La Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità dell’istituto scolastico per i danni subiti da uno studente nel corso di una partita di pallavolo: tra vigilanza del precettore, rischio sportivo e caso fortuito
Una studentessa minorenne riportava una lesione all’occhio destro nel corso di una partita di pallavolo disputata durante l’ora di educazione fisica. Un compagno di classe, non riuscendo a ricevere il pallone con le mani, lo aveva respinto istintivamente con il piede, colpendo la ragazza al volto. I genitori della minore convenevano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, sostenendo che l’insegnante presente avesse omesso di vigilare adeguatamente sugli alunni e chiedendo il risarcimento dei danni, quantificati in oltre ottantacinquemila euro.
Il Tribunale di Ancona e, successivamente, la Corte d’appello rigettavano la domanda. La questione giungeva infine dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che con l’ordinanza n. 4945/2026 della Terza Sezione civile, pubblicata il 5 marzo 2026, ha confermato l’esclusione di ogni responsabilità in capo all’istituto scolastico.

Il quadro normativo: tre diverse fonti di responsabilità invocate
La vicenda ruotava attorno a tre distinte norme del codice civile, ciascuna capace, in astratto, di fondare un obbligo risarcitorio a carico della scuola. L’art. 1218 c.c. disciplina la responsabilità contrattuale per inadempimento: il rapporto tra istituto scolastico e studente, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza, ha natura contrattuale, con la conseguenza che la scuola è tenuta a garantire l’integrità fisica degli alunni durante le attività didattiche. L’art. 2048, secondo comma, c.c. prevede invece la responsabilità dei precettori per i danni cagionati dai loro allievi a terzi, nel tempo in cui questi si trovano sotto la loro vigilanza: si tratta di una presunzione relativa di colpa, che può essere vinta fornendo la prova liberatoria. L’art. 2050 c.c., infine, disciplina la responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, stabilendo che chi cagiona danno nello svolgimento di un’attività che per sua natura o per i mezzi impiegati rende probabile il verificarsi di eventi lesivi è tenuto al risarcimento, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La responsabilità del precettore ex art. 2048 c.c.: la presunzione e i suoi limiti
Il cuore del primo motivo di ricorso investiva la corretta applicazione dell’art. 2048, secondo comma, c.c. La Cassazione ribadisce, in linea con l’orientamento consolidatosi a partire dal pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, 27/06/2002, n. 9346), che questa norma non configura una responsabilità oggettiva né a carico dell’allievo né a carico del precettore. Essa richiede, quale fatto costitutivo, che il danno sia conseguenza di un fatto illecito commesso dallo studente nel tempo in cui si trova sotto vigilanza. Ne deriva che l’onere della prova grava sul danneggiato, il quale deve dimostrare che l’evento lesivo sia stato causato da una condotta illecita dell’alunno: solo a quel punto sorge, a carico del precettore, la presunzione di responsabilità per omessa vigilanza, superabile con la prova contraria (Cass., sez. 6 – 3, 15/09/2020, n. 19110).
Fondamentale, in questo contesto, è la distinzione tra condotta di gioco lecita e condotta illecita. La Corte ricorda un principio già affermato in plurime pronunce: non può essere considerata illecita la condotta sportiva che provochi un danno qualora essa si inserisca nel normale svolgimento della partita, senza intento lesivo e senza un grado di violenza incompatibile con il contesto ambientale e con l’età dei partecipanti (Cass., sez. 3, nn. 15321/2003, 6844/2016, 1322/2016, 14355/2018, 7951/2020). La responsabilità sorge invece allorché l’atto sia compiuto con lo scopo specifico di ledere oppure sia connotato da una violenza del tutto estranea alle dinamiche fisiologiche del gioco.
L’accertamento in fatto: il pallone calciato rientra nell’alea normale del gioco
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato che il pallone era stato calciato istintivamente dal compagno di classe nel corso di una normale azione di gioco, senza intento lesivo e senza una violenza incompatibile con il contesto, trattandosi di minori che giocavano a pallavolo in palestra durante le ore scolastiche. L’evento era stato, in sostanza, repentino e accidentale, rientrante nell’alea normale di quella specifica attività sportiva. Su questo accertamento di fatto la Corte di cassazione non può intervenire, poiché non è oggetto di censura per violazione di legge bensì di valutazione delle prove, rimessa al giudice di merito. Pertanto, il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Quanto alla prova liberatoria che consente all’istituto scolastico di escludere la propria responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., la Corte ricorda che essa richiede la dimostrazione: dell’adozione preventiva di adeguate misure organizzative (Cass., sez. 3, n. 916/1999); dell’esercizio della vigilanza nella misura dovuta; dell’adozione di misure disciplinari idonee a prevenire situazioni di pericolo; e infine della imprevedibilità e repentinità in concreto dell’azione dannosa (Cass., sez. 3, n. 5668/2001). Tutti questi elementi erano stati positivamente accertati dai giudici di merito, con la conseguenza che la prova liberatoria doveva considerarsi raggiunta.
