Proscioglimento per ritiro della querela: quando la truffa diventa improcedibile

La vicenda del “Pandoro solidale” si chiude con una sentenza tecnica che evidenzia il delicato equilibrio tra giustizia penale e accordi risarcitori

Il 14 gennaio 2026, la III sezione del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza di proscioglimento che ha destato notevole interesse mediatico e giuridico. La vicenda riguarda una nota influencer e imprenditrice digitale, coinvolta in un procedimento penale per il reato di truffa in relazione a campagne di marketing di prodotti natalizi e pasquali presentati come collegati a iniziative benefiche.

Al di là del clamore mediatico, il caso rappresenta un’occasione preziosa per comprendere i meccani tecnici del diritto penale e, in particolare, come funziona il regime di procedibilità della truffa dopo la Riforma Cartabia.

La questione giuridica: quando la beneficenza promessa diventa inganno

Il reato di truffa e i suoi elementi costitutivi

Il procedimento aveva ad oggetto l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 640 del codice penale, comunemente noto come truffa. Questo delitto tutela contemporaneamente due beni giuridici fondamentali: il patrimonio delle persone e la libertà di autodeterminazione nelle scelte contrattuali. In altri termini, la legge punisce chi, attraverso inganni, induce qualcuno a compiere un atto che gli procura un danno economico.

La Procura di Milano aveva ipotizzato che le campagne promozionali del “Pink Christmas Balocco” e delle uova di Pasqua “Dolci Preziosi” contenessero messaggi decettivi, idonei a far credere ai consumatori che l’acquisto dei prodotti avrebbe generato automaticamente una donazione a fini benefici. L’accusa sosteneva che questa comunicazione commerciale costituisse un artificio capace di indurre in errore i potenziali acquirenti.

Perché si configuri il reato di truffa, devono sussistere quattro elementi essenziali. Primo, devono esistere artifizi o raggiri: l’artifizio consiste nella manipolazione della realtà esterna, mentre il raggiro è un’attività persuasiva che agisce sulla psiche della vittima. La giurisprudenza ha chiarito che può costituire raggiro anche il silenzio malizioso, quando esiste un obbligo giuridico di rivelare determinate circostanze. Secondo, deve verificarsi l’induzione in errore, ovvero la condotta deve essere concretamente idonea a ingannare il consumatore medio. Terzo, la vittima deve compiere un atto di disposizione patrimoniale, nel caso specifico l’acquisto del prodotto. Quarto, devono derivarne un profitto ingiusto per l’autore e un danno per la vittima.

L’aggravante della minorata difesa: il perno della vicenda processuale

Il cuore tecnico della questione si è concentrato sulla contestazione dell’aggravante di cui all’articolo 61 numero 5 del codice penale, nota come “minorata difesa”. Questa circostanza aggravante ricorre quando il reato viene commesso approfittando di circostanze di tempo, luogo o persona tali da ostacolare la difesa della vittima.

Nel caso in esame, questa aggravante rivestiva un’importanza cruciale non solo per la determinazione della pena, ma soprattutto per il regime di procedibilità del reato. Il giudice Ilio Mannucci Pacini ha rigettato la sussistenza di tale aggravante, riconducendo la fattispecie alla truffa semplice. Questa decisione ha avuto conseguenze processuali decisive per l’influencer e per i coimputati, dirigenti e collaboratori coinvolti nella gestione delle campagne promozionali.

Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e il nuovo regime di procedibilità

La svolta del decreto legislativo 150 del 2022

La vicenda rappresenta un’applicazione emblematica delle modifiche introdotte dalla cosiddetta Riforma Cartabia. Il decreto legislativo 150 del 2022, con finalità deflattive volte a ridurre il carico dei tribunali, ha profondamente modificato il regime di procedibilità del reato di truffa.

Prima della riforma, la truffa era sempre perseguibile d’ufficio, indipendentemente dalla volontà della persona offesa. Con le nuove disposizioni, invece, la truffa semplice è procedibile a querela di parte. Questo significa che lo Stato può procedere penalmente solo se la vittima presenta formale querela entro tre mesi dalla conoscenza del fatto.

Rimangono perseguibili d’ufficio soltanto le ipotesi aggravate previste dall’articolo 640 comma 2 del codice penale, oppure quando la vittima è un soggetto incapace per età o infermità. Nel caso specifico, nessuna di queste eccezioni risultava applicabile.

La strategia difensiva: l’accordo transattivo e il ritiro della querela

La difesa ha costruito una strategia giuridica di notevole efficacia. Nel corso del 2025, l’influencer ha stipulato un accordo transattivo con il Codacons, principale parte civile nel procedimento, per un importo complessivo di 3,4 milioni di euro. Tale somma non ha rappresentato una mera sanzione amministrativa, ma un ristoro articolato che comprendeva risarcimenti diretti ai consumatori che ne avevano fatto richiesta e donazioni a enti benefici.

