Con l’ordinanza n. 1169/2026 la Suprema Corte distingue tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale nella pubblicazione non autorizzata dell’immagine del minore. Il Garante Privacy, con il provvedimento n. 314/2026, ribadisce la necessità del consenso di entrambi i genitori, mentre il disegno di legge n. 1136/2025 resta ancora all’esame del Senato.
La pratica di condividere online fotografie e momenti di vita dei figli, nota come sharenting, ha smesso da tempo di essere una semplice questione di sensibilità familiare. Ogni immagine pubblicata concorre a costruire un’identità digitale che il minore non ha scelto e che, una volta immessa in rete, sfugge sostanzialmente al controllo di chi l’ha diffusa. La giurisprudenza più recente conferma che l’immagine del minore non appartiene a chi esercita la responsabilità genitoriale, bensì al minore stesso, e che ogni decisione in materia deve essere assunta nel suo esclusivo interesse.

Il caso deciso dalla Cassazione: quale danno è risarcibile
L’ordinanza n. 1169/2026 della Corte di Cassazione origina da una vicenda in cui un ente aveva pubblicato, sul proprio sito internet e su una pagina social, la fotografia di una minore senza il consenso dei genitori. Sia il giudice di primo grado sia la Corte d’appello avevano riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma avevano rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La Suprema Corte ha confermato solo in parte questa impostazione, distinguendo con nettezza due piani di tutela che è utile tenere separati.
Danno non patrimoniale: nessun automatismo risarcitorio
Sul primo piano, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente un danno risarcibile. Non basta cioè accertare l’illiceità della pubblicazione; occorre che venga provato un pregiudizio concreto alla dignità, alla privacy o alla serenità del minore. Si tratta di un orientamento che richiede, anche a chi assiste la parte lesa, un onere probatorio specifico e non presunto.
Danno patrimoniale: il criterio del prezzo del consenso
Sul secondo piano, la pronuncia introduce un elemento di significativo rilievo pratico. Il danno patrimoniale non richiede la prova di un intento di lucro diretto: è sufficiente che chi ha pubblicato l’immagine ne abbia tratto un vantaggio, anche solo in termini di visibilità o di attrattività comunicativa. In questi casi il pregiudizio economico può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del cosiddetto prezzo del consenso, ossia il compenso che il titolare dell’immagine avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne la pubblicazione. Ne discende un principio di sistema: l’immagine della persona, e a maggior ragione quella del minore, costituisce un bene economicamente valutabile a prescindere dalla natura, lucrativa o meno, di chi la utilizza.
Il quadro normativo di riferimento
Il ragionamento della Cassazione si innesta su un impianto normativo articolato. L’art. 10 c.c. sanziona l’abuso dell’immagine altrui; l’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 disciplina il diritto al ritratto; il Codice Privacy, come modificato dal d.lgs. 101/2018 e integrato dal GDPR, fissa a quattordici anni la soglia del consenso digitale autonomo. A questo si affiancano gli artt. 316 e 320 c.c., che impongono l’accordo di entrambi i genitori per gli atti di straordinaria amministrazione: la pubblicazione di immagini online, incidendo sui diritti della personalità e sull’identità digitale futura del figlio, viene ormai pacificamente ricondotta a questa categoria, a prescindere dallo stato di convivenza o separazione dei genitori.
Il provvedimento del Garante Privacy: consenso congiunto e limiti dell’ambito domestico
Su questo impianto interviene anche l’Autorità di controllo. Con il provvedimento n. 314/2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che la pubblicazione sui social network di immagini raffiguranti minori infraquattordicenni richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il provvedimento esclude inoltre che possa invocarsi la cosiddetta esenzione domestica: la condivisione sui social eccede per definizione la sfera privata, rendendo i contenuti accessibili a una platea indeterminata. Allo stesso modo, un profilo impostato come privato non esclude la tutela, poiché nulla impedisce che i contenuti vengano salvati o inoltrati da terzi al di fuori del controllo di chi li ha pubblicati.
Le prospettive normative: il disegno di legge n. 1136/2025
Sul piano legislativo, il quadro è ancora in movimento. Il disegno di legge n. 1136/2025, recante disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale, risulta a oggi assegnato alla 8ª Commissione permanente del Senato e non è stato ancora approvato in via definitiva né pubblicato in Gazzetta Ufficiale: occorrerà l’approvazione di entrambi i rami del Parlamento perché le sue disposizioni diventino pienamente vigenti. Il testo, nelle versioni finora esaminate, prevede tra l’altro l’innalzamento a quindici anni dell’età minima per l’attivazione autonoma di account sui social network, oltre a un regime specifico per i minori che svolgono attività di influencer, con la necessità dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro oltre una determinata soglia di guadagni e la confluenza dei proventi in un conto vincolato accessibile solo al raggiungimento della maggiore età. Non esiste, allo stato, una legge organica dedicata specificamente allo sharenting: la materia resta regolata dalle norme generali appena richiamate e dagli interventi di Cassazione e Garante Privacy.
Implicazioni pratiche per genitori, enti e professionisti
Per i genitori, il principio di fondo è che la pubblicazione dell’immagine di un figlio minore di quattordici anni non può mai considerarsi una scelta unilaterale: in assenza di accordo, anche il genitore collocatario o affidatario non può procedere autonomamente, e la condotta del genitore che pubblica senza il consenso dell’altro può essere valutata anche ai fini della responsabilità genitoriale. Per gli enti, le associazioni e più in generale i soggetti che utilizzano immagini di minori a fini comunicativi, l’ordinanza n. 1169/2026 segna un rischio concreto: l’assenza di finalità lucrativa non esclude la responsabilità patrimoniale, se la pubblicazione produce comunque un vantaggio in termini di visibilità. Ne discende, per i professionisti che assistono famiglie in situazioni di conflitto o realtà associative e scolastiche, l’opportunità di richiamare l’attenzione dei clienti su una prassi che, per quanto diffusa, comporta oggi conseguenze giuridiche tutt’altro che teoriche.
Gli strumenti di tutela disponibili
Quando la pubblicazione sia già avvenuta senza il necessario consenso, l’ordinamento mette a disposizione più rimedi. Il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. consente di ottenere la rimozione immediata delle immagini e l’inibitoria alla loro ulteriore diffusione; l’art. 614-bis c.p.c. permette di rafforzare il provvedimento con un’astreinte per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione; l’art. 2059 c.c. costituisce la base per la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, da provare in concreto secondo quanto ora ribadito dalla Cassazione. Resta inoltre percorribile la via del reclamo al Garante Privacy, particolarmente indicata nei casi in cui il conflitto riguardi il mancato consenso di uno dei genitori.
In sintesi
L’ordinanza n. 1169/2026 e il provvedimento n. 314/2026 convergono verso un medesimo principio: l’immagine del minore non è nella disponibilità esclusiva di chi esercita la responsabilità genitoriale, ma un attributo della persona che merita una tutela autonoma, tanto sul piano non patrimoniale quanto su quello economico. In attesa che il legislatore completi l’iter del disegno di legge n. 1136/2025, la disciplina vigente offre già strumenti concreti per intervenire nei casi di pubblicazione non autorizzata. Se la situazione descritta riguarda la tua famiglia o la tua attività, il nostro studio è a disposizione per una valutazione del caso specifico.

