Prescrizione sospesa anche per i conviventi di fatto: la storica sentenza della Corte Costituzionale

La Consulta equipara conviventi e coniugi nella tutela dei diritti patrimoniali, superando oltre 25 anni di giurisprudenza

Una svolta attesa da tempo è finalmente arrivata. Con la sentenza n. 7 del 2026, depositata il 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 1 del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.

Si tratta di una decisione che modifica profondamente la tutela dei diritti patrimoniali all’interno delle famiglie di fatto, riconoscendo finalmente pari dignità costituzionale alle diverse forme di convivenza stabile.

La questione giuridica: un divario di tutela ingiustificato

La vicenda sottoposta alla Corte Costituzionale riguardava una controversia tra due ex conviventi. Una donna aveva prestato al proprio compagno una somma di denaro superiore a 63.000 euro per consentirgli di realizzare opere di miglioria su un immobile di sua esclusiva proprietà. Nel 2006, il compagno aveva riconosciuto formalmente il debito con scrittura privata, impegnandosi alla restituzione. La coppia aveva poi condiviso oltre un decennio di vita comune, fino alla rottura definitiva nel novembre 2016.

Dopo la fine della convivenza, la donna aveva iniziato a richiedere la restituzione del prestito, inviando multiple raccomandate tra il 2017 e il 2018. Di fronte al persistente inadempimento, aveva deciso di rivolgersi al giudice. Il convenuto, pur ammettendo il debito, aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, sostenendo che fossero trascorsi più di dieci anni dal riconoscimento del 2006.

Qui emergeva il nodo giuridico cruciale. L’articolo 2941, primo comma, numero 1 del codice civile prevede che la prescrizione rimanga sospesa tra i coniugi durante il matrimonio. Questa norma impedisce che il termine di prescrizione decorra finché permane il vincolo matrimoniale, evitando di costringere un coniuge a intraprendere azioni legali contro l’altro mentre la famiglia è ancora unita. Ma questa tutela, fino ad oggi, non si applicava ai conviventi di fatto.

Il Tribunale di Firenze, chiamato a decidere la controversia, si è trovato davanti a un bivio. Se avesse applicato la normativa vigente, avrebbe dovuto accogliere l’eccezione di prescrizione e lasciare la creditrice senza tutela. Se invece la prescrizione fosse stata considerata sospesa durante la convivenza, gli atti interruttivi posti in essere dalla donna dopo la separazione nel 2016 sarebbero stati tempestivi.

Il superamento di un precedente storico

La questione non era nuova per la Corte Costituzionale. Nel 1998, con la sentenza n. 2, la Consulta aveva già affrontato un caso simile, dichiarando però non fondata la censura. All’epoca, la Corte aveva ritenuto che il matrimonio garantisse una stabilità e una certezza superiori rispetto alla convivenza di fatto, giustificando così il diverso trattamento. Inoltre, si era sostenuto che la natura stessa della prescrizione, quale istituto finalizzato a conferire stabilità ai rapporti patrimoniali, richiedesse elementi formali e temporali certi, ravvisabili solo nel vincolo matrimoniale.

Ma in oltre un quarto di secolo, il contesto sociale e normativo è profondamente mutato. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 7 del 2026, ha preso atto di questa evoluzione e ha ritenuto sussistenti i presupposti per rimeditare il proprio precedente orientamento.

L’evoluzione del riconoscimento della famiglia di fatto

La motivazione della sentenza ripercorre con precisione l’evoluzione giurisprudenziale e legislativa che ha progressivamente riconosciuto dignità costituzionale alla convivenza di fatto. Già nel 1986, con la sentenza n. 237, la Corte Costituzionale aveva affermato che un consolidato rapporto di convivenza non è costituzionalmente irrilevante quando si ha riguardo all’articolo 2 della Costituzione, che tutela le formazioni sociali e le manifestazioni solidaristiche che in esse si sviluppano.

Questo orientamento si è progressivamente consolidato. Nel 1988, la sentenza n. 404 ha riconosciuto la successione nel contratto di locazione anche al convivente more uxorio, sottolineando che l’unione di fatto merita protezione quando è caratterizzata da stabilità e vincoli di solidarietà. La sentenza n. 140 del 2009 ha iniziato a utilizzare espressamente il termine famiglia con riferimento alla stabile convivenza di fatto.

La giurisprudenza ordinaria ha seguito un percorso parallelo. La Cassazione ha riconosciuto al convivente la legittimazione a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni gravissime o al decesso del partner. Ha qualificato la detenzione del convivente rispetto alla casa comune come detenzione qualificata. Le Sezioni Unite penali, con la fondamentale sentenza n. 10381 del 2021, hanno applicato analogicamente ai conviventi stabili la causa di non punibilità riservata ai prossimi congiunti dall’articolo 384 del codice penale.