Questo adempimento ha indotto l’associazione al ritiro della querela. Venuta meno la querela, e accertata l’assenza dell’aggravante che avrebbe reso il reato perseguibile d’ufficio, il Tribunale si è trovato di fronte a un’unica possibilità: dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di una condizione necessaria.

Proscioglimento tecnico e assoluzione nel merito: una distinzione fondamentale

Le diverse forme di conclusione del processo penale

È essenziale comprendere la differenza tra due istituti processuali che, pur conducendo entrambi alla cessazione del procedimento, hanno natura e significato profondamente diversi: l’assoluzione nel merito e il proscioglimento per ragioni processuali.

L’assoluzione nel merito, disciplinata dall’articolo 530 del codice di procedura penale, interviene quando il giudice accerta che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, oppure che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. In questi casi, il giudice entra nel merito della vicenda e si pronuncia sull’effettiva responsabilità o meno dell’imputato.

Il proscioglimento per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, invece, è regolato dall’articolo 529 del codice di procedura penale. In questa ipotesi, il giudice constata che manca un presupposto necessario per proseguire il giudizio, indipendentemente dalla colpevolezza o innocenza dell’imputato. È una chiusura tecnica del processo, non una valutazione sul merito dei fatti contestati.

Il limite dell’articolo 129 del codice di procedura penale

Nel caso specifico, la sentenza del 14 gennaio 2026 ha dichiarato che non si doveva procedere per estinzione del reato. Il giudice avrebbe potuto pronunciare un’assoluzione nel merito soltanto in presenza di un’evidenza immediata e cristallina dell’innocenza, desumibile direttamente dagli atti del processo. L’articolo 129 del codice di procedura penale consente questa soluzione solo quando risulti “manifesta” una delle cause di non punibilità.

In assenza di tale evidenza lampante, e venuta meno la querela che costituiva il presupposto per procedere, l’ordinamento impone al giudice di arrestarsi. Il procedimento, tecnicamente, non ha più “materia su cui reggersi”. Non si tratta di un’assoluzione di serie B o di un escamotage, ma del legittimo approdo previsto dalla legge quando viene a mancare una condizione essenziale per l’esercizio dell’azione penale.

È importante sottolineare che il proscioglimento tecnico non implica alcun giudizio sulla colpevolezza. La presunzione di innocenza, garantita costituzionalmente, rimane pienamente operante. Come evidenziato da autorevoli analisti giuridici, interpretare questa forma di proscioglimento come una “colpevolezza implicita” costituisce un errore logico-giuridico. In uno Stato di diritto, quando manca il presupposto processuale per giudicare, il tribunale non può indagare il merito della vicenda.

Le implicazioni pratiche per consumatori e imprese

Cosa significa per i cittadini che si sentono truffati

Per i consumatori che ritengono di essere stati ingannati da una campagna pubblicitaria, questa vicenda insegna che esistono diverse strade per ottenere tutela. La prima è la querela penale, che deve essere presentata entro tre mesi dalla scoperta del fatto. Tuttavia, come dimostra il caso, la querela può essere ritirata in seguito a un accordo risarcitorio.

La seconda via è l’azione civile per il risarcimento del danno. L’assenza di una condanna penale non preclude la possibilità di agire in sede civile per ottenere il rimborso di quanto pagato o il risarcimento di eventuali danni ulteriori. Il consumatore dovrà però provare, secondo il principio civilistico dell’onere della prova, l’esistenza dell’inganno, del danno subito e del nesso causale tra i due.

La terza possibilità è rivolgersi alle associazioni dei consumatori, che possono agire collettivamente a tutela degli interessi degli iscritti o di categorie di consumatori. Nel caso specifico, questa via si è rivelata particolarmente efficace, portando a un accordo transattivo di importo significativo.

Le conseguenze per le aziende e gli influencer

Per le imprese e i professionisti del marketing digitale, la vicenda rappresenta un monito sull’importanza della trasparenza nelle comunicazioni commerciali, specialmente quando si fa leva su tematiche sensibili come la beneficenza o la solidarietà.

Anche in assenza di conseguenze penali, permangono rischi rilevanti. Il primo è il danno reputazionale: la crisi d’immagine può sopravvivere alla chiusura del procedimento penale, specialmente nell’era digitale dove le notizie negative tendono a circolare più velocemente e durare più a lungo delle rettifiche. Il proscioglimento tecnico, per quanto legittimo sul piano giuridico, fatica a sovrapporsi nella percezione pubblica a mesi di narrazione mediatica negativa.

Il secondo rischio è la responsabilità civile. Come accennato, l’assenza di una condanna penale non impedisce azioni risarcitorie in sede civile da parte di singoli consumatori o associazioni. D’altro canto, l’influencer o l’azienda coinvolta potrebbero a loro volta agire contro i media per una comunicazione ritenuta eccedente rispetto al diritto di cronaca, qualora si dimostri che la narrazione giornalistica è travalicata in una condanna anticipata lesiva del brand.

