Mediazione obbligatoria: due principi e un contrasto aperto nella giurisprudenza della Cassazione.

Con l’ordinanza n. 9608 del 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene su due questioni centrali nella gestione pratica dei procedimenti di mediazione obbligatoria. La prima: l’assenza ingiustificata della parte chiamata non determina l’improcedibilità della domanda. La seconda, più dirompente: l’avvocato che assiste la parte non può, al tempo stesso, rappresentarla sostanzialmente — una conclusione che si pone in consapevole contrasto con l’orientamento affermatosi nella stessa Sezione con la sentenza n. 14676/2025, e che apre una frattura interpretativa destinata a riflettersi sulla prassi di migliaia di procedimenti.

La vicenda da cui origina la pronuncia riguarda una controversia in materia di locazione di edilizia residenziale pubblica. Il giudice di primo grado aveva demandato le parti al procedimento di mediazione; una di esse vi aveva partecipato regolarmente, mentre l’altra aveva scelto di non presentarsi, limitandosi a comunicare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, pur accertando la fondatezza della pretesa dell’ente locatore, aveva irrogato a quest’ultimo la sanzione prevista dalla legge per l’ingiustificata assenza dalla mediazione. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. La parte soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la mancata partecipazione dell’altra parte avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

Il D.Lgs. n. 28/2010 regola il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In alcune materie — locazione, condominio, diritti reali, responsabilità medica, controversie bancarie e assicurative, tra le principali — la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale: prima di instaurare o proseguire un giudizio, le parti devono tentare di risolvere la controversia davanti a un mediatore qualificato. L’art. 8 del decreto stabilisce che le parti partecipano assistite dai propri avvocati, e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare conseguenze sanzionatorie — un’ammenda pari al contributo unificato — e probatorie, consentendo al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto in mediazione.

Primo principio: l’assenza della parte chiamata non blocca il processo

Sul primo punto la Terza Sezione è netta. La condizione di procedibilità è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, non al suo mero avvio formale. L’esperimento si considera realizzato quando, al primo incontro davanti al mediatore, compare almeno la parte onerata dell’attivazione, personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

Ne consegue che la mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione non genera improcedibilità: quella condotta rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010. La Corte è esplicita nel motivare questa conclusione: consentire alla parte chiamata di paralizzare il processo semplicemente non presentandosi significherebbe renderla arbitro della procedibilità della domanda avversaria, esito incompatibile con il diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Viceversa, se nessuna delle parti si presenta al primo incontro, l’esperimento manca e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.

Secondo principio: l’avvocato non può cumulare i ruoli di assistente e rappresentante sostanziale

È sul secondo punto che l’ordinanza n. 9608 del 2026 introduce la novità più rilevante e più controversa. Nella prassi dei procedimenti di mediazione si è ampiamente diffuso l’uso di conferire al proprio avvocato, oltre alla procura alle liti, anche una procura sostanziale che lo autorizza a rappresentare la parte in mediazione e a disporre eventualmente dei diritti controversi. In questo modo il difensore si presentava al primo incontro svolgendo entrambe le funzioni: assistente legale e rappresentante della parte.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 9608 del 2026, dichiara questo schema incompatibile con la struttura che il D.Lgs. n. 28/2010 imprime al procedimento. Il ragionamento prende le mosse dalla lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 8 del decreto, che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione “con l’assistenza degli avvocati”. La formula — osserva la Corte — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste. Assistere significa affiancare un soggetto già presente nella propria autonoma veste; non sostituirsi a lui. Il difensore non può quindi cumulare in sé il ruolo di assistente e quello di parte assistita, trattandosi di funzioni logicamente incompatibili che presuppongono la presenza di due soggetti distinti. La conseguenza è netta: la presenza del solo avvocato al primo incontro di mediazione — anche se munito di procura sostanziale — non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità.

A rafforzare la conclusione sistematica, la Corte aggiunge un argomento funzionale: la mediazione mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti; questa finalità richiede la presenza dei titolari degli interessi in gioco, non dei soli difensori, che per obbligo professionale già conoscono pienamente l’istituto e le sue regole.

Il contrasto con la sentenza n. 14676/2025: un orientamento opposto della stessa Sezione

Il principio appena enunciato si pone in aperto contrasto con la sentenza n. 14676/2025, pronunciata dalla medesima Terza Sezione Civile appena undici mesi prima, su un caso che poneva esattamente la stessa questione. In quella vicenda, una società assicuratrice aveva partecipato al primo incontro di mediazione tramite il proprio difensore, munito di procura notarile che attribuiva sia i poteri processuali sia quelli sostanziali di disposizione dei diritti controversi, con espressa menzione della facoltà di partecipare al procedimento di mediazione. La Corte d’Appello di Milano aveva dichiarato improcedibile la domanda, ritenendo che quella procura fosse inidonea a conferire al difensore la rappresentanza sostanziale nel procedimento. La Cassazione, con la sentenza n. 14676/2025, aveva invece accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto opposto: per il valido conferimento del potere di rappresentanza in mediazione è necessario e sufficiente che il rappresentante disponga di tutti i poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e di tutte le conoscenze necessarie per l’utile esperimento del procedimento; non è invece necessario che la procura contenga un riferimento specifico alla singola controversia, né che sia conferita caso per caso. Il rappresentante poteva quindi essere lo stesso difensore, purché la procura avesse contenuto sostanziale e non meramente processuale.

