Rumori in condominio: quando il vicino rumoroso deve risarcire i danni?

La Cassazione chiarisce quando le immissioni sonore sono davvero intollerabili e quando invece rientrano nella normale convivenza condominiale

Avete mai chiamato la Polizia municipale per i rumori dei vicini di casa? Vi siete mai chiesti se il vociare proveniente dall’appartamento sopra il vostro, o lo scrosciare dell’acqua della doccia a tarda sera, possano giustificare una richiesta di risarcimento danni?

La risposta della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 31021 del 26 novembre 2025, è chiara: non basta che ci sia rumore, e nemmeno che venga violato il regolamento condominiale. Serve molto di più.

La vicenda: anni di liti tra vicini di casa

La vicenda che ha portato alla pronuncia della Suprema Corte affonda le radici nel 2003, quando i proprietari di un appartamento al piano rialzato di un edificio condominiale a Bologna decisero di citare in giudizio i proprietari degli appartamenti sovrastanti. Le lamentele riguardavano rumori notturni provenienti dagli alloggi locati a studenti universitari: voci, musica, spostamento di mobili, il rumore dell’acqua della doccia. Tutto questo, secondo gli attori, in violazione dell’articolo 8 del regolamento condominiale che vietava “ogni godimento del proprio alloggio che possa arrecare danno o che per effetto di rumori sia di nocumento agli altri abitanti del fabbricato”.

Il Tribunale di Bologna, in primo grado, aveva dato ragione parzialmente agli attori, condannando i proprietari dell’appartamento del primo piano al risarcimento di circa 28.000 euro complessivi per danni non patrimoniali. La Corte d’Appello, invece, ha ribaltato completamente la decisione, negando ogni diritto al risarcimento. E la Cassazione ha confermato.

La questione giuridica: violazione del regolamento o effettiva intollerabilità?

Il cuore della questione sta in un principio fondamentale: violare il regolamento condominiale non significa automaticamente avere diritto a un risarcimento. Questo è il punto centrale della pronuncia della Cassazione, che merita di essere compreso a fondo da chiunque viva in condominio.

Il regolamento può anche vietare genericamente i rumori molesti, ma questo divieto deve essere letto alla luce dei principi generali sull’intollerabilità delle immissioni e sul dovere di reciproca tolleranza che caratterizza la vita condominiale. Non si può pretendere il silenzio assoluto: il condominio è, per sua natura, un luogo di convivenza dove ciascuno deve accettare un certo livello di disturbo.

Il quadro normativo: cosa dice la legge

Il riferimento principale in materia di immissioni è l’articolo 844 del codice civile, che vieta al proprietario di un fondo di impedire le immissioni provenienti dal fondo del vicino, se queste non superano la “normale tollerabilità”. Ma cosa significa esattamente “normale tollerabilità”? Non è un concetto fisso, bensì relativo alla situazione ambientale specifica. Quello che può essere intollerabile in una zona residenziale tranquilla potrebbe essere perfettamente normale in un quartiere densamente abitato o in una zona mista residenziale-commerciale.

Come ha ricordato la Cassazione nella sentenza n. 5697 del 18 aprile 2001, anche i limiti stabiliti dai decreti ministeriali in materia acustica (come il DPCM 1 marzo 1991) possono essere utilizzati come parametro di riferimento nei rapporti tra privati, ma solo come “limite minimo” e non massimo. Questo significa che il loro superamento determina necessariamente l’intollerabilità dell’immissione, ma il loro rispetto non esclude che, nel caso concreto, l’immissione possa comunque essere considerata intollerabile.

Nel caso di specie, il regolamento condominiale integrava la disciplina generale vietando specificamente i rumori che potessero arrecare “nocumento” agli altri condòmini. Ma qui emerge il punto cruciale: non basta un disturbo generico o occasionale. Serve qualcosa di più.

La soglia di offensività: quando il danno è meritevole di tutela

La Cassazione, richiamando il proprio precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008), ha ribadito un principio cardine: affinché possa esservi un danno non patrimoniale risarcibile, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una “certa soglia di offensività”. In altre parole, il pregiudizio deve essere tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

I pregiudizi connotati da futilità, infatti, devono essere sopportati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del “dovere della tolleranza” che la convivenza impone. Questo significa che non tutti i rumori, anche se fastidiosi, danno diritto a un risarcimento. La vita condominiale comporta inevitabilmente una serie di interferenze reciproche: il rumore dei passi dei vicini del piano superiore, le voci provenienti dagli appartamenti adiacenti, l’utilizzo degli impianti idrici a diverse ore del giorno, sono tutti elementi normali della vita in condominio.

