La Cassazione ribadisce la tutela ultramerceologica dei marchi rinomati: anche prodotti completamente diversi dall’alta moda possono configurare contraffazione se sfruttano la notorietà dei brand
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6855/2026 depositata il 19 febbraio 2026, ha affrontato un caso emblematico che mette in luce i confini della tutela accordata ai marchi celebri. Al centro della vicenda, un’attività organizzata di contraffazione che riproduceva segni distintivi di case di moda di fama mondiale su confezioni di gomme da masticare. I marchi coinvolti erano Louis Vuitton, Chanel, Dolce&Gabbana e Hermès, tutti universalmente riconosciuti nel settore dell’alta moda e del lusso.
Gli imputati, un amministratore di società e la sua collaboratrice, erano stati condannati in primo e secondo grado per vari reati previsti dall’articolo 473 del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 474-ter. L’attività illecita si era protratta dal dicembre 2010 fino al giugno 2012, nonostante fossero stati adottati diversi provvedimenti inibitori da parte delle autorità competenti. La distribuzione avveniva attraverso una rete commerciale organizzata, con prodotti che riproducevano grafiche e loghi chiaramente evocativi dei marchi registrati.

Il principio di tutela ultramerceologica
La difesa degli imputati aveva costruito la propria strategia processuale su un argomento apparentemente solido: i marchi erano stati registrati per prodotti di abbigliamento e accessori di alta moda, mentre le gomme da masticare appartengono al settore alimentare, un ambito merceologico completamente diverso. Secondo questa tesi, la contraffazione sarebbe configurabile solo quando il marchio viene utilizzato nello stesso settore per il quale è stato registrato, dove maggiore è il rischio di confusione per il consumatore.
La Suprema Corte ha demolito questa impostazione, riaffermando con chiarezza un principio consolidato nel diritto della proprietà industriale. L’articolo 20, lettera c) del Codice della Proprietà Industriale riconosce ai marchi che godono di rinomanza una tutela rafforzata, definita “ultramerceologica”, che si estende oltre i confini del settore merceologico di appartenenza. Questa protezione trova fondamento anche nella normativa europea, in particolare nell’articolo 10, lettera c) della direttiva UE 2436/2015 e nell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento UE 1001/2017.
La ratio di questa tutela estesa risiede nella necessità di proteggere il carattere distintivo e la notorietà del marchio celebre da tre tipologie di pregiudizio. La prima è la cosiddetta “diluizione”, che si verifica quando l’uso non autorizzato del marchio ne indebolisce la capacità di identificare univocamente i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La seconda è la “corrosione”, che compromette il potere di attrazione del marchio facendo sì che i prodotti o servizi contrassegnati dal segno identico o simile possano essere percepiti dal pubblico in modo tale da danneggiare la reputazione del brand. La terza forma di pregiudizio è rappresentata dal “parassitismo”, ossia lo sfruttamento indebito del carattere distintivo o della notorietà del marchio da parte di terzi che traggono vantaggio dall’associazione con il brand celebre senza averne diritto.
La concreta applicazione ai fatti di causa
Nel caso esaminato dalla Cassazione, i giudici di merito avevano accertato che le confezioni di gomme da masticare riproducevano grafiche, motivi e loghi chiaramente riferibili ai marchi delle celebri maison. La Corte d’appello aveva tracciato una netta distinzione tra una prima serie di prodotti, caratterizzati da segni inequivocabilmente evocativi dei marchi registrati, e una seconda serie che presentava comunque elementi grafici riconducibili ai brand di lusso, seppur con modalità diverse.
La difesa aveva tentato di valorizzare alcune circostanze a sostegno della buona fede degli imputati. In particolare, era stata evidenziata l’acquisizione di pareri legali preventivi, la registrazione di un proprio marchio distintivo denominato “by Paul Stiven”, gli accordi raggiunti con alcune case di moda per regolarizzare pregresse contestazioni, e la cessazione della commercializzazione dei prodotti della prima serie. Inoltre, si sottolineava come le confezioni contenessero indicazioni chiare sul produttore, inclusi nome, partita IVA e indirizzo della società.
La Suprema Corte ha ritenuto tali argomentazioni prive di fondamento giuridico. I giudici hanno confermato che l’elemento soggettivo del reato era pienamente integrato, come dimostrato dalla reiterazione delle condotte nonostante i provvedimenti inibitori ricevuti. La presenza della dicitura “by Paul Stiven” è stata ritenuta del tutto irrilevante ai fini dell’esclusione della contraffazione, poiché non elimina la percezione del richiamo ai marchi celebri da parte del pubblico di riferimento.
L’aggravante dell’organizzazione e le questioni sulla prescrizione
Un altro profilo rilevante della pronuncia riguarda il riconoscimento dell’aggravante prevista dall’articolo 474-ter del codice penale, che sanziona più gravemente la contraffazione quando viene realizzata attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate. I ricorrenti contestavano questa qualificazione, sostenendo che la Corte d’appello avesse fondato il proprio convincimento unicamente sulla rilevanza quantitativa dei prodotti contraffatti e sulla loro diffusione territoriale.
