La Terza Sezione penale della Suprema Corte afferma principi di portata storica sull’accesso ai programmi riparativi: il diniego fondato sulla gravità del reato o sull’età della vittima è illegittimo.
Con la sentenza R.G.N. 21345/2025, pronunciata il 22 ottobre 2025 e depositata il 5 marzo 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione interviene in modo deciso e chiarificatore sul tema della giustizia riparativa, affermando principi destinati a incidere profondamente sulla prassi dei tribunali italiani. La pronuncia nasce da un caso di violenza sessuale ai danni di una persona minorenne, in cui i giudici di merito avevano negato l’accesso al programma riparativo richiesto dall’imputato, ritenendo che la gravità del reato e l’età della vittima fossero ostacoli insuperabili.
La Cassazione ha ritenuto questa motivazione errata in diritto e l’ha annullata, delineando con precisione i confini entro cui il giudice può legittimamente negare l’avvio di un percorso di giustizia riparativa.

Che cos’è la giustizia riparativa e perché è importante
Prima di entrare nel merito della decisione, è utile richiamare le coordinate del sistema. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — la cosiddetta “riforma Cartabia” — ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa, dedicandole gli articoli da 42 a 67. Il legislatore, raccogliendo le sollecitazioni delle principali fonti internazionali ed europee — tra cui la Risoluzione ONU 12/2002, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec (2018) e la Direttiva 2012/29/UE — ha scelto di affiancare al tradizionale sistema sanzionatorio un nuovo paradigma: quello della giustizia che non si limita a punire, ma che mira a ricucire il tessuto sociale lacerato dal reato. L’articolo 42 del decreto definisce la giustizia riparativa come ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti della comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un mediatore terzo e imparziale. Il reato, in questa visione, non è solo una violazione di una norma astratta: è una frattura sociale, un’offesa che tocca persone reali, le cui conseguenze non si esauriscono nella pena.
Il caso: un diniego fondato su argomenti sbagliati
Nel procedimento deciso dalla sentenza R.G.N. 21345/2025, l’imputato — condannato in sede di appello per il reato di cui agli artt. 609-bis, comma 2, n. 1, e 609-ter u.c. c.p., con riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p. per parziale incapacità di intendere e di volere derivante da un disturbo neurocognitivo lieve — aveva chiesto sin dal giudizio di primo grado di essere ammesso a un programma di giustizia riparativa ai sensi degli artt. 42 e ss. del d.lgs. 150/2022 e dell’art. 129-bis c.p.p. La richiesta era stata rigettata sia dal Giudice dell’udienza preliminare sia dalla Corte d’appello di Brescia. Le motivazioni addotte erano, in sintesi: il disinteresse manifestato dai genitori della persona offesa minorenne — che non era nemmeno presente personalmente in udienza —; il rischio di destabilizzazione della vittima in quanto minorenne; l’impossibilità di trovare una “giusta collocazione” in un programma riparativo per reati di violenza sessuale; la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato; infine, la mancata offerta risarcitoria. La Cassazione ha smontato, uno per uno, tutti questi argomenti.
Le condizioni ostative: solo quelle tassativamente previste dalla legge
Il primo e più importante principio affermato dalla Corte riguarda il catalogo delle condizioni che il giudice può legittimamente valorizzare per negare l’invio al Centro per la giustizia riparativa. L’art. 129-bis c.p.p., che regola il sub-procedimento di autorizzazione, individua due sole condizioni ostative tassative: il pericolo concreto per l’accertamento dei fatti e il pericolo concreto per gli interessati. Nessun’altra considerazione — la gravità del reato, la tipologia del fatto, l’età della vittima, il comportamento processuale dell’imputato — può essere elevata a causa ostativa autonoma. Si tratta di un punto fondamentale: il giudice non dispone di una discrezionalità illimitata nel negare l’accesso; il suo sindacato è circoscritto a verificare se ricorrano, in concreto, queste due condizioni. Accanto a esse, la norma individua un presupposto positivo — l’utilità del programma rispetto alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato — che tuttavia, come precisa la sentenza, non richiede al giudice un sindacato di merito in concreto, a differenza di quanto previsto per i due “pericoli”.
La gravità del reato non è un ostacolo: la legge lo dice chiaramente
Uno degli aspetti più significativi della pronuncia riguarda la rilevanza — rectius, l’irrilevanza — della tipologia e della gravità del reato. L’art. 44, comma 1, del d.lgs. 150/2022 è esplicito: i programmi di giustizia riparativa sono accessibili «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità». La Corte rileva che la Corte d’appello di Brescia aveva essa stessa riconosciuto in premessa che la legge non esclude alcun titolo di reato, per poi contraddirsi dedducendo che, in un caso di violenza sessuale, la vittima non avrebbe mai potuto partecipare liberamente e attivamente. La Cassazione definisce questo ragionamento «incongruo ed errato in diritto», segnalando la manifesta contraddittorietà tra la premessa corretta e la conseguenza illegittima.
