Il Corno e la Strega

Quello che l’argilla di Rossella Mazzitelli sussurra a chi è avvocato In collaborazione con la critica d’arte Daniela Piesco Due opere, un destino comune: quando l’arte racconta il mestiere della tutela Nelle mani di Rossella Mazzitelli l’argilla non si piega, si racconta. È questa la prima cosa che colpisce di fronte a “Il corno e la strega”, l’opera che lo studio ospita e che, a ben guardare, ha molto da dire a chi ogni giorno esercita la professione forense. L’artista prende il corno portafortuna, simbolo che i sanniti conoscono da sempre e che ancora oggi si porta al collo o si appende sulle porte, e lo riconduce alla sua origine più antica: la strega di Benevento. Non la caricatura da cartolina, non il folklore consumato dal turismo, ma la figura vera, quella che abita il confine tra il mondo visibile e ciò che gli sta accanto, quella che ha attraversato la paura prima di poter portare fortuna. Due corni emergono da un volto che non sorride e non spaventa: si limita a osservare. Uno, rosso, brucia. L’altro, dorato, benedice. Opere separate, insegna il titolo, ma destino comune. Chi lavora nel diritto riconosce in questa immagine qualcosa di familiare. La materia grezza con cui si confronta l’avvocato, siano fatti narrati da un cliente o disposizioni normative da interpretare, non obbedisce a un’applicazione meccanica: dialoga, richiede ascolto, restituisce senso solo a chi sa attendere che il ragionamento, come il fuoco sull’argilla, riveli ciò che l’intuizione aveva solo percepito. È il metodo stesso dell’ermeneutica giuridica, quello che prima di sussumere un fatto in una norma pretende di comprenderlo nella sua interezza, senza forzature. La fretta interpretativa produce oggetti fragili quanto un vaso mal cotto: apparentemente solidi, destinati a incrinarsi alla prima sollecitazione. La strega come figura di confine e la funzione dell’avvocatura C’è poi la figura della strega, e qui il parallelo con la professione forense si fa più diretto. La strega di Benevento, nella lettura che ne dà Mazzitelli, non è un soggetto da temere ma un soggetto che ha attraversato la paura per giungere dall’altra parte, dove risiede la protezione. È esattamente la funzione che il nostro ordinamento affida a chi assiste le parti in conflitto, e in particolare a chi pratica la mediazione: non l’eliminazione dello scontro, ma il suo attraversamento consapevole, fino a un punto in cui la contrapposizione si trasforma in composizione. L’avvocato mediatore, come la figura raffigurata nell’opera, sta sulla soglia tra due mondi, quello del conflitto irrisolto e quello dell’accordo possibile, e il suo valore si misura proprio nella capacità di reggere quella soglia senza fuggirla. Il decreto legislativo n. 28 del 2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale, non chiede diversamente: chiede a chi la esercita di condurre le parti oltre la paura del conflitto verso una soluzione che le protegga entrambe, non verso la vittoria dell’una sull’altra. Anche la duplicità dei due corni, quello che brucia e quello che benedice, si presta a una lettura che chi fa il nostro mestiere conosce bene. Il diritto porta in sé la stessa ambivalenza: una funzione sanzionatoria, che può scottare chi la subisce, e una funzione di tutela, che protegge chi ne ha bisogno. Sono facce della stessa medaglia normativa, così come i due corni nascono dallo stesso volto. Un buon avvocato non ignora mai questa doppiezza: sa che la norma che oggi difende un interesse domani può doverne limitare un altro, e che il compito della tutela non consiste nel negare questa tensione ma nel governarla con equilibrio. Memoria millenaria e fragilità umana: la stessa vocazione del diritto L’opera racconta anche una doppia memoria, quella geologica e millenaria della terra e quella umana e fragilissima di chi la lavora. È la stessa dialettica che attraversa ogni sistema giuridico maturo. Il diritto affonda le proprie radici in una tradizione che si misura in secoli, spesso in millenni: gli istituti che oggi applichiamo portano dentro di sé stratificazioni che risalgono al diritto romano, alla prassi medievale, alle grandi codificazioni ottocentesche. Eppure questa continuità millenaria non serve a se stessa: serve a proteggere l’interesse umano, per sua natura fragile e contingente, che si presenta oggi allo sportello di uno studio legale. Un contratto, una successione, una separazione, una crisi d’impresa sono sempre vicende profondamente umane, che la tradizione giuridica ha il compito di accogliere senza schiacciarle sotto il peso della propria antichità. Mazzitelli opera nella tradizione come si opera in una lingua madre: senza citarla, parlandola. È forse la definizione più precisa che si possa dare del buon giurista. Chi cita la giurisprudenza senza averla compresa, chi richiama la norma senza averne colto la ratio, lavora in una lingua straniera appresa sui manuali. Chi invece ha interiorizzato il metodo, la struttura argomentativa, il rispetto per il precedente e insieme la capacità di distinguerlo quando il caso lo richiede, parla il diritto come lingua propria, senza bisogno di esibirne costantemente le fonti. Un’arte che interroga la professione Ospitare quest’opera nei nostri spazi non è un gesto decorativo. È un modo per tenere davanti agli occhi, ogni giorno, ciò che la pratica forense rischia di dimenticare quando si riduce a procedura: che dietro ogni fascicolo c’è una materia grezza da ascoltare, un confine da attraversare senza scorciatoie e una tradizione da abitare con la stessa naturalezza con cui si abita una lingua madre. Chi desidera vedere l’opera dal vivo o approfondire il percorso artistico di Rossella Mazzitelli può contattare lo studio: continueremo a raccontare, in questo spazio, il dialogo tra arte e diritto che anima la nostra sede.
