La Cassazione chiarisce i confini della tutela nella composizione della crisi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29746/2025 pubblicata l’11 novembre 2025, ha fornito importanti precisazioni sulla qualifica di consumatore nel contesto degli accordi di ristrutturazione del debito regolati dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. La decisione affronta una questione di rilevante impatto pratico: quando il fideiussore che garantisce i debiti di una società può accedere alle procedure di composizione della crisi riservate ai consumatori?

La vicenda processuale e la questione sottoposta alla Corte
La controversia trae origine dal ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da una debitrice ai sensi dell’articolo 67 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il Tribunale di Cremona aveva inizialmente omologato il piano proposto dalla ricorrente, ma la Corte d’Appello di Brescia, accogliendo il reclamo presentato da uno dei creditori, ha revocato l’omologazione negando alla debitrice la qualifica di consumatore.
Gli elementi fattuali rilevanti emersi nel corso del giudizio dimostravano che la ricorrente era stata socia di maggioranza (circa l’ottanta per cento in una società e il sessanta per cento nell’altra) e amministratrice di due società commerciali. Le fideiussioni che costituivano la parte preponderante del suo debito erano state rilasciate poco dopo la cessazione delle cariche amministrative, quando però la debitrice deteneva ancora significative partecipazioni azionarie nelle compagini societarie garantite.
Il quadro normativo di riferimento: la definizione di consumatore nel Codice della Crisi
L’articolo 2, comma 1, lettera e) del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza definisce consumatore “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile”.
La Cassazione evidenzia come questa definizione, pur introducendo una specificazione relativa ai soci rispetto alla precedente disciplina contenuta nella legge n. 3 del 2012, sostanzialmente ricalchi la nozione già presente nel Codice del consumo approvato con decreto legislativo n. 206 del 2005. La scelta del legislatore di riprendere la definizione consumeristica tradizionale rappresenta, come sottolineato nella relazione al Codice della Crisi, una opzione consapevole volta a garantire continuità interpretativa.
L’evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale
La Suprema Corte ricostruisce puntualmente l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale sulla qualificazione del fideiussore come consumatore. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha superato l’automatismo che legava la qualifica del garante a quella del debitore principale, affermando con le sentenze Tarcau (causa C-74/15 del 9 novembre 2015) e Dumitras (causa C-534/15 del 14 settembre 2016) che spetta al giudice nazionale determinare se la persona fisica abbia agito nell’ambito della sua attività professionale sulla base dei collegamenti funzionali che la legano alla società garantita.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recepito questo indirizzo con l’ordinanza n. 5868 del 27 febbraio 2023, chiarendo che il fideiussore persona fisica non è automaticamente qualificabile come professionista solo perché lo sia il debitore garantito. Tuttavia, questa apertura non comporta una tutela indiscriminata del garante, dovendosi valutare caso per caso la sussistenza di un collegamento funzionale tra la fideiussione e l’attività imprenditoriale.
I criteri per escludere la qualifica di consumatore: il collegamento funzionale
La sentenza n. 29746/2025 individua con precisione i presupposti che devono essere oggetto di valutazione per stabilire se il fideiussore socio possa essere considerato consumatore. La Corte richiama sul punto la giurisprudenza consolidata secondo cui occorre verificare l’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore e la detenzione di una partecipazione non trascurabile al capitale sociale.
La pronuncia ribadisce che la qualifica di consumatore spetta solo al fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale. La prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata nella sentenza (Cass. n. 8419 del 2019), il consumatore è colui che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
La Cassazione chiarisce che quando la prestazione di garanzia rafforza l’attività d’impresa altrui e intercetta un interesse diverso da un mero sostegno esterno, rientra nella nozione europea di “collegamento funzionale”. Questa valutazione deve considerare non solo la sussistenza formale di cariche o partecipazioni, ma anche la sostanziale strumentalità della garanzia rispetto all’attività societaria.
L’applicazione dei principi al caso concreto
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva svolto un accertamento in fatto puntuale e argomentato, rilevando che la ricorrente aveva sottoscritto le fideiussioni per scopi chiaramente estranei alla sua sfera privata e contratte invece nell’interesse di due società commerciali di cui era stata per lungo tempo socia di maggioranza e amministratrice. Le garanzie erano state rilasciate pochissimi giorni dopo la cessazione delle cariche amministrative, elemento che non era sufficiente a escludere il collegamento funzionale con l’attività imprenditoriale.
