Espressioni Sconvenienti negli Atti Processuali: Quando il Linguaggio Costa Caro

La Cassazione condanna un avvocato al risarcimento di 5.000 euro per frasi offensive: i limiti del diritto di difesa secondo l’art. 89 c.p.c.

Dove finisce il legittimo esercizio del diritto di difesa e dove inizia l’abuso del linguaggio processuale? Questa domanda, apparentemente semplice, nasconde in realtà una delle questioni più delicate della deontologia forense.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1184 del 20 gennaio 2026, ha affrontato proprio questo tema, confermando una condanna al risarcimento del danno di cinquemila euro nei confronti di un professionista che aveva utilizzato espressioni ritenute sconvenienti e offensive nei propri atti difensivi. La pronuncia offre l’occasione per approfondire un aspetto spesso sottovalutato della pratica forense: il rispetto dei limiti linguistici nel processo e le conseguenze della loro violazione.

Il potere sanzionatorio del giudice: l’art. 89 c.p.c.

Per comprendere appieno la portata della decisione, occorre partire dal fondamento normativo dell’intervento del giudice. L’articolo 89, comma secondo, del codice di procedura civile attribuisce al giudice un potere specifico di controllo sul linguaggio utilizzato dalle parti negli atti processuali. La norma stabilisce che quando nelle citazioni, nei ricorsi, nei controricorsi, nelle comparse o in altri scritti difensivi si trovano espressioni sconvenienti od offensive, il giudice può disporre con ordinanza non impugnabile la cancellazione di tali espressioni e può condannare l’autore al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.

Questa disposizione si fonda su un principio essenziale del processo civile: il confronto dialettico tra le parti deve svolgersi nel rispetto delle regole di correttezza e lealtà processuale. Il diritto di difesa, pur costituzionalmente garantito, non legittima l’utilizzo di un linguaggio che trascenda i limiti della critica argomentata per sfociare nell’offesa personale o nell’aggressione verbale gratuita. Il processo non è un ring dove tutto è permesso, ma un luogo istituzionale dove il conflitto deve essere gestito attraverso strumenti razionali e rispettosi della dignità di tutte le persone coinvolte.

Il caso concreto: espressioni avulse dalle esigenze difensive

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il professionista aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare, contestando le decisioni del giudice delegato in merito all’ammissione dei propri crediti professionali. Nel corso del giudizio, sia nel ricorso introduttivo sia in una memoria successiva, aveva utilizzato espressioni che il Tribunale di Palermo aveva ritenuto oggettivamente ed indiscutibilmente sconvenienti ed offensive nei confronti dei curatori fallimentari.

L’aspetto determinante della valutazione del giudice non riguardava soltanto la natura intrinsecamente offensiva delle espressioni, ma anche la loro completa estraneità rispetto a qualsiasi esigenza difensiva. In altre parole, il Tribunale aveva accertato che quelle frasi non servivano in alcun modo a sostenere le ragioni giuridiche del ricorrente, a contestare gli atti della curatela o a evidenziare eventuali vizi procedurali. Si trattava di espressioni gratuitamente offensive, prive di qualunque funzione argomentativa, che non aggiungevano nulla alla difesa delle posizioni del professionista ma si limitavano a colpire sul piano personale la controparte.

Questa distinzione è cruciale per comprendere il confine tra critica legittima e linguaggio sanzionabile. Il difensore può e deve contestare con vigore gli atti della controparte, evidenziarne le contraddizioni, metterne in luce le eventuali illegittimità. Può utilizzare un linguaggio tecnico incisivo, può argomentare con forza, può esprimere dissenso radicale rispetto alle tesi avversarie. Ciò che non può fare è veicolare attraverso gli atti processuali giudizi personali offensivi, insinuazioni sulla moralità o sulla professionalità altrui, epiteti denigratori o espressioni che abbiano come unico scopo quello di umiliare o colpire la dignità della controparte.

La duplice sanzione: cancellazione e risarcimento del danno

La reazione dell’ordinamento di fronte alle espressioni sconvenienti si articola su due livelli complementari. Il primo livello è quello della cancellazione delle espressioni offensive dagli atti processuali. Si tratta di una misura che potremmo definire “igienica”, volta a ripristinare la correttezza formale del fascicolo processuale e a impedire che quelle espressioni continuino a produrre effetti nel processo. La cancellazione viene disposta con ordinanza non impugnabile, proprio per sottolineare che si tratta di un potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di gravame.

Il secondo livello è quello propriamente sanzionatorio e risarcitorio. Il giudice può condannare l’autore delle espressioni al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte. Questa condanna ha una duplice funzione: da un lato costituisce una sanzione per il comportamento scorretto, con evidente finalità deterrente nei confronti di analoghi abusi futuri; dall’altro rappresenta un vero e proprio risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla parte offesa, che vede lesa la propria dignità personale e professionale attraverso l’uso improprio degli strumenti processuali.

