Con l’ordinanza n. 3559/2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione consolida principi fondamentali in tema di interessi moratori usurari, approvazione delle clausole onerose e trasparenza nei contratti di leasing immobiliare.
Un contratto di leasing immobiliare, la sua risoluzione per inadempimento e le contestazioni mosse dalla parte utilizzatrice: è questo il contesto in cui la Cassazione, con l’ordinanza n. 3559/2026 depositata il 17 febbraio 2026, ha avuto l’occasione di intervenire su alcune delle questioni più dibattute nel diritto bancario e contrattuale.
Il ricorso, articolato in quattro motivi, è stato integralmente respinto, ma la motivazione merita attenzione perché fotografa con precisione lo stato attuale della giurisprudenza su temi di grande rilevanza pratica per imprese e professionisti.

La doppia firma sulle clausole vessatorie: quando basta e quando non basta
Il secondo motivo del ricorso portava all’attenzione della Corte un problema molto comune nella pratica contrattuale: la validità della doppia sottoscrizione prevista dagli artt. 1341 e 1342 c.c. per le clausole cosiddette “vessatorie”. Si tratta delle clausole che, inserite nelle condizioni generali di contratto predisposte da una sola parte, limitano la responsabilità del predisponente, restringono la libertà contrattuale della controparte o la pongono in posizione di svantaggio: la deroga alla competenza territoriale è un esempio classico.
La legge richiede che queste clausole vengano specificamente approvate per iscritto, con una firma separata rispetto a quella apposta sull’intero contratto. Il punto controverso era se tale requisito fosse rispettato quando la seconda sottoscrizione riguardasse un insieme promiscuo di clausole, alcune vessatorie e alcune no.
La risposta della Cassazione è articolata ma chiara: l’approvazione per iscritto è valida anche quando il richiamo cumulativo riguarda clausole onerose e non, a patto che il richiamo non si limiti alla mera indicazione del numero d’ordine, ma contenga almeno un’indicazione sommaria del loro contenuto. Detto in altri termini, ciò che conta non è che la seconda firma riguardi esclusivamente le clausole sfavorevoli, ma che il testo consenta all’aderente di sapere concretamente su cosa sta approvando. Il principio, già affermato in precedenti pronunce, viene qui confermato con nitore e applicato per rigettare la censura del ricorrente.
Interessi moratori e usura: il nodo del tasso soglia
La questione più tecnica e al tempo stesso più rilevante per chi si confronta con il contenzioso bancario riguarda la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori. L’usura bancaria è regolata dalla legge n. 108/1996 e dall’art. 1 del d.l. n. 394/2000: in sintesi, è vietato pattuire interessi a un tasso superiore alla soglia stabilita trimestralmente per ogni categoria di operazione. Ma come si calcola il tasso soglia per gli interessi di mora?
La Cassazione ribadisce con fermezza che interessi corrispettivi e interessi moratori svolgono funzioni radicalmente diverse: i primi remunerano il capitale prestato nel corso fisiologico del rapporto, i secondi costituiscono una penale per l’inadempimento. Non è quindi possibile sommarli ai fini della verifica antiusura: il calcolo va condotto separatamente per ciascuna categoria.
Per gli interessi moratori, la soglia usuraria si determina prendendo il TEGM — il Tasso Effettivo Globale Medio rilevato nei decreti ministeriali — e incrementandolo della maggiorazione media praticata dagli operatori professionali, nella misura del 2,1%. Questo metodo si applica quando i decreti ministeriali riportano la rilevazione di tale maggiorazione; in caso contrario, la comparazione va effettuata tra il TEG del singolo contratto (comprensivo degli interessi moratori) e il TEGM così come rilevato.
La pronuncia richiama sul punto l’importante intervento delle Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui, in caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, questi non vengono azzerati ma restano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, ai sensi dell’art. 1224, comma 1, c.c. Si tratta di una soluzione equilibrata, che evita l’applicazione meccanica dell’art. 1815, comma 2, c.c. — il quale prevede la gratuità del prestito in caso di pattuizione di interessi usurari — agli interessi di mora, considerata la loro natura funzionalmente distinta.
La clausola di salvaguardia: un presidio contrattuale a carico della banca
Connessa al tema dell’usura è la questione della cosiddetta “clausola di salvaguardia”, ossia quella previsione contrattuale con cui la banca si impegna a non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi superiori alla soglia massima consentita dalla legge. La Cassazione ne chiarisce la natura giuridica: tale clausola trasforma il divieto legale in una vera e propria obbligazione contrattuale a carico dell’istituto di credito. Ne consegue che, in caso di contestazione, l’onere della prova di aver rispettato tale impegno grava sulla banca, secondo le regole della responsabilità contrattuale. Non spetta quindi al cliente dimostrare il superamento della soglia, ma è la banca a dover provare il regolare adempimento.
Trasparenza bancaria e determinabilità dell’oggetto
L’ultimo profilo esaminato riguarda la trasparenza bancaria imposta dall’art. 117 del Testo Unico Bancario, che richiede che i contratti bancari indichino in forma scritta i tassi di interesse e le condizioni applicate. La ricorrente lamentava che il contratto di leasing fosse scritto in caratteri illeggibili e che la determinazione degli interessi implicasse calcoli di tale complessità da essere incomprensibili per l’utilizzatore.
La Cassazione respinge entrambe le censure. Sul fronte della leggibilità, il giudice di merito aveva accertato che, sebbene il testo fosse redatto in caratteri di piccole dimensioni, il contenuto era comunque individuabile e passibile di lettura: tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità. Quanto alla determinabilità degli interessi, la Corte ribadisce il principio per cui nei contratti di leasing immobiliare la mancata indicazione esplicita del “tasso leasing” non viola l’art. 117, comma 4, t.u.b., se il tasso è determinabile per relationem, ossia mediante rinvio a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci obiettivamente individuabili, senza margini di incertezza o discrezionalità per la società di leasing.
Implicazioni pratiche: cosa cambia per imprese e professionisti
L’ordinanza n. 3559/2026 offre indicazioni preziose su almeno tre fronti pratici. Per chi redige o negozia contratti bancari e di leasing, il messaggio è che la clausola di salvaguardia antiusura è uno strumento contrattuale che può risultare decisivo in caso di contenzioso, ma che va strutturata correttamente, poiché sarà la banca a dover dimostrarne il rispetto. Per chi contesta la validità di clausole nei contratti per adesione, la sentenza chiarisce che il requisito della doppia firma non è un mero formalismo ma uno strumento di protezione sostanziale, e che la sua efficacia dipende dalla chiarezza — anche sommaria — con cui il contenuto delle clausole onerose è indicato nel testo da approvare. Infine, sul tema dell’usura, la pronuncia consolida un metodo di calcolo preciso per gli interessi moratori, che i consulenti tecnici d’ufficio nominati nei giudizi bancari dovranno seguire rigorosamente.
Se stai affrontando una controversia relativa a un contratto di leasing o a un finanziamento bancario, o se hai dubbi sulla validità di clausole inserite in condizioni generali di contratto, il nostro studio è a disposizione per un’analisi approfondita della tua situazione. Contattaci per una consulenza personalizzata.