La Suprema Corte conferma quindi la valutazione del giudice di merito secondo cui emergeva in modo inequivoco la sussistenza dello strettissimo collegamento delle garanzie all’attività societaria, dovendosi escludere che si fosse trattato di contratti a fini privati conclusi dalla debitrice come consumatore. Le fideiussioni si presentavano come strettamente funzionali alle società garantite, configurando quello che la giurisprudenza nazionale e comunitaria definisce collegamento di natura funzionale.
I precedenti giurisprudenziali confermati dalla decisione
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che ha già escluso la qualità di consumatore in diverse fattispecie analoghe. La giurisprudenza di legittimità ha infatti negato la tutela consumeristica al fideiussore che cumuli le qualità di socio e amministratore della società garantita (Cass. n. 17638 del 2025), al congiunto che garantisca l’impresa di famiglia stante l’interessamento all’attività sociale in ragione del rapporto familiare (Cass. n. 23533 del 2024), al socio detentore del settanta per cento del patrimonio sociale anche se non amministratore (Cass. n. 32225 del 2018).
Questo indirizzo giurisprudenziale riflette l’esigenza di bilanciare la tutela del consumatore con la necessità di evitare abusi dello strumento della composizione della crisi da parte di soggetti che hanno assunto obbligazioni nell’interesse della propria attività imprenditoriale o in funzione di essa.
Le implicazioni pratiche della pronuncia
La decisione della Cassazione presenta rilevanti ricadute operative per la gestione delle crisi da sovraindebitamento. Gli operatori del diritto dovranno prestare particolare attenzione nella valutazione preliminare della qualifica soggettiva del debitore che intenda accedere agli strumenti di composizione della crisi riservati ai consumatori, specialmente quando i debiti derivino da garanzie prestate in favore di società.
La sentenza chiarisce che non è sufficiente la mera cessazione delle cariche sociali per far venir meno il collegamento funzionale tra la garanzia e l’attività imprenditoriale, dovendosi considerare anche la persistenza di significative partecipazioni azionarie e la prossimità temporale tra la cessazione delle funzioni amministrative e il rilascio delle fideiussioni.
Un ulteriore elemento di interesse emerge dall’interpretazione dell’articolo 67, secondo comma, lettera c) del Codice della Crisi, che prescrive al debitore di elencare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni. La Corte osserva che questa previsione conferma implicitamente come la composizione del passivo debba riflettere un criterio ordinario di assunzione degli impegni, coerente con una dimensione di spesa orientata su esigenze personali e familiari. La norma pertanto non esclude l’indebitamento del consumatore che sia anche socio, ma separa nettamente l’imputazione funzionale dei debiti.
La sentenza n. 29746/2025 della Corte di Cassazione si colloca in un quadro interpretativo ormai consolidato che richiede una valutazione rigorosa della qualifica soggettiva di consumatore nell’ambito delle procedure di composizione della crisi. Il principio affermato dalla Suprema Corte valorizza la sostanza economica delle operazioni rispetto agli aspetti formali, impedendo che soggetti sostanzialmente interessati all’attività imprenditoriale possano beneficiare di una tutela riservata a chi agisce per finalità estranee a tale sfera.
L’orientamento giurisprudenziale confermato dalla pronuncia in esame garantisce coerenza con i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e assicura continuità interpretativa rispetto alla disciplina previgente in materia di sovraindebitamento. La decisione offre inoltre utili indicazioni operative sulla valutazione del collegamento funzionale tra garanzia e attività imprenditoriale, individuando criteri oggettivi che consentono di delimitare con precisione l’ambito applicativo della tutela consumeristica.
Per i professionisti che assistono debitori in crisi risulta fondamentale effettuare una accurata verifica preliminare della sussistenza dei requisiti soggettivi per accedere agli strumenti di composizione riservati ai consumatori, considerando non solo la situazione formale al momento della presentazione del ricorso ma anche la storia imprenditoriale del debitore e la genesi delle obbligazioni che costituiscono il passivo. Solo una valutazione complessiva di questi elementi può consentire di prevenire iniziative destinate all’insuccesso e di orientare il debitore verso gli strumenti di gestione della crisi più appropriati alla sua effettiva posizione.

