La Cassazione risolve un contrasto interno sulla natura dell’indennità dovuta al collaboratore riqualificato come dipendente
Un professionista aveva prestato la propria attività lavorativa per una società, prima sulla base di un contratto a progetto e successivamente mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per un periodo complessivo di alcuni anni. Ritenendo che l’attività effettivamente svolta non corrispondesse a quella dedotta nei contratti, e che le modalità di esecuzione della prestazione fossero in realtà proprie del lavoro subordinato, il collaboratore agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la ricostituzione del rapporto stesso e il pagamento delle retribuzioni maturate.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall’inizio della collaborazione e condannando la società al pagamento di un importo rilevante a titolo di differenze retributive. In sede di appello, tuttavia, la decisione veniva parzialmente riformata: pur confermando la natura subordinata del rapporto, la Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, liquidandola nella misura di sei mensilità e respingendo integralmente la domanda di pagamento delle ulteriori differenze retributive.

Contro questa decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che il meccanismo dell’indennità forfettaria non fosse applicabile al proprio caso, poiché tale istituto riguarderebbe una fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
La questione giuridica
Il nodo affrontato dalla Corte di Cassazione riguarda un contrasto interpretativo maturato all’interno della stessa Sezione Lavoro, relativo alle conseguenze risarcitorie che derivano dall’accertamento giudiziale della natura subordinata di un rapporto instaurato come collaborazione a progetto, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003.
Il punto controverso è il seguente: quando un giudice accerta che un rapporto formalmente qualificato come collaborazione a progetto ha in realtà, sin dall’origine, le caratteristiche del lavoro subordinato, il risarcimento spettante al lavoratore deve essere quello forfettario previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 per i casi di “conversione del contratto a tempo determinato”, oppure il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale di tutte le retribuzioni maturate, senza alcun tetto massimo?
Il quadro normativo
L’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 stabilisce che, quando nel rapporto di collaborazione a progetto vengano riscontrate modalità di esecuzione riconducibili al lavoro subordinato, i rapporti sono considerati di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione. Si tratta, in altre parole, di una sanzione legale che colpisce la violazione del modello contrattuale previsto dal legislatore.
L’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, dal canto suo, prevede che “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato” il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità onnicomprensiva, compresa tra un minimo di due e mezzo e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avente natura di risarcimento del danno forfettizzato. Questa norma nacque, storicamente, per rispondere al vastissimo contenzioso relativo all’apposizione di termini nulli nei contratti a tempo determinato, evitando che il datore di lavoro dovesse rispondere di tutte le retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto sino alla sentenza.
La soluzione della Corte
La Cassazione ha ritenuto di dover confermare l’orientamento più recente, secondo cui l’indennità forfettaria di cui all’art. 32, comma 5, non si applica al caso della riqualificazione di un rapporto di collaborazione a progetto in rapporto di lavoro subordinato.
Il ragionamento della Corte muove da una distinzione concettuale netta tra due fenomeni che, pur producendo lo stesso risultato pratico (la nascita di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), hanno natura giuridica differente. Da un lato vi è la conversione in senso proprio, che si verifica quando un contratto a tempo determinato presenta una clausola di apposizione del termine affetta da nullità: in tal caso, per effetto del meccanismo previsto dall’art. 1419, secondo comma, del codice civile, il rapporto sopravvive privato della sola clausola nulla, e si trasforma in rapporto a tempo indeterminato. Dall’altro lato vi è la riqualificazione giudiziale del rapporto, che si verifica quando l’attività lavorativa, pur dedotta in un contratto formalmente autonomo, viene in concreto svolta con modalità tipiche della subordinazione: qui non vi è alcuna clausola da eliminare, ma un accertamento di fatto sulla reale natura del rapporto, con effetti sanzionatori nei confronti di chi ha eluso il modello legale.
Secondo la Corte, solo nel primo caso trova applicazione l’indennità forfettaria, la cui ratio storica e sistematica è circoscritta ai contratti di lavoro subordinato a termine illegittimamente apposto. Nel secondo caso, invece, il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale di tutte le retribuzioni maturate, senza alcuna forfettizzazione, poiché diversamente si determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha prestato attività di lavoro dipendente non formalizzata come tale.
Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo a questo profilo, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato il tetto forfettario, e rinviando la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la questione applicando il seguente principio di diritto: la fattispecie prevista dall’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 non integra un’ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato rilevante ai fini dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poiché l’accertamento della natura subordinata del rapporto non consegue alla nullità di una clausola contrattuale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in ragione delle sue concrete modalità di esecuzione.
Implicazioni pratiche
Per i lavoratori impegnati in collaborazioni a progetto o in altre forme di collaborazione autonoma che nascondono, nei fatti, un rapporto di lavoro dipendente, questa pronuncia rappresenta un rafforzamento significativo della tutela risarcitoria. Se il giudice accerta che il rapporto era sin dall’origine subordinato, il lavoratore non dovrà più subire il tetto massimo delle dodici mensilità previsto dalla disciplina forfettaria, ma potrà ottenere il pagamento di tutte le differenze retributive effettivamente maturate nel corso dell’intero rapporto, comprensive di tredicesima, quattordicesima e ogni altro trattamento economico previsto dal contratto collettivo applicabile.
Per le imprese che fanno ricorso a collaborazioni a progetto o a contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la decisione impone una rinnovata attenzione: il rischio economico connesso a un’eventuale riqualificazione giudiziale del rapporto non è più contenuto entro un tetto predeterminato, ma può estendersi a tutte le retribuzioni non corrisposte, calcolate secondo i parametri del contratto collettivo applicabile alla mansione effettivamente svolta. Una corretta strutturazione dei rapporti di collaborazione, con verifica periodica dell’effettiva autonomia del collaboratore, diventa quindi uno strumento essenziale di prevenzione del contenzioso.
Conclusione
La pronuncia chiarisce un punto che, sino ad oggi, aveva dato luogo a orientamenti difformi all’interno della stessa Sezione Lavoro della Cassazione, con evidenti riflessi sulla certezza del diritto per lavoratori e imprese. La distinzione tra conversione in senso tecnico e riqualificazione giudiziale del rapporto, pur apparendo sottile sul piano teorico, produce conseguenze economiche di grande rilievo pratico. Il nostro studio è a disposizione per una valutazione dei rapporti di collaborazione in corso, sia dal lato del lavoratore che intenda far valere la natura subordinata della propria prestazione, sia dal lato dell’impresa che voglia prevenire i rischi connessi a una possibile riqualificazione.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, provvedimento n. 24479/2026 (numero di raccolta generale), pubblicato il 05/08/2026.