Alberi caduti sulla strada statale: chi risponde dei danni tra responsabilità oggettiva e caso fortuito

Quando il maltempo non basta a esonerare l’ente proprietario della strada dalla responsabilità ex art. 2051 c.c. Lungo il ciglio di una strada statale, in un tratto della Via Appia gestito dall’ente proprietario, quattro pini di alto fusto crollano al suolo, abbattendosi su un fondo agricolo privato e sull’impresa che vi operava. Il proprietario del fondo agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del codice civile a carico dell’ente che ha in gestione la strada e, con essa, gli alberi che vi insistono. La domanda viene tuttavia respinta sia in primo grado sia in appello. La Corte d’Appello di Napoli ritiene che il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sia stato interrotto da un caso fortuito, individuato nelle avverse condizioni atmosferiche del giorno del sinistro. A sostegno di questa conclusione, il giudice di merito valorizza tre elementi: un dato tecnico sulla velocità del vento fornito dal consulente tecnico d’ufficio, la circostanza che la caduta degli alberi non fosse un episodio isolato ma avesse interessato più esemplari lungo lo stesso tratto stradale, e la presenza di profonde buche nel terreno in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini sradicati. La responsabilità da cose in custodia: un criterio oggettivo Il caso consente alla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24158/2026, di ribadire l’impianto sistematico della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c., ormai consolidato a partire dalle note pronunce del 2018 e confermato da una giurisprudenza costante, inclusa quella delle Sezioni Unite. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: il danneggiato non deve provare la colpa del custode, ma soltanto il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso. Specularmente, il custode può liberarsi da responsabilità unicamente dimostrando il caso fortuito, ossia un fattore esterno alla relazione di custodia, dotato di autonoma ed assorbente efficacia causale, tale da spezzare il collegamento tra la cosa e il danno. Quando il caso fortuito viene individuato in un evento atmosferico, la giurisprudenza di legittimità richiede un accertamento rigoroso: non basta il ricorso a nozioni di comune esperienza, ma occorre un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico in cui la cosa custodita si trovava al momento dell’evento. Solo un fenomeno realmente imprevedibile ed eccezionale, verificato con questo grado di precisione, può assumere rilievo causale esclusivo ed escludere la responsabilità dell’ente. Perché la motivazione della Corte territoriale non ha retto Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento della decisione di appello fossero privi di reale concludenza. Il numero di alberi caduti nello stesso contesto, di per sé, non permette alcuna inferenza sull’intensità del vento, perché occorrerebbe conoscere la natura, la tipologia, le dimensioni e le condizioni specifiche di ciascuna pianta, elementi del tutto trascurati dalla sentenza impugnata. Le buche rinvenute accanto ai tronchi caduti, a loro volta, non fotografano lo stato dei luoghi al momento del sinistro, bensì una situazione successiva, generata dalla stessa operazione di estirpazione degli alberi ormai abbattuti: un posterius inidoneo a provare alcunché sulla dinamica dell’evento. Ma il punto più significativo riguarda il dato tecnico posto a fondamento della qualificazione del vento come “massimo grado di tempesta” secondo la scala Beaufort. La relazione peritale, trascritta senza alcun vaglio critico nella sentenza di merito, indicava una velocità di 5,8 metri al secondo definendola equivalente a 170 chilometri orari. Si tratta di un’equivalenza matematicamente errata: applicando la conversione corretta, 5,8 m/s corrispondono a circa 20,88 km/h, un valore che sulla scala Beaufort individua un vento moderato, non certo una tempesta di massima intensità. Di fronte a un’incongruenza così manifesta tra le due unità di misura, la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non può recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, ma è tenuto a esercitare un controllo sulla loro intrinseca razionalità. La decisione Sulla base di questi rilievi, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati e demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Le implicazioni pratiche La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per più categorie di soggetti. Per i proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di alberature soggette a custodia altrui, la decisione conferma che l’onere probatorio a proprio carico si esaurisce nella dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, senza dover indagare profili di colpa dell’ente gestore. Per gli enti proprietari e gestori di strade, e più in generale per chiunque abbia in custodia beni potenzialmente pericolosi come alberature di alto fusto, l’ordinanza segnala che l’esimente del caso fortuito da evento atmosferico non può fondarsi su valutazioni generiche o su perizie tecniche non sottoposte a un effettivo controllo di coerenza interna: occorrono dati scientifici solidi, statisticamente riferiti al contesto specifico, e una motivazione che dia conto in modo puntuale della loro attendibilità. Per i professionisti che assistono le parti in controversie di questo tipo, la pronuncia rappresenta un utile riferimento sulla tecnica di contestazione delle CTU meteorologiche, spesso decisive in questo tipo di contenzioso. Conclusioni La vicenda ricorda come, in tema di responsabilità da cose in custodia, il rigore probatorio richiesto per la prova liberatoria del caso fortuito non ammetta scorciatoie argomentative, specie quando si tratti di eventi atmosferici: solo dati scientifici verificabili e coerenti possono spezzare il nesso causale che la legge presume a carico del custode. Il nostro studio è a disposizione per approfondire le implicazioni di questa pronuncia e per assistere chi si trovi ad affrontare controversie analoghe in materia di responsabilità da cose in custodia.