La responsabilità del CTU: quando la consulenza tecnica diventa un rischio professionale

Perché un ausiliario del giudice deve rispondere come un pubblico ufficiale Quando un professionista accetta l’incarico di consulente tecnico d’ufficio non si limita a mettere a disposizione della giustizia la propria competenza tecnica: assume una funzione pubblica, sia pure temporanea, che lo rende partecipe dell’accertamento dei fatti su cui il giudice fonderà la propria decisione. Il magistrato, infatti, non possiede necessariamente gli strumenti tecnici per valutare una perizia contabile, una stima immobiliare o un accertamento medico-legale, e per questo delega tale compito a chi detiene lo strumento della scienza. La giurisprudenza ha da tempo chiarito la natura di questo ruolo: la Corte d’Appello di Palermo, nella sentenza n. 206/2023, ha affermato che il consulente tecnico d’ufficio, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso proprio, svolge una pubblica funzione quale ausiliario del giudice nell’interesse generale della giustizia. Questa investitura pubblica non è un dettaglio formale privo di conseguenze: è il presupposto da cui discende un sistema di responsabilità particolarmente articolato, disciplinato dall’art. 64 del codice di procedura civile, che merita di essere conosciuto non solo dai tecnici che accettano incarichi di CTU, ma anche dagli avvocati e dalle parti dei processi civili, poiché da una consulenza errata può dipendere l’esito stesso della controversia. La struttura piramidale della responsabilità: dal dolo alla colpa lieve L’art. 64 c.p.c. costruisce un sistema di responsabilità che può essere rappresentato come una piramide, nella quale la gravità della condotta determina l’intensità della sanzione. Al vertice si colloca la responsabilità penale più severa, quella per falsa perizia: il primo comma della norma rinvia all’art. 373 c.p., estendendo al consulente civile i medesimi reati previsti per il perito nel processo penale. Qui il legislatore punisce il dolo, cioè la condotta di chi afferma il falso o tace il vero con piena consapevolezza e volontà. Un gradino più in basso si colloca una fattispecie più recente e per certi versi più insidiosa, introdotta dal secondo comma della medesima disposizione: la responsabilità penale per colpa grave nell’esecuzione dell’incarico. In questo caso non è necessario il dolo, ma è sufficiente una negligenza macroscopica o un’imperizia inescusabile per esporre il tecnico a sanzioni comunque rilevanti, quali l’arresto fino a un anno o l’ammenda fino a 10.329 euro. Alla base della piramide si trova infine la responsabilità civile, che rappresenta il livello più ampio e, nella pratica, quello con cui il consulente si confronta più di frequente. Fino al 1985 la responsabilità civile del CTU era legata a quella penale dal termine “inoltre”, quasi a suggerire una dipendenza tra i due piani. La legge n. 281/1985 ha sostituito quella congiunzione con l’espressione “in ogni caso”, sancendo l’autonomia piena della responsabilità civile rispetto a quella penale: oggi il consulente risponde civilmente anche per colpa lieve, indipendentemente dal fatto che la sua condotta integri o meno un reato. Se dalla consulenza deriva un danno, sorge l’obbligo di risarcirlo, a prescindere dall’elemento soggettivo che ha caratterizzato l’errore. Accanto a questi tre livelli, occorre ricordare che il tecnico può incorrere anche in responsabilità disciplinare, quando la sua condotta non risulti conforme ai doveri deontologici richiesti dall’iscrizione all’albo, e in responsabilità amministrativo-contabile, qualora il suo operato produca un danno erariale, con conseguente chiamata in giudizio davanti alla Corte dei conti. CTU e stimatore delle esecuzioni immobiliari: differenze che non eliminano la responsabilità Il sistema descritto non riguarda soltanto il consulente tecnico nominato nei giudizi di cognizione, ma si estende anche alla figura dell’esperto stimatore incaricato nelle procedure esecutive immobiliari. