Mediazione creditizia: niente mediazione obbligatoria prima del giudizio

Il Tribunale di Bologna conferma che i contratti di intermediazione finanziaria non rientrano tra quelli soggetti al tentativo obbligatorio di conciliazione

Quando un mediatore creditizio decide di agire in giudizio per ottenere il pagamento della propria provvigione, deve prima attivare la procedura di mediazione obbligatoria prevista dalla legge? E quando un’impresa che ha stipulato un contratto di intermediazione finanziaria viene citata in tribunale, può contestare la procedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione?

Una recente sentenza del Tribunale di Bologna (procedimento RG 14013/2022, pronunciata il 7 gennaio 2026) ha fatto chiarezza su questa questione, tracciando una linea di demarcazione netta tra contratti bancari e contratti di mediazione creditizia che merita di essere compresa approfonditamente.

La mediazione obbligatoria: cos’è e quando si applica

Per comprendere appieno la portata della pronuncia bolognese, occorre innanzitutto chiarire cosa si intende per mediazione obbligatoria e quale sia il suo ambito di applicazione. Il Decreto Legislativo n. 28 del 2010 ha introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo di risoluzione alternativa delle controversie civili, imponendo alle parti, prima di rivolgersi al giudice, di tentare una conciliazione attraverso un organismo di mediazione abilitato. Si tratta di una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il che significa che se una parte si rivolge direttamente al tribunale senza aver prima esperito il tentativo di mediazione, il giudice deve dichiarare improcedibile la domanda.

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo enumera tassativamente le materie per le quali questo tentativo preventivo è obbligatorio. Tra queste figurano controversie in materia condominiale, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, locazione, ma anche, e questo è il punto cruciale per la vicenda in esame, le controversie relative a contratti bancari e finanziari. La ratio di questa previsione è facilmente comprensibile: si vuole evitare che il sistema giudiziario venga oberato da cause che potrebbero trovare una soluzione più rapida ed economica attraverso la mediazione, soprattutto in materie tecniche come quelle bancarie e finanziarie dove spesso le controversie nascono da incomprensioni o da divergenze interpretative che possono essere composte con l’intervento di un mediatore esperto.

La distinzione fondamentale: contratto bancario vs contratto di mediazione creditizia

Il cuore della questione affrontata dal Tribunale di Bologna risiede nella corretta qualificazione del rapporto giuridico. Quando parliamo di contratto bancario, facciamo riferimento a quei contratti attraverso i quali una banca o un intermediario finanziario autorizzato eroga direttamente credito al cliente, oppure fornisce servizi tipicamente bancari come la gestione di conti correnti, l’emissione di carte di credito, la raccolta del risparmio o l’erogazione di mutui e finanziamenti. In questi contratti, la banca è parte diretta del rapporto: è lei che presta il denaro, è lei che assume il rischio creditizio, è lei che entra in un rapporto sinallagmatico con il cliente.

Il contratto di mediazione creditizia presenta invece una natura giuridica completamente diversa. In questo caso, l’intermediario non eroga direttamente alcun finanziamento, né entra in un rapporto di debito-credito con il cliente. La sua funzione è quella di mettere in contatto il soggetto che cerca un finanziamento con gli istituti di credito potenzialmente interessati a concederlo. Si tratta quindi di un contratto di intermediazione disciplinato dagli articoli 1754 e seguenti del Codice Civile, in cui il mediatore svolge un’attività di consulenza, analisi delle esigenze finanziarie del cliente, individuazione dei prodotti creditizi più adatti sul mercato e supporto nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento.

La distinzione non è una sottigliezza giuridica priva di conseguenze pratiche. Nel contratto bancario, le controversie tipiche riguardano l’applicazione di tassi di interesse, la validità di clausole contrattuali, l’imputazione dei pagamenti, la trasparenza delle condizioni economiche, questioni tutte che coinvolgono direttamente il rapporto tra banca e cliente. Nel contratto di mediazione creditizia, invece, la controversia più frequente riguarda il diritto del mediatore a percepire la propria provvigione, questione che attiene all’adempimento di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, e che si innesta su un rapporto trilaterale dove il mediatore sta tra il cliente e la banca, senza mai sostituirsi a quest’ultima.