Nel caso specifico, il Tribunale aveva liquidato il danno nella misura di cinquemila euro, già rivalutati e comprensivi di interessi legali. Si tratta di una somma significativa, che testimonia la gravità attribuita dal giudice alle espressioni utilizzate. La liquidazione avviene in via equitativa, non essendo possibile quantificare con precisione matematica un danno di natura essenzialmente morale, ma deve comunque basarsi su criteri razionali e proporzionati rispetto all’offesa arrecata.

Il sindacato della Cassazione: un controllo limitato

Quando il professionista ha impugnato il decreto del Tribunale davanti alla Corte di Cassazione, ha tentato di contestare la condanna al risarcimento del danno sostenendo che le espressioni utilizzate, pur sconvenienti, non esulavano dalle sue esigenze difensive e che quindi non sussistevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 89 c.p.c. La Cassazione ha però respinto questa censura con una motivazione di particolare interesse per comprendere i limiti del controllo di legittimità in questa materia.

La Suprema Corte ha infatti chiarito che la valutazione sulla natura sconveniente delle espressioni e sulla loro estraneità rispetto alle esigenze difensive costituisce un apprezzamento di merito, rimesso alla discrezionalità del giudice che ha esaminato concretamente gli atti processuali. Non si tratta di una questione di corretta interpretazione di norme giuridiche, ma di un giudizio di fatto che richiede la lettura diretta degli scritti difensivi e la valutazione del contesto argomentativo in cui le espressioni si inseriscono.

Di conseguenza, questo tipo di valutazione non può essere sindacato in sede di legittimità attraverso il vizio di violazione di legge previsto dall’art. 360, primo comma, numero tre, del codice di procedura civile. Il ricorrente tentava di trascinare la Corte di Cassazione sul terreno dell’apprezzamento concreto delle espressioni utilizzate, chiedendole sostanzialmente di rileggere gli atti e di formulare un diverso giudizio sulla loro natura offensiva. Ma questo non è il compito della Cassazione, che può intervenire solo per correggere errori di diritto o vizi logici manifesti, non per sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di primo grado.

Questa limitazione del sindacato di legittimità implica che il professionista deve prestare particolare attenzione già nella fase di redazione degli atti difensivi, consapevole che la valutazione del giudice sul carattere offensivo delle espressioni utilizzate sarà sostanzialmente insindacabile in sede di impugnazione, salvo casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.

Il confine mobile tra critica e offesa

Una delle difficoltà maggiori nell’applicazione dell’art. 89 c.p.c. risiede proprio nell’individuazione del confine tra critica processuale legittima ed espressione offensiva sanzionabile. Non esistono elenchi tassativi di parole vietate, né formule linguistiche che siano sempre e comunque lecite. Molto dipende dal contesto, dal tono complessivo dell’atto, dalla funzionalità o meno delle espressioni rispetto all’argomentazione giuridica sviluppata.

Per comprendere meglio questa distinzione, può essere utile ragionare attraverso alcuni esempi concreti, pur nella consapevolezza che ogni caso presenta le sue specificità. Affermare che un atto della controparte è “manifestamente infondato” o “privo di qualsiasi base giuridica” rientra nella normale dialettica processuale, anche quando questi giudizi sono espressi in termini netti e decisi. Si tratta di critiche che attengono al merito delle questioni giuridiche e che servono a sostenere le proprie tesi difensive.

Diverso è invece utilizzare espressioni che attaccano la persona in quanto tale, che mettono in dubbio la buona fede soggettiva senza elementi oggettivi di riscontro, che suggeriscono comportamenti illeciti o disonesti senza prove concrete, che ricorrono a epiteti denigratori riferiti alla sfera personale o professionale. Queste espressioni travalicano il piano della critica argomentata per scadere nell’offesa personale, proprio perché non aggiungono nulla alla dimostrazione delle proprie ragioni ma mirano soltanto a screditare l’avversario sul piano umano.

Un criterio guida può essere quello della necessarietà difensiva. Prima di inserire in un atto processuale un’espressione particolarmente forte o potenzialmente offensiva, il professionista dovrebbe chiedersi: questa affermazione è necessaria per sostenere le mie tesi giuridiche? Serve a evidenziare un vizio, un’illegittimità, una contraddizione della controparte? Oppure è solo uno sfogo emotivo, una modalità per esprimere la mia irritazione o il mio disaccordo senza che ciò apporti alcun contributo all’argomentazione tecnica? Se la risposta ricade nella seconda ipotesi, quella frase è probabilmente da evitare.

