Quando il maltempo non basta a esonerare l’ente proprietario della strada dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Lungo il ciglio di una strada statale, in un tratto della Via Appia gestito dall’ente proprietario, quattro pini di alto fusto crollano al suolo, abbattendosi su un fondo agricolo privato e sull’impresa che vi operava. Il proprietario del fondo agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità da cose in custodia prevista dall’art. 2051 del codice civile a carico dell’ente che ha in gestione la strada e, con essa, gli alberi che vi insistono.
La domanda viene tuttavia respinta sia in primo grado sia in appello. La Corte d’Appello di Napoli ritiene che il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno sia stato interrotto da un caso fortuito, individuato nelle avverse condizioni atmosferiche del giorno del sinistro. A sostegno di questa conclusione, il giudice di merito valorizza tre elementi: un dato tecnico sulla velocità del vento fornito dal consulente tecnico d’ufficio, la circostanza che la caduta degli alberi non fosse un episodio isolato ma avesse interessato più esemplari lungo lo stesso tratto stradale, e la presenza di profonde buche nel terreno in corrispondenza dei punti in cui si trovavano i pini sradicati.

La responsabilità da cose in custodia: un criterio oggettivo
Il caso consente alla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24158/2026, di ribadire l’impianto sistematico della responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c., ormai consolidato a partire dalle note pronunce del 2018 e confermato da una giurisprudenza costante, inclusa quella delle Sezioni Unite. Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva: il danneggiato non deve provare la colpa del custode, ma soltanto il nesso causale tra la cosa custodita e l’evento dannoso. Specularmente, il custode può liberarsi da responsabilità unicamente dimostrando il caso fortuito, ossia un fattore esterno alla relazione di custodia, dotato di autonoma ed assorbente efficacia causale, tale da spezzare il collegamento tra la cosa e il danno.
Quando il caso fortuito viene individuato in un evento atmosferico, la giurisprudenza di legittimità richiede un accertamento rigoroso: non basta il ricorso a nozioni di comune esperienza, ma occorre un’indagine fondata su dati scientifici di tipo statistico, riferiti al contesto specifico in cui la cosa custodita si trovava al momento dell’evento. Solo un fenomeno realmente imprevedibile ed eccezionale, verificato con questo grado di precisione, può assumere rilievo causale esclusivo ed escludere la responsabilità dell’ente.
Perché la motivazione della Corte territoriale non ha retto
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto che gli elementi posti a fondamento della decisione di appello fossero privi di reale concludenza. Il numero di alberi caduti nello stesso contesto, di per sé, non permette alcuna inferenza sull’intensità del vento, perché occorrerebbe conoscere la natura, la tipologia, le dimensioni e le condizioni specifiche di ciascuna pianta, elementi del tutto trascurati dalla sentenza impugnata. Le buche rinvenute accanto ai tronchi caduti, a loro volta, non fotografano lo stato dei luoghi al momento del sinistro, bensì una situazione successiva, generata dalla stessa operazione di estirpazione degli alberi ormai abbattuti: un posterius inidoneo a provare alcunché sulla dinamica dell’evento.
Ma il punto più significativo riguarda il dato tecnico posto a fondamento della qualificazione del vento come “massimo grado di tempesta” secondo la scala Beaufort. La relazione peritale, trascritta senza alcun vaglio critico nella sentenza di merito, indicava una velocità di 5,8 metri al secondo definendola equivalente a 170 chilometri orari. Si tratta di un’equivalenza matematicamente errata: applicando la conversione corretta, 5,8 m/s corrispondono a circa 20,88 km/h, un valore che sulla scala Beaufort individua un vento moderato, non certo una tempesta di massima intensità. Di fronte a un’incongruenza così manifesta tra le due unità di misura, la Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non può recepire acriticamente le conclusioni del consulente tecnico, ma è tenuto a esercitare un controllo sulla loro intrinseca razionalità.
La decisione
Sulla base di questi rilievi, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame che tenga conto dei principi enunciati e demandando al giudice del rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Le implicazioni pratiche
La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti per più categorie di soggetti. Per i proprietari di fondi confinanti con strade pubbliche o di alberature soggette a custodia altrui, la decisione conferma che l’onere probatorio a proprio carico si esaurisce nella dimostrazione del nesso causale tra la cosa e il danno, senza dover indagare profili di colpa dell’ente gestore. Per gli enti proprietari e gestori di strade, e più in generale per chiunque abbia in custodia beni potenzialmente pericolosi come alberature di alto fusto, l’ordinanza segnala che l’esimente del caso fortuito da evento atmosferico non può fondarsi su valutazioni generiche o su perizie tecniche non sottoposte a un effettivo controllo di coerenza interna: occorrono dati scientifici solidi, statisticamente riferiti al contesto specifico, e una motivazione che dia conto in modo puntuale della loro attendibilità. Per i professionisti che assistono le parti in controversie di questo tipo, la pronuncia rappresenta un utile riferimento sulla tecnica di contestazione delle CTU meteorologiche, spesso decisive in questo tipo di contenzioso.
Conclusioni
La vicenda ricorda come, in tema di responsabilità da cose in custodia, il rigore probatorio richiesto per la prova liberatoria del caso fortuito non ammetta scorciatoie argomentative, specie quando si tratti di eventi atmosferici: solo dati scientifici verificabili e coerenti possono spezzare il nesso causale che la legge presume a carico del custode. Il nostro studio è a disposizione per approfondire le implicazioni di questa pronuncia e per assistere chi si trovi ad affrontare controversie analoghe in materia di responsabilità da cose in custodia.

