Avvocatura, arriva il nuovo ordinamento

La legge delega ridisegna attività riservate, società tra avvocati, tirocinio, esame di Stato e disciplina: cosa cambia per tutti. La riforma dell’ordinamento forense ha compiuto un secondo passo. Dopo la legge 28 luglio 2026, n. 137, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto 2026 (G.U. n. 177) e in vigore dal 16 agosto, il Consiglio dei ministri n. 191 del 2 ottobre 2026 ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di attuazione della delega. Il decreto è destinato a sostituire organicamente la legge 31 dicembre 2012, n. 247, che per quasi quindici anni ha regolato la professione. Lo schema è ancora un testo in itinere e deve completare il suo percorso, quindi tutto ciò che segue va letto con questa cautela. I contenuti che illustriamo derivano dai principi e criteri direttivi della legge delega, che il decreto è chiamato a tradurre in norme di dettaglio. Inquadramento generale, iter e tempistiche Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega il 22 luglio 2026, con 114 voti favorevoli, nessun contrario e 19 astenuti, dopo il via libera della Camera del 26 maggio. La delega prevede decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore, quindi entro il 16 febbraio 2027, su proposta del Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale Forense. Lo schema approvato il 2 ottobre rientra pienamente in questo termine. Dopo l’esame preliminare, il testo dovrà proseguire il suo iter. La delega attribuisce alle Commissioni parlamentari competenti trenta giorni per esprimere il parere, e se quel termine scade nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega, o dopo, questa è prorogata di altri trenta giorni. Entro dodici mesi dall’ultimo decreto principale sono poi ammessi decreti correttivi e integrativi. Resta fermo che dall’attuazione non possono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il testo definitivo potrebbe quindi differire da quello approvato in via preliminare. La riserva di attività professionale Il punto di maggior rilievo riguarda il perimetro delle attività riservate. La delega conferma l’esclusiva dell’avvocato nella difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nell’arbitrato rituale, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice. La vera novità è l’estensione della riserva alla consulenza legale e all’assistenza stragiudiziale, quando sono connesse all’attività giurisdizionale e svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato. Restano salve le competenze che la legge attribuisce ad altre professioni regolamentate. In concreto, un accordo che preveda un compenso per questa consulenza a favore di chi non è iscritto all’albo sarà nullo. Sono fatte salve la consulenza resa da dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi nell’interesse esclusivo del datore di lavoro o del committente, e quella resa a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Per le associazioni e gli enti esponenziali, l’attività è consentita solo entro le competenze istituzionali dell’ente. La delega interviene anche su alcuni cardini della professione. Il segreto professionale è qualificato come inviolabile e indisponibile, e l’uso del titolo di avvocato è vietato a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti di iscrizione. Rientra inoltre nell’ordinamento il giuramento solenne. Società tra avvocati, reti e monocommittenza Sul fronte dei modelli organizzativi, le società tra avvocati potranno assumere forma di società di persone, di capitali o cooperative, con iscrizione in una sezione speciale dell’albo. I soci avvocati, o avvocati ed esercenti altre professioni regolamentate, dovranno detenere almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto, e la maggioranza dell’organo di gestione dovrà essere composta da avvocati. I soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Per le attività non rese a loro favore, la quota di utili loro attribuibile non può superare il 33% di quella spettante ai soci professionisti. La società non può prestare attività in misura prevalente a favore del socio non professionista o di soggetti a lui riconducibili. Questo limite pesa soprattutto sull’ingresso di fondi di investimento e capitali esterni. Il capitale di rischio può sostenere digitalizzazione e crescita, ma non sono ammessi modelli di puro controllo o di estrazione di valore. Le reti professionali, nelle forme di rete-contratto e rete-soggetto, possono svolgere attività forense solo se vi partecipano almeno due avvocati. L’incarico resta personale anche quando è conferito a un’associazione, a una rete o a una società. Il cliente può designare il professionista che eseguirà la prestazione, e chi accetta l’incarico risponde personalmente e in solido con la struttura. Per la prima volta, poi, la delega disciplina l’avvocato che lavora in via prevalente o esclusiva per un altro avvocato, uno studio associato, una rete o una società tra avvocati. Il rapporto non può essere di subordinazione, e al collaboratore spetta un compenso congruo e proporzionato alla quantità e qualità dell’opera. Durata minima, preavviso, clausole di non concorrenza e indennità finali spettano al decreto attuativo, ed è su questi aspetti che il testo definitivo andrà letto con più attenzione. Compensi, equo compenso e copertura assicurativa Il compenso resta liberamente pattuibile, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso, del principio di proporzionalità dell’art. 2233 c.c. e della sua commisurazione a quantità e qualità dell’opera. È consentito parametrarlo al raggiungimento degli obiettivi, ma resta fermo il divieto del patto di quota lite. I parametri ministeriali saranno aggiornati ogni due anni, e si applicano in assenza di pattuizione scritta e nella liquidazione giudiziale. Merita attenzione la norma sulle transazioni. Quando un giudizio o un arbitrato si chiude con un accordo, tutti i soggetti coinvolti rispondono in solido dei compensi degli avvocati creditori, salvo diverso accordo tra le parti. Viene inoltre razionalizzato il parere di congruità dei Consigli dell’Ordine, per arrivare più rapidamente al titolo esecutivo. La pubblicità professionale è consentita, purché corretta, rispettosa dell’affidamento della collettività e del segreto professionale. L’obbligo di polizza per la responsabilità civile è confermato, con condizioni essenziali e massimali minimi aggiornati ogni cinque anni. Tirocinio forense, scuole obbligatorie ed esame di Stato Il tirocinio dura diciotto mesi continuativi. Per dodici mesi il praticante deve frequentare con profitto i corsi delle Scuole Forensi degli Ordini, o di soggetti accreditati dal Consiglio Nazionale Forense, o