Con la sentenza n. 9579/2026 la Quarta Sezione Penale della Cassazione conferma la condanna di un’ostetrica per omicidio colposo, esclude l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 590-sexies c.p. e fissa principi rigorosi sul nesso causale e sui limiti del sindacato di legittimità in caso di doppia sentenza conforme.
Una neonata decede poche ore dopo il parto per grave asfissia da sofferenza perinatale. L’indagine ricostruisce con precisione clinica come, nel corso delle ore precedenti al parto, il tracciato cardiotocografico avesse segnalato progressivi e inequivocabili segnali di sofferenza fetale, ignorati dall’ostetrica in turno. La professionista, nonostante annotasse nel diario ostetrico di aver visionato il tracciato, non riconobbe la gravità del quadro clinico e non attivò le procedure di emergenza previste dai protocolli aziendali e dalle linee guida nazionali di settore.
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto il medico ginecologo di guardia e confermato invece la responsabilità penale dell’ostetrica ai sensi degli artt. 589 e 590-bis c.p. La Cassazione, con la pronuncia n. 9579/2026, dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse dell’imputata, consolidando definitivamente la condanna.

Il ruolo autonomo dell’ostetrica e la ripartizione delle responsabilità in sala parto
Uno dei profili difensivi più interessanti sollevati nel ricorso riguardava la pretesa posizione di subordinazione dell’ostetrica rispetto al medico ginecologo, tesi che si riteneva idonea a ridimensionare il rimprovero mosso alla professionista. La Corte respinge questa impostazione con nettezza. La legge n. 42 del 1999, che disciplina le professioni sanitarie, e il D.M. n. 740 del 1994, contenente il regolamento per l’esercizio professionale dell’ostetrica, riconoscono piena autonomia alla figura ostetrica nell’ambito delle proprie competenze specifiche. Il monitoraggio cardiotocografico durante il travaglio rientra pienamente in quelle competenze: le linee guida SIGO-AOGOI del 2017, ancora vigenti, prevedono che nei parti indotti con ossitocina il monitoraggio della frequenza cardiaca fetale debba essere continuo e che venga garantito un rapporto uno a uno tra ostetrica e partoriente. Il protocollo operativo dello stesso presidio ospedaliero confermava questa ripartizione, attribuendo al personale ostetrico la sorveglianza del tracciato e il dovere di allertare prontamente il ginecologo in caso di anomalie. Il riferimento alla subordinazione gerarchica, chiarisce la Corte, non nega l’autonomia professionale dell’ostetrica in astratto, ma risulta comunque irrilevante rispetto al nucleo della contestazione: la professionista aveva visionato il tracciato, ma aveva errato nella sua lettura e interpretazione.
Il problema dell’avviso ex art. 360 c.p.p. per l’accertamento tecnico non ripetibile
Il primo motivo di ricorso investiva una questione processuale di sicuro rilievo: l’ostetrica non aveva ricevuto l’avviso previsto dall’art. 360 c.p.p. per la partecipazione all’esame autoptico, accertamento tecnico irripetibile per sua natura. La difesa sosteneva che al momento dell’autopsia esistessero già a suo carico indizi inequivoci di reità, con la conseguenza che l’omesso avviso avrebbe dovuto determinare l’inutilizzabilità degli esiti dell’accertamento e di tutto il materiale probatorio costruito su di esso. L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili, prevedendo che il pubblico ministero debba dare tempestivo avviso della data, ora e luogo dell’accertamento al soggetto indagato, il quale ha diritto di farsi assistere da un consulente tecnico di fiducia. La giurisprudenza di legittimità ha esteso questa tutela, con orientamento ormai prevalente, anche alla persona non ancora iscritta nel registro degli indagati ma già raggiunta da consistenti indizi di reità al momento dell’espletamento dell’atto. Tuttavia — e la Corte lo sottolinea richiamando il principio espresso da Cass. pen. Sez. IV, n. 20093 del 28/01/2021 — tale obbligo sussiste solo in presenza di sospetti concreti, sia sul piano oggettivo che su quello della riferibilità soggettiva del fatto. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito avevano accertato che gli indizi a carico dell’ostetrica non potessero considerarsi emersi prima dello svolgimento dell’autopsia: soltanto dall’esame autoptico e dalle successive conclusioni dei consulenti era stato possibile ricondurre la causa del decesso alla gestione del monitoraggio cardiotocografico di competenza della professionista. La valutazione circa la sussistenza di indizi anteriori all’accertamento irripetibile è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, e la motivazione addotta dai giudici di merito risultava logica e non contraddittoria.