Il terzo impatto, forse il più concreto per soggetti la cui attività si basa sulla fiducia del pubblico, è quello commerciale. La perdita di contratti pubblicitari, la riduzione del valore del brand e il calo dell’engagement sui social media possono costituire danni economici significativi, anche in assenza di una condanna giudiziaria.

Il ruolo degli accordi transattivi nel sistema penale

La vicenda illumina un aspetto spesso trascurato del diritto penale moderno: la crescente rilevanza degli accordi riparativi. Il legislatore, con la Riforma Cartabia, ha inteso favorire soluzioni che privilegino il ristoro del danno rispetto alla punizione detentiva, almeno per determinati reati patrimoniali.

Questa scelta si fonda su considerazioni di politica criminale: per reati come la truffa, specialmente quando non aggravata, l’interesse della vittima al risarcimento può prevalere sull’interesse pubblico alla punizione. La possibilità di raggiungere un accordo economicamente soddisfacente e di ottenere il ritiro della querela rappresenta uno strumento di giustizia riparativa che alleggerisce anche il carico dei tribunali.

Naturalmente, questo meccanismo solleva interrogativi di equità sociale. Chi dispone di risorse economiche significative può, di fatto, “chiudere” un procedimento penale attraverso un accordo transattivo, mentre chi non ha tali possibilità deve affrontare l’intero percorso processuale. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse a deflazionare il contenzioso e a garantire un ristoro effettivo alle vittime, piuttosto che perseguire a tutti i costi una condanna che, nei reati patrimoniali non gravi, potrebbe risolversi in una pena sospesa o in lavori di pubblica utilità.

Giustizia penale e tribunale mediatico: due piani distinti

La vicenda evidenzia la profonda discrasia tra il tempo della giustizia e il tempo dei media. Mentre il processo penale segue regole tecniche precise e tempi necessariamente lunghi, la narrazione mediatica tende a formare giudizi immediati, spesso basati su informazioni parziali.

Il problema non è la cronaca giudiziaria in sé, che svolge una funzione democratica essenziale di controllo sul potere giudiziario. La criticità emerge quando la narrazione si trasforma in condanna anticipata, quando il confine tra diritto di cronaca e gogna mediatica diventa labile.

Per i professionisti del diritto, casi come questo ricordano l’importanza di spiegare al pubblico le garanzie processuali. Quando la legge prevede che, in assenza di querela, il reato diventi improcedibile, non si tratta di un privilegio o di una scappatoia, ma dell’applicazione coerente delle norme che il Parlamento ha democraticamente approvato.

Le garanzie processuali non sono benefici riservati a chi può permettersi avvocati costosi, ma pilastri della democrazia che proteggono tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione economica o notorietà mediatica. Il principio secondo cui nessuno può essere considerato colpevole fino a condanna definitiva non è un tecnicismo giuridico, ma un presidio fondamentale contro l’arbitrio.

Conclusione

Il caso del “Pandoro solidale” si chiude con una sentenza che è, prima di tutto, un esempio di corretta applicazione del diritto processuale penale. Caduta l’aggravante che avrebbe reso il reato perseguibile d’ufficio, e ritirata la querela in seguito a un accordo risarcitorio ritenuto soddisfacente dalla parte offesa, il Tribunale non poteva che prendere atto dell’improcedibilità dell’azione penale.

Questa conclusione non deve essere letta come un fallimento della giustizia, ma come il funzionamento di un sistema che, dopo la Riforma Cartabia, privilegia in determinati casi la composizione del conflitto rispetto alla repressione penale. L’accordo transattivo di 3,4 milioni di euro ha garantito un ristoro economico ai consumatori e alle associazioni che li rappresentavano, obiettivo che una eventuale condanna penale, con ogni probabilità sospesa per la incensuratezza dell’imputata, difficilmente avrebbe raggiunto in modo altrettanto concreto.

Per chi opera nel settore del marketing, dell’influencer marketing e della comunicazione commerciale, la vicenda resta un insegnamento sulla necessità di massima trasparenza quando si utilizzano richiami etici o solidaristici nelle campagne promozionali. Le sanzioni amministrative già irrogate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, i danni reputazionali e l’impatto economico sul brand dimostrano che, anche in assenza di conseguenze penali, le ripercussioni di comunicazioni ritenute ingannevoli possono essere molto gravi.

Per i cittadini, il messaggio è duplice: da un lato, esistono molteplici strumenti di tutela quando ci si sente ingannati da una pratica commerciale; dall’altro, è fondamentale comprendere che il sistema giuridico funziona secondo regole tecniche precise, che non sempre coincidono con la percezione immediata di giustizia veicolata dai media.

In definitiva, la sentenza del 14 gennaio 2026 ribadisce un principio cardine: quando la legge sottrae al giudice il potere di procedere, il silenzio giudiziario non è omissione, ma l’unica forma di giustizia compatibile con lo Stato di diritto. Le garanzie processuali, lungi dall’essere ostacoli burocratici, rappresentano la differenza fondamentale tra un ordinamento democratico e l’arbitrio.


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