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18313/2015, ha equiparato le due figure sotto il profilo della responsabilità ex art. 64 c.p.c., equiparazione poi confermata dall’ordinanza n. 21444/2025. Le differenze funzionali restano comunque significative. Il consulente tecnico d’ufficio interviene per risolvere una controversia tra le parti di un giudizio di cognizione, mentre lo stimatore fornisce al giudice dell’esecuzione gli elementi tecnici necessari alla vendita forzata del bene, con una funzione essenzialmente informativa. Cambia anche il momento in cui si esercita il contraddittorio: nel caso del CTU esso è preventivo e obbligatorio, mentre per lo stimatore è spesso differito, in quanto le osservazioni delle parti intervengono solo dopo il deposito della stima. Vi è infine una differenza che rivela un diverso approccio epistemologico ai due incarichi: il CTU giura di far conoscere al giudice la verità, secondo la formula dell’art. 193 c.p.c., mentre lo stimatore giura più pragmaticamente di adempiere fedelmente alle operazioni affidategli, come previsto dall’art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Nonostante queste differenze, entrambe le figure condividono lo stesso punto critico: sono ausiliari della giustizia che non possono tradire la fiducia riposta in loro dal giudice, pena il risarcimento del danno eventualmente causato. Perché il tecnico è così esposto: la deferenza cognitiva del giudice La ragione per cui il consulente tecnico è particolarmente esposto al rischio risarcitorio risiede in un meccanismo che potremmo definire di deferenza cognitiva: non potendo sindacare nel merito le valutazioni tecniche, il giudice tende a fare proprie le conclusioni dell’ausiliario, attribuendo così alla relazione peritale un’efficacia causale determinante sulla decisione finale. Il giudice, tuttavia, non perde il proprio ruolo di controllo: resta custode del metodo con cui l’accertamento tecnico è stato condotto, anche quando non ne possiede la competenza specialistica. In questa prospettiva assume un significato particolare il contraddittorio con i consulenti tecnici di parte, che non va inteso come un adempimento burocratico, ma come una verifica sostanziale della tenuta delle conclusioni raggiunte: se le osservazioni critiche dei consulenti di parte non riescono a intaccare le conclusioni del CTU, la relazione ne esce rafforzata; se invece individuano errori fondati, la loro funzione preventiva evita che l’errore si consolidi in una decisione giudiziaria. Un aspetto pratico rilevante riguarda la distinzione tra l’errore di valutazione e l’errore di accertamento: la responsabilità colpisce raramente il consulente che esprime un giudizio valutativo opinabile, rientrante nel margine fisiologico delle opinioni tecniche, mentre colpisce con maggiore severità chi commette un errore nell’attività istruttoria, ad esempio misurando in modo scorretto una superficie o ignorando una servitù regolarmente trascritta. È in questa fase, quella dell’accertamento
Chi ha il diritto di leggere il mondo? L’opera di Guido Di Nunzio e la questione dell’accesso alla giustizia

Un“Il centro che non si raggiunge” è un labirinto senza muri. Un’opera che pone, in linguaggio visivo, la stessa domanda che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente ogni giorno In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco C’è una domanda che Guido Di Nunzio non pone in astratto. La pone con un quadro, con segni che cifrano il mondo invece di rappresentarlo, con codici — il Braille, il QR, il codice Aura — che alcuni sanno decifrare e altri no. La sua domanda più profonda non è estetica: è civile. Chi ha il diritto di leggere il mondo? Per chi pratica il diritto, è impossibile guardare “Il centro che non si raggiunge” senza sentire quella domanda rimbalzare direttamente sulla propria professione. Un labirinto senza muri L’opera costruisce una geometria centripeta di straordinaria precisione: tutto converge verso un punto al centro che non è un arrivo, ma un’assenza. L’occhio segue il percorso, accelera, poi sprofonda — e infine si ribella. Il bordo esplode in colore come se il quadro stesso resistesse alla propria legge interna. Di Nunzio non produce decorazione: produce pensiero visivo, un ordine perfetto come forma di vertigine. E quella vertigine è esattamente la sensazione di chi si avvicina per la prima volta a un sistema giuridico complesso. Il diritto è strutturato come quella geometria. Possiede una sua coerenza interna, una logica di rinvii tra norme, un centro verso cui tutto sembra dover convergere: la tutela dei diritti fondamentali della persona. Ma tra la struttura formale e la possibilità concreta di raggiungerlo, quel centro, si apre uno spazio che molti non riescono ad attraversare. Il labirinto non ha muri visibili — nessun cartello dice “non puoi entrare” — eppure la complessità del linguaggio tecnico, i costi del processo, i tempi della