Pensione di reversibilità e coppie omosessuali: la Corte Costituzionale colma il vuoto con la sentenza n. 91 del 2026

La Consulta dichiara incostituzionale l’esclusione del partner superstite di coppia omoaffettiva dal trattamento pensionistico ai superstiti quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà

Il caso che ha sollevato la questione

Una coppia omosessuale aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti nel 2013. Il legame era reale, documentato, formalizzato secondo le leggi di uno Stato estero. Eppure, quando uno dei due partner è deceduto nell’ottobre del 2015, l’INPS ha negato al superstite la pensione di reversibilità. Il motivo era apparentemente tecnico: al momento della morte, l’ordinamento italiano non riconosceva ancora le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e il matrimonio contratto all’estero non poteva produrre effetti giuridici nel nostro Paese. Da quella vicenda è nata la questione che ha condotto, il 25 febbraio 2026, alla sentenza n. 91 della Corte Costituzionale, depositata il 28 maggio 2026, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale unita in matrimonio all’estero, quando il decesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.e.

L’evoluzione normativa: dalla lacuna alla legge Cirinnà

Per comprendere il significato di questa pronuncia occorre ripercorrere il cammino compiuto dal diritto italiano negli ultimi decenni sul tema del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso. Per lungo tempo il nostro ordinamento non prevedeva alcuna forma di tutela giuridica per le coppie omoaffettive, né sotto il profilo personale né sotto quello patrimoniale e previdenziale. La pensione di reversibilità, disciplinata proprio dall’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, era riservata al “coniuge” superstite, nozione che l’ordinamento civile riservava esclusivamente alle unioni eterosessuali. Le coppie che avevano contratto matrimonio all’estero si trovavano in una condizione paradossale: il loro vincolo era formalmente esistente, ma giuridicamente improduttivo di effetti in Italia. La Corte di Cassazione, prima sezione civile, aveva chiarito già con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, che il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero non era da considerarsi inesistente, bensì semplicemente privo di effetti giuridici nell’ordinamento italiano. Una distinzione sottile, ma determinante. La svolta normativa è arrivata con la legge 20 maggio 2016, n. 76, cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quella legge, al comma 20 dell’art. 1, ha esteso alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni che si riferiscono al coniuge, compresi quindi i diritti previdenziali. Successivamente, il decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, ha inserito nella legge di diritto internazionale privato l’art. 32-bis, stabilendo che il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Ma questa disciplina operava soltanto per il futuro: non risolveva la posizione di chi aveva visto il proprio partner morire prima del 2016, senza aver potuto formalizzare in Italia il vincolo già costituito all’estero.

La giurisprudenza costituzionale che ha aperto la strada

Prima che il legislatore intervenisse, era stata la Corte Costituzionale a tracciare alcune linee fondamentali. Con la sentenza n. 138 del 2010, la Consulta aveva dichiarato inammissibili le questioni che chiedevano di estendere all’unione omosessuale l’intera disciplina del matrimonio civile, riconoscendo però che l’unione tra persone dello stesso sesso costituisce una formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione, in quanto luogo di sviluppo della personalità umana. La Corte si era riservata la possibilità di intervenire, attraverso il controllo di ragionevolezza, in relazione a ipotesi specifiche in cui fosse necessario un trattamento omogeneo tra coppia coniugata e coppia omosessuale. Quella riserva è rimasta per anni una promessa teorica. Poi, progressivamente, la giurisprudenza costituzionale ha iniziato a trasformarla in declaratorie concrete. Con la sentenza n. 170 del 2014, la Corte aveva affrontato il caso del matrimonio contratto prima della transizione di genere di uno dei coniugi, riconoscendo la necessità di tutela del legame. Con la sentenza n. 148 del 2024, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che escludeva il convivente di fatto dal diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare del partner deceduto prima del 2016. Con la sentenza n. 7 del 2026, aveva esteso la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto. In questo contesto di progressivo ampliamento delle tutele, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno sollevato, con ordinanza del 15 luglio 2025, n. 187 del registro ordinanze, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, ponendo la Consulta di fronte alla necessità di rispondere all’interrogativo che restava aperto.

