Mediazione obbligatoria: basta che si presenti una parte. La Cassazione chiarisce quando la condizione di procedibilità è soddisfatta

Con l’ordinanza n. 9608 del 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione fissa un principio di diritto destinato a incidere concretamente sulla gestione delle controversie civili e commerciali soggette all’obbligo di mediazione: la condizione di procedibilità non richiede la presenza di entrambe le parti al primo incontro, ma è sufficiente che compaia almeno quella onerata dell’attivazione del procedimento.

La vicenda da cui origina la pronuncia riguarda una controversia in materia di locazione di edilizia residenziale pubblica. Il giudice di primo grado aveva demandato le parti al procedimento di mediazione; una di esse vi aveva partecipato regolarmente, mentre l’altra aveva scelto di non presentarsi, limitandosi a comunicare la propria mancata adesione.

Il Tribunale di Roma, pur accertando la fondatezza della pretesa dell’ente locatore, aveva irrogato a quest’ultimo la sanzione prevista dalla legge per l’ingiustificata assenza dalla mediazione. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato integralmente la sentenza di primo grado. La parte soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la mancata partecipazione dell’altra parte avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale.

Il quadro normativo: il D.Lgs. n. 28/2010 e la condizione di procedibilità

Per comprendere la portata della decisione, è necessario richiamare brevemente la disciplina di riferimento. Il D.Lgs. n. 28/2010 regola il procedimento di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In alcune materie — come la locazione, il condominio, i diritti reali, le controversie bancarie e assicurative — la mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale: in altri termini, prima di poter andare davanti al giudice (o di proseguire il giudizio quando la mediazione è demandata dal giudice stesso), le parti devono tentare di risolvere la controversia davanti a un mediatore professionalmente qualificato.

L’art. 8 del medesimo decreto stabilisce che le parti partecipano al procedimento assistite dai propri avvocati, e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo può comportare conseguenze sia di ordine sanzionatorio — con un’ammenda irrogata dal giudice pari al contributo unificato — sia sul piano probatorio, consentendo al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto in mediazione.

La questione rimasta a lungo controversa era la seguente: cosa accade se una parte non si presenta al primo incontro? La condizione di procedibilità si considera comunque soddisfatta, oppure il giudice deve dichiarare la domanda improcedibile?

La risposta della Cassazione: il principio di diritto

La Terza Sezione, nell’ordinanza n. 9608 del 2026, risolve definitivamente il contrasto enunciando un principio di diritto chiaro e articolato. La condizione di procedibilità — chiarisce la Corte — è collegata all’effettivo esperimento del procedimento di mediazione, non al suo mero avvio formale. E l’esperimento del procedimento si considera realizzato quando, al primo incontro davanti al mediatore, compaia almeno la parte onerata dell’attivazione, personalmente o tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

Ne consegue che la mancata partecipazione della parte chiamata in mediazione — quella che non ha attivato il procedimento — non determina l’improcedibilità della domanda. Quella condotta rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010. In sostanza, chi non si presenta senza giustificato motivo va incontro a una sanzione pecuniaria e offre al giudice un elemento di valutazione che può essere utilizzato nel giudizio di merito; ma non ha in mano la chiave per bloccare l’accesso alla giustizia dell’altra parte.

Viceversa, se nessuna delle parti si presenta al primo incontro — nemmeno quella che ha attivato il procedimento — l’esperimento manca del tutto e la condizione di procedibilità non può ritenersi avverata.

Il ragionamento della Corte: perché non si può essere “arbitri” della procedibilità

Il percorso argomentativo seguito dalla Terza Sezione merita attenzione perché va al cuore della funzione della mediazione. La Corte osserva, in primo luogo, che l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti: questa finalità richiede la presenza personale delle parti (o di un loro rappresentante), poiché la sola presenza dei difensori non è strutturalmente idonea ad assicurare quell’interazione immediata che la mediazione presuppone. In secondo luogo, la Corte nota che sarebbe del tutto privo di senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli avvocati e il mediatore, atteso che i difensori per definizione già conoscono le caratteristiche dell’istituto — essendo peraltro tenuti per legge a informarne il cliente prima dell’instaurazione del giudizio. In terzo luogo, sul piano testuale, la lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis, e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010 implica una distinzione strutturale tra la parte e il difensore che la assiste: il difensore non può cumulare in sé entrambi i ruoli, con la conseguenza che la presenza del solo avvocato, anche munito di procura, non è sufficiente a soddisfare la condizione di procedibilità.