Il dissenso della vittima non blocca l’avvio del programma
Un secondo principio di grande rilevanza pratica riguarda il ruolo del consenso della vittima nella fase di ammissione. La sentenza chiarisce che il mancato interesse della persona offesa — o dei suoi rappresentanti legali — non costituisce condizione ostativa all’invio al Centro per la giustizia riparativa. Il consenso alla partecipazione è cosa ben diversa dall’autorizzazione giudiziale all’avvio del programma: il primo è regolato dall’art. 48 del d.lgs. 150/2022 ed è rimesso al mediatore nella fase successiva; la seconda è di competenza del giudice procedente, che verifica esclusivamente la sussistenza dei presupposti di legge. L’art. 43, comma 4, dello stesso decreto stabilisce anzi che «l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito». Nel caso di specie, la Corte evidenzia una circostanza particolarmente significativa: il disinteresse era stato manifestato solo dai genitori della minore, che neppure era presente in udienza, mentre la legge — segnatamente l’art. 48, comma 2 e 3 — costruisce un sistema articolato e specifico per raccogliere il consenso del minorenne in funzione dell’età, riconoscendo in taluni casi prevalenza alla volontà dello stesso minore su quella dell’esercente la responsabilità genitoriale.
I minori non sono esclusi: anzi, la legge prevede tutele rafforzate
La Corte dedica un passaggio importante a smontare l’argomento secondo cui la minore età della vittima sarebbe, di per sé, un fattore ostativo. La Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 afferma esattamente il contrario: il coinvolgimento di minorenni impone «una accentuata valenza relazionale nella ricomposizione del conflitto». L’art. 46 del decreto prevede che le disposizioni che coinvolgono persone minori di età siano applicate «in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse» secondo i principi della Convenzione sui diritti del fanciullo. Lo stesso articolo, al secondo comma, prescrive l’assegnazione di mediatori dotati di specifiche attitudini per i programmi che coinvolgono minori. Dunque il sistema non esclude i minori: li protegge con regole più raffinate, diametralmente opposte a una preclusione assoluta.
La mancata ammissione del fatto e l’assenza di offerta risarcitoria: due falsi ostacoli
La Corte affronta poi i due ulteriori argomenti usati dalla Corte d’appello: la mancata ammissione del fatto da parte dell’imputato e l’assenza di qualsiasi iniziativa risarcitoria. Quanto al primo, la sentenza chiarisce che il programma di giustizia riparativa si svolge fuori dall’alveo del procedimento penale e in piena autonomia rispetto ad esso: il punto di partenza non è l’ammissione della responsabilità penale, ma il riconoscimento dei fatti che connotano il conflitto e che hanno prodotto l’offesa nella sua dimensione più ampia. Richiedere l’ammissione del reato quale condizione di accesso contrasterebbe con la presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27 Cost. Quanto alla mancata offerta risarcitoria, la Corte osserva che essa può avere rilevanza per istituti di natura riparatoria patrimoniale — come l’art. 162-ter c.p. o l’art. 35 del d.lgs. 274/2000 — ma è del tutto estranea alla logica della giustizia riparativa, che si pone agli antipodi rispetto a quella della transazione economica.
Il “rischio” non è un “pericolo concreto”: distinzione lessicale con conseguenze giuridiche
Un ultimo profilo, di raffinata tecnica giuridica, riguarda la distinzione tra “rischio” e “pericolo concreto”. La Corte osserva che la Corte d’appello ha parlato di “rischi di destabilizzazione” della persona offesa minorenne, mentre la norma richiede la prova di un “pericolo concreto” per gli interessati. Non si tratta di sinonimia: il rischio evoca una eventualità più tenue e meno certa; il pericolo concreto indica una situazione circostanziata e determinata da cui si teme possa derivare un danno grave. L’onere motivazionale del giudice, a fronte di questa esigenza di concretezza, è necessariamente stringente. La motivazione della Corte bresciana, che si limitava a evocare un pericolo astratto legato alla natura del reato e all’età della vittima — senza alcun riferimento a elementi specifici del caso concreto — è stata ritenuta quasi tautologica e comunque inadeguata sul piano giuridico.
Cosa cambia nella pratica
La sentenza R.G.N. 21345/2025 ha un impatto diretto e concreto su chiunque si trovi coinvolto — come imputato, come persona offesa o come difensore — in un procedimento penale in cui si ponga la questione dell’accesso alla giustizia riparativa. I principi affermati chiariscono che l’autorizzazione giudiziale all’avvio del programma non può essere negata sulla base di valutazioni generali e astratte legate alla tipologia del reato: nessuna fattispecie è esclusa. Il giudice deve invece verificare, con onere motivazionale rigoroso, se esistano in concreto quei due precisi ostacoli normativi che la legge ha individuato come condizioni ostative. Per chi è imputato, questo significa che il diritto di accedere a un percorso che favorisce la responsabilizzazione personale e il reinserimento sociale non può essere compresso da valutazioni aprioristiche. Per chi è vittima, significa che il sistema non la espone automaticamente a un confronto indesiderato: è il consenso libero e informato, raccolto dal mediatore nel corso del primo incontro, a determinare l’effettivo svolgimento del programma.
Conclusioni
La Corte di Cassazione, con questa pronuncia, ha tracciato confini chiari e ha restituito alla giustizia riparativa la portata universale che il legislatore le aveva assegnato. Il messaggio è netto: il giudice che nega l’accesso al programma deve farlo sulla base di elementi concreti e specifici, non di pregiudizi legati alla categoria del reato.
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