Stalking o semplice molestia? La Cassazione torna a tracciare il confine dell’art. 612-bis c.p.

Con la sentenza n. 33420/2026, depositata l’11 settembre 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri distintivi tra il delitto di atti persecutori e la più lieve fattispecie delle molestie, chiarendo che per la configurabilità dello stalking non è richiesta una prolungata sequenza temporale delle condotte.

Un uomo, dopo la fine di una relazione sentimentale, aveva posto in essere nei confronti dell’ex compagna e del figlio di lei una condotta insistente, fatta di pedinamenti, appostamenti e imposizioni invasive della propria presenza. Si era recato più volte, anche in orario notturno, presso l’abitazione e il luogo di lavoro della donna, lasciando oggetti maleodoranti e occultando un localizzatore GPS sulla sua autovettura. Il Tribunale di Perugia lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., con pena condizionalmente sospesa e risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. La Corte d’appello di Perugia aveva confermato integralmente la decisione.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, incentrati principalmente sulla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi delle molestie di cui all’art. 660 c.p., sul travisamento della prova relativa alla natura persecutoria delle condotte, sull’assenza di prova dell’evento del reato, sull’omessa valutazione di una presunta finalità lecita della condotta – il recupero di alcuni effetti personali presso l’ex compagna – e, infine, sul trattamento sanzionatorio, con riguardo sia al diniego della sospensione condizionale della pena sia alla dosimetria della sanzione.

Il quadro normativo: la struttura del reato di atti persecutori

L’art. 612-bis c.p. punisce chi, con condotte reiterate di minaccia o molestia, cagiona alla vittima uno stato di ansia o paura perdurante e grave, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero ancora la costringe ad alterare le proprie abitudini di vita. Si tratta di un reato abituale e di evento: la condotta deve ripetersi nel tempo e produrre uno degli esiti dannosi indicati dalla norma, in alternativa fra loro.

Proprio sul concetto di abitualità si è concentrato il primo nucleo di censure del ricorrente, secondo cui la mancanza di un protrarsi significativo delle condotte nel tempo avrebbe dovuto condurre a una diversa qualificazione del fatto, ai sensi del più lieve art. 660 c.p.

L’abitualità della condotta: non serve una lunga durata

La Cassazione ha respinto questa impostazione, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato non è l’estensione temporale delle condotte, bensì la loro identificabilità come segmenti di un’azione unitaria, causalmente orientata a produrre uno degli eventi tipici del reato. La Corte ha ricordato come sia sufficiente, in questo senso, anche solo due condotte di minaccia o molestia, purché idonee a integrare la reiterazione richiesta dalla norma, e come in altri precedenti si sia ritenuto sussistente il reato persino in relazione a condotte concentrate nell’arco di una sola giornata. Nel caso esaminato, peraltro, la condotta persecutoria si era comunque protratta su più giorni, il che rendeva la censura ancor meno fondata.

L’evento del reato e la prova del turbamento psicologico

Quanto alla prova dell’evento, i giudici di legittimità hanno ribadito che è sufficiente il verificarsi di uno solo tra gli esiti alternativi previsti dalla norma – stato di ansia, timore per l’incolumità, alterazione delle abitudini di vita – e che la vittima non è tenuta a descriverne espressamente le caratteristiche. La prova può infatti desumersi dal complesso degli elementi fattuali acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente, purché l’effetto destabilizzante risulti oggettivamente rilevabile e non resti confinato alla mera percezione soggettiva della persona offesa. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provati sia lo stato d’ansia ingenerato nella vittima, sia il timore per l’incolumità propria e del figlio, desumendoli dalle minacce gravi, dai pedinamenti e dalle molestie ossessive accertate nei gradi di merito.

Il criterio distintivo rispetto alle molestie

Un passaggio centrale della pronuncia riguarda proprio il discrimine tra stalking e molestie: quando le condotte intrusive sono idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia, ovvero l’alterazione delle proprie abitudini di vita, si configura il più grave delitto di atti persecutori; quando invece le stesse condotte si limitano a infastidire la persona offesa, senza produrre tali effetti, la fattispecie resta confinata nella più lieve ipotesi di cui all’art. 660 c.p. È dunque l’intensità dell’effetto prodotto sulla vittima, e non la sola natura materiale degli atti, a segnare il confine tra le due figure di reato.

La finalità lecita non scrimina condotte sproporzionate

La Cassazione ha altresì respinto il motivo relativo alla presunta finalità lecita della condotta, fondata sull’intenzione dell’imputato di recuperare propri effetti personali. I giudici hanno osservato come tale giustificazione fosse stata allegata in termini del tutto generici e come, in ogni caso, le condotte poste in essere risultassero manifestamente sproporzionate e incontinenti rispetto allo scopo dichiarato, tali da non poter in alcun modo scriminare l’azione persecutoria complessivamente considerata.

Il trattamento sanzionatorio

Anche i motivi relativi al trattamento sanzionatorio sono stati giudicati infondati. Quanto al diniego della sospensione condizionale della pena, la Corte ha ricordato che si tratta di una valutazione prognostica di merito, sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità, qui assente in ragione della gravità del fatto e della mancanza di indici di resipiscenza. Quanto alla dosimetria della pena, la Cassazione ha applicato il consolidato principio secondo cui, quando la sanzione concreta si attesta al di sotto della media edittale, non è richiesta una motivazione specifica e diffusa, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza di cui all’art. 133 c.p.

Le implicazioni pratiche

La pronuncia offre indicazioni operative rilevanti. Per le vittime di condotte persecutorie, conferma che non è necessario attendere il protrarsi delle molestie per un lungo periodo prima di poter agire: anche poche condotte, se idonee a produrre uno degli eventi tipici del reato, integrano lo stalking. Per la difesa, ribadisce che la riqualificazione in termini di mera molestia richiede la dimostrazione che le condotte non abbiano prodotto alcun effetto destabilizzante oggettivamente apprezzabile sulla vittima, non essendo sufficiente la sola brevità temporale della condotta. Per i professionisti, la sentenza rappresenta un utile punto di riferimento nella valutazione preliminare delle fattispecie borderline tra art. 612-bis e art. 660 c.p., specialmente nei casi in cui residuino dubbi sulla reale portata offensiva delle condotte contestate.

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