Il nesso causale e il giudizio controfattuale: come si accerta la causalità nella responsabilità medica
Il nucleo della vicenda penale, dal punto di vista sostanziale, ruotava attorno all’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva dell’ostetrica e la morte della neonata. La difesa aveva contestato la tenuta logica del ragionamento controfattuale adottato dalla sentenza impugnata: pur ammettendo che il tracciato fosse diventato patologico alle ore 20:37, si sosteneva che, quand’anche si fosse proceduto al taglio cesareo entro le ore 20:47, l’intervento non avrebbe potuto concludersi prima dell’inizio della fase espulsiva, avviatasi alle ore 21:10 secondo il diario ostetrico. La Cassazione smonta questa obiezione con un ragionamento che vale la pena approfondire. Il paradigma logico del giudizio controfattuale in materia penale — consolidato da una giurisprudenza costante — non richiede che l’azione salvifica omessa avrebbe potuto, da sola e istantaneamente, impedire l’evento: ciò che rileva è che quella condotta, se tempestivamente adottata, avrebbe interrotto o modificato il decorso causale in un momento ancora utile. Nel caso concreto, il perito del Tribunale aveva chiarito che, a partire dalle ore 20:37, alla prima profonda decelerazione, andava allertata la sala operatoria e chiamato l’anestesista, in modo da iniziare l’intervento al più tardi alle 20:47 e far nascere la bambina effettivamente intorno alle ore 21:10 o 21:15 — ben prima delle 21:58 in cui avvenne il parto naturale con esito letale. L’azione salvifica da collocare nel giudizio controfattuale è dunque l’inizio del percorso chirurgico, non la sua conclusione, ed è pienamente compatibile con la sopraggiunta fase espulsiva come termine ultimo utile per il ricorso al cesareo.
L’art. 590-sexies c.p. e la Legge Gelli-Bianco: quando l’imperizia non esonera dalla pena
Il cuore giuridico della vicenda, e il profilo di maggiore interesse per i professionisti sanitari, riguarda l’applicabilità dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla Legge n. 24 del 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), che prevede una causa di non punibilità per l’esercente la professione sanitaria che, nell’esecuzione di prestazioni conformi alle linee guida adeguate al caso concreto, versi in stato di imperizia lieve. La difesa aveva invocato questa disposizione, sostenendo che l’ostetrica avesse rispettato le linee guida e che il suo errore — consistito nell’errata lettura del tracciato cardiotocografico — fosse riconducibile a imperizia di lieve entità, anche in considerazione delle difficoltà organizzative della struttura. La Corte ribadisce, conformemente all’interpretazione sistematica elaborata da Cass. pen. Sez. U, n. 8770 del 2017 (la sentenza Mariotti), che l’esimente opera solo al ricorrere di due condizioni concomitanti: l’errore deve consistere nell’imperizia nella esecuzione di raccomandazioni contenute in linee guida adeguate al caso concreto, e deve trattarsi di colpa lieve. Nessuna delle due condizioni è soddisfatta nella vicenda in esame. Sul piano della gravità, la stessa professionista aveva dichiarato di aver visionato i tracciati delle ore 20:40 e 21:10 e di non aver riscontrato anomalie prima delle 21:42: ciò significa che il mancato allarme non fu determinato da impossibilità organizzativa, ma da un errore di lettura ed interpretazione di un tracciato che i consulenti del pubblico ministero e il perito del Tribunale avevano concordemente definito manifestamente e inequivocabilmente patologico. La sensibile divergenza tra il comportamento doveroso omesso e quello effettivamente tenuto, da parte di una professionista con un elevato livello di specializzazione e pluriennale esperienza, esclude categoricamente la configurabilità di una colpa lieve.