L’argomento di fondo è tuttavia di carattere sistematico: consentire alla parte chiamata in mediazione di paralizzare il processo semplicemente non presentandosi significherebbe renderla arbitro della procedibilità della domanda avversaria. Ciò sarebbe incompatibile con il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall’ordinamento.

La distinzione tra comparizione e procura: un elemento di continuità con gli orientamenti precedenti

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato. La Corte richiama espressamente, tra le altre, la sentenza n. 8473/2019 — che per prima aveva affermato con chiarezza la necessità della comparizione personale della parte, o di un suo rappresentante munito di procura sostanziale — nonché le successive ordinanze n. 18485/2024 e n. 14676/2025, che avevano ulteriormente precisato i requisiti della procura: essa deve attribuire poteri sostanziali pieni e consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, non necessariamente con riferimento alla singola controversia, ma in ogni caso in modo effettivo e non meramente formale.

Il quadro che emerge è dunque il seguente: la partecipazione qualificata della parte onerata dell’attivazione è condizione necessaria e sufficiente per l’esperimento del procedimento. Al termine del primo incontro, quella stessa parte può legittimamente manifestare la propria indisponibilità a proseguire in mediazione, senza che ciò infici la procedibilità della domanda.

Le implicazioni pratiche: cosa cambia per parti, avvocati e mediatori

Per i professionisti del settore e per le parti coinvolte in controversie soggette a mediazione obbligatoria, l’ordinanza n. 9608 del 2026 ha implicazioni concrete e immediate.

Chi attiva il procedimento di mediazione — sia essa la parte attrice nel caso di mediazione obbligatoria ab origine, sia essa la parte a ciò onerata nel caso di mediazione demandata dal giudice — deve presentarsi al primo incontro personalmente o tramite un rappresentante sostanziale munito di procura adeguata. La sola presenza dell’avvocato, se sprovvisto di poteri sostanziali, non è sufficiente: la condizione di procedibilità non sarebbe soddisfatta e la domanda potrebbe essere dichiarata improcedibile.

Chi invece viene convocato in mediazione ma sceglie di non presentarsi — o di presentarsi senza un rappresentante sostanziale — non blocca il giudizio, ma si espone alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge e al rischio che il giudice utilizzi la sua assenza come elemento indiziario sfavorevole nella valutazione del merito della causa. Una scelta che, sul piano strategico, può rivelarsi molto costosa.

Per i mediatori e gli organismi di mediazione, il principio enunciato dalla Corte chiarisce che il procedimento può svolgersi — e la condizione di procedibilità può dirsi avverata — anche in presenza della sola parte istante, senza necessità di attendere o sollecitare la comparizione dell’altra.

Conclusione

L’ordinanza n. 9608 del 2026 rappresenta un’importante tappa nell’evoluzione interpretativa della disciplina della mediazione obbligatoria. Il principio che ne emerge è lineare: l’esperimento del procedimento richiede sostanza, non formalità. Basta che si presenti almeno la parte onerata dell’attivazione, con poteri reali e non solo formali. L’assenza ingiustificata dell’altra parte non blocca la giustizia, ma non è priva di conseguenze: sanzionatorie e probatorie. Un equilibrio che la Corte ha costruito con cura, evitando che l’istituto della mediazione si trasformi in uno strumento di ostruzionismo processuale.

Se sei coinvolto in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria e hai dubbi su come gestire il procedimento — sia come parte istante sia come parte convocata — il nostro studio è a disposizione per una consulenza personalizzata.

Share the Post:

Related Posts