giustizia, la difficoltà di orientarsi tra strumenti processuali alternativi costruiscono barriere altrettanto efficaci di qualunque ostacolo fisico. Il codice come strumento di inclusione o di esclusione Di Nunzio lavora con codici. Il Braille nasce per includere chi non vede nella circolazione delle informazioni scritte; il codice QR è leggibile solo da chi ha uno strumento adatto; il codice Aura richiede applicazioni specifiche per essere decifrato. Ogni codice, in altri termini, è simultaneamente un sistema di accesso e un sistema di esclusione: chi possiede la chiave entra, chi non la possiede resta fuori. Il linguaggio giuridico funziona allo stesso modo. Il lessico tecnico del diritto — le eccezioni processuali, le preclusioni, i termini perentori, le forme degli atti — è un codice che chi ha ricevuto una formazione specialistica sa maneggiare e chi non l’ha ricevuta percepisce come una lingua straniera. Questo non è un difetto accidentale del sistema: è una caratteristica strutturale di qualsiasi ordinamento sufficientemente sviluppato. Il problema non è l’esistenza del codice, ma la distribuzione ineguale delle chiavi per leggerlo. È qui che entra in gioco la funzione dell’avvocato nella sua dimensione più autentica. Non soltanto come tecnico che conosce le regole del gioco, ma come traduttore: qualcuno che porta il proprio cliente dal bordo esplosivo di colori — dove tutto sembra caotico e indecifrabile — verso il centro, o almeno il più vicino possibile ad esso. Una funzione che non è solo professionale ma, appunto come intuisce Di Nunzio, civile. Il centro che non si raggiunge: la verità sul processo C’è nella scelta del titolo una franchezza che merita di essere riconosciuta. “Il centro che non si raggiunge” non è un’affermazione nichilistica: è un’affermazione realistica. Nel diritto, il centro assoluto — la giustizia perfetta, la risoluzione che soddisfa pienamente tutti gli interessi in campo — è raramente raggiungibile. Il processo produce una decisione, non necessariamente la verità. La mediazione produce un accordo, non necessariamente la soluzione ottimale per tutti. La negoziazione produce un equilibrio, non necessariamente quello che ciascuna parte avrebbe preferito. Eppure, il percorso verso quel centro ha un valore che è indipendente dall’arrivo. L’occhio che sprofonda nell’opera di Di Nunzio e poi si ribella non torna al punto di partenza: è cambiato nel tragitto, ha visto qualcosa che prima non vedeva, ha sviluppato una consapevolezza della geometria del sistema che prima non possedeva. Allo stesso modo, chi attraversa un percorso giudiziale o stragiudiziale assistito da un professionista competente non ottiene sempre ciò che cercava, ma ottiene qualcosa di cui aveva bisogno: la comprensione del proprio spazio giuridico, dei propri diritti reali, dei margini entro cui muoversi. Il nero che assorbe, il colore che irrompe C’è un’altra tensione nell’opera di Di Nunzio che risuona con la pratica legale: il nero che assorbe e poi la cromia che irrompe, inattesa, con la forza di chi ha aspettato troppo a lungo di essere visto. È la descrizione perfetta di quella fase, familiare a ogni avvocato, in cui una posizione apparentemente perduta trova improvvisamente un varco, un precedente trascurato, una prova acquisita in ritardo, un argomento che nessuno aveva ancora formulato con quella precisione. Il momento in cui il colore irrompe nel nero non è casuale: è il frutto di una costruzione paziente, di una cifratura del problema che solo chi lo ha osservato a lungo sa produrre. Di Nunzio è giovane, disegnatore e restauratore. Restaura ciò che il tempo ha eroso e disegna ciò che ancora non esiste. Anche questo è un doppio registro che appartiene al diritto: si restaura il diritto violato — attraverso il risarcimento, la reintegrazione, l’annullamento dell’atto illegittimo — e si disegna quello futuro, nella redazione dei contratti, nella pianificazione successoria, nella strutturazione di operazioni societarie. L’arte e il diritto, ancora una volta, parlano la stessa lingua senza saperlo. Ospitare la sua opera nel nostro studio è, in questo senso, qualcosa di più di un gesto culturale. È un modo per tenere in vista la domanda che non dobbiamo smettere di farci: chi stiamo aiutando a leggere il mondo, e chi rischiamo di lasciare al bordo? Per approfondire il percorso della mostra “Il dubbio è senziente, l’Equilibrio è Arte” e le opere esposte, il nostro studio è disponibile per ogni informazione.