Il culmine di questo percorso evolutivo è rappresentato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha introdotto una disciplina organica delle convivenze di fatto. L’articolo 1, comma 36 di questa legge definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. La legge ha poi previsto una serie di tutele a favore dei conviventi, recependo molti sviluppi giurisprudenziali e valorizzando il possibile ricorso all’autonomia privata attraverso i contratti di convivenza.

La ratio della sospensione della prescrizione

La Corte Costituzionale ha individuato con chiarezza la ratio della norma contenuta nell’articolo 2941 del codice civile. La sospensione della prescrizione tra coniugi intende preservare l’affectio e l’unità familiare. Tramite questo istituto, l’ordinamento riconosce che, in presenza di uno stabile legame affettivo di coppia, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e sono percepiti come lesivi della fiducia reciproca.

Questa finalità si incentra sulla tutela del vincolo affettivo di coppia che la Costituzione protegge sia quando origina dal matrimonio, come previsto dall’articolo 29 della Costituzione, sia quando scaturisce dalla stabilità del rapporto di convivenza, dando luogo a una formazione sociale familiare fondata sull’articolo 2 della Costituzione.

Non diversamente da quanto accade per il coniuge, non si può esigere dal convivente di fatto che vanti un credito nei confronti dell’altro l’onere di esercitare la pretesa, compromettendo la stabilità, l’armonia e l’unità del rapporto affettivo. Il convivente, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all’alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto.

Una tale alternativa, oltre a differenziare in modo irragionevole il convivente di fatto rispetto al coniuge, è destinata a incidere negativamente su interessi riconducibili all’articolo 2 della Costituzione. E tanto più il diritto è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo.

La sostanza prevale sulla forma

Un aspetto particolarmente significativo della motivazione riguarda il superamento di un approccio formalistico nella lettura dell’articolo 2941 del codice civile. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, che ha progressivamente abbandonato una interpretazione della causa di sospensione formalisticamente riferita allo status di coniuge, privilegiando invece una lettura incentrata sulla tutela della dimensione sostanziale del rapporto.

A partire dalla sentenza n. 7981 del 2014, la Cassazione ha infatti affermato che con la separazione legale tra i coniugi cessa l’applicabilità della sospensione della prescrizione, pur non essendo ancora sciolto il vincolo matrimoniale. Questo principio è stato confermato anche recentemente, ribadendo come la sospensione operi solo finché persiste l’affectio, che è la sola ratio idonea a giustificare l’applicazione della norma.

Il dato rilevante ai fini della sospensione della prescrizione non è dunque l’esistenza del vincolo matrimoniale in quanto tale, bensì la sussistenza di un legame affettivo di coppia e di una comunione di vita, elementi ben presenti anche nella convivenza di fatto, che rendono moralmente inesigibili gli atti interruttivi della prescrizione.

La prova della convivenza

Un’obiezione che in passato era stata sollevata riguardava la difficoltà di provare con certezza l’inizio e la fine della convivenza di fatto, mancando i precisi elementi formali e temporali che caratterizzano il matrimonio. La Corte Costituzionale ha respinto decisamente questa critica, evidenziando come lo stesso istituto della prescrizione contempli già numerose ipotesi in cui il periodo di sospensione o il momento dell’interruzione sono correlati a eventi il cui accertamento si effettua necessariamente a posteriori.

L’articolo 2941, primo comma, numero 8 del codice civile, ad esempio, sospende la prescrizione finché non viene scoperto il dolo del debitore nell’occultare l’esistenza del debito, situazione la cui sussistenza e durata possono essere accertate solo in sede giudiziale. L’articolo 2942, primo comma, numero 1 sospende la prescrizione contro i minori non emancipati e gli interdetti anche quando il loro rappresentante legale si trova in conflitto di interessi, circostanza che deve essere provata a posteriori.

Del resto, l’istituto della prescrizione mira a garantire la certezza del diritto tra le parti di un rapporto e non nei confronti dei terzi. Non a caso, la prescrizione non è rilevabile d’ufficio, deve essere eccepita e può essere oggetto di rinuncia una volta maturata. Non vi è pertanto alcuna esigenza sistematica che imponga la sussistenza di presupposti formali certi a priori per delimitare il periodo di sospensione.

La Corte sottolinea come sia il legislatore sia la giurisprudenza diano per presupposta la possibilità di provare la sussistenza della convivenza di fatto relativamente a un determinato arco temporale. La legge n. 149 del 2001 in materia di adozioni prevede la possibilità di sommare il periodo di convivenza pre-coniugale a quello post-coniugale. La giurisprudenza di legittimità ritiene che debba sommarsi il periodo della convivenza di fatto antecedente al matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.

