Foto dei figli online: la Cassazione fissa il prezzo del consenso

Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato. La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse. Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati. Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto. Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza. Il quadro normativo di riferimento Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori. Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati. Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025 Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy. Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche. Gli strumenti di tutela disponibili Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi.

Il peso del giudizio. Il “Trittico” di Salvatore Fiore e il senso del decidere

Tre pannelli che non si completano: si interrogano. Come accade in ogni aula di giustizia, dove la risposta finale non chiude mai del tutto la domanda In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco C’è un momento, nell’esercizio della professione legale, in cui tutto si ferma. È il momento che precede la decisione: quello in cui le argomentazioni sono state svolte, le prove acquisite, i diritti invocati — e tuttavia la risposta non è ancora venuta. È una sospensione carica di tensione, che chi siede in aula conosce bene e che chi non ha mai varcato le porte di un tribunale fatica a immaginare. Salvatore Fiore, nel “Trittico” esposto nella mostra “Il dubbio è senziente, l’Equilibrio è Arte” ospitata presso la sede di TMC Avvocati Associati, ha trovato per quella tensione una forma visiva di rara precisione. Tre pannelli che si interrogano Il Trittico non racconta una storia lineare. I tre pannelli verticali che compongono l’opera non si completano a vicenda: si interrogano. È una scelta formale che rivela subito la natura profonda del lavoro: non la narrazione di un evento, ma la messa in scena di una condizione. La stessa condizione che abita ogni procedimento giudiziario: quella di parti, argomenti e prove che coesistono senza risolversi automaticamente in una sintesi, che reclamano ciascuno il proprio spazio senza cedere terreno, che aspettano che qualcuno — il giudice, il mediatore, l’arbitro — assuma il peso di trasformare quella molteplicità in una risposta. Il rosso domina senza spiegare. È materia viva, carne e brace insieme, costruita per accumulo di campiture che sembrano tessere di un mosaico antico frantumato e rimontato con urgenza. Nella pratica del diritto, questo rosso è il conflitto nella sua forma più elementare: non ancora incanalato in categorie giuridiche, non ancora tradotto in domande e eccezioni, non ancora disciplinato dalla forma processuale. È la materia bruta della controversia — l’offesa subita, il danno patito, l’interesse leso — prima che il linguaggio tecnico la accolga e la contenga. Il merito del lavoro giuridico comincia esattamente lì, in quel rosso caotico e urgente, e consiste nel dotarlo di una struttura senza tradirne la verità. La figura alata e il peso del sacro Al centro del Trittico, una figura alata occupa lo spazio con la gravità di un’apparizione. In cima, un sole-volto che non illumina: sorveglia. L’iconografia è antica e non casuale: l’occhio che veglia, la figura che ascende senza raggiungere, la luce che non scalda ma controlla. Sono immagini che la tradizione giuridica occidentale ha fatto proprie sin dalle origini. La giustizia bendata, la bilancia, il fascio littorio, la toga: tutto il corredo simbolico del diritto è costruito sull’idea che la funzione giudicante sia qualcosa di più di un’operazione tecnica — che abbia una dimensione sacrale, o almeno solenne, che la distingua dall’arbitrio privato. Quella solennità ha un costo. L’oro cola verso il basso nell’opera di Fiore come qualcosa che non regge il peso del sacro. È un’immagine di straordinaria onestà intellettuale: riconosce che il sistema della giustizia porta con sé un ideale — la decisione giusta, imparziale, definitiva — che la realtà quotidiana delle aule non riesce sempre a sostenere integralmente. I tempi del processo civile italiano, la lunghezza dei gradi di giudizio, la distanza tra il momento del torto subito e quello del suo riconoscimento formale: tutto questo è quell’oro che cola, quel peso che il sistema non riesce sempre a reggere senza perdere qualcosa per strada. Riconoscere questo non è rassegnarsi. È, al contrario, il punto di partenza di ogni discorso serio sulla riforma della giustizia e sul ruolo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie — la mediazione, l’arbitrato, la negoziazione assistita — che non si pongono in antagonismo con il processo ma lo affiancano proprio per sollevarlo da quel peso, per avvicinare la risposta al momento del conflitto senza sacrificarne la qualità. I volti che emergono dal nero Ai lati del Trittico, i volti emergono dal nero con la lentezza di chi è stato a lungo sepolto e non ha ancora deciso se tornare. È forse il passaggio più potente dell’intera opera. Quegli esseri che affiorano lentamente, incerti se tornare alla luce o restare nell’oscurità, sono un’immagine fedele di chi si affaccia al sistema giuridico per la prima volta portando una storia che vuole essere ascoltata e teme di non trovare ascolto. Ogni fascicolo che entra nello studio contiene uno di quei volti. Qualcuno che ha subito un danno e vuole che gli venga riconosciuto. Qualcuno che ha perso qualcosa — un contratto, un rapporto di lavoro, un diritto patrimoniale, la serenità familiare — e cerca non soltanto una risposta tecnica ma una qualche forma di riparazione. La funzione dell’avvocato, in questo, non è soltanto quella di trovare il percorso giuridicamente corretto: è anche quella di accompagnare questi volti nell’emersione, di restituire loro la dignità di essere sentiti all’interno di un sistema che, nella sua complessità, rischia di ridurli a posizioni processuali, a codici fiscali, a numeri di ruolo generale. Fiore non racconta: evoca Salvatore Fiore porta nel nome e nel luogo tutta la carica simbolica di chi dipinge da un confine — geografico, emotivo, culturale. La sua pittura ha la densità di chi abita un territorio senza svenderne l’anima. Fiore non racconta, evoca. E ciò che evoca non si lascia nominare facilmente. Il diritto, per contro, è per definizione il tentativo di nominare ciò che resiste alla nominazione: di tradurre in fattispecie il dolore, in domanda giudiziale il torto, in risarcimento la perdita. È un’operazione necessaria e al tempo stesso sempre parziale, perché nessuna sentenza restituisce davvero ciò che era prima, nessuna somma di denaro ripara interamente un’ingiustizia vissuta nel corpo e nella mente. L’evocazione di Fiore e la denominazione del diritto si guardano da sponde opposte dello stesso fiume: l’una ricorda all’altra ciò che non riesce a cogliere. Ospitare questa opera nelle nostre sedi è stato scegliere di tenere in vista quella tensione. Di non dimenticare che dietro ogni fascicolo c’è una storia che eccede il fascicolo, e che la misura di una