Il saluto romano in Consiglio comunale: la Cassazione conferma la condanna

Quando un gesto politico diventa reato: il caso arrivato in Cassazione

Con la sentenza recante numero di raccolta generale 25461/2026, depositata il 7 luglio 2026, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di uno dei temi più delicati del diritto penale italiano: il confine tra libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall’art. 21 della Costituzione, e il divieto costituzionale di riorganizzazione del disciolto partito fascista, sancito dalla XII disposizione transitoria e finale della Carta e attuato dalla cosiddetta legge Scelba (legge n. 645/1952).

La vicenda muove da una seduta del Consiglio comunale di Verona, tenutasi il 26 luglio 2018, nel corso della quale un consigliere comunale, all’ingresso dell’aula, compiva per due volte il cosiddetto “saluto romano”, in un clima già acceso per la discussione di una mozione relativa ai temi della natalità e dell’aborto. Il gesto, contestato da alcune attiviste presenti tra il pubblico e da consiglieri di opposta area politica, veniva ribadito dallo stesso autore nell’immediatezza dei fatti e, nei giorni successivi, commentato sarcasticamente sul suo profilo social con l’aggiunta di una citazione mussoliniana.

Il Tribunale di Verona, in primo grado, pur accertando il fatto materiale, aveva assolto l’imputato ritenendo insussistente il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista richiesto dalla norma incriminatrice, valorizzando la circostanza che il gesto fosse stato compiuto davanti a un pubblico di per sé non incline ad aderire a quell’ideologia. La Corte di appello di Venezia, in riforma della decisione assolutoria, condannava invece l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 250 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, tra cui associazioni impegnate nella memoria della Resistenza e della deportazione.

Il quadro normativo: la differenza tra pericolo concreto e pericolo astratto

Per comprendere la decisione occorre chiarire la distinzione, tutt’altro che scontata, tra due fattispecie che spesso vengono confuse nel dibattito pubblico. L’art. 5 della legge n. 645/1952 punisce le manifestazioni esteriori proprie del disciolto partito fascista quando siano concretamente idonee a favorirne la riorganizzazione: si tratta, in altri termini, di un reato di pericolo concreto, per la cui integrazione è necessario che il giudice verifichi, caso per caso, se il gesto compiuto fosse realmente in grado di creare un rischio di rinascita di un’organizzazione antidemocratica. Diversa è la fattispecie di cui all’art. 2 del d.l. n. 122/1993, convertito nella legge n. 205/1993 (oggi confluita nell’art. 604-bis cod. pen.), che punisce invece, a titolo di pericolo presunto o astratto, la manifestazione propria delle organizzazioni che diffondono idee fondate sull’odio razziale, etnico o religioso, senza richiedere una verifica in concreto dell’attitudine offensiva del gesto.

La Cassazione, nella sentenza in commento, richiama i principi già fissati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 16153/2024, secondo cui il cosiddetto saluto romano, compiuto nel corso di una pubblica riunione, integra il reato di cui all’art. 5 della legge Scelba quando le circostanze del caso concreto ne dimostrino l’idoneità a creare il pericolo di riorganizzazione del partito fascista, potendo altresì integrare, in presenza di determinati presupposti, anche il diverso reato di pericolo presunto previsto dalla normativa antidiscriminatoria. Le Sezioni Unite avevano inoltre precisato che l’identificazione tra il gesto e il richiamo al disciolto partito fascista è di per sé sufficiente a integrare l’elemento oggettivo del reato, richiedendosi però, in aggiunta, la sussistenza di elementi fattuali concreti idonei a dare corpo al pericolo di emulazione: il contesto ambientale, la valenza simbolica del luogo, l’immediata ricollegabilità del gesto al partito fascista, il numero delle persone presenti.

La decisione della Cassazione: il contesto istituzionale come aggravante del pericolo

Applicando questi criteri al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello avesse correttamente valorizzato una serie di elementi che, nel loro complesso, dimostravano la sussistenza del pericolo concreto richiesto dalla norma. Anzitutto il contesto in cui il gesto era stato compiuto: non un luogo neutro, ma l’aula di un Consiglio comunale, durante una seduta istituzionale dedicata a un tema di per sé controverso, e a opera di un rappresentante politico investito di una carica pubblica. In secondo luogo, la reiterazione del gesto e la sua rivendicazione, avvenuta sia nell’immediatezza, quando l’interessato aveva paragonato ironicamente il proprio saluto a quello con il pugno chiuso, sia successivamente, tramite un commento sui social corredato da una citazione del regime fascista.

La Corte ha inoltre respinto le censure relative alla presunta assenza di pubblicità del gesto, osservando che la scelta di compierlo proprio all’interno dell’aula consiliare, anziché all’esterno dove pure l’imputato era stato provocato, dimostrava la volontà di darne massima diffusione, confermata peraltro dalla vasta eco mediatica effettivamente generata dalla vicenda. Quanto all’elemento soggettivo, la Cassazione ha ribadito che il reato richiede il dolo generico, inteso come piena consapevolezza di compiere un gesto evocativo dell’ideologia fascista, senza che sia necessaria una specifica finalità di ricostituire il partito. Anche i motivi relativi alla valutazione delle prove testimoniali, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla liquidazione del danno morale in favore delle parti civili sono stati giudicati infondati, poiché la sentenza di appello aveva fornito, su ciascun punto, una motivazione logica e non contraddittoria, insindacabile in sede di legittimità secondo il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nel 1997 con la sentenza Dessimone, per cui il controllo della Cassazione sulla motivazione non può tradursi in una rilettura del merito.

Implicazioni pratiche per amministratori pubblici e professionisti

La pronuncia offre indicazioni operative di rilievo non solo per chi ricopre cariche elettive, ma più in generale per chiunque si trovi a esprimersi pubblicamente su temi politicamente sensibili. Il messaggio della Corte è chiaro: il contesto istituzionale in cui un gesto viene compiuto non attenua, ma può anzi aggravare la sua rilevanza penale, proprio perché amplifica la capacità del gesto di raggiungere un pubblico ampio e di produrre un effetto di assuefazione o normalizzazione di ideologie che l’ordinamento costituzionale ha inteso bandire. Per gli amministratori locali, la sentenza è un monito sulla necessità di misurare con particolare attenzione le proprie condotte simboliche nell’esercizio delle funzioni pubbliche, poiché la sede istituzionale non offre alcuna immunità, ma costituisce semmai un moltiplicatore di responsabilità. Per gli enti esponenziali e le associazioni che tutelano la memoria storica, la decisione conferma inoltre la loro legittimazione a costituirsi parte civile e a ottenere il risarcimento del danno morale derivante da condotte lesive dei valori statutari che esse rappresentano.

Conclusioni

La sentenza in commento si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite nel 2024 e ne conferma la portata applicativa, chiarendo che la valutazione del pericolo concreto richiesto dalla legge Scelba deve tenere conto di un fascio di elementi contestuali che vanno ben oltre la semplice platea presente nel momento in cui il gesto viene compiuto. Il nostro studio segue con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza in materia di reati di opinione e di tutela dell’ordine democratico costituzionale e resta a disposizione per approfondimenti e consulenze su questi temi.

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