La valutazione del caso concreto: perché i rumori non erano intollerabili

Nel pronunciarsi sul caso specifico, la Corte d’Appello ha compiuto un’analisi articolata degli elementi di prova, che la Cassazione ha considerato corretta e adeguatamente motivata. Vediamo su quali elementi si è basata questa valutazione.

L’esito negativo degli interventi della Polizia municipale

Un primo elemento decisivo è rappresentato dai verbali della Polizia municipale. Gli attori avevano più volte chiamato le forze dell’ordine per segnalare i rumori molesti. Ebbene, dai sette verbali di intervento acquisiti è sempre risultato un esito negativo: o perché gli stessi chiamanti avevano annullato la richiesta di intervento prima dell’arrivo degli agenti, o perché gli agenti giunti sul posto non avevano rilevato alcunché di anomalo. Questi verbali, per la loro imparzialità e provenienza da fonte pubblica, hanno un particolare valore probatorio che il giudice non può ignorare.

La natura e gli orari dei rumori contestati

La Corte d’Appello ha poi esaminato la natura specifica dei rumori lamentati: vociare degli inquilini, scrosciare dell’acqua della doccia, spostamento di mobili. Si tratta, ha osservato il giudice, di rumori che “rientrano nella quotidianità del vivere in una collettività, quale quella propria di un Condominio”. Non rumori anomali o particolarmente invasivi, ma rumori legati alle normali attività domestiche.

Anche l’orario ha giocato un ruolo importante. Le segnalazioni erano state effettuate in orari che, secondo la Corte, non rientravano nella nozione di “tarda notte”: in quattro occasioni la chiamata alla Polizia era avvenuta prima della mezzanotte (di cui due addirittura prima delle ore 23:00) e nelle altre occasioni poco dopo le 24:00. Pur trattandosi di orari notturni, non si configurava quella particolare invasività tipica delle immissioni nelle ore di riposo profondo.

La divergenza delle testimonianze

Un altro aspetto rilevante riguarda le testimonianze acquisite. Erano state escusse ben 23 persone nel corso del giudizio di primo grado, ma le loro dichiarazioni non erano convergenti sull’intensità dei rumori. Alcune testimonianze avevano evidenziato che si trattava di rumori inidonei a produrre un danno oggettivamente apprezzabile, mentre altre (in particolare quelle di due vicini) avevano enfatizzato l’intollerabilità. Di fronte a questa divergenza, il giudice ha privilegiato gli elementi oggettivi rappresentati dai verbali della Polizia municipale.

I mezzi di prova: perché la consulenza tecnica è fondamentale

Un aspetto procedurale merita particolare attenzione. La Cassazione, nella sentenza n. 1606 del 20 gennaio 2017, ha chiarito che in tema di immissioni sonore “i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d’ufficio con funzione percipiente, in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, l’intensità dei suoni nonché il loro grado di sopportabilità per le persone”.

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 31021/2025, nessuna consulenza tecnica d’ufficio era stata disposta per misurare oggettivamente l’intensità delle immissioni sonore. La Corte d’Appello si è quindi basata sugli altri elementi di prova disponibili: verbali della Polizia, testimonianze, natura e orario dei rumori. In assenza di una CTU che attestasse il superamento dei limiti di legge, e di fronte all’esito negativo dei controlli della Polizia municipale, il giudice ha correttamente concluso che non era stata raggiunta la prova dell’intollerabilità delle immissioni.

La prova testimoniale, infatti, può essere utilizzata solo quando verta su fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale dei deponenti, e non quando si riveli espressione di giudizi valutativi. Un testimone può riferire di aver sentito rumori, di essere stato svegliato, ma la sua valutazione soggettiva sulla tollerabilità o intollerabilità di quei rumori non ha valore probatorio: serve l’intervento di un tecnico con gli strumenti appropriati.

I fatti sopravvenuti: l’importanza di verificare la situazione attuale

Un ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza (Cassazione n. 26756 del 23 ottobre 2018) riguarda la necessità di tenere conto dei fatti sopravvenuti nel corso del giudizio. Se, ad esempio, durante il processo l’attività produttiva che generava le immissioni viene cessata, o vengono adottati accorgimenti tecnici per ridurre i rumori, il giudice deve prenderne atto e, se necessario, disporre una nuova consulenza tecnica per verificare se le immissioni siano ancora intollerabili o se si siano ridotte entro limiti accettabili.

Nel caso della sentenza n. 31021/2025, era emerso che uno degli appartamenti aveva cessato di essere locato, ma la Corte ha comunque ritenuto che, anche considerando questa circostanza, non fosse stato provato il carattere intollerabile delle immissioni provenienti dall’altro appartamento ancora locato.

Implicazioni pratiche: cosa devono sapere i condomini

Questa pronuncia della Cassazione contiene importanti indicazioni pratiche per tutti coloro che vivono in condominio e si trovano a dover gestire situazioni di disturbo da parte dei vicini.

Quando si può ottenere il risarcimento

Il risarcimento del danno non patrimoniale per immissioni rumorose è possibile solo quando il disturbo supera la soglia della normale tollerabilità e lede effettivamente diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute, al riposo, alla serenità domestica. Non basta un fastidio occasionale o un disturbo modesto: serve un pregiudizio serio, continuativo, oggettivamente accertabile.

Per ottenere il risarcimento è quindi indispensabile:

  • Documentare i rumori in modo oggettivo (registrazioni, verbali di Polizia municipale, rilievi fonometrici)
  • Dimostrare che i rumori superano i limiti di tollerabilità previsti dalla legge e dalle norme tecniche
  • Provare il danno effettivamente subito (disturbi del sonno documentati medicalmente, stress, impossibilità di godere serenamente della propria abitazione)

Il ruolo del regolamento condominiale

Il regolamento condominiale che vieta i rumori molesti rimane uno strumento importante, ma la sua violazione non è sufficiente, da sola, a giustificare una condanna al risarcimento. Il regolamento va interpretato alla luce del principio di normale tollerabilità dell’articolo 844 del codice civile e del dovere di reciproca tolleranza proprio della vita condominiale.

Un regolamento può certamente prevedere una soglia di tollerabilità più rigorosa rispetto a quella generale dell’articolo 844 c.c., ma deve farlo in modo sufficientemente specifico (ad esempio, vietando rumori in determinate fasce orarie o fissando limiti decibel precisi).

L’importanza della prova tecnica

Chi intende far valere il proprio diritto al risarcimento per immissioni rumorose deve attrezzarsi fin dall’inizio per fornire prove tecniche solide. Le semplici testimonianze di altri condomini, per quanto concordi, potrebbero non essere sufficienti se non supportate da riscontri oggettivi.

È consigliabile:

  • Richiedere tempestivamente una consulenza tecnica di parte che effettui rilievi fonometrici
  • Conservare tutti i verbali di intervento della Polizia municipale o dei Carabinieri
  • Segnalare i disturbi all’amministratore di condominio per iscritto, conservando le ricevute
  • Documentare medicalmente eventuali conseguenze sulla salute

La mediazione come strumento preventivo

Prima di arrivare in tribunale, è sempre consigliabile tentare la strada della mediazione, anche perché dal 2010 il tentativo di mediazione è obbligatorio per le controversie in materia di condominio. Un mediatore esperto può aiutare le parti a trovare soluzioni pratiche (ad esempio, stabilire orari per determinate attività, installare materiali fonoassorbenti, modificare abitudini particolarmente rumorose) che evitino i costi e i tempi di una causa.

Conclusioni: convivere in condominio richiede tolleranza reciproca

La sentenza della Cassazione n. 31021/2025 ci ricorda un principio fondamentale: vivere in condominio significa accettare un certo livello di interferenza con la vita dei vicini. Il diritto di ciascuno a godere della propria abitazione deve essere bilanciato con analogo diritto degli altri condomini, e questo equilibrio impone un dovere di reciproca tolleranza.

I rumori compatibili con la normale vita condominiale – anche se fastidiosi – non danno diritto a risarcimento. Solo le immissioni che superano la soglia della normale tollerabilità, ledendo in modo serio e continuativo diritti fondamentali della persona, possono giustificare una condanna al risarcimento danni.

Il nostro studio è a disposizione per consulenze in materia di diritti condominiali e tutela dai rumori molesti. Un’analisi preventiva della situazione e una corretta strategia probatoria possono fare la differenza tra una causa vinta e una causa persa.

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