Si tratta, con ogni evidenza, di una soluzione diametralmente opposta a quella adottata dall’ordinanza n. 9608 del 2026: là il cumulo dei ruoli era ammesso a condizione che la procura avesse adeguato contenuto sostanziale; qui il cumulo è escluso in radice, a prescindere dal contenuto della procura, per ragioni di struttura logica dell’istituto.

Il richiamo all’art. 86 c.p.c. e l’argomento sistematico trascurato

Il contrasto tra le due pronunce presenta un ulteriore profilo di interesse che merita di essere segnalato. La sentenza n. 14676/2025 si inseriva in una lettura del sistema coerente con quanto l’ordinamento processuale già prevede in via generale: l’art. 86 c.p.c. consente alla parte che sia avvocato di stare in giudizio personalmente, cumulando in sé la qualità di parte e quella di difensore nella stessa causa. Se il legislatore ha ritenuto compatibile, nel processo, la compresenza di questi due ruoli in capo allo stesso soggetto, non sarebbe di per sé irragionevole estendere analoga logica alla fase pre-processuale della mediazione, che si caratterizza per un regime di informalità maggiore rispetto al giudizio.

L’ordinanza n. 9608 del 2026 non affronta questo argomento, né discute espressamente la sentenza n. 14676/2025. Il silenzio è significativo: la Corte sembra sviluppare il ragionamento sul piano della struttura interna del procedimento di mediazione, senza fare i conti con la norma processuale di riferimento che ammette l’identità tra parte e difensore, né con il precedente di undici mesi prima della stessa Sezione. Ciò rende il contrasto ancora più netto e difficilmente componibile in via interpretativa, almeno fino a un intervento risolutivo.

Chi può allora rappresentare la parte in mediazione? Le regole secondo il filone più recente

Prendendo atto dello stato attuale del contrasto e della necessità di orientarsi in attesa di un chiarimento, è utile ricostruire il quadro che emerge dall’ordinanza n. 9608 del 2026 — pronunciata per ultima e quindi, allo stato, più aggiornata. La partecipazione al primo incontro può avvenire, per le persone fisiche, mediante comparizione personale oppure tramite un rappresentante — soggetto diverso dal difensore presente in veste di assistente — munito di procura scritta, anche non autenticata, con adeguati poteri sostanziali. Per le persone giuridiche è richiesta la presenza di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei poteri necessari per disporre concretamente dei diritti controversi; la procura non deve necessariamente riferirsi alla singola controversia, ma deve consentire la reale disponibilità dei diritti in discussione. In entrambi i casi il rappresentante che compare in mediazione è soggetto distinto dall’avvocato che siede al suo fianco in veste di assistente legale.

Le implicazioni pratiche: prudenza e attenzione nella gestione delle deleghe

Per le parti coinvolte in controversie soggette a mediazione obbligatoria — e in particolare per le imprese, gli enti e le persone giuridiche che per prassi hanno fino ad oggi delegato integralmente la partecipazione al proprio avvocato — lo stato attuale della giurisprudenza impone la massima attenzione. Il contrasto tra le due sentenze della stessa Sezione è reale e aperto: la sentenza n. 14676/2025 ammetteva il cumulo con procura sostanziale notarile; l’ordinanza n. 9608 del 2026 lo esclude in radice. Nel mezzo, l’argomento sistematico ricavabile dall’art. 86 c.p.c. resta senza una risposta esplicita da parte della Corte.

In assenza di un intervento delle Sezioni Unite che risolva il contrasto, la scelta più prudente è quella di adeguarsi all’orientamento più restrittivo: nominare per la mediazione un rappresentante sostanziale che non sia il difensore presente nella stessa sessione, oppure partecipare di persona. Chi invece si trovi già impegnato in un procedimento in cui ha delegato il proprio avvocato con procura sostanziale notarile, può fare affidamento sul precedente n. 14676/2025 — pronuncia di Sezione, più recente della sentenza n. 8473/2019 e anteriore solo di pochi mesi all’ordinanza n. 9608 del 2026 — come argomento difensivo di rilievo in caso di eccezione di improcedibilità.

Conclusione: serve l’intervento delle Sezioni Unite

L’ordinanza n. 9608 del 2026 e la sentenza n. 14676/2025 della stessa Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione disegnano due quadri incompatibili su una questione che tocca quotidianamente la vita professionale di avvocati, mediatori e parti. Da un lato, un orientamento funzionalmente orientato che ammette il cumulo dei ruoli a condizione che la procura abbia contenuto sostanziale autentico; dall’altro, un orientamento strutturalmente orientato che esclude il cumulo in radice, per la logica incompatibilità tra le funzioni di assistente e di parte assistita. In mezzo, il richiamo all’art. 86 c.p.c. come argomento sistematico non ancora affrontato dalla Cassazione sul punto specifico.

L’unico esito auspicabile è una rimessione alle Sezioni Unite, che fissi finalmente un principio stabile su cui parti e professionisti possano fare affidamento. Nel frattempo, la cautela impone di organizzare la partecipazione ai procedimenti di mediazione nel modo più conforme all’orientamento più restrittivo. Il nostro studio è a disposizione per valutare, caso per caso, la strategia più adeguata.

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