La guardia carceraria che avvisa i detenuti: favoreggiamento anche senza risultato concreto

La Cassazione chiarisce i confini del reato e consolida i principi sul controllo di legittimità in materia cautelare

Può configurare il reato di favoreggiamento personale la condotta di un agente della polizia penitenziaria che avvisi i detenuti dell’esistenza di intercettazioni in corso all’interno della casa circondariale, anche se non risulta dimostrato un vantaggio concreto per i soggetti favoriti? La risposta della Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la pronuncia n. 11012/2026, è netta: sì, e il ricorso proposto dall’indagato per contestare le misure cautelari applicate è stato dichiarato inammissibile.

La vicenda trae origine da un’indagine svolta all’interno di un istituto penitenziario, nel corso della quale emergevano prove dell’esistenza di rapporti di confidenza tra un agente di polizia penitenziaria e alcuni detenuti — tra i quali uno risultava indagato per introduzione illecita di stupefacenti nel carcere. Il compendio indiziario, costituito principalmente da conversazioni intercettate, documentava come l’agente avesse avvertito almeno un detenuto della presenza di strumenti di captazione attivi nell’istituto, riferendosi esplicitamente alle microspie posizionate in determinati ambienti. Il Tribunale della Libertà di Palermo, in riforma dell’ordinanza del GIP che aveva escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, aveva applicato all’indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due giorni alla settimana, congiuntamente alla sospensione dall’esercizio dell’ufficio di agente penitenziario per un anno.

Il favoreggiamento personale: una fattispecie più ampia di quanto si pensi

Per comprendere l’importanza di questa pronuncia occorre soffermarsi sul reato contestato. L’art. 378 del codice penale punisce chiunque, dopo la commissione di un delitto, aiuti il colpevole a eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Si tratta di un reato cosiddetto “di ostacolo”, che non richiede il raggiungimento del risultato sperato: è sufficiente che la condotta sia idonea a compromettere il regolare svolgimento delle indagini.

La Corte, nel richiamare un orientamento già consolidato (in particolare Sez. 6, n. 13143 del 01/03/2022, Rv. 283109-01; Sez. 6, n. 9415 del 16/02/2016, Rv. 267276-01), ribadisce che il favoreggiamento personale è integrato da qualunque condotta, attiva o omissiva, che provochi una negativa alterazione del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni sono già in corso o si potrebbero iniziare. Risulta pertanto irrilevante che l’azione dell’agente non abbia concretamente permesso ai detenuti di sfuggire alle indagini: ciò che conta è che la condotta fosse oggettivamente idonea a farlo. Parimenti irrilevante è che l’indagato non fosse a conoscenza del preciso fatto di reato presupposto: la norma richiede soltanto la sua sussistenza obiettiva, non la sua specifica conoscenza da parte del favoreggiatore.

Nel caso in esame, la difesa aveva sostenuto che la comunicazione dell’agente fosse ambigua, polisémica, non univocamente riferibile a un’attività di avvistamento delle intercettazioni. La Cassazione ha però escluso qualsiasi vizio logico nella motivazione del Tribunale del riesame, che aveva correttamente letto le conversazioni intercettate nel loro contesto complessivo, valorizzando la rete di rapporti tra l’indagato e i detenuti, nonché la coincidenza temporale e contenutistica degli scambi comunicativi emersi dalle captazioni.

I limiti del ricorso per cassazione in materia cautelare

Un secondo profilo di grande interesse pratico riguarda i confini del sindacato di legittimità sui provvedimenti relativi alle misure cautelari personali. La Corte ribadisce con chiarezza — richiamando le Sezioni Unite (S.U. n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828) e la giurisprudenza successiva (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438) — che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari è ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Non è invece consentito proporre censure che si risolvano in una diversa ricostruzione dei fatti o in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Questo principio ha una ricaduta molto concreta: se la difesa si limita a sostenere che il giudice del riesame ha interpretato in modo erroneo le conversazioni intercettate, senza però individuare alcun vizio logico nella motivazione, il motivo è inammissibile per aspecificità. E lo stesso vale se, invece di un’argomentazione giuridica puntuale, ci si limita a riprodurre lunghi stralci di precedenti della Corte senza raccordarli alle specifiche censure che si intendono muovere al provvedimento impugnato.

In tema di intercettazioni, poi, la Cassazione conferma che l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa in via esclusiva al giudice di merito, e censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o sia manifestamente illogica (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, Rv. 286599-01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715).

Il pericolo di recidiva: nessun obbligo di indicare occasioni specifiche

La sentenza n. 11012/2026 affronta anche il tema delle esigenze cautelari, con particolare attenzione al pericolo di reiterazione del reato previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. La difesa aveva sostenuto che tale pericolo fosse insussistente — o comunque privo di attualità — atteso il carattere asseritamente episodico e marginale del coinvolgimento dell’indagato nelle vicende contestate.

La Corte respinge questa impostazione e, con un passaggio di notevole interesse sistematico, segnala l’esistenza di un recente orientamento che appare aver superato un indirizzo interpretativo più restrittivo. Le pronunce Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Rv. 288197-01 e Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, Rv. 288476-01 affermano che ai fini della sussistenza del pericolo di recidiva non occorre la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, superando l’orientamento espresso da Sez. 6, n. 11728 del 20/12/2023, Rv. 286182-01, che richiedeva invece elementi indicativi di un’occasione prossima. Nel caso di un pubblico ufficiale che opera quotidianamente a contatto con i detenuti, le future occasioni di contatto con la criminalità detenuta sono del tutto plausibili già per il solo fatto del reintegro in servizio.

Si aggiunge, infine, che lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari, specie quando la gravità dei fatti sia tale da giustificare le misure applicate (Sez. 1, n. 30405 del 13/06/2025, Rv. 288567-01): un chiarimento importante, anche in considerazione del fatto che per la scelta delle misure non custodiali l’incensuratezza era già stata valorizzata.

Le implicazioni pratiche: cosa cambia per i professionisti del settore

Questa pronuncia offre spunti di rilievo su più fronti. Per chi esercita la difesa penale in materia cautelare, la sentenza ricorda che il ricorso per cassazione non è la sede per riproporre valutazioni di merito: ogni motivo deve essere ancorato a un vizio logico specifico e verificabile della motivazione, oppure a una violazione di legge puntualmente individuata. La semplice allegazione di materiale probatorio — come avvenuto nel caso in esame, con la produzione di una pen drive contenente audio e video delle intercettazioni — non è né sufficiente né pertinente, trattandosi di iniziativa estranea ai canoni dell’art. 165-bis disp. att. c.p.p.

Per i funzionari e gli agenti delle forze dell’ordine e dell’amministrazione penitenziaria, la sentenza rappresenta un avvertimento chiaro: qualunque forma di comunicazione non autorizzata con i detenuti, anche se di tenore apparentemente vago o ambiguo, può integrare la fattispecie del favoreggiamento personale qualora avvenga in un contesto investigativo attivo. Non è necessario che l’agente conosca i dettagli del reato presupposto, né che la sua condotta abbia prodotto un effettivo risultato favorevole al detenuto.

Per i cittadini, infine, questa sentenza conferma che le misure cautelari — anche quelle non custodiali come l’obbligo di presentazione e la sospensione dall’ufficio — possono essere applicate anche in assenza di un reato “completo” e accertato, essendo sufficienti i gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari, che il giudice deve valutare con motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali.

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