La pallavolo scolastica non è attività pericolosa: esclusa la responsabilità ex art. 2050 c.c.
Il secondo motivo di ricorso investiva la qualificazione della pallavolo come attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c., norma che, come detto, prevede un regime di responsabilità aggravata per le attività che rendano probabile il verificarsi di eventi lesivi. La Cassazione conferma l’infondatezza della censura richiamando il principio per cui il giudizio sulla pericolosità di un’attività — quando non espressamente qualificata come tale dal legislatore — è rimesso alla valutazione insindacabile del giudice di merito, purché correttamente motivata (Cass., sez. 3, nn. 4545/2019, 1195/2007, 10268/2015). In via generale, l’attività sportiva non è pericolosa, potendo ricevere tale qualificazione soltanto quando presenti caratteristiche intrinseche di rischio elevato o passaggi di particolare difficoltà tecnica: la Corte cita, a titolo esemplificativo, il caso del rafting (Cass., sez. 3, n. 26860/2023; Cass., sez. 6 – 3, n. 18903/2017).
La pallavolo praticata in palestra durante l’ora di educazione fisica si inscrive, al contrario, in un contesto ludico-educativo che la Corte valorizza anche alla luce del nuovo ultimo comma dell’art. 33 Cost., introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva (Cass., sez. 3, n. 20790/2024). Questo inquadramento costituzionale rafforza ulteriormente l’esclusione dei presupposti dell’art. 2050 c.c. per le attività sportive svolte in ambito scolastico.
La CTU medico-legale e la questione del nesso causale
Con il terzo motivo, la ricorrente lamentava che i giudici di merito avessero del tutto omesso di considerare la consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, dalla quale emergeva il nesso causale tra il calcio al pallone e le lesioni subite. La Cassazione dichiara anche questo motivo inammissibile, osservando che esso non si correla alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva motivatamente ritenuto che gli esiti della CTU — diretta a quantificare il pregiudizio fisico sofferto — fossero stati assorbiti dall’accertata insussistenza della responsabilità scolastica, e che nessun contributo ultile avrebbero potuto apportare alla rilevata ricorrenza del caso fortuito. Non vi è pertanto alcuna violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c.
Le spese di lite e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il quarto e ultimo motivo di ricorso riguardava la condanna alle spese processuali. La Cassazione lo rigetta con motivazione stringata: a fronte dell’integrale rigetto del gravame in appello, l’applicazione del principio di soccombenza era del tutto corretta. Di rilievo è, tuttavia, un ulteriore profilo. La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata formulata dal Consigliere delegato ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ha comportato l’applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (Cass., Sez. U, 27/12/2023, n. 36069): la ricorrente è stata quindi condannata sia al pagamento di un importo aggiuntivo in favore della controparte (euro 5.900,00), sia al versamento di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una conseguenza processuale tutt’altro che trascurabile, che ricorda quanto sia importante valutare attentamente la percorribilità di un ricorso per cassazione prima di proporlo.
Cosa cambia nella pratica: le implicazioni per famiglie, studenti e istituzioni scolastiche
Questa pronuncia offre indicazioni concrete a chiunque si trovi a gestire — o a subire — un infortunio accaduto a scuola durante l’attività sportiva. Per le famiglie degli studenti infortunati, la sentenza chiarisce che non ogni danno subito durante l’ora di educazione fisica comporta la responsabilità della scuola: è necessario che l’evento sia stato causato da una condotta illecita di un compagno, caratterizzata da intento lesivo o da violenza sproporzionata rispetto al contesto. Gli infortuni che rientrano nell’alea normale del gioco — come una palla istintivamente calciata con il piede nel corso di una partita — non danno luogo a responsabilità risarcitoria.
Per gli istituti scolastici e il Ministero dell’Istruzione, la sentenza conferma che la prova liberatoria può essere raggiunta dimostrando l’adozione di misure organizzative adeguate, il concreto esercizio della vigilanza e la natura imprevedibile e repentina dell’azione dannosa. Non è sufficiente che l’insegnante fosse presente in aula: rileva la natura oggettiva dell’evento, la sua connessione con le dinamiche fisiologiche del gioco e la sua non prevedibilità con il normale anticipo richiesto per evitarlo.
Per i professionisti del diritto, infine, la pronuncia offre un quadro ricostruttivo completo e sistematico dei tre regimi di responsabilità potenzialmente applicabili — contrattuale ex art. 1218 c.c., del precettore ex art. 2048 c.c. e per attività pericolose ex art. 2050 c.c. — con la chiarezza che solo un’analisi contestuale dell’evento concreto, delle sue modalità e del suo inquadramento nelle dinamiche sportive può orientare correttamente la strategia difensiva.
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