I conti correnti del familiare diventano tuoi: la Cassazione conferma l’estensione delle indagini bancarie

Quando l’Amministrazione finanziaria può “guardare” nei conti di chi ti sta vicino, e perché la prova contraria deve essere rigorosa e analitica Può il Fisco esaminare i conti correnti bancari intestati non al contribuente, ma a un suo familiare stretto, imputando le movimentazioni ivi rilevate all’attività professionale svolta da quest’ultimo? E, in caso affermativo, come può il contribuente difendersi? A queste domande risponde con precisione chirurgica la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5971/2026, pubblicata il 17 marzo 2026, che rigetta il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana e ribadisce, con argomentazioni di notevole sistematicità, i principi che governano le indagini finanziarie nei confronti dei lavoratori autonomi e dei loro congiunti. La vicenda trae origine da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti di una professionista esercente l’attività forense. Nel corso delle operazioni ispettive, i verificatori avevano acquisito risposte ai questionari inviati alle principali compagnie assicurative patrocinate dalla contribuente, scoprendo l’esistenza di compensi incassati e non fatturati. In un secondo momento, l’indagine veniva estesa ai rapporti bancari intrattenuti anche dalla madre della professionista, ritenuta assistente di studio di fatto, pienamente partecipe della gestione dell’attività professionale della figlia. L’Ufficio emetteva quindi avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione un rilevante ammontare di reddito di lavoro autonomo non dichiarato per più annualità. La presunzione legale che sorge dalle indagini bancarie. Il cuore giuridico della pronuncia ruota attorno all’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, che disciplina le indagini finanziarie nei confronti dei contribuenti. Questa disposizione — lo precisa la Cassazione richiamando un orientamento del tutto consolidato — introduce una presunzione legale a favore dell’erario: i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari si considerano de plano riferibili a operazioni imponibili. Ciò significa, in termini pratici, che non è l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che le movimentazioni bancarie corrispondono a redditi sottratti a tassazione, ma è il contribuente a dover fornire la prova contraria. E tale prova, come sottolinea la Corte, non può essere né generica né complessiva: deve essere analitica, ossia capace di collegare ciascun singolo versamento bancario a una causale estranea al reddito imponibile. La presunzione di cui all’art. 32 non richiede, a differenza delle presunzioni semplici disciplinate dall’art. 2729 del codice civile, i requisiti di gravità, precisione e concordanza: essa opera per legge, con efficacia immediata, non appena i dati bancari vengono acquisiti secondo le forme previste dall’ordinamento. Quando il Fisco può spingersi fino ai conti del familiare. La questione più delicata, e forse più rilevante sotto il profilo pratico, attiene alla legittimità dell’estensione delle indagini bancarie ai conti intestati a un terzo, nella specie un familiare stretto del contribuente accertato. La Cassazione, richiamando l’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e un percorso giurisprudenziale ormai consolidato, afferma che tale estensione è legittima a condizione che l’Ufficio alleghi elementi aggiuntivi rispetto al mero vincolo di parentela, idonei a dimostrare, in via logico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo intestatario è incompatibile con le movimentazioni rilevate sul suo conto e che quest’ultimo è, nella sostanza, nella disponibilità effettiva del soggetto accertato. Tali indici sintomatici possono essere, ad esempio, la stretta familiarità, l’ingiustificata capacità reddituale del congiunto, l’infedeltà delle dichiarazioni del contribuente e l’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività compatibile con la produzione di redditi confluiti nei conti del familiare. Nel caso esaminato, la Corte rileva che una molteplicità di circostanze fattuali — tra cui il ruolo attivo della madre come assistente nello studio professionale, munita di apposita delega, e la dichiarata utilizzazione sistematica dei suoi conti correnti per far transitare assegni delle compagnie assicurative — consentiva di qualificare quei conti come sostanzialmente riferibili alla professionista accertata. Il quadro indiziario, apprezzato con i criteri dell’art. 2729 c.c. (gravità, precisione e concordanza), risultava pertanto del tutto sufficiente a legittimare l’estensione dell’accertamento. Il difetto di autosufficienza del ricorso e l’onere della controprova. La Cassazione dichiara inammissibili e comunque infondati i primi tre motivi del ricorso. Un rilievo trasversale a tutti e tre è il difetto di autosufficienza: le censure si limitano a invocare in termini generici l’esistenza di giustificazioni, di documentazione e di coincidenze tra le movimentazioni bancarie e le risultanze dei questionari, senza mai riprodurre, neppure in sintesi, i documenti e le prove pretesamente decisive. Sul piano sostanziale, la Corte osserva che la contribuente non ha assolto l’onere di analitica controprova che l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 pone a suo carico: non è sufficiente allegare genericamente di aver fornito giustificazioni; occorre invece che, pratica per pratica, versamento per versamento, venga fornita la prova della non riferibilità dell’operazione bancaria al reddito imponibile. L’invocazione di una pretesa “prassi comune” nella gestione degli assegni delle compagnie assicurative viene giudicata del pari generica e priva di alcun valore dimostrativo. Il richiamo alla sentenza Italgomme della Corte EDU: perché non ha influito sull’esito. Nella memoria depositata dalla ricorrente, veniva invocata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 6 febbraio 2025, resa nel caso Italgomme Pneumatici e altri c. Italia (ric. n. 36617/18), nella quale la Corte di Strasburgo aveva ritenuto la normativa italiana in tema di accessi, ispezioni e verifiche non allineata alle garanzie di tutela del domicilio sancite dall’art. 8 della Convenzione EDU, in quanto le Autorità fiscali nazionali godono di un’eccessiva discrezionalità nel disporre tali iniziative, senza predeterminarne gli elementi acquisibili e senza soggiacere a un effettivo controllo giurisdizionale. La Cassazione, pur riconoscendo la rilevanza sistematica di quella pronuncia, esclude che essa incida sul caso in esame: la questione dell’illegittimità dell’accesso era già stata esclusa dall’ordinanza rescindente del 2022 e non poteva essere riaperta nel giudizio di rinvio, che per sua natura costituisce un giudizio chiuso. Analogamente, la Corte segnala — per completezza — l’irrilevanza della successiva sentenza EDU dell’11 dicembre 2025 nei casi Ferrieri e Bonassisa c. Italia, in tema di accessi ai conti correnti bancari: anche in questo caso, le