Mediazione obbligatoria e gratuito patrocinio: il difensore ha diritto al compenso anche separatamente dal giudizio?

La recente giurisprudenza di merito conferma l’autonoma liquidabilità delle spese di mediazione nel patrocinio a spese dello Stato, aprendo scenari interessanti anche per i casi di esito negativo

Un avvocato assiste il proprio cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento locatizio. Nel corso della causa, il giudice dispone la mediazione obbligatoria. Le parti raggiungono l’accordo e la controversia si chiude con la cessazione della materia del contendere.

L’avvocato chiede la liquidazione dei compensi, ma il decreto di pagamento ignora completamente l’attività svolta nella fase di mediazione. Una situazione che, purtroppo, molti colleghi conoscono bene: ma è legittimo questo diniego?

La questione giuridica: autonomia della fase di mediazione rispetto al giudizio

Il tema centrale può essere formulato così: quando un difensore assiste una parte non abbiente sia nella mediazione obbligatoria sia nel successivo giudizio, i compensi per le due fasi devono essere liquidati separatamente oppure confluiscono in un unico importo? E, soprattutto, cosa accade quando la mediazione si conclude negativamente, senza accordo tra le parti?

La risposta a queste domande ha attraversato un percorso giurisprudenziale articolato, che ha visto prima un orientamento fortemente restrittivo della Cassazione, poi la svolta epocale della Corte Costituzionale, e infine gli sviluppi applicativi della giurisprudenza di merito più recente.

L’evoluzione giurisprudenziale: dalla chiusura alla svolta costituzionale

Per comprendere la portata della questione, occorre ricordare che fino al 2022 la Corte di Cassazione negava recisamente il diritto al compenso per l’attività di mediazione svolta in regime di patrocinio a spese dello Stato. La sentenza n. 18123/2020 aveva stabilito che il difensore non aveva diritto al compenso professionale a carico dell’Erario per l’attività svolta nella fase di mediazione obbligatoria cui non fosse seguito il giudizio. Si trattava, secondo i giudici di legittimità, di un’attività stragiudiziale non rientrante nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 115/2002.

La svolta si è avuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non prevedevano l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato all’attività difensiva svolta nella mediazione obbligatoria conclusasi con accordo. La Consulta ha evidenziato l’irragionevolezza di escludere il patrocinio proprio nei casi in cui la mediazione raggiunge lo scopo deflattivo perseguito dal legislatore, trasformando tale esclusione in un paradossale disincentivo verso la cultura della conciliazione.

Il principio di estensione automatica dell’ammissione al patrocinio

Un aspetto particolarmente rilevante è stato chiarito dal Tribunale di Campobasso con la sentenza n. 637/2025 (R.G. 1698/2024). Nel caso esaminato, il giudice di prime cure aveva negato la liquidazione dei compensi per la mediazione sostenendo che l’avvocato non avesse presentato un’istanza specifica per tale procedura. Il Tribunale ha respinto questa impostazione, richiamando l’art. 75, comma 1, del D.P.R. 115/2002, secondo cui l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

La norma utilizza significativamente il termine “procedura”, che ha portata più ampia rispetto a “processo” o “procedimento”. Pertanto, quando l’ammissione al beneficio è antecedente alla mediazione disposta dal giudice, quest’ultima rientra automaticamente nella copertura del patrocinio, senza necessità di una nuova istanza ad hoc. Questo principio ha una conseguenza pratica fondamentale: la liquidazione dei compensi per la mediazione deve essere riconosciuta come voce autonoma, distinta dai compensi per l’attività processuale, pur nell’ambito dello stesso provvedimento di liquidazione.

L’autonomia della liquidazione: fasi distinte, compensi distinti

Il Tribunale di Campobasso ha applicato i parametri del D.M. n. 55/2014 riconoscendo distintamente i compensi per la procedura di mediazione, comprensivi delle fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione, e quelli per il procedimento di opposizione alla convalida. Si tratta di due attività professionali differenti per natura, svolgimento e finalità, che meritano ciascuna un autonomo riconoscimento economico.