La questione davanti alla Corte Costituzionale

Le Sezioni Unite rimettenti avevano escluso, nella propria ordinanza, di poter risolvere il caso attraverso l’interpretazione adeguatrice, in quanto il tenore letterale della norma era univoco nel riferirsi al “coniuge”. Avevano altresì escluso la possibilità di disapplicare la norma interna in forza della direttiva europea 2000/78/CE contro le discriminazioni in materia di occupazione, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui quella direttiva non si applica ai regimi statali di sicurezza sociale. La pensione corrisposta dall’assicurazione generale obbligatoria, gestita dall’INPS, non è una pensione professionale o di categoria legata al singolo datore di lavoro, bensì una prestazione del sistema pubblico, e come tale esula dall’ambito della direttiva. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 91 del 2026, ha confermato questa lettura con assoluta nettezza, escludendo che la pensione di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria possa rientrare nel campo di applicazione del diritto europeo antidiscriminatorio in materia di lavoro. Il terreno del giudizio era quindi esclusivamente quello della ragionevolezza costituzionale interna.

La decisione: l’ingiustificata disparità di trattamento

La Corte ha accolto la questione per violazione dell’art. 3 della Costituzione, dichiarando assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 Cost. Il ragionamento è rigoroso e si articola su più livelli. La pensione di reversibilità valorizza l’apporto che ciascun coniuge ha dato alla formazione non solo del patrimonio comune, ma anche di quello dell’altro coniuge: è, in ultima analisi, la proiezione oltre la morte di un vincolo solidaristico che lega i componenti della coppia. Ora che l’ordinamento riconosce agli uniti civilmente gli stessi diritti del coniuge, e ora che il matrimonio omosessuale contratto all’estero produce gli effetti dell’unione civile, escludere da questa tutela chi ha visto il proprio partner morire prima del 2016, pur avendo formalizzato il vincolo all’estero, costituisce una disparità di trattamento priva di giustificazione ragionevole. Non si tratta, ha chiarito la Corte, di anticipare retroattivamente le tutele della legge Cirinnà, né di equiparare le convivenze di fatto al matrimonio, questione già risolta in senso negativo dalla sentenza n. 461 del 2000. La peculiarità del caso è diversa e specifica: la coppia aveva contratto matrimonio in un ordinamento straniero che lo consentiva, si trovava nell’impossibilità giuridica di ottenere in Italia il riconoscimento di quel vincolo, e il decesso è avvenuto proprio in quella finestra temporale in cui il diritto italiano non offriva ancora alcuno strumento di tutela. Il combinarsi dell’evento morte con la preesistente lacuna normativa ha prodotto un risultato che, alla luce dell’attuale quadro ordinamentale, non supera il vaglio di ragionevolezza. La Corte ha anche affrontato e respinto tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura dello Stato, chiarendo in particolare che la mancata evocazione formale dell’art. 3 Cost. tra i parametri non impedisce lo scrutinio di ragionevolezza, quando l’ordinanza di rimessione ha comunque richiamato quei principi nella sua argomentazione.

Le implicazioni pratiche: chi può beneficiare della sentenza

La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti immediati nel giudizio a quo e, ai sensi dell’art. 136 della Costituzione, ha efficacia erga omnes per i rapporti ancora non esauriti. In concreto, il diritto alla pensione di reversibilità è ora riconoscibile in favore del partner superstite di una coppia omosessuale che, al momento del decesso dell’assicurato verificatosi prima del 5 giugno 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 76 del 2016), avesse già contratto matrimonio all’estero con il de cuius. Chi si trova in questa situazione, e non ha ancora ottenuto la prestazione, potrà presentare domanda amministrativa all’INPS o, se pendente, far valere il diritto nel giudizio in corso. Restano naturalmente escluse dalla portata di questa sentenza le convivenze di fatto, che non beneficiano di alcuna formalizzazione del vincolo e per le quali la Corte ha ribadito il diverso trattamento già sancito nel 2000. La pronuncia non incide nemmeno sui rapporti già definitivamente esauriti, per i quali si pone il problema della prescrizione dei ratei non riscossi.

Conclusione

Con la sentenza n. 91 del 2026 la Corte Costituzionale chiude una pagina di ingiustizia ordinamentale che aveva radici nella coincidenza storica tra un vuoto normativo e un evento irreversibile come la morte. Lo fa attraverso il più classico degli strumenti del giudizio costituzionale: il controllo di ragionevolezza, applicato con equilibrio e consapevolezza dei limiti del proprio ruolo. La sentenza non ribalta nessun principio consolidato, non equipara il matrimonio all’unione di fatto, non anticipa tutele che il legislatore non aveva voluto riconoscere in via generale. Si limita a rilevare che, in una fattispecie del tutto particolare, il diritto vigente produce un risultato inaccettabile alla luce dei valori costituzionali. Ed è proprio in questa misura che la pronuncia acquista tutto il suo valore: non come atto di politica del diritto, ma come esercizio di coerenza sistematica.

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