Il ragionamento del Tribunale di Bologna

Il Giudice bolognese ha affrontato la questione con un’argomentazione lineare ma dirimente. Nel caso esaminato, un’impresa aveva eccepito l’improcedibilità della domanda proposta da un mediatore creditizio per il pagamento della provvigione, sostenendo che, trattandosi di controversia relativa a contratti finanziari, fosse necessario esperire preventivamente il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. Il Tribunale ha respinto questa eccezione con una motivazione che merita di essere analizzata nel dettaglio.

La sentenza parte dal dato testuale della norma. L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo parla espressamente di controversie relative a “contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Il Tribunale ha precisato che questa formulazione deve essere interpretata in senso proprio e non estensivo: si tratta dei contratti attraverso i quali banche e intermediari finanziari svolgono la loro attività tipica di erogazione del credito e di prestazione di servizi finanziari, non di qualsiasi contratto che abbia una qualche attinenza con il mondo bancario o finanziario.

Il contratto di mediazione creditizia, pur avendo un oggetto che si colloca nell’ambito dell’intermediazione finanziaria, rimane un contratto di mandato o di mediazione in senso proprio, regolato dalle norme generali del Codice Civile. Il fatto che abbia come scopo quello di facilitare l’ottenimento di un finanziamento non lo trasforma in un contratto bancario. La banca, infatti, non è parte di questo contratto di intermediazione: essa interviene successivamente, stipulando un autonomo e distinto contratto di finanziamento direttamente con il cliente che il mediatore le ha presentato.

Il Tribunale ha quindi concluso che, dal momento che il contratto sottoscritto tra il mediatore e l’impresa era un contratto di mediazione creditizia e non un contratto bancario in senso proprio, la controversia relativa al pagamento della provvigione non rientrava nell’elenco tassativo delle materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria. Di conseguenza, il mediatore creditizio poteva legittimamente agire direttamente in giudizio senza dover prima attivare il procedimento di mediazione, e l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’impresa convenuta andava respinta.

L’esclusione anche della negoziazione assistita

La sentenza affronta anche un ulteriore profilo procedurale che merita attenzione. Oltre alla mediazione obbligatoria prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, il nostro ordinamento conosce infatti un altro istituto di risoluzione alternativa delle controversie: la negoziazione assistita, introdotta dal Decreto Legge n. 132 del 2014 e convertito nella Legge n. 162 del 2014. Anche in questo caso si tratta di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si applica però a un ambito diverso rispetto alla mediazione.

L’articolo 3, comma 1, del decreto prevede infatti che l’invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità per le controversie attinenti al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. Nel caso esaminato dal Tribunale di Bologna, la somma richiesta dal mediatore creditizio era inferiore a questa soglia, per cui ci si potrebbe chiedere se non fosse comunque necessario esperire la negoziazione assistita prima di adire il giudice.

Il Tribunale ha escluso anche questa necessità, richiamando una specifica previsione contenuta nel comma 3, lettera a, dell’articolo 3 del decreto sulla negoziazione assistita. Questa norma esclude espressamente dall’ambito di applicazione dell’istituto i procedimenti di ingiunzione, inclusa la fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Poiché nel caso di specie la controversia era sorta proprio in seguito a un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal mediatore creditizio, anche la negoziazione assistita non trovava applicazione.

Questa doppia esclusione ha un significato pratico rilevante: significa che chi agisce per ottenere un decreto ingiuntivo per il pagamento di una provvigione di mediazione creditizia non incontra alcun ostacolo procedurale legato ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, potendo accedere direttamente alla tutela giurisdizionale sia nella fase monitoria che nell’eventuale successiva fase di opposizione.

Cosa cambia nella pratica per mediatori creditizi e imprese

Le ricadute concrete di questa pronuncia sono significative e meritano di essere comprese chiaramente da entrambe le parti che operano nel settore dell’intermediazione creditizia. Per i mediatori creditizi che si trovano nella necessità di recuperare giudizialmente le proprie provvigioni, la sentenza rappresenta una semplificazione procedurale importante. Non dovendo esperire preventivamente né la mediazione obbligatoria né la negoziazione assistita, possono accedere direttamente alla tutela giurisdizionale, con un evidente risparmio di tempo e di costi. Questo significa che chi riceve una fattura per provvigioni di intermediazione creditizia non può opporre come prima difesa l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento dei tentativi conciliativi, ma deve entrare immediatamente nel merito della controversia.

