Corte d’appello avevano accolto questa prospettazione, condannando il cittadino ai sensi degli artt. 336, 341-bis e 595 c.p. (norme che puniscono rispettivamente l’oltraggio, la diffamazione nei confronti di un pubblico ufficiale e la diffamazione aggravata), oltre a disporre la rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita. La questione giuridica: satira come forma di critica o gratuita offesa? Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello davanti alla Cassazione, contestando che i giudici di merito avessero qualificato come diffamatoria una critica che, pur utilizzando il riferimento a un noto personaggio satirico, rientrava nel legittimo esercizio del diritto di critica politica garantito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte può essere così sintetizzata: è lecito criticare l’operato di un amministratore pubblico evocando un personaggio satirico che, nell’immaginario collettivo, rappresenta in forma grottesca le disfunzioni della classe politica italiana? Oppure tale richiamo integra necessariamente un’offesa alla reputazione personale del destinatario, configurando il reato di diffamazione? Il quadro normativo: reputazione, critica politica e satira Per comprendere la portata della decisione, occorre richiamare i principi normativi di riferimento. L’art. 595 c.p. punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione. La reputazione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, si identifica con la considerazione sociale di cui una persona gode presso la comunità di riferimento, secondo il particolare contesto storico e culturale. La tutela penale della reputazione rappresenta, tuttavia, uno dei limiti alla libertà di espressione garantita dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che nell’ambito del discorso politico la libertà di espressione assume la massima importanza, riconoscendo margini più ampi alla critica nei confronti delle personalità politiche rispetto ai semplici cittadini. Le figure pubbliche, infatti, si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile dei loro fatti e comportamenti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini. Particolarmente rilevante è il principio secondo cui non sussiste il reato di diffamazione quando le espressioni utilizzate, pur se aspre e sferzanti, rientrano nell’esercizio del diritto di critica politica sotto forma di satira. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che in tema di diritto di critica, ciò che determina l’abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione. È ammesso l’uso dell’argumentum ad hominem, inteso a screditare il destinatario pubblico mediante l’evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, purché a criticarne i programmi e le azioni, mentre è vietato l’uso gratuito di tale argomento per un’aggressione alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. La soluzione della Cassazione: il personaggio satirico come legittima critica La Quinta Sezione Penale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna. Il Collegio ha ritenuto fondate le censure proposte dal ricorrente, sottolineando innanzitutto che nel caso concreto l’ipotesi accusatoria si fondava sull’accostamento, di evidente contenuto critico, del destinatario della comunicazione a un personaggio cinematografico satirico, frutto dell’invenzione artistica, che si connota in senso dispregiativo. La Corte ha precisato che occorreva stabilire se nell’appellativo rivolto al sindaco, con il riferimento al “famoso personaggio caricaturale, interprete del malaffare politico-mafioso, avido e corrotto, interpretato dall’attore Antonio Albanese”, potesse configurarsi un’offesa alla reputazione del primo cittadino, oppure se la condotta dell’autore della comunicazione potesse ritenersi scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. (esercizio di un diritto), in quanto riconducibile all’esercizio del diritto di critica sotto forma di satira politica. Nel rispondere a tale quesito, la Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati secondo cui la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale di riferimento, secondo il particolare contesto storico. La protezione della reputazione rappresenta uno dei limiti all’esercizio della libertà di espressione e delle altre libertà ad essa correlate, espressamente ammessi dall’art. 10, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La Corte di Strasburgo, proprio in relazione a tale disposizione normativa, si era tradizionalmente soffermata sulla tutela della reputazione in tema di libertà di stampa, per poi ricondurre l’ambito della protezione entro la previsione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, disciplinante il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la giurisprudenza europea, perché sia applicabile tale ultima disposizione, l’offesa alla reputazione personale deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere stata