La regola della “doppia conforme” e i limiti del sindacato di legittimità
Un aspetto processuale trasversale all’intera sentenza merita attenzione specifica. Il ricorso sollevava, tra l’altro, un vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla causa del decesso, invocando le conclusioni di una consulenza tecnica svolta in un separato giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, che aveva attribuito la morte a un evento acuto e imprevedibile — l’attorcigliamento del cordone ombelicale — anziché alla sofferenza fetale prolungata. La Cassazione ricorda un principio fondamentale della procedura penale: in caso di cosiddetta “doppia conforme”, ovvero quando tribunale e corte d’appello abbiano adottato la medesima ricostruzione dei fatti sulla base di una motivazione logicamente coerente, il sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio è assai limitato. La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito; può soltanto verificare se il percorso giustificativo della sentenza impugnata presenti vizi logici manifesti o contraddizioni insanabili. Nel caso di specie, la motivazione dei giudici di merito — che avevano confutato punto per punto la tesi difensiva valorizzando la presenza di meconio nelle vie respiratorie, la congestione pluriorgano e l’emogasanalisi indicativa di severa acidosi metabolica fin dal decimo minuto di vita — risultava coerente, non contraddittoria e idonea a sorreggere la decisione.
Implicazioni pratiche: cosa cambia per i professionisti sanitari
Questa pronuncia offre indicazioni operative di grande rilievo per il personale ostetrico e, più in generale, per tutti gli esercenti professioni sanitarie che operino in contesti di sala parto. In primo luogo, la sentenza conferma che il dovere di vigilanza sul tracciato cardiotocografico spetta in via autonoma all’ostetrica, indipendentemente dalla presenza del medico ginecologo: la responsabilità non si dissolve nella gerarchia ospedaliera. In secondo luogo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — motivato dalle carenze organizzative della struttura — non incide sulla qualificazione della colpa come grave: le difficoltà di contesto possono alleviare il trattamento sanzionatorio, ma non escludono la responsabilità penale quando l’errore sia macroscopico rispetto alle competenze specifiche del professionista. In terzo luogo, l’art. 590-sexies c.p. non è uno scudo generalizzato contro la responsabilità penale del medico o del paramedico: la sua applicazione richiede un errore che si collochi nell’esecuzione di linee guida adeguate e che sia di entità lieve, due requisiti che i giudici valutano con rigore. Per i professionisti sanitari, per le strutture ospedaliere e per chi le assiste sul piano legale, questa sentenza ricorda che il rispetto formale dei protocolli non è sufficiente: ciò che conta è la loro corretta interpretazione e applicazione in ogni singola situazione clinica.
Conclusione
La sentenza n. 9579/2026 della Quarta Sezione Penale della Cassazione si inserisce in un filone giurisprudenziale che, pur nella sua severità, persegue un obiettivo condivisibile: garantire che il rispetto della vita e dell’integrità fisica del paziente rimanga al centro della pratica clinica, anche quando le condizioni di lavoro sono difficili. La tutela del professionista sanitario da una responsabilità penale sproporzionata è un valore riconosciuto dall’ordinamento — e la Legge Gelli-Bianco ne è espressione — ma non può trasformarsi in un’esenzione sistematica quando l’errore sia grave e il danno irreversibile. Se sei un professionista sanitario e desideri comprendere come le più recenti pronunce della Cassazione si applicano alla tua attività, o se sei una struttura ospedaliera interessata ad analizzare i profili di responsabilità nel tuo contesto organizzativo, lo studio TMC Avvocati Associati è a disposizione per una consulenza specializzata.