Per le imprese che hanno stipulato contratti di mediazione creditizia e che si vedono richiedere il pagamento di provvigioni che ritengono non dovute, la sentenza chiarisce invece su quali terreni si può validamente contestare la pretesa creditoria. Non potendo fare affidamento su eccezioni di carattere procedurale legate alla mediazione o alla negoziazione assistita, diventa ancora più importante concentrare le proprie difese sugli aspetti sostanziali: contestare l’effettivo svolgimento dell’attività di intermediazione, negare che il finanziamento sia stato ottenuto, dimostrare l’assenza di un nesso causale tra l’attività del mediatore e l’eventuale erogazione del credito.

La pronuncia offre inoltre certezze dal punto di vista della competenza territoriale e della strategia processuale. Sapere fin dall’inizio che non ci saranno passaggi obbligati attraverso organismi di mediazione permette di pianificare meglio i tempi e i costi del contenzioso, concentrando da subito le risorse sulla raccolta delle prove e sulla costruzione delle argomentazioni di merito. Questo vale tanto per chi agisce quanto per chi si difende, rendendo più prevedibile l’andamento della controversia.

Un principio destinato a consolidarsi

La distinzione tracciata dal Tribunale di Bologna tra contratti bancari soggetti a mediazione obbligatoria e contratti di mediazione creditizia esclusi da tale obbligo appare destinata a consolidarsi nella giurisprudenza di merito. Si tratta infatti di un’interpretazione che rispetta il dato testuale della norma, la ratio della previsione legislativa e la natura giuridica dei diversi istituti contrattuali coinvolti. Non sarebbe del resto coerente con il sistema sottoporre a mediazione obbligatoria una controversia che attiene al compenso di un prestatore d’opera professionale, quale è sostanzialmente il mediatore creditizio, solo perché l’oggetto della sua attività si colloca nell’ambito dell’intermediazione finanziaria.

La sentenza si inserisce in un più ampio dibattito sull’estensione dell’ambito applicativo della mediazione obbligatoria, che negli anni ha visto un progressivo ampliamento delle materie interessate ma anche la necessità di definire confini chiari per evitare incertezze applicative. In questo senso, la pronuncia bolognese contribuisce a fare chiarezza su un punto specifico ma non marginale del contenzioso civile, offrendo agli operatori del settore un riferimento interpretativo solido e ben argomentato.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Bologna rappresenta un importante punto fermo per tutti coloro che operano nel settore dell’intermediazione creditizia. Il principio affermato è chiaro: i contratti di mediazione creditizia non rientrano tra i contratti bancari e finanziari per i quali è prevista la mediazione obbligatoria prima dell’azione giudiziale. Questa esclusione non è frutto di un’interpretazione estensiva o di una forzatura del dato normativo, ma deriva dalla corretta qualificazione giuridica del rapporto, che rimane un contratto di intermediazione regolato dalle norme generali del Codice Civile.

Per chi deve gestire controversie relative a provvigioni di intermediazione creditizia, questa certezza procedurale è preziosa. I mediatori sanno che possono accedere direttamente alla tutela giurisdizionale senza dover prima tentare conciliazioni che, data la natura della controversia, avrebbero scarse probabilità di successo. Le imprese sanno che le loro difese devono concentrarsi sugli aspetti sostanziali del rapporto, sulla prova dell’attività effettivamente svolta e sul nesso causale tra questa attività e l’ottenimento del finanziamento.

Il nostro studio è a disposizione per assistere sia i mediatori creditizi che le imprese nella gestione di queste controversie, fornendo consulenza sia nella fase stragiudiziale che in quella contenziosa, con la consapevolezza che la corretta qualificazione del rapporto e la chiara comprensione degli obblighi procedurali costituiscono il primo passo per una tutela efficace dei propri diritti.

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