La Cassazione ha respinto anche questa censura, evidenziando come i giudici di merito avessero accertato l’esistenza di una vera e propria struttura organizzata, con una rete commerciale di distribuzione e mezzi appositamente predisposti per la produzione e il commercio dei prodotti contraffatti. L’aggravante risultava quindi pienamente configurata secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Particolare attenzione merita la questione relativa al computo del termine di prescrizione. Gli imputati beneficiavano di due circostanze aggravanti ad effetto speciale: quella di cui all’articolo 474-ter e la recidiva infraquinquennale. La difesa sosteneva che, ai fini della prescrizione, dovesse tenersi conto soltanto della circostanza aggravante più grave e non anche di quella ulteriore, in quanto il relativo aumento previsto dall’articolo 63, quarto comma del codice penale sarebbe facoltativo.
La Corte ha chiarito, richiamando un orientamento ormai consolidato, che quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale, occorre considerare sia la pena stabilita per la circostanza più grave sia l’ulteriore aumento complessivo di un terzo per le aggravanti meno gravi. L’articolo 157 del codice penale non prevede alcuna riserva circa l’influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione quando ne sia contestata più di una. La facoltatività dell’aumento di pena non rileva sul piano della disciplina della prescrizione, che segue parametri oggettivi, generali e astratti.
Nel caso specifico, applicando correttamente questi principi, il termine massimo di prescrizione è stato calcolato in dodici anni, cui si aggiungevano ulteriori 124 giorni di sospensione legittima. Il reato risultava pertanto non ancora prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.
Il tentativo di riqualificazione e la sussidiarietà dell’articolo 517
Un ultimo motivo di ricorso merita attenzione perché solleva una questione ricorrente nella prassi giudiziaria. La difesa invocava una diversa qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si sarebbe dovuta applicare la fattispecie meno grave prevista dall’articolo 517 del codice penale, che punisce la vendita o messa in circolazione di prodotti con segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità.
La Cassazione ha respinto questa ricostruzione, evidenziando come l’articolo 517 si chiuda con una clausola di riserva espressa che lo rende sussidiario rispetto ad altre condotte tipiche, quale quella di contraffazione di segni distintivi punita dall’articolo 473. La norma trova infatti applicazione solo “se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge”. Nel caso in esame, i giudici di merito avevano accertato una vera e propria attività di contraffazione, con riproduzione sistematica dei segni distintivi altrui, che integra pienamente la fattispecie più grave dell’articolo 473, rendendo inapplicabile per espressa previsione normativa la disposizione invocata dalla difesa.
Implicazioni pratiche per imprese e professionisti
Questa pronuncia offre importanti indicazioni operative per chi opera nel mondo del commercio e della proprietà industriale. In primo luogo, chiarisce definitivamente che l’uso di marchi celebri non è limitato al settore merceologico di registrazione. Un’impresa che intenda utilizzare segni distintivi, anche in ambiti apparentemente distanti da quelli del titolare del marchio, deve verificare attentamente che non sussista un rischio di sfruttamento parassitario della notorietà altrui.
Per i titolari di marchi rinomati, la sentenza conferma la possibilità di agire efficacemente contro qualsiasi utilizzo non autorizzato che possa trarre vantaggio dalla celebrità del segno, indipendentemente dal settore merceologico. La tutela si estende non solo ai casi di confusione diretta, ma anche alle ipotesi di diluizione del carattere distintivo e di corrosione della reputazione del marchio.
Sul piano processuale, la decisione evidenzia come la presenza di pareri legali o la registrazione di un proprio marchio non costituiscano automaticamente una prova di buona fede sufficiente a escludere il dolo. Gli elementi valutativi sono molteplici e devono essere considerati nel loro complesso, privilegiando i comportamenti concreti rispetto alle affermazioni di principio.
Infine, per i professionisti che assistono imprese in contenziosi relativi alla proprietà industriale, la sentenza offre una conferma autorevole dei principi elaborati dalla giurisprudenza civile anche in sede penale, garantendo coerenza interpretativa tra i due ambiti.
Conclusioni
La sentenza della Cassazione n. 6855/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce ai marchi celebri una tutela rafforzata, capace di oltrepassare i tradizionali confini merceologici. Il principio affermato è chiaro: la rinomanza di un marchio comporta un diritto di esclusiva esteso, finalizzato a proteggere non solo da rischi di confusione diretta, ma anche da fenomeni di sfruttamento parassitario, diluizione e corrosione del valore distintivo del segno.
Per le imprese che operano sul mercato, la decisione costituisce un monito importante: l’utilizzo di riferimenti, anche grafici o evocativi, a marchi celebri richiede estrema cautela e, nella maggior parte dei casi, l’autorizzazione esplicita del titolare. La creatività commerciale trova un limite invalicabile nel rispetto dei diritti altrui, soprattutto quando questi godono di una notorietà riconosciuta a livello nazionale o internazionale.
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