Le implicazioni pratiche per i professionisti legali

La sentenza della Cassazione offre importanti spunti di riflessione per tutti i professionisti che redigono atti processuali. Il primo insegnamento riguarda la necessità di una costante autoregolamentazione del linguaggio forense. La capacità di argomentare con vigore ed efficacia non richiede l’utilizzo di espressioni offensive. Anzi, molto spesso un linguaggio misurato e tecnicamente ineccepibile risulta più persuasivo proprio perché dimostra il controllo razionale della situazione e la solidità delle proprie posizioni, senza bisogno di ricorrere all’aggressione verbale.

Il secondo aspetto riguarda la valutazione preventiva dei rischi. Utilizzare espressioni al limite della correttezza processuale espone a un duplice rischio: quello della cancellazione delle frasi, che può indebolire l’impianto argomentativo dell’atto se quelle espressioni erano comunque funzionali alla tesi difensiva; e quello della condanna al risarcimento del danno, che può comportare oneri economici significativi, come dimostra la somma di cinquemila euro liquidata nel caso in esame. Questi rischi devono essere attentamente ponderati rispetto ai benefici, spesso inesistenti, che deriverebbero dall’utilizzo di un linguaggio sopra le righe.

Il terzo elemento attiene alla gestione del rapporto con il cliente. Talvolta è il cliente stesso che, sentendosi offeso o danneggiato dalla controparte, chiede al proprio difensore di utilizzare toni particolarmente duri negli atti processuali. Il professionista deve saper spiegare al cliente che la durezza argomentativa non si misura attraverso l’offensività del linguaggio, ma attraverso la solidità delle ragioni giuridiche e l’efficacia della loro esposizione. Un atto tecnicamente ineccepibile, che evidenzi con precisione chirurgica le contraddizioni e le illegittimità della controparte, risulta molto più dannoso per l’avversario rispetto a uno scritto infarcito di insulti ma povero di contenuti giuridici.

Il ruolo della deontologia forense

Accanto alla sanzione processuale prevista dall’art. 89 c.p.c., non bisogna dimenticare che l’utilizzo di espressioni offensive negli atti processuali può integrare anche una violazione dei doveri deontologici dell’avvocato. Il Codice Deontologico Forense impone all’avvocato il dovere di comportarsi con dignità e decoro, di utilizzare un linguaggio rispettoso nei confronti di tutti i soggetti con cui entra in contatto nell’esercizio della professione, di astenersi da espressioni offensive o sconvenienti.

La violazione di questi doveri può dar luogo a procedimenti disciplinari davanti al Consiglio dell’Ordine, con sanzioni che vanno dall’avvertimento alla radiazione dall’albo nei casi più gravi. Sebbene nella prassi le sanzioni disciplinari per l’utilizzo di linguaggio offensivo siano generalmente contenute nei gradi minori della scala sanzionatoria, quando non accompagnate da altre violazioni più gravi, esse rappresentano comunque un elemento di demerito nella carriera professionale e possono incidere sulla reputazione del professionista.

È importante sottolineare come la valutazione deontologica sia indipendente rispetto a quella processuale. Anche qualora il giudice non ritenga di applicare l’art. 89 c.p.c., le espressioni utilizzate potrebbero comunque essere oggetto di scrutinio da parte dell’organo disciplinare, che valuta il comportamento del professionista secondo parametri propri della deontologia forense.

Conclusioni: il linguaggio come strumento professionale

L’ordinanza della Cassazione n. 1184 del 2026 ci ricorda che il linguaggio utilizzato negli atti processuali non è una questione marginale o secondaria rispetto ai contenuti giuridici, ma rappresenta esso stesso uno strumento professionale che deve essere maneggiato con cura e responsabilità. La qualità di un atto difensivo si misura non soltanto attraverso la solidità delle argomentazioni giuridiche, ma anche attraverso la capacità di veicolare quelle argomentazioni in forma appropriata, rispettosa dei ruoli processuali e della dignità di tutte le persone coinvolte.

La tentazione di lasciarsi andare a espressioni colorite o offensive può essere forte, soprattutto quando si è coinvolti emotivamente in una causa particolarmente sentita o quando si ritiene di aver subito torti evidenti. Tuttavia, il professionista maturo sa che la vera forza degli atti processuali risiede nella loro capacità di persuadere il giudice attraverso la razionalità degli argomenti, non attraverso l’emotività delle espressioni. Un linguaggio misurato, preciso, tecnicamente ineccepibile è la miglior arma difensiva, perché costringe l’interlocutore a confrontarsi con le ragioni giuridiche senza poter invocare la scorrettezza formale come elemento di delegittimazione.

La condanna al risarcimento del danno di cinquemila euro pronunciata nel caso esaminato rappresenta un monito chiaro: l’abuso del linguaggio processuale ha un costo, sia economico sia reputazionale. La costruzione di una pratica professionale di qualità passa anche attraverso l’attenzione costante alla forma degli atti, nella consapevolezza che il rispetto linguistico non è un limite alla difesa ma, al contrario, una condizione per renderla più efficace e credibile.

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