L’introduzione, con l’articolo 1, comma 37 della legge n. 76 del 2016, della possibilità di registrare la convivenza di fatto offre uno strumento probatorio agevolato, ma non impedisce di attestare in altro modo, con ogni mezzo di prova, l’esistenza e la durata della convivenza.

Le implicazioni pratiche della decisione

La sentenza della Corte Costituzionale produce effetti immediati e rilevanti per tutte le coppie conviventi. Da oggi, durante la convivenza stabile, il decorso della prescrizione dei diritti che un convivente vanta nei confronti dell’altro rimane sospeso. Questo significa che il convivente creditore non è più costretto a scegliere tra l’esercizio di azioni legali potenzialmente dirompenti per il rapporto e il rischio di perdere il proprio diritto per decorso del termine di prescrizione.

La tutela si applica a tutti i diritti soggetti a prescrizione ordinaria, come i crediti derivanti da prestiti tra conviventi, le pretese restitutorie legate a contribuzioni economiche per l’acquisto di beni intestati a uno solo dei partner, i diritti connessi a investimenti comuni o alla gestione del patrimonio familiare.

Per i professionisti, la sentenza impone una riconsiderazione delle strategie di tutela dei diritti patrimoniali nelle convivenze di fatto. Sarà necessario accertare con cura l’inizio e la fine della convivenza, utilizzando tutti gli strumenti probatori disponibili: la registrazione anagrafica, le dichiarazioni dei redditi, i contratti di locazione o acquisto, le bollette intestate, le testimonianze, la documentazione fotografica, le comunicazioni digitali.

Per le imprese e gli istituti finanziari che vantano crediti nei confronti di persone conviventi, la sentenza introduce un elemento di complessità ulteriore nella valutazione della prescrizione. Sarà necessario verificare non solo il decorso materiale del tempo, ma anche l’eventuale esistenza di una convivenza stabile che abbia comportato la sospensione del termine.

Per i cittadini, la decisione rappresenta un importante riconoscimento di tutela. Chi vive in una convivenza stabile non deve più temere di perdere i propri diritti per il solo fatto di non aver voluto compromettere la serenità del rapporto con azioni legali. Al tempo stesso, la sentenza valorizza ulteriormente l’istituto della registrazione anagrafica della convivenza, che offre uno strumento di prova immediato e certo.

Un cambio di paradigma

La portata della sentenza n. 7 del 2026 va oltre il singolo istituto della prescrizione. La Corte Costituzionale afferma con chiarezza che tutte le forme di convivenza stabile, connotate da significativi rapporti affettivi e dalla condivisione di un progetto di vita comune, godono di pari dignità costituzionale. Questo principio si riflette nell’articolo 2 della Costituzione, che tutela le formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’individuo e si esprimono le manifestazioni solidaristiche.

La decisione conferma un orientamento costante della giurisprudenza costituzionale recente, che ha progressivamente esteso ai conviventi di fatto tutele originariamente riservate ai coniugi: i permessi retribuiti per l’assistenza di persone con disabilità grave, i colloqui in carcere senza controllo a vista, la qualifica di impresa familiare, il congedo straordinario per assistenza.

L’irragionevolezza della discriminazione tra coniugi e conviventi di fatto emerge con particolare evidenza nel settore dei diritti patrimoniali. Mentre la giurisprudenza riconosce al convivente crediti da ingiustificato arricchimento al momento dello scioglimento del legame, la mancata sospensione della prescrizione durante la convivenza rischiava paradossalmente di far perdere diritti derivanti da contributi finanziari prestati per sostenere beni o attività del partner.

Conclusioni e prospettive

La sentenza n. 7 del 2026 della Corte Costituzionale rappresenta una tappa fondamentale nel riconoscimento della piena dignità costituzionale della famiglia di fatto. Superando un precedente di oltre 25 anni, la Consulta ha preso atto dell’evoluzione sociale e normativa che ha profondamente trasformato il volto della famiglia italiana.

La decisione riafferma che la ratio della sospensione della prescrizione tra coniugi, incentrata sulla tutela dell’affectio e dell’unità familiare, opera nei medesimi termini con riferimento ai conviventi di fatto. Non è esigibile una condotta che si traduce nell’alternativa tra il sacrificio del rapporto affettivo e il rischio di compromettere la tutela del proprio diritto.

Si conferma così una concezione pluralistica della famiglia, che la Costituzione tutela nelle sue diverse manifestazioni, tutte ugualmente meritevoli di protezione quando caratterizzate da stabilità, affettività e solidarietà reciproca.

Se hai dubbi sull’applicazione di questa nuova disciplina al tuo caso concreto, o se hai bisogno di assistenza per far valere i tuoi diritti nell’ambito di una convivenza di fatto, il nostro studio è a tua disposizione per una consulenza personalizzata. Contattaci per approfondire come questa importante sentenza può incidere sulla tua situazione.

Share the Post:

Related Posts