Patto Commissorio Mascherato: La Cassazione Vieta il Frazionamento dell’Indagine

La Suprema Corte richiede un’analisi complessiva dell’intera operazione negoziale per smascherare i patti commissori vietati dalla legge Con l’ordinanza n. 2023/2026 del 30 gennaio 2026, la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta una questione di estrema rilevanza pratica: come individuare l’esistenza di un patto commissorio vietato quando questo viene dissimulato attraverso una serie di atti apparentemente leciti. La vicenda riguarda un debitore in difficoltà economica che, per evitare l’esecuzione forzata, sottoscrive una serie di accordi con un creditore, culminanti nella vendita dell’immobile a un soggetto terzo (la madre del creditore). Il patto commissorio è quella convenzione, vietata dall’articolo 2744 del codice civile, con cui il creditore acquisisce automaticamente la proprietà di un bene del debitore in caso di mancato pagamento del debito. La ratio del divieto è tutelare il debitore da pressioni indebite in un momento di debolezza, impedendo che accetti condizioni vessatorie pur di ottenere credito. Il caso concreto: una vendita o una garanzia mascherata? La fattispecie esaminata dalla Cassazione presenta una concatenazione di atti particolarmente complessa. Un soggetto, gravato da procedure esecutive, stringe rapporti con un professionista che si offre di aiutarlo a superare la situazione debitoria. Vengono stipulati: un contratto preliminare di vendita di un immobile, con accollo dei debiti da parte del promissario acquirente; una procura irrevocabile a vendere rilasciata dal debitore in favore del creditore; infine, un atto di compravendita definitivo in cui l’acquirente risulta essere la madre novantenne del creditore. Il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità dell’intera operazione per violazione del divieto di patto commissorio. La Corte d’appello di Napoli aveva invece ribaltato la decisione, ritenendo che mancasse la prova dell’erogazione del prestito e che, comunque, il trasferimento immobiliare fosse avvenuto a titolo di datio in solutum, cioè come libera scelta per estinguere un debito pregresso, e non come garanzia coattivamente imposta. Il principio di diritto affermato dalla Cassazione La Suprema Corte cassa la sentenza d’appello con un principio di diritto di notevole portata pratica. I giudici di legittimità affermano che l’articolo 2744 del codice civile deve essere interpretato in maniera funzionale. Ciò significa che risulta colpito da nullità non solo il “patto” commissorio in senso stretto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto e la forma, che venga impiegata per conseguire il risultato concreto vietato dall’ordinamento giuridico: l’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione del debito. La Corte biasima l’approccio “atomistico” e “parcellizzato” adottato dai giudici d’appello, che avevano valutato il solo atto di vendita finale, qualificandolo come datio in solutum. Secondo la Cassazione, invece, occorre una valutazione unitaria e complessiva dell’intera concatenazione di atti che ha condotto al perfezionamento dell’atto traslativo, considerando quest’ultimo quale ultima “tappa” di un iter articolato. L’indagine richiesta: dal preliminare alla procura irrevocabile I giudici di legittimità evidenziano che la Corte d’appello ha omesso di esaminare alcuni fatti decisivi. In particolare, avrebbe dovuto indagare sul nesso funzionale tra la prestazione del mutuo (o l’accollo dei debiti) e la stipulazione del contratto preliminare di vendita, oltre che sul significato del rilascio della procura irrevocabile a vendere. Un elemento particolarmente significativo era la previsione, contenuta in una delle proroghe del preliminare, dell’obbligo di conferire una procura speciale irrevocabile a vendere in favore del creditore, a pena di risoluzione della promessa. Solo una valutazione dinamica e correlata di tutti questi atti avrebbe potuto permettere un giudizio corretto sulla funzione solutoria o di garanzia dell’atto di vendita finale. La Cassazione precisa che non è sufficiente che il versamento del prezzo da parte del compratore non si configuri come contestuale erogazione di un mutuo, ma occorre ponderare se il trasferimento del bene abbia risposto a una finalità solutoria oppure alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria, destinata a evolversi diversamente a seconda dell’adempimento o meno del debitore. Il collegamento negoziale: elemento chiave dell’indagine La Suprema Corte sottolinea che il patto commissorio è configurabile quando il debitore sia costretto al trasferimento di un bene a tacitazione dell’obbligazione, mentre l’integrazione del patto è esclusa solo quando tale trasferimento sia frutto di una scelta libera. Non si può prescindere dal nesso di interdipendenza negoziale, tale da far emergere la funzionale preordinazione dei negozi collegati allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio. I giudici ribadiscono che, ai fini dell’accertamento della violazione del divieto di patto commissorio, restano irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto (o dei contratti), sia il momento temporale in cui l’effetto traslativo è destinato a verificarsi, sia quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione, e perfino l’identità dei soggetti che hanno stipulato i negozi collegati. Ciò significa che il patto commissorio può realizzarsi anche attraverso persone interposte, come nel caso in cui l’acquirente formale sia un familiare del creditore. La preesistenza del credito non esclude il patto commissorio Un ulteriore aspetto rilevante della pronuncia riguarda la questione della preesistenza del credito. La Corte d’appello aveva ritenuto che, ammettendo anche l’esistenza di un prestito precedente, la sua anteriorità rispetto al rilascio della procura e alla vendita avrebbe escluso la violazione del divieto di patto commissorio, in quanto il trasferimento sarebbe avvenuto per soddisfare un precedente credito rimasto insoluto. La Cassazione ritiene invece che anche un contratto preliminare di compravendita può dissimulare un mutuo con patto commissorio, purché sia dimostrato il nesso di strumentalità tra i due negozi. Anche quando il trasferimento è previsto a titolo di coazione per l’adempimento di un debito anteriore, può configurarsi un patto commissorio vietato, se il trasferimento del bene non risponde a una finalità solutoria ma alla finalità di costituire una posizione di garanzia provvisoria. Le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche in molteplici ambiti. Innanzitutto, rafforza la tutela dei debitori in difficoltà economica, impedendo che la loro situazione di debolezza contrattuale venga sfruttata attraverso operazioni apparentemente lecite ma sostanzialmente volte ad aggirare il divieto di patto commissorio. Per i professionisti legali, la sentenza impone un approccio