La povertà non è una colpa: la Cassazione e la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

Quando il giudice può negare la pena sostitutiva pecuniaria? La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte risolve un contrasto interpretativo e fissa i criteri del giudizio prognostico dopo la Riforma Cartabia.

Un episodio di lesioni personali aggravate, una condanna a quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena pronunciata dal Tribunale di Rieti, la conferma in appello da parte della Corte di Roma, e infine il ricorso per cassazione: questo è lo scenario su cui la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 8818/2026, depositata il 6 marzo 2026, decidendo all’udienza del 2 dicembre 2025.

Al centro della controversia c’era una domanda in apparenza semplice, ma di rilevanza sistematica tutt’altro che trascurabile: può il giudice rifiutare la sostituzione della pena detentiva breve con una pena pecuniaria adducendo le disagiate condizioni economiche dell’imputato? E quale ruolo possono svolgere i precedenti penali in questo tipo di valutazione?

Il quadro normativo: la Riforma Cartabia e le pene sostitutive

Per comprendere il rilievo della pronuncia occorre fare un passo indietro. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta Riforma Cartabia — ha profondamente ridisegnato il sistema delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, modificando la legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l’art. 71 del decreto ha riformulato l’art. 58 della L. n. 689/1981, che governa i presupposti per la sostituzione, e ha introdotto l’art. 56-quater, che consente al giudice di calibrare la misura della pena pecuniaria alla complessiva situazione economica dell’imputato, tenendo conto del suo reddito, del suo patrimonio e delle sue condizioni familiari. La ratio di questa innovazione è chiaramente inclusiva: garantire che la sanzione alternativa al carcere sia accessibile anche a chi non disponga di risorse adeguate, evitando che la povertà diventi automaticamente un ostacolo all’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.

Il contrasto giurisprudenziale sulla solvibilità dell’imputato

Il punto più interessante della sentenza n. 8818/2026 riguarda proprio questo nodo interpretativo: il giudice può negare la sostituzione con la pena pecuniaria sul presupposto che l’imputato, essendo ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe in grado di pagare la sanzione? La Corte riconosce apertamente l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento — di cui è espressione, da ultima, Cass. pen., Sez. II, n. 15927 del 20/02/2024, Rv. 286318-01 — ammette che il giudice possa rigettare la richiesta di sostituzione quando formuli, sulla base di elementi di fatto, un giudizio prognostico negativo sulla solvibilità del reo, anche se questi si trova in disagiate condizioni economiche. Un secondo orientamento, che il Collegio giudica prevalente e che condivide espressamente, afferma invece il contrario: il giudice non può respingere la domanda di sostituzione con la pena pecuniaria in ragione delle sole condizioni di disagio economico e patrimoniale dell’imputato, poiché la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce esclusivamente alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni — come il lavoro di pubblica utilità o la semilibertà — e non alla pena pecuniaria in quanto tale. A sostegno di questo indirizzo la Corte richiama Cass. pen., Sez. IV, n. 8873 del 28/01/2025, Rv. 288419-01; Sez. III, n. 35655 del 07/04/2025, Rv. 288729; Sez. II, n. 1724 del 18/12/2025, Rv. 289194-01. La nuova formulazione dell’art. 56-quater L. 689/1981 — che permette di adeguare la pena pecuniaria alla situazione economica concreta — rende coerente e sistematicamente fondata questa conclusione: negare la sostituzione in ragione della povertà significherebbe vanificare proprio lo strumento che il legislatore ha predisposto per rendere la pena pecuniaria accessibile a tutti.

I precedenti penali e il giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva

Nonostante il Collegio dia ragione alla ricorrente sul primo punto, il ricorso viene rigettato in applicazione della seconda delle ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del proprio diniego. Ed è qui che la pronuncia offre un contributo altrettanto significativo. L’art. 58 della L. n. 689/1981 impone al giudice un giudizio prognostico sull’idoneità della pena sostitutiva ad assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Su questo terreno, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che i precedenti penali del condannato possono legittimamente essere considerati ai fini di questa prognosi. La Corte richiama in proposito Cass. pen., Sez. II, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006; Sez. V, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210; Sez. II, n. 45859 del 22/10/2024, Rv. 287348; nonché la più recente Sez. V, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705-01, che ha chiarito come al giudice della cognizione spetti una valutazione prognostica complessa, funzionale sia alla finalità rieducativa costituzionalmente sancita sia alla salvaguardia dei consociati dal pericolo di reiterazione criminosa. Nel caso di specie, l’imputata aveva riportato — successivamente ai fatti per cui si procedeva — due condanne per rapina. La Corte territoriale non si era limitata a un generico richiamo a tali precedenti, ma aveva tratto da essi, con motivazione specifica e non contraddittoria, un giudizio sull’inidoneità della pena pecuniaria a contenere il rischio di recidiva, tenendo conto anche della modestissima entità della sanzione che sarebbe risultata dalla conversione della breve pena detentiva irrogata. La Suprema Corte ritiene questa motivazione immune da censure.

Un’ulteriore precisazione sul divieto di sostituzione in caso di sospensione condizionale

Per completezza argomentativa, la sentenza segnala anche un’ulteriore innovazione introdotta dalla Riforma Cartabia: l’art. 71 del D.Lgs. n. 150/2022 ha inserito il divieto di sostituzione delle pene detentive brevi nell’ipotesi in cui venga concessa la sospensione condizionale della pena. Si tratta di una regola potenzialmente assorbente, che nel caso esaminato non trovava però applicazione ratione temporis, poiché la richiesta di sostituzione era stata formulata già davanti al giudice di primo grado, prima che il divieto entrasse in vigore. Il rilievo, pur incidentale, è utile per gli operatori: in tutti i processi successivi all’entrata in vigore della riforma, la concessione della sospensione condizionale preclude la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.

Cosa cambia nella pratica: implicazioni per imputati, difensori e giudici

La sentenza n. 8818/2026 porta con sé indicazioni operative di non poco conto. Per i difensori, il principio affermato sul punto della solvibilità rappresenta un argomento difensivo rilevante: nelle udienze in cui si discute di pene sostitutive, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non potrà più essere invocata dal giudice come ragione sufficiente per negare la pena pecuniaria. L’art. 56-quater L. 689/1981 costituisce lo strumento per adeguare la sanzione alla condizione economica dell’imputato, e il giudice ha il dovere di utilizzarlo prima di respingere la richiesta. Sul versante dei precedenti penali, invece, la sentenza conferma che il giudice è legittimato a valorizzarli, purché lo faccia con una motivazione specifica, puntuale e concreta, senza limitarsi a un richiamo formale. Non è sufficiente enunciare l’esistenza di condanne pregresse: occorre spiegare perché esse, nel caso concreto, depongano negativamente sulla prognosi rieducativa e sul rischio di recidiva. La genericità motivazionale, in questa materia, è censurabile in sede di legittimità.

Conclusione

La Quinta Sezione Penale della Cassazione compie con questa pronuncia un passo importante verso una lettura costituzionalmente orientata del sistema delle pene sostitutive post-Cartabia: la povertà non può diventare un ostacolo automatico all’accesso a trattamenti sanzionatori alternativi al carcere. Al tempo stesso, il sistema non rinuncia alla funzione preventiva della pena, riconoscendo al giudice la possibilità di apprezzare, con motivazione rigorosa, i segnali di pericolosità desumibili dalla storia penale dell’imputato. Se hai ricevuto una condanna a pena detentiva breve e vuoi sapere se nel tuo caso può essere sostituita con una sanzione pecuniaria, il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.

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