L’importanza di questa distinzione non è meramente contabile. Essa riflette la ratio costituzionale che sta alla base del patrocinio a spese dello Stato: garantire ai non abbienti un’effettiva difesa tecnica in ogni sede in cui essa sia richiesta dalla legge. La mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010, presuppone cognizioni tecniche specifiche sin dalla sua attivazione, rendendo indispensabile l’assistenza di un professionista.

La frontiera ancora aperta: la mediazione con esito negativo

Un profilo di particolare interesse riguarda la liquidabilità dei compensi anche quando la mediazione si conclude senza accordo. L’art. 15-bis del d.lgs. 28/2010, introdotto dalla Riforma Cartabia, subordina espressamente il patrocinio a spese dello Stato al raggiungimento dell’accordo di conciliazione. Tuttavia, un’interessante pronuncia del Tribunale di Savona del 5 dicembre 2023 ha riconosciuto l’ammissibilità al gratuito patrocinio anche in caso di mediazione conclusasi negativamente.

Il giudicante ligure ha osservato che, ad un’attenta lettura della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022, risulta presupposta la possibilità di liquidare i compensi per la fase di mediazione quando questa non abbia avuto esito positivo ma sia condizione di procedibilità dell’azione giudiziale. In altre parole, se la mediazione è obbligatoria e propedeutica al giudizio, l’attività del difensore merita riconoscimento a prescindere dall’esito della procedura conciliativa. L’impegno professionale, infatti, è il medesimo sia che le parti raggiungano l’accordo sia che decidano di proseguire in giudizio.

Questa impostazione appare coerente con i principi affermati dalla Consulta, che ha censurato proprio l’irragionevolezza di far dipendere il diritto al compenso da circostanze estranee all’effettiva prestazione professionale. Occorrerà attendere un intervento della giurisprudenza di legittimità per un chiarimento definitivo sulla compatibilità costituzionale della limitazione introdotta dalla Riforma Cartabia.

Implicazioni pratiche per avvocati e cittadini

Per gli avvocati che assistono parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, questi principi comportano conseguenze operative precise. In primo luogo, non è necessario presentare una nuova istanza di ammissione per la procedura di mediazione connessa al giudizio: l’ammissione originaria si estende automaticamente. In secondo luogo, al momento della richiesta di liquidazione, occorre dettagliare separatamente l’attività svolta nella mediazione da quella svolta nel giudizio, indicando le fasi effettivamente espletate per ciascuna procedura.

Per i cittadini non abbienti, invece, il messaggio è rassicurante: il diritto alla difesa tecnica nella mediazione obbligatoria è pienamente garantito, senza che le condizioni economiche possano costituire un ostacolo all’accesso a questo strumento di risoluzione delle controversie. L’eventuale accordo raggiunto in mediazione non comporterà per loro alcun onere aggiuntivo, essendo i compensi del difensore a carico dell’Erario.

Conclusioni

Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale riconosce l’autonomia della fase di mediazione rispetto al giudizio anche ai fini della liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato. L’attività difensiva svolta nella mediazione obbligatoria merita un compenso distinto da quello riconosciuto per la fase processuale, in quanto risponde a finalità specifiche e richiede competenze dedicate.

La questione della liquidabilità in caso di esito negativo della mediazione rappresenta una frontiera ancora in evoluzione, su cui la giurisprudenza di merito ha iniziato a pronunciarsi in senso favorevole al riconoscimento del compenso. Si tratta di uno sviluppo coerente con la ratio costituzionale del patrocinio a spese dello Stato, che mira a garantire l’effettività del diritto di difesa indipendentemente dalle condizioni economiche del cittadino.

Se hai ricevuto un decreto di liquidazione che non riconosce i compensi per l’attività svolta in mediazione, o se desideri approfondire come questi principi si applicano al tuo caso, contattaci per una consulenza.